Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0314

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati su un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti

COM/2019/314 final

Bruxelles, 3.7.2019

COM(2019) 314 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati su un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 13 dicembre 2017, in occasione dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 70 membri dell'OMC hanno adottato una dichiarazione congiunta sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo 1 , invitando a intavolare discussioni strutturate al fine di sviluppare un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti. Tali discussioni dovevano mirare a individuare e sviluppare gli elementi di un quadro per l'agevolazione degli investimenti esteri diretti (IED). L'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno aderito all'iniziativa, che hanno fortemente sostenuto.

L'UE ha partecipato attivamente alle discussioni strutturate svoltesi nel 2018 in sede di OMC. Le discussioni, aperte a tutti i membri dell'OMC, si sono svolte in modo trasparente e si sono concluse con l'elaborazione di un "elenco di questioni sollevate dai membri", contenente i possibili elementi individuati dai membri dell'OMC per un quadro inteso ad agevolare gli IED. Questo elenco è stato approvato nel corso di una riunione di valutazione il 6 dicembre 2018.

Nel 2019 ha avuto inizio una nuova fase di discussioni. I membri dell'OMC hanno concordato un calendario di riunioni per il primo semestre dell'anno, dedicate allo sviluppo degli elementi inseriti nell'elenco. Anche tali lavori esplorativi, destinati ad approfondire gli elementi individuati, sono aperti a tutti i membri dell'OMC e si svolgono in modo trasparente. La discussione riguarda tutti gli elementi dell'elenco e prende spunto da esempi di disposizioni esistenti in accordi bilaterali o multilaterali pertinenti per l'agevolazione degli investimenti, che sono raccolti in un compendio di esempi testuali. Nel luglio 2019 si terrà una riunione di valutazione. Nell'autunno 2019 i membri dovrebbero cominciare a proporre testi specifici per un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti. Ciò significa che la prima fase dei negoziati inizierà probabilmente nel settembre o nell'ottobre 2019.

I negoziati dovrebbero svolgersi nell'ambito dell'OMC e rimanere trasparenti e aperti a tutti i membri dell'OMC che decidano di prendervi parte. Nel corso di tali negoziati i membri partecipanti possono avanzare qualsiasi proposta negoziale concernente l'agevolazione degli IED, sia all'inizio sia in una fase successiva del processo negoziale in sede di OMC.

Nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS) la Commissione ha ottenuto l'autorizzazione del Consiglio a condurre negoziati in sede di OMC in materia, tra l'altro, di commercio e investimenti 2 . Poiché gli investimenti esteri diretti sono uno strumento importante per il commercio internazionale, e poiché l'agevolazione degli investimenti, che contribuisce a garantire un clima stabile e prevedibile per gli IED a livello mondiale 3 , è un modo per promuovere gli investimenti transfrontalieri, i nuovi negoziati in sede di OMC sull'agevolazione degli investimenti rientrano nell'ambito dell'autorizzazione esistente, in quanto ricadono nel settore del commercio e degli investimenti 4 . Non è pertanto necessaria una nuova decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio di negoziati a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Se il commercio e gli investimenti non sono una questione nuova all'ordine del giorno dell'OMC 5 , i negoziati sull'agevolazione degli investimenti potrebbero invece costituire per certi aspetti una novità e affrontare temi in relazione ai quali esistono priorità specifiche dell'UE. Al fine di inquadrare i negoziati in maniera più precisa, la Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare direttive di negoziato supplementari specifiche per i negoziati in sede di OMC sull'agevolazione degli investimenti.

Le direttive di negoziato proposte mirano a garantire che l'UE sia in grado di negoziare qualsiasi elemento attinente all'agevolazione degli investimenti proposto nel corso dei negoziati dai membri dell'OMC partecipanti, nel pieno rispetto dell'acquis e delle scelte politiche dell'UE nei negoziati in materia di commercio e investimenti.

Dal punto di vista dell'UE, obiettivi dei negoziati sono agevolare gli IED di investitori e imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e creare nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile. Un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti potrebbe facilitare gli investimenti su scala mondiale esattamente come l'OMC contribuisce ad agevolare il commercio mondiale con l'accordo sull'agevolazione degli scambi. Per ottenere risultati di livello elevato con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC, le norme e gli impegni dovrebbero concedere ai membri un'adeguata flessibilità.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali" 6 .

Il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha autorizzato la Commissione a lavorare per la modernizzazione dell'OMC al fine di perseguire gli obiettivi di: 1) rendere l'OMC più rilevante e adattabile a un mondo in trasformazione; e 2) rafforzare l'efficacia dell'OMC. La modernizzazione delle attività di regolamentazione dell'OMC è uno degli obiettivi principali dei futuri negoziati sull'agevolazione degli investimenti e costituisce il pilastro centrale di tale processo.

Il 18 settembre 2018 la Commissione ha presentato un documento di riflessione 7 sulla modernizzazione dell'OMC. Nel contesto del rafforzamento della funzione di regolamentazione dell'OMC, la Commissione ha tra l'altro sottolineato che, a seguito delle dichiarazioni congiunte di Buenos Aires, sono già cominciati i lavori nel settore dell'agevolazione degli investimenti, ma che saranno necessari ulteriori sforzi per colmare le lacune e aggiornare le norme dell'OMC.

Nei suoi negoziati di libero scambio l'UE propone sistematicamente disposizioni ambiziose in materia di trasparenza e regolamentazione interna nel settore dei servizi come pure in altri settori. Le direttive di negoziato proposte per i negoziati sull'agevolazione degli investimenti dovrebbero basarsi sullo stesso approccio adottato dall'UE nei suoi accordi di libero scambio.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le disposizioni che l'UE potrebbe proporre in sede di OMC si baserebbero sulla pertinente legislazione dell'UE in materia di mercato interno, con la quale sarebbero pienamente in linea, e rispecchierebbero le proposte avanzate dall'UE nei negoziati bilaterali.

Le direttive di negoziato proposte confermano che tutte le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE (punto 5 dell'allegato).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

A norma dell'articolo 207, qualora si debbano negoziare accordi relativi alla politica commerciale comune, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE stabilisce che la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio ha il potere di adottare decisioni che autorizzino l'avvio dei negoziati e, a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Per quanto riguarda i negoziati OMC sull'agevolazione degli investimenti, il Consiglio ha già autorizzato l'avvio di negoziati in materia di commercio e investimenti in sede di OMC e ha impartito direttive alla Commissione. È tuttavia necessario adottare direttive di negoziato supplementari al fine di inquadrare tali negoziati in maniera più precisa. La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare una decisione sulla base dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3 TFUE. Non si applica quindi il principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE).

Proporzionalità

La raccomandazione della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE).

Scelta dell'atto giuridico

Decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa alle direttive di negoziato sull'agevolazione degli investimenti in sede di OMC che integra le direttive impartite alla Commissione sull'agenda di Doha per lo sviluppo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata condotta una consultazione pubblica in quanto gli elementi sostanziali dei negoziati dell'OMC non sono ancora noti.

La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali 8 e del dialogo con la società civile 9 .

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per il seguente motivo: i negoziati in sede di OMC sull'agevolazione degli investimenti si basano sull'autorizzazione esistente che il Consiglio ha concesso alla Commissione per i negoziati OMC (cfr. sezione 1). La sostanza dei negoziati non rappresenta un nuovo settore strategico; si tratta del proseguimento di più ampi negoziati dell'OMC che sono ora stati circoscritti a un ambito più specifico, che non riguarda la liberalizzazione degli investimenti e la protezione degli investimenti.

Considerati i possibili elementi di un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti individuati nell'elenco di questioni sollevate dai membri, nulla sembra indicare che la ratifica di un accordo di questo tipo comporterebbe un impatto significativo per l'Unione. Si tradurrebbe piuttosto in una codifica di pratiche già consolidate all'interno dell'UE. Gli effetti delle nuove norme e dei nuovi impegni che potrebbero derivare dai negoziati in sede di OMC sarebbero probabilmente più significativi per alcuni paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati. Tali effetti non possono però essere stabiliti ex ante. Ciò in quanto: in primo luogo le proposte negoziali non sono ancora state presentate dai membri dell'OMC partecipanti; in secondo luogo non è noto quali membri assumeranno impegni sulle nuove norme e i nuovi obblighi dell'OMC e, in caso affermativo, in quale arco di tempo.

Quando i potenziali effetti saranno più chiari, ossia quando si avranno maggiori informazioni sul contenuto del quadro multilaterale e sugli impegni dei membri dell'OMC, la Commissione valuterà nuovamente la necessità di un'analisi più approfondita. Ciò dovrebbe avvenire al più tardi al termine dei negoziati dell'OMC.

L'UE parteciperà attivamente e presenterà proposte sin dalle prime fasi dei negoziati per influenzarne l'esito.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non pertinente.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati su un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ha impartito direttive alla Commissione in materia, tra l'altro, di commercio e di investimenti.

(2)Il 13 dicembre 2017, in occasione dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, 70 membri dell'OMC hanno adottato una dichiarazione congiunta sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo 10 , invitando a intavolare discussioni strutturate al fine di sviluppare un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti.

(3)La fase attuale delle discussioni, che mira a sviluppare i possibili elementi di un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti, si concluderà nel luglio 2019 in base al calendario più recente 11 e sarà probabilmente seguita da una prima fase negoziale nell'autunno 2019.

(4)L'adozione di direttive di negoziato supplementari è necessaria al fine di definire ulteriormente la posizione dell'Unione nei futuri negoziati dell'OMC sull'agevolazione degli investimenti.

(5)A norma dell'articolo 207, paragrafo 3, è opportuno che il comitato della politica commerciale continui a essere designato quale comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive di negoziato impartite alla Commissione sull'agenda di Doha per lo sviluppo sono integrate dalle direttive di negoziato relative ai negoziati su un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti di cui all'allegato.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    WT/MIN(17)/59 del 13 dicembre 2017.
(2)    L'autorizzazione nel quadro dell'ADS è composta da una serie di conclusioni del Consiglio adottate tra il 25 ottobre 1999 e il 18 luglio 2008.
(3)    Nell'ultimo calendario di riunioni per le discussioni strutturate in materia di agevolazione degli investimenti per lo sviluppo (INF/IFD/W/3) del 17 aprile 2019, sulla base dell'elenco di questioni sollevate dai membri, si legge che l'agevolazione degli investimenti comporta la creazione di un clima imprenditoriale stabile, trasparente e prevedibile per gli IED a livello mondiale. La versione più recente dell'elenco di questioni, del 9 novembre 2018, è stata distribuita a tutti i membri come allegato alla nota informale di valutazione e sui prossimi passi del 27 novembre 2018.
(4)    Si rimanda in particolare alle conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 1999, dell'8 dicembre 1999, del 29 ottobre 2001, del 21 novembre 2001, del 21 luglio 2003 (che stabiliscono espressamente che le dichiarazioni ministeriali di Singapore e di Doha e i testi correlati adottati, come pure le precedenti conclusioni del Consiglio, costituiscono la base per l'azione dell'Unione nei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo), del 5 dicembre 2003, del 6 ottobre 2004, del 19 luglio 2005, del 18 ottobre 2005 (che ricordano espressamente che le conclusioni del Consiglio adottate dall'ottobre 1999 al luglio 2005 restano valide e insieme costituiscono il mandato della Commissione per i negoziati ADS), del 21 novembre 2005, del 12 giugno 2006, del 10 marzo 2008 e del 18 luglio 2008.
(5)    Il gruppo di lavoro dell'OMC sulla relazione tra commercio e investimenti è stato istituito nel 1997.
(6)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
(7)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf.  
(8)     http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/.  
(9)     http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531.  
(10)    WT/MIN(17)/59.
(11)    INF/IFD/W/3.
Top

Bruxelles, 3.7.2019

COM(2019) 314 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati su un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti


ALLEGATO

1.NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

1.Sulla base dell'autorizzazione esistente concessa dal Consiglio per i negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo, i negoziati multilaterali sull'agevolazione degli investimenti dovrebbero mirare a stabilire un quadro multilaterale di norme inteso ad agevolare gli investimenti esteri diretti (IED) a livello mondiale. L'obiettivo è creare un clima più trasparente, efficiente e prevedibile per agevolare gli investimenti transfrontalieri. Tale quadro dovrebbe riguardare unicamente gli IED, escludendo i movimenti di capitali a breve termine, e mirare a garantire le condizioni appropriate affinché gli investimenti internazionali contribuiscano allo sviluppo sostenibile, preservando nel contempo la capacità dei paesi destinatari di regolamentare l'attività degli investitori nei rispettivi territori.

2.Conformemente alla dichiarazione ministeriale congiunta sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo, adottata da 70 membri dell'OMC in occasione dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC del 13 dicembre 2017, i negoziati non riguarderanno l'accesso al mercato, la protezione degli investimenti né la risoluzione delle controversie investitore-Stato.

3.I negoziati dovrebbero essere condotti e conclusi tenendo in debito conto i diritti e gli obblighi dei membri nel quadro dell'OMC, nel rispetto dei principi di trasparenza e di inclusività e sulla scorta degli accordi OMC esistenti.

4.I negoziati dovrebbero mirare a sviluppare disposizioni e impegni di livello elevato con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC. I negoziati dovrebbero tenere conto delle opportunità e delle sfide uniche, per i membri dell'OMC, correlate all'agevolazione degli investimenti. Le norme e gli impegni dovrebbero quindi prevedere un'adeguata flessibilità.

5.Le norme e gli impegni concordati dall'Unione europea (UE) dovrebbero tener conto dell'obbligo di non discriminazione negli accordi OMC esistenti, se pertinenti e applicabili in un contesto di agevolazione degli investimenti.

2.CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

6.I negoziati dovrebbero sviluppare un nuovo quadro normativo a livello di OMC inteso ad agevolare gli investimenti esteri diretti. Tale quadro dovrebbe creare un ambiente trasparente, efficiente e prevedibile per gli investimenti internazionali a vantaggio delle imprese dell'UE di tutte le dimensioni, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e dovrebbe anche rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno sviluppati di attirare gli IED, accrescendo così la loro partecipazione alle catene globali del valore.

7.I negoziati saranno condotti in modo aperto e inclusivo. Essi potranno pertanto riguardare qualsiasi aspetto dell'agevolazione degli investimenti che verrà proposto dai membri partecipanti. Riconoscendo il carattere trasversale dell'agevolazione degli investimenti, i negoziati possono riguardare aspetti quali:

elementi destinati a migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle misure di investimento, comprese le norme e le condizioni applicabili all'ingresso degli IED e al loro funzionamento (pubblicazione e disponibilità di misure e informazioni, notifica all'OMC, punti di informazione);

elementi destinati a razionalizzare le procedure e le prescrizioni amministrative e ad accelerarne l'espletamento (procedure amministrative e obblighi in materia di documentazione, termini per l'espletamento delle procedure amministrative, trattamento delle domande incomplete, diritti e oneri, riesame delle procedure amministrative, uso dell'e-government, tipi di meccanismi di sportello unico, tipi di meccanismi di punto di contatto/mediatore, compresi i rapporti con i portatori di interessi e la prevenzione delle controversie);

elementi destinati a rafforzare la cooperazione internazionale, la condivisione delle informazioni e lo scambio delle migliori pratiche (cooperazione internazionale tra i membri, cooperazione internazionale a livello multilaterale mediante un comitato OMC sulle questioni relative all'agevolazione degli investimenti);

dimensione relativa allo sviluppo (sfide che si presentano ai paesi meno sviluppati, condivisione delle migliori pratiche, disposizioni sul trattamento speciale e differenziato, assistenza tecnica e sviluppo di capacità) e promozione della responsabilità sociale delle imprese e dello sviluppo sostenibile.

8.In linea con tali direttive, l'Unione europea può inoltre negoziare altri aspetti pertinenti per l'agevolazione degli investimenti che saranno proposti dai membri partecipanti.

9.Qualsiasi norma o impegno concordato dall'Unione europea dovrebbe essere in linea con il quadro giuridico dell'UE.

Top