COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.1.2019
COM(2019) 53 final
2019/0019(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Questo significa che, se il trattato sul recesso non è ratificato, il diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("la data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.
Un accordo di recesso è stato concordato tra l'Unione e il Regno Unito e approvato dal Consiglio europeo (articolo 50) il 25 novembre 2018. La sua ratifica nel Regno Unito è tuttavia incerta.
Nella comunicazione del 13 novembre 2018 "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza" ("la comunicazione relativa a un piano d'azione per ogni evenienza"), la Commissione europea ha sottolineato che l'accordo di recesso era l'opzione migliore per il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione. In sua assenza, tuttavia, l'Unione agirà per tutelare i propri interessi, adottando un approccio unitario e coordinato in tutti i settori. Nella stessa comunicazione la Commissione ha presentato i sei principi generali che le misure di emergenza devono rispettare a prescindere dai livelli. Alcuni di questi principi sanciscono che le misure non dovrebbero riprodurre i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un periodo di transizione come quello previsto nel progetto di accordo di recesso, che le misure devono essere di natura temporanea e non dovrebbero, in teoria, protrarsi oltre la fine del 2019 e che si deve trattare di azioni adottate unilateralmente dall'Unione europea nel perseguimento dei suoi interessi che quindi, in teoria, possono essere revocate dall'Unione in qualsiasi momento.
A decorrere dalla data del recesso, se non sarà concluso un accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito la normativa dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale non si applicherà più nelle relazioni tra l'Unione e il Regno Unito. Questo significa che non saranno garantiti i diritti in materia di sicurezza sociale né dei cittadini dell'Unione che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e in situazioni che coinvolgono il Regno Unito (ad esempio hanno lavorato o risieduto nel Regno Unito quando era uno Stato membro dell'Unione) né dei cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri.
Quale che sia lo scenario, la Commissione non ha mai smesso di ribadire che la tutela dei cittadini dell'Unione nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito nell'Unione europea costituisce una priorità. Per questo gli Stati membri dovranno dar prova di generosità riguardo ai cittadini del Regno Unito che risiedono già nel loro territorio. L'auspicio è che il Regno Unito agisca nello stesso modo. In tale ottica l'obiettivo della presente proposta è di attenuare alcuni degli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'Unione in assenza di soluzioni concordate con il Regno Unito.
È effettivamente necessario garantire che le persone che hanno esercitato, in quanto cittadini dell'Unione, il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione prima della data del recesso mantengano i loro diritti in materia di sicurezza sociale sulla base di fatti o avvenimenti verificatisi e di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza che sono stati maturati prima della data del recesso, quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione. Alcuni principi fondamentali del coordinamento della sicurezza sociale sanciti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (assimilazione, totalizzazione, parità di trattamento), nonché le norme del presente regolamento che danno attuazione pratica a tali principi (quali il calcolo pro rata di una pensione di anzianità), dovrebbero continuare ad applicarsi nei confronti di tali persone per quanto riguarda fatti o avvenimenti verificatisi e periodi maturati prima della data del recesso. La stessa necessità sussiste per i diritti in materia di sicurezza sociale degli apolidi e dei rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e in situazioni che coinvolgono il Regno Unito. Per tutte queste categorie sono inclusi anche familiari e superstiti.
Poiché il Regno Unito diventerà un paese terzo, a decorrere dalla data del recesso non si applicheranno più gli altri principi e le altre norme sul coordinamento della sicurezza sociale, come l'esportabilità delle prestazioni in denaro, la fornitura continua delle prestazioni in natura per malattia e le norme sulla legislazione applicabile.
Ai sensi delle disposizioni sulla libera circolazione contenute nel trattato, l'Unione ha esercitato pienamente la sua competenza per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra il Regno Unito e gli altri Stati membri in relazione a qualsiasi esercizio del diritto alla libera circolazione verificatosi quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione. Gli Stati membri non possono pertanto concludere e applicare convenzioni bilaterali che disciplinano situazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con le altre normative dell'Unione
La presente proposta rientra nel piano di preparazione e di emergenza dell'Unione per attenuare gli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso. La proposta segue i principi generali esposti nella comunicazione relativa a un piano d'azione per ogni evenienza. In particolare, poiché la proposta non riproduce i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un eventuale periodo di transizione come quello che sarebbe stato previsto dall'accordo di recesso, essa è unilaterale e temporanea.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La presente proposta si basa sull'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto riguarda misure nel settore del coordinamento della sicurezza sociale.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, si applica il principio di sussidiarietà. Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale. È necessario un approccio coordinato a livello dell'Unione per tutelare i diritti in materia di sicurezza sociale acquisiti in seguito all'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone interessate in quanto cittadini dell'Unione. In questo modo si potrà evitare la frammentazione tra gli Stati membri nell'applicazione della normativa dell'Unione in relazione a diritti in materia di sicurezza sociale che riguardano fatti o avvenimenti verificatisi e periodi maturati prima della data del recesso, nonché una disparità di trattamento nei confronti delle persone interessate.
•Proporzionalità
Il regolamento proposto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del piano della Commissione per ogni evenienza, in quanto garantisce la protezione minima dei diritti in materia di sicurezza sociale delle persone che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione prima della data del recesso.
•Scelta dell'atto giuridico
Lo strumento proposto è un regolamento. Altri strumenti (ad esempio una comunicazione o altri strumenti non vincolanti) non consentirebbero di raggiungere il livello richiesto di certezza del diritto.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
La presente proposta è adottata nel contesto delle misure di emergenza che devono attenuare i rischi associati al recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso.
In assenza di tale accordo la Commissione europea ha analizzato le conseguenze della situazione. Dopo avere inizialmente invitato gli Stati membri ad agire, la Commissione ha finalmente concluso che la presente proposta è necessaria per tutelare i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone interessate in relazione a fatti o avvenimenti verificatisi e a periodi maturati prima della data del recesso.
In tale scenario la Commissione ha discusso con gli Stati membri la necessità di misure di emergenza e le fasi di preparazione settoriale, giuridica e amministrativa. A questo fine il 27 novembre 2018, il 12 dicembre 2018 e il 16 gennaio 2019 si sono svolte riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio sull'articolo 50, mentre il 20 dicembre 2018 è stato organizzato un seminario di esperti tecnici sul coordinamento della sicurezza sociale.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Scopo della proposta è tutelare i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone interessate, compreso il reddito che deriva loro da tali diritti, nonché le finanze degli Stati membri.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta mira a garantire che le persone che hanno esercitato, in quanto cittadini dell'Unione, il loro diritto alla libera circolazione prima della data del recesso mantengano i loro diritti in materia di sicurezza sociale in relazione a fatti o avvenimenti verificatisi e a periodi maturati prima della data del recesso. Anche altre persone interessate, in situazioni che hanno coinvolto il Regno Unito prima della data del recesso, altrimenti rientranti nell'ambito d'applicazione "ratione personae" dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 dovrebbero mantenere tali diritti: gli apolidi, i rifugiati e i familiari e i superstiti di tutte le categorie citate.
L'articolo 1 precisa che le definizioni applicabili al presente regolamento sono quelle previste all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.
L'articolo 2 definisce l'ambito d'applicazione "ratione personae" del regolamento proposto, ossia le persone (cittadini dell'Unione o del Regno Unito, apolidi e rifugiati) che sono o sono state soggette alle norme sul coordinamento della sicurezza sociale dell'Unione e in situazioni che hanno coinvolto il Regno Unito quando era uno Stato membro dell'Unione, nonché i loro familiari e superstiti.
L'articolo 3 definisce l'ambito d'applicazione "ratione materiae" del regolamento proposto, precisando che includerà tutti i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004.
L'articolo 4 prevede la parità di trattamento delle persone rientranti nell'ambito d'applicazione "ratione personae" del regolamento proposto.
L'articolo 5 stabilisce che i principi dell'assimilazione e della totalizzazione di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 continueranno ad applicarsi nell'Unione per quanto riguarda le domande relative a fatti e avvenimenti verificatisi e a periodi maturati prima della data del recesso.
L'articolo 6 definisce l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento proposto.
2019/0019 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito") ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
(2)In mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del termine di due anni dopo la notifica dell'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione, il 30 marzo 2019 le norme dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, cessano di applicarsi anche al Regno Unito e nel Regno Unito.
(3)Di conseguenza le persone che, in quanto cittadini dell'Unione, hanno legittimamente esercitato il diritto alla libera circolazione, sancito dagli articoli 45 e 49 del trattato, prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione non possono più invocare tali norme per quanto riguarda i loro diritti in materia di sicurezza sociale sulla base di fatti e avvenimenti verificatisi e di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati prima della data del recesso e che hanno coinvolto il Regno Unito. Saranno interessati anche gli apolidi e i rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, nonché i membri delle famiglie e i superstiti di tutte queste categorie.
(4)Per conseguire l'obiettivo di salvaguardare i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone interessate, gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare i principi dell'Unione concernenti la parità di trattamento, l'assimilazione e la totalizzazione stabiliti dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, nonché le norme del presente regolamento necessarie per attuare tali principi in relazione alle persone rientranti nell'ambito d'applicazione "ratione personae", ai fatti o agli avvenimenti verificatisi e ai periodi maturati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione.
(5)Per conseguire un'applicazione uniforme e unilaterale dei principi di sicurezza sociale della parità di trattamento, dell'assimilazione e della totalizzazione è necessario introdurre il presente regolamento di emergenza.
(6)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al e nel Regno Unito, salvo nel caso in cui sia entrato in vigore entro tale data un accordo di recesso concluso con il Regno Unito,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.
Articolo 2
Ambito d'applicazione "ratione personae"
Il presente regolamento si applica alle seguenti persone:
a) ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovano o si sono trovati in una situazione che coinvolge il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il "Regno Unito") anteriormente al 30 marzo 2019, nonché ai loro familiari e superstiti;
b) ai cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri anteriormente al 30 marzo 2019, nonché ai loro familiari e superstiti.
Articolo 3
Ambito d'applicazione "ratione materiae"
Il presente regolamento si applica a tutti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Articolo 4
Parità di trattamento
Il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica alle persone di cui all'articolo 2 del presente regolamento per quanto riguarda fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito anteriormente al 30 marzo 2019.
Articolo 5
Assimilazione e totalizzazione
1. Il principio dell'assimilazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda prestazioni o redditi acquisiti e fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito anteriormente al 30 marzo 2019.
2. Il principio della totalizzazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati nel Regno Unito anteriormente al 30 marzo 2019.
3. Si applicano tutte le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 necessarie per dare effetto ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al e nel Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
Il presente regolamento non si applica tuttavia se entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente