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Document 52020AB0014

    Parere della Banca centrale europea dell’8 maggio 2020 in merito a una proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19 (CON/2020/14)

    GU C 190 del 8.6.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 190/1


    PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    dell’8 maggio 2020

    in merito a una proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19

    (CON/2020/14)

    (2020/C 190/01)

    Introduzione e base giuridica

    In data 2 aprile 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (SURE) a seguito della pandemia di Covid-19 (di seguito la «proposta di regolamento») (1).

    La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del trattato in quanto la proposta di regolamento concerne le funzioni monetarie e le operazioni del SEBC di cui al Capo IV dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 17 e 21.2 dello Statuto del SEBC, in virtù dei quali la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) possono aprire conti intestati tra l’altro a organismi pubblici e operare come agenti finanziari in particolare per istituzioni dell’Unione e amministrazioni statali.

    In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

    1.   Osservazioni di carattere generale

    Lo strumento da istituire ai sensi della proposta di regolamento (lo «strumento SURE») fornirebbe assistenza finanziaria sotto forma di prestiti («prestiti SURE») da parte dell’Unione europea agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute alla pandemia della malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID-19) per il finanziamento di regimi di riduzione dell’orario lavorativo o di misure analoghe miranti a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito (2). La dotazione totale del prestito ammonterebbe a un massimo di 100 miliardi di euro. La BCE ha accolto con favore l’approvazione da parte del Consiglio europeo dell’accordo dell’Eurogruppo sulle tre reti di sicurezza destinate a lavoratori, imprese ed emittenti sovrani, ossia lo strumento SURE, unitamente al Sostegno per la gestione della crisi pandemica da parte del Meccanismo europeo di stabilità e un fondo di garanzia paneuropeo (3).

    2.   Osservazioni specifiche

    Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della proposta di regolamento, la Commissione adotterà le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la BCE. In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, della proposta di regolamento, lo Stato membro beneficiario aprirà un conto speciale presso la relativa BCN per l’amministrazione dell’assistenza finanziaria ricevuta. Inoltre, trasferirà il capitale e gli interessi dovuti sul prestito su un conto dell’Unione presso la BCE 20 giorni lavorativi TARGET2 prima della scadenza corrispondente.

    Come già rilevato, ai sensi degli articoli 17 e 21.2 dello Statuto del SEBC la BCE e le BCN possono aprire conti e operare come agenti finanziari per la Commissione e per gli Stati membri. Su tale base, la BCE e le BCN in passato hanno svolto compiti relativi all’amministrazione di prestiti derivanti da programmi di aggiustamento economico, quali il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) (4) e il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (MTFA) dell’Unione, consentendo l’erogazione di prestiti agli Stati membri che subiscono o rischiano seriamente di subire difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o dei movimenti di capitali (5). Al fine di assicurare che l’organizzazione delle operazioni del SEBC sia trattata come una questione interna al SEBC stesso, si suggerisce di indicare che lo Stato membro beneficiario trasferirà i pagamenti dovuti per i prestiti nei conti presso il SEBC prima della data di scadenza corrispondente.

    Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

    Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 maggio 2020

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  COM(2020) 139 final.

    (2)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

    (3)  Cfr. la Dichiarazione introduttiva, Conferenza stampa, Christine Lagarde, presidente della BCE, Luis de Guindos, Vicepresidente della BCE, Francoforte sul Meno, 30 aprile 2020, disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

    (4)  Cfr. l’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1); la Decisione BCE/2010/17, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

    (5)  Cfr. l’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1); la Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).


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