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Document 52019XC1129(02)

Avviso di riapertura dell’inchiesta a seguito della sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T‑650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd2019/C 403/03

C/2019/8630

GU C 403 del 29.11.2019, pp. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 403/63


Avviso di riapertura dell’inchiesta a seguito della sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T‑650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd

(2019/C 403/03)

Sentenza

Nella sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17 (1) Jinan Meide Casting Co., Ltd, contro Commissione europea («la sentenza»), il Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 (2) della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd («il regolamento antidumping controverso»).

La Corte ha esaminato tutti e quattro i motivi invocati dalla ricorrente, respingendone tre in quanto infondati. Solo uno dei quattro motivi di ricorso è stato accolto. Secondo il Tribunale la Commissione ha adottato una metodologia irragionevole per riflettere le differenze nelle caratteristiche fisiche tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento e quelli esportati dalla Cina. In assenza di dati relativi alla produzione interna del paese di riferimento, la Commissione ha utilizzato la differenza nei prezzi osservati per le vendite all’esportazione dei vari tipi di prodotto provenienti dalla Cina. Secondo il Tribunale la Commissione non aveva motivo di ritenere che prezzi sui quali può influire un dumping potessero costituire la base di una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in quanto tali prezzi possono non essere il risultato delle forze che normalmente si esercitano sul mercato.

Conseguenze

L’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come un’inchiesta antidumping o antisovvenzioni, l’esecuzione della sentenza del Tribunale può consistere nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (3).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (4). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l’atto che chiude tale procedura è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (5), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa della procedure amministrativa non può essere considerata contraria al principio dell’irretroattività (6).

Nel caso in questione, il Tribunale ha annullato il regolamento antidumping controverso per un motivo (vale a dire perché la Commissione ha commesso un errore nel determinare il valore normale di tipi di prodotto non corrispondenti).

Le conclusioni raggiunte nel regolamento antidumping controverso che non sono state contestate, o che sono state contestate e respinte dalla sentenza del Tribunale e quindi non hanno portato all’annullamento del regolamento controverso, rimangono valide in linea di principio.

Procedura di riapertura

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di riaprire l’inchiesta antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Cina, che ha condotto all’adozione del regolamento (UE) 2017/1146, nella misura in cui riguarda Jinan Meide Casting Co., Ltd («Jinan Meide»), e la riprende dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.

La riapertura dell’inchiesta ha lo scopo di risolvere completamente gli errori individuati dal Tribunale e di valutare se la corretta applicazione delle regole possa giustificare o meno la reintroduzione delle misure al livello iniziale o a un livello riveduto a partire dalla data in cui il regolamento antidumping controverso è inizialmente entrato in vigore.

Le parti interessate sono informate di tale riapertura mediante la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Comunicazioni scritte

Tutte le parti interessate, in particolare la società Jinan Meide, sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell’inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Indirizzo e-mail: TRADE-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING@ec.europa.eu

Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

Informazioni per tutte le parti interessate

Si informano le parti interessate, compresi gli importatori, che l’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze del presente riesame.

Dato che al momento l’importo finale dell’obbligo risultante dal riesame è incerto, la Commissione chiede alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito della presente inchiesta prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping annullati dal Tribunale per quanto riguarda la società Jinan Meide Castings Co., Ltd.

Di conseguenza i dazi antidumping versati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide (codice aggiuntivo TARIC B336), non dovrebbero essere oggetto di rimborso o sgravio fino all’esito della presente inchiesta (9).

Comunicazione di informazioni

Le parti interessate, registrate come tali durante l’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento antidumping controverso, saranno informate ulteriormente dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende dare esecuzione alla sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.


(1)  ECLI:EU:T:2019:644.

(2)  GU L 166 del 29.6.2017, pag. 23.

(3)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

(4)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83.

(5)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

(6)  Causa C-256/16 Deichmann [2018], punto 79.

(7)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(9)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 la Commissione ha modificato la descrizione del prodotto e i riferimenti ai codici TARIC (GU L 44 del 15.2.2019, pag. 6).


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