COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.8.2019
COM(2019) 405 final
2019/0184(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
In occasione del vertice del maggio 2009 sul partenariato orientale, l'UE ha ribadito il suo sostegno politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza e alla promozione della mobilità mediante la conclusione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di accordi di riammissione con paesi del partenariato orientale. Secondo l'impostazione comune per lo sviluppo della politica UE sulla facilitazione del rilascio dei visti, concordata dagli Stati membri a livello di COREPER nel dicembre 2005, la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti è subordinata all'esistenza di un accordo di riammissione.
Su tale base, il 12 novembre 2010 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio al fine di ottenere direttive per negoziare accordi con la Repubblica di Bielorussia relativi, rispettivamente, alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.
A seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio il 28 febbraio 2011, i negoziati con la Repubblica di Bielorussia sono ufficialmente iniziati il 12 giugno 2014 a Bruxelles.
Altri cinque cicli di negoziati si sono svolti il 24 novembre 2014 a Minsk, il 12 marzo 2015 a Bruxelles, il 20 giugno 2017 a Minsk, l'11 ottobre 2018 e il 26 marzo 2019 a Bruxelles. Il 17 giugno 2019 i capi negoziatori hanno siglato il testo dell'accordo mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica.
Nel frattempo, il 13 ottobre 2016 la Bielorussia, l'Unione europea e sette Stati membri partecipanti (Bulgaria, Romania, Lituania, Polonia, Ungheria, Finlandia e Lettonia) hanno firmato una dichiarazione congiunta su un partenariato per la mobilità.
A decorrere dal 12 febbraio 2017 i cittadini dell'Unione europea sono esenti dall'obbligo del visto per entrare e soggiornare nel territorio della Repubblica di Bielorussia per periodi fino a 5 giorni, a condizione che attraversino la frontiera all'aeroporto internazionale di Minsk. Il 24 luglio 2018 il periodo di soggiorno senza obbligo di visto è stato esteso a 30 giorni alle stesse condizioni. Per periodi di soggiorno superiori a 30 giorni e non superiori a 90 giorni (su un periodo di 180 giorni), l'accordo si applicherà reciprocamente.
In tutte le fasi dei negoziati gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. La bozza definitiva del testo dell'accordo è stata trasmessa tramite il gruppo di lavoro "Visti" e approvata in linea di massima, mediante procedura di approvazione tacita il 5 aprile 2019.
Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo è stato informato in merito alla conclusione dei negoziati sugli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione con lettera inviata dal direttore generale della DG "Migrazione e affari interni" al presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. I progetti dei testi di entrambi gli accordi erano stati allegati alla lettera.
La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo definisce le modalità interne necessarie alla sua concreta applicazione. In essa si precisa, in particolare, che la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito dall'articolo 12 dell'accordo.
La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
2.
SCOPO E CONTENUTO DELL'ACCORDO
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia di facilitazione del rilascio dei visti (in appresso "l'accordo") mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione e della Repubblica di Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.
Il contenuto definitivo dell'accordo può essere sintetizzato come segue:
–in linea di principio, per tutti i richiedenti il visto, la decisione sull'eventuale rilascio del visto dovrà essere adottata entro 10 giorni di calendario. Tale termine potrà essere prorogato fino a 30 giorni di calendario, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, o essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore, in caso di urgenza. Di norma, i richiedenti possono ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda entro due settimane dalla data della richiesta; in caso di urgenza, possono ottenerlo immediatamente o presentare la domanda senza chiedere appuntamento;
–i diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini dell'Unione europea e della Repubblica di Bielorussia ammontano a 35 EUR. Tali diritti saranno applicati a tutti i richiedenti il visto. Inoltre, sono esonerate dai diritti di rilascio le seguenti categorie di persone: minori di età inferiore a 12 anni, persone con disabilità, parenti stretti, membri di delegazioni ufficiali che partecipano ad attività governative, alunni, studenti e studenti di corsi post-universitari, rappresentanti di organizzazioni della società civile, casi umanitari e persone che partecipano ad attività scientifiche, culturali, artistiche e sportive;
–se le parti decidono di rivolgersi a un fornitore esterno di servizi per la raccolta, tra l'altro, delle domande di visto, i diritti da pagare al fornitore esterno di servizi non possono superare 30 EUR. La possibilità per i cittadini delle parti di presentare la domanda direttamente presso i consolati è nella misura del possibile mantenuta, ad esempio se è presente personale in numero sufficiente per far fronte al carico di lavoro e adempiere gli obblighi stabiliti dall'accordo;
–i documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio sono stati semplificati per le seguenti categorie di richiedenti: parenti stretti, persone che viaggiano per affari, membri di delegazioni ufficiali, studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari, persone che partecipano a eventi scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, persone in visita a cimiteri militari o civili (ivi compresi i parenti), rappresentanti della società civile, liberi professionisti che partecipano a esposizioni, conferenze, convegni, seminari o altri eventi internazionali analoghi, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri, partecipanti a programmi di scambi ufficiali di città gemellate, persone in visita per ragioni mediche, persone che partecipano ad eventi sportivi internazionali, personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigorifero e partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell'accordo. Di norma non possono essere richiesti inviti, convalide o altre giustificazioni previsti dalla normativa degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia.
–Sono stati inoltre semplificati i criteri per il rilascio dei visti per ingressi multipli a favore delle seguenti categorie di persone:
(a)membri di governi nazionali e regionali, di parlamenti e organi giurisdizionali, membri permanenti di delegazioni ufficiali, coniugi e figli in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Bielorussia o a cittadini della Repubblica di Bielorussia che soggiornano legalmente negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini o a cittadini della Repubblica di Bielorussia che risiedono nel territorio della Bielorussia: visti per ingressi multipli con un termine di validità di 5 anni (o inferiore, se l'intenzione di viaggiare regolarmente è chiaramente limitata, ad esempio qualora la durata del loro mandato o la validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare sia più breve);
(b)partecipanti a programmi scientifici, culturali, di scambio ufficiali o transfrontalieri, ad eventi sportivi internazionali, giornalisti, studenti, membri di delegazioni ufficiali, rappresentanti di organizzazioni della società civile, liberi professionisti che partecipano a esposizioni internazionali, conferenze, convegni, seminari o altri eventi analoghi, autotrasportatori che effettuano carichi internazionali e personale dei treni e persone che devono fare soggiorni periodici per ragioni mediche: visto per ingressi multipli valido 1 anno;
(c)le stesse categorie di cui alla lettera b): visti validi per un periodo minimo di 2 anni e massimo di 5 anni (purché nei due anni precedenti abbiano utilizzato legittimamente il visto per ingressi multipli valido 1 anno, a meno che l'esigenza o l'intenzione di viaggiare frequentemente sia chiaramente limitata a un periodo più breve);
–i cittadini dell'Unione europea e della Repubblica di Bielorussia titolari di passaporto diplomatico biometrico in corso di validità e i titolari di un lasciapassare valido dell'Unione europea sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata. Nell'aprile 2015 la Commissione ha reso nota la prima valutazione della sicurezza e dell'integrità del sistema di rilascio dei passaporti diplomatici bielorussi, comprese le relative caratteristiche di sicurezza, che ha evidenziato risultati soddisfacenti per quanto riguarda il sistema di rilascio. Il livello di sicurezza dei passaporti diplomatici bielorussi non è stato tuttavia ritenuto sufficiente da alcuni Stati membri. La Repubblica di Bielorussia ha successivamente comunicato che, dall'inizio del 2020, comincerà a rilasciare passaporti biometrici conformemente agli orientamenti e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale più recenti e ha accettato di limitare l'esenzione dall'obbligo di visto ai passaporti diplomatici biometrici (requisito aggiuntivo non previsto nelle direttive di negoziato). Nel corso della sesta e ultima tornata di negoziati, il 26 marzo 2019, la Repubblica di Bielorussia ha trasmesso alla Commissione informazioni aggiornate sul sistema di rilascio e sulle specifiche tecniche di tali passaporti e si è impegnata a far pervenire entro ottobre 2019 un facsimile del nuovo passaporto biometrico e le specifiche tecniche definitive. Di conseguenza la valutazione finale del sistema di rilascio della Bielorussia dovrà essere effettuata dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, prima della conclusione dell'accordo;
–le clausole finali prevedono la possibilità per le parti di sospendere l'accordo, integralmente o parzialmente (ad esempio l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti biometrici diplomatici) per qualsiasi motivo. Questa disposizione riguarda i motivi di sospensione, quali la violazione o l'abuso di una disposizione dell'accordo, ad esempio l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici (articolo 10), le considerazioni relative ai diritti umani e alla democrazia (menzionate anche nel preambolo dell'accordo), ma anche la mancata cooperazione in materia di riammissione e/o l'insoddisfacente attuazione dell'accordo di riammissione;
–le clausole finali stabiliscono inoltre che l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti può entrare in vigore solo alla data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione;
–nel preambolo dell'accordo viene ribadita l'importanza dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti, nonché gli obblighi e le responsabilità, compreso il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, derivanti dai pertinenti strumenti internazionali a cui sono vincolate;
–un protocollo disciplina la situazione specifica degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e il loro riconoscimento unilaterale dei visti o dei permessi di soggiorno Schengen rilasciati ai cittadini della Repubblica di Bielorussia ai fini del transito nel loro territorio, conformemente alla decisione n. 565/2014/UE;
–all'accordo è acclusa una dichiarazione comune sulla cooperazione in materia di documenti di viaggio e sullo scambio regolare di informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti di viaggio;
–all'accordo è acclusa una dichiarazione comune sull'armonizzazione delle informazioni riguardanti le procedure per il rilascio di visti per soggiorni di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorni di breve durata;
–i riferimenti alla situazione specifica della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda figurano nel preambolo e nelle dichiarazioni comuni accluse all'accordo. Una dichiarazione comune acclusa all'accordo dà atto della stretta associazione dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
–all'accordo è acclusa una dichiarazione comune sul personale consolare, al fine di rispecchiare l'importanza che le parti attribuiscono alla disponibilità, nei rispettivi consolati, di personale in numero sufficiente per garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.
3.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La presente proposta è presentata al Consiglio al fine di autorizzare la firma dell'accordo.
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del medesimo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non pertinente.
•Proporzionalità
La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire la firma di un accordo internazionale che agevoli il rilascio dei visti ai cittadini bielorussi e dell'Unione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.
5.CONCLUSIONI
In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea e autorizzi il segretariato generale del Consiglio a definire il rispettivo strumento dei pieni poteri.
2019/0184 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Bielorussia in merito ad un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia di facilitazione del rilascio dei visti ("l'accordo"), parallelamente ai negoziati per un accordo sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato mediante uno scambio di messaggi elettronici il 17 giugno 2019.
(2)Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del 7 maggio 2009 sul partenariato orientale, l'Unione europea e i paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico alla liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza, e hanno ribadito l'intenzione di procedere per gradi verso un regime di esenzione dall'obbligo del visto per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.
(3)L'accordo mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione e della Repubblica di Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(7)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e approvare le dichiarazioni comuni accluse all'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia di facilitazione del rilascio dei visti, con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
Le dichiarazioni comuni accluse all'accordo sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente