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Document 52020PC0227

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati relativi a un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

COM/2020/227 final

Bruxelles, 9.6.2020

COM(2020) 227 final

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Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati relativi a un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

{SWD(2020) 102 final} - {SWD(2020) 103 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo che sia più consono alle possibilità e alle esigenze effettive della flotta degli Stati membri e in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca nonché con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'Unione europea e il governo delle Isole Cook hanno concluso un accordo di partenariato per una pesca sostenibile 1 (APPS) con effetto a decorrere dal 14 ottobre 2016 2 . Tale protocollo di attuazione scade il 13 ottobre 2020. Esso fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori.

Il protocollo prevede una contropartita finanziaria di 385 000 EUR per il primo e il secondo anno e 350 000 EUR per il terzo e il quarto anno a carico del bilancio dell'UE per l'accesso a un quantitativo di riferimento di 7 000 t/anno. Inoltre gli armatori versano canoni di autorizzazione basati sui prezzi fissati nel protocollo per il contingente assegnato. Oltre a ciò, è prevista una dotazione di 350 000 EUR l'anno a carico del bilancio dell'UE per sostenere la politica settoriale della pesca delle Isole Cook per i quattro anni di validità del protocollo.

L'APPS con le Isole Cook prevede possibilità di pesca per il tonno e le specie altamente migratorie per le navi dell'UE di due Stati membri (Spagna e Francia). Attualmente l'APPS con le Isole Cook è l'unico attivo nell'Oceano Pacifico 3 .

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi inoltre favoriscono la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner e promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una miglior gestione delle risorse ittiche. Gli APPS incoraggiano la governance sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e garantendo il finanziamento della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contribuiscono allo sviluppo sostenibile del settore della pesca locale, compresa un'occupazione dignitosa in relazione alle attività di pesca. Gli APPS rafforzano la posizione dell'UE all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca: nel caso delle Isole Cook, in particolare, all'interno della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) 4 . Infine le possibilità di pesca concesse attraverso gli APPS si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e contribuiscono al miglioramento del rispetto delle misure internazionali.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo con le Isole Cook sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, competenza esclusiva.

•Proporzionalità

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

•Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2019-2020 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post dell'attuale protocollo dell'APPS UE/Isole Cook e una valutazione ex-ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione 5 .

La valutazione ha concluso che l'industria della pesca dell'UE (tonnidi) è fortemente interessata ad operare nella zona di pesca delle Isole Cook e che il rinnovo del protocollo sembra chiaramente l'opzione preferita. Il mancato rinnovo priverebbe l'UE di uno strumento in grado di rispondere alle esigenze di vari portatori di interessi e alle proprie esigenze in termini di rafforzamento della governance globale degli oceani nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale attraverso il quadro multilaterale della WCPFC.

Per le Isole Cook l'intervento dell'UE aggiunge valore in termini di certezza pluriennale delle entrate di bilancio, di una piattaforma ufficiale per il dialogo settoriale e gli scambi diretti con l'UE per un periodo pluriennale, in termini di cooperazione e di un quadro di monitoraggio e controllo congiunti delle attività dell'UE. L'APPS contribuisce alla promozione di pratiche di pesca responsabili e dà accesso a una linea di bilancio dedicata (sostegno settoriale) per il sostegno finanziario all'attuazione della politica nazionale della pesca delle Isole Cook.

•Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Isole Cook. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

•Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

•Valutazione d'impatto

Non pertinente.

•Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

•Diritti fondamentali

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile comprende una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio, il nuovo protocollo comprende il pagamento, alle Isole Cook, di una contropartita finanziaria che è compatibile con l'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) e in particolare con le dotazioni della linea di bilancio 6 relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per le proposte che non sono entrate in vigore all'inizio dell'anno.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto per il secondo o terzo trimestre del 2020.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo delle Isole Cook;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati relativi a un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook.

(2)Qualora ciò sia necessario per evitare una lunga interruzione delle attività di pesca, è opportuno autorizzare la negoziazione di una proroga limitata dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook 7 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo delle Isole Cook.

La Commissione è inoltre autorizzata a negoziare una proroga limitata dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3.
(2)    GU L 131 del 20.5.2017, pag. 10.
(3)    Gli accordi di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e, rispettivamente, gli Stati federati di Micronesia, le Isole Salomone e Kiribati sono attualmente in sospeso, poiché non hanno protocolli di attuazione in vigore.
(4)     http://www.fao.org/fishery/rfb/WCPFC/en , organismo istituito a norma del diritto internazionale per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione.
(5)    [riferimento]
(6)    Cfr. capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).
(7)    Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 10).
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Bruxelles, 9.6.2020

COM(2020) 227 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati relativi a un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

{SWD(2020) 102 final} - {SWD(2020) 103 final}


ALLEGATO

Direttive di negoziato per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

L'obiettivo dei negoziati è la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 2 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 3 .

Per assicurare, mediante il nuovo protocollo, la promozione di una pesca sostenibile e responsabile, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:

·garantire l'accesso alla zona di pesca delle Isole Cook e le autorizzazioni necessarie alle navi della flotta dell'Unione per l'esercizio delle attività di pesca in tale zona;

·tenere in debita considerazione i migliori pareri scientifici disponibili e i pertinenti piani di gestione adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) onde garantire e rafforzare la sostenibilità ambientale delle attività di pesca, rivolte esclusivamente alle risorse eccedentarie disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock interessati;

·cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca, commisurata agli interessi delle flotte dell'Unione, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere;

·garantire che l'accesso alle attività di pesca sia basato sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'Unione nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone;

·proseguire il dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, in particolare per quanto attiene alla governance, al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza delle attività di pesca nonché ai pareri scientifici, e tenere conto degli interessi delle comunità locali per le quali la pesca rappresenta una fonte di sostentamento;

·includere una clausola riguardante le conseguenze di un'eventuale violazione dei diritti umani e dei principi democratici;

·garantire che il protocollo concorra a incoraggiare la crescita e a promuovere un'occupazione dignitosa in relazione all'attività marittima, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

In particolare, il protocollo dovrebbe definire:

–le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell'Unione,

–la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento e

–i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca, il nuovo protocollo dovrebbe includere una clausola che preveda la possibilità di applicarlo in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attuale.

Qualora i negoziati per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook si protraessero oltre i tempi previsti 4 e al fine di evitare un lungo periodo di interruzione delle attività di pesca, la Commissione dovrebbe cercare di concordare con il governo delle Isole Cook una proroga del protocollo in vigore 5 per un periodo limitato, se possibile non superiore a un anno, continuando nel contempo ad adoperarsi per raggiungere un accordo per un nuovo protocollo conformemente ai suddetti obiettivi.

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    Rif.: ST 7087 2012 REV 1 COR 1 del 20.3.2012.
(3)    Rif.: COM(2011) 417 definitivo del 13.7.2011.
(4)    In particolare a causa delle conseguenze dell'attuale situazione sanitaria mondiale derivante dalla pandemia di Covid-19.
(5)    Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 10).
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