COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.9.2019
COM(2019) 433 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
Indice
1.
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
1.1.
Introduzione
1.2.
Base giuridica
1.3.
Esercizio della delega
1.4.
Conclusioni
2.
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
2.1.
Introduzione
2.2.
Base giuridica
2.3.
Esercizio della delega
2.4.
Conclusioni
3.
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
3.1.
Introduzione
3.2.
Base giuridica
3.3.
Esercizio della delega
3.4.
Conclusioni
4.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
4.1.
Introduzione
4.2.
Base giuridica
4.3.
Esercizio della delega
4.4.
Conclusioni
1.Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
1.1.Introduzione
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, e integra le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
al riguardo.
L'articolo 2, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e alla fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.
L'articolo 14, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali, al fine di garantire una chiara distinzione tra questi programmi e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione.
L'articolo 16, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che concernono gli specifici regimi di qualità dell'Unione e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma del paragrafo 2, le condizioni che prevengono la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.
L'articolo 19, paragrafo 8, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4.
L'articolo 22, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.
L'articolo 28, paragrafo 10, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo:
(a)alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione dell'allevamento;
(b)alle condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica; e
(c)alla definizione degli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.
L'articolo 28, paragrafo 11, l'articolo 29, paragrafo 6 e l'articolo 30, paragrafo 8, conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono il metodo di calcolo da utilizzare per quanto concerne i pagamenti agro-climatico-ambientali, l'agricoltura biologica e le indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva quadro sulle acque, per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
L'articolo 33, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione, affinché gli impegni per il benessere degli animali siano conformi alla politica generale dell'Unione in materia.
L'articolo 34, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo ai tipi di interventi ammissibili al sostegno concesso a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 34.
L'articolo 35, paragrafo 10, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione del sostegno ad azioni di cooperazione.
L'articolo 36, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 4.
L'articolo 45, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing e al materiale d'occasione e che specificano i tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno.
L'articolo 47, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 e specificano gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.
L'articolo 58, paragrafo 7, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I per tenere conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua e per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tenere conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l'adozione del regolamento.
L'articolo 89 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post, nonché le condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 al sostegno previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013.
1.2.Base giuridica
La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
1.3.Esercizio della delega
Allo stato attuale, la Commissione ha adottato nove atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
A)
La Commissione ha adottato sei atti delegati che modificano l'allegato I per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I sulla base dell'articolo 58, paragrafo 7: regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione
, regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione
, regolamento delegato (UE) 2015/791 della Commissione
, regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione
, regolamento delegato (UE) 2018/162 della Commissione
e regolamento delegato (UE) 2019/71 della Commissione
. Questi atti delegati, fatta eccezione per il regolamento delegato (UE) 2015/791, hanno riesaminato la ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per Stato membro e per anno, in base all'utilizzo da parte degli Stati membri della possibilità di flessibilità finanziaria tra i pilastri di cui al regolamento (CE) n. 73/2009
e al regolamento (UE) n.1307/2013
(cfr. a questo proposito il punto 3.3). Il regolamento delegato (UE) 2015/791 ha riesaminato l'allegato I a seguito della revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
in virtù del regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio
che trasferisce, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, le corrispondenti assegnazioni non utilizzate nel 2014 ai massimali di spesa del 2015 e del 2016.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per i pagamenti diretti e del gruppo di esperti per lo sviluppo rurale in merito a tutti questi atti delegati. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
B)
Oltre a questi sei atti delegati basati sull'articolo 58, paragrafo 7, la Commissione ha adottato un atto delegato che integra il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 8, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, dell'articolo 36, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 6, e dell'articolo 89: il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
.
Tale atto delegato prevede le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali, disposizioni concernenti la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali, disposizioni concernenti gli specifici regimi di qualità dell'Unione, le caratteristiche delle associazioni di produttori e le tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno, norme sul contenuto dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per concedere il sostegno per lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, requisiti minimi in materia ambientale nel contesto della misura di forestazione e di imboschimento, le condizioni relative a razze autoctone e varietà di piante minacciate di abbandono e alla conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione e la definizione degli interventi ammissibili, i metodi di calcolo da utilizzare per quanto concerne i pagamenti agro-climatico-ambientali, l'agricoltura biologica e le indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva quadro sulle acque, per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento, la definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione, i tipi di interventi ammissibili al sostegno in materia di servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste, la definizione specifica delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno a titolo della misura Cooperazione, nonché le condizioni per la concessione del sostegno, la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione, le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing e al materiale d'occasione e le caratteristiche specifiche dei tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno, le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 e gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto, nonché disposizioni transitorie concernenti il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 1085/2006.
Dalla sua adozione, tale atto delegato è stato modificato due volte: la prima volta sulla base dell'articolo 89, dal regolamento delegato (UE) 2015/1367 della Commissione
, per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013; la seconda volta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 36, paragrafo 5 e dell'articolo 45, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione
, per quanto riguarda le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione e una rettifica relativa a contratti di leasing e materiale d'occasione.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per lo sviluppo rurale su questi tre atti delegati. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
Con questi atti delegati, la Commissione ha esercitato tutti i poteri delegati ad essa conferiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013.
1.4.Conclusioni
La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Non si può escludere che tali deleghe saranno necessarie in futuro.
2.Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
2.1.Introduzione
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilisce le regole applicabili al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune, per cui riguarda, tra l'altro, gli aspetti finanziari e relativi al monitoraggio degli ambiti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013.
Per quanto riguarda le norme relative agli organismi pagatori degli Stati membri e altri organismi:
l'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti:
(a)le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, rispettivamente, paragrafi 2 e 4;
(b)gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria dei fondi:
L'articolo 20, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti:
|
(a)
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il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
|
|
(b)
|
le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.
|
l'articolo 20, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico, le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.
L'articolo 40 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti norme per rendere eligibili al finanziamento unionale, in determinati casi, le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento.
L'articolo 46, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.
L'articolo 46, paragrafo 2, conferisce alla Commissione, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il potere di adottare atti delegati in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
L'articolo 46, paragrafo 3, conferisce alla Commissione, in caso di inosservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 102, il potere di adottare atti delegati sul rinvio dei pagamenti mensili agli Stati membri di cui all'articolo 42 in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e sulle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui a tale articolo.
Con riguardo alla sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva, l'articolo 46, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti norme riguardanti:
(a)l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 42;
(b)il tasso di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo.
L'articolo 50, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del capo IV sulla liquidazione contabile per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso a documenti e informazioni.
L'articolo 53, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati concernenti i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.
L'articolo 57, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati concernenti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi.
Per quanto riguarda sistemi di controllo e sanzioni:
l'articolo 62, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
L'articolo 63, paragrafo 4, dispone che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono le condizioni della revoca parziale o totale dell'aiuto in caso di inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previste dalla legislazione settoriale agricola.
L'articolo 64, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per:
(a)identifichino dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa e il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;
(b)identifichino i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).
L'articolo 65, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle misure di mercato che rientrano nella sospensione e il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al paragrafo 1, per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione del paragrafo 1.
L'articolo 66, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e:
(a)che specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;
(b)che individuino le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;
(c)che stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;
(d)che stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;
(e)che stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.
L'articolo 72, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, è un giorno festivo, un sabato o una domenica.
L'articolo 76, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti:
(a)le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel regolamento (UE) n. 1305/2013;
(b)riguardo agli articoli da 67 a 75, norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformità alle esigenze di controllo stabilite nel regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'articolo 77, paragrafi da 1 a 5.
L'articolo 76, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti:
(a)le caratteristiche di base, le norme tecniche, comprese quelle per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 e per l'identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73;
(b)gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 71;
(c)norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, fanno automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.
L'articolo 77, paragrafo 7, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in materia di sanzioni amministrative che:
(a)identificano, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 e nei limiti di cui ai paragrafi 5 e 6, e determinano il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;
(b)identificano i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).
L'articolo 79, paragrafo 2, conferisce alla Commissione, per le misure che non rientrano nel sistema integrato di cui al titolo V, capo II, il potere di adottare atti delegati intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggette a tali controlli a norma del capo III.
L'articolo 84, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a modificare il limite di 40 000 EUR al di sotto del quale le imprese sono controllate unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.
L'articolo 89, paragrafo 5, conferisce alla Commissione, per quanto concerne controlli e sanzioni riguardanti l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, il potere di adottare atti delegati recanti:
(a)norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri:
(b)norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
(c)norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.
Per quanto riguarda la condizionalità:
l'articolo 93, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti. Per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, l'articolo 93, secondo comma, conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere.
L'articolo 101, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per:
(a)che definiscono una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità di cui all'articolo 99, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria;
(b)che stabiliscono le condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato.
Per quanto riguarda tasso di cambio e pratiche monetarie:
l'articolo 106, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti norme sui fatti generatori del tasso di cambio e sul tasso di cambio da utilizzare, tenendo conto di determinati criteri.
L'articolo 106, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.
L'articolo 107, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, per derogare alla sezione III del capo IV, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare nei casi in cui un paese ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta, o abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.
Per quanto riguarda il monitoraggio della politica agricola comune:
l'articolo 110, paragrafo 1, terzo comma, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione che misura le prestazioni della PAC.
Per quanto riguarda le misure transitorie:
l'articolo 120 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel regolamento per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 1306/2013.
2.2.Base giuridica
La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 115, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2.3.Esercizio della delega
In questa fase, la Commissione ha adottato ventuno atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.
A) Quattro di questi atti delegati sono stati adottati nel 2014 e 2015 a integrazione delle norme del regolamento (UE) n. 1306/2013:
a) la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione
sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 40, dell'articolo 46, paragrafi da 1 a 4, dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'articolo 57, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 3, dell'articolo 79, paragrafo 2, dell'articolo 106, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 120, a integrazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
Tale atto delegato stabilisce le condizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi dell'organismo pagatore per quanto riguarda l'intervento pubblico, le norme concernenti l'inosservanza del termine ultimo e della prima data possibile di pagamento, le norme sulla compensazione da parte degli organismi pagatori, le norme in caso di adozione tardiva del bilancio dell'Unione, la possibilità per la Commissione di rinviare i pagamenti mensili e sospendere i pagamenti in caso di presentazione tardiva, i criteri e la metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della verifica di conformità, gli obblighi degli Stati membri conseguenti alle procedure di recupero, le norme sulle cauzioni da costituire a garanzia dei pagamenti, l'esclusione di determinate misure nel settore vitivinicolo dalle norme in materia di controllo delle operazioni, il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa, la determinazione dei fatti generatori del tasso di cambio in materia di restituzioni all'esportazione e scambi con paesi terzi, restituzioni alla produzione, aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, aiuti all'ammasso privato, aiuti concessi nel settore vitivinicolo, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, aiuti concessi per l'attuazione del programma "Frutta nelle scuole", importi connessi all'autorizzazione a concedere un aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, anticipi e cauzioni, nonché altri importi o prezzi, la determinazione del tasso di cambio da utilizzare e le disposizioni per la transizione dalle vecchie alle nuove norme.
La Commissione ha modificato tre volte questo atto delegato: nel 2015, sulla base degli articoli 40 e 53, mediante il regolamento delegato (UE) 2015/160 della Commissione
per quanto riguarda i termini di pagamento e le rettifiche nel quadro della verifica di conformità; nel 2017, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 106, paragrafo 5, mediante il regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione
per quanto riguarda il fatto generatore del tasso di cambio per l'attuazione del programma "Frutta nelle scuole" (cfr. anche punto 4.3); nel 2018, sulla base dell'articolo 40 e dell'articolo 106, paragrafo 6, mediante il regolamento delegato (UE) 2018/967 della Commissione
per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per le dichiarazioni di spesa.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC - sottogruppo semplificazione. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
b) la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
sulla base dell'articolo 63, paragrafo 4, dell'articolo 64, paragrafo 6, dell'articolo 72, paragrafo 5, dell'articolo 76, dell'articolo 77, paragrafo 7, dell'articolo 93, paragrafo 4, dell'articolo 101, paragrafo 1 e dell'articolo 120, a integrazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
Tale atto delegato stabilisce disposizioni per quanto riguarda le condizioni per il rifiuto o la revoca parziale o totale dell'aiuto o del sostegno, la definizione della sanzione amministrativa e la fissazione del tasso specifico da imporre, la definizione dei casi in cui non si applica la sanzione amministrativa, le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica, le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato, gli elementi fondamentali e le norme tecniche concernenti il sistema di identificazione delle parcelle agricole e l'identificazione dei beneficiari, gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto, la base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi, norme supplementari concernenti gli intermediari (servizi, enti e organizzazioni) che intervengono nella procedura di concessione dell'aiuto o del sostegno, il mantenimento dei pascoli permanenti in relazione alla condizionalità, la base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, le condizioni per l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, aggiunte alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire la transizione ordinata dalle disposizioni abrogate alle nuove norme.
La Commissione ha modificato due volte questo atto delegato: nel 2016, sulla base degli stessi articoli che hanno servito da base per l'adozione dell'atto modificato, mediante il regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione
e nel 2017 mediante il regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione
, sulla base dell'articolo 77, paragrafo 7.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC - sottogruppo condizionalità e SCA, al gruppo di esperti per i pagamenti diretti e al gruppo di esperti per lo sviluppo rurale. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
c) La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione
sulla base dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, a integrazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico.
L'atto delegato stabilisce le condizioni e le regole applicabili al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), delle spese connesse alle misure di intervento relative all'ammasso pubblico.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
d) La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione
sulla base dell'articolo 50, paragrafo 1, per integrare il regolamento (UE) n. 1306/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
L'atto delegato determina quali irregolarità segnalare e stabilisce quali dati debbano essere comunicati alla Commissione da parte degli Stati membri.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti in materia di comunicazioni e analisi del COCOLAF (comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi) e in seno al gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC. I regolamenti sono stati notificati al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
B) Poiché il regolamento (UE) n. 1306/2013 riguarda, tra l'altro, aspetti finanziari e relativi al monitoraggio dei settori disciplinati dai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, alcuni degli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono adottati anche in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali atti delegati si fondano pertanto su atti di base diversi. Le disposizioni principali sono adottate in relazione al regolamento (UE) n. 1308/2013 (cfr. in proposito il punto 4.3), mentre gli aspetti finanziari e relativi al monitoraggio fanno riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013.
Gli atti delegati in questione sono i seguenti:
1)regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione
, adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6, che stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
2)regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6, che stabiliva sanzioni e norme per il recupero dei costi per i produttori che non ottemperino all'obbligo di estirpare superfici vitate prive di autorizzazione. Questo regolamento non è più in vigore, in quanto è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione. (cfr. sotto);
3)regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione
, adottato sulla base dell'articolo 106, paragrafo 5, che stabilisce il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi versati in quanto aiuti nel settore apicolo a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
4)regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6, lettera a) e dell'articolo 66, paragrafo 3, lettera d), che stabilisce le sanzioni amministrative per le organizzazioni che presentano una proposta di programma di informazione e promozione a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014;
5)regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 63, paragrafo 4, che stabilisce le condizioni della revoca parziale o totale dell'aiuto nel settore vitivinicolo;
6)regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e), che stabilisce le condizioni per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento di cauzioni relative a titoli di importazione e di esportazione di prodotti agricoli;
7)regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6 e dell'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e), che stabilisce le condizioni per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento di cauzioni relative all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato;
8)regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 106, paragrafo 5, che stabilisce il fatto generatore del tasso di cambio per quanto concerne l'aiuto eccezionale versato a norma del regolamento ai richiedenti ammissibili che riducano le consegne di latte vaccino;
9)regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 106, paragrafo 5, che stabilisce il fatto generatore del tasso di cambio per quanto concerne l'aiuto eccezionale di adattamento versato a norma del regolamento ai produttori di latte e agli allevatori di altri settori zootecnici;
10)regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6, che stabiliva le sanzioni in caso di pagamenti irregolari che non sono dovuti a un errore manifesto e in caso di frode o negligenza grave di cui è responsabile il richiedente, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole". Questo regolamento non è più in vigore, in quanto è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione. (cfr. sotto);
11)regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6, lettera a) e dell'articolo 106, paragrafo 5, che stabilisce le sanzioni amministrative nei casi di inadempienza relativi all'attuazione del programma destinato alle scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione I, del regolamento (UE) n.1308/2013, e modifica nel contempo il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 (cfr. punto 2.3, A)) per quanto riguarda il fatto generatore del tasso di cambio per tale aiuto;
12)regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 62, paragrafo 1, e dell'articolo 64, paragrafo 6, lettera a), che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le sanzioni da applicare nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
13)regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6, e dell'articolo 89, paragrafo 5, recante norme per identificare il tasso specifico per la sanzione amministrativa proporzionata e graduata che gli Stati membri devono imporre per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e per identificare i casi in cui non devono essere imposte sanzioni amministrative. Il regolamento istituisce inoltre una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri e prevede norme sugli organismi di controllo e norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
La Commissione non ha adottato atti delegati a norma degli articoli 65, 84, 107 e 110, poiché non ne ha ravvisato la necessità.
2.4.Conclusioni
La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Non si può escludere che tali deleghe saranno necessarie in futuro.
3.Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
3.1.Introduzione
Il regolamento (UE) n. 1307/2013
stabilisce norme sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti").
L'articolo 2 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I, nella misura necessaria a tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostegno che possono essere adottati dopo l'adozione del regolamento.
L'articolo 4, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano:
(a)il quadro all'interno del quale gli Stati membri devono stabilire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);
(b)il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);
(c)i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per determinare le pratiche locali consolidate di cui al paragrafo 1, lettera h).
L'articolo 6, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che adattino i massimali di cui all'allegato II per tenere conto dell'evoluzione degli importi totali massimi che possono essere concessi a titolo di pagamenti diretti.
L'articolo 7, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che adeguino i massimali fissati nell'allegato III per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi.
L'articolo 8, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscano le norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo, al fine di garantire la corretta applicazione degli adattamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria.
L'articolo 9, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano:
(a)i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
(b)i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;
(c)i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;
(d)i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
L'articolo 20, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che adattino gli importi fissati nell'allegato VI per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicate dalla Croazia.
L'articolo 35, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti:
(a)le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento di diritti all'aiuto, di fusione o scissione dell'azienda, nonché dell'applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 24, paragrafo 8;
(b)le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
(I)sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
(II)sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
(III)sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
(c)le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali;
(d)le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 4;
(e)i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c);
(f)i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7;
(g)i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 30, paragrafi 6 e 7;
(h)i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.
L'articolo 35, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.
L'articolo 35, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell'articolo 32, paragrafo 6.
L'articolo 36, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.
L'articolo 39, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono ulteriori norme concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.
L'articolo 43, paragrafo 12, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per:
(a)aggiungere pratiche equivalenti all'elenco di cui all'allegato IX;
(b)stabilire requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b) dello stesso articolo, compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire;
(c)stabilire regole dettagliate per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui all'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e ogni ulteriore pratica equivalente aggiunta a tale allegato a norma della lettera a) del paragrafo 12, per cui è necessario un calcolo specifico al fine di evitare un doppio finanziamento.
L'articolo 44, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per:
(a)riconoscere altri tipi di generi e specie diversi da quelli di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo; e
(b)stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
L'articolo 45, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire norme dettagliate riguardanti il mantenimento dei prati permanenti.
L'articolo 45, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:
(a)per stabilire il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni di altre zone sensibili di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo;
(b)per definire metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo;
(c)per definire il periodo nel passato di cui al paragrafo 3, primo comma, dello stesso articolo.
L'articolo 46, paragrafo 9, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati:
(a)che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;
(b)che aggiungano altri tipi di superfici, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, che possono essere presi in considerazione al fine di rispettare la percentuale di cui al paragrafo 1;
(c)che adeguino l'allegato X al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione di cui al paragrafo 3 e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione a norma delle lettere a) e b) del paragrafo 9;
(d)che fissino norme per l'attuazione di cui ai paragrafi 5 e 6, compresi i requisiti minimi sulla suddetta attuazione;
(e)che fissino il quadro entro il quale gli Stati membri debbano definire i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini del paragrafo 6;
(f)che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale della superficie di terreno complessiva coperta da foreste e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui al paragrafo 7.
L'articolo 50, paragrafo 11, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori.
L'articolo 52, paragrafo 9, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono:
(a) le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;
(b)norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.
L'articolo 52, paragrafo 10, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrano il regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore.
L'articolo 57, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in merito alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.
L'articolo 58, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in merito alle condizioni di concessione di tale pagamento, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.
L'articolo 59, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire:
(a)i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
(b)gli obblighi dei produttori;
(c)le norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).
L'articolo 64, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire le condizioni di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.
L'articolo 67, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai fini del regolamento, oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti, o per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi mediante una decisione del Consiglio, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine, la Commissione tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.
L'articolo 67, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alla definizione di ulteriori norme concernenti:
(a)la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
(b)le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;
(c)i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
(d)le condizioni di pubblicazione delle informazioni.
L'articolo 73 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.
3.2.Base giuridica
La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 20, 35, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 57, 58, 59, 64, 67 e 73, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.3.Esercizio della delega
Allo stato attuale, la Commissione ha adottato quindici atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013.
A)Regolamento delegato (UE) n. 502/2014 della Commissione
, adottato sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo delle riduzioni da applicare agli agricoltori dagli Stati membri in seguito alla riduzione lineare dei pagamenti nel 2014 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2014.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti per i pagamenti diretti. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
B)Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione
, adottato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafo 9, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, e dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013. Tale regolamento definisce il quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, la predominanza di erba e altre piante erbacee da foraggio nei prati permanenti e le pratiche locali tradizionali nel caso dei prati permanenti; stabilisce la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori in seguito alla disciplina finanziaria; definisce i casi in cui le superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, i proventi ottenuti da attività non agricole, l'importo dei pagamenti diretti di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 639/2014, nonché i criteri intesi a dimostrare che le attività agricole non sono insignificanti e che l'attività principale o l'oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola; stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013; prevede norme per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ("inverdimento"), in particolare in relazione a equivalenza, diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti e proporzione di prato permanente e criteri per le superfici che possono essere considerate aree di interesse ecologico e adegua l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, fissando i fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, di tale regolamento per i vari tipi di aree di interesse ecologico; infine, stabilisce le norme per l'accesso delle persone giuridiche al pagamento per i giovani agricoltori, le condizioni dettagliate per la concessione del sostegno accoppiato, gli obblighi e le possibilità per gli Stati membri per quanto riguarda il pagamento specifico per il cotone e le norme dettagliate sulle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.
La Commissione ha modificato cinque volte questo atto delegato:
nel 2015, mediante il regolamento delegato (UE) 2015/1383 della Commissione
, sulla base dell'articolo 52, paragrafo 9, per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato;
nel 2016, mediante il regolamento delegato (UE) 2016/141 della Commissione
, sulla base dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafo 9, e dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda alcune disposizioni relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo e che deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
nel 2017, mediante il regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione
, sulla base dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 44, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 46, paragrafo 9, lettere a) e c), dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafo 9, lettera a) e dell'articolo 67, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento (in particolare per quanto riguarda le aree di interesse ecologico), tenendo conto dei risultati della revisione dell'inverdimento dopo un anno di attuazione, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di notifica relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 sui fattori di conversione e ponderazione;
nel 2018, mediante il regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione
, sulla base dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 9, e dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo e mediante il regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione
, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 6, lettera b) e dell'articolo 46, paragrafo 9, lettera a), per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393
.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per i pagamenti diretti. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
C)In aggiunta al regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione (citato sopra al punto B) che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione ha adottato i seguenti atti delegati intesi ad adeguare gli allegati del regolamento (UE) n. 1307/2013:
1)regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione
che modifica, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 20, paragrafo 6, l'allegato II sui massimali nazionali, l'allegato III sui massimali netti e l'allegato VI sulle disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
2)regolamento delegato (UE) n. 1001/2014 della Commissione
che modifica, sulla base dell'articolo 46, paragrafo 9, lettera c), l'allegato X sui fattori di conversione e di ponderazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
3)regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione
che modifica, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato II sui massimali nazionali e l'allegato III sui massimali netti del regolamento (UE) n. 1307/2013;
4)regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione
che modifica, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 20, paragrafo 6, l'allegato II sui massimali nazionali, l'allegato III sui massimali netti e l'allegato VI sulle disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
5)regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione
che modifica, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato III sui massimali netti del regolamento (UE) n. 1307/2013;
6)regolamento delegato (UE) 2018/162 della Commissione
che modifica, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato II sui massimali nazionali e l'allegato III sui massimali netti del regolamento (UE) n. 1307/2013;
7)regolamento delegato (UE) 2019/71 della Commissione
che modifica, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato III sui massimali netti del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Alcuni di questi atti delegati hanno modificato nel contempo l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto sono citati anche al punto 1.3 della presente relazione.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per i pagamenti diretti e al gruppo di esperti per lo sviluppo rurale nei casi in cui l'atto è stato adottato anche in relazione al regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
D)regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione
, adottato sulla base dell'articolo 67, paragrafo 2, integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 (si veda a questo proposito anche il punto 4.3) per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e crea un quadro giuridico che, in particolare, impone agli Stati membri di designare un organismo di contatto unico responsabile dello svolgimento di determinati compiti.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per i pagamenti diretti e al gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC. Il regolamento è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
La Commissione non ha adottato atti delegati ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 12, lettera a), dell'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 46, paragrafo 9, lettera b), dell'articolo 52, paragrafo 10, dell'articolo 64, paragrafo 5, e dell'articolo 73.
L'articolo 43, paragrafo 12, lettera a), riguarda l'aggiunta di pratiche equivalenti alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Sulla base dell'esperienza relativa alle "misure di inverdimento standard" e all'applicazione delle pratiche equivalenti indicate nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione non ha ravvisato la necessità di ampliare l'elenco aggiungendo una nuova pratica.
L'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), riguarda il riconoscimento di tipi di genere e specie diversi da quelli definiti nel regolamento ai fini dell'obbligo di diversificazione delle colture. Dall'esperienza della Commissione relativa all'attuazione basata sulla ripartizione delle colture esistente è emerso che il margine di manovra offerto agli agricoltori era sufficiente, mentre l'introduzione di ulteriori criteri rischierebbe di diluire l'obbligo.
L'articolo 46, paragrafo 9, lettera b), riguarda l'aggiunta di tipi di aree di interesse ecologico diversi da quelli stabiliti nel regolamento. Le conclusioni sull'attuazione dell'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico nell'ambito della "Revisione dell'inverdimento dopo un anno di attuazione" effettuata nel 2016 e della relazione del 2017 dedicata alle aree di interesse ecologico non hanno dimostrato la necessità di tale aggiunta.
L'articolo 52, paragrafo 10, riguarda il sostegno accoppiato facoltativo in caso di squilibri strutturali del mercato. Da quando è stato conferito il potere di adottare atti delegati in proposito, non si sono verificati squilibri strutturali del mercato
.
L'articolo 64, paragrafo 5 riguarda il regime per i piccoli agricoltori e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire le condizioni di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia. Dato che gli agricoltori possono aderire al regime solo una volta nel 2015 (con l'unica eccezione dei casi di successione) e considerando che gli agricoltori possono ritirarsi dal regime in qualsiasi anno, la Commissione non ha ravvisato la necessità di esercitare questa delega di poteri.
L'articolo 73 riguarda misure transitorie che sono state adottate dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
. La Commissione non ha pertanto esercitato il potere ad essa conferito.
3.4.Conclusioni
La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Non si può escludere che tali deleghe saranno necessarie in futuro.
4.Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
4.1.Introduzione
Il regolamento (UE) n. 1308/2013
istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e stabilisce norme per diversi settori di prodotti agricoli.
L'articolo 3, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di aggiornare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I.
L'articolo 4 conferisce alla Commissione il potere di adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti presenti nel regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.
L'articolo 18 conferisce alla Commissione il potere di stabilire le condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17.
L'articolo 19, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di definire le condizioni che devono rispettare i prodotti in regime di intervento pubblico.
L'articolo 19, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme riguardo ai criteri di qualità sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo, granturco e risone.
L'articolo 19, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori.
L'articolo 19, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di prevedere determinate condizioni per l'ammasso privato.
L'articolo 19, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di prevedere determinate norme per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato.
L'articolo 19, paragrafo 6, conferisce alla Commissione poteri in merito alla classificazione delle carcasse.
L'articolo 24 conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme diverse riguardo agli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici.
L'articolo 30 conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme diverse riguardo agli aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
L'articolo 37 conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme diverse riguardo agli aiuti nel settore degli ortofrutticoli.
L'articolo 53 conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme diverse riguardo ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.
L'articolo 56 conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme diverse riguardo agli aiuti nel settore dell'apicoltura.
L'articolo 59 conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme diverse riguardo agli aiuti nel settore del luppolo.
L'articolo 69 conferisce alla Commissione il potere di prevedere norme diverse riguardo al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
L'articolo 75, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni sulle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.
L'articolo 75, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1, ai quali possono essere applicate le norme di commercializzazione.
L'articolo 76, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare deroghe specifiche ai requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli.
L'articolo 77, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di stabilire misure in deroga all'obbligo di certificazione del luppolo.
L'articolo 78, paragrafi 3 e 4, conferisce alla Commissione poteri riguardanti modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, nonché le relative modalità di interpretazione e applicazione.
L'articolo 78, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e di stabilire le pertinenti norme necessarie.
L'articolo 79 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme riguardanti una tolleranza nell'ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
L'articolo 80, paragrafo 4, conferisce alla Commissione poteri concernenti norme relative alle procedure nazionali per i prodotti vitivinicoli non commercializzabili e le relative deroghe in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti.
L'articolo 83, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di indicare le condizioni relative a disposizioni nazionali per i grassi da spalmare e i prodotti vitivinicoli, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali.
L'articolo 86, l'articolo 87, paragrafo 2, e l'articolo 88, paragrafo 3, conferiscono alla Commissione poteri concernenti le menzioni riservate facoltative.
L'articolo 89 conferisce alla Commissione poteri riguardanti norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione.
L'articolo 100, paragrafo 3, e l'articolo 109 conferiscono alla Commissione poteri concernenti determinate norme relative alla denominazione di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo.
L'articolo 114 conferisce alla Commissione poteri riguardanti determinate norme relative alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.
L'articolo 122 conferisce alla Commissione poteri riguardanti determinate norme relative all'etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo.
Gli articoli 125 e 132, l'articolo 140, paragrafo 2, e l'articolo 143 conferiscono alla Commissione poteri riguardanti determinate norme per il settore dello zucchero.
L'articolo 145, paragrafo 4, conferisce alla Commissione poteri riguardanti disposizioni sullo schedario viticolo e sui relativi obblighi per gli operatori nel settore vitivinicolo.
L'articolo 166 conferisce alla Commissione poteri riguardanti norme relative a organizzazioni e associazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali.
L'articolo 177, l'articolo 181, paragrafo 2, l'articolo 185, l'articolo 186, l'articolo 190, paragrafo 3, l'articolo 192, paragrafo 4, e l'articolo 202 conferiscono alla Commissione poteri concernenti gli scambi con paesi terzi.
L'articolo 219, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare misure per contrastare le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in caso di minacce di turbativa del mercato, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228.
L'articolo 223 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative alle misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere.
L'articolo 231 conferisce alla Commissione il potere di adottare misure transitorie necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole.
4.2.Base giuridica
La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 227, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 20 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4.3.Esercizio della delega
Allo stato attuale, la Commissione ha adottato sessantadue atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
A)Atti delegati che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013
Quaranta atti delegati sono stati adottati a integrazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda i vari settori che seguono.
Per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato:
regolamento delegato (UE) n. 501/2014 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), che integrava il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la modifica del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione per quanto riguarda taluni requisiti relativi ai prodotti agricoli che beneficiano di un aiuto all'ammasso privato. Questo atto delegato è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione;
regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 19, paragrafi da 1 a 3, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 5, e dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (cfr. anche punto 2.3 B)).
Questo atto delegato è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/149 della Commissione
per quanto riguarda i requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato.
Per quanto riguarda la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini:
regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 19, paragrafo 6, lettere da a) a d), dell'articolo 223, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi.
Per quanto riguarda gli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici:
regolamento delegato (UE) n. 500/2014 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera b), che integrava il regolamento (UE) n. 1308/2013 attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione per quanto riguarda la concessione di aiuti a favore di misure di accompagnamento nel quadro del programma "Frutta nelle scuole". Questo atto delegato è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione (cfr. sotto);
regolamento delegato (UE) n. 1047/2014 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), che integrava il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole. Questo atto delegato è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (cfr. sotto);
regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 24, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" (cfr. anche punto 2.3 B)). Questo atto delegato è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (cfr. sotto);
regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 24 e dell'articolo 223, paragrafo 2, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (cfr. anche punto 2.3 A)).
Per quanto riguarda i programmi di sostegno nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:
regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 30, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
La Commissione ha modificato questo atto delegato mediante il regolamento delegato (UE) 2017/1962 della Commissione
, adottato sulla base dell'articolo 30, per semplificare e chiarire i programmi di sostegno per l'olio d'oliva e le olive da tavola.
Per quanto riguarda il sostegno (e gli scambi con paesi terzi) nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati:
regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 37, lettera c), punto iv) e lettera d), punto xiii), dell'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c) e f), dell'articolo 181, paragrafo 2 e dell'articolo 231, paragrafo 1, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (cfr. anche punto 2.3 B));
regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 37, lettera a), punti da i) a iii) e punto vi), lettere b) e c), lettera d), punto i), punti da iii) a vi), punto viii), punti da x) a xii) e lettera e), punto i), dell'articolo 173, paragrafo 1, lettere da b) a d) e da f) a j), dell'articolo 181, paragrafo 2, dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 231, paragrafo 1, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (cfr. anche punto 2.3 B)).
Questo atto delegato è stato modificato sulla base dell'articolo 37, attraverso il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione
per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli.
Per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo:
regolamento delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 53, lettere b), c), e), f) e h), che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;
regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 53, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (cfr. anche punto 2.3 B)).
Per quanto riguarda il settore dell'apicoltura:
regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 56, paragrafo 1, dell'articolo 223, paragrafo 2, e dell'articolo 231, paragrafo 1, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (cfr. anche punto 2.3 B)).
Per quanto riguarda gli impianti viticoli:
regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 69, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (cfr. anche punto 2.3 B)). Questo atto delegato è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (cfr. sotto);
regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione
adottato sulla base degli articoli 69 e 89, dell'articolo 145, paragrafo 4, dell'articolo 147, paragrafo 3, e dell'articolo 223, paragrafo 2, e dell'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 5, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate e abroga il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (cfr. anche punto 2.3 B)).
Questo atto delegato è stato modificato attraverso il regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 89, lettera a), e dell'articolo 147, paragrafo 3, lettera d), per attuare l'accordo concluso tra l'Unione europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande spiritose ed esentare i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite.
Per quanto riguarda le pratiche enologiche:
regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e dell'articolo 147, paragrafo 3, lettera e), recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo;
regolamento delegato (UE) 2016/765 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e dell'articolo 147, paragrafo 3, lettera e), che ha modificato il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche;
regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), che ha modificato il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche.
Il regolamento (CE) n. 606/2009 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (cfr. sotto);
regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 4, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e inoltre abroga il regolamento (CE) n. 606/2009.
Per quanto riguarda le norme di commercializzazione per l'olio d'oliva:
regolamento delegato (UE) 2015/1830 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;
regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione
, adottato sulla base dell'articolo 86, che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva;
regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;
regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva.
Per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le banane:
regolamento delegato (UE) 2017/1229 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana.
Per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le uova:
regolamento delegato (UE) 2017/2168 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2, che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto.
Per quanto riguarda le norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli:
regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 75, paragrafo 2, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli.
Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo:
regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 100, paragrafo 3, che ha modificato il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini;
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
adottato sulla base degli articoli 109, 114 e 122, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione, nonché l'etichettatura e la presentazione. e inoltre abroga il regolamento (CE) n. 607/2009.
Per quanto riguarda il settore dello zucchero:
regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori:
regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 173, paragrafo 1 e dell'articolo 223, paragrafo 2, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori.
Per quanto riguarda gli scambi con paesi terzi:
regolamento delegato (UE) 2015/1538 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 177, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 177, paragrafo 2, lettere a), b) ed e), e dell'articolo 192, paragrafo 4, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017 e che modifica i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 891/2009 della Commissione;
regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 177, che integra il regolamento (UE) n. 1308 /2013 per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione;
regolamento delegato (UE) 2018/94 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 185, che fissa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi. Questo atto delegato è scaduto il 28 febbraio 2018.
Per quanto riguarda le comunicazioni:
regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 223, paragrafo 2, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 (e il regolamento (UE) n. 1307/2013) per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (cfr. anche punto 3.3 D));
regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione
adottato sulla base dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso.
B) Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo
Ventidue atti delegati sono stati adottati per istituire misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo intese ad affrontare o evitare turbative del mercato sulla base dell'articolo 219, paragrafo 1
:
1)regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione
che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci;
2)regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione
che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014;
3)regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione
che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.
Questo atto delegato è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 992/2014 della Commissione
, poiché il regime di aiuto non sembrava idoneo a intervenire in modo efficace ed efficiente contro le turbative del mercato causate dal divieto di importazione in Russia di prodotti lattiero-caseari dell'Unione;
4)regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione
che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014;
5)regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione
che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli;
6)regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione
che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania;
7)regolamento delegato (UE) n. 1336/2014 della Commissione
che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015;
8)regolamento delegato (UE) n. 1370/2014 della Commissione
che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia;
9)regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli;
10)regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione
che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016;
11)regolamento delegato (UE) n. 2015/1852 della Commissione
che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.
12)regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione
che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici;
13)regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione
che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione;
14)regolamento delegato (UE) n. 2016/921 della Commissione
che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli;
Questo atto delegato è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/376 della Commissione
per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento;
15)regolamento delegato (UE) 2016/1614 della Commissione
che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere nel 2016 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere nel 2017 e recante deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1238 per quanto concerne il proseguimento dell'applicazione del regolamento (CE) n. 826/2008, con riguardo agli aiuti all'ammasso privato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014, e del regolamento (UE) n. 1272/2009, con riguardo all'intervento pubblico a norma del presente regolamento;
16)regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione
che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera (cfr. anche punto 2.3 B));
17)regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione
che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici (cfr. anche punto 2.3 B));
18)regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione
recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma;
19)regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione
che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta;
20)regolamento delegato (UE) 2017/1533 della Commissione
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1165 per quanto riguarda le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci in Grecia, Spagna e Italia.
In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in merito a tutti questi regolamenti in seno al gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto concerne gli aspetti rientranti nel regolamento unico OCM. I regolamenti sono stati notificati al Parlamento europeo e al Consiglio, illustrando i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza, se del caso. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione ai regolamenti delegati.
Il 20 febbraio 2015, la Commissione ha adottato un regolamento delegato recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abrogava il regolamento (CE) n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.
Tale atto delegato eliminava l'obbligo di presentare un titolo d'importazione per l'importazione di alcole etilico di origine agricola nell'UE, compreso il deposito di una cauzione, e prevedeva inoltre l'eliminazione dell'obbligo per l'Unione di redigere e pubblicare un bilancio dell'UE per l'alcole etilico di origine agricola e l'obbligo trimestrale per gli Stati membri di fornire informazioni su produzione, smaltimento e scorte.
Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo sollevava obiezioni al regolamento delegato. che di conseguenza non è entrato in vigore.
La Commissione non ha adottato atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, degli articoli 4, 18 e 59, dell'articolo 75, paragrafo 6, dell'articolo 76, paragrafo 4, dell'articolo 77, paragrafo 5, e degli articoli 78, 79, 83, 87, 88, 132, 140, 143, 166, 186, 190 e 202.
L'articolo 3, paragrafo 4, riguarda le definizioni nel settore del riso. La Commissione finora non ha ravvisato alcuna necessità di modificare le definizioni indicate.
L'articolo 4 riguarda gli adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli. Le variazioni introdotte nella nomenclatura della tariffa doganale comune finora non hanno richiesto modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013.
L'articolo 18 riguarda le condizioni di concessione dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti elencati nell'articolo 17. Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari e altri prodotti animali ammissibili, la Commissione ha ritenuto che sia preferibile non stabilire in anticipo le condizioni alle quali la Commissione può decidere di concedere aiuti all'ammasso privato, in quanto questo può creare aspettative presso gli operatori del settore interessato e condizionarne di conseguenza le decisioni commerciali. La Commissione ha dimostrato di utilizzare con efficacia l'aiuto all'ammasso privato, e la decisione di ricorrere a questo strumento si è sempre basata su una solida analisi di mercato. In genere, i tre elementi stabiliti dall'atto di base (soglie di riferimento, costi e necessità di rispondere tempestivamente) finora sono stati sufficienti per varare aiuti all'ammasso privato quando la situazione lo richiedeva.
L'articolo 59 riguarda gli aiuti nel settore del luppolo. La Commissione finora non ha ravvisato alcuna necessità di un'ulteriore regolamentazione del settore del luppolo.
L'articolo 75, paragrafo 6, riguarda le norme di commercializzazione applicabili a settori diversi da quelli di cui all'articolo 75, paragrafo 1. La Commissione finora non ha ravvisato alcuna necessità specifica di ampliare l'elenco di cui all'articolo 75, paragrafo 1. Attualmente la Commissione sta valutando il ruolo delle norme di commercializzazione in generale.
L'articolo 76 riguarda deroghe specifiche per la commercializzazione di prodotti nel settore degli ortofrutticoli. La Commissione finora non ha ravvisato alcuna necessità di definire tali deroghe.
L'articolo 77, paragrafo 5, riguarda misure in deroga all'obbligo di certificazione del luppolo. La Commissione finora non ha ravvisato alcuna necessità di definire tali deroghe.
L'articolo 78, paragrafi 2 e 4, riguarda modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, nonché le relative modalità di interpretazione e applicazione. La Commissione finora non ha ravvisato alcuna necessità di modificare o integrare l'allegato VII sulla base dell'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnico o di esigenze di innovazione della produzione. Gli Stati membri inoltre non hanno segnalato difficoltà nella corretta comprensione delle definizioni e denominazioni di vendita indicate nell'allegato VII.
L'articolo 78, paragrafo 5, riguarda le norme sull'indicazione delle specie animali che sono all'origine del latte contenuto nei prodotti lattiero-caseari. L'allegato VII attualmente prevede che, per quanto riguarda il latte, devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina. La Commissione finora non ha ravvisato la necessità di estendere tali norme ad altri prodotti lattiero-caseari.
L'articolo 79 riguarda l'introduzione di una tolleranza nelle norme di commercializzazione. Nel caso dell'olio d'oliva, degli ortofrutticoli e del vino, i limiti sono integrati nella norma, che quindi contiene già la nozione dell'incertezza dei metodi di analisi nel livello fissato come limite per i vari parametri. Non è pertanto necessario l'uso di una tolleranza nei metodi ai fini dei risultati. In genere, per questi settori non si sono dimostrate necessarie norme relative a una tolleranza, in quanto non sussistono "oneri indebiti" anche in assenza di simili norme.
L'articolo 83 riguarda le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori. La Commissione non ha ravvisato la necessità di stabilire ulteriori norme in proposito.
Gli articoli 87 e 88 riguardano le norme sulle menzioni riservate facoltative supplementari. Attualmente non esistono menzioni riservate facoltative per prodotti lattiero-caseari, ma diverse menzioni riservate facoltative specifiche per il pollame e le uova, come indicato all'articolo 85. La Commissione non ha ravvisato la necessità di introdurre menzioni riservate facoltative supplementari, tenendo conto delle aspettative dei consumatori, dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato o dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali.
L'articolo 132 riguarda le condizioni di acquisto e i contratti di fornitura nel settore dello zucchero. L'allegato XI si riferiva esclusivamente al periodo transitorio fino alla conclusione della campagna di commercializzazione 2016-2017 e non è stato necessario modificarlo nel periodo tra il 2013 e il 2017.
L'articolo 140 riguarda l'utilizzo di zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo industriale. Tra il 2013 e il 2017 non è stato necessario modificare le condizioni di utilizzo dello zucchero industriale.
L'articolo 143 riguarda misure nel settore dello zucchero. Fino alla conclusione della campagna di commercializzazione 2016-2017 non è stato necessario modificare tali norme.
L'articolo 166 riguarda misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. Le parti interessate non hanno richiesto norme di questo tipo.
L'articolo 186 riguarda norme relative al contingente tariffario per l'importazione di prodotti agricoli. Il potere conferito non è ancora stato esercitato, ma i servizi della Commissione stanno lavorando su un progetto di regolamento delegato concernente un nuovo sistema di amministrazione dei contingenti tariffari nel settore agricolo gestito tramite titoli.
L'articolo 190 riguarda le deroghe agli obblighi in materia di attestati ed etichettatura di prodotti a base di luppolo. La Commissione finora non ha ravvisato alcuna necessità di simili norme.
L'articolo 202 riguarda le restituzioni all'esportazione. Poiché nel contesto della conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi, nel 2015, l'UE ha convenuto di abolire le sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli, il potere conferito non è stato esercitato.
4.4.Conclusioni
La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Ad eccezione della delega di poteri di cui all'articolo 202, non si può escludere che le deleghe saranno necessarie in futuro.
La Commissione ha deciso di trasmettere la presente relazione alcuni mesi prima del termine ultimo indicato ai punti 1.2, 2.2., 3.2. e 3.4. della stessa, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di disporre di un quadro complessivo dell'esercizio dei poteri di adottare atti delegati conferiti nei quattro principali regolamenti della politica agricola comune, mentre i colegislatori stanno discutendo le proposte della Commissione per la politica agricola comune post-2020.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.