COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.12.2020
COM(2020) 803 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
Sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
1.Introduzione
A norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/125, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
(il regolamento), la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura. La relazione non deve pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.
La presente relazione fornisce informazioni sulle attività svolte dal gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura nel 2019.
2.Quadro normativo
L'obiettivo del regolamento è prevenire, da un lato, la pena di morte e, dall'altro, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in paesi al di fuori dell'UE, limitando il commercio di determinate merci. Il regolamento distingue fra le merci che:
-sono intrinsecamente abusive e non dovrebbero essere oggetto di scambi commerciali (allegato II), o
-possono avere usi legittimi, come le attrezzature utilizzate a fini di contrasto (allegato III), oppure sono destinate all'uso terapeutico (allegato IV).
Il commercio di tali merci è soggetto a determinate restrizioni.
Per questo il regolamento limita il commercio con i paesi terzi, e in particolare:
I.vieta le importazioni, le esportazioni e il transito verso, da o attraverso l'UE delle merci, elencate nell'allegato II, che sono praticamente utilizzabili solo per la pena di morte o per la tortura. È altresì fatto divieto di fornire qualsiasi assistenza tecnica relativa a tali merci, compresa specificamente la formazione su come utilizzarle. La pubblicità di tali merci sulla stampa o su Internet, l'acquisto di spazi pubblicitari sulle emittenti televisive o radiofoniche, l'esposizione o la messa in vendita in occasione di una mostra o fiera sono a loro volta oggetto di divieto;
II.sottopone le merci elencate nell'allegato III che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura, ma che possono anche avere altri usi legittimi (applicazione della legge), a una previa autorizzazione di esportazione, concessa caso per caso; tale autorizzazione è necessaria anche per fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a questa categoria di merci. L'allegato III non comprende: a) le armi da fuoco disciplinate dal regolamento (UE) n. 258/2012
; b) i prodotti a duplice uso oggetto del regolamento (CE) n. 428/2009
; c) le merci contemplate dalle disposizioni della posizione comune 2008/944/CFSP
;
III.disciplina il commercio di merci, come sostanze chimiche o farmaceutiche (allegato IV), che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte (ad esempio prodotti utilizzabili per l'esecuzione della condanna capitale tramite iniezione letale). È stata introdotta un'autorizzazione di licenza specifica ("autorizzazione generale di esportazione dell'UE") per controllare l'esportazione di tali sostanze chimiche anestetiche e impedire il loro trasferimento per l'uso nelle esecuzioni tramite iniezione letale senza limitarne il commercio a fini medici, veterinari o ad altri fini legittimi.
Gli elenchi delle merci vietate e sottoposte a controlli figurano negli allegati II, III e IV del regolamento.
3.Attività del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura
Il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura (ATCG) è stato istituito dal regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio per esaminare le questioni riguardanti l'applicazione del regolamento.
L'ATCG consente agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e discutere di questioni di interpretazione del regolamento, di questioni tecniche relative alle merci elencate, delle evoluzioni legate al regolamento e di tutte le altre tematiche pertinenti. La Commissione consulta l'ATCG anche in sede di preparazione degli atti delegati, nel rispetto dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
del 13 aprile 2016.
Nel 2019 l'ATCG si è riunito due volte, il 29 aprile e il 17 dicembre, per scambiare informazioni su una serie di questioni, brevemente illustrate nel prosieguo, riguardanti l'attuazione del regolamento.
3.1.Sviluppi connessi all'atto di base
L'ATCG è stato informato degli sviluppi connessi all'atto di base: nella fattispecie, il regolamento (CE) n. 1236/2005 è stato codificato come regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019. Il regolamento originario (CE) n. 1236/2005 era stato modificato più volte in modo sostanziale tra il 2005 e il 2018. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, era stato codificato. Il regolamento codificato ha abrogato il regolamento (CE) n. 1236/2005 e ha consolidato tutte le sue modifiche, lasciando tuttavia inalterati gli elenchi delle merci soggette a controlli.
La Commissione ha inoltre informato, e successivamente consultato, l'ATCG in merito a una bozza di atto delegato che modifica: i) l'elenco delle autorità competenti (di cui all'allegato I) e ii) l'elenco delle destinazioni cui si applica l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (allegato V), al quale sono stati aggiunti Gambia e Madagascar. Secondo l'approccio adottato finora, un paese terzo può essere incluso nell'allegato V se ha ratificato un pertinente accordo internazionale impegnandosi ad abolire la pena di morte per tutti i reati. Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa, questo significa che il paese in questione deve avere ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) senza riserve
. La Gambia ha ratificato il secondo protocollo facoltativo all'ICCPR senza riserve. Lo stesso hanno fatto il Madagascar e i paesi precedentemente aggiunti all'elenco nel 2017.
3.2.Informazioni relative al commercio: comunicazione dei dati
La Commissione ha esaminato con i membri dell'ATCG la situazione delle informazioni, ricevute o meno dagli Stati membri dell'UE, per gli anni precedenti (2017 e 2018), al fine di preparare la relazione annuale della Commissione conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/125. La Commissione ha sottolineato la necessità che tutti gli Stati membri comunichino informazioni, anche nel caso in cui non sia stata rilasciata o rifiutata alcuna autorizzazione di esportazione.
Nel contesto più ampio del processo di comunicazione delle informazioni, la Commissione e l'ATCG hanno esaminato la possibilità di estendere tale processo a questioni quali i) le informazioni sulle autorizzazioni riguardanti l'intermediazione dei servizi e l'assistenza tecnica e ii) le informazioni relative all'utilizzo dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione. L'ATCG ha anche discusso la possibilità di includere l'utente finale nella comunicazione periodica delle informazioni. Secondo un'autorità nazionale competente, tali informazioni dovrebbero essere fornite alla Commissione solo su richiesta, in linea con l'articolo 26, paragrafo 2.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha informato l'ATCG della sua intenzione di aggiornare il modulo per la comunicazione al fine di incorporare una gamma più ampia di dati, in preparazione della relazione annuale per il 2019.
3.3.Riesame del regolamento (UE) 2019/125
La Commissione ha informato l'ATCG del processo di riesame del regolamento di cui all'articolo 32. Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, nel luglio 2019 la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia in cui ha illustrato l'ambito di applicazione del riesame, le modalità di consultazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi nonché una bozza di calendario. Essa ha inoltre informato l'ATCG che, nell'ambito del riesame (e in linea con l'articolo 32 del regolamento), intendeva ricevere informazioni su parti specifiche del regolamento: le sanzioni di cui all'articolo 33 e le ulteriori misure nazionali di cui agli articoli 10 e 14.
La Commissione ha invitato l'ATCG a partecipare al processo di riesame attraverso la comunicazione di pareri, osservazioni, suggerimenti degli Stati membri e di informazioni sulle migliori pratiche (nonché sulle lacune) eventualmente individuate nell'attuazione quotidiana del regolamento. Sono stati formulati suggerimenti per la definizione di orientamenti sulla valutazione del rischio o per la realizzazione di un sistema, in un formato adeguato, per lo scambio di pareri sulle destinazioni di esportazione.
L'ATCG è stato inoltre invitato a svolgere attività di sensibilizzazione sulla consultazione pubblica e a ottenere contributi da altre sezioni delle sue amministrazioni, se del caso.
3.4.Alleanza per un commercio libero da tortura
La Commissione ha fornito un aggiornamento sulla situazione riguardante l'Alleanza per un commercio libero da tortura, in particolare per quanto riguarda la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 giugno 2019 dal titolo "Towards torture-free trade: examining the feasibility, scope and parameters for possible common international standards"
. La risoluzione ha gettato le basi per il lavoro futuro delle Nazioni Unite in quest'ambito. La Commissione ha dimostrato il suo impegno a rendere il commercio libero da tortura sostenendo il lavoro dell'Alto Commissariato per i diritti umani nel dare seguito all'attuazione della risoluzione.