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Document 52019DC0358

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione europea per il 2017

COM/2019/358 final

Bruxelles, 30.7.2019

COM(2019) 358 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione europea per il 2017







Indice

1.    Introduzione    

2.    Base giuridica    

3.    Metodologia e informazioni pervenute dagli Stati membri    

4.    Il settore degli idrocarburi in mare nell'Unione europea    

4.1 Impianti e produzione    

4.2 Controlli in mare, indagini, interventi di applicazione delle norme e quadro normativo    

5.    Dati relativi agli incidenti e prestazioni di sicurezza delle operazioni in mare    

6.    Conclusioni    

1.    INTRODUZIONE

Il presente documento è la seconda relazione della Commissione europea sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione europea (UE). La prima relazione riguardava la sicurezza nel 2016 ed è stata pubblicata ad agosto del 2018.

La base giuridica della presente relazione è la direttiva 2013/30/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ("direttiva Sicurezza operazioni in mare"). Questo atto normativo è inteso a raggiungere un elevato livello di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, a beneficio dei lavoratori, dell'ambiente, delle piattaforme e attrezzature per le operazioni in mare e delle attività economiche quali la pesca e il turismo. Le disposizioni della direttiva, quali attuate dagli Stati membri, contribuiranno a i) evitare gli incidenti gravi, ii) ridurre il numero di incidenti e iii) garantire che vi sia dato efficacemente seguito per mitigarne le conseguenze.

Come nella relazione per il 2016, lo scopo della presente relazione annuale è i) fornire dati sul numero e sul tipo di impianti nell'UE e ii) fornire informazioni sugli incidenti che interessano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e sulle prestazioni di sicurezza di dette operazioni. Nei prossimi anni, via via che altre relazioni annuali si aggiungeranno all'attuale serie, sarà possibile tenere traccia delle prestazioni di sicurezza delle attività in mare degli Stati membri nel settore degli idrocarburi.

La presente relazione si basa sulle relazioni annuali e sui dati comunicati dagli Stati membri a norma della direttiva Sicurezza operazioni in mare. La Commissione ha ricevuto dati da Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Regno Unito e Spagna. La maggior parte degli impianti è situata nel Mare del Nord e nell'oceano Atlantico (378 impianti), mentre se ne contano 166 nel Mediterraneo, 8 nel Mar Nero e 2 nel Mar Baltico.

Nel 2017 le autorità competenti degli Stati membri hanno effettuato periodiche ispezioni degli impianti in mare nelle rispettive giurisdizioni. In seguito a taluni incidenti, tre Stati membri (Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi) hanno condotto indagini nel corso del periodo di riferimento. Il Regno Unito ha condotto 16 indagini per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente e 2 in relazione a incidenti gravi; di queste ultime, una era ancora in corso al momento della stesura della relazione. La Danimarca e i Paesi Bassi hanno condotto ciascuno un'indagine in relazione a un incidente grave.

I dati forniti dagli Stati membri, in particolare sul numero e sulla gravità degli incidenti segnalati in rapporto al numero di impianti, indicano che il settore europeo delle operazioni in mare ha dato prova di buone prestazioni di sicurezza anche nel 2017.

2.    BASE GIURIDICA

Conformemente all'articolo 25 della direttiva Sicurezza operazioni in mare, la Commissione è tenuta a pubblicare una relazione annuale sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri. Entro il 1° giugno di ogni anno gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IX (punto 3) della direttiva.

Le relazioni annuali che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma dell'articolo 25 devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) numero, età e ubicazione degli impianti;

b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, oltre ad eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;

c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune di notifica di cui all'articolo 23;

d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare;

e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Il termine entro il quale gli Stati membri devono pubblicare le informazioni richieste è il 1° giugno dell'anno successivo al periodo di riferimento (ad esempio il 1° giugno 2018 per l'anno 2017).

Gli Stati membri devono utilizzare per la comunicazione il formato comune disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014. Detto regolamento stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli Stati membri 2 . Un documento di orientamento della Commissione 3 del 25 novembre 2015 fornisce ulteriori informazioni specifiche sul regolamento di esecuzione e illustra le modalità di utilizzo del formato per la comunicazione dei dati.

3.    METODOLOGIA E INFORMAZIONI PERVENUTE DAGLI STATI MEMBRI

A norma dell'allegato IX (punto 3) della direttiva Sicurezza operazioni in mare, gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare una serie di informazioni chiaramente definite sugli incidenti avvenuti nel rispettivo settore degli idrocarburi in mare, utilizzando i modelli indicati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014. I dati presentati devono contenere informazioni sugli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nell'UE, quali il numero, il tipo, l'ubicazione e l'età. Le relazioni degli Stati membri devono fornire informazioni anche riguardo al numero di i) controlli in mare, indagini e interventi di applicazione delle norme, ii) incidenti per categoria e iii) infortuni.

Oltre ai dati sui singoli Stati membri, la Commissione ha valutato le prestazioni di sicurezza delle regioni in cui sono effettuate operazioni in mare. La Commissione aveva effettuato tale valutazione anche per la relazione sul 2016. A tal fine la Commissione considera i) Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito come regione "Mare del Nord e Atlantico", ii) Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Malta e Spagna come regione "Mediterraneo", iii) Bulgaria e Romania come regione "Mar Nero" e iv) Lettonia e Polonia come regione "Mar Baltico".

Ai fini della relazione annuale per il 2017, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite da Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania e Spagna. Altri Stati membri non erano attivi nel settore degli idrocarburi in mare o non hanno presentato informazioni pertinenti per la presente relazione.

Con l'eccezione del Regno Unito, tutti gli Stati membri che svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi hanno fornito dati completi su tutti i rispettivi impianti. Il Regno Unito si è limitato a dar conto, in alcune parti della sua relazione, solo degli impianti che erano soggetti a una revisione regolamentare della documentazione della valutazione del rischio (articolo 42, paragrafo 2, della direttiva Sicurezza operazioni in mare), ragion per cui le informazioni del Regno Unito relative a indagini, interventi di applicazione delle norme, dati relativi agli incidenti e prestazioni di sicurezza delle operazioni in mare si limitano a 139 impianti (su un totale di 188 impianti presenti sulla piattaforma continentale britannica nel 2017).

4.    IL SETTORE DEGLI IDROCARBURI IN MARE NELL'UNIONE EUROPEA

4.1 Impianti e produzione

La grande maggioranza degli impianti in mare 4 nelle acque dell'UE si trova nel Mare del Nord, in particolare nelle zone economiche esclusive del Regno Unito e dei Paesi Bassi (rispettivamente circa il 34 % e il 28 % degli impianti in mare nelle acque dell'UE). Nel Mediterraneo l'Italia è lo Stato membro più attivo (25 % di tutti gli impianti nelle acque dell'UE), seguito dalla Croazia. Per quanto riguarda la regione del Mar Nero, in Romania sono presenti operatori consolidati, mentre la Bulgaria ha avviato attività di esplorazione di idrocarburi in mare ma ha una produzione assai limitata. Secondo le relazioni pervenute dagli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, solo la Polonia possiede impianti in mare nella regione (cfr. la tabella 1). In base alle informazioni comunicate, nel 2017 erano complessivamente presenti nelle acque dell'UE 554 impianti, destinati o non destinati alla produzione; tale dato evidenzia pertanto un calo del 5 % circa (32 impianti in meno) rispetto al 2016.

Tabella 1: Impianti fissi: "tipo di impianto", per regione e per Stato membro

Regione/Paese

Tipo di impianto

Variazione del totale rispetto 2016

FMI

NUI

FNP

FPI

Totale

Mar Baltico

 

 

1

1

0

0

2

0

Polonia

1

1

0

0

2

0

Mar Nero

 

 

 

7

1

0

0

8

-1

Bulgaria

0

1

0

0

1

0

Romania

7

0

0

0

7

-1

Mediterraneo

 

 

 

 

 

16

147

0

3

166

+1

Grecia

1

1

0

0

2

0

Italia

12

126

0

3

141

+1

Spagna

1

2

0

0

3

0

Croazia

2

18

0

0

20

0

Mare del Nord e Atlantico

 

 

 

 

 

 

143

212

1

22

378

-32

Regno Unito

80

86

1

21

188

-37

Irlanda

0

1

0

1

2

0

Danimarca

10

20

0

0

30

+1

Paesi Bassi

51

105

0

0

156

+4

Germania

2

0

0

0

2

0

Totali

 

167

361

1

25

554

-32

(*) FMI - Impianto fisso, con personale; FNP - Impianto fisso, non destinato alla produzione; FPI - Impianto galleggiante destinato alla produzione; NUI - Impianto (normalmente) non presidiato

Nel 2017 sono stati segnalati 6 impianti in fase di smantellamento nelle acque dell'UE: 5 nel Regno Unito e 1 in Italia. Nello stesso anno è stata segnalata l'entrata in esercizio di 2 nuovi impianti fissi: 1 nel Regno Unito e 1 nei Paesi Bassi. A causa dello spostamento degli impianti galleggianti destinati alla produzione è stato segnalato un impianto in più. La differenza del numero di impianti segnalati rispetto al 2016 è anche dovuta ai cambiamenti introdotti nei metodi di notifica di alcuni Stati membri.

Più di metà degli impianti nelle acque dell'UE è entrata in esercizio fra il 1980 e il 2000. Dal 2010 la costruzione di nuovi impianti di produzione è notevolmente in calo nella regione Mare del Nord e Atlantico e nel Mediterraneo (tabella 2 e figura 1).

Tabella 2: Numero di impianti presenti nelle acque dell'UE, per decennio di entrata in esercizio e per regione(*)

Decennio di entrata in esercizio

REGIONE

Mar Baltico

Mar Nero

Mediterraneo

Mare del Nord e Atlantico

Totale

Dati non disponibili

6

6

1960-1969

0

0

7

21

28

1970-1979

0

0

14

40

54

1980-1989

0

2

53

82

137

1990-1999

1

3

42

118

164

2000-2009

1

3

40

69

113

2010-2019

0

0

10

42

52

Totale

2

8

166

378

554

(*) Rispetto ai dati comunicati nel 2016, i dati per anno di entrata in esercizio degli impianti erano più completi nelle relazioni degli Stati membri concernenti il 2017. Esistono pertanto alcune discrepanze tra i dati corrispondenti dei due periodi di riferimento.

Figura 1: Nuovi impianti fissi per decennio e per regione

La maggior parte (circa il 94 %) degli idrocarburi dell'UE è prodotta nella regione Mare del Nord e Atlantico (tabella 3). Il Regno Unito è di gran lunga il principale produttore, seguito dai Paesi Bassi e dalla Danimarca. Italia e Croazia sono produttori attivi nel Mediterraneo, mentre nel Mar Nero solo la Romania ha attualmente una produzione apprezzabile.

Tabella 3: Produzione in mare di idrocarburi nell'UE in kilotonnellate di petrolio equivalente (kton)

Regione/Paese

 

Produzione totale

nel 2017, in kton

 % del totale UE

Variazione dal 2016 in kton

Variazione dal 2016 in  %

Mar Baltico

 

 

229,92

0,20 %

107,01

46,5

Polonia

229,92

0,20 %

107,01

46,5

Mar Nero

 

 

 

1 509,27

1,34 %

-49,62

-3,3

Bulgaria

44,08

0,04 %

-17,7

-40,2

Romania

1 465,19

1,30 %

-31,92

-2,2

Mediterraneo

 

 

 

 

 

 

4 692,36

4,15 %

-770,04

-16,4

Croazia

691,20

0,61 %

-176,69

-25,6

Grecia

146,16

0,13 %

-34,35

-23,5

Italia

3 731,00

3,30 %

-486

-13,0

Spagna

124,00

0,11 %

-73

-58,9

Mare del Nord e Atlantico

 

 

 

 

 

 

106 620,27

94,31 %

-2 312,18

-2,2

Danimarca

11 393,00

10,08 %

52

0,5

Germania

1 070,00

0,95 %

31,91

3,0

Irlanda

227,40

0,20 %

96,52

42,4

Paesi Bassi

12 986,00

11,49 %

-867

-6,7

Regno Unito

80 943,88

71,60 %

-1 625,6

-2,0

Totale

113 051,83

100,00 %

-3 024,82

-2,7

4.2 Controlli in mare, indagini, interventi di applicazione delle norme e quadro normativo 5

Le autorità competenti degli Stati membri hanno effettuato periodiche ispezioni degli impianti in mare nelle rispettive giurisdizioni. La tabella 4 illustra il numero di controlli in mare condotti durante l'anno di riferimento. Il numero di controlli di norma aumenta in proporzione al numero di impianti. In particolare rispetto agli altri Stati membri le autorità competenti di Italia e Germania hanno condotto un numero relativamente elevato di controlli in rapporto al numero di impianti.

I dati ricevuti sui controlli sono piuttosto simili a quelli comunicati nel 2016. Nel complesso il numero di controlli effettuati nel 2017 (630) è stato inferiore a quello del 2016 (735). Tuttavia l'attività è stata più intensa in termini di giorni-uomo (2 083 giorni-uomo nel 2017 rispetto ai 1 913 del 2016). Nella tabella 4 sono state aggiunte due colonne, che indicano i giorni-uomo per impianto ispezionato e il rapporto tra impianti ispezionati e numero totale di impianti per Stato membro. Come nel 2016, anche nel 2017 la Romania non ha segnalato di avere condotto controlli.

Tabella 4: Numero di controlli in mare per regione e per Stato membro nel 2017(*)(**)

Regione/Paese

 

Controlli

Giorni-uomo trascorsi negli impianti (spostamenti non compresi)

Numero di impianti ispezionati

Giorni-uomo per impianto ispezionato

Impianti ispezionati in percentuale del numero totale di impianti

Mar Baltico

 

 

 

2

7

2

3,50

67 %

Polonia

2

7

2

3,50

67 %

Mar Nero

 

 

 

1

0

1

0,00

11 %

Bulgaria

1

0

1

0,00

100 %

Romania

0

0

0

0,00

0

Mediterraneo

 

 

 

 

 

 

304

378

96

3,94

56 %

Croazia

12

2

6

0,33

30 %

Cipro

2

9

1

9,00

50 %

Grecia

0

0

0

-

-

Italia

289

366

88

4,16

61 %

Spagna

1

1

1

1,00

33 %

Mare del Nord e Atlantico

 

 

 

 

 

 

323

1 698

225

7,55

56 %

Danimarca

18

62

15

4,13

41 %

Germania

10

10

2

5,00

100 %

Irlanda

3

32

2

16,00

67 %

Paesi Bassi

60

41

49

0,84

30 %

Regno Unito

232

1 553

157

9,89

80 %

Totale

630

2 083

324

6,43

56 %

(*) I valori normalizzati considerano il numero totale di impianti (ossia fissi e mobili) operativi in una giurisdizione. I dati per regione e i totali tengono conto del fatto che nel 2017 quattro impianti mobili erano operativi in più giurisdizioni (regione Mare del Nord).

(**)La tabella contiene le informazioni pervenute dagli Stati membri che nel 2017 contavano almeno un impianto in mare nella rispettiva giurisdizione.

L'articolo 18 della direttiva Sicurezza operazioni in mare conferisce alle autorità competenti degli Stati membri determinati diritti e poteri in relazione alle operazioni e agli impianti nelle rispettive giurisdizioni. Tali diritti e poteri comprendono il diritto di vietare operazioni e il diritto di imporre l'adozione di misure atte a garantire il rispetto dei principi generali di gestione del rischio e la sicurezza delle operazioni. Gli Stati membri della regione Mare del Nord e Atlantico hanno intrapreso otto interventi di applicazione delle norme nel corso dell'anno di riferimento 2017.

Tre Stati membri hanno condotto indagini nel corso del periodo di riferimento: Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Regno Unito ha condotto 16 indagini per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente e 2 indagini in relazione a incidenti gravi. Una delle indagini condotte dal Regno Unito a seguito di incidenti gravi era ancora in corso al momento della stesura della relazione. La Danimarca e i Paesi Bassi hanno condotto ciascuno un'indagine a seguito di un incidente grave. Il numero totale di indagini condotte nel 2017 (20) è simile a quello del 2016 (23).

Il Regno Unito ha attuato 45 interventi di applicazione delle norme nel 2017, soprattutto ingiunzioni, per i 139 impianti oggetto di questa parte della sua relazione (su un totale di 188 impianti). I Paesi Bassi hanno attuato 2 interventi (sanzioni amministrative). Pertanto il numero totale di interventi di applicazione delle norme attuati nel 2017 (47) è nettamente superiore a quello del 2016 (10).

5.    DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI E PRESTAZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE

Tra gli Stati membri che svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Germania e la Bulgaria hanno segnalato i seguenti incidenti (in conformità all'allegato IX della direttiva Sicurezza operazioni in mare):

-    nel 2017 nel Regno Unito si sono verificati 30 eventi da segnalare  %, tra i quali 2 incidenti gravi di cui uno era ancora oggetto di indagine al momento della stesura della relazione e pertanto la relazione annuale non contiene elementi dettagliati su tale indagine. L'incidente grave per il quale le indagini risultavano già completate al momento della stesura della relazione è stato causato principalmente da errore umano e da fattori operativi, sommati a istruzioni/procedure inadeguate. La relazione del Regno Unito riguarda 139 impianti (su un totale di 188);

-    nei Paesi Bassi si sono verificati 13 eventi da segnalare, tra cui uno grave le cui cause non sono state comunicate, giacché le relative indagini erano ancora in corso al momento della stesura della relazione;

-in Danimarca si sono verificati 14 eventi da segnalare, tra cui un incidente grave le cui cause non sono state comunicate, giacché le relative indagini erano ancora in corso al momento della stesura della relazione;

-in Bulgaria si è verificato 1 evento da segnalare, mentre non si segnalano incidenti gravi;

-in Germania si è registrato 1 evento da segnalare, mentre non si segnalano incidenti gravi.

Nel numero di incidenti gravi sono compresi gli incidenti che hanno un forte potenziale di provocare decessi o lesioni personali gravi anche se non hanno condotto a tale esito.

La maggioranza degli eventi da segnalare (il 79,7  % del totale) rientrava nella categoria delle emissioni accidentali, il 13,6 % riguardava la perdita di controllo del pozzo (blow-out/attivazione del sistema di deviazione), l'1,7  % guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) e il 5,1  % collisioni di navi. Nessun incidente ha reso necessaria l'evacuazione del personale.

Tabella 5: Incidenti per categoria (allegato IX della direttiva Sicurezza operazioni in mare, a livello dell'UE)

Categorie dell'allegato IX

 

Numero di eventi

Percentuale sugli eventi della categoria

Percentuale sul totale degli eventi

Numero di eventi (nel 2016)

a)

Emissioni accidentali — Totale

47

100,0 %

79,7 %

25

 

Emissioni di petrolio/gas infiammato — Incendi

1

2,1 %

1,7 %

0

 

Emissioni di petrolio/gas infiammato — Esplosioni

0

0,0 %

0,0 %

0

 

Emissioni di gas non infiammato

31

66,0 %

52,5 %

13

 

Emissioni di petrolio non infiammato

13

27,7 %

22,0 %

7

 

Emissioni di sostanze pericolose

2

4,3 %

3,4 %

5

b)

Perdita di controllo del pozzo — Totale

8

100,0 %

13,6 %

11

 

Blow-out

0

0,0 %

0,0 %

0

 

Blow-out/attivazione del sistema di deviazione

6

75,0 %

10,2 %

11

 

Guasto della barriera del pozzo

2

25,0 %

3,4 %

0

c)

Guasti dei SECE

1

100,0 %

1,7 %

3

d)

Perdita di integrità strutturale — Totale

0

-

0,0 %

2

 

Perdita di integrità strutturale

0

-

0,0 %

0

 

Perdita di stabilità/galleggiamento

0

-

0,0 %

1

 

Perdita della stazionarietà

0

-

0,0 %

1

e)

Collisioni di navi

3

100,0 %

5,1 %

0

f)

Incidenti di elicottero

0

-

0,0 %

0

g)

Incidenti mortali (*)

0

-

0,0 %

0

h)

Lesioni gravi a 5 o più persone nello stesso incidente (*)

0

-

0,0 %

0

i)

Evacuazioni di personale

0

-

0,0 %

1

j)

Incidenti ambientali (**)

0

-

0,0 %

0

TOTALE

59

100,0 %

100,0 %

42

(*) Solo se in relazione con un incidente grave

(**) In base alle relazioni degli Stati membri, gli incidenti gravi non sono stati considerati incidenti ambientali.

Nell'UE il numero totale di incidenti segnalati è aumentato da 42 nel 2016 a 59 nel 2017, in gran parte a causa del maggior numero di emissioni accidentali. Viceversa gli incidenti che rientrano nella categoria "perdita di controllo del pozzo" sono diminuiti da 11 nel 2016 a 8 nel 2017, e gli incidenti della categoria "guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente" sono calati da 3 a 1 nello stesso periodo. Nel 2017 non è stata segnalata alcuna perdita di integrità strutturale, a differenza del 2016 in cui ne erano stati segnalati due eventi. Inoltre per il 2017 non sono state segnalate evacuazioni di personale, mentre nel 2016 l'evacuazione del personale era stata necessaria in un caso.

Se il 2016 non aveva visto alcun caso di collisione di navi né di guasto della barriera del pozzo, per il 2017 ne sono stati comunicati rispettivamente 3 e 2. Degli incidenti verificatisi nel 2017, 4 sono stati classificati come gravi 6 , in quanto avrebbero potuto provocare decessi o lesioni personali gravi, e sono tuttora oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti; Nel 2016, invece, erano stati segnalati due incidenti di questo tipo.

6.    CONCLUSIONI

Sia il numero di impianti sia il livello della produzione complessiva di idrocarburi sono leggermente diminuiti nel 2017 rispetto al 2016 (il numero di impianti è diminuito da 586 a 554, mentre la produzione totale è calata del 2,7 %). Non si registrano variazioni significative del numero di ispezioni e indagini effettuate.

La Commissione valuta la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'UE in base ai dati forniti dagli Stati membri secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione concernenti la presentazione dei dati. Di conseguenza l'accuratezza della valutazione della Commissione dipende dalle informazioni presentate dagli Stati membri.

Come per il 2016, neppure per il 2017 sono stati comunicati incidenti mortali. Inoltre la Commissione constata con soddisfazione il calo del numero di incidenti in talune categorie, quali perdita di controllo del pozzo, guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e perdita di integrità strutturale. Prende atto del numero di incidenti gravi, emissioni accidentali, collisioni di navi e guasti della barriera del pozzo. Alla luce di quanto precede, si può affermare che nel 2017 il settore europeo delle operazioni in mare ha dato prova di buone prestazioni di sicurezza.

(1)

GU L 178 del 28 giugno 2013, pag. 66.

(2)

GU L 302 del 22 ottobre 2014, pag. 2.

(3)

https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/2015_11_25_implementing_regulation_guidance_document_final.pdf.

(4)

 Le piattaforme di perforazione mobili in mare (MODU) non sono comprese nell'analisi della sezione 4.1.

(5)

GU L 178 del 28 giugno 2013, pag. 78.

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Sicurezza operazioni in mare sulle funzioni di regolamentazione dell'autorità competente: "vigilare sul rispetto da parte degli operatori e dei proprietari della presente direttiva, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione".

(6)

GU L 178 del 28 giugno 2013, pag. 73:

Articolo 2, paragrafo 1: "incidente grave": in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:

a) un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare decessi o lesioni personali gravi;

b) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;

c) qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; o

d) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).

Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma delle lettere a), b) o d), un impianto che è di norma non presidiato è considerato come se lo fosse.

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