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Document 52020DC0094

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico

    COM/2020/94 final

    Bruxelles, 10.3.2020

    COM(2020) 94 final

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

    Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico






    Introduzione

    Il mercato unico è uno dei maggiori risultati raggiunti dall'UE: è al centro del progetto europeo, ha alimentato la crescita economica negli ultimi decenni e ha reso più semplice la vita dei consumatori e delle imprese in Europa. L'UE rappresenta il 18 % della produzione economica mondiale ed è seconda solo rispetto agli Stati Uniti. Un mercato unico che funziona correttamente consente ai cittadini dell'UE di beneficiare di una scelta più ampia di servizi e prodotti e di migliori opportunità di lavoro. Il mercato unico offre agli operatori economici dell'UE un grande mercato interno, che stimola gli scambi e la concorrenza migliorando l'efficienza. Questo è fondamentale per realizzare le trasformazioni verde e digitale dell'UE e costituisce un trampolino di lancio per competere a livello globale.

    La nuova strategia industriale per l'Europa adottata oggi 1 è incentrata sul mercato unico, uno degli elementi fondamentali della trasformazione industriale dell'Europa. Affinché il mercato unico possa funzionare per tutti, l'UE stabilisce norme comuni volte ad eliminare le barriere e agevolare la circolazione di beni e servizi in tutta l'Unione, tutelando nel contempo i consumatori.

    Tali norme possono produrre gli effetti previsti solo se adeguatamente concepite e fatte rispettare. La conformità alle norme del mercato unico tuttavia non basta. La comunicazione sulle barriere al mercato unico illustra le numerose barriere ancora esistenti 2 , che in troppi casi derivano da un'applicazione scorretta o incompleta a livello nazionale della normativa UE già concordata. I diritti di libera circolazione degli operatori del mercato e degli investitori continuano a scontrarsi con molte barriere normative e amministrative e gli europei sono esposti a prodotti e servizi illeciti o pericolosi a causa della mancanza di azioni concrete di sorveglianza, controllo, accertamento e di sanzioni nei confronti degli operatori economici che violano le norme del mercato unico.

    Lungo l'intero ciclo normativo gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità di garantire il rispetto delle norme del mercato unico e il rispetto dei diritti dei cittadini.

    Gli Stati membri hanno l'obbligo di applicare correttamente ciò che hanno concordato in qualità di legislatori europei. Hanno inoltre la responsabilità di garantire che, nel loro territorio, le violazioni delle norme relative al mercato unico siano individuate e vi sia posto rimedio. La Commissione, in quanto custode dei trattati, ha la responsabilità di vigilare affinché tutti gli Stati membri attuino e rispettino le norme del mercato unico e di agire con fermezza attraverso procedure di infrazione in caso di mancato rispetto delle norme.

    Nel marzo 2019 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a elaborare un piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico, in stretto coordinamento con gli Stati membri. Da allora gli Stati membri hanno ribadito il loro impegno a rafforzare l'applicazione della normativa 3 . La Commissione accoglie con favore l'invito del Consiglio europeo e condivide il parere degli Stati membri secondo cui l'attuazione e il rispetto delle norme del mercato unico devono essere considerevolmente migliorati.

    Sulla base di un rinnovato partenariato tra Stati membri e Commissione e tenendo conto delle risultanze presentate nella comunicazione odierna sulle barriere al mercato unico, il presente piano d'azione presenta una serie di azioni volte a massimizzare l'efficacia e l'efficienza del rispetto e dell'applicazione della normativa in tutta l'UE.

    Sfide attuali in materia di applicazione della normativa

    56 milioni di posti di lavoro in Europa 4 dipendono dagli scambi all'interno del mercato unico e i vantaggi economici stimati variano tra l'8 % e il 9 % del PIL dell'UE 5 . Secondo le stime, con ulteriori miglioramenti del mercato unico per i prodotti del settore manifatturiero si potrebbero generare da 183 a 269 miliardi di EUR ogni anno, mentre una maggiore integrazione dei mercati dei servizi potrebbe consentire benefici pari a 297 miliardi di EUR l'anno 6 . Tali aumenti potrebbero, da soli, portare i vantaggi economici, in termini di PIL aggiuntivo, dall'8-9 % a circa il 12 % del PIL.

    A volte risulta che gli Stati membri violano le norme concordate sul mercato unico o creano e tollerano ostacoli nel diritto nazionale, con l'obiettivo di inserire un'ulteriore livello di protezione nel loro mercato e di ottenere vantaggi per le imprese nazionali. Si tratta spesso di vantaggi a brevissimo termine, il cui impatto sulle imprese europee può però essere molto più dannoso, in quanto rendono ancora più difficile l'espansione in una vera parità di condizioni e la creazione di leader globali, determinando quindi una disparità di condizioni dall'interno. Particolarmente colpite sono le PMI e le start-up. Le imprese di maggiori dimensioni hanno i mezzi per conformarsi a normative diverse, ma le PMI sono le prime a essere penalizzate da oneri e complessità a livello amministrativo, in particolare quando attraversano le frontiere per operare all'interno del mercato unico. Per questo motivo il mercato unico e la corretta attuazione e applicazione della normativa che lo riguarda sono fondamentali per la strategia per le PMI 7 , anch'essa adottata oggi.

    L'attuazione insufficiente o non corretta e la mancata applicazione della normativa hanno conseguenze negative, sia a livello europeo che a livello nazionale. I cittadini e le imprese non possono beneficiare appieno dei loro diritti di libera circolazione, le imprese non possono realizzare le economie di scala che il mercato unico può offrire, i consumatori sono esposti ai rischi derivanti da prodotti non conformi o beneficiano di una minore scelta, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è compromessa e diventa più difficile raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'UE. Le imprese che rispettano la legge perdono quote di mercato a causa della concorrenza sleale delle imprese che non rispettano le norme e che offrono prodotti non conformi oppure non si attengono alle norme di protezione sociale.

    Uno sforzo comune degli Stati membri e della Commissione

    Per garantire il rispetto delle norme del mercato unico è necessario innanzitutto che dette norme siano applicate correttamente all'interno di ogni Stato membro, da parte di ogni autorità pubblica europea, e che le violazioni siano sanzionate, anche attraverso procedure di infrazione, ove necessario. È inoltre necessario sorvegliare gli operatori economici, sottoporli a ispezioni e sanzioni e rimuovere dal mercato i loro prodotti illegali, siano essi pericolosi, contraffatti o non conformi a normative ambientali, sull'efficienza energetica o di altro tipo.

    Se desideriamo concretizzare i vantaggi del mercato unico, l'attività volta a garantire il rispetto delle norme deve essere più ampia e riguardare la loro intera durata, dalla fase iniziale fino all'applicazione. Questo richiede una collaborazione a tutti i livelli di governance nell'UE, dalle autorità locali e regionali ai tribunali, fino al livello europeo. Richiede inoltre di considerare l'esecuzione come un esercizio continuo che inizia con l'elaborazione delle norme e continua con il recepimento da parte degli Stati membri fino a giungere, se del caso, all'applicazione e alle sanzioni nei confronti delle violazioni. È fondamentale che gli Stati membri e la Commissione si sostengano a vicenda nei rispettivi ruoli per essere all'altezza della loro responsabilità condivisa.

    Le misure preventive costituiscono uno strumento importante per evitare che si renda necessaria un'azione correttiva in fasi successive. Ove non sia stato possibile garantire la conformità ex ante alle norme del mercato unico, i cittadini e le imprese possono trovarsi di fronte a ostacoli normativi o amministrativi e si aspettano pertanto che tali ostacoli siano rimossi con un efficace intervento ex post. Le autorità responsabili dell'applicazione della normativa devono funzionare correttamente, le procedure e il monitoraggio devono essere adeguati allo scopo e gli attori sul campo, ad esempio i funzionari pubblici o i giudici, devono capire e saper applicare il diritto dell'UE nell'attività quotidiana.

    Per tutelare i diritti dei cittadini o delle imprese gli Stati membri devono garantire il rispetto della legislazione sul mercato unico iniziando dall'elaborazione della normativa nazionale e continuando fino alle singole decisioni in ambito giudiziario o amministrativo. La Commissione ha il compito di sostenere gli Stati membri nel prevenire la creazione di nuove barriere al mercato unico e nel recepire e applicare il diritto dell'UE, nonché di avviare, se necessario, azioni correttive.

    Compiti e responsabilità per l'attuazione e l'applicazione delle norme del mercato unico

    Stati membri

    Commissione

    üRecepire il diritto dell'UE in modo tempestivo e accurato, evitando una "sovraregolamentazione" ("gold-plating") ingiustificata e garantire condizioni di parità

    üAiutare gli Stati membri a recepire in modo corretto, completo e tempestivo il diritto dell'UE

    üGarantire che la legislazione nazionale sia proporzionata e non discriminatoria 

    üAiutare gli Stati membri ad applicare il diritto dell'UE

    üGarantire verifiche e controlli amministrativi sufficienti e proporzionati per individuare eventuali violazioni

    üVerificare il recepimento e monitorare l'applicazione del diritto dell'UE

    üEvitare misure nazionali che contraddicano o ostacolino l'applicazione del diritto dell'UE

    üIntervenire contro le violazioni del diritto dell'UE e, se necessario, avviare procedimenti formali d'infrazione

    üCooperare in modo efficace per garantire il rispetto del diritto dell'UE

    Per superare le attuali barriere al mercato unico sarà essenziale un partenariato effettivo tra i diversi attori responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della normativa a livello europeo e degli Stati membri. Il partenariato contribuirà ad orientare le misure di applicazione della normativa mirate e a migliorare il rispetto della legislazione sul mercato unico.

    Per rafforzare la cooperazione in materia di applicazione delle norme del mercato unico, sarà costituita una task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement Task-Force, SMET), composta da Stati membri e Commissione. La task force terrà riunioni periodiche per valutare lo stato di conformità della legislazione nazionale alle norme del mercato unico, dare priorità agli ostacoli più urgenti, affrontare i casi di "sovraregolamentazione" ingiustificata, discutere questioni orizzontali in materia di applicazione della normativa e seguire l'attuazione del presente piano d'azione. La SMET informerà periodicamente il Consiglio "Competitività" e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo.

    La SMET integrerà una rete di cooperazione tra i coordinatori nazionali dell'applicazione della normativa, di prossima istituzione, utilizzando il quadro attuale del comitato consultivo per il mercato interno (IMAC). Questo formato consentirà lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra la Commissione e gli Stati membri sul modo in cui le amministrazioni nazionali analizzano e affrontano casi importanti a livello nazionale, regionale e locale. Saranno esaminate ulteriori possibilità di migliorare il coordinamento e la comunicazione in merito a specifiche questioni di applicazione della normativa tra le autorità degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato unico.

    Per conseguire risultati positivi e mantenere lo slancio nell'attuazione delle norme, il quadro di valutazione del mercato unico fornirà sia agli Stati membri che alla Commissione un utile strumento di monitoraggio dei risultati in materia di applicazione delle norme del mercato unico. La Commissione aggiornerà il quadro di valutazione del mercato unico per rispecchiare meglio la situazione degli utenti finali nel mercato unico e sostenere il semestre europeo. Utilizzando ulteriori indicatori sarà possibile valutare se il mercato unico stia funzionando correttamente nei settori in cui sono attesi i maggiori risultati, come quello dei prodotti, dei servizi, i mercati finanziari o digitali, le industrie di rete quali quelle energetiche, ma anche l'economia dei dati e l'economia circolare. A tal fine la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, proporrà l'utilizzo di indicatori supplementari ambiziosi, riguardanti anche i risultati raggiunti dagli Stati membri in tali settori.



    Piano d'azione per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico

    I    Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle norme del mercato unico

    Le autorità nazionali e gli operatori economici, in particolare le PMI, spesso non sono consapevoli delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla legislazione sul mercato unico e possono anche avere difficoltà a comprendere pienamente i loro obblighi derivanti dal diritto dell'UE, il che comporta problemi per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione della normativa. Con le azioni proposte si intende migliorare la conoscenza e la consapevolezza in merito alle norme del mercato unico tra le autorità e i tribunali nazionali che le applicano quotidianamente, nonché tra i cittadini e le imprese.

    üAZIONE 1: programma volto a fornire strumenti di orientamento più specifici per le autorità nazionali

    Per rafforzare il rispetto delle norme ed evitare la segmentazione del mercato, la Commissione fornirà maggiori orientamenti agli Stati membri e alle imprese, unitamente a strumenti per un migliore coordinamento in determinati settori, ad esempio:

    oindividuando, durante i negoziati legislativi, i settori in cui possono presentarsi rischi riguardanti il recepimento e l'applicazione della normativa e, se del caso, prendendo in considerazione la possibilità di fornire orientamenti. Ciò è già avvenuto in relazione alle norme sul diritto d'autore 8 e sul settore audiovisivo 9 recentemente adottate;

    ofornendo orientamenti sugli strumenti legislativi nel settore digitale (norme riviste in materia di telecomunicazioni, cibersicurezza, diritto d'autore, settore audiovisivo);

    oaggiornando il manuale per l'attuazione della direttiva servizi 10 per quanto concerne la giurisprudenza recente riguardante gli elementi fondamentali della direttiva servizi e fornendo orientamenti sulle questioni giuridiche connesse, ad esempio, alla nascita di nuovi modelli imprenditoriali e nuovi modi di prestare servizi;

    oistituendo un punto d'informazione centrale sulle domande di carattere pratico che sorgono ai funzionari degli Stati membri nell'applicazione della normativa sul mercato unico nel loro lavoro quotidiano. Il punto d'informazione sarà organizzato in cooperazione con gli Stati membri e integrerà gradualmente, su base volontaria, le specifiche disposizioni nazionali adottate per attuare il diritto dell'UE;

    oaggiornando gli orientamenti sull'applicazione degli articoli da 34 a 36 TFUE 11 ;

    opubblicando orientamenti su aspetti strategici (in ambito sociale, dell'innovazione, verde) e su altri aspetti (collusione) riguardanti gli appalti pubblici e proponendo una raccomandazione sui sistemi di riesame;

    opubblicando orientamenti sul principio del reciproco riconoscimento 12 ;

    opubblicando orientamenti in merito alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi 13 ;

    opubblicando orientamenti in merito all'articolo 4 del regolamento sulla vigilanza del mercato 14 ;

    oaggiornando la Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 15 ;

    opubblicando raccomandazioni di riforma aggiornate per la regolamentazione dei servizi professionali sulla base della comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2017 16 . Le raccomandazioni si basano su un indicatore di restrittività utilizzato per la valutazione e l'analisi comparativa delle prescrizioni nazionali relative ai servizi professionali per tenere conto delle nuove modifiche dei quadri normativi degli Stati membri e promuovere ulteriori riforme, che possono avere effetti positivi sulla mobilità dei lavoratori e ridurre le carenze e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, in particolare nel contesto delle transizioni verde e digitale.

    ofornendo sostegno agli Stati membri per il recepimento dell'atto europeo sull'accessibilità 17 , che dovrebbe aumentare la disponibilità sul mercato di prodotti e servizi accessibili;

    oistituendo piattaforme per lo scambio con gli Stati membri, come quella utilizzata per le direttive sugli appalti pubblici, che consentano scambi approfonditi tra la Commissione e le autorità degli Stati membri su questioni specifiche.

    üAZIONE 2: migliorare l'accesso alle informazioni sulle norme e sulle prescrizioni per gli utenti

    Per migliorare le conoscenze in merito alle norme applicabili e agli obblighi per le imprese e ridurre i casi di non conformità e inosservanza, lo sportello digitale unico 18 consentirà di accedere a informazioni complete sulle norme e sulle procedure amministrative del mercato unico e indirizzerà gli utenti verso i servizi di assistenza più pertinenti.

    I punti di contatto UE per i prodotti, attivati dal recente pacchetto merci 19 , forniranno alle imprese con maggiore rapidità informazioni migliori sulle norme che si applicano ai loro prodotti.

    üAZIONE 3: piattaforme online che agevolano la conformità dei prodotti

    Chi vende prodotti su piattaforme di commercio elettronico deve essere a conoscenza delle norme UE sui prodotti e garantire che non vengano immessi sul mercato dell'UE prodotti illegali e non sicuri. Nel quadro della legge sui servizi digitali saranno esaminate possibili misure atte a migliorare la conformità dei prodotti venduti su piattaforme online. Nella revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 20 saranno esaminate anche le sfide in materia di sicurezza dei prodotti nelle vendite online e nella catena di approvvigionamento online a livello mondiale.

    üAZIONE 4: formazione e scambio di pratiche per i giudici e gli operatori della giustizia a livello nazionale

    I cittadini e le imprese dell'UE si affidano ai giudici nazionali per la tutela dei loro diritti nel mercato unico. È pertanto necessario che i giudici nazionali siano adeguatamente formati sul diritto dell'UE. Per accrescere la consapevolezza e la comprensione della legislazione sul mercato unico saranno intensificati i programmi di formazione e i seminari per i giudici e per gli altri operatori della giustizia incaricati dell'applicazione della legislazione sul mercato unico. La formazione e i seminari faranno parte dell'offerta formativa nazionale e saranno impartiti anche a livello di UE, ad esempio nel contesto della prossima revisione della strategia per la formazione giudiziaria europea.

    üAZIONE 5: rafforzamento delle capacità delle amministrazioni pubbliche nazionali

    Su richiesta degli Stati membri i programmi dedicati, ad esempio il programma per il mercato unico proposto nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, forniranno incentivi finanziari e sostegno tecnico per ottimizzare le capacità di attuazione e di applicazione della normativa da parte delle pubbliche amministrazioni.

    L'accesso al programma per il mercato unico si baserà su indicatori comparativi per monitorare il miglioramento dell'applicazione della normativa nella pratica, ad esempio per quanto concerne i settori ispezionati, il numero di ispettori o il numero di prodotti ritirati dal mercato. Le esigenze degli Stati membri così individuate e i loro risultati saranno poi collegati all'assegnazione di risorse per il rafforzamento delle capacità, formazioni, scambi, ecc. In tale contesto saranno inoltre esaminate ulteriori possibilità di agevolare e intensificare l'utilizzo di meccanismi di ricorso nazionali da parte delle imprese e dei cittadini.

    Nell'ambito del programma di sostegno alle riforme proposto, le autorità pubbliche possono chiedere un sostegno tecnico connesso alle esigenze di riforma individuate dagli Stati membri in linea con il semestre europeo, le priorità dell'Unione e il ciclo di governance economica dell'Unione.

    Il 4º aggiornamento del piano d'azione 2020 sugli appalti pubblici 21 comprende inoltre una serie di nuove iniziative intese ad aiutare gli amministratori e i beneficiari di fondi UE a migliorare le loro prassi in materia di appalti pubblici, per garantire parità di condizioni e utilizzare gli appalti come strumento strategico per perseguire obiettivi politici fondamentali.

    üAZIONE 6: sviluppare le capacità dei professionisti in materia di appalti pubblici e rafforzare la cooperazione tra organismi nazionali

    La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, metterà a punto strumenti pratici per migliorare il livello delle competenze dei funzionari che si occupano di appalti pubblici, riunirà gli acquirenti pubblici per promuovere la condivisione di competenze, agevolerà la formazione e fornirà incentivi agli acquisti congiunti in linea con la domanda dei cittadini di appalti più verdi, socialmente responsabili e innovativi.

    La Commissione promuoverà inoltre la cooperazione e lo scambio di pratiche attraverso la rete degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici.

    II    Migliorare il recepimento, l'attuazione e l'applicazione delle norme UE

    Il recepimento, l'attuazione e l'applicazione non corretti delle norme UE creano barriere e ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico.

    üAZIONE 7: dialogo strutturato per un migliore recepimento delle direttive sul mercato unico

    Per ottenere un recepimento più tempestivo e più corretto delle direttive sarà istituito un dialogo strutturato tra Stati membri e Commissione durante il periodo di recepimento. Tale dialogo strutturato, che precederà l'adozione delle leggi nazionali negli Stati membri, semplificherà i controlli di conformità. L'uso di "tavole di concordanza virtuali dinamiche" 22 può sostenere il processo di recepimento consentendo di monitorare le leggi nazionali, comprese le successive modifiche o abrogazioni. Dopo l'adozione delle leggi nazionali, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione una spiegazione chiara e precisa delle disposizioni nazionali che recepiscono i corrispondenti obblighi delle direttive 23 . In questo contesto sarà dedicata particolare attenzione alle questioni relative alla "sovraregolamentazione" ingiustificata.

    üAZIONE 8: partenariato per l'attuazione dei regolamenti sul mercato unico

    Per migliorare l'attuazione delle disposizioni dei regolamenti sul mercato unico che richiedono l'intervento degli Stati membri (ad esempio la creazione di strutture o l'elaborazione di procedure) prima dell'inizio della loro applicazione, saranno organizzate riunioni dedicate tra la Commissione e gli Stati membri non appena sarà raggiunto un accordo politico sul regolamento. Si terranno seminari per assistere gli Stati membri nell'attuazione di quanto prescritto dai regolamenti ben prima dell'entrata in vigore delle disposizioni pertinenti 24 .

    III    Utilizzare al meglio i meccanismi di prevenzione

    Prevenire l'adozione di misure nazionali contrarie al diritto dell'UE negli Stati membri contribuirà a garantire parità di condizioni per i cittadini e le imprese nel mercato unico ed eviterà lunghi procedimenti di infrazione. Ad esempio, utilizzando al meglio gli strumenti di notifica esistenti per tali misure si favorirà il rispetto delle norme dell'UE.

    üAZIONE 9: migliorare le valutazioni ex ante della regolamentazione restrittiva ai sensi della direttiva relativa a un test della proporzionalità

    Al fine di evitare che siano introdotte nuove restrizioni nella regolamentazione nazionale, la Commissione fornirà assistenza e orientamenti agli Stati membri e agevolerà lo scambio tra questi ultimi di migliori prassi sulle valutazioni ex ante della proporzionalità a norma della direttiva relativa a un test della proporzionalità 25 , che impone agli Stati membri di valutare in modo approfondito la proporzionalità di qualsiasi nuova regolamentazione delle professioni a livello nazionale prima della sua adozione.

    üAZIONE 10: agevolare il funzionamento della direttiva sulla trasparenza del mercato unico

    In linea con l'approccio più strategico per le azioni di esecuzione della Commissione 26 , la futura attuazione della direttiva sulla trasparenza del mercato unico 27 sarà basata su quattro assi: i) gli Stati membri notificano tutti i progetti di regole tecniche riguardanti le merci e i servizi della società dell'informazione; ii) la Commissione darà seguito a tutte le notifiche che sollevano preoccupazioni in merito alla loro compatibilità con il diritto dell'UE; iii) nella modulazione del follow-up alle suddette notifiche, la Commissione presterà particolare attenzione alle misure che hanno il massimo impatto sul mercato unico; iv) la Commissione controllerà la legislazione che è stata oggetto di una reazione della Commissione a norma della direttiva e che, in mancanza degli opportuni adeguamenti, può dare origine a procedure di infrazione.

    La Commissione incoraggerà inoltre le autorità nazionali a reagire alle notifiche effettuate da altri Stati membri, a stabilire un quadro per contatti regolari tra gli organismi di regolamentazione nazionali e le autorità incaricate dell'attuazione della direttiva sulla trasparenza del mercato unico e a promuovere la convergenza normativa delle regolamentazioni nazionali. Qualora l'attuale livello di armonizzazione risultasse insufficiente, la Commissione valuterà con attenzione se sia giustificata una maggiore armonizzazione a livello europeo.

    üAZIONE 11: prevenire nuovi ostacoli alla prestazione di servizi nel mercato unico

    Per prevenire ostacoli ingiustificati nel mercato unico dei servizi la Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare rapidamente la proposta legislativa riguardante una nuova direttiva sulle notifiche relative ai servizi 28 . In attesa dell'adozione della proposta, la Commissione si attiverà per garantire che gli Stati membri ottemperino all'obbligo di notifica esistente a norma della direttiva servizi, al fine di individuare ed eliminare i nuovi potenziali ostacoli normativi.

    üAZIONE 12: sfruttare appieno il potenziale del meccanismo di notifica previsto dalla direttiva sul commercio elettronico

    Sebbene gli Stati membri che limitano in modo giustificato e proporzionato la libertà di fornire servizi transfrontalieri della società dell'informazione siano tenuti a notificare allo Stato membro di stabilimento e alla Commissione le misure nazionali che limitano detta libertà, non è ancora stato sfruttato l'intero potenziale di questo meccanismo di notifica previsto dalla direttiva sul commercio elettronico 29 . Nell'ambito dei lavori preparatori per la legge sui servizi digitali saranno analizzate le possibili misure volte a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, come pure gli strumenti previsti dal meccanismo di notifica.

    IV    Individuare i casi di non conformità all'interno del mercato unico e alle frontiere esterne

    Una volta che le norme nazionali sono state adottate e sono entrate in vigore, per mantenere il corretto funzionamento del mercato unico le autorità nazionali e la Commissione devono essere in grado di rilevare i casi di non conformità. A tal fine la Commissione e le autorità degli Stati membri devono disporre di strumenti che migliorano la loro capacità di individuare i casi di non conformità, condurre indagini e condividere rapidamente le informazioni.

    üAZIONE 13: razionalizzare i sistemi informatici del mercato unico e istituire una piattaforma per l'applicazione della normativa online (e-enforcement lab)

    La Commissione e gli Stati membri utilizzano vari sistemi informatici per condividere le informazioni sui prodotti industriali e di consumo illegali e non conformi. Per ridurre la frammentazione dei sistemi informatici 30 utilizzati per condividere le informazioni sui prodotti industriali e di consumo illegali e non conformi, la Commissione:

    oistituirà un punto di accesso unico europeo per le informazioni destinate alle autorità per i controlli sui prodotti non alimentari, tramite il quale potranno essere raggiunti i sistemi esistenti come ICSMS e RAPEX e lo sportello unico doganale di prossima realizzazione e sarà effettuato uno scambio mirato dei dati tra i sistemi, conformemente alla legislazione applicabile;

    oinsieme agli Stati membri, garantirà che il sistema di informazione del mercato interno (IMI) diventi lo strumento standard per la cooperazione amministrativa all'interno del mercato unico, utilizzando i dati e le informazioni disponibili e valutando il funzionamento della cooperazione amministrativa in determinati settori del mercato unico;

    onell'ambito dello sportello digitale unico e tenendo conto dell'esperienza del sito "Ridurre la burocrazia" 31 , elaborerà uno strumento per gli ostacoli al mercato unico che consentirà a cittadini e imprese di segnalare in modo anonimo gli ostacoli normativi incontrati nell'esercizio dei loro diritti relativi al mercato interno;

    oinsieme agli Stati membri, utilizzerà appieno il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) per migliorare l'applicazione della legislazione agroalimentare dell'UE (compresa quella sulla salute degli animali e delle piante). L'IMSOC consentirà l'interconnessione e lo scambio di informazioni tra i pertinenti sistemi di informazione esistenti (iRASFF 32 , ADIS-exADNS 33 , EUROPHYT 34 , TRACES 35 );

    oesaminerà se sia possibile integrare o collegare alle strutture esistenti, come la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, la rete dell'UE per la conformità dei prodotti o l'osservatorio dell'EUIPO, un laboratorio finanziato nell'ambito del programma per il mercato unico o del programma Europa digitale, per testare e applicare soluzioni informatiche avanzate.

    üAZIONE 14: rafforzare la lotta contro i prodotti contraffatti e illegali

    La Commissione e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) operano insieme alle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi nel quadro dell'assistenza amministrativa reciproca nei casi di importazioni/esportazioni illecite e contribuiscono a impedire l'ingresso di prodotti illeciti nel mercato unico.

    Attualmente i prodotti illeciti non solo sono importati nell'UE, ma anche fabbricati o assemblati con componenti importate all'interno dell'UE e successivamente immessi o scambiati nel mercato unico. Tuttavia, l'OLAF non può intervenire in tali casi perché il suo attuale mandato non copre i casi intra-UE.

    Per rafforzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e dei divieti o delle restrizioni all'immissione di merci illegali o contraffatte nel mercato unico, la Commissione e gli Stati membri potrebbero trarre ispirazione dalle norme in materia di assistenza amministrativa reciproca in ambito doganale, nonché valutare la possibilità di estendere il mandato dell'OLAF.

    üAZIONE 15: rafforzare l'applicazione della normativa nella filiera agroalimentare

    La sicurezza, la sostenibilità e la libera circolazione degli alimenti sono aspetti essenziali del mercato interno che contribuiscono in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini e rispondono ai loro interessi sociali ed economici.

    Anche se gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare che gli operatori rispettino il diritto dell'UE, la Commissione effettua annualmente circa 220 audit "in loco" negli Stati membri e nei paesi terzi per verificare che i sistemi di controllo siano efficaci e che le autorità rispettino i loro obblighi giuridici. La Commissione rafforzerà i suoi interventi a favore dell'applicazione del diritto dell'UE nella filiera agroalimentare, anche attraverso audit mirati e il loro follow-up sistematico per verificare che gli Stati membri affrontino le criticità rilevate.

    La Commissione continuerà inoltre a sostenere gli Stati membri attraverso il programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti", destinato al personale delle amministrazioni pubbliche, al fine di migliorare l'attuazione delle norme dell'UE.

    Gli episodi di frode alimentare possono minare la fiducia dei consumatori nel sistema alimentare dell'UE e incidere sul funzionamento del mercato interno. Per tali motivi la Commissione intensificherà gli sforzi dell'UE volti a contrastare la frode agroalimentare nel quadro della strategia "dal produttore al consumatore".

    üAZIONE 16: elaborare sistemi di etichettatura e tracciabilità

    La tracciabilità è fondamentale ai fini dell'applicazione della normativa. I sistemi di etichettatura e di tracciabilità possono funzionare solo se le informazioni trasmesse lungo la catena di approvvigionamento del prodotto consentono di effettuare controlli di conformità automatizzati in dogana. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, esaminerà e promuoverà l'uso di strumenti digitali per consentire controlli più mirati alle frontiere esterne e all'interno dell'UE, ad esempio l'elaborazione di sistemi di etichettatura e tracciabilità (come codici QR, RFID, block chain, ecc.) che consentono di trasmettere in modo sicuro specifiche informazioni relative alla conformità lungo la catena di approvvigionamento, tenendo conto degli strumenti esistenti quali il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). Grazie al sostegno finanziario per le attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere 2021-27 saranno sviluppati nuovi strumenti doganali per la lettura e il controllo delle informazioni codificate. Durante la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti saranno esaminate anche le questioni relative alla tracciabilità.

    La Commissione si attiverà per ottenere la presentazione digitale delle informazioni relative alla conformità dei prodotti industriali e di consumo (ossia la "dichiarazione di conformità UE" già esistente) dichiarati in dogana per l'"immissione in libera pratica". Così facendo la Commissione valuterà anche l'impatto sulle PMI, e in particolare sulle microimprese, al fine di individuare le necessarie misure di attenuazione.

    Inoltre, nel quadro della nuova agenda dei consumatori, le etichette e la tracciabilità svolgeranno un ruolo chiave di responsabilizzazione dei consumatori nelle transizioni verde e digitale. La Commissione individuerà i migliori usi degli strumenti digitali al fine di fornire ai consumatori le informazioni più affidabili affinché possano effettuare acquisti consapevoli con fiducia, in particolare quando si tratta di acquisti transfrontalieri.

    V    Rafforzare l'applicazione della normativa sul campo

    Malgrado gli sforzi per creare una cultura di rispetto delle norme del mercato unico, gli ostacoli normativi derivanti dalla non conformità richiedono un efficace intervento ex post. Anche in questa fase la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione è della massima importanza.

    üAZIONE 17: rete UE per la conformità dei prodotti

    Sono ancora messi a disposizione dei consumatori, spesso tramite canali online, molti prodotti non conformi, che costituiscono un rischio per i consumatori stessi e per gli utilizzatori finali professionali e falsano la concorrenza. Per rafforzare il coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato nel settore non alimentare a norma del regolamento (UE) 2019/1020 36 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituirà la rete UE per la conformità dei prodotti a partire dal gennaio 2021. La rete sarà costituita dagli uffici unici di collegamento istituiti di recente dagli Stati membri affinché rappresentino le rispettive autorità di vigilanza del mercato. Dal luglio 2021 la Commissione intende inoltre monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca previsto dal regolamento e individuerà i settori in cui i gli Stati membri hanno respinto in modo ingiustificato richieste di informazioni sulla conformità e richieste di misure di esecuzione in caso di non conformità.

    üAZIONE 18: utilizzare SOLVIT come strumento predefinito per la risoluzione delle controversie nel mercato unico

    Diversi strumenti per la risoluzione dei problemi riguardano ambiti giuridici che, di norma, rientrerebbero nel mandato di SOLVIT 37 , il che contribuisce a frammentare il contesto di applicazione della normativa. La Commissione e gli Stati membri garantiranno il rafforzamento di SOLVIT affinché diventi lo strumento predefinito di risoluzione alternativa delle controversie in tutti i settori strategici del mercato unico che comportino una decisione di un'amministrazione. SOLVIT sarà utilizzato nella sua forma attuale o il suo modello sarà adattato, se necessario, per soddisfare le esigenze delle nuove iniziative. La Commissione e gli Stati membri rafforzeranno le relazioni tra SOLVIT e diversi organismi e reti a livello nazionale e dell'UE.

    Il ricorso a SOLVIT è già previsto per l'Autorità europea del lavoro (ELA) 38 , che ha iniziato le sue attività nell'ottobre 2019 e sarà pienamente operativa entro il 2024. L'ELA assisterà la Commissione e gli Stati membri nel garantire che le norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo equo, semplice ed efficace, affinché i cittadini e le imprese possano sfruttare più agevolmente i vantaggi del mercato unico. Fornirà soluzioni per migliorare l'accesso dei cittadini e dei datori di lavoro a informazioni di qualità riguardanti la legislazione dell'UE e nazionale in materia di mobilità dei lavoratori.

    VI    Migliorare la gestione dei casi d'infrazione

    Nei casi di presunte violazioni del diritto europeo la Commissione cercherà di dialogare con gli Stati membri per comprendere meglio i problemi e trovare soluzioni. Quando il dialogo non porta ad alcun risultato la Commissione non esiterà ad adottare misure di applicazione della normativa rigorose ed efficaci laddove necessario. Migliori modalità di lavoro e un migliore utilizzo di tutti gli strumenti amministrativi disponibili, oltre ad una maggiore cooperazione, consentiranno di accelerare e razionalizzare il processo per porre fine alle infrazioni.

    üAZIONE 19: migliore definizione delle priorità nell'azione di applicazione della normativa

    Per definire in modo più efficace le priorità nell'azione di applicazione della normativa, come già illustrato nel 2016 39 , la Commissione concentra il suo intervento su casi aventi un impatto significativo sul mercato unico, basandosi su una valutazione delle loro conseguenze economiche, giuridiche e strategiche. Sulla base di tale approccio la Commissione adotterà una relazione strategica annuale sull'applicazione delle norme del mercato unico, individuando settori specifici che destano preoccupazione e priorità per l'applicazione della normativa, tenendo conto delle constatazioni scaturite dal semestre europeo. Nel contempo è molto importante che la Commissione sia informata delle violazioni delle norme del mercato unico ad opera delle parti interessate per ottenere un quadro completo che consenta di definire le priorità. A tal fine il sistema di presentazione delle denunce sarà rivisto per integrarlo meglio con SOLVIT. La Commissione monitorerà le relazioni di SOLVIT al fine di individuare le questioni strutturali potenzialmente rilevanti. La Commissione esaminerà inoltre la possibilità di estendere ad altri settori strategici del mercato unico lo strumento attualmente testato sulla piattaforma per la risoluzione delle controversie online (ODR), al fine di aiutare i consumatori a valutare meglio le loro possibilità di ricorso.

    üAZIONE 20: chiarezza e coerenza nella gestione dei casi

    Per mantenere la fiducia nel sistema di applicazione della normativa è necessario che le denunce vengano esaminate tempestivamente e le violazioni siano oggetto di sanzioni. In tale contesto la Commissione razionalizzerà ulteriormente le procedure per il trattamento dei casi. Sarà effettuato un esame preliminare delle denunce entro due mesi, in modo da poter fornire una risposta al denunciante. Ove le informazioni raccolte siano sufficienti, dovrebbe già essere inclusa una chiara decisione che stabilisca 1) se verrà dato o meno un seguito alla denuncia; 2) se la denuncia verrà trasmessa a organismi di risoluzione quali SOLVIT; 3) se verrà avviato un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato; oppure 4) se verrà avviata immediatamente una procedura d'infrazione.

    üAZIONE 21: utilizzare meglio il sistema EU Pilot

    Il sistema EU Pilot è uno strumento utile per ottenere informazioni in sede di dialogo con gli Stati membri nella fase di pre-infrazione. Per orientare e strutturare meglio il sistema quale strumento rapido ed efficace a sostegno del dialogo orientato alla ricerca di soluzioni con gli Stati membri, la Commissione intende utilizzare EU Pilot a condizioni e con tempistiche chiare, per i casi nei quali risulta possibile raggiungere una rapida soluzione entro un breve periodo di tempo.

    La Commissione:

    oelaborerà criteri chiari e oggettivi per definire quando dovrebbe essere utilizzato EU Pilot;

    ocollaborerà con gli Stati membri al fine di individuare soluzioni pragmatiche per accelerare il processo, preservando nel contempo i diritti fondamentali delle due parti impegnate nel dialogo e sfruttando i sistemi all'avanguardia disponibili;

    oindividuerà modalità di scambio più flessibili per risolvere questioni complesse;

    opreservando l'equilibrio nella relazione tra Commissione e Stati membri, basata sulla riservatezza, condividerà le informazioni (in forma aggregata) sulle questioni risolte attraverso EU Pilot, al fine di diffondere le migliori pratiche 40 .

    üAZIONE 22: riunioni "pacchetto" periodiche sistematiche

    La comunicazione scritta nelle procedure di infrazione (la base per un'eventuale procedimento giudiziario successivo) non sempre permette di esaminare tutte le soluzioni disponibili. Per integrare tali scambi ufficiali con contatti diretti, la Commissione prevede di organizzare riunioni "pacchetto" con singoli Stati membri, dedicate a pacchetti di casi di infrazione in specifici settori strategici. Le riunioni possono contribuire a trovare soluzioni conformi al diritto dell'UE e dovrebbero pertanto essere tenute regolarmente. Se accuratamente preparate, possono effettivamente porre fine ai malintesi e sfruttare le competenze dell'UE e nazionali per trovare soluzioni. Le riunioni "pacchetto" potrebbero essere combinate o organizzate insieme ad altre riunioni con gli Stati membri (ad es. i dialoghi di conformità).

    ***



    CONCLUSIONE

    La promozione di una cultura del rispetto delle norme richiede un forte impegno politico nei confronti del mercato unico e l'effettiva attuazione delle sue norme. Richiede titolarità politica, trasparenza nonché sistemi efficienti per incoraggiare e monitorare la conformità.

    Il presente piano d'azione risponde all'invito ad agire degli Stati membri e prende l'iniziativa di affrontare le attuali sfide in materia di attuazione e applicazione della normativa. Le azioni affrontano una serie di problemi diversi riguardanti tutte le fasi e i settori delle attività di applicazione della normativa e in cui possono presentarsi problemi di attuazione, a livello sia dell'UE che nazionale, basandosi su un impegno congiunto a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE. Grazie a queste azioni la Commissione e gli Stati membri faranno sì che il mercato unico sostenga le nostre imprese e offra ai consumatori la scelta migliore. Lavorando insieme possiamo fare in modo che il mercato unico funzioni a vantaggio di tutti gli europei.

    (1)    COM(2020) 102 del 10.3.2020.
    (2)    COM(2020) 93 del 10.3.2020.
    (3)    Nelle conclusioni del Consiglio "Competitività" del 27 maggio 2019 tale richiesta è stata ulteriormente precisata, chiedendo alla Commissione di aumentare la trasparenza e la titolarità politica dell'attuazione e delle azioni di applicazione della normativa. Successivamente gli Stati membri hanno sottolineato più volte l'importanza dell'applicazione della normativa, nonché la necessità di un partenariato più forte e di una migliore cooperazione con la Commissione. Questi concetti sono stati ribaditi in una lettera firmata da tutti gli Stati membri e presentata alla riunione del Coreper II del 29 novembre 2019.
    (4)    Højbjerre Brauer Schultz (2018), "25 years of the European single market"(25 anni di mercato unico europeo), studio finanziato dalla Danish Business Authority.
    (5)      Comunicazione "Il mercato unico in un mondo che cambia", COM(2018)772.
    (6)    Studio del PE "Un dividendo europeo da duemila miliardi di euro: mappatura del costo della non-Europa 2019 2024", pagg. 9-11 ( https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631745)  
    (7)    COM(2020) 103 del 10.3.2020.
    (8)    Cfr. l'articolo 17, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
    (9)    Cfr. il considerando 5 della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69) e gli articoli 13, paragrafo 7, e 33 bis della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
    (10)    Manuale per l'attuazione della direttiva servizi: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715
    (11)       https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a5396a42-cbc8-4cd9-8b12-b769140091cd  
    (12)    Secondo il considerando 5 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1), la Commissione dovrebbe fornire orientamenti non vincolanti in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla nozione di motivi imperativi di interesse generale e alle modalità di applicazione del principio del reciproco riconoscimento.
    (13)    Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
    (14)    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). Il regolamento sulla vigilanza del mercato è stato adottato nel 2019 con l'obiettivo di migliorare la vigilanza del mercato dei prodotti nell'UE.
    (15)    Versione attuale della Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016: comunicazione della Commissione, GU C 272 del 26.7.2016, pag. 1.
    (16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali, COM(2016) 820 final.
    (17)      Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
    (18)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
    (19)    Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1) e regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
    (20)    Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
    (21) https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/action_plan_pp.pdf.
    (22)    Contrariamente agli elenchi statici, che riflettono la concordanza tra la legislazione nazionale e la legislazione dell'UE al momento del recepimento, le tavole di concordanza virtuali dinamiche sono soluzioni digitali che consentono un aggiornamento continuo dello stato di recepimento anche dopo l'entrata in vigore delle leggi di recepimento originali. I processi di notifica potrebbero essere una fonte di informazione per queste tavole ed agevolare il loro aggiornamento nel tempo.
    (23)    Sentenza della Corte di giustizia, Commissione/Belgio, C-543/17.
    (24)    L'attuazione del regolamento sullo sportello digitale unico, attualmente in corso, può fungere da esempio.
    (25)    Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).
    (26) Comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione". C/2016/8600 (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10).
    (27)    Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
    (28)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. COM(2016) 821 final.
    (29)    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
    (30)    Ad esempio il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), il sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi (Safety Gate/RAPEX) o EPREL per l'etichettatura energetica.
    (31)       https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load
    (32)    Piattaforma online per il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
    (33)    Sistema d'informazione sulle malattie degli animali (ADIS) - ex sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS).
    (34)    Sistema di notifica e allarme rapido per le intercettazioni effettuate per motivi fitosanitari di partite di piante e prodotti vegetali importati nell'Unione o oggetto di scambi all'interno dell'Unione.
    (35)    Sistema esperto per il controllo degli scambi - strumento di gestione online per tutti i requisiti sanitari applicabili agli scambi intra-UE e alle importazioni di animali, sperma e embrioni, alimenti, mangimi e piante.
    (36)    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
    (37)    SOLVIT tratta problematiche transfrontaliere causate da una violazione del diritto dell'UE da parte delle autorità pubbliche.
    (38)    Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).
    (39)    Nella comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C/2016/8600).
    (40)    Relazione speciale n. 5/2016 della Corte dei conti europea: La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?, 14.3.2016.
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