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Document 52019AP0402

P8_TA(2019)0402 Programma spaziale dell'Unione e Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (COM(2018)0447 — C8-0258/2018 — 2018/0236(COD)) P8_TC1-COD(2018)0236 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 158 del 30.4.2021, pp. 348–423 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/348


P8_TA(2019)0402

Programma spaziale dell'Unione e Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (COM(2018)0447 — C8-0258/2018 — 2018/0236(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/49)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0447),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0258/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (2),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0405/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 51.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 365.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0520).


P8_TC1-COD(2018)0236

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative.

(2)

Le possibilità offerte dallo spazio per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri andrebbero sfruttate, come indicato in particolare nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016, mantenendo nel contempo la natura civile del programma e rispettando le eventuali disposizioni di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale degli Stati membri. Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore così come i dati e i servizi spaziali sono ▌a duplice uso. Tuttavia, la politica di sicurezza e difesa dell'Unione è stabilita nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE.

(3)

L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. ▌ È opportuno garantire la continuità di queste iniziative e migliorare i servizi che esse forniscono , affinché rispondano alle nuove esigenze degli utenti, rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione ▌ e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nella regione polare, i trasporti , la sicurezza e la difesa.

(3 bis)

Le sinergie tra il settore dei trasporti, dello spazio e del digitale devono essere sfruttate al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie (quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma, i veicoli senza equipaggio e i droni) e rispondere alle nuove esigenze di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento solido, intermodalità e interoperabilità, rafforzando così la competitività dei servizi e dell'industria dei trasporti.

(3 ter)

Per cogliere appieno i benefici del programma, in tutti gli Stati membri e da parte di tutti i cittadini, è altresì essenziale promuovere l'utilizzo e la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti, nonché sostenere lo sviluppo di applicazioni a valle basate su tali dati, informazioni e servizi. A tal fine, gli Stati membri, la Commissione e gli enti responsabili dovrebbero periodicamente condurre campagne di informazione concernenti i benefici del programma.

(4)

Per conseguire gli obiettivi di libertà di azione , indipendenza e sicurezza, è necessario che l'Unione benefici di un accesso autonomo allo spazio e  sia in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione sostenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. Per restare competitiva in un mercato in rapida evoluzione, è fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere accesso a infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili e a beneficiare di sistemi di lancio appropriati . Pertanto, senza pregiudicare le misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, il programma potrebbe sostenere adeguamenti all' infrastruttura spaziale di terra , inclusi nuovi sviluppi, che sono necessari per l'attuazione del programma e adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi, per l'attuazione delle componenti del programma. Tali attività dovrebbero essere attuate in conformità con il regolamento finanziario e ▌ al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. Considerato che non vi è un bilancio dedicato, le azioni a sostegno dell'accesso allo spazio non pregiudicherebbero l'attuazione delle componenti del programma.

(5)

Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e  altri settori , così come gli utenti . Tali poli spaziali dovrebbero mirare a promuovere l'imprenditorialità e le competenze, perseguendo nel contempo le sinergie con i poli di innovazione digitale . L'Unione dovrebbe promuovere la creazione e l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e  stimolando la domanda (approccio del primo contratto).

(5xx)

La catena del valore è generalmente suddivisa in: i) settore a monte, che comprende attività che conducono a un sistema spaziale operativo, incluse attività di sviluppo, produzione e lancio e le operazioni di tali sistemi; e ii) settore a valle, che copre la fornitura di servizi e prodotti spaziali agli utenti. Le piatteforme digitali sono anch'esse un elemento importante a sostegno dello sviluppo del settore spaziale, poiché consentono l'accesso a dati e prodotti nonché a strumenti e infrastrutture di stoccaggio e di calcolo.

(5x)

Nel settore spaziale, l'Unione esercita le sue competenze ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TFUE. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel contesto del programma.

(5 bis)

Mentre alcuni Stati membri hanno una tradizione di industrie attive nel settore spaziale, occorre prendere atto della necessità di sviluppare e consolidare le industrie spaziali negli Stati membri con capacità emergenti e della necessità di rispondere alle sfide che il «nuovo spazio» pone per le industrie spaziali tradizionali. Si dovrebbero promuovere le capacità dell'industria spaziale in tutta l'Unione e facilitare la cooperazione tra le industrie spaziali attive nei diversi Stati membri.

(5 ter)

Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero basarsi sulle capacità nazionali ed europee esistenti (ossia le capacità esistenti nel momento in cui ha luogo l'azione) e beneficiare di queste ultime.

(6)

In virtù della loro portata e  del loro potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, le attività spaziali hanno una forte dimensione internazionale. In stretto coordinamento con gli Stati membri, e con il loro consenso, gli organi pertinenti del programma spaziale dell'UE potrebbero partecipare alle questioni attinenti al programma spaziale, alla cooperazione internazionale e cooperare nell'ambito di organi settoriali pertinenti delle Nazioni Unite. Per le questioni relative al programma spaziale dell'Unione («programma»), la Commissione potrebbe coordinare , per conto dell'Unione , e nel suo ambito di competenze, le attività sulla scena internazionale , ▌in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze per quanto riguarda il programma, senza pregiudicare le competenze degli Stati membri in tale settore . È particolarmente importante che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, cooperi presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat.

(6 bis)

La cooperazione internazionale è fondamentale per promuovere il ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale così come la tecnologia e l'industria dell'Unione, garantendo una concorrenza equa a livello internazionale, tenendo conto della necessità di assicurare la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti, e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione. La cooperazione internazionale è un elemento chiave della strategia spaziale per l'Europa. La Commissione utilizzerà il programma spaziale dell'UE per contribuire agli sforzi internazionali, e trarre beneficio da questi ultimi, attraverso iniziative volte a promuovere la tecnologia e l'industria europee a livello internazionale (per esempio dialoghi bilaterali, seminari industriali, sostegno per l'internazionalizzazione delle PMI) e per facilitare l'accesso ai mercati internazionali e promuovere una concorrenza equa, anche stimolando le iniziative di diplomazia economica. Le iniziative europee di diplomazia spaziale dovrebbero essere pienamente coerenti e complementari con le politiche, le priorità e gli strumenti esistenti dell'UE, mentre l'Unione ha un ruolo chiave da svolgere insieme agli Stati membri dell'Unione per restare all'avanguardia sulla scena internazionale.

(7)

Fatte salve le competenze degli Stati membri, la Commissione dovrebbe promuovere , insieme all'Alto rappresentante e in stretto coordinamento con gli Stati membri, un comportamento responsabile nello spazio nell'attuare il programma, anche per ridurre la proliferazione di detriti spaziali, ed esplorare la possibilità per l'Unione europea di aderire ai pertinenti trattati e convenzioni delle Nazioni Unite e presentare, se necessario, proposte appropriate .

(8)

Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano gli stessi costi , in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. Dovrebbe altresì garantire sinergie e coerenza tra le soluzioni sviluppate a titolo di tali programmi, in particolare Orizzonte Europa, e le soluzioni sviluppate nell'ambito del programma spaziale.

(8 bis)

A norma dell'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso i medesimi costi sono finanziati due volte dal bilancio dell'Unione, per esempio sia da Orizzonte Europa sia dal programma spaziale.

(9)

Gli obiettivi strategici del presente programma saranno inoltre trattati come settori ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento tramite gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio del Fondo InvestEU, in particolare nei suoi ambiti di intervento per le infrastrutture e la ricerca sostenibili, l'innovazione e la digitalizzazione. Il sostegno finanziario dovrebbe essere impiegato, in misura proporzionata, per affrontare eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali, e le azioni non dovrebbero causare una duplicazione o l'esclusione dei finanziamenti privati o una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(10)

La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo e innovativo, rafforzeranno l'autonomia dell'Europa nell'accesso allo spazio e nello sfruttamento dello stesso in ambiente sicuro e rinsalderanno il ruolo dell'Europa come attore globale. Le soluzioni pionieristiche emerse nel contesto di Orizzonte Europa saranno sostenute dai dati e dai servizi resi disponibili alla comunità della ricerca e dell'innovazione grazie al programma.

(10 bis)

Per massimizzare il rendimento socioeconomico del programma, è essenziale mantenere sistemi all'avanguardia, adeguarli per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti e procedere a nuovi sviluppi nel settore delle applicazioni spaziali a valle. L'Unione dovrebbe sostenere attività connesse con la ricerca e lo sviluppo tecnologico, o le fasi iniziali dell'evoluzione relative alle infrastrutture istituite nel quadro del programma, nonché attività di ricerca e sviluppo connesse ad applicazioni e servizi basati sui sistemi istituiti nel quadro del programma, stimolando in tal modo le attività economiche a monte e a valle. Lo strumento appropriato a livello dell'Unione per finanziare tali attività di ricerca e innovazione è Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) n. XXX/XXXX. Tuttavia, è opportuno finanziare un segmento molto specifico delle attività di sviluppo dal bilancio assegnato alle componenti Galileo ed EGNOS a norma dal presente regolamento, in particolare quando tali attività riguardano elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, atti a facilitare lo sviluppo di applicazioni in differenti settori dell'economia. Questo finanziamento non dovrebbe tuttavia mettere a rischio il dispiegamento o l'esercizio delle infrastrutture create nel quadro dei programmi.

(10x)

Al fine di assicurare la competitività dell'industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e favorire le attività di istruzione e formazione, promuovendo le pari opportunità, inclusa la parità di genere, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell'Unione in tale ambito.

(10 ter)

L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, a sostegno delle priorità politiche dell'Unione. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.

(11)

È importante che l'Unione sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati tramite appalti pubblici e finanziati come parte del suo programma spaziale. Per poter garantire la piena conformità ai diritti fondamentali relativi alla proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli eventuali attuali proprietari. Tale proprietà dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l'uso.

(11 bis)

Per incoraggiare l'uso più ampio possibile dei servizi offerti dal programma, sarebbe utile sottolineare che i dati, le informazioni e i servizi sono forniti senza garanzia, fatti salvi gli obblighi imposti da disposizioni giuridicamente vincolanti.

(11 ter)

La Commissione, nell'espletamento di alcuni incarichi di tipo non normativo, può eventualmente avvalersi, nella misura del necessario, dell'assistenza tecnica di determinati soggetti esterni. Anche altre entità coinvolte nella governance pubblica del programma possono beneficiare della stessa assistenza tecnica nell'esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

(12)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

(13)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma saranno individuate azioni pertinenti, le quali saranno valutate nuovamente nel contesto delle pertinenti procedure di valutazione e revisione.

(14)

Le entrate generate dalle componenti del programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere il conseguimento delle finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato.

(15)

Dal momento che il programma, in linea di principio, è finanziato dall'Unione, i contratti di appalto stipulati nell'ambito dello stesso per le attività finanziate dal programma dovrebbero rispettare le norme dell'Unione. In questo contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile di definire gli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici. Occorre notare che il regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità che eseguono fondi dell'Unione. Specifici adattamenti necessari a tali sistemi e procedure, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo quadro relativo al partenariato finanziario o accordo di contributo.

(16)

Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto , in particolare al fine di consentire la partecipazione di piccole e medie imprese e start-up . Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

(16 bis)

Per stimolare la domanda pubblica e l'innovazione nel settore pubblico, il programma dovrebbe promuovere l'utilizzo di dati, informazioni e servizi del programma per sostenere lo sviluppo di soluzioni personalizzate da parte dell'industria e delle PMI a livello locale e regionale, attraverso partenariati per l'innovazione spaziale, come indicato al punto 7 dell'allegato I del regolamento finanziario, al fine di coprire tutte le fasi dallo sviluppo al dispiegamento e all'appalto di soluzioni spaziali interoperabili personalizzate per i servizi pubblici.

(17)

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante essere in grado di fare ricorso, ove necessario, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell'UE attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal trattato e dal regolamento finanziario ▌ e  le procedure di aggiudicazione congiunta.

(18)

Per quanto riguarda più specificamente le sovvenzioni, l'esperienza ha dimostrato che le attività per stimolare l'accettazione da parte del mercato e degli utenti e le opere di sensibilizzazione generale funzionano meglio se decentralizzate piuttosto che imposte dall'alto dalla Commissione. I voucher, che sono una forma di sostegno finanziario distribuita dal beneficiario di una sovvenzione a terzi, sono stati tra le azioni più apprezzate tra i nuovi operatori e le piccole e medie imprese. Il loro successo è stato tuttavia ostacolato dal massimale di sostegno finanziario imposto dal regolamento finanziario. Questo massimale dovrebbe pertanto essere aumentato per il programma al fine di tenere il passo con il crescente potenziale delle applicazioni commerciali nel settore spaziale.

(19)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza previsto. Sarebbe inoltre opportuno contemplare la possibilità di avvalersi di somme forfettarie, tariffe fisse e costi unitari, oltre che del finanziamento non collegato ai costi, come previsto all'[articolo 125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

(20)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo RF] (il «regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, al sostegno di bilancio, ai fondi fiduciari, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(21)

A norma del [riferimento da aggiornare secondo una nuova decisione sui PTOM: articolo 88 della decisione …/…/UE del Consiglio], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(22)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le procedure relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(23)

In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) (il «regolamento finanziario»), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (3) , e (Euratom, CE) n. 2185/9 del Consiglio (4), gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(24)

I paesi terzi che sono membri del ▌ SEE ▌ possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono inoltre partecipare sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'▌ OLAF ▌ e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(25)

Una sana governance del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare superflue sovrapposizioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le loro responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma.

(26)

Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e  potrebbero cooperare ▌con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, subordinatamente a condizioni concordate mutualmente, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo ▌. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione ad un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (6).

(26 bis)

In alcune circostanze debitamente giustificate, l'Agenzia potrebbe affidare compiti specifici agli Stati membri o a gruppi di Stati membri. Tale incarico dovrebbe essere limitato ad attività che l'Agenzia non è in grado di eseguire da sola e non dovrebbe pregiudicare la governance del programma e la distribuzione di compiti quali definite nel presente regolamento.

(27)

In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione sovrintendere all'attuazione del programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare i principali requisiti necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi.

(28)

La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'«Agenzia»), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda l'accreditamento di sicurezza e lo sviluppo di applicazioni a valle . Alcuni compiti legati a tali ambiti dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. Basandosi sulla sua esperienza positiva nel promuovere l'utilizzo da parte degli utenti e del mercato di Galileo ed EGNOS, l'Agenzia dovrebbe anche essere incaricata di intraprendere attività di diffusione tra gli utenti in relazione alle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, nonché attività di sviluppo di applicazioni a valle per tutte le componenti del programma. Ciò consentirebbe di trarre vantaggio dalle economie di scala e offrirebbe la possibilità di sviluppare applicazioni basate su diverse componenti del programma (applicazioni integrate). Tali attività non dovrebbero tuttavia pregiudicare i servizi e le attività di diffusione presso gli utenti affidate dalla Commissione alle entità incaricate di Copernicus. Il conferimento di compiti di sviluppo di applicazioni a valle all'Agenzia non impedisce ad altre entità incaricate di sviluppare applicazioni a valle. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo nell'ambito di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario riguardante altri compiti specifici legati al programma. Nell'affidare compiti all'Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie.

(28 bis)

Galileo ed EGNOS sono sistemi complessi che richiedono un coordinamento intenso. Considerando che Galileo ed EGNOS sono componenti dell'Unione, tale coordinamento dovrebbe essere eseguito da un istituto o un organismo dell'Unione. Sulla base dell'esperienza sviluppata negli anni passati, l'Agenzia è l'organismo più adatto a coordinare tutti i compiti operativi correlati all'utilizzo di tali sistemi, ad eccezione della cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere incaricata della gestione dell'utilizzo di EGNOS e Galileo. Tuttavia, ciò non significa che l'Agenzia dovrebbe svolgere da sola tutti i compiti correlati all'utilizzo dei sistemi. Essa potrebbe basarsi sulle competenze di altre entità, in particolare l'Agenzia spaziale europea. Ciò dovrebbe includere le attività in materia di evoluzione dei sistemi, progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e di satelliti, che dovrebbero essere affidate all'Agenzia spaziale europea. L'assegnazione di compiti ad altre entità si fonda sulla competenza di tali entità e dovrebbe evitare la duplicazione del lavoro.

(29)

L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe concludere con l'Agenzia spaziale europea e con l'Agenzia un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro concluso tra la Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea, in particolare con gli articoli 2 e 5. Tuttavia, poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza prevedere che l'Agenzia spaziale europea adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri e, per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, i compiti ad essa affidati dovrebbero essere conformi con le decisioni adottate dalla Commissione . L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

(30)

Il funzionamento del centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN), quale capacità europea autonoma che fornisce accesso a informazioni e servizi risultanti dallo sfruttamento delle pertinenti risorse spaziali e dati collaterali, era già riconosciuto nell'attuazione della decisione n. 541/2014/UE .

(31)

Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea per la difesa, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze possono avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia dovrebbe coordinare gli aspetti relativi agli utenti per la comunità degli utenti civili ▌ e  potrebbe monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti.

(32)

In virtù dell' importanza delle attività spaziali per l'economia dell'Unione e per la vita dei suoi cittadini e la natura di duplice uso dei sistemi e delle applicazioni che si basano su di essi, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le altre informazioni sensibili non classificate.

(33)

Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l'Alto rappresentante, ciascuno nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, della decisione 201x/xxx/PESC del Consiglio (7).

(33 bis)

Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le amministrazioni dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, può assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio.

(34)

Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri per il mantenimento della sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 del TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una corretta attuazione del programma. Tale governance ▌ dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l'ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali errori di applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l'entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, delle componenti del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti affidatigli. La sicurezza del programma sarà fondata sull'esperienza acquisita nell'attuazione di Galileo, EGNOS e Copernicus negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un'adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione , fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare i requisiti di sicurezza generale applicabili a ciascuna componente del programma.

(34x)

La cibersicurezza delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi e dei servizi. La necessità di proteggere i sistemi e i servizi dagli attacchi informatici, anche ricorrendo a nuove tecnologie, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti di sicurezza.

(34 bis)

Una struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere identificata dalla Commissione, se del caso, dopo l'analisi del rischio e della minaccia. Tale organismo di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l'entità che risponde alle istruzioni elaborate nell'ambito della decisione 201x/xxx/PESC. Per quanto concerne Galileo, tale struttura dovrebbe essere il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo. Per quanto riguarda l'esecuzione della decisione 20xx/xxx/PESC, il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza si limiterà a fornire, al Consiglio e/o al VP/AR, contributi legati all'accreditamento di sicurezza del sistema.

(35)

Considerata la specificità e la complessità del programma e il suo legame con la sicurezza, dovrebbero essere applicati principi riconosciuti e consolidati per l'accreditamento di sicurezza. È pertanto indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.

(35x)

Le informazioni classificate UE (ICUE) sono trattate in conformità con le norme di sicurezza quali stabilite nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e nella decisione 2013/488/UE del Consiglio. In linea con la decisione del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi e le norme minime in essa previsti, al fine di garantire che un livello di protezione equivalente sia garantito alle ICUE.

(36)

Al fine di garantire lo scambio sicuro delle informazioni, dovrebbero essere stabiliti accordi adeguati per garantire la protezione delle informazioni classificate UE fornite ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali nel contesto del programma.

(37)

Uno dei principali obiettivi del programma consiste nel garantire la sicurezza e l'autonomia strategica dell'Unione, rafforzare la capacità di quest'ultima di operare in numerosi settori, in particolare nel settore della sicurezza, e trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ai fini di tale obiettivo sono necessarie norme rigorose sull'ammissibilità dei soggetti che possono partecipare alle attività finanziate nell'ambito del programma che richiedono l'accesso a informazioni classificate dell'UE (ICUE) o a informazioni sensibili non classificate.

(37 bis)

Nel contesto del programma, vi sono alcune informazioni che, benché non classificate, devono essere trattate in conformità di atti già in vigore o di leggi, norme e regolamenti nazionali, anche attraverso limitazioni della distribuzione.

(38)

Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare e osservazione della Terra . Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra tali settori, tenendo conto dei benefici che questi ultimi traggono dalle tecnologie spaziali, sostenere lo sviluppo di apparecchiature compatibili e promuovere lo sviluppo di norme e certificazioni pertinenti. Le sinergie tra le attività spaziali e le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri sono anch'esse in aumento . Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica.

(39)

Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati e pubblici, in Europa e nel mondo. Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi esistenti o potenziali, e contribuisce così, tra l'altro, all'autonomia strategica dell'Unione. La seconda generazione del sistema dovrebbe essere introdotta progressivamente entro il 2030, inizialmente con capacità operativa ridotta.

(40)

Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine Cipro, le Azzorre, le isole Canarie e Madeira entro la fine del 2026 . Nel settore del trasporto aereo, tutti questi territori dovrebbero beneficiare di EGNOS per i servizi di navigazione aerea per tutti i livelli di prestazioni supportati da EGNOS . Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento (UE) 2018/1139 e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, in tutte le fasi di volo, attraverso i necessari sistemi di potenziamento (avionica a bordo, locale, regionale) solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). I servizi safety of life EGNOS dovrebbero essere forniti in conformità con le norme ICAO applicabili.

(41)

È indispensabile garantire ▌ la sostenibilità dei sistemi Galileo ed EGNOS e la continuità, la disponibilità, la precisione, l'affidabilità e la sicurezza dei relativi servizi . In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi , inclusa l'evoluzione di segmenti terrestri e spaziali associati .

 

(43)

Il termine «servizio commerciale» utilizzato nel regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non è più adeguato alla luce dell'evoluzione di tale servizio. Al suo posto sono stati individuati due servizi separati, ovvero il servizio ad alta precisione e il servizio di autenticazione (9).

(44)

Per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, è opportuno che i servizi prestati da Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro , anche a livello di utenti, e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi di navigazione satellitare e mezzi convenzionali di radionavigazione, ove tale compatibilità e interoperabilità siano previste da accordi internazionali, fatto salvo l'obiettivo dell'autonomia strategica dell'Unione.

(45)

Data l'importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell'impatto di quest'ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell'infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente, che potrebbe coinvolgere l'Agenzia , se del caso, sulla base del suo ambito di competenza .

(46)

Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, contribuendo nel contempo all'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in settori sensibili e nel settore della protezione e della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso anche in altre politiche dell'Unione mediante strumenti normativi , laddove questo sia giustificato e utile. Le misure per incoraggiare l'uso di questi servizi in tutti gli Stati membri sono anch'esse una parte importante del processo.

(47)

Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, aiutando così l' Unione a raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, lo sviluppo marino, marittimo, agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio del terreno e delle infrastrutture, la sicurezza e l'economia digitale.

(47 ter)

Le componenti del programma dovrebbero promuovere l'applicazione della tecnologia digitale nei sistemi spaziali, la distribuzione di dati e servizi e lo sviluppo a valle. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione alle iniziative e azioni proposte dalla Commissione nella comunicazione del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» e nella comunicazione del 14 settembre 2016 dal titolo «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione».

(48)

Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi e rafforzandoli , nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (11), che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione (12). Per lo sviluppo di nuove attività, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri, l'Agenzia spaziale europea, EUMETSAT e, se del caso, con altri enti che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT (13) e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE (14). La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus.

(49)

Copernicus dovrebbe essere attuato conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (15), in particolare per quanto riguarda la trasparenza, la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi e il contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. I dati e le informazioni di Copernicus dovrebbero essere apertamente e liberamente disponibili.

(49 bis)

Il pieno potenziale di Copernicus per la società e l'economia dell'Unione dovrebbe essere sfruttato interamente al di là dei beneficiari diretti, mediante un'intensificazione delle misure di accettazione tra gli utenti, il che richiede ulteriori azioni per rendere i dati fruibili dai non specialisti e quindi stimolare la crescita, la creazione di occupazione e i trasferimenti di conoscenza.

(50)

Copernicus è un programma orientato agli utenti. La sua evoluzione dovrebbe basarsi sull'evoluzione delle esigenze degli utenti Copernicus di base e riconoscere anche l'emergere di nuove comunità di utenti, siano essi pubblici o privati. Copernicus dovrebbe basarsi su un'analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti, comprese quelle legate all'attuazione e al monitoraggio delle politiche dell'Unione, che richiedono un coinvolgimento continuo ed efficace degli utenti, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida dei requisiti.

(51)

Il programma Copernicus è già operativo. Per questo motivo è importante assicurare la continuità delle infrastrutture e dei servizi già esistenti, adeguandosi nel contempo alle mutevoli esigenze degli utenti, condizioni di mercato, in particolare all'emergere di soggetti privati nel settore spaziale («new space») e agli sviluppi di natura socio-politica che richiedono una risposta rapida. Ciò comporta la necessità di un'evoluzione della struttura funzionale di Copernicus per rispecchiare meglio il passaggio dalla prima fase di servizi operativi alla fornitura di servizi avanzati e più mirati a nuove comunità di utenti e la promozione di mercati a valle a valore aggiunto. A tale scopo la sua ulteriore attuazione dovrebbe adottare un approccio che segue la catena del valore dei dati, ovvero acquisizione dei dati, elaborazione, distribuzione e sfruttamento dei dati e delle informazioni, attività finalizzate alla diffusione sul mercato ▌ di destinazione e costruzione di capacità , mentre il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi di Copernicus.

(52)

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate in particolare a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative nella gestione delle risorse agricole, forestali, idriche e marine (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) inclusi quelli effettuati dagli Stati membri, dall'ESA e dall'EUMETSAT, e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus potrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.

(53)

Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi ▌ , fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europea e globale, informazioni sulla composizione dell'atmosfera e la qualità dell'aria ; informazioni sullo stato e le dinamiche degli oceani; informazioni per il monitoraggio del territorio e dei ghiacci a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione; informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.

(54)

Per attuare i servizi Copernicus, la Commissione dovrebbe affidarsi a entità competenti, agenzie dell'Unione o raggruppamenti o consorzi di organismi nazionali o altri organi pertinenti che potrebbero beneficiare di accordi di contributo. Nel selezionare tali entità competenti, la Commissione dovrebbe assicurarsi che non vi siano interruzioni nelle operazioni e nella fornitura dei servizi e che, laddove siano coinvolti dati sensibili sotto il profilo della sicurezza, tali soggetti dispongano di capacità di allerta precoce e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Ai sensi dell'articolo 154 del regolamento finanziario, le persone e le entità cui è affidata l’esecuzione dei fondi dell’Unione sono obbligate a rispettare il principio di non discriminazione nei confronti di tutti gli Stati membri; tale principio dovrebbe essere garantito attraverso i pertinenti accordi di contributo concernenti la fornitura dei servizi di Copernicus.

(55)

L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e i soggetti incaricati della prestazione di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le ▌comunità di utenti di base in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.

(55 bis)

La politica di un accesso gratuito, integrale e aperto ai dati di Copernicus è stata valutata come uno degli elementi di maggiore successo dell'attuazione di Copernicus ed ha contribuito a creare una forte domanda di tali dati e informazioni, portando Copernicus a essere uno dei maggiori fornitori mondiali di dati di osservazione della Terra. Vi è la chiara esigenza di garantire la continuità sicura e a lungo termine della fornitura di dati gratuiti, integrali e aperti e l'accesso dovrebbe essere tutelato al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti nella strategia spaziale per l'Europa (2016). I dati Copernicus sono generati in primo luogo a vantaggio dei cittadini europei e, grazie al libero accesso a tali dati in tutto il mondo, le possibilità di cooperazione sono massimizzate per le imprese e gli accademici dell'UE e contribuiscono alla creazione di un vero e proprio ecosistema spaziale europeo. Qualora venissero imposte limitazioni all'accesso ai dati e alle informazioni Copernicus, queste dovrebbero essere in linea con la politica in materia di dati di Copernicus quale definita nel presente regolamento e con il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione.

(56)

È opportuno che i dati e le informazioni prodotti nell'ambito di Copernicus siano messi a disposizione in modo integrale, aperto e gratuito, subordinatamente ad adeguate condizioni e limitazioni, al fine di promuoverne l'impiego e la condivisione e rafforzare i mercati europei connessi all'osservazione della Terra, in particolare il settore a valle, consentendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. I dati e le informazioni messi a disposizione dovrebbero continuare ad avere elevati livelli di coerenza, continuità, affidabilità e qualità. Ciò richiede che l'accesso ai dati e alle informazioni di Copernicus, la loro elaborazione e il loro sfruttamento siano più semplici e su vasta scala, con vari livelli di tempestività; a tal fine la Commissione dovrebbe continuare a seguire un approccio integrato, sia a livello di UE che degli Stati membri, che consenta anche l'integrazione con altre fonti di dati e informazioni. La Commissione dovrebbe pertanto adottare le misure necessarie per garantire che i dati e le informazioni Copernicus siano facilmente accessibili e utilizzabili, in particolare promuovendo i suoi servizi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS) negli Stati membri e , ove possibile, rafforzando l'interoperabilità tra le infrastrutture di dati sull'osservazione della Terra, al fine di creare sinergie con dette attività in modo da massimizzare e rafforzare la diffusione sul mercato dei dati e delle informazioni Copernicus.

(57)

La Commissione dovrebbe collaborare con i fornitori di dati per concordare condizioni per la concessione di licenze per i dati di terzi in modo da agevolarne l'utilizzo nell'ambito di Copernicus, in conformità al presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili. Poiché alcuni dati e informazioni di Copernicus, comprese le immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in casi debitamente motivati è opportuno adottare misure volte ad affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri.

(58)

Le disposizioni di atti giuridici adottati a norma di precedenti regolamenti senza scadenza dovrebbero rimanere valide se non in contrasto con il nuovo regolamento. Ciò riguarda in particolare il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione che stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (16).

(59)

Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali , regionali o nazionali , delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, quali Copernicus Relays e Copernicus Academy , tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.

(60)

A livello internazionale Copernicus dovrebbe fornire informazioni precise e affidabili per la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, a sostegno delle politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione. Copernicus dovrebbe essere considerato un contributo europeo al Sistema di sistemi per l'osservazione globale della Terra (GEOSS), al Comitato sui Satelliti per le osservazioni della Terra (CEOS), alla conferenza delle parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) , agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) e al quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. Esso dovrebbe stabilire o mantenere un'adeguata cooperazione con i pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite e con l'Organizzazione meteorologica mondiale.

(61)

Nell'attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni internazionali europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda lo sviluppo , il coordinamento, l'attuazione e l'evoluzione delle componenti spaziali, l'accesso ai dati di terzi, se del caso, e, laddove non eseguito da altre entità, il funzionamento delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe fare affidamento anche su EUMETSAT per la gestione delle missioni specifiche o di parti di esse e, se del caso, l'accesso ai dati di missioni partecipanti conformemente alle sue competenze e al suo mandato.

(61 bis)

Per quanto riguarda i servizi, la Commissione dovrebbe trarre opportuno vantaggio dalle capacità specifiche fornite da agenzie dell'Unione, come l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN), e dagli investimenti europei già effettuati nei servizi di monitoraggio dell'atmosfera e dell'ambiente marino tramite Mercator Ocean. In materia di sicurezza si cercherà un approccio globale a livello di Unione con l'Alto rappresentante. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione è stato attivamente coinvolto sin dall'inizio nell'iniziativa GMES e ha sostenuto gli sviluppi per quanto riguarda Galileo e la meteorologia spaziale. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 il JRC gestisce il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e la componente globale del servizio Copernicus di monitoraggio del territorio. Il JRC contribuisce inoltre al riesame della qualità e dell'adeguatezza allo scopo di dati e informazioni, e alla loro futura evoluzione. La Commissione dovrebbe continuare ad affidarsi alla consulenza scientifica e tecnica del JRC per l'attuazione del programma.

(62)

In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un obiettivo comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti. In tale contesto, potrebbe sostenere la preparazione di progetti di «pulizia» dell'orbita terrestre.

(63)

L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. Se del caso, l'Unione potrebbe valutare la possibilità di rendere disponibili alcuni dei suoi dati per scopi commerciali, non commerciali e di ricerca. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché i servizi SST sono orientati agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, compresi quelli concernenti la sicurezza e la trasmissione di informazioni pertinenti a istituzioni pubbliche e da parte di queste ultime per migliorare l'efficacia del sistema, rispettando nel contempo le politiche nazionali in materia di protezione e sicurezza .

(64)

La fornitura dei servizi SST dovrebbe basarsi su una cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e sullo sfruttamento dell'esperienza e delle risorse nazionali esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l'Agenzia spaziale europea o dall'Unione. Dovrebbe essere consentito di fornire sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori SST. In riconoscimento della natura sensibile dell'SST, è opportuno che il controllo dei sensori nazionali e delle loro operazioni, la loro manutenzione e il loro rinnovo e l'elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri partecipanti.

(65)

Gli Stati membri con adeguati diritti di proprietà o con adeguato accesso alle capacità SST dovrebbero essere in grado di partecipare alla fornitura dei servizi SST. Gli Stati membri che partecipano al consorzio SST istituito nel quadro della decisione n. 541/2014/UE dovrebbero essere considerati conformi a questi criteri. Questi Stati membri dovrebbero quindi presentare un'unica proposta congiunta e dimostrare la conformità a ulteriori elementi relativi alla configurazione operativa. ▌ Dovrebbero essere definite norme adeguate per la selezione e l'organizzazione degli Stati membri partecipanti.

(65 bis)

Dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per definire le procedure e gli elementi dettagliati per stabilire la partecipazione degli Stati membri. Qualora non sia stata presentata una proposta congiunta o qualora la Commissione ritenga che tale proposta non sia conforme con i criteri stabiliti, la Commissione può avviare una seconda fase per la partecipazione degli Stati membri. Le procedure e gli elementi di tale seconda fase dovrebbero definire le orbite da coprire e tenere conto della necessità di massimizzare la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Qualora tali procedure ed elementi prevedano la possibilità per la Commissione di selezionare diverse proposte per coprire tutte le orbite, si dovrebbero altresì prevedere meccanismi di coordinamento appropriati tra i gruppi di Stati membri e una soluzione efficiente per coprire tutti i servizi SST.

(66)

Una volta istituito, l'SST dovrebbe rispettare i principi di complementarità delle attività e di continuità dei servizi SST di alta qualità orientati agli utenti e dovrebbe basarsi sulle migliori competenze specialistiche disponibili. L'SST dovrebbe pertanto evitare inutili duplicazioni. Le capacità ridondanti dovrebbero assicurare la continuità, la qualità e la solidità dei servizi SST. Le attività dei gruppi di esperti dovrebbero contribuire a evitare tali inutili duplicazioni.

(67)

L'SST dovrebbe inoltre contribuire alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti COPUOS per la riduzione dei detriti spaziali ▌e i progetti di orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale .

(68)

SST, la meteorologia spaziale e  le attività NEO dovrebbero tenere conto della cooperazione con i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti d'America, le organizzazioni internazionali ed altri paesi terzi, specialmente al fine di evitare collisioni nello spazio, impedire la proliferazione di detriti spaziali e migliorare la preparazione agli effetti degli eventi di meteorologia spaziale estremi e legati agli oggetti vicini alla Terra.

(69)

Il comitato per la sicurezza del Consiglio ha raccomandato l'istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire che si tenga debitamente conto delle questioni relative alla sicurezza dei dati nell'attuazione della decisione n. 541/2014/UE. A tal fine, e in considerazione del lavoro già svolto, gli Stati membri partecipanti dovrebbero definire adeguate strutture e procedure di gestione dei rischi.

(70)

Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una sotto componente relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni europee e internazionali e il coinvolgimento del settore privato.

(71)

Il libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa (17), la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE (18) e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l'UE svolge un ruolo fondamentale nel garantire un'Europa sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un'Unione che protegge i suoi cittadini.

(72)

Nelle sue conclusioni, con riferimento al settore della comunicazione satellitare, il Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (19) ha accolto con favore i preparativi per la nuova generazione del servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi (GOVSATCOM) grazie alla stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia spaziale europea. GOVSATCOM è stato inoltre individuato come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016. GOVSATCOM dovrebbe contribuire alla risposta dell'UE alle minacce ibride, fornire sostegno alla strategia marittima dell'UE e alla politica dell'UE per l'Artico.

(73)

GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati dai soggetti pertinenti suddividendoli in tre famiglie principali: i) gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; ii) sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; e iii) infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture digitali (p.es. centri dati, server), infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua quali dighe ) e infrastrutture spaziali.

(73 bis)

La capacità e i servizi GOVSATCOM saranno utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza e protezione da parte dei soggetti dell'Unione e degli Stati membri. È pertanto necessario un livello appropriato di indipendenza da terze parti (Stati terzi ed entità di Stati terzi), che copra tutti gli elementi di GOVSATCOM, come le tecnologie spaziali e terrestri a livello di componente, sottosistema e sistema, industrie manifatturiere, proprietari e operatori di sistemi spaziali, localizzazione fisica delle componenti dei sistemi di terra.

(74)

Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, è necessario che GOVSATCOM ottimizzi la corrispondenza tra la domanda di servizi GOVSATCOM da parte degli utenti autorizzati e l'offerta di questi servizi nel quadro di contratti per capacità e servizi satellitari. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, è necessario un monitoraggio costante e una certa flessibilità per adeguare i servizi GOVSATCOM. ▌

(75)

I requisiti operativi saranno dedotti in base all'analisi dei casi d'uso. Il portafoglio servizi dovrebbe essere sviluppato a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti di sicurezza. Il portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi da fornire tramite GOVSATCOM. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e i servizi prestati, il portafoglio servizi GOVSATCOM potrebbe dover essere aggiornato periodicamente.

(76)

Nella prima fase di GOVSATCOM (all'incirca fino al 2025) saranno utilizzate le capacità esistenti ▌ . In tale contesto, la Commissione dovrebbe acquisire capacità GOVSATCOM dell'Unione presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di capacità o servizi satellitari di telecomunicazione satellitare, tenendo conto degli interessi fondamentali dell'Unione in materia di sicurezza. In questa prima fase i servizi saranno introdotti con un approccio graduale ▌. Qualora nel corso della prima fase un'analisi dettagliata dell'offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l'evoluzione della domanda, potrebbe essere presa la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, p. es. con operatori satellitari dell'Unione.

(77)

Per ottimizzare le risorse per la comunicazione satellitare disponibili, garantire l'accesso in situazioni imprevedibili, come calamità naturali, e assicurare l'efficienza operativa e tempi di risposta ridotti, sarà necessario il segmento di terra richiesto (poli e altri eventuali elementi terrestri ). Esso dovrebbe essere progettato sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza. Al fine di ridurre i rischi, il polo può essere costituito da vari siti fisici. Potrebbero essere necessari altri elementi del segmento di terra, come stazioni di ancoraggio.

(78)

Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE dovrebbe permettere nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso ▌.

(79)

Nell'interesse dell'efficienza operativa, gli utenti hanno indicato che è importante aspirare all'interoperabilità delle apparecchiature e ad apparecchiature in grado di avvalersi di diversi sistemi satellitari. Potrebbero essere necessarie attività di ricerca e sviluppo in questo settore.

(80)

A livello di attuazione i compiti e le responsabilità dovrebbero essere ripartiti tra le entità specializzate, come l'Agenzia europea per la difesa, il SEAE, l'Agenzia spaziale europea, l'Agenzia e altre agenzie dell'Unione in modo da garantire che siano in linea con il loro compito principale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati agli utenti.

(81)

L'autorità GOVSATCOM competente ricopre un ruolo importante nel monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo in GOVSATCOM, rispettino le norme per la definizione delle priorità e la condivisione e le procedure di sicurezza stabilite nei requisiti di sicurezza. Uno Stato membro che non ha designato un'autorità competente per GOVSATCOM dovrebbe in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione di eventuali attività di disturbo (jamming) rilevate che abbiano un effetto su GOVSATCOM.

(81 bis)

Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE possono diventare partecipanti GOVSATCOM, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti GOVSATCOM o di fornire capacità, siti o strutture. Considerando che uno Stato membro può scegliere se autorizzare gli utenti GOVSATCOM o fornire capacità, siti o strutture, gli Stati membri non possono essere obbligati a diventare partecipanti GOVSATCOM o ad ospitare infrastrutture GOVSATCOM. La componente GOVSATCOM del programma non pregiudica pertanto il diritto degli Stati membri di non partecipare a GOVSATCOM, anche in conformità del loro diritto nazionale o dei requisiti costituzionali in relazione alle politiche in materia di non allineamento e non partecipazione ad alleanze militari.

(82)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti i requisiti operativi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Questo permetterà alla Commissione di definire le specifiche tecniche per i casi d'uso relativi alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(83)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il portafoglio servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM. Questo permetterà alla Commissione di definirne gli attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e gli elementi di sicurezza. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(84)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le norme per la definizione delle priorità e la condivisione relativamente all'uso in comune delle capacità GOVSATCOM per le comunicazioni satellitari. Nel definire le regole di condivisione e definizione delle priorità, la Commissione dovrebbe tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza ed effettuare un'analisi dei rischi e della domanda da parte dei partecipanti GOVSATCOM. Nonostante i servizi GOVSATCOM dovrebbero, in linea di principio, essere forniti a titolo gratuito agli utenti GOVSATCOM, se da tale analisi emerge una carenza di capacità nonché al fine di evitare distorsioni del mercato, si potrebbe elaborare una politica di determinazione dei prezzi, nel quadro delle regole dettagliate di condivisione e definizione delle priorità. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(85)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ubicazione dell'infrastruttura del segmento di terra di GOVSATCOM. Questo permetterà alla Commissione di tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell'infrastruttura esistente per la scelta di tale ubicazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

(87)

Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata «Agenzia del GNSS europeo» per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo.

(87 bis)

La sede dell'Agenzia è situata a Praga come previsto dalla decisione 2010/803/UE. Per l'esecuzione dei compiti dell'Agenzia, il personale dell'Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, per svolgere le attività del programma previste dall'accordo pertinente. Inoltre, affinché l'Agenzia possa operare nel modo più efficiente ed efficace possibile, un numero limitato di membri del personale potrebbe essere assegnato ad uffici locali in uno o più Stati membri. L'assegnazione di membri del personale al di fuori della sede dell'Agenzia o dei siti di Galileo ed EGNOS non dovrebbe portare al trasferimento delle attività principali dell'Agenzia in tali uffici locali.

(88)

In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, il nome dell' Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi essere modificato . Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia.

(89)

Visto il mandato dell'Agenzia e il ruolo della Commissione nell'attuazione del programma, è opportuno disporre che alcune delle decisioni del consiglio di amministrazione non possano essere adottate senza il voto favorevole della Commissione.

(90)

Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione, il comitato di accreditamento di sicurezza e il direttore esecutivo dovrebbero essere indipendenti nell'espletamento delle loro funzioni e dovrebbero agire nell'interesse pubblico.

(91)

È possibile, e invero probabile, che alcune componenti del programma si avvarranno di infrastrutture nazionali sensibili o legate alla sicurezza. In tal caso, per ragioni di sicurezza nazionale, è necessario stabilire che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza partecipino ▌ i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione, in base al principio della necessità di sapere . Nel consiglio di amministrazione, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e uno dei rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto . Il regolamento interno del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza dovrebbe stabilire le situazioni in cui può essere applicata tale procedura .

 

(94)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, vi è la necessità di valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifici requisiti di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali requisiti possono contenere indicatori misurabili che fungano da riferimento per la valutazione degli effetti del programma.

(94 bis)

Si prevede che l'utilizzo dei servizi di base di Copernicus e Galileo avrà un notevole impatto sull'economia europea in generale. Tuttavia, misurazioni ad hoc e studi di casi sembrano dominare l'attuale quadro. La Commissione dovrebbe definire, attraverso Eurostat, misure e indicatori statistici pertinenti, che formerebbero la base per monitorare l'impatto delle attività spaziali dell'UE in modo sistematico e autorevole.

(95)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato che dovrebbe riunirsi in configurazioni specifiche.

(95 bis)

Poiché le componenti del programma sono orientate agli utenti, esse richiedono la partecipazione continua ed effettiva degli utenti ai fini della loro attuazione e sviluppo, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida delle esigenze di servizio. Al fine di accrescere il valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni regolari con gli utenti finali del settore pubblico e privato degli Stati membri e, ove opportuno, delle organizzazioni internazionali. A tal fine, dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro (il «forum degli utenti») per assistere il comitato del programma nell'individuazione delle esigenze degli utenti, nella verifica della conformità dei servizi e nell'identificazione di carenze nei servizi forniti. Il regolamento interno del comitato dovrebbe stabilire l'organizzazione del gruppo di lavoro, al fine di tenere conto delle specificità di ciascuna componente e di ciascun servizio all'interno delle componenti. Ogni volta che sia possibile, gli Stati membri dovrebbero contribuire al forum degli utenti sulla base di una consultazione sistematica e coordinata degli utenti a livello nazionale.

(96)

Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato stabilito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato un accordo internazionale con l'Unione , concernente il programma o le sue componenti o sottocomponenti, potrebbero partecipare ai lavori del comitato, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato.

(97)

Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche dell'allegato X al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e al fine di integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(98)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri poiché oltrepassa le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(99)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei requisiti di sicurezza del programma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti di sicurezza del programma. Nell'adottare atti di esecuzione nel settore di sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato costituito da rappresentanti degli Stati membri che si riuniscono in una configurazione di sicurezza dedicata. Tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, la presidenza dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di sicurezza generali del programma in caso di mancanza di un parere del comitato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma spaziale dell'Unione («programma»). Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione, le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché le regole per l'attuazione del programma.

2.   Il presente regolamento istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 e stabilisce le norme di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(0)

«sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST)»: una rete di sensori spaziali e di terra in grado di sorvegliare e tracciare oggetti spaziali, con capacità di elaborazione volte a fornire dati, informazioni e servizi sugli oggetti spaziali che orbitano intorno alla Terra;

(1)

«veicolo spaziale»: un oggetto orbitante concepito per svolgere una funzione o missione specifica (ad esempio comunicazioni, navigazione od osservazione della Terra) , compresi ▌stadi superiori dei lanciatori per satelliti e veicoli di rientro . Un veicolo spaziale che non è più in grado di svolgere la missione prevista è considerato non funzionale. I veicoli spaziali in modalità di riserva o standby in attesa di una possibile riattivazione sono considerati funzionali;

(2)

«eventi di meteorologia spaziale»: variazioni naturali dell'ambiente spaziale intorno al sole e  alla Terra . I fenomeni della meteorologia spaziale comprendono le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, le variazioni del vento solare, le espulsioni di massa coronale, tempeste e dinamiche geomagnetiche, tempeste di radiazioni e perturbazioni ionosferiche ▌che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra e sulle infrastrutture spaziali ;

(3)

«oggetti vicini alla Terra (NEO) »: gli oggetti naturali nel sistema solare che si avvicinano alla Terra;

(4)

«oggetto spaziale»: qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra atmosferico;

(5)

«sorveglianza dell'ambiente spaziale» (space situational awareness — «SSA»): un approccio olistico , inclusa una conoscenza e comprensione completa dei principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra oggetti spaziali, la frammentazione e il rientro di oggetti spaziali nell'atmosfera , fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;

(6)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie di bilancio del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

(7)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

(8)

«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell'Unione;

(9)

«informazioni SST»: i dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario;

(10)

«dati SST»: i parametri fisici degli oggetti spaziali , inclusi i detriti spaziali, acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento («SST»);

(11)

«collegamento di ritorno»: un servizio che contribuisce al sistema di monitoraggio globale di aeromobili, monitoraggio definito dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale;

(12)

«Sentinel di Copernicus»: i satelliti dedicati, i veicoli spaziali o i payload di veicoli spaziali di Copernicus per l'osservazione spaziale della Terra;

(13)

«dati di Copernicus»: dati forniti dai Sentinel, compresi i relativi metadati;

(14)

«dati e informazioni di terzi di Copernicus»: i dati e le informazioni spaziali provenienti da fonti diverse dai Sentinel concessi in licenza o resi disponibili per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

(14 bis)

«servizi di Copernicus»: servizi a valore aggiunto di interesse generale e comune per l'Unione e gli Stati membri, che sono finanziati dal programma e che trasformano i dati di osservazione della Terra, i dati in situ e altri dati accessori in informazioni trattate, aggregate e interpretate, adattate alle esigenze degli utenti Copernicus;

(15)

«dati in situ di Copernicus»: i dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché i dati di riferimento e ausiliari concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

(16)

«informazioni di Copernicus»: informazioni generate dai servizi Copernicus a seguito di elaborazione o modellizzazione, compresi i relativi metadati;

(17)

«entità fiduciaria»: un soggetto giuridico indipendente dalla Commissione o da terzi e che riceve dati dalla Commissione o da terzi ai fini della conservazione in sicurezza e dell'elaborazione di tali dati;

(18)

«detriti spaziali»: qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o che rientrano nell'atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;

(19)

«sensore SST»: un dispositivo o una combinazione di dispositivi, radar, laser e telescopi terrestri o spaziali, in grado di svolgere compiti di sorveglianza dello spazio e tracciamento e di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità;

(19 bis)

«partecipante al GOVSATCOM»: gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE nonché, se debitamente autorizzati, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

(20)

«utente GOVSATCOM»: un'autorità pubblica dell'Unione o di uno Stato membro, un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica, o una persona fisica o giuridica debitamente autorizzata a cui sono affidati compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per la sicurezza;

(20 bis)

«polo GOVSATCOM»: un centro operativo con la funzione principale di collegare in modo sicuro gli utenti GOVSATCOM ai fornitori di capacità e servizi GOVSATCOM, ottimizzando in tal modo l'offerta e la domanda in qualsiasi momento;

(21)

«caso d'uso GOVSATCOM»: uno scenario operativo in un ambiente particolare in cui sono necessari i servizi GOVSATCOM ▌;

(21 bis)

«informazioni classificate UE (ICUE)»: qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classifica di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;

(22)

«informazioni sensibili non classificate»: informazioni non classificate ai sensi dell'articolo 9 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, che istituisce l'obbligo di proteggere le informazioni sensibili non classificate che si applica solamente alla Commissione europea e alle agenzie e agli organismi dell'Unione obbligati per legge ad applicare le norme di sicurezza della Commissione ;

(23)

«utenti Copernicus»: gli «utenti Copernicus di base» che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus sono le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali o regionali nell'Unione o negli Stati che aderiscono a Copernicus cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche pubbliche di carattere civile, tra le altre cose le politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza , ivi compreso per quanto riguarda le infrastrutture, anche in termini di safety;

«altri utenti Copernicus» che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus, comprendenti in particolare organizzazioni dedite alla ricerca e all'istruzione, organismi privati e commerciali, enti di beneficenza, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali;

(24)

« Stati che aderiscono a Copernicus»: paesi terzi che contribuiscono finanziariamente e che partecipano a Copernicus in base alle condizioni di un accordo internazionale concluso con l'Unione.

Articolo 3

Componenti del programma

Il programma è costituito dalle seguenti componenti:

a)

un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra ▌le esigenze e i requisiti di sicurezza («Galileo»);

b)

un sistema regionale di navigazione satellitare civile sotto controllo civile costituito da centri e stazioni di terra e da vari trasponder installati su satelliti geosincroni e che aumenta e corregge i segnali aperti emessi da Galileo e da altri GNSS per, tra l'altro, la gestione del traffico aereo, i servizi di navigazione aerea e altri sistemi di trasporto («Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria» o «EGNOS»);

c)

un sistema operativo, autonomo, orientato agli utenti , civile e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, sulla base di una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati e , ove opportuno, che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza («Copernicus»);

d)

un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di oggetti spaziali che orbitano intorno alla Terra (sottocomponenti «SST») integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale (sottocomponenti «SWE») e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earthobjects — «NEO») in avvicinamento alla Terra («SST»);

e)

un servizio di comunicazioni satellitari governative ▌sotto controllo civile e governativo che consente la fornitura di capacita e servizi di comunicazione satellitare alle autorità dell'Unione e degli Stati membri che gestiscono missioni e infrastrutture critiche per la sicurezza («GOVSATCOM»).

▌Il programma include inoltre misure supplementari volte a garantire un accesso efficiente e autonomo allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale europeo innovativo e competitivo, a monte e a valle, rafforzando l'ecosistema spaziale dell'Unione e il rafforzamento dell'Unione come attore globale .

Articolo 4

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di sostenere le priorità politiche dell'Unione e il relativo processo decisionale indipendente e basato su elementi concreti, tra le altre cose in relazione alle questioni riguardanti i cambiamenti climatici, i trasporti e la sicurezza ▌;

b)

massimizzare i benefici socio-economici, in particolare promuovendo lo sviluppo di settori europei a monte e a valle innovativi e competitivi, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le start-up, consentendo in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione, e promuovendo la diffusione e l'uso più ampi possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma , sia all'interno sia all'esterno dell'Unione ; assicurando nel contempo sinergie e complementarità con le attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione svolte nel quadro del regolamento Orizzonte Europa;

c)

rafforzare la sicurezza, anche in termini di safety, dell'Unione e degli Stati membri, e rinforzare la sua autonomia ▌, in particolare in termini di tecnologie ▌;

d)

promuovere il ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale , incoraggiare la cooperazione internazionale, rafforzare la diplomazia spaziale europea, anche promuovendo il principio di reciprocità e di concorrenza leale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali, nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda ▌lo sviluppo sostenibile, e nel sensibilizzare in merito allo spazio come patrimonio comune dell'umanità;

e)

rafforzare la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità di tutte le attività nello spazio extra atmosferico connesse agli oggetti spaziali e alla proliferazione dei detriti spaziali, nonché all'ambiente spaziale, mediante l'attuazione di misure adeguate, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo e per lo smaltimento dei detriti spaziali.

(6 bis)     La cooperazione internazionale è fondamentale e rappresenta un elemento essenziale della strategia spaziale per l'Europa e per promuovere il ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale. La Commissione utilizzerà il programma per contribuire agli sforzi internazionali, e trarre beneficio da questi ultimi, attraverso iniziative volte a promuovere le tecnologie e l'industria europee a livello internazionale (per esempio dialoghi bilaterali, seminari industriali, sostegno per l'internazionalizzazione delle PMI) e per facilitare l'accesso ai mercati internazionali e promuovere una concorrenza equa, anche stimolando le iniziative di diplomazia economica. Le iniziative europee di diplomazia spaziale dovrebbero essere pienamente coerenti e complementari con le politiche, le priorità e gli strumenti esistenti dell'UE, mentre l'Unione ha un ruolo chiave da svolgere insieme agli Stati membri dell'Unione per restare all'avanguardia sulla scena internazionale.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a lungo termine, conformi allo stato dell'arte e ▌ sicuri , garantendo nel contempo la continuità e la robustezza dei servizi ;

b)

per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili e servizi che integrano altre fonti di dati in materia , forniti nel lungo termine e in modo sostenibile , al fine di sostenere la formulazione , l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri e delle azioni basate sui requisiti dell'utente ;

c)

per la sorveglianza dell'ambiente spaziale («SSA»): migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali e detriti spaziali al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni e l'autonomia delle capacità SST a livello dell'Unione, di fornire servizi di metrologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri;

d)

per GOVSATCOM: garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti di GOVSATCOM ;

e)

sostenere un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi , tenendo in considerazione gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione ;

f)

promuovere lo sviluppo di una forte economia spaziale dell'Unione, anche sostenendo l'ecosistema spaziale e rafforzando la competitività, l'innovazione, l'imprenditorialità, le competenze e la costruzione di capacità in tutti gli Stati membri e le regioni dell'Unione, in particolare per quanto concerne le piccole e medie imprese e le start-up o persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore ▌.

Articolo 5

Accesso allo spazio

1.    Il programma sostiene l'acquisizione e l'aggregazione di servizi di lancio per le esigenze del programma e l'aggregazione per Stati membri e organizzazioni internazionali, su loro richiesta.

2.     In sinergia con altri programmi e sistemi di finanziamento dell'Unione, e fatte salve le attività dell'Agenzia spaziale europea nel settore dell'accesso allo spazio, il programma può sostenere:

a)

adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi di accesso allo spazio, per l'attuazione delle componenti del programma;

b)

adeguamenti dell'infrastruttura spaziale di terra , inclusi i nuovi sviluppi, che sono necessari per l'attuazione del programma.

Articolo 6

Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo e competitivo dell'Unione

1.    Il programma promuove lo sviluppo di capacità in tutta l'Unione e sostiene pertanto:

a)

le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali e le misure atte a facilitare l'adozione di soluzioni innovative derivanti da attività di ricerca e innovazione e sostenere lo sviluppo del settore a valle, in particolare mediante sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell'Unione, incluso InvestEU;

b)

attività volte a promuovere la domanda pubblica e l'innovazione nel settore pubblico e a realizzare il pieno potenziale dei servizi pubblici per i cittadini e le imprese;

c)

l'imprenditorialità , anche dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21, basandosi sull' accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I  e utilizzando un approccio del primo contratto ;

d)

l'emergere di un ecosistema spaziale favorevole alle aziende mediante la cooperazione tra imprese sotto forma di una rete di poli spaziali che riuniscono, a livello regionale, nazionale e dell'Unione, gli operatori dei settori spaziale, digitale e altri , nonché gli utenti ; tale rete di poli mira a fornire sostegno, strutture e servizi a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze e per migliorare le sinergie nel settore a valle e promuovere la cooperazione con i poli dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito del programma Europa digitale ;

e)

la fornitura di attività di istruzione e di formazione , anche per i professionisti, gli imprenditori, i laureati e gli studenti, in particolare attraverso sinergie con iniziative nazionali e regionali, per lo sviluppo di competenze avanzate;

f)

l'accesso a strutture di elaborazione e di prova per professionisti, studenti e imprenditori del settore pubblico e privato ;

g)

le attività di certificazione e normazione;

h)

rafforzamento delle catene di approvvigionamento europee in tutta l'Unione attraverso un'ampia partecipazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese e delle start-up, a tutte le componenti del programma, in particolare in base alle disposizioni dell'articolo 14, e alle misure a sostegno della loro competitività a livello globale.

2.     Nell'attuare le attività di cui al paragrafo 1, è sostenuta la necessità di sviluppare capacità negli Stati membri con un'industria spaziale emergente, al fine di fornire pari opportunità a tutti gli Stati membri di partecipare al programma spaziale.

Articolo 7

Paesi terzi e organizzazioni internazionali associati al programma

1.   Le componenti del programma, ad eccezione dell'SST e di GOVSATCOM, sono aperte ai seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e conformemente alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi.

2.   Le componenti del programma, ad eccezione dell'SST, sono inoltre aperte a qualsiasi paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alle condizioni stabilite in uno specifico accordo che comprenda la partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a qualsiasi programma dell'Unione, a condizione che l'accordo:

a)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo o l'organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell'Unione;

b)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'[articolo 21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

c)

non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma oppure, se del caso, accesso a informazioni sensibili e classificate ;

d)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

d bis)

tuteli, se del caso, gli interessi strategici e sovrani dell'Unione in tutti i settori interessati, inclusa l'autonomia strategica tecnologica e industriale europea;

3.   Le componenti del programma sono aperte unicamente ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizione che siano preservati gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 8

Accesso a SST, GOVSATCOM e PRS da parte di paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.   I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti GOVSATCOM di cui all'articolo 67 o ottenere l'accesso ai servizi forniti dall'SST solo qualora, in conformità alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essi stipulino un accordo che stabilisca i termini e le condizioni delle norme dettagliate per l'accesso a tali dati, informazioni, capacità e servizi, e il quadro per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.

2.   L'accesso di paesi terzi o organizzazioni internazionali al servizio pubblico regolamentato fornito da Galileo è disciplinato dall'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

Articolo 9

Proprietà e uso dei beni

1.   L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie a garantire che i contratti, gli accordi e le altre intese pertinenti relativi a tali attività e che possono generare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano tale regime di proprietà riguardo a tali beni.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma, qualora le attività che possono generare o sviluppare tali beni:

a)

siano effettuate facendo seguito a sovvenzioni o premi interamente finanziati dall'Unione;

b)

non siano finanziate interamente dall'Unione; o

c)

siano relative allo sviluppo, alla produzione o all'uso di ricevitori PRS che contengono ICUE, o di componenti di tali ricevitori.

3.   La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 2 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà e di utilizzo per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente i ricevitori PRS e concederne l'utilizzo, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.

4.   La Commissione si adopera per concludere contratti o altre intese con terze parti per quanto riguarda:

a)

i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma;

b)

l'acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali o immateriali necessari per l'attuazione del programma.

5.   La Commissione garantisce, mediante un opportuno quadro normativo, l'utilizzo ottimale dei beni materiali o immateriali di cui ai paragrafi 1 e 2 che appartengono all'Unione.

6.   In particolare, qualora tali beni siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione li gestisce nel modo più efficace possibile, tenendo conto della necessità di proteggerli e valorizzarli, degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti e della necessità di sviluppare armoniosamente i mercati e le nuove tecnologie e di garantire la continuità dei servizi forniti dalle componenti del programma. A tal fine essa garantisce in particolare che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti , incluso al creatore di tale diritto di proprietà intellettuale , nonché che l'Agenzia possa liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 29, paragrafo 3 bis, o gli accordi di contributo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, contengono disposizioni pertinenti per consentire l'utilizzo di tali diritti da parte dell'Agenzia spaziale europea e delle altre entità delegate ove necessario per svolgere i compiti loro assegnati dal presente regolamento e le condizioni di tale utilizzo.

Articolo 10

Garanzia

Fatti salvi gli obblighi imposti dalle disposizioni legalmente vincolanti, i servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi. ▌La Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano debitamente informati ▌.

TITOLO II

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

Articolo 11

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 , anche per i rischi associati, è di 16,9 miliardi di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione ▌dell'importo di cui al primo comma si compone delle seguenti categorie di spesa :

a)

per Galileo ed EGNOS: 9,7 miliardi di EUR;

b)

per Copernicus: 6 miliardi di EUR;

c)

per SSA/GOVSATCOM: 1,2 miliardi di EUR.

2.   Le misure aggiuntive di cui all'articolo 3 , ovvero le attività di cui agli articoli 5 e 6, sono finanziate a titolo delle componenti del programma.

3.   Gli stanziamenti di bilancio dell'Unione destinati al programma coprono tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali spese possono coprire:

a)

studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo;

b)

le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell'Unione;

c)

le reti informatiche, la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni, e le misure di gestione amministrativa, comprese quelle nel campo della sicurezza, attuate dalla Commissione;

d)

l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.   Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

5.   Gli impegni di bilancio relativi al programma per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

6.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 12

Entrate con destinazione specifica

1.   Le entrate generate dalle componenti del programma sono versate nel bilancio dell'Unione e utilizzate per finanziare la componente che ha generato l'entrata.

2.   Gli Stati membri possono dotare una componente del programma di un contributo finanziario aggiuntivo, purché tali elementi aggiuntivi non determinino né oneri finanziari o tecnici né ritardi per la componente interessata. La Commissione stabilisce in base alla procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3, se siano soddisfatte tali condizioni.

3.   I finanziamenti aggiuntivi di cui al presente articolo sono trattati come entrate con destinazione specifica esterne, conformemente all'[articolo 21, paragrafo 2,] del regolamento finanziario.

Articolo 13

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.     Se il bilancio di Copernicus è eseguito tramite gestione indiretta, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio possono applicarsi nella misura consentita dagli articoli 62 e 154 del regolamento finanziario. Gli adeguamenti specifici necessari a tali norme sono definiti nei pertinenti accordi di contributo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

Appalti

Articolo 14

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1.    Ai fini del programma l 'amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai seguenti principi nelle procedure di appalto:

a)

promuovere in tutti gli Stati membri , in tutta l'Unione e nell'intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici, in particolare delle start-up, dei nuovi operatori, delle piccole e medie imprese ▌, anche richiedendo agli offerenti a ricorrere al subappalto;

b)

assicurare una concorrenza efficace ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi;

c)

in deroga all'articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi e del loro calendario;

c bis)

applicare i principi di concorrenza leale e accesso aperto lungo l'intera catena dell'approvvigionamento per l'industria, indire gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e le procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità, comprese le PMI e le start-up;

d)

rafforzare l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico;

e)

rispettare i requisiti di sicurezza delle componenti del programma e contribuire alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;

e bis)

promuovere la continuità e l'affidabilità dei servizi;

f)

soddisfare opportuni criteri sociali e ambientali.

2.     Il comitato per gli appalti, all'interno della Commissione, esamina le procedure di appalto relative a tutte le componenti del programma e controlla l'esecuzione contrattuale del bilancio dell'UE delegato alle entità incaricate. Se del caso, sono invitati rappresentanti delle entità delegate.

Articolo 15

Appalti frazionati

1.    In relazione alle attività operative e specifiche per le infrastrutture, l'amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato conformemente al presente articolo.

2.   Un appalto frazionato si compone di una parte fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi contrattuali per la fase in questione e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici di tali frazioni. Essi definiscono, in particolare, l'oggetto dell'appalto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità di esecuzione di lavori, forniture e servizi di ciascuna frazione.

3.   Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.

4.   L'esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, notificata all'appaltatore alle condizioni previste dall'appalto.

Articolo 16

Appalti remunerati in base alle spese certificate

1.   L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato, interamente o parzialmente, in base alle spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Il prezzo da pagare è costituito dal rimborso di tutti i costi diretti effettivamente sostenuti dal contraente per eseguire l'appalto, quali manodopera, materiali, materiali, beni di consumo, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all'esecuzione del contratto, costi indiretti , un utile fisso e un premio adeguato commisurato al conseguimento degli obiettivi in termini di performance e scadenze di consegna.

2.   Gli appalti remunerati in base alle spese certificate stabiliscono un massimale.

3.   L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate nei casi in cui sia difficile o non sia possibile definire con precisione un prezzo fisso a causa di incognite connesse all'esecuzione dell'appalto perché:

a)

l'appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o

b)

le attività oggetto dell'appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire un prezzo fisso totale e definitivo, data l'esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell'esecuzione dell'appalto dall'esecuzione di altri appalti.

4.   Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Il prezzo del contratto può essere modificato in conformità all'[articolo 172] del regolamento finanziario.

Articolo 17

Subappalto

1.   Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le piccole e medie imprese e le start-up e la loro partecipazioni transfrontaliera , e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia ▌dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.

3.   Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente.

4.     Per gli appalti di valore superiore a dieci milioni di euro, l'amministrazione aggiudicatrice mira a garantire che almeno il 30 % del valore dell'appalto sia subappaltato tramite aste concorrenziali a vari livelli a imprese al di fuori del gruppo del contraente principale, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, in merito al rispetto di tale obiettivo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

Sovvenzioni, premi e operazioni di finanziamento misto

Articolo 18

Sovvenzioni e premi

1.   L'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili fatto salvo il principio di cofinanziamento.

2.   In deroga all'[articolo 181, paragrafo 6] del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l'ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione .

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somme forfettarie o costi unitari se previsto nel programma di lavoro di cui all'articolo 100.

4.   In deroga all'[articolo 204] del regolamento finanziario, l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi non è superiore a 200 000 EUR.

Articolo 19

Inviti congiunti a presentare proposte per le sovvenzioni

La Commissione o  un'entità delegata nel contesto del programma possono pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con entità, organismi o persone di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

Nel caso di inviti congiunti, si applicano le norme di cui al capo VIII del regolamento finanziario . Le procedure di valutazione coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte. I comitati di valutazione sono conformi all'articolo 150 del regolamento finanziario.

La convenzione di sovvenzione specifica il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 20

Sovvenzioni per appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative

1.   Le azioni possono comprendere o avere come obiettivo principale appalti pre-commerciali o appalti pubblici di soluzioni innovative che sono effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Le procedure di appalto:

a)

sono conformi ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e alle regole di concorrenza;

b)

per gli appalti pre-commerciali possono prevedere condizioni specifiche quali la limitazione del luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;

c)

possono autorizzare l'aggiudicazione di appalti multipli nell'ambito della stessa procedura («multiple sourcing»); nonché

d)

provvedono all'aggiudicazione dei contratti all'offerta o alle offerte che propongono il miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo nel contempo l'assenza di conflitti di interesse.

3.   Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che i contraenti partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi, affinché sfruttino i risultati per l'amministrazione aggiudicatrice in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non riesce a sfruttare commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l'appalto pre-commerciale come definito nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere il trasferimento di ogni proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 21

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

CAPO IV

Altre disposizioni finanziarie

Articolo 22

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.   Un'azione cui è stato destinato un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal presente programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo di ciascun programma dell'Unione che contribuisce all'azione si applicano le norme di tale programma. I finanziamenti cumulativi non superano i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che definiscono le condizioni per il sostegno.

2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità di tale invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nell'ambito di tale invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, Fondo sociale europeo+ o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

Articolo 24

Appalto congiunto

1.   In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione e/o l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma.

2.   Le norme applicabili in materia di appalti di cui all'[articolo 165] del regolamento finanziario si applicano per analogia, a condizione che si applichino in ogni caso le disposizioni procedurali delle istituzioni dell'Unione .

Articolo 25

Protezione degli interessi essenziali di sicurezza

Ove necessario per la protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la necessità di preservare l'integrità e la resilienza dei sistemi dell'Unione, nonché l'autonomia della base industriale da cui essi dipendono, la Commissione stabilisce le necessarie condizioni di ammissibilità applicabili agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo. A tal fine è particolarmente importante che le imprese ammissibili siano stabilite in uno Stato membro e si impegnino a svolgere tutte le attività pertinenti all'interno dell'Unione ▌. Tali condizioni sono incluse nei documenti relativi all'appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi. In caso di appalto le condizioni si applicano all'intero ciclo di vita del contratto che ne risulta.

Articolo 26

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Qualora un paese terzo partecipi al programma in forza di una decisione presa nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'▌OLAF e la Corte dei conti europea, affinché essi possano esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ▌.

TITOLO IV

GOVERNANCE DEL PROGRAMMA

Articolo 27

Principi di governance

La governance del programma si basa sui seguenti principi:

a)

chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione di ciascuna componente e misura del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia, l'Agenzia spaziale europea e l'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici, basandosi sulle loro rispettive competenze e evitando qualsiasi sovrapposizione di compiti e responsabilità;

a bis)

pertinenza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche di ciascuna componente e misura del programma, a seconda dei casi;

b)

controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, nei rispettivi ruoli e compiti conformemente al presente regolamento;

c)

gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;

c bis)

continuità del servizio e continuità necessaria dell'infrastruttura, compresa la protezione da minacce pertinenti;

d)

considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate ;

e)

sforzi costanti per controllare e ridurre i rischi.

Articolo 28

Ruolo degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono partecipare al programma . Gli Stati membri che partecipano al programma contribuiscono con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza, anche in termini di safety, e/o , ove opportuno e possibile , mettendo a disposizione dell'Unione i dati, le informazioni , i servizi e le infrastrutture in loro possesso o situate sul loro territorio, anche garantendo accessibilità e utilizzo efficienti e privi di ostacoli dei dati in situ e collaborando con la Commissione al fine di migliorare la disponibilità dei dati in situ richiesti dal programma , tenendo conto delle licenze e degli obblighi applicabili .

2.   La Commissione può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri qualora tali organizzazioni siano state designate dallo Stato membro interessato. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 107, paragrafo 2, le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo.

2 bis.     In talune circostanze debitamente giustificate, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri , laddove tali organizzazioni siano state designate dagli Stati membri interessati.

2 bis.    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buonfunzionamento del programma ▌, anche mediante un contributo alla protezione , al livello adeguato, delle frequenze necessarie per tale programma.

2 ter.     Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dal programma.

2 quater.     Ove possibile, il contributo degli Stati membri al forum degli utenti di cui all'articolo 107 si basa su una consultazione sistematica e coordinata delle comunità di utenti finali a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda Galileo, EGNOS e Copernicus.

3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano al fine di sviluppare la componente in situ e i servizi di calibrazione a terra necessari per la diffusione dei sistemi spaziali e al fine di agevolare lo sfruttamento di tutto il potenziale dei set di dati in situ e di riferimento, sulla base della capacità esistenti .

4.   Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 4.

Articolo 29

Ruolo della Commissione

1.   La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza , fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale . Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma , in linea con i requisiti dell'utente, e ne sovrintende l'attuazione, fatte salve le altre politiche dell'Unione.

2.   La Commissione gestisce qualsiasi componente o sottocomponente del programma ▌non ▌affidata ad un'altra entità, in particolare GOVSATCOM, NEO, la meteorologia spaziale e le attività di cui all'articolo 54, lettera d) .

3.   La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità delegate coinvolte nell'attuazione del programma tutelino l'interesse dell'Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell'Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento.

3 bis.     La Commissione conclude con l'Agenzia e, tenendo conto dell'accordo quadro del 2004, l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario e di cui all'articolo 31 bis.

4.   Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti delegati , determina i requisiti di alto livello per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi, incluso il settore a valle . Nel determinare t ali requisiti di alto livello , la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità.

Tali atti delegati sono adottati in conformità all'articolo  21 .

5.   La Commissione ▌garantisce che la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati siano promossi e massimizzati, fatti salvi i compiti dell'Agenzia o delle entità delegate, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e interfacce di facile utilizzo e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie appropriate tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione.

6.   Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale o dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e , ove pertinente al programma, facilita la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. A tal fine, la Commissione, ove opportuno e nell'ambito delle sue competenze, coopera con l'Agenzia e con l'Agenzia spaziale europea.

7.     La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 107 sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara degli appalti e di ogni contratto con entità del settore pubblico e privato, compresi i subappalti.

Articolo 30

Ruolo dell'Agenzia

1.   L'Agenzia svolge i seguenti compiti propri:

a)

garantisce, mediante il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l'accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma, conformemente al titolo V, capo II;

b)

esegue altri compiti di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3;

c)

intraprende attività di comunicazione , sviluppo del mercato e promozione ▌dei servizi offerti da Galileo ed EGNOS , in particolare attività relative alla diffusione sul mercato e al coordinamento delle esigenze degli utenti ;

c bis)

intraprende attività di comunicazione, promozione e sviluppo del mercato relative a dati, informazioni e servizi offerti da Copernicus, fatte salve le attività svolte da altre entità delegate e dalla Commissione;

d)

offre consulenza ▌alla Commissione , anche per la preparazione delle priorità di ricerca nel settore spaziale a valle .

2.   La Commissione affida all'Agenzia i seguenti compiti:

a)

gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, coprendo le azioni di cui all 'articolo 43;

b)

coordinamento generale degli aspetti relativi agli utenti di GOVSATCOM in stretta collaborazione con gli Stati membri, altre entità, le pertinenti agenzie dell'Unione e il SEAE per le missioni e le operazioni di gestione delle crisi;

c)

attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni a valle basati sulle componenti del programma , compresi gli elementi fondamentali e le applicazioni integrate basate sui dati e i servizi forniti da Galileo, EGNOS e Copernicus, anche nel caso in cui siano stati messi a disposizione finanziamenti per tali attività nel contesto del programma Orizzonte Europa istituito a norma del regolamento xx o, se necessario, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

d)

attività connesse alla diffusione tra gli utenti di dati, informazioni e servizi offerti dalle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, fatte salve le attività e i servizi di Copernicus affidati ad altre entità;

e)

azioni specifiche di cui all'articolo 6.

3.   La Commissione può , sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 102, paragrafo 6, affidare all'Agenzia altri compiti, a condizione che non duplichino le attività svolte da un'altra entità delegata nell'ambito del programma e che mirino a migliorare l'efficienza dell'attuazione delle attività del programma.

3 bis.     Quando vengono affidate attività all'Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative per la loro attuazione.

5.     In deroga all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell'Unione, l'Agenzia può delegare, mediante accordi di contributo, specifiche attività a favore di altri soggetti, nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.

Articolo 31

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

1.    A condizione che l'interesse dell'Unione sia tutelato , all'Agenzia spaziale europea sono affidati i seguenti compiti:

a)

per quanto riguarda Copernicus: coordinamento della componente spaziale e dell'attuazione per la componente spaziale di Copernicus e relativi evoluzione, progettazione, sviluppo ▌e costruzione dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura e il relativo appalto, ad eccezione dei casi in cui tali compiti siano svolti da altre entità e, ove opportuno, l'accesso ai dati di terzi ;

b)

per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi, progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e ▌di satelliti , comprese le prove e la convalida ;

c)

per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo a monte nei propri ambiti di competenza.

1 bis.     Sulla base di una valutazione della Commissione, all'Agenzia spaziale europea possono essere assegnati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, a condizione che non duplichino le attività svolte da un'altra entità delegata nell'ambito del programma e che mirino a migliorare l'efficienza dell'attuazione delle attività del programma.

4.     Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento, in base a condizioni reciprocamente concordate.

Articolo 31 bis

Accordo relativo al partenariato finanziario quadro

1.     L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 29, paragrafo 3 bis:

a)

definisce chiaramente i ruoli, le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell'Agenzia e dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda ciascuna componente del programma e i necessari meccanismi di coordinamento e di controllo;

b)

impone all'Agenzia spaziale europea l'obbligo di applicare le norme di sicurezza dell'Unione stabilite negli accordi in materia di sicurezza stipulati tra l'Unione e le sue istituzioni e agenzie e l'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate;

c)

stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, inclusa l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, quando assegna appalti a nome e per conto dell'Unione, o l'applicazione delle norme dell'entità delegata conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni sono conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario;

d)

stabilisce che , ogniqualvolta l'Agenzia o l'Agenzia spaziale europea istituisce una commissione per la valutazione delle offerte per un'azione in materia di appalti svolta nell'ambito dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro, gli esperti della Commissione e, se del caso, di altra entità delegata partecipino alle riunioni del comitato di valutazione delle offerte . Tale partecipazione non pregiudica l'indipendenza tecnica della commissione per la valutazione delle offerte ▌;

e)

stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti ▌nei limiti delle risorse assegnate ▌;

f)

stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea per ciascuna componente del programma, che è commisurata alle condizioni di attuazione delle azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità e, ove opportuno, è basata sulle prestazioni ; la remunerazione copre soltanto le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea;

g)

stabilisce che l'Agenzia spaziale europea adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell'Unione e il rispetto delle decisioni adottate dalla Commissione per ciascuna componente in applicazione del presente regolamento.

2.     Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento. Le condizioni per tali richieste e la loro attuazione sono concordate reciprocamente.

Articolo 32

Ruolo di EUMETSAT e di altre entità

1.   La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione dei seguenti compiti a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso:

a)

il potenziamento, la preparazione al funzionamento e il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa e, ove opportuno, la gestione dell'accesso a dati di missioni partecipanti, che possono essere affidati a EUMETSAT;

b)

l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti , nonché la gestione dell'acquisizione di informazioni pertinenti di terzi .

2.   I criteri per la selezione di tali entità delegate riflettono in particolare la loro capacità di garantire la continuità e, se del caso, la sicurezza delle operazioni con nessuna o con una minima perturbazione delle attività del programma .

2 bis.     Ove possibile, le condizioni degli accordi di contributo di cui al primo comma sono coerenti con le condizioni dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, paragrafo 1.

3.     Il comitato del programma è consultato sulla decisione di contributo in relazione all'accordo di contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 107, paragrafo 2. Il comitato del programma è informato in anticipo degli accordi di contributo da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e le entità di cui al paragrafo 1.

TITOLO V

SICUREZZA DEL PROGRAMMA

CAPO I

Sicurezza del programma

Articolo 33

Principi di sicurezza

1.    La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi:

a)

tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche;

b)

utilizzare ▌regole del Consiglio e della Commissione in materia di sicurezza, che prevedono , tra le altre cose, una distinzione tra le funzioni operative e quelle associate all'accreditamento.

2.     Il presente regolamento non pregiudica la competenza esclusiva degli Stati membri per la sicurezza nazionale, come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, né il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.

Articolo 34

Governance della sicurezza

1.   La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, garantisce , con il sostegno dell'Agenzia, un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:

a)

la protezione dell'infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici , incluse le interferenze con i flussi di dati ;

b)

il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia;

c)

lo sviluppo e la conservazione all'interno dell'Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite;

d)

la protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate.

A tal fine la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna componente del programma. In base a tali analisi del rischio e della minaccia essa determina, entro la fine del 2023 e mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente , e tiene conto dei rischi in materia di cibersicurezza . Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione comunica un elenco indicativo degli atti di esecuzione da trasmettere al comitato del programma e che dovranno essere discussi da quest'ultimo nella sua configurazione di sicurezza. L'elenco è accompagnato da un calendario indicativo per la trasmissione degli atti.

2.   L'entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile per la ▌sicurezza operativa di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative e monitorandone la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1. Nel caso di Galileo ed EGNOS, tale entità è l'Agenzia, conformemente all'articolo 30.

2 bis.     In base a tali analisi del rischio e della minaccia, la Commissione individua, ove opportuno, una struttura incaricata di monitorare la sicurezza e seguire le istruzioni elaborate nell'ambito della decisione 201x/xxx/PESC  (21) . Tale struttura opera in conformità dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 1. Nel caso di Galileo, tale struttura è il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo.

3.   L'Agenzia:

a)

garantisce l'accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma in conformità al capo II del presente titolo e  fatte salve le competenze degli Stati membri;

b)

garantisce il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 e alle istruzioni elaborate nell'ambito della decisione 2014/496/PESC;

c)

esegue i compiti che le sono assegnati a norma della decisione n. 1104/2011/UE;

d)

mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e fornisce le informazioni necessarie a eseguire i suoi compiti a norma del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri:

a)

adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (22), e a quelle necessarie per la protezione delle loro infrastrutture critiche nazionali, al fine di garantire la protezione delle stazioni di terra che sono parte integrante del programma e che sono stabilite nel loro territorio;

b)

eseguono i compiti di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 41.

5 .   Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie , anche alla luce dei problemi individuati nelle analisi del rischio, per garantire la sicurezza del programma.

Articolo 34 bis

Sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati

Se il funzionamento dei sistemi dovesse compromettere la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le procedure previste dalla decisione XXXX/XX/PESC del Consiglio.

CAPO II

Accreditamento di sicurezza

Articolo 35

Autorità per l'accreditamento di sicurezza

Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito all'interno dell'Agenzia è l'autorità per l'accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma.

Articolo 36

Principi generali di accreditamento di sicurezza

Le attività di accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma sono condotte conformemente ai seguenti principi:

a)

le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese o adottate in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;

b)

ogni sforzo è compiuto al fine di pervenire alle decisioni all'interno del comitato di accreditamento di sicurezza mediante consenso;

c)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza della componente nonché l'impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell'obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza di tale componente;

d)

le decisioni di accreditamento di sicurezza del comitato di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;

e)

ogni sforzo è compiuto al fine di consultare tutte le pertinenti parti interessate alle questioni di sicurezza per tale componente;

f)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte da tutti pertinenti portatori di interessi della componente conformemente a una strategia di accreditamento di sicurezza, fatto salvo il ruolo della Commissione;

g)

le decisioni di accreditamento di sicurezza del comitato di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nella pertinente strategia definita da tale comitato, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità nazionale di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;

h)

un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile garantisce la conoscenza dei rischi di sicurezza per la componente, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e ai fini del buon funzionamento della componente nonché l'applicazione di tali misure conformemente al concetto di difesa in profondità. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente. Il processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dai portatori di interessi della componente;

i)

le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate dal comitato di accreditamento di sicurezza in modo rigorosamente indipendente dalla Commissione e dagli altri organi responsabili dell'attuazione della componente e della fornitura dei relativi servizi, come pure dal direttore esecutivo e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

j)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo debitamente conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell'esecuzione delle disposizioni di sicurezza;

k)

l'accreditamento di sicurezza di EGNOS effettuato dal comitato di accreditamento di sicurezza non pregiudica le attività di accreditamento svolte, per il trasporto aereo, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Articolo 37

Compiti del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza adempie i propri compiti fatte salve le responsabilità della Commissione e quelle affidate agli altri organismi dell'Agenzia, in particolare in materia di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo all'accreditamento di sicurezza.

2.   I compiti del comitato di accreditamento di sicurezza sono i seguenti:

a)

definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza che stabilisca:

i)

l'ambito delle attività necessarie per effettuare e mantenere l'accreditamento delle componenti del programma, o di parti di tali componenti, e di qualsiasi interconnessione tra esse e con altri sistemi o componenti;

ii)

un processo di accreditamento di sicurezza per le componenti del programma, o di parti di tali componenti, con un livello di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni di accreditamento;

iii)

un calendario di accreditamento conforme alle fasi delle componenti del programma, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l'evoluzione;

iv)

i principi di accreditamento di sicurezza per le reti collegate ai sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma o per parti di tali componenti e per apparecchiature collegate a sistemi istituiti da tali componenti, che deve essere effettuato dagli organismi nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza;

b)

adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei lanci di satelliti, l'autorizzazione a gestire i sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma o gli elementi di tali componenti nelle loro diverse configurazioni e per i vari servizi da essi forniti, fino a comprendere il segnale nello spazio e l'autorizzazione a gestire le stazioni terrestri. Per quanto riguarda le reti e le apparecchiature collegate al servizio PRS di cui all'articolo 44 o a qualsiasi altro servizio sicuro derivante dalle componenti del programma, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni solo in merito all'autorizzazione degli organismi a sviluppare e produrre tecnologie PRS, ricevitori PRS o moduli di sicurezza PRS sensibili, o qualsiasi altra tecnologia o apparecchiatura che deve essere verificata a norma dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e ai rischi di sicurezza generali;

c)

esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, approvare tutta la documentazione relativa all'accreditamento di sicurezza;

d)

fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di progetti di testo di atti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza (SecOp), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;

e)

esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all'articolo 36, lettera h), tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo e di quelli elaborati conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 8 della decisione 1104/2011/UE; e cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;

f)

verificare l'attuazione di misure di sicurezza in relazione all'accreditamento di sicurezza delle componenti del programma, effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni, audit o riesami relativi alla sicurezza, conformemente all'articolo 41, lettera b) del presente regolamento;

g)

avallare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggano dall'intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici approvati, utilizzati per garantire la sicurezza delle componenti del programma;

h)

approvare o, se del caso, partecipare all'approvazione congiunta, unitamente alle pertinenti entità competenti in materia di sicurezza, dell'interconnessione tra i sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma, o di parti di tali componenti, e altri sistemi;

i)

concordare con lo Stato membro pertinente un modello per il controllo dell'accesso di cui all'articolo 41, lettera c);

j)

elaborare relazioni sui rischi e informare la Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo della sua valutazione dei rischi e fornire loro consulenza in merito alle opzioni di trattamento dei rischi residui per una data decisione di accreditamento di sicurezza;

k)

assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio e l'Alto rappresentante nell'attuazione della decisione 2014/496/PESC, su richiesta specifica del Consiglio e/o dell'Alto rappresentante;

l)

effettuare le consultazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti;

m)

adottare e pubblicare il proprio regolamento interno.

3.   Fatti salvi i poteri e le responsabilità degli Stati membri, è istituito, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza, un organismo subordinato speciale che rappresenta gli Stati membri, affinché svolga in particolare seguenti compiti ▌:

a)

la gestione delle chiavi elettroniche di volo e delle altre chiavi necessarie al funzionamento di Galileo;

b)

la verifica dell'istituzione e dell'applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, l'archiviazione e la distribuzione delle chiavi del PRS di Galileo.

Articolo 38

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («Alto rappresentante»). Il mandato dei membri del comitato di accreditamento di sicurezza è di quattro anni ed è rinnovabile.

2.    La partecipazione alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza si basa sul principio della necessità di sapere. Se del caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, rappresentanti dell'Agenzia spaziale europea e rappresentanti dell'Agenzia non coinvolti nell'accreditamento di sicurezza . In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 39

Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

Se non è possibile pervenire a un consenso conformemente ai principi generali di cui all'articolo 36, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni in base a una votazione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 16 del trattato sull'Unione europea. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell'Alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza firma, a nome del comitato di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest'ultimo.

Articolo 40

Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.

2.   La Commissione tiene costantemente informato il comitato di accreditamento di sicurezza in merito all'impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto funzionamento delle componenti del programma, e all'attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il comitato di accreditamento di sicurezza prende atto di tali informazioni provenienti dalla Commissione.

3.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'impatto dell'adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto funzionamento delle componenti del programma. Se ritiene che una decisione adottata dal comitato di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto funzionamento delle componenti del programma, ad esempio in termini di costi, calendario o performance, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.   Il consiglio di amministrazione è tenuto periodicamente informato in merito all'evoluzione dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza.

5.   Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 100.

Articolo 41

Ruolo degli Stati membri nell'accreditamento di sicurezza

Gli Stati membri:

a)

trasmettono al comitato di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell'accreditamento di sicurezza;

b)

consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal comitato di accreditamento di sicurezza, di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e sotto la loro supervisione, di accedere a qualsiasi informazione e a tutte le zone e/o siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative e ai regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità dei cittadini degli Stati membri, incluso ai fini delle ispezioni, delle prove e degli audit relativi alla sicurezza decisi dal comitato di accreditamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all'articolo 36, lettera h). Tali prove e audit vengono effettuati conformemente ai seguenti principi:

i)

si sottolinea l'importanza della sicurezza e della gestione efficiente dei rischi presso le entità ispezionate;

ii)

si raccomandano contromisure per attenuare l'impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate;

c)

sono responsabili individualmente della concezione di un modello per il controllo degli accessi, vale a dire di delineare o elencare tutte le zone/siti da accreditare, preventivamente concordato tra gli Stati membri e il comitato di accreditamento di sicurezza, in modo da garantire che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di controllo degli accessi;

d)

sono responsabili, a livello locale, dell'accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio e che fanno parte della zona di accreditamento di sicurezza delle componenti del programma e riferiscono, a tal fine, al comitato di accreditamento di sicurezza.

CAPO III

Protezione delle informazioni classificate

Articolo 42

Protezione delle ▌informazioni classificate

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

lo scambio di ▌informazioni classificate relative al programma è subordinato all'esistenza di un accordo internazionale tra l'Unione e un paese terzo o un'organizzazione internazionale per quanto concerne lo scambio di informazioni classificate o, se del caso, all'esistenza di un accordo concluso tra l'istituzione od organo dell'Unione competente e le autorità competenti di un paese terzo o un'organizzazione internazionale per quanto concerne lo scambio di informazioni classificate, nonché alle condizioni stabilite in tali accordi ;

 

c)

le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il programma solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE. L'equivalenza delle normative di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni, comprendente le questioni di sicurezza industriale se del caso, tra l'Unione e detto paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE;

d)

fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario caso per caso, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.

TITOLO VI

Galileo e EGNOS

Articolo 43

Azioni ammissibili

La fase operativa di Galileo e EGNOS include le seguenti azioni ammissibili :

a)

la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;

b)

la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare i centri e le stazioni terrestri di cui alla decisione (UE) 2016/413 o (UE) 2017/1406, nonché reti, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;

c)

lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione , tenendo altresì conto delle esigenze dei pertinenti portatori di interessi ;

c bis)

il sostegno allo sviluppo delle applicazioni a valle di Galileo e EGNOS nonché allo sviluppo e all'evoluzione di elementi tecnologici fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo;

d)

il sostegno alle attività di certificazione e normazione relative a Galileo e EGNOS, in particolare nel settore dei trasporti ;

e)

la fornitura continua dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS e, a complemento delle iniziative degli Stati membri e del settore privato, lo sviluppo del mercato di tali servizi, in particolare al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ;

f)

la cooperazione con altri sistemi di navigazione satellitare regionali o globali , anche al fine di facilitare la compatibilità e l'interoperabilità ;

g)

gli elementi per monitorare l'affidabilità dei sistemi e la loro operatività , nonché la prestazione dei servizi ;

h)

le attività ▌relative alla fornitura di servizi e  al coordinamento dell' ampliamento della loro copertura.

Articolo 44

Servizi forniti da Galileo

1.   I servizi forniti da Galileo comprendono:

a)

un servizio aperto Galileo (Galileo open service — GOS) gratuito per gli utenti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l'uso da parte dei consumatori;

b)

un servizio ad alta precisione (high-accuracy service — HAS) gratuito per gli utenti, che fornisce, mediante dati aggiuntivi distribuiti in una banda di frequenza supplementare, informazioni di posizionamento e sincronizzazione ad alta precisione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale;

c)

un servizio di autenticazione del segnale (signal authentication service — SAS) basato sui codici criptati contenuti nei segnali, destinato principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale;

d)

un servizio pubblico regolamentato (public regulated service — PRS), limitato agli utenti autorizzati dai governi ▌, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono un elevato livello di continuità del servizio, anche nel settore della sicurezza e della difesa, utilizzando segnali criptati e resistenti; tale servizio è gratuito per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, se del caso, le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate; la questione se applicare tariffe agli altri partecipanti PRS di cui all'articolo 2 della decisione n. 1104/2011/UE è valutata caso per caso; gli accordi conclusi a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, di detta decisione prevedono opportune disposizioni al riguardo; l'accesso al PRS è disciplinato in conformità della decisione 1104/2011/UE, applicabile agli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al SEAE e alle agenzie dell'Unione;

e)

un servizio di emergenza (emergency service — ES) gratuito per gli utenti , che diffonde, mediante l'emissione di segnali, avvisi riguardanti calamità naturali o altre emergenze in zone particolari; tale servizio è fornito, ove opportuno, in collaborazione con le autorità nazionali di protezione civile degli Stati membri;

f)

un servizio di misurazione del tempo (timing service — TS) gratuito per gli utenti, che fornisce un tempo di riferimento preciso e robusto e provvede alla realizzazione del tempo universale coordinato, agevolando lo sviluppo di applicazioni di misurazione del tempo basate su Galileo e l'uso in applicazioni critiche.

2.   Galileo contribuisce inoltre:

a)

al servizio di ricerca e salvataggio (search and rescue support service — SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza trasmessi da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi mediante un «collegamento di ritorno»;

b)

ai servizi di monitoraggio dell'integrità standardizzati a livello internazionale o di Unione destinati all'uso da parte di servizi «safety of life» in base ai segnali del servizio aperto di Galileo e in combinazione con EGNOS e altri sistemi di navigazione satellitare;

c)

alle informazioni di meteorologia spaziale fornite mediante il centro di servizi GNSS  (23) e ai servizi di allerta precoce forniti mediante l'infrastruttura di terra di Galileo, destinate principalmente a ridurre i potenziali rischi per gli utenti dei servizi forniti da Galileo e altri GNSS connessi allo spazio .

Articolo 45

Servizi forniti da EGNOS

1.   I servizi forniti da EGNOS comprendono:

a)

un servizio aperto EGNOS (EGNOS open service — EOS) gratuito per gli utenti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l'uso da parte dei consumatori;

b)

il servizio di accesso ai dati di EGNOS (EGNOS data access service — EDAS) gratuito per gli utenti , che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale, e che offre performance e dati migliorati con un valore aggiunto superiore rispetto a quello ottenuto mediante EOS;

c)

un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione temporale con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea , conformemente alle norme ICAO, o in altri settori dei trasporti .

2.   I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa , ivi inclusi, a tal fine, Cipro, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera, entro la fine del 2026 .

La copertura geografica di EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al cielo unico europeo e di paesi terzi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e conformemente ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 34 e, per il servizio SoL sulla base di accordi internazionali.

3.   Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11. La Commissione valuta altri programmi o strumenti per finanziare tali attività. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

Articolo 46

Misure di esecuzione per Galileo ed EGNOS

Ove necessario per il corretto funzionamento di Galileo e EGNOS e per la loro adozione da parte del mercato, la Commissione adotta le misure necessarie per:

a)

gestire e ridurre i rischi connessi al funzionamento di Galileo ed EGNOS , in particolare al fine di garantire la continuità dei servizi ;

b)

definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare l'attuazione di Galileo ed EGNOS;

c)

determinare l'ubicazione dei centri appartenenti all'infrastruttura di terra di Galileo ed EGNOS conformemente ai requisiti di sicurezza e secondo un processo aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento;

d)

determinare le specifiche tecniche e operative dei servizi di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c), e) e f), e all'articolo 44, paragrafo 2, lettera c) .

Tali misure di esecuzione sono adottate conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 47

Compatibilità, interoperabilità e normazione

1.   Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono completamente compatibili e interoperabili dal punto di vista tecnico , anche a livello degli utenti .

2.   Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità e le relative condizioni siano stabiliti in accordi internazionali.

TITOLO VII

Copernicus

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 48

Ambito di applicazione di Copernicus

1.   Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti , inclusi quelli di portatori di interessi come l'Agenzia spaziale europea e l'EUMETSAT, e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi , attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato , massimizzando nel contempo le opportunità per gli utenti europei .

2.   Copernicus fornisce dati e informazioni sulla base delle esigenze dei suoi utenti e di una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.

2 bis.     Copernicus sostiene l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'ambiente marino, gli affari marittimi, l'atmosfera, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, le infrastrutture, la sicurezza, anche in termini di safety, nonché l'economia digitale, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

3.   Copernicus comprende quattro elementi , segnatamente:

a)

l' acquisizione di dati che comprende:

lo sviluppo e le operazioni dei Sentinel di Copernicus;

l'accesso a dati di terzi relativi a osservazioni spaziali della Terra ;

l'accesso a dati in situ o altri dati ausiliari;

b)

l' elaborazione dei dati e delle informazioni attraverso i servizi Copernicus , che comprende attività per la generazione di informazioni a valore aggiunto a sostegno del monitoraggio, della rendicontazione e della garanzia della conformità ambientale, della protezione civile e della sicurezza civile ▌;

c)

la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, la distribuzione, lo sfruttamento e la conservazione a lungo termine dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi , in modo facilmente fruibile ;

d)

la ▌diffusione tra gli utenti, lo sviluppo del mercato e lo sviluppo di capacità a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi, nonché le relative applicazioni a valle e il loro sviluppo, a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , e la raccolta e l'analisi di dati sulle esigenze degli utenti .

4.   Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento ▌.

CAPO II

Azioni ammissibili

Articolo 49

Azioni ammissibili per quanto concerne l' acquisizione dei dati

Le azioni ammissibili nell'ambito di Copernicus comprendono:

a)

azioni volte a provvedere a una migliore continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione e dando priorità in particolare alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, permettendo il monitoraggio delle regioni polari e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste, dell'agricoltura e delle risorse marine, nonché del patrimonio culturale ;

b)

azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell'Unione e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, da parte degli enti pubblici nazionali o regionali ;

c)

azioni volte a fornire e a coordinare l'accesso ai dati in situ e ad altri dati ausiliari necessari per la produzione, la calibrazione e la convalida dei dati e delle informazioni di Copernicus , prevedendo, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, la possibilità di utilizzare le capacità esistenti a livello nazionale ed evitando duplicazioni .

Articolo 50

Azioni ammissibili per quanto concerne i servizi Copernicus

1.    Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi:

a)

servizi di monitoraggio, comunicazione e garanzia della conformità ambientale comprendenti:

il monitoraggio atmosferico al fine di fornire informazioni sulla qualità dell'aria su scala globale, prestando particolare attenzione a livello europeo, e sulla composizione chimica dell'atmosfera;

il monitoraggio dell'ambiente marino al fine di fornire informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell'ecosistema degli oceani, dei mari e delle regioni costiere, delle loro risorse e del loro utilizzo ;

il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sui siti del patrimonio culturale, sullo spostamento del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera;

il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al fine di fornire informazioni sulle emissioni antropogeniche e sugli assorbimenti di CO2 e di altri gas serra, sulle variabili climatiche essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle previsioni stagionali, sulle proiezioni e attribuzioni climatiche, sui cambiamenti nelle zone polari/artiche, nonché sugli indicatori su scale spaziali e temporali pertinenti;

b)

servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno delle autorità pubbliche ▌responsabili della protezione civile e in coordinamento con queste ultime , di sostenere le operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze (migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a diversi tipi di catastrofi;

c)

servizio di sicurezza a sostegno della sorveglianza ▌dell'Unione e delle sue frontiere esterne , della sorveglianza marittima, nonché dell'azione esterna dell'Unione in risposta alle sfide per la sicurezza affrontate dalle azioni e dagli obiettivi dell'Unione e della politica estera e di sicurezza comune.

2.     La Commissione, ove opportuno con il sostegno di consulenze indipendenti esterne, garantisce la pertinenza dei servizi:

a)

verificando la fattibilità tecnica e l'adeguatezza delle esigenze espresse dalle comunità di utenti;

b)

valutando gli strumenti e le soluzioni proposti o messi in atto per rispondere alle esigenze delle comunità di utenti e gli obiettivi del programma.

Articolo 51

Azioni ammissibili per quanto concerne l' accesso ai dati e alle informazioni ▌e la distribuzione degli stessi

1.   Copernicus comprende azioni volte a fornire un migliore accesso a tutti i dati e le informazioni di Copernicus e, se del caso, a fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi al fine di promuovere la distribuzione e l'uso dei dati e delle informazioni, nonché l'accesso agli stessi.

2.   Qualora i dati e le informazioni di Copernicus siano sensibili per la sicurezza a norma degli articoli da 12 a 16 del regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione  (24), la Commissione può affidare l'appalto, la supervisione dell'acquisizione, la distribuzione di tali dati e informazioni e l'accesso agli stessi a una o più entità fiduciarie. Tali entità istituiscono e mantengono aggiornato un registro di utenti accreditati e concedono l'accesso ai dati limitati mediante un workflow separato.

CAPO III

Politica relativa ai dati di Copernicus

Articolo 52

Politica relativa ai dati e alle informazioni di Copernicus

1.   I dati e le informazioni di Copernicus sono forniti agli utenti secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati:

a)

gli utenti di Copernicus possono, a titolo gratuito e su scala mondiale, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, adattare e modificare tutti i dati e le informazioni di Copernicus e combinarli con altri dati e informazioni;

b)

la politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati comprende le seguenti limitazioni:

i)

i formati, la tempestività e le caratteristiche di distribuzione dei dati e delle informazioni di Copernicus sono predefiniti;

ii)

si rispettano le condizioni di concessione delle licenze di dati di terzi e di informazioni di terzi usati nella produzione delle informazioni dei servizi Copernicus, se del caso;

iii)

si rispettano le limitazioni di sicurezza derivanti dai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

iv)

si garantisce la protezione dai rischi di perturbazione del sistema che produce o mette a disposizione i dati e le informazioni di Copernicus e la protezione dei dati stessi ;

v)

si garantisce la protezione di un accesso affidabile ai dati e alle informazioni di Copernicus per gli utenti europei.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 concernente le disposizioni specifiche a integrazione del paragrafo 1 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni e le procedure per l'accesso a e l'uso di dati e informazioni di Copernicus.

3.   La Commissione rilascia licenze e comunicazioni per l'accesso e l'uso dei dati e delle informazioni di Copernicus, comprese le clausole di attribuzione, conformemente alla politica relativa ai dati di Copernicus come stabilito nel presente regolamento e negli atti delegati pertinenti di cui al paragrafo 2.

TITOLO VIII

ALTRE COMPONENTI DEL PROGRAMMA

CAPO I

SSA

SEZIONE I

SST

Articolo 53

Ambito di applicazione dell'SST

1.     Le sottocomponenti SST sostengono le seguenti attività:

a)

creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori SST spaziali o di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea o il settore privato dell'Unione e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti spaziali e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali ▌;

b)

l'elaborazione e l'analisi di dati SST a livello nazionale al fine di produrre le informazioni e i servizi SST di cui all'articolo 54;

c)

la fornitura di servizi SST di cui all'articolo 54 agli utenti di cui all'articolo 55;

c bis)

il monitoraggio e la ricerca di sinergie con iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita e di sistemi tecnologici per la prevenzione e l'eliminazione dei detriti spaziali, nonché con iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale.

2.    Le sottocomponenti SST forniscono altresì il sostegno tecnico e amministrativo al fine di garantire la transizione tra il programma spaziale dell'UE e il quadro di sostegno all'SST istituito dalla decisione n. 541/2014/UE.

Articolo 54

Servizi SST

1.   I servizi SST comprendono:

a)

la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la potenziale generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di trasferimento orbitale, di operazioni in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali;

b)

l'individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita;

c)

la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto;

d)

lo sviluppo di attività volte a:

i)

ridurre i detriti spaziali, al fine di limitare la produzione di tali detriti; e

ii)

bonificare lo spazio attraverso la gestione dei detriti spaziali esistenti .

2.   I servizi SST sono gratuiti, disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni e adattati alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55.

3.     Gli Stati membri partecipanti, la Commissione e, se del caso, il front desk non sono ritenuti responsabili:

a)

dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura di servizi SST;

b)

dei ritardi nella fornitura di servizi SST;

c)

dell'inesattezza delle informazioni fornite tramite i servizi SST; o

d)

di azioni intraprese in risposta alla fornitura di servizi SST .

Articolo 55

Utenti SST

1.    Gli utenti dell'UE comprendono:

a)

gli utenti SST di base: gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, il Consiglio, l'Agenzia, nonché i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati stabiliti nell'Unione;

b)

gli utenti SST non di base: altre entità pubbliche e private ▌stabilite nell'Unione.

Gli utenti SST di base hanno accesso a tutti i servizi SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

Gli utenti SST non di base possono avere accesso ai servizi SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettere da b) a d).

2.     Gli utenti internazionali comprendono i paesi terzi, le organizzazioni internazionali non aventi sede centrale nell'Unione e le entità pubbliche che non sono stabilite nell'Unione. Agli utenti internazionali si applicano le seguenti condizioni:

a)

i paesi terzi e le organizzazioni internazionali non aventi sede centrale nell'Unione possono avere accesso ai servizi SST a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 bis;

b)

le entità private che non sono stabilite nell'Unione possono avere accesso ai servizi SST purché sia stato concluso, con il paese terzo nel quale sono stabilite, un accordo internazionale a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, che concede loro tale accesso.

3.     In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, non è richiesto alcun accordo internazionale laddove un servizio SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1, sia pubblicamente disponibile.

4.    La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate relative all'accesso ai servizi SST e alle procedure pertinenti. Tali disposizioni sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 56

Partecipazione degli Stati membri

1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla fornitura dei servizi SST di cui all'articolo 54 riguardanti tutte le orbite presentano alla Commissione un'unica proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:

a)

proprietà di adeguati sensori SST disponibili per l'SST UE e delle risorse umane per gestirli, o accesso agli stessi, oppure proprietà delle adeguate capacità di elaborazione dei dati e delle capacità di analisi operative concepite specificamente per l'SST e disponibili per l'SST UE, o accesso alle stesse;

b)

valutazione iniziale dei rischi di sicurezza di ciascuna risorsa SST eseguita e convalidata dallo Stato membro pertinente;

c)

un piano d'azione che tiene conto del piano di coordinamento adottato a norma dell'articolo 6 della decisione n. 541/2014/UE, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 53 del presente regolamento;

d)

distribuzione delle diverse attività tra i gruppi di esperti come designati a norma dell'articolo 57;

e)

norme sulla condivisione dei dati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

Per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere a) e b), ogni Stato membro che desidera partecipare alla fornitura di servizi SST deve dimostrare la conformità a tali criteri separatamente.

Per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere da c) a e), tutti gli Stati membri che desiderano partecipare alla fornitura di servizi SST devono dimostrare la conformità a tali criteri separatamente.

2.   I criteri di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 si considerano soddisfatti dagli Stati membri partecipanti i cui organismi nazionali designati sono membri del consorzio istituito conformemente all'articolo 7 della decisione n. 541/2014/UE alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Qualora non venga presentata alcuna proposta congiunta conformemente al paragrafo 1 o qualora la Commissione ritenga che una proposta congiunta così presentata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, almeno cinque Stati membri ▌possono presentare ▌alla Commissione una nuova proposta congiunta comprovante la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1 .

4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni dettagliate concernenti le procedure e gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3. Tali misure di esecuzione sono adottate conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 57

Quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri

1.   Tutti gli Stati membri che hanno presentato una proposta e che sono stati ritenuti conformi dalla Commissione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, o che sono stati selezionati dalla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3, designano come rappresentante un organismo nazionale costituente stabilito sul loro territorio. L'organismo nazionale costituente è un'autorità pubblica di uno Stato membro o un organismo incaricato dell'esercizio di tale autorità pubblica.

2.   Gli organismi nazionali costituenti designati a norma del paragrafo 1 concludono un accordo che crea un partenariato SST e stabilisce le norme e i meccanismi per la loro cooperazione per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 53. In particolare tale accordo comprende gli elementi di cui ai punti da c) a e) dell'articolo 56, paragrafo 1, e l'istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l'attuazione delle disposizioni sull'utilizzo e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST.

3.   Gli organismi nazionali costituenti sviluppano servizi SST dell'Unione di elevata qualità conformemente a un piano pluriennale, a pertinenti indicatori chiave di performance e ai requisiti degli utenti, sulla base delle attività dei gruppi di esperti di cui al paragrafo 6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il piano pluriennale e gli indicatori chiave di performance conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

4.   Gli organismi nazionali costituenti mettono in rete i sensori esistenti e gli eventuali sensori futuri, in modo da gestirli in modo coordinato e ottimizzato al fine di stabilire e di mantenere aggiornato un catalogo comune europeo , lasciando impregiudicate le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale .

5.   Gli Stati membri partecipanti effettuano l'accreditamento di sicurezza sulla base dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

6.   I gruppi di esperti sono designati dagli Stati membri partecipanti all'SST e sono responsabili di questioni specifiche relative alle diverse attività SST. I gruppi di esperti sono organismi permanenti istituiti dagli organismi nazionali costituenti degli Stati membri che provvedono al loro personale, e possono comprendere esperti da tutti gli organismi nazionali costituenti.

7.   Gli organismi nazionali costituenti e i gruppi di esperti garantiscono la protezione dei dati, delle informazioni e dei servizi SST.

8.   La Commissione adotta ▌atti delegati conformemente all'articolo 105 per quanto concerne le disposizioni specifiche recanti norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 58

Front desk SST

1.   La Commissione , tenendo conto delle raccomandazioni degli organismi nazionali costituenti, seleziona il front desk SST sulla base delle migliori competenze in materia di sicurezza e di fornitura di servizi . Il front desk:

a)

fornisce le necessarie interfacce sicure al fine di centralizzare, conservare e mettere a disposizione le informazioni SST agli utenti SST, garantendone l'adeguata gestione e tracciabilità;

b)

fornisce comunicazioni ▌sulla prestazione dei servizi SST al partenariato SST e alla Commissione ;

c)

raccoglie il feedback necessario per il partenariato SST per garantire il necessario allineamento dei servizi con le aspettative degli utenti;

d)

sostiene, promuove e incoraggia l'uso dei servizi.

2.   Gli organismi nazionali costituenti concludono i necessari accordi di attuazione con il front desk SST.

SEZIONE II

Meteorologia spaziale e NEO

Articolo 59

Attività relative alla meteorologia spaziale

1.    Le sottocomponenti relative alla meteorologia spaziale possono fornire sostegno alle seguenti attività:

a)

valutazione e identificazione delle esigenze degli utenti nei settori di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di istituire i servizi di meteorologia spaziale che devono essere forniti;

b)

fornitura di servizi di meteorologia spaziale agli utenti dei servizi di meteorologia spaziale, conformemente alle esigenze degli utenti e ai requisiti tecnici individuati.

2.   I servizi di meteorologia spaziale sono disponibili in qualsiasi momento . La Commissione seleziona tali servizi mediante atti di esecuzione conformemente alle seguenti regole:

a)

la Commissione stabilisce le priorità dei servizi di meteorologia spaziale forniti a livello di Unione in funzione delle esigenze degli utenti, della maturità tecnologica dei servizi e del risultato della valutazione dei rischi;

b)

i servizi di meteorologia spaziale possono contribuire alle attività di protezione civile e alla protezione di un'ampia gamma di settori , quali: spazio, trasporti , GNSS, reti elettriche e comunicazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

3.   La selezione delle entità pubbliche o private incaricate di fornire i servizi di meteorologia spaziale deve essere effettuata mediante un bando di gara.

Articolo 60

Attività NEO

1.    Le sottocomponenti NEO possono fornire sostegno alle seguenti attività:

a)

mappatura delle capacità degli Stati membri di individuare e monitorare i NEO;

b)

promozione della messa in rete di strutture e centri di ricerca degli Stati membri;

c)

sviluppo del servizio di cui al paragrafo 2;

d)

sviluppo di un servizio di risposta rapida di routine in grado di caratterizzare i NEO di recente scoperta;

e)

creazione di un catalogo europeo dei NEO .

2.   La Commissione può , nell'ambito delle sue competenze, porre in essere procedure volte a coordinare , con la partecipazione dei pertinenti organi delle Nazioni Unite, le azioni delle autorità pubbliche nazionali e dell'Unione responsabili della protezione civile nel caso in cui si individui un NEO in avvicinamento alla Terra.

CAPO II

GOVSATCOM

Articolo 61

Ambito di applicazione di GOVSATCOM

Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza . La presente componente comprende:

a)

lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento di terra di cui all'articolo 66 e dell'eventuale infrastruttura spaziale di cui all'articolo 69 ;

b)

l'acquisizione di apparecchiature degli utenti, servizi e capacità di comunicazione satellitare governativa e commerciale necessari per la fornitura di servizi GOVSATCOM;

c)

le misure necessarie a ottenere un'ulteriore interoperabilità e standardizzazione delle apparecchiature degli utenti GOVSATCOM.

Articolo 62

Capacità e servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM

1.   La fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM ▌è garantita come stabilito nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3, in conformità ai requisiti operativi di cui al paragrafo 2, nei requisiti di sicurezza specifici GOVSATCOM di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e nei limiti delle regole di condivisione e definizione delle priorità di cui all'articolo 65. L'accesso alle capacità e ai servizi GOVSATCOM è gratuito per gli utenti istituzionali e governativi, a meno che la Commissione adotti una politica tariffaria a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM sotto forma di specifiche tecniche per i casi d'uso relativi , in particolare, alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. Tali requisiti operativi sono basati su un'analisi dettagliata dei requisiti degli utenti, tenendo conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure sono aggiornate regolarmente, si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti in funzione della loro pertinenza e criticità . Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

3 bis.     Il portafoglio servizi di cui al paragrafo 3 tiene conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno.

4.   Gli utenti GOVSATCOM hanno accesso alle capacità e ai servizi elencati nel portafoglio servizi . Tale accesso è fornito mediante i poli GOVSATCOM di cui all'articolo 66.

Articolo 63

Fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare

Le capacità e i servizi di comunicazione satellitare nell'ambito della presente componente possono essere forniti dalle seguenti entità:

a)

i partecipanti GOVSATCOM di cui all'articolo 67 ; e

b)

le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36, che si basa sui requisiti di sicurezza generali di cui all'articolo 34, paragrafo 1 , definiti per la componente GOVSATCOM .

Articolo 64

Utenti GOVSATCOM

1.   Le seguenti entità possono essere utenti GOVSATCOM a condizione che siano affidati loro compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per le emergenze e per la sicurezza:

a)

le autorità pubbliche dell'Unione o degli Stati membri o organismi incaricati dell'esercizio di tale autorità pubblica,

b)

una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a) .

2.   Gli utenti GOVSATCOM sono debitamente autorizzati da un partecipante di cui all'articolo 67 a utilizzare capacità e servizi GOVSATCOM e rispettano i requisiti di sicurezza generali di cui all'articolo 34, paragrafo 1, definiti per la componente GOVSATCOM .

Articolo 65

Definizione delle priorità e condivisione

1.   Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi per la sicurezza , anche in termini di safety, degli utenti . Tale analisi tiene conto delle infrastrutture di comunicazione esistenti e della disponibilità delle capacità esistenti, nonché della loro copertura geografica, a livello di Unione e di Stati membri. Tale definizione delle priorità e condivisione dà la precedenza agli utenti in funzione della loro pertinenza e criticità .

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti, tenendo conto della domanda prevista per i diversi casi d'uso, l'analisi dei rischi di sicurezza per tali casi d'uso e, se del caso, l'efficienza in termini di costi .

Definendo una politica tariffaria all'interno di tali norme, la Commissione garantisce che la fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM non crei una distorsione del mercato e che non vi sia una carenza di capacità GOVSATCOM.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

3.   La definizione delle priorità e la condivisione delle capacità e dei servizi di comunicazione satellitare tra gli utenti GOVSATCOM autorizzati dallo stesso partecipante GOVSATCOM sono determinate e attuate da tale partecipante.

Articolo 66

Infrastruttura e funzionamento del segmento di terra

1.   Il segmento di terra comprende l'infrastruttura necessaria a consentire la fornitura di servizi agli utenti conformemente all'articolo 65, in particolare i poli GOVSATCOM alla cui acquisizione si provvede nell'ambito della presente componente al fine di creare un collegamento tra gli utenti GOVSATCOM e i fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare. Il segmento di terra e il suo funzionamento rispettano i requisiti di sicurezza generali di cui all'articolo 34, paragrafo 1, definiti per la componente GOVSATCOM.

2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'ubicazione dell'infrastruttura del segmento di terra. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3, e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di decidere di non ospitare tale infrastruttura .

Articolo 67

Partecipanti e autorità competenti GOVSATCOM

1.   Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti GOVSATCOM nella misura in cui autorizzano gli utenti GOVSATCOM o forniscono capacità di comunicazione satellitare o siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.

Laddove il Consiglio, la Commissione o il SEAE autorizzino gli utenti GOVSATCOM o forniscano capacità di comunicazione satellitare o siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra sul territorio di uno Stato membro, tale autorizzazione o fornitura non è in contrasto con le disposizioni in materia di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale dello Stato membro in questione.

2.   Le agenzie dell'Unione possono diventare partecipanti GOVSATCOM solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l'agenzia interessata e l' istituzione dell'Unione responsabile della sua vigilanza.

3.   Ciascun partecipante designa una autorità competente GOVSATCOM.

4.   Un'autorità competente GOVSATCOM garantisce che:

a)

i servizi sono utilizzati conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

b)

i diritti di accesso per gli utenti GOVSATCOM sono determinati e gestiti;

c)

le apparecchiature degli utenti e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate sono utilizzate e gestite conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

d)

è istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell'ambito della presente componente.

Articolo 68

Monitoraggio dell'offerta e della domanda di GOVSATCOM

La Commissione monitora costantemente l'evoluzione dell'offerta , incluse le capacità GOVSATCOM esistenti in orbita per la messa in comune e la condivisione, e della domanda di capacità e servizi GOVSATCOM, tenendo conto dei nuovi rischi e delle nuove minacce, nonché degli sviluppi tecnologici, al fine di ottimizzare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di servizi GOVSATCOM.

TITOLO IX

L'AGENZIA EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIALE

CAPO I

Disposizioni generali relative all'Agenzia

Articolo 70

Status giuridico dell'Agenzia

1.   L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

2.   In ognuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla legge alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'Agenzia è rappresentata dal direttore esecutivo.

Articolo 71

Sede dell'Agenzia e uffici locali

1.    L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca).

2.     Il personale dell'Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 o (UE) 2017/1406 della Commissione, per svolgere le attività del programma previste dall'accordo pertinente.

3.     In funzione delle esigenze del programma, possono essere stabiliti uffici locali negli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

CAPO II

Organizzazione dell'Agenzia

Articolo 72

Struttura amministrativa e di gestione

1.   La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia è composta:

a)

dal consiglio di amministrazione;

b)

dal direttore esecutivo;

c)

dal comitato di accreditamento di sicurezza.

2.   Il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il comitato di accreditamento di sicurezza ▌collaborano al fine di garantire il funzionamento dell'Agenzia e il coordinamento conformemente alle procedure fissate dalle regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le regole che disciplinano l'accesso ai documenti.

Articolo 73

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto.

2.   Il presidente o il vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza, un rappresentante del Consiglio, un rappresentante dell'Alto rappresentante e un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori per le questioni che li riguardano direttamente, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.

3.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta.

4.    Ciascuno Stato membro nomina un membro e un membro supplente del consiglio di amministrazione , tenendo conto delle loro conoscenze nell'ambito dei compiti ▌dell'Agenzia e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

5.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile ▌.

6.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 98 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di amministrazione. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto.

Articolo 74

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni, rinnovabile una volta. Esso termina qualora tali persone cessino di far parte del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi.

Articolo 75

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo decisione contraria del presidente. Il direttore esecutivo non ha diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene riunioni ordinarie con cadenza periodica, almeno due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti

5.    Ove la discussione riguardi l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, ▌i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in base al principio della necessità di sapere, ma solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e uno dei rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le situazioni in cui può essere applicata tale procedura.

6.   L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 76

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza dei membri con diritto di voto.

Per l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, l'approvazione degli accordi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, le norme di sicurezza dell'Agenzia, l'adozione del regolamento interno, l'istituzione di uffici locali e l'approvazione delle convenzioni di accoglienza di cui all'articolo 92, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri con diritto di voto.

2.   Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. ▌Le decisioni basate sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) ▌, ad eccezione delle questioni contemplate dal titolo V, capo II, o sull'articolo 77, paragrafo 5, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.

3.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro , nonché le regole in materia di quorum, se del caso .

Articolo 77

Compiti del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia svolga i compiti affidatile nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine, fatte salve le competenze attribuite al comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II.

2.   Inoltre, il consiglio di amministrazione:

a)

adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

x)

adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera a), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo a detto programma di lavoro pluriennale, purché lo scopo della consultazione sia uno scambio di opinioni e i risultati non siano vincolanti per l'Agenzia;

b)

esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell'articolo 84, paragrafi 5, 6, 10 e 11;

c)

vigila sul funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b);

d)

adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (25), conformemente all'articolo 94;

e)

approva gli accordi di cui all'articolo 98, previa consultazione del comitato di accreditamento di sicurezza, per quanto riguarda le disposizioni di tali accordi concernenti l'accreditamento di sicurezza;

f)

adotta le procedure tecniche necessarie all'adempimento dei suoi compiti;

g)

adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane inalterata, conformemente all'articolo 80, lettera c), e la trasmette entro il 1o luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

h)

provvede a dare il seguito opportuno alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 102 e a quelle che risultino dalle inchieste effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

i)

è consultato dal direttore esecutivo sugli accordi relativi al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e sugli accordi di contributo di cui all'articolo 28, paragrafo 2 bis, e all'articolo 30, paragrafo 5, prima che siano firmati;

j)

adotta le norme di sicurezza dell'Agenzia di cui all'articolo 96;

k)

approva, in base a una proposta del direttore esecutivo, una strategia antifrode;

l)

approva, ove necessario e sulla base delle proposte del direttore esecutivo, le strutture organizzative di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera n);

n)

nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

o)

adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3.   Nei confronti del personale dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto») e all'autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità investita del potere di nomina»).

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i relativi poteri dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito all'esercizio di tali poteri delegati. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In applicazione del secondo comma del presente paragrafo, qualora si verifichino circostanze eccezionali che lo richiedono, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell'autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelle subdelegate da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli ad uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.

In deroga al secondo comma il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l'assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di tale personale.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l'assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, e i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti di tale personale, il consiglio di amministrazione consulta previamente il comitato di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Esso adotta altresì una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il comitato di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali che partecipano alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, e tiene in debito conto le sue osservazioni.

4.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 89.

5.   Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all'operato di quest'ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell'Agenzia, tranne per quanto riguarda le attività intraprese conformemente al titolo V, capo II.

Articolo 78

Direttore esecutivo

1.    L'Agenzia è gestita dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

Il presente paragrafo non pregiudica l'autonomia e l'indipendenza del comitato di accreditamento di sicurezza e del personale dell'Agenzia posto sotto la sua supervisione in conformità dell'articolo 82, né i poteri attribuiti al comitato di accreditamento di sicurezza e al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza in conformità, rispettivamente, degli articoli 37 e 81.

2.     Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

Articolo 79

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:

a)

rappresenta l'Agenzia e firma l'accordo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 2 bis e all'articolo 30, paragrafo 5 ;

b)

prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso, ai sensi dell'articolo 76, secondo comma;

c)

attua le decisioni del consiglio di amministrazione;

d)

provvede a preparare i programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Agenzia e a presentarli al consiglio di amministrazione per approvazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità all'articolo 80, lettere a) e b);

e)

attua i programmi di lavoro annuali e pluriennali, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza;

f)

prepara una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di lavoro annuale e, se del caso, del programma di lavoro pluriennale, per ogni riunione del consiglio di amministrazione, integrando, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza;

g)

prepara la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, a eccezione della sezione preparata e approvata dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità all'articolo 80, lettera c), riguardo alle attività di cui al titolo V e la sottopone al consiglio di amministrazione per approvazione;

h)

gestisce l'amministrazione quotidiana dell'Agenzia e adotta tutte le misure necessarie, compresa l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per garantire il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;

i)

elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 84 ed esegue il bilancio conformemente all'articolo 85;

j)

provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della decisione 2014/496/PESC e di adempiere al suo ruolo di cui all'articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE;

k)

garantisce la circolazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, nell'ambito della struttura dell'Agenzia di cui all'articolo 72, paragrafo 1;

l)

definisce, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, le strutture organizzative dell'Agenzia e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione. Tali strutture riflettono le caratteristiche specifiche delle varie componenti del programma;

m)

esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 37, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli/le sono delegati conformemente al medesimo paragrafo, secondo comma;

n)

provvede affinché il comitato di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, e il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza dispongano di un segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento;

o)

elabora un piano d'azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni di cui all'articolo 102, ad eccezione della sezione del piano d'azione riguardante le attività di cui al titolo V, capo II, e dopo aver integrato, senza modificarla, la sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati, che è anche trasmessa al consiglio di amministrazione per conoscenza;

p)

adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione:

i)

applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita ed effettua controlli efficaci;

ii)

allorché emergano irregolarità, procede al recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, applica sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

q)

elabora una strategia antifrode per l'Agenzia che sia proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l'analisi dei costi-benefici delle misure da attuare e tiene conto delle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle indagini OLAF e la presenta per approvazione al consiglio di amministrazione;

r)

su richiesta, presenta relazioni al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesta una convenzione di accoglienza con gli Stati membri interessati. Ove possibile, l'impatto in termini di assegnazione del personale e di bilancio è integrato nel progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 84, paragrafo 6.

Articolo 80

Compiti di gestione del comitato di accreditamento di sicurezza

In aggiunta ai compiti di cui all'articolo 37, il comitato di accreditamento di sicurezza, nell'ambito della gestione dell'Agenzia:

a)

prepara e approva la parte del programma di lavoro pluriennale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro pluriennale;

b)

prepara e approva la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro annuale;

c)

prepara e approva la parte della relazione annuale relativa alle attività e alle prospettive dell'Agenzia di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività e prospettive, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nella relazione annuale.

Articolo 81

Presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Qualora, dopo due riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, non si raggiunga una maggioranza dei due terzi, si richiede una maggioranza semplice.

2.   Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni.

3.   Il comitato di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi. Adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.

4.   Il mandato del presidente e del vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tale persona cessa di far parte del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 82

Aspetti organizzativi del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza ha accesso a tutte le risorse umane e materiali richieste per svolgere indipendentemente i propri compiti. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l'espletamento dei suoi compiti e di cui siano in possesso gli altri organi dell'Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all'articolo 36, lettera i).

2.   Il comitato di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua supervisione svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi, conformemente agli obiettivi delle varie componenti del programma. Nessun membro del personale dell'Agenzia sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza può essere assegnato nello stesso momento ad altri compiti all'interno dell'Agenzia.

A tal fine, all'interno dell'Agenzia si stabilisce un'effettiva separazione organizzativa tra il personale impegnato nelle attività di cui al titolo V, capo II, e il resto del personale dell'Agenzia. Il comitato di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo, al consiglio di amministrazione e alla Commissione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la propria autonomia o indipendenza. Qualora non venga trovata alcuna soluzione all'interno dell'Agenzia, la Commissione esamina la situazione, in consultazione con le parti in causa. In base all'esito di tale esame, la Commissione adotta le opportune misure di attenuazione che l'Agenzia deve attuare e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Il comitato di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la necessaria continuità delle sue attività, istituisce un gruppo incaricato di eseguire analisi e prove di sicurezza e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nel preparare le sue decisioni. Il comitato di accreditamento di sicurezza può istituire e sciogliere gruppi di esperti per contribuire alle attività del gruppo.

Articolo 83

Compiti del presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza provvede affinché il comitato svolga le attività di accreditamento di sicurezza in modo totalmente indipendente e svolga i seguenti compiti:

a)

gestire le attività di accreditamento di sicurezza sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza;

b)

attuare la parte dei programmi di lavoro pluriennali e annuali dell'Agenzia di cui al titolo V, capo II, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza;

c)

collaborare con il direttore esecutivo al fine di aiutarlo ad elaborare il progetto di tabella dell'organico di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le strutture organizzative dell'Agenzia;

d)

preparare la sezione della relazione sui progressi realizzati riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e trasmetterla in tempo utile al comitato di accreditamento di sicurezza e al direttore esecutivo affinché possa essere integrata nella relazione sui progressi realizzati;

e)

preparare la sezione della relazione annuale e del piano d'azione riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e trasmetterla in tempo utile al direttore esecutivo;

f)

rappresentare l'Agenzia per le attività e le decisioni di cui al titolo V, capo II;

g)

esercitare, nei confronti del personale dell'Agenzia coinvolto nelle attività di cui al titolo V, capo II, i poteri previsti dall'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli/le sono delegati in applicazione del quarto comma dell'articolo 77, paragrafo 3.

2.   Per le attività di cui al titolo V, capo II, il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell'Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennale e annuale.

CAPO III

Disposizioni finanziarie relative all'Agenzia

Articolo 84

Bilancio dell'Agenzia

1.   Fatte salve altre risorse e contributi, ▌ le entrate dell'Agenzia comprendono un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione in modo da garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese. L'Agenzia può beneficiare di sovvenzioni ad hoc a carico del bilancio dell'Unione.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, quelle relative al personale e all'infrastruttura, i costi operativi e le spese connesse al funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, e all'articolo 82, paragrafo 3, e ai contratti e agli accordi conclusi dall'Agenzia per svolgere i compiti affidatile.

3.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4.   Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, evidenziando la distinzione tra gli elementi del progetto di stato di previsione relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell'Agenzia. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza può redigere lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell'organico.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta concertazione con il comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6.   Entro il 31 gennaio il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l'Agenzia ha stipulato accordi conformemente all'articolo 98 un progetto di documento unico di programmazione comprendente, tra l'altro, uno stato di previsione, un progetto di tabella dell'organico e un programma di lavoro annuale provvisorio.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione delle entrate e delle spese al Parlamento europeo e al Consiglio (l'«autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrà conseguente finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 85

Esecuzione del bilancio dell'Agenzia

1.   Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2.   Ogni anno il direttore esecutivo comunica all'autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni di valutazione.

Articolo 86

Rendicontazione e discarico dell'Agenzia

La rendicontazione provvisoria e definitiva e il discarico dell'Agenzia seguono le regole e il calendario del regolamento finanziario e del regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'[articolo 70] del regolamento finanziario.

Articolo 87

Disposizioni finanziarie relative all'Agenzia

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole finanziarie possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'[articolo 70] del regolamento finanziario soltanto se lo impongono esigenze specifiche per il funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO V

Risorse umane dell'Agenzia

Articolo 88

Personale dell'Agenzia

1.   Al personale impiegato dall'Agenzia si applicano lo statuto, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e detto regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il personale dell'Agenzia è costituito da agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti. Tale personale possiede un nulla osta di sicurezza adeguato al livello di classificazione delle informazioni che tratta.

3.   Le regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto e le modalità di accesso ai documenti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell'Agenzia, conformemente all'articolo 36, lettera i).

Articolo 89

Nomina e mandato del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come membro temporaneo del personale dell'Agenzia conformemente all'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore esecutivo può essere invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Ai fini della conclusione dei contratti del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

2.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine di tale mandato la Commissione procede a una valutazione della performance del direttore esecutivo, tenendo conto dei futuri compiti e delle sfide che l'Agenzia dovrà affrontare.

Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a  cinque anni.

Ogni decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può successivamente partecipare ad una procedura di selezione per il medesimo incarico.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima di tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

3.   Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell'Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennale e annuale. Tale scambio di vedute non verte su questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza contemplate dal titolo V, capo II.

Articolo 90

Distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia

L'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali di Stati membri, nonché, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, di esperti nazionali di paesi terzi partecipanti e organizzazioni internazionali. Tali esperti possiedono un nulla osta di sicurezza adeguato al livello di classificazione delle informazioni che trattano in conformità dell'articolo 42, lettera c) . Lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.

CAPO VI

Altre disposizioni

Articolo 91

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 92

Accordo di sede e  convenzioni di accoglienza degli uffici locali

1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante interessato . Ove necessario per il funzionamento dell'ufficio locale, è conclusa una convenzione di accoglienza tra l'Agenzia e lo Stato membro interessato in cui è ubicato l'ufficio, previa approvazione del consiglio di amministrazione.

2.    Gli Stati membri ospitanti garantiscono le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 93

Regime linguistico dell'Agenzia

1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (26).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 94

Politica relativa all'accesso ai documenti detenuti dall'Agenzia

1.   Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 95

Prevenzione delle frodi da parte dell'Agenzia

1.   Al fine di agevolare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia aderisce, entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui essa diventa operativa, all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (27) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'Agenzia avvalendosi del modello allegato a tale accordo.

2.   La Corte dei conti europea ha il potere di audit, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall'Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali controlli e verifiche in base alle rispettive competenze.

Articolo 96

Protezione delle informazioni classificate o delle informazioni sensibili non classificate da parte dell'Agenzia

Previa consultazione della Commissione, l'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le norme riguardanti lo scambio, l'elaborazione e la conservazione di tali informazioni, conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (28) e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (29).

Articolo 97

Responsabilità dell'Agenzia

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.

2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3.   Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili dello statuto del personale o del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 98

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l'Unione accordi internazionali in tal senso.

2.   Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 42 sono elaborati accordi che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto. Se del caso, includono altresì disposizioni relative allo scambio di informazioni classificate con paesi terzi e organizzazioni internazionali e alla protezione di tali informazioni. Tali disposizioni sono subordinate all'approvazione preliminare della Commissione.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali , nel quadro degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia.

4.   La Commissione provvede affinché l'Agenzia, nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, agisca nell'ambito del suo mandato e del quadro istituzionale esistente concludendo un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo dell'Agenzia

Articolo 99

Conflitti di interesse

1.   I membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono accurate e complete. Sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate annualmente. Sono aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate.

2.   Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

3.   Il consiglio di amministrazione e il comitato di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.

TITOLO X

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO

Articolo 100

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, che può essere specifico per ciascuna componente del programma. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Articolo 101

Sorveglianza e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4 figurano nell'allegato.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 riguardo alla modifica dell'allegato intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori, se necessario.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri.

4.   Ai fini del paragrafo 1, i destinatari dei fondi dell'Unione sono tenuti a fornire informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Articolo 102

Valutazione

1.   La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.    Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l'attuazione del programma.

Tale valutazione riguarda tutte le componenti e le azioni del programma. Sono prese in esame le prestazioni dei servizi forniti, l'evoluzione delle esigenze degli utenti e delle capacità disponibili per la condivisione e la messa in comune per quanto riguarda l'attuazione dell'SSA e di GOVSATCOM, e dei dati e servizi offerti dai concorrenti per quanto riguarda l'attuazione di Galileo, Copernicus ed EGNOS. Per ciascuna componente, la valutazione prende altresì in esame, sulla base di un'analisi dei costi-benefici, l'impatto di tali evoluzioni, compresa la necessità di modificare la politica dei prezzi o l'esigenza di infrastrutture spaziali o terrestri supplementari.

Se necessario, la valutazione è corredata da una proposta adeguata.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   Le entità coinvolte nell'attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al primo comma.

6.   Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato e compiti ▌, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica , e si basa su un'analisi dei costi-benefici . Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. La Commissione può inoltre esaminare la performance dell'Agenzia al fine di valutare la possibilità di affidarle ulteriori compiti, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3. Se necessario, la valutazione è corredata da una proposta adeguata.

Qualora ritenga che non vi sia più motivo che l'Agenzia prosegua le sue attività, dati i suoi obiettivi, mandato e compiti, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la relazione di valutazione e le proprie conclusioni. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 103

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 104

Protezione dei dati personali e della vita privata

Il trattamento di dati personali nell'ambito dell'espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per lo spazio, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

TITOLO XI

DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 105

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione ▌fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 52 e 101 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 52 e 101 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 106

Procedura d'urgenza

1.    Gli atti delegati adottati in conformità del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6 . In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni .

Articolo 107

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il comitato si riunisce in diverse configurazioni specifiche come segue:

a)

Galileo ed EGNOS;

b)

Copernicus;

c)

SSA;

d)

GOVSATCOM;

e)

configurazione di sicurezza: tutti gli aspetti del programma relativi alla sicurezza, fatto salvo il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza. Possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori rappresentanti dell'ESA e dell'Agenzia. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare  (30);

f)

configurazione orizzontale: panoramica strategica dell'attuazione del programma, coerenza tra le diverse componenti del programma, misure trasversali e riassegnazione del bilancio di cui all'articolo 11.

1 bis.     Il comitato del programma istituisce, conformemente al suo regolamento interno, il «forum degli utenti» quale gruppo di lavoro incaricato di fornirgli consulenza sugli aspetti legati alle esigenze degli utenti, sull'evoluzione dei servizi e sulla diffusione tra gli utenti. Il forum degli utenti mira a garantire un coinvolgimento costante ed efficace degli utenti e si riunisce in configurazioni specifiche per ciascuna componente del programma.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.     Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati alle riunioni del comitato in qualità di osservatori, alle condizioni stabilite nel regolamento interno di tale comitato, tenendo conto della sicurezza dell'Unione.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 108

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

3.   L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'esecuzione efficace dei compiti dell'Autorità di cui all'articolo 30. Tali attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 109

Abrogazione

1.   I regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 110

Disposizioni transitorie e continuità del servizio dopo il 2027

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 377/2014, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 912/2010 e in base alla decisione n. 541/2014/UE, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. In particolare il consorzio istituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE fornisce i servizi SST fino a 3 mesi dopo la firma da parte degli organismi nazionali costituenti dell'accordo che istituisce il partenariato SST di cui all'articolo 57.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (UE) n. 377/2014, (UE) n. 1285/2013 e in base alla decisione n. 541/2014/UE.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese richieste per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4, ▌al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 111

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

…,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(2)   Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(4)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(5)  Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(6)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(7)   La suddetta decisione del Consiglio scaturirà dalla proposta dell'Alto rappresentante di ampliare l'ambito di applicazione della decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, attualmente in fase di negoziazione.

(8)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(9)   Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 34 del 9.2.2017, pag. 36.

(10)  Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

(11)  Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

(12)  Comunicazione «L'intelligenza artificiale per l'Europa» [COM(2018)0237 final], comunicazione «Verso uno spazio comune europeo dei dati» [COM(2018)0232 final], Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni [COM(2018)0008 final].

(13)  L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici.

(14)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

(15)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

(16)  GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1.

(17)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf.

(18)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf.

(19)  EUCO 217/13

(20)  GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.

(21)   La suddetta decisione del Consiglio scaturirà dalla proposta dell'Alto rappresentante di ampliare l'ambito di applicazione della decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, attualmente in fase di negoziazione.

(22)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

(23)   Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 45).

(24)   Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(26)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(27)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(28)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(29)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(30)   Dovrebbe essere aggiunta al regolamento una dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione dell'articolo 107 in relazione agli aspetti di sicurezza del programma, che potrebbe essere formulata come segue: «Il Consiglio e la Commissione evidenziano che, a motivo della sensibilità degli aspetti del programma relativi alla sicurezza e in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011. è particolarmente importante che il presidente del comitato del programma riunito nella configurazione di sicurezza si adoperi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato o al comitato di appello nell'esaminare l'adozione di progetti di atti di esecuzione concernenti gli aspetti di sicurezza del programma.»

INDICATORI CHIAVE

Gli indicatori chiave strutturano il monitoraggio della performance del programma in relazione ai suoi obiettivi di cui all'articolo 4, nell'ottica di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi.

1.    

A tal fine, per le relazioni annuali, sono raccolti dati relativi ai seguenti indicatori chiave, i cui dettagli di attuazione, come i parametri, le cifre e i valori nominali e le soglie associati (compresi i casi quantitativi e qualitativi) conformemente ai requisiti di missione applicabili e alle prestazioni previste, sono definiti negli accordi conclusi con le entità delegate:

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Indicatore 1: precisione dei servizi di navigazione e misurazione del tempo forniti separatamente da Galileo e da EGNOS

Indicatore 2: disponibilità e continuità dei servizi forniti separatamente da Galileo e da EGNOS

Indicatore 3: copertura geografica dei servizi EGNOS e numero di procedure EGNOS pubblicate (APV-I e LPV-200)

Indicatore 4: soddisfazione degli utenti dell'UE riguardo ai servizi Galileo ed EGNOS

Indicatore 5: proporzione di ricevitori compatibili con Galileo ed EGNOS nel mercato mondiale e unionale dei ricevitori dei sistemi globali di navigazione satellitare / del sistema di potenziamento basato su satelliti (GNSS/SBAS)

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Indicatore 1: numero di utenti dell'UE dei servizi Copernicus, dei dati Copernicus e dei sistemi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS), specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 1a: se del caso, numero di attivazioni dei servizi Copernicus richieste o fornite

Indicatore 1b: soddisfazione degli utenti dell'UE riguardo ai servizi Copernicus e DIAS

Indicatore 1c: affidabilità, disponibilità e continuità dei servizi Copernicus e dei flussi di dati Copernicus

Indicatore 2: numero di nuovi prodotti di informazione forniti nel portafoglio di ciascun servizio Copernicus

Indicatore 3: quantità di dati generati dai Sentinel

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Indicatore 1: numero di utenti dell'UE delle componenti SSA, specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 2: disponibilità dei servizi

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Indicatore 1: numero di utenti dell'UE di GOVSATCOM, specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 2: disponibilità dei servizi

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Indicatore 1: numero di lanci per il programma (compresi i numeri per tipo di lanciatori)

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

Indicatore 1: numero e ubicazione dei poli spaziali nell'Unione

Indicatore 2: proporzione di PMI stabilite nell'UE rispetto al valore totale dei contratti relativi al programma

2.    

La valutazione di cui all'articolo 102 tiene conto di ulteriori elementi quali:

a)

prestazioni dei concorrenti nei settori della navigazione e dell'osservazione della Terra

b)

diffusione dei servizi Galileo ed EGNOS presso gli utenti

c)

integrità dei servizi EGNOS

d)

diffusione dei servizi Copernicus presso gli utenti Copernicus di base

e)

numero di politiche dell'Unione o degli Stati membri che sfruttano Copernicus o ne traggono benefici

f)

analisi dell'autonomia della componente SST e del livello di indipendenza dell'UE in questo settore

g)

stato della messa in rete per le attività NEO

h)

valutazione delle capacità GOVSATCOM riguardo alle esigenze degli utenti di cui agli articoli 68 e 69

i)

soddisfazione degli utenti riguardo ai servizi SSA e GOVSATCOM

j)

proporzione di lanci di Ariane e Vega nel mercato totale sulla base dei dati pubblicamente disponibili

k)

sviluppo del settore a valle misurato, ove tali informazioni siano disponibili, in funzione del numero di nuove imprese che utilizzano i dati, le informazioni e servizi spaziali dell'UE, dei posti di lavoro creati e del fatturato, per Stato membro, utilizzando le indagini Eurostat ove disponibili

l)

sviluppo del settore spaziale dell'UE a monte misurato, ove tali informazioni siano disponibili, in funzione del numero di posti di lavoro creati e del fatturato realizzato dagli Stati membri nonché della quota di mercato globale dell'industria spaziale europea, utilizzando le indagini Eurostat ove disponibili


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