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Document 52019PC0297

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

COM/2019/297 final/2

Bruxelles, 24.6.2019

COM(2019) 297 final/2 – DOWNGRADED on 16.7.2019

2019/0142(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma del regolamento (CE) n. 617/2009, l'Unione europea ha aperto un contingente tariffario annuo 1 per le carni bovine di alta qualità, conformemente al memorandum d'intesa fra la Commissione europea e gli Stati Uniti e la relativa nuova versione, il protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea, del 21 ottobre 2013 (nel prosieguo "il contingente tariffario"). Il 14 aprile 2014 il protocollo d'intesa sottoposto a revisione è stato trasmesso dall'Unione e dagli Stati Uniti all'organo di conciliazione dell'OMC.

In dicembre 2016 gli Stati Uniti si sono adoperati per reintrodurre dazi maggiorati su taluni prodotti dell'UE connessi alla controversia nell'ambito dell'OMC Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)) (DS26) ("CE-Ormoni"). La procedura di reintroduzione dei dazi è stata avviata su richiesta del settore delle carni bovine statunitense, che ha sollevato preoccupazioni in merito all'attuazione del contingente tariffario.

Al fine di evitare la reintroduzione di dazi maggiorati su taluni prodotti dell'UE, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno condotto consultazioni vertenti sul funzionamento del protocollo d'intesa sottoposto a revisione a norma dell'articolo IV, paragrafo 1, lettera b), in cui gli Stati Uniti hanno chiesto l'assegnazione di una quota del contingente tariffario aperto a norma del predetto protocollo.

È nell'interesse dell'Unione assegnare una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti, affinché entrambe le parti possano infine addivenire a una soluzione reciprocamente concordata in merito alla controversia dell'OMC DS26, da notificare all'organo di conciliazione dell'OMC.

Il 19 ottobre 2018, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione con gli Stati Uniti d'America, relativamente al funzionamento del contingente tariffario, al fine di assegnare una quota di tale contingente agli Stati Uniti, per risolvere definitivamente la controversia DS26 dell'OMC. Tali negoziati si sono conclusi positivamente.

Inoltre il Consiglio ha autorizzato la Commissione a cercare l'accordo di altri importanti paesi fornitori, per quanto concerne l'assegnazione per paese del contingente tariffario, in linea con le norme dell'OMC applicabili, nella misura necessaria. In effetti, per conformarsi all'articolo XIII, paragrafo 2, del GATT, quando un contingente tariffario è ripartito fra paesi fornitori, la parte che assegna il contingente dovrebbe cercare l'accordo con tutti i fornitori importanti per quanto concerne l'assegnazione di quote del contingente tariffario. Al fine di garantire che l'assegnazione per paese del contingente tariffario rispetti gli obblighi dell'UE e dell'OMC, l'UE deve quindi cercare l'accordo degli altri fornitori importanti nell'ambito del contingente tariffario (Australia, Uruguay e Argentina). Di conseguenza la Commissione ha cercato l'accordo degli importanti paesi fornitori e ne ha ottenuto il consenso scritto con l'assegnazione di una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti in forma di lettere di accettazione pervenute il 10, 20 e 31 maggio 2019.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Non pertinente.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 3, e articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, in quanto l'Unione dispone di una competenza esclusiva in quanto nel settore della politica commerciale comune (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE).

Proporzionalità

Non pertinente.

Scelta dell'atto giuridico

Un accordo internazionale è lo strumento appropriato per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2019/0142 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione 2019/XXX/UE del Consiglio, l'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) è stato firmato in data XXXXX, con riserva della conclusione in una data successiva.

(2)È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) è concluso a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).
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Bruxelles, 24.6.2019

COM(2019) 297 final/2 – DOWNGRADED on 16.7.2019

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità


ALLEGATO

ACCORDO FRA

GLI STATI UNITI D'AMERICA

E L'UNIONE EUROPEA
PER L'ASSEGNAZIONE AGLI STATI UNITI DI UNA QUOTA DEL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE CARNI BOVINE DI ALTA QUALITÀ DI CUI AL

PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOPOSTO A REVISIONE
CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE PROVENIENTI DA ANIMALI NON TRATTATI CON ALCUNI ORMONI DI CRESCITA E I DAZI MAGGIORATI APPLICATI DAGLI STATI UNITI A DETERMINATI PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA (2014)

Gli Stati Uniti e l'Unione europea, parti contraenti del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea, del 21 ottobre 2013 (in appresso "il protocollo d'intesa del 2014"), hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente accordo sono:

1.assegnare agli Stati Uniti una quota del contingente tariffario autonomo (di seguito "il contingente autonomo") per le carni bovine di alta qualità, pari a 45 000 tonnellate metriche di peso del prodotto, di cui all'articolo II, paragrafo 4, all'articolo II, paragrafo 5 e all'articolo VI del protocollo d'intesa del 2014; e

2.integrare o modificare taluni diritti e obblighi delle parti di cui agli articoli III, IV, V, VII e VIII del protocollo d'intesa del 2014.

Articolo 2

Assegnazioni nell'ambito del contingente

1.L'Unione europea assegna agli Stati Uniti 35 000 tonnellate metriche delle 45 000 tonnellate metriche del contingente tariffario di cui all'articolo 1. Il quantitativo residuo pari a 10 000 tonnellate metriche è messo a disposizione di tutti gli altri paesi. Le assegnazioni sono introdotte gradualmente in un periodo settennale ("il periodo di attuazione"), con le seguenti modalità:

Stati Uniti

Tutti gli altri

Anno 1

18 500 tonnellate metriche

26 500 tonnellate metriche

Anno 2

23 000 tonnellate metriche

22 000 tonnellate metriche

Anno 3

25 400 tonnellate metriche

19 600 tonnellate metriche

Anno 4

27 800 tonnellate metriche

17 200 tonnellate metriche

Anno 5

30 200 tonnellate metriche

14 800 tonnellate metriche

Anno 6

32 600 tonnellate metriche

12 400 tonnellate metriche

Anno 7 e successivi

35 000 tonnellate metriche

10 000 tonnellate metriche

2.Ai fini della certezza, gli obblighi essenziali di cui all'articolo II, paragrafo 1, del protocollo d'intesa del 2014, compreso il dazio contingentale pari allo zero (0) per cento, si applicano alla porzione del contingente tariffario assegnata agli Stati Uniti.

3.Il volume annuo del contingente tariffario è ripartito equamente in quattro sottoperiodi trimestrali. L'anno contingentale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Qualora il presente accordo entrasse in vigore a una data diversa del 1° luglio, l'anno 1 del periodo di attuazione inizia il primo giorno del successivo sottoperiodo dell'anno contingentale e dura quattro sottoperiodi consecutivi 1 . Gli eventuali quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, in detto anno contingentale, il primo giorno dell'anno 1 sono aggiunti ai quantitativi disponibili nel primo sottoperiodo dell'anno 1 del periodo di attuazione. Tali quantitativi sono aggiunti ai quantitativi assegnati agli Stati Uniti e a tutti gli altri, proporzionalmente alle rispettive quote del volume complessivo del contingente tariffario.

Articolo 3

Gestione dei contingenti

La quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità assegnata agli Stati Uniti è gestita dell'Unione europea in base al principio "primo arrivato, primo servito". L'Unione europea farà il possibile per gestire la quota del contingente tariffario assegnata agli Stati Uniti secondo una modalità che permetta agli importatori di utilizzarlo appieno. Il presente articolo sostituisce l'articolo III del protocollo d'intesa del 2014.

Articolo 4

Controversia CE-Ormoni

1.Il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio conclude il procedimento avviato nel dicembre 2016, a norma dell'articolo 306, lettera c), della legge sul commercio del 1974, modificata, con la determinazione a non reintrodurre azioni intese a esercitare l'autorizzazione di cui al documento WT/DS26/21. Gli Stati Uniti pubblicano tale determinazione entro e non oltre la data alla quale entra in vigore l'assegnazione per paese specifica per l'anno 1 di cui all'articolo 2.

2.Durante il periodo di attuazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di riesame di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e fino alla notifica di una soluzione reciprocamente concordata di cui all'articolo 4, paragrafo 3:

(a)le parti non richiedono l'istituzione di un gruppo speciale ai sensi dell'articolo 21.5, dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (nel prosieguo "DSU") nella controversia "Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)" (WT/DS26) ("CE-Ormoni").

(b)Gli Stati Uniti non sospendono l'applicazione delle concessioni tariffarie nei confronti dell'Unione europea e gli obblighi connessi, conformemente a quanto autorizzato dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, nella controversia CE — Ormoni, ricorso degli Stati Uniti all'articolo 22.7 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie WT/DS26/21.

3.Entro dieci (10) anni dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati Uniti e l'Unione europea si incontreranno per riesaminare il funzionamento del contingente tariffario al fine di addivenire a una soluzione reciprocamente concordata da notificare, entro la fine del riesame, all'organo di conciliazione dell'OMC, conformemente all'articolo 3.6 della DSU. Il riesame è portato a termine entro 11 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La presente disposizione sostituisce l'articolo IV del protocollo d'intesa del 2014.

4.Qualora le parti non notificassero congiuntamente tale soluzione reciprocamente concordata all'organo di conciliazione dell'OMC entro 11 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte può denunciare l'accordo a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 5

Controlli in loco

La Commissione può chiedere al governo degli Stati Uniti di autorizzare rappresentanti della Commissione a effettuare controlli in loco negli Stati Uniti, a condizione che tali controlli siano svolti su base non discriminatoria nei confronti di altri paesi fornitori. Detti controlli sono effettuati congiuntamente con le autorità competenti degli Stati Uniti.

Articolo 6

Recesso ed effetti

1.Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dal presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. Il presente accordo è risolto sei mesi dalla data di ricevimento di detta notifica dall'altra parte. Il recesso dal presente accordo non costituisce un recesso dal protocollo d'intesa del 2014, salvo il caso in cui le parti dichiarino espressamente tale intenzione.

2.Il recesso dal protocollo d'intesa del 2014 a norma del relativo articolo V, paragrafo 4, comporta il recesso dal presente accordo. Le parti rispettano gli obblighi essenziali di cui all'articolo II del protocollo d'intesa del 2014 durante il periodo di sei mesi dalla data di comunicazione della notifica di recesso di cui all'articolo V, paragrafo 4.

3.In assenza di notifica all'organo di conciliazione dell'OMC di una soluzione reciprocamente concordata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come modifica dei rispettivi diritti od obblighi di ciascuna parte nell'ambito della DSU per quanto attiene alla controversia CE — Ormoni.

4.Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti, né può essere interpretata in modo da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei sistemi giuridici interni delle parti.

5.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla data alla quale entrambe le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie a garantire la conformità con gli obblighi delle parti ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a <LUOGO> addì <DATA>, in duplice esemplare in lingua inglese, che è il testo autentico dell'accordo.

Per gli Stati Uniti d'America                Per l'Unione europea

(1)    A fini di maggiore chiarezza, se il presente accordo entra in vigore all'inizio del sottoperiodo n di un anno contingentale, il volume relativo all'anno 1 è messo a disposizione in quattro sottoperiodi consecutivi, ripartiti equamente fra tali sottoperiodi, iniziando dal sottoperiodo n di detto anno contingentale e terminando nel sottoperiodo n-1 del successivo anno contingentale. I volumi a partire dall'anno 2 sono messi a disposizione in quattro sottoperiodi consecutivi, ripartiti equamente fra tali sottoperiodi, iniziando dal sottoperiodo n del successivo anno contingentale.
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