COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.3.2019
COM(2019) 102 final
2019/0051(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga la decisione 9449/1/14 REV 1
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), per il periodo 20192023 in relazione alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.
2.Contesto della proposta
2.1.Convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
La convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale intende contribuire, con l'istituzione della NAFO, all'uso ottimale, alla gestione razionale e alla conservazione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NAFO (la zona di regolamentazione) mediante la consultazione e la collaborazione. La convenzione è entrata in vigore il 1º gennaio 1979 ed è stata modificata quattro volte.
La quarta modifica, entrata in vigore il 18 maggio 2017, era intesa a modernizzare la NAFO, in particolare mediante:
–l'integrazione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca;
–la razionalizzazione del processo decisionale della NAFO;
–il rafforzamento degli obblighi delle parti contraenti, degli Stati di bandiera e degli Stati di approdo; e
–l'instaurazione di un meccanismo formale di composizione delle controversie.
L'Unione è parte contraente della convenzione NAFO, avendo ratificato la convenzione a norma del regolamento (CEE) n. 3179/78. L'Unione ha ratificato la quarta modifica della convenzione con la decisione 2010/717/UE del Consiglio.
2.2.La commissione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale
La commissione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (commissione NAFO) è l'organismo istituito dalla convenzione NAFO responsabile della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione. Essa adotta misure di conservazione e di esecuzione ai fini dell'uso ottimale delle risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza.
In qualità di membro della commissione NAFO, l'Unione ha diritto di partecipazione e diritto di voto. La commissione NAFO delibera all'unanimità.
2.3.Decisioni della NAFO
La commissione NAFO ha la facoltà di adottare, per le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.
In conformità dell'articolo XIV.1 della Convenzione NAFO, le misure entrano in vigore 60 giorni dopo la data della loro notifica alle parti contraenti da parte della NAFO. Le parti contraenti che presentano un'obiezione a una misura entro 60 giorni dalla data di notifica non sono vincolate da tale misura.
3.Posizione da assumere a nome dell'Unione
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito, "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.
Per la NAFO questo approccio è attuato dalla decisione 9449/1/14 REV 1 del Consiglio, del 19 maggio 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della NAFO per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della NAFO. Inoltre, fissa la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.
La decisione 9449/1/14 REV 1 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Di conseguenza, la presente proposta definisce la posizione dell'Unione nell'ambito della NAFO per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 9449/1/14 REV 1.
La decisione 9449/1/14 REV 1 integra i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP. Inoltre, ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.
La revisione attuale tiene conto, per quanto attiene alle ripercussioni sulla pesca, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione, nonché gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso di specie
La Commissione NAFO è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione NAFO.
Gli atti che la commissione NAFO è chiamata ad adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo XIV della convenzione NAFO e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare sugli atti seguenti:
·Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
·Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; e
·Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione NAFO.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso di specie
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La presente decisione sostituisce la decisione 9449/1/14 REV 1, che copre il periodo 2014-2018.
4.3.Conclusione
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.
2019/0051 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga la decisione 9449/1/14 REV 1
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CEE) n. 3179/78, l'Unione europea ha concluso la convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (convenzione NAFO), che ha istituito l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Conformemente alla decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, l'Unione ha concluso la quarta modifica della convenzione NAFO che ha istituito la commissione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO).
(2)La commissione NAFO è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione NAFO (la zona di regolamentazione) e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede specificamente che i suddetti obiettivi e principi devono essere applicati dall'Unione nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca.
(4)Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.
(5)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione NAFO per il periodo 2019-2024 e abrogare la decisione 9449/1/14 REV 1 del Consiglio, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione NAFO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione NAFO è effettuata in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione NAFO del 2024.
Articolo 4
La decisione 9449/1/14 REV 1 del 19 maggio 2014 è abrogata.
Articolo 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente