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Document 52019AP0040
Amendments adopted by the European Parliament on 17 January 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))
GU C 411 del 27.11.2020, pp. 618–670
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
27.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 411/618 |
P8_TA(2019)0040
Istituzione del programma Diritti e Valori ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 411/51)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Proposta di |
Proposta di |
|
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
|
che istituisce il programma Diritti e valori |
che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente regolamento istituisce il programma Diritti e valori («programma»). |
Il presente regolamento istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori («programma»). |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti. |
Esso stabilisce gli obiettivi e l'ambito di applicazione del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le condizioni di erogazione dei finanziamenti. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive. |
1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, ivi compresi la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali come sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e rafforzando le loro capacità a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, specialmente a livello di base, e incoraggiando la partecipazione civica e democratica , al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche , eque e inclusive. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
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Sezione Valori dell'Unione |
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Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a), il programma mira a: |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sezione Uguaglianza e diritti |
Sezione Uguaglianza , diritti e uguaglianza di genere |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a: |
Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a: |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini |
Sezione Cittadinanza attiva |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma mira a : |
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma persegue le seguenti finalità : |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a: |
Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a: |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera -a (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [ 641 705 000 ] EUR a prezzi correnti . |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [ 1 627 000 000 ] EUR a prezzi 2018 [1 834 000 000 EUR a prezzi correnti] . |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
La Commissione destina almeno il 50 % delle risorse di cui al primo comma del presente paragrafo, lettere -a) e a) al sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni della società civile, di cui almeno il 65 % deve essere destinato alle organizzazioni locali e regionali. |
|
|
La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalle percentuali della dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato I -a). Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 16, per cambiare l'allegato I -a) mediante la modifica delle percentuali assegnate ai fondi del programma tra i cinque e i dieci punti percentuali. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario , o indirettamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c) . Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato . |
5. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione , essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Ove possibile, tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Meccanismo di sostegno dei valori |
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|
1. In casi eccezionali, qualora vi sia, in uno Stato membro, un grave e rapido deterioramento del rispetto dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, e tali valori rischino di non essere sufficientemente tutelati e promossi, la Commissione può aprire un invito a presentare proposte sotto forma di procedura accelerata per le domande di sovvenzione destinate alle organizzazioni della società civile, al fine di agevolare, sostenere e rafforzare il dialogo democratico nello Stato membro in questione e di affrontare il problema dell'insufficiente rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE. |
|
|
2. La Commissione destina fino al 5 % degli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera -a) al meccanismo di sostegno dei valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione trasferisce eventuali fondi non impegnati a titolo di tale meccanismo al fine di sostenere altre azioni che rientrano negli obiettivi del programma. |
|
|
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di attivare il meccanismo di sostegno dei valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'attivazione del meccanismo è fondata su un'attività di monitoraggio e valutazione globale, regolare e basata su elementi concreti della situazione in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 61 , paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. |
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62 , paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario. |
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario , principalmente attraverso sovvenzioni di azioni nonché sovvenzioni di funzionamento annuali e pluriennali. Tale finanziamento è attuato in modo da garantire una sana gestione finanziaria, un uso prudente dei fondi pubblici, livelli più bassi di oneri amministrativi per il gestore del programma e per i beneficiari, nonché l'accessibilità dei fondi del programma per i potenziali beneficiari. Si può far ricorso a somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi e sovvenzioni a cascata (sostegno finanziario a terzi). Sono ammessi cofinanziamenti in natura e possono essere derogati in caso di finanziamenti complementari limitati. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 2. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività di cui all'allegato I . |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Attività ammissibili al finanziamento |
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Gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all'articolo 2 saranno conseguiti in particolare, ma non esclusivamente, attraverso il sostegno alle seguenti attività: |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. |
1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e includono sovvenzioni per azioni specifiche, sovvenzioni di funzionamento pluriennali e sovvenzioni a cascata . |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni. |
2. Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni. La composizione del comitato di valutazione garantisce l'equilibrio di genere. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale]. |
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e si eviti il duplice finanziamento dei fondi, indicando chiaramente le fonti di finanziamento per ciascuna categoria di spesa, conformemente al principio della sana gestione finanziaria . [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale]. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a — puntino 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a — puntino 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente. |
3. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) , a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente , a condizione che sia stata completata una valutazione d'impatto di genere del suo programma di lavoro . |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 13 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Programma di lavoro |
Programma di lavoro e priorità pluriennali |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. |
1. Il programma è realizzato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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1 bis. Per individuare le sue priorità nell'ambito del programma, la Commissione applica il principio di partenariato e garantisce un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi nella pianificazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del presente programma e dei relativi programmi di lavoro in conformità dell'articolo 15 bis. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo l'opportuno programma di lavoro . |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 figurano nell'allegato II. |
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 , se del caso, sono raccolti in modo disaggregato in base al genere. L'elenco degli indicatori figura nell'allegato II. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri. |
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati e meno onerosi ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri. Per agevolare la conformità agli obblighi di rendicontazione, la Commissione mette a disposizione formati di facile utilizzo e fornisce programmi di orientamento e sostegno destinati soprattutto alle organizzazioni della società civile, che potrebbero non sempre disporre delle competenze e delle risorse, anche umane, adeguate per ottemperare agli obblighi di rendicontazione. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. |
1. Le valutazioni sono attente alla dimensione di genere, forniscono dati disaggregati per genere, includono un capitolo specifico per ciascuna sezione, tengono conto del numero di persone raggiunte, dei riscontri che esse forniscono e della copertura geografica e si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e «L'Europa per i cittadini»). |
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti («Diritti, uguaglianza e cittadinanza» e «L'Europa per i cittadini»). La valutazione intermedia include una valutazione d'impatto di genere per determinare in quale misura gli obiettivi della parità di genere del programma siano raggiunti, per garantire che nessuna componente del programma abbia ripercussioni negative non volute sulla parità di genere e per identificare raccomandazioni su come i futuri inviti a presentare proposte e le decisioni di sovvenzioni operative possano essere sviluppati per promuovere attivamente considerazioni sulla parità di genere. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le valutazioni, pubblicandole sul proprio sito web. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13 e 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui agli articoli 13 e 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 . |
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» . La composizione del gruppo di esperti consultato garantisce l'equilibrio di genere. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provvede alla tempestiva e contestuale trasmissione di tutti i documenti, compresi i progetti di atti, al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento della trasmissione agli esperti degli Stati membri. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati membri. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono la pianificazione dei mesi successivi e gli inviti a tutte le riunioni di esperti. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. In linea con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio», i cittadini e gli altri portatori di interessi possono esprimere il loro parere sul progetto di testo di un atto delegato entro quattro settimane. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono consultati in merito al progetto di testo, sulla base dell'esperienza maturata dalle ONG e dagli enti locali e regionali rispetto all'attuazione del programma. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 13 e 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. |
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate , in una forma accessibile anche alle persone con disabilità, destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico e, se del caso, i beneficiari delle azioni così finanziate e i relativi partecipanti, mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio . |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2. |
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 bis Punti di contatto per il programma In ciascuno Stato membro è istituito un punto di contatto indipendente del programma, con personale qualificato, incaricato, in particolare, di fornire ai portatori di interessi e ai beneficiari del programma orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza per tutti gli aspetti del programma, anche in relazione alla procedura di presentazione delle domande. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 |
soppresso |
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Procedura di comitato |
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1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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3. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma. |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Allegato -I |
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I fondi del programma disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono assegnati come segue: |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Allegato I
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Allegato I |
soppresso |
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Attività del programma |
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Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, verranno perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività: |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Allegato II — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati. |
Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori di risultato destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. Ove possibile, gli indicatori sono suddivisi per età, sesso e qualunque altro dato rilevabile, come ad esempio appartenenza etnica, disabilità e identità di genere. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Allegato II — comma 1 — tabella
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Numero di persone raggiunte da: |
Numero di persone , disaggregate per sesso ed età, raggiunte da: |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Allegato II — tabella 1 — riga 1 bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione pubblica annualmente anche i seguenti indicatori di realizzazione: |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato II — tabella 1 — riga 1 ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Numero di domande e attività finanziate, per elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e per sezione |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato II — tabella 1 — riga 1 quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Livello dei finanziamenti chiesti dai richiedenti e concessi, per elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e per sezione |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Allegato — tabella — riga 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria e il patrimonio europei risultanti dall'intervento del programma. |
Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria, il patrimonio e il dialogo civile europei risultanti dall'intervento del programma. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato II — tabella — riga 6 bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Distribuzione geografica dei progetti |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0468/2018).
(8) Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
(9) Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
(8) Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
(9) Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
(10) COM(2011)0173.
(11) GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.
(10) COM(2011)0173.
(11) GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.
(12) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(13) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(12) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(13) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(14) Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).
(15) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(16) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
(17) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(18) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
(15) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(16) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
(17) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(18) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
(20) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(21) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(22) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(23) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(24) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(20) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(21) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(22) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(23) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(24) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(25) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(25) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(1) Tali attività comprendono ad esempio la raccolta di dati e statistiche, elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; valutazioni d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.