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Document 52019PC0608

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che aggiorna le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

COM/2019/608 final

Bruxelles, 28.11.2019

COM(2019) 608 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che aggiorna le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)


ALLEGATO

Direttive per i negoziati degli accordi di partenariato economico ("APE") con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

1.Preambolo

Oltre ad un riferimento generale all'accordo di Cotonou e all'accordo che lo sostituirà, si farà un riferimento particolare, tra l'altro, a quanto descritto di seguito:

·l'impegno delle parti a promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP al fine di contribuire alla pace, alla prosperità e alla sicurezza e favorire un contesto politico stabile e democratico;

·l'impegno delle parti al rispetto dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, i principi democratici e lo Stato di diritto, che costituiscono gli elementi essenziali del partenariato ACP-UE, nonché alla promozione della buona governance, che rappresenta un aspetto fondamentale del partenariato ACP-UE;

·l'impegno delle parti in relazione ad una serie di norme e principi concordati a livello internazionale, volti a promuovere una relazione di reciproco sostegno tra commercio e sviluppo sostenibile, compreso il sostegno all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e ai relativi obiettivi di sviluppo sostenibile nonché all'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

·l'impegno delle parti a fondare il loro partenariato sull'obiettivo di ridurre e infine eliminare la povertà, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale, costruendo pertanto la cooperazione economica e commerciale ACP-UE sulla base delle iniziative di integrazione regionale esistenti nei paesi ACP;

·l'obiettivo della cooperazione economica e commerciale ACP-UE, tesa a promuovere l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, in particolare delle loro strategie per la riduzione della povertà (segnatamente i programmi strategici per la riduzione della povertà), in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP;

·l'impegno delle parti a sostenere il processo di integrazione regionale in seno al gruppo degli Stati ACP e a promuovere l'integrazione regionale quale strumento fondamentale per l'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale;

·l'impegno delle parti a rafforzare la cooperazione economica e commerciale e a creare una nuova dinamica commerciale tra loro al fine di agevolare la transizione dei paesi ACP verso un'economia globale liberalizzata;

·l'impegno delle parti a tenere conto delle esigenze e dei livelli di sviluppo diversi dei paesi e delle regioni ACP;

·l'impegno delle parti al rispetto degli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e alla promozione degli obiettivi dell'OMC;

·l'obiettivo comune delle parti di rafforzare la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e conseguire una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e di servizi, conformemente alle norme dell'OMC, tenendo conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dei vincoli economici, sociali e ambientali cui sono confrontati;

·gli impegni assunti dalle parti per garantire un reciproco rafforzamento tra gli sforzi intrapresi nel quadro dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà e quelli intrapresi nel quadro degli APE.

2.Natura e ambito di applicazione degli accordi

Gli APE mirano a favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP.

A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'accordo di Cotonou e della pertinente disposizione del nuovo accordo di partenariato ACP-UE, quando quest'ultimo diverrà applicabile, i negoziati mirano alla conclusione di accordi di partenariato economico ("APE") con sottogruppi ACP definiti conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, dell'accordo di Cotonou e alla pertinente disposizione del nuovo accordo di partenariato ACP-UE, quando quest'ultimo diverrà applicabile, tenendo conto del processo di integrazione regionale all'interno dei paesi ACP.

Gli APE sono volti a promuovere una più stretta integrazione economica tra le parti, eliminando progressivamente gli ostacoli agli scambi tra di esse e intensificando la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio, in piena conformità alle disposizioni dell'OMC.

Gli APE sono coerenti con gli obiettivi e i principi dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà, in particolare con le disposizioni della parte 3, titolo II. I negoziati per gli APE tengono pertanto conto in particolare dei diversi livelli di sviluppo delle parti, come anche degli specifici vincoli economici, sociali e ambientali dei paesi ACP nonché della capacità di adattare e di adeguare le loro economie al processo di liberalizzazione.

3.Scambi di merci

3.1.Obiettivo

Gli APE mirano ad istituire zone di libero scambio tra le parti, sulla base degli obiettivi di sviluppo dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà, in conformità alle disposizioni dell'OMC. Resta pertanto inteso che le condizioni di accesso al mercato descritte di seguito saranno disponibili unicamente nel contesto di tali APE.

3.2.Dazi all'importazione

·Importazioni nell'Unione europea

Gli APE si basano sulle condizioni di accesso al mercato attualmente previste dall'accordo di Cotonou e dall'accordo che lo sostituirà e le rafforzano ulteriormente. Le modalità specifiche per l'ulteriore smantellamento delle tariffe sono stabilite nel corso dei negoziati, tenendo conto degli interessi di esportazione esistenti e potenziali dei paesi ACP e dell'impatto delle misure di liberalizzazione degli scambi, in particolare sull'integrazione regionale all'interno dei paesi ACP.


·Importazioni nei paesi ACP

Con l'obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo attraverso l'integrazione economica regionale e politiche adeguate, i negoziati perseguiranno 1) l'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni provenienti dalla CE per la quasi totalità degli scambi nel corso di un periodo transitorio e 2) l'abolizione di tutti gli oneri di effetto equivalente ai dazi doganali al momento dell'entrata in vigore degli APE.

Il calendario per lo smantellamento delle tariffe e l'elenco definitivo dei prodotti interessati dalla liberalizzazione degli scambi da parte dei paesi ACP rispecchieranno i vincoli economici, sociali e ambientali cui tali paesi sono confrontati e la loro capacità di adeguare le loro economie al processo di liberalizzazione. Di conseguenza, per tenere conto dei vincoli specifici dei paesi ACP interessati, verrà applicato in modo flessibile un periodo transitorio compatibile con le norme dell'OMC nonché con l'accordo di Cotonou e con l'accordo che lo sostituirà. La stessa flessibilità sarà applicata in relazione all'elenco dei prodotti nonché al calendario e ai ritmi degli impegni di liberalizzazione assunti dai paesi ACP.

In tale contesto le parti esamineranno, caso per caso, l'impatto che i meccanismi di restituzione all'esportazione possono avere sul processo di liberalizzazione degli scambi.

Fatto salvo quanto precede, i paesi ACP riservano all'Unione europea in qualunque momento un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita. Ciò non si applica alle concessioni fatte da paesi ACP ad altri paesi ACP oppure ad altri paesi in via di sviluppo nel quadro di accordi regionali o di altre disposizioni commerciali compatibili con le prescrizioni dell'OMC.

In forza dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli accordi conclusi nel quadro dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà, nel corso dei negoziati si terrà conto degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea. In tale contesto gli APE possono prevedere, in particolare, misure specifiche a favore dei prodotti provenienti da queste regioni, con l'obiettivo di assicurarne l'integrazione nel commercio intraregionale nel breve termine, conformemente alle disposizioni dell'OMC.

I paesi ACP si impegnano almeno a estendere automaticamente il trattamento concesso all'Unione europea a tutte le altre parti dell'APE in questione, preferibilmente prima della liberalizzazione degli scambi nei confronti dell'Unione europea.

In caso di gravi difficoltà dovute alla liberalizzazione degli scambi i paesi ACP, in consultazione con l'Unione europea, possono sospendere temporaneamente l'applicazione del calendario di liberalizzazione e, se del caso, rimodulare il ritmo dei progressi verso la definitiva istituzione della zona di libero scambio, in piena conformità alle disposizioni dell'OMC.

I programmi e i calendari di liberalizzazione degli scambi dei paesi ACP sono inclusi negli APE, ivi compresi i pertinenti elenchi dei prodotti e i calendari per lo smantellamento delle tariffe. Tali elenchi e calendari saranno messi a punto nel corso dei negoziati.

·Dazi di base

I dazi di base ai quali devono applicarsi le riduzioni concordate sono i dazi NPF effettivamente applicati dai paesi ACP il giorno della firma degli APE. Tali dazi sono definiti in un elenco accluso a ciascun APE.

3.3.Disposizioni generali

Dazi all'esportazione. I dazi all'esportazione applicati negli scambi tra le parti sono eliminati secondo un calendario concordato che non si protrarrà oltre dieci anni.

Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicate alle esportazioni o alle importazioni negli scambi tra le parti sono abolite al momento dell'entrata in vigore degli APE.

Trattamento nazionale e misure fiscali. Negli APE sarà inclusa una disposizione standard concernente il trattamento nazionale che garantisca ai prodotti delle parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti simili di origine nazionale. Eventuali misure o pratiche fiscali interne discriminatorie già esistenti saranno eliminate a partire dall'entrata in vigore degli APE.

Clausola sull'esenzione fiscale. Gli APE includeranno una clausola sull'esenzione fiscale a norma dell'articolo 52 dell'accordo di Cotonou e della pertinente disposizione in tale materia dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile.

Velocità variabile. Ove compatibile con gli obiettivi di integrazione delle regioni ACP interessate, gli APE prevedono la liberalizzazione degli scambi a velocità variabile, tenendo conto del livello di sviluppo dei paesi ACP interessati e dei diversi gradi di integrazione che possono esistere nella regione, in linea con il processo di integrazione interna della medesima.

Clausola di sicurezza alimentare. L'accordo contiene disposizioni volte a promuovere la sicurezza alimentare conformemente alle norme dell'OMC.

Misure di salvaguardia. Le disposizioni riguardanti le misure di salvaguardia si applicano conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.

Antidumping. Qualora constati che l'altra parte mette in atto pratiche di dumping o sovvenzioni pregiudizievoli nell'ambito degli scambi commerciali ai sensi delle disposizioni del GATT, ciascuna delle parti può adottare misure appropriate contro tali pratiche, conformemente alle norme e alle prassi del GATT o dell'OMC. In tale contesto l'Unione europea tiene in particolare considerazione la specifica situazione socioeconomica dei paesi ACP interessati.

Clausola di standstill. Le parti convengono di astenersi dall'introduzione di nuovi dazi, dall'aumento dei dazi in vigore e dall'introduzione di nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente dopo l'entrata in vigore degli accordi tra il gruppo regionale e l'UE.

Trasparenza. Ciascuna parte sarà tenuta a trasmettere all'altra parte le proprie tabelle dei dazi doganali e tutte le successive modifiche ad esse apportate.

Clausola relativa alle eccezioni. L'accordo comprenderà una clausola tipo relativa alle eccezioni che consente di adottare misure per motivi di tutela dell'ordine pubblico, della vita o della salute umana, animale o vegetale, di conservazione delle risorse naturali esauribili ecc., a condizione che tali misure siano applicate conformemente alle norme dell'OMC.

Classificazione delle merci. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica il sistema armonizzato.

3.4.Regole di origine, cooperazione amministrativa e responsabilità finanziaria

I negoziati sulle regole di origine, sulla cooperazione amministrativa e sulla responsabilità finanziaria si basano sulle regole di origine preferenziali standard dell'UE e sulle regole di origine in vigore previste da ciascun APE. In tale contesto, l'Unione europea valuta qualsiasi richiesta specifica di modifica delle regole di origine presentata dagli Stati ACP intesa a semplificare le regole esistenti e migliorare l'accesso al mercato per i paesi ACP. 

L'accordo consentirà alle parti contraenti di adottare misure appropriate in caso di mancanza di cooperazione amministrativa o di cattiva gestione. Per quanto riguarda la questione della perdita di dazi doganali legata alla cattiva gestione delle importazioni preferenziali, potrebbero essere individuate misure appropriate sulla base di una decisione orizzontale del Consiglio.

3.5.Dogane, agevolazione degli scambi e misure antifrode

I negoziati sono intesi a semplificare la totalità dei requisiti e delle procedure riguardanti le importazioni e le esportazioni, in particolare per quanto concerne le procedure doganali, le licenze d'importazione, la valutazione in dogana, le norme in materia di transito e le ispezioni pre-imbarco, sulla base dei più elevati standard internazionali e in conformità alle disposizioni dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi. L'accordo comprenderà un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, oltre ad una clausola antifrode per impedire gli abusi delle preferenze tariffarie.

4.Scambi di servizi e investimenti

4.1.Ambito di applicazione

L'accordo prevedrà una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti con l'obiettivo di garantire un livello comparabile di opportunità di accesso al mercato, coerentemente con le pertinenti norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATS, tenendo conto del livello di sviluppo dei paesi ACP interessati. [Gli accordi stabiliranno che i servizi audiovisivi saranno disciplinati separatamente in accordi specifici di partenariato e cooperazione culturale tra le parti. Tali accordi garantiranno la possibilità per l'Unione europea e i suoi Stati membri, nonché per i paesi ACP, di conservare e sviluppare la loro capacità di definire e attuare le loro politiche culturali e audiovisive al fine di salvaguardare la loro diversità culturale, pur riconoscendo, preservando e promuovendo nel contempo i valori culturali e le identità dei paesi ACP, nonché la possibilità di promuovere il dialogo interculturale migliorando le opportunità di accesso al mercato per i beni e i servizi culturali di tali paesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 dell'accordo di Cotonou e alla pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile.

Le parti convengono di astenersi dall'introduzione di misure nuove o più discriminatorie in seguito all'entrata in vigore degli accordi tra il gruppo regionale e l'Unione europea.

Il processo di liberalizzazione si svolgerà in modo asimmetrico. Ai paesi ACP sarà riconosciuta una certa flessibilità a seconda del loro livello di sviluppo in termini sia generali sia settoriali e sottosettoriali, in conformità alle disposizioni del GATS, in particolare quelle relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione.

Per l'Unione europea il periodo di transizione non supererà i 10 anni.

Per quanto concerne i paesi ACP, al fine di tener conto dei vincoli specifici dei paesi ACP interessati, verrà applicato in modo flessibile un periodo transitorio compatibile con le norme dell'OMC nonché con gli obiettivi dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà.

I paesi ACP che fanno parte di un APE si impegneranno ad applicare tra di loro come minimo lo stesso regime che applicano all'Unione europea.

Gli APE riconfermeranno gli impegni assunti a norma dell'articolo 42 dell'accordo di Cotonou e della pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, una volta che quest'ultimo diverrà applicabile.

4.2.Modalità pratiche

I negoziati possono essere rinviati, se ciò è giustificato da particolari vincoli economici, sociali e ambientali cui sono confrontati i paesi ACP. In tal caso le parti valutano regolarmente la situazione nel corso dei negoziati relativi agli APE. Esse garantiranno che la fase preparatoria dei negoziati in questione sia attivamente utilizzata per la preparazione dei negoziati, in particolare attraverso la mobilitazione di un adeguato sostegno allo sviluppo di servizi, in linea con le disposizioni dell'accordo di Cotonou, in particolare l'articolo 41, paragrafo 5, e con la pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile.

5.Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Gli APE riconfermeranno gli impegni assunti a norma dell'allegato II, articolo 12, dell'accordo di Cotonou e della pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, una volta che quest'ultimo diverrà applicabile.

Al fine di rafforzare e sviluppare i mercati finanziari, le parti si adoperano per negoziare l'ulteriore apertura del mercato dei capitali al di là degli investimenti diretti, nel rispetto degli accordi monetari esistenti e tenendo conto della necessità di elaborare un quadro normativo adeguato.

Gli accordi includeranno una clausola che preveda l'eventuale revisione di tale capitolo per garantire la coerenza tra gli obblighi assunti nel quadro degli accordi di partenariato economico e quelli assunti nell'ambito di altri accordi pertinenti, compresi gli impegni assunti nell'ambito del GATS.

6.Settori connessi agli scambi

6.1.Aspetti generali

Gli APE riesamineranno i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'accordo di Cotonou 1 e dell'accordo che lo sostituirà, in particolare per quanto riguarda la politica di concorrenza, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (comprese le indicazioni geografiche), la standardizzazione e la certificazione, le misure sanitarie e fitosanitarie, il commercio e l'ambiente, gli scambi e le norme di lavoro, la politica dei consumatori e la tutela della salute dei consumatori. Tali disposizioni saranno riesaminate alla luce dei risultati dei prossimi negoziati commerciali multilaterali.

6.2.Settori specifici

Inoltre, per quanto riguarda i seguenti settori, si applica quanto riportato di seguito.

Investimenti. Conformemente all'obiettivo di ridurre e infine eliminare la povertà, in linea con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile (e per quanto riguarda gli articoli 1, 29 e da 75 a 78 e l'allegato II dell'accordo di Cotonou, nonché la pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile), le parti convengono di istituire un quadro normativo che faciliti, rafforzi e stimoli gli investimenti sostenibili reciprocamente vantaggiosi tra di esse. Tale quadro si baserà sui principi di non discriminazione, apertura, trasparenza e stabilità.

Se identificato da entrambe le parti come ambito di negoziazione, e fatte salve ulteriori direttive di negoziato specifiche per paese o per regione, possono essere negoziate disposizioni in materia di protezione degli investimenti basate sui migliori risultati concordati nelle sedi internazionali competenti o nelle relazioni bilaterali. Tali disposizioni dovrebbero garantire una solida protezione degli investitori e degli investimenti, tutelando nel contempo il pieno diritto delle parti di legiferare nel loro territorio al fine di conseguire legittimi obiettivi politici.

Appalti pubblici. Gli APE mireranno a garantire la piena trasparenza delle norme e dei metodi in tema di appalti pubblici a tutti i livelli di governo, sulla base dei principi dell'accordo sugli appalti pubblici (OMC). Le parti si adopereranno inoltre per la progressiva liberalizzazione dei loro mercati degli appalti pubblici sulla base del principio di non discriminazione e tenendo conto dei loro livelli di sviluppo.

Norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità. Gli APE dovrebbero contenere un intero capitolo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), che si ispiri all'accordo TBT dell'OMC e che vada oltre quest'ultimo.

Norme sanitarie e fitosanitarie. Gli APE dovrebbero contenere un intero capitolo sulle norme sanitarie e fitosanitarie (SPS), basato sull'accordo SPS dell'OMC.

Protezione dei dati. Gli APE stabiliranno l'obiettivo di lavorare per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei dati personali tra le parti derivanti dalla mancanza di una protezione adeguata dei dati personali, avvalendosi tra l'altro di scambi di informazioni e di esperti.

Diritti di proprietà intellettuale. Gli APE dovrebbero creare un livello di protezione adeguato, equilibrato ed effettivo e contenere disposizioni per garantire il rispetto della normativa in ambito civile e a livello transfrontaliero nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche.

Scambi e concorrenza. Gli APE dovrebbero mirare a ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza mediante disposizioni sulla politica di concorrenza, sulle sovvenzioni e sulle imprese di proprietà dello Stato. Le pertinenti disposizioni non impediranno la prestazione di servizi pubblici.

Commercio e sviluppo sostenibile. Gli APE dovrebbero rispettare le norme e i principi pertinenti concordati a livello internazionale in materia di lavoro (compresa la non discriminazione di genere) e gli aspetti ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile, compresa la pesca sostenibile e gli aspetti connessi ai cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi. Gli APE dovrebbero prevedere disposizioni per l'effettiva attuazione e il monitoraggio di tali norme, nonché un meccanismo per risolvere eventuali controversie tra le parti.

Dialogo agricolo. Data l'importanza del settore agricolo per lo sviluppo socioeconomico e la sicurezza alimentare dei paesi ACP, gli APE possono prevedere un dialogo sull'agricoltura (partenariato per l'agricoltura), che può riguardare questioni quali i prodotti di base e le catene del valore regionali, l'uso di nuove tecnologie e sistemi alimentari sostenibili.

6.3.Attuazione

Il Consiglio APE (cfr. punto 8), assistito da un comitato congiunto di attuazione composto da esperti tecnici di alto livello, monitorerà l'attuazione di tali disposizioni. Il comitato congiunto di attuazione si riunirà periodicamente e almeno una volta all'anno. Elaborerà relazioni annuali intese a valutare i progressi compiuti e formulare raccomandazioni su misure per il conseguimento di ulteriori risultati, compresa la prestazione di cooperazione allo sviluppo conformemente alle disposizioni dell'accordo di Cotonou e alla pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile.

7.Complementarità

Gli APE e le strategie per lo sviluppo dei partner ACP (segnatamente i programmi strategici per la riduzione della povertà) si sostengono a vicenda. Per agevolare il conseguimento degli obiettivi degli APE le parti ACP si impegneranno in particolare ad integrare pienamente gli APE nelle loro strategie di sviluppo; l'UE farà altrettanto nell'ambito delle proprie strategie di cooperazione allo sviluppo. Ciò includerà la promozione del sostegno allo sviluppo del settore privato, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), compresa la dimensione di genere. Si impegneranno a stanziare risorse adeguate a tale scopo nell'ambito dei programmi indicativi nazionali e regionali, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile.

8.Quadro istituzionale

Per ciascun APE sarà istituito un Consiglio congiunto APE che svolgerà le seguenti funzioni:

garantire il buon funzionamento dell'APE;

seguire l'evoluzione della cooperazione economica e commerciale tra le parti;

cercare metodi adeguati per prevenire i problemi che potrebbero sorgere nei settori contemplati dall'APE, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'APE;

scambiare opinioni e formulare raccomandazioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla cooperazione economica e commerciale, comprese le future azioni per la corretta attuazione dell'APE e, in particolare, l'esigenza che la cooperazione allo sviluppo sia prestata in conformità alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile.

Le parti stabiliranno, previa consultazione, la composizione, la frequenza, l'ordine del giorno e il luogo delle riunioni del Consiglio congiunto APE.

Il Consiglio APE avrà il potere di prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dall'APE. Riferirà al Consiglio dei ministri istituito conformemente all'articolo 15 dell'accordo di Cotonou e alla pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile, su questioni di interesse comune per l'intero gruppo degli Stati ACP e per l'Unione europea.

L'APE dovrebbe prevedere consultazioni e comunicazioni regolari con la società civile.

9.Disposizioni finali

Gli APE includeranno:

un capitolo sulla risoluzione delle controversie e una clausola di non esecuzione, comprese disposizioni corrispondenti agli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou e alla pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, una volta che quest'ultimo diverrà applicabile. Le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie in materia di scambi o questioni commerciali lasceranno impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalle norme dell'OMC, in particolare l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;

una clausola sugli sviluppi futuri, che preveda la possibilità che gli APE vengano estesi, in particolare tramite l'adesione, o accorpati, in funzione dei progressi compiuti nell'integrazione regionale;

una clausola riguardante l'entrata in vigore, la durata (illimitata), la risoluzione e il preavviso necessario per la denuncia, nonché una clausola relativa all'applicazione territoriale degli APE.

Ai fini degli APE, per "parti ACP" si intendono il gruppo regionale o i suoi Stati membri o il gruppo regionale e i suoi Stati membri, secondo i rispettivi ambiti di competenza. L'APE si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorità statale, regionale o locale entro il territorio delle parti.

10.Struttura e organizzazione dei negoziati

Conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile, il periodo dei negoziati sarà sfruttato anche per lo sviluppo delle capacità nel settore pubblico e privato dei paesi ACP al fine di rafforzare la loro capacità di definire e attuare strategie e politiche commerciali regionali e multilaterali adeguate. Ciò includerà misure volte a migliorare la competitività, a rafforzare le organizzazioni regionali e a sostenere iniziative di integrazione commerciale a livello regionale; ove necessario tali misure saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio, alla riforma fiscale, allo sviluppo delle infrastrutture e al miglioramento degli investimenti. Tali misure saranno monitorate dalle task force preparatorie regionali, che saranno istituite congiuntamente dal gruppo regionale impegnato nei negoziati per l'APE e dall'Unione europea all'inizio dei negoziati. Le task force preparatorie regionali formuleranno anche proposte da valutare nell'ambito del dialogo nazionale e regionale sulla programmazione tra l'Unione europea e i paesi ACP.

Saranno istituiti meccanismi adeguati per garantire l'informazione e la consultazione di soggetti non statali nell'UE e nei paesi ACP in merito ai contenuti dei negoziati nonché il coordinamento con i dialoghi ACP-UE in corso.

(1)    Articoli da 45 a 51 e articolo 78 dell'accordo di Cotonou, e la pertinente disposizione dell'accordo che lo sostituirà, quando quest'ultimo diverrà applicabile.
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Bruxelles, 28.11.2019

COM(2019) 608 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che aggiorna le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Tra il 2002 e il 2014 l'UE ha negoziato accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). L'UE ha condotto tali negoziati sulla base di un mandato e di direttive di negoziato di ampia portata impartiti dal Consiglio il 12 giugno 2002 (9930/02).

Tuttavia, a causa di una serie di circostanze, tra cui i vincoli di capacità dei partner, gli accordi conclusi e attuati ad oggi riguardano per la maggior parte solo gli scambi di merci. Altri settori (quali i servizi, gli investimenti e le questioni connesse agli scambi) non sono stati inclusi negli accordi ma sono stati esplicitamente menzionati per un futuro riesame nelle cosiddette "clausole di revisione a tempo". Questa situazione implica che gli APE attuali non sono pienamente adeguati alle realtà commerciali del 21º secolo e agli interessi sia dell'UE sia dei paesi partner interessati. È quindi possibile che sorga nei prossimi anni un interesse ad approfondire tali accordi al fine di ricomprendervi, tra le altre questioni, anche i servizi, gli investimenti, il commercio e lo sviluppo sostenibile, i diritti di proprietà intellettuale, la politica di concorrenza e gli appalti pubblici.

Ad oggi vi sono 31 paesi che attuano sette diversi APE nei paesi e nelle regioni ACP.

Tra questi, cinque paesi che stanno attuando l'APE interinale nell'Africa orientale e australe (ESA) (Maurizio, Madagascar, Seychelles, Zimbabwe e, da poco, le Comore) hanno chiesto di avviare negoziati basati sulle clausole di revisione a tempo, con l'obiettivo di concludere un accordo globale che consenta loro di cogliere le opportunità derivanti dalle catene globali del valore. I negoziati per un simile accordo globale sono stati avviati il 2 ottobre 2019 a Maurizio.

I futuri negoziati con i paesi e le regioni ACP, inclusa l'ESA, saranno condotti sulla base delle direttive di negoziato esistenti stabilite nel 2002 dal Consiglio, che ne accompagnavano l'autorizzazione ad avviare negoziati. Le vigenti direttive del 2002 sono già di natura globale, in quanto comprendono quasi tutti i settori connessi agli scambi. Tuttavia, considerata l'evoluzione degli scambi a livello mondiale, tali direttive sono oggi parzialmente obsolete nella loro formulazione e poco coerenti con le più recenti iniziative e priorità politiche dell'UE, come il rafforzamento della nostra politica di commercio e sviluppo sostenibile. 

Il Consiglio ha pertanto chiesto un aggiornamento delle direttive di negoziato adottate nel 2002 al fine di allinearne la formulazione e il contenuto alle politiche e agli sviluppi recenti nei settori connessi agli scambi, in particolare la comunicazione della Commissione europea intitolata "Commercio per tutti" del 2015, ma anche l'Agenda 2030 e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nonché l'accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici adottato dalla comunità internazionale nel 2015.

L'iniziativa, che tiene conto dei negoziati in corso sull'accordo di partenariato post-Cotonou, costituisce pertanto un contributo all'attuazione della comunicazione "Commercio per tutti". L'iniziativa annovera, tra le sue componenti importanti, anche il piano per gli investimenti esterni nonché l'alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili, avviata dal presidente della Commissione nel settembre 2018.

L'obiettivo immediato di tale iniziativa è dotare la Commissione di direttive di negoziato aggiornate per gli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP, che siano allineate alle attuali pratiche negoziali dell'UE e che garantiscano che ogni ulteriore negoziato con i paesi e le regioni ACP risponda alle attuali sfide commerciali.

L'obiettivo globale è negoziare accordi commerciali aggiornati e moderni con i paesi e le regioni ACP, in grado di stimolare gli scambi e gli investimenti e di sostenere tali paesi nella loro integrazione nell'economia mondiale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali" 1 .

Detti obiettivi sono inoltre pienamente in linea con gli obiettivi dell'accordo di Cotonou e con i principi generali che tale accordo promuove.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obiettivi sono coerenti con le altre normative dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

A norma dell'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui all'articolo 207, paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Per quanto riguarda i negoziati per gli APE, il Consiglio ha già autorizzato l'avvio di negoziati e ha impartito direttive alla Commissione nel 2002. Occorre tuttavia aggiornare tali direttive di negoziato per inquadrare più accuratamente i nuovi negoziati in base alle recenti iniziative e priorità politiche dell'UE alla luce dell'evoluzione del commercio a livello mondiale. Ciò significa, tra l'altro, che le direttive dovranno riflettere le attuali ambizioni dell'UE di includere nei propri accordi le norme e i principi concordati a livello internazionale in materia di lavoro e ambiente, compresi i riferimenti all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e all'accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici. Le direttive esistenti non rispecchiano neppure l'esigenza di disposizioni per l'effettiva attuazione e il monitoraggio di tali norme, nonché di un meccanismo per risolvere le eventuali controversie insorte tra le parti in tale settore.

La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare una decisione sulla base dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3 TFUE. Non si applica quindi il principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE).

Proporzionalità

La raccomandazione della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Decisione del Consiglio dell'Unione europea che aggiorna le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nella prossima valutazione d'impatto sulla sostenibilità (SIA) sarà inclusa una sezione relativa alla valutazione ex post dell'attuazione dell'APE interinale in vigore con i paesi ESA.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non sono previste consultazioni specifiche con i cittadini e i portatori di interessi, poiché l'aggiornamento della formulazione è limitato.

La Commissione consulterà tuttavia i cittadini e i portatori di interessi sui singoli negoziati che potranno essere condotti in futuro in base alle direttive di negoziato aggiornate.

In particolare, per i prossimi negoziati con gli Stati dell'accordo di partenariato economico ESA sarà avviata una valutazione d'impatto sulla sostenibilità (SIA) che consenta di svolgere un'ampia consultazione dei cittadini e dei portatori di interessi, sia nell'UE sia nella regione dell'ESA, in merito al possibile impatto dei nuovi temi connessi al commercio da includere nell'accordo. Le discussioni iniziali sono state avviate nell'ottobre 2019 e la SIA sarà condotta parallelamente ai negoziati per farne confluire i risultati nel processo.

La SIA è una piattaforma che consente un dialogo sistematico tra i portatori di interessi e i negoziatori commerciali, attraverso una consultazione approfondita in cui tutti i portatori di interessi hanno la possibilità di partecipare.

Tra i principali portatori di interessi che dovranno essere consultati nel corso della SIA vi sono il settore pubblico, le organizzazioni non governative, le imprese, le parti sociali e il mondo accademico.

Al di là dell'APE UE-ESA, in questa fase non sono previsti ulteriori negoziati per approfondire o ampliare altri accordi di partenariato economico esistenti. Tali impegni saranno accompagnati da valutazioni dell'impatto potenziale specifiche per regione e per paese e da ampie consultazioni dei portatori di interessi.

Inoltre la Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali 2 e del dialogo con la società civile 3 .

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

In questa fase non occorre una valutazione d'impatto in quanto i negoziati per gli APE con i paesi e le regioni ACP si basano sull'autorizzazione esistente che il Consiglio ha accordato alla Commissione nel 2002. La sostanza dei negoziati non rappresenta un nuovo settore strategico; si tratta del proseguimento di negoziati in corso da diversi anni.

Inoltre la valutazione d'impatto ex ante viene solitamente effettuata soltanto qualora sia necessario sostenere la decisione di avviare o meno negoziati con determinati partner commerciali, ossia prima che il Consiglio autorizzi l'avvio di negoziati. Nel caso in questione il Consiglio ha già confermato che non occorre una nuova autorizzazione per l'approfondimento dei negoziati con l'ESA.

Poiché la portata delle modifiche delle direttive di negoziato vigenti è limitata, il relativo impatto non dovrebbe essere considerevole.

Come indicato nella sezione "Consultazioni dei portatori di interessi", la Commissione europea sta programmando una valutazione d'impatto sulla sostenibilità in relazione ai nuovi negoziati con l'ESA che saranno avviati all'inizio del 2020. Comprenderà una sezione relativa alla valutazione ex post dell'attuazione dell'APE interinale in vigore. Ciò permetterà di ottenere una valutazione degli effetti che vada oltre quanto avviene nelle valutazioni di impatto sulla sostenibilità tradizionali. Lo stesso approccio potrebbe essere applicato a qualsiasi negoziato futuro riguardante l'approfondimento degli altri APE esistenti.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 sulla protezione dei dati di carattere personale.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non pertinente.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che aggiorna le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 giugno 2002 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le direttive per il negoziato di accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

(2)Gli APE conclusi con i paesi e le regioni ACP comprendono clausole di revisione a tempo per il futuro riesame di tali accordi.

(3)L'aggiornamento di tali direttive di negoziato è necessario per inquadrare più accuratamente i nuovi negoziati in base alle recenti iniziative e priorità politiche dell'UE alla luce dell'evoluzione del commercio a livello mondiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive di negoziato impartite alla Commissione riguardo ai negoziati per gli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

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