COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.5.2019
COM(2019) 241 final
2019/0115(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(Linea di bilancio 33 02 03 01 – Diritto societario)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione UE nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.
Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla "cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà". Questo è necessario per consentire agli Stati EFTA-SEE di partecipare a programmi e azioni dell'Unione finanziati dalle linee del bilancio generale dell'Unione europea. Nel caso in oggetto, lo scopo della modifica è consentire agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Lichtenstein) di partecipare alle azioni dell'Unione connesse alla linea di bilancio 33 02 03 01: "Diritto societario" del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2019.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'allegato progetto di decisione del Comitato misto è pienamente coerente con l'obiettivo dell'accordo SEE di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La decisione del Comitato misto è inoltre coerente con le altre politiche dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di proteggere l'omogeneità del mercato interno dell'UE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si fonda sull'articolo 114 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.
L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.
•Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno.
•Scelta dell'atto giuridico
Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Unione, linea di bilancio 33 02 03 01 "Diritto societario". L'importo esatto sarà determinato in conformità delle disposizioni dell'accordo SEE, una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio.
5.ALTRI ELEMENTI
In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'attività dell'Unione europea può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Tuttavia, conformemente al protocollo 32 dell'accordo SEE, il contributo finanziario annuo degli Stati EFTA-SEE viene versato entro il 31 agosto di ogni anno, a seguito della richiesta di fondi dell'UE formulata dalla Commissione europea e presentata agli Stati EFTA-SEE entro il 15 agosto.
Pertanto, al fine di coprire il periodo tra gennaio e agosto, il progetto di decisione del Comitato misto è applicabile retroattivamente dal mese di gennaio. In questo modo la continuità della cooperazione viene garantita per l'intero anno civile, come previsto dall'accordo SEE.
La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.
2019/0115 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(Linea di bilancio 33 02 03 01 – Diritto societario)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.
(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(4)È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al diritto societario.
(5)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2019.
(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dovrà basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente