COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.7.2019
COM(2019) 314 final
ALLEGATO
della
raccomandazione di decisione del Consiglio
che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati su un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti
ALLEGATO
1.NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI
1.Sulla base dell'autorizzazione esistente concessa dal Consiglio per i negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo, i negoziati multilaterali sull'agevolazione degli investimenti dovrebbero mirare a stabilire un quadro multilaterale di norme inteso ad agevolare gli investimenti esteri diretti (IED) a livello mondiale. L'obiettivo è creare un clima più trasparente, efficiente e prevedibile per agevolare gli investimenti transfrontalieri. Tale quadro dovrebbe riguardare unicamente gli IED, escludendo i movimenti di capitali a breve termine, e mirare a garantire le condizioni appropriate affinché gli investimenti internazionali contribuiscano allo sviluppo sostenibile, preservando nel contempo la capacità dei paesi destinatari di regolamentare l'attività degli investitori nei rispettivi territori.
2.Conformemente alla dichiarazione ministeriale congiunta sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo, adottata da 70 membri dell'OMC in occasione dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC del 13 dicembre 2017, i negoziati non riguarderanno l'accesso al mercato, la protezione degli investimenti né la risoluzione delle controversie investitore-Stato.
3.I negoziati dovrebbero essere condotti e conclusi tenendo in debito conto i diritti e gli obblighi dei membri nel quadro dell'OMC, nel rispetto dei principi di trasparenza e di inclusività e sulla scorta degli accordi OMC esistenti.
4.I negoziati dovrebbero mirare a sviluppare disposizioni e impegni di livello elevato con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC. I negoziati dovrebbero tenere conto delle opportunità e delle sfide uniche, per i membri dell'OMC, correlate all'agevolazione degli investimenti. Le norme e gli impegni dovrebbero quindi prevedere un'adeguata flessibilità.
5.Le norme e gli impegni concordati dall'Unione europea (UE) dovrebbero tener conto dell'obbligo di non discriminazione negli accordi OMC esistenti, se pertinenti e applicabili in un contesto di agevolazione degli investimenti.
2.CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI
6.I negoziati dovrebbero sviluppare un nuovo quadro normativo a livello di OMC inteso ad agevolare gli investimenti esteri diretti. Tale quadro dovrebbe creare un ambiente trasparente, efficiente e prevedibile per gli investimenti internazionali a vantaggio delle imprese dell'UE di tutte le dimensioni, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e dovrebbe anche rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno sviluppati di attirare gli IED, accrescendo così la loro partecipazione alle catene globali del valore.
7.I negoziati saranno condotti in modo aperto e inclusivo. Essi potranno pertanto riguardare qualsiasi aspetto dell'agevolazione degli investimenti che verrà proposto dai membri partecipanti. Riconoscendo il carattere trasversale dell'agevolazione degli investimenti, i negoziati possono riguardare aspetti quali:
–elementi destinati a migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle misure di investimento, comprese le norme e le condizioni applicabili all'ingresso degli IED e al loro funzionamento (pubblicazione e disponibilità di misure e informazioni, notifica all'OMC, punti di informazione);
–elementi destinati a razionalizzare le procedure e le prescrizioni amministrative e ad accelerarne l'espletamento (procedure amministrative e obblighi in materia di documentazione, termini per l'espletamento delle procedure amministrative, trattamento delle domande incomplete, diritti e oneri, riesame delle procedure amministrative, uso dell'e-government, tipi di meccanismi di sportello unico, tipi di meccanismi di punto di contatto/mediatore, compresi i rapporti con i portatori di interessi e la prevenzione delle controversie);
–elementi destinati a rafforzare la cooperazione internazionale, la condivisione delle informazioni e lo scambio delle migliori pratiche (cooperazione internazionale tra i membri, cooperazione internazionale a livello multilaterale mediante un comitato OMC sulle questioni relative all'agevolazione degli investimenti);
–dimensione relativa allo sviluppo (sfide che si presentano ai paesi meno sviluppati, condivisione delle migliori pratiche, disposizioni sul trattamento speciale e differenziato, assistenza tecnica e sviluppo di capacità) e promozione della responsabilità sociale delle imprese e dello sviluppo sostenibile.
8.In linea con tali direttive, l'Unione europea può inoltre negoziare altri aspetti pertinenti per l'agevolazione degli investimenti che saranno proposti dai membri partecipanti.
9.Qualsiasi norma o impegno concordato dall'Unione europea dovrebbe essere in linea con il quadro giuridico dell'UE.