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Document 52019AE0106

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento»[COM(2018) 812 final – 2018/0412 (CNS)] e sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni»[COM(2018) 819 final – 2018/0415 (CNS)]

EESC 2019/00106

GU C 240 del 16.7.2019, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/33


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento»

[COM(2018) 812 final – 2018/0412 (CNS)]

e sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni»

[COM(2018) 819 final – 2018/0415 (CNS)]

(2019/C 240/08)

Relatore: Krister ANDERSSON

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, 20.12.2018

Base giuridica

Articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

12.4.2019

Adozione in sessione plenaria

15.5.2019

Sessione plenaria n.

543

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

209/1/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE sostiene l’obiettivo della Commissione di introdurre ulteriori norme per garantire la proporzionalità e rafforzare la certezza giuridica per gli operatori commerciali che gestiscono interfacce elettroniche che facilitano la fornitura di merci ai consumatori nell’UE, in particolare quando sono considerati fornitori presunti.

1.2.

Il CESE sostiene altresì l’intenzione della Commissione di instaurare una cooperazione regolare con i prestatori di servizi di pagamento sulla base di disposizioni legislative chiare. I risultati promettenti attesi a seguito dell’attuazione delle nuove misure garantiranno maggiori risorse sia per i bilanci nazionali che per quello dell’Unione, oltre a condizioni di parità semplificate per le imprese che rispettano la disciplina fiscale.

1.3.

Il CESE osserva che l’approccio normativo adottato dalla Commissione è in linea con il principio di sussidiarietà, visto che le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico si verificano in tutti gli Stati membri e che la legislazione dell’Unione costituisce lo strumento più efficiente per aiutare efficacemente gli Stati membri ad ottenere le informazioni necessarie a controllare le cessioni transfrontaliere di beni ai fini dell’IVA. Per converso, le varie iniziative legislative promosse a livello nazionale si rivelerebbero inadeguate per affrontare in maniera efficace le questioni relative alle frodi in materia di IVA e darebbero vita a uno scenario normativo eccessivamente complicato.

1.4.

Al tempo stesso, tuttavia, il CESE sottolinea che, dal punto di vista dei consumatori, la proposta comporterà nuovi scambi e il trattamento delle informazioni personali relative all’IVA, ora disciplinati dal regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)») (1). A tale proposito, il CESE sottolinea con forza l’importanza di rispettare pienamente le disposizioni di tale regolamento e la necessità di limitare l’utilizzo dei dati al solo obiettivo, rigorosamente circoscritto, di contrastare le frodi in materia di IVA in un modo che sia efficiente sotto il profilo dei costi e accettabile per il pubblico in generale.

1.5.

Infine, il CESE raccomanda alla Commissione di effettuare investimenti adeguati in beni materiali e tecnologie dell’informazione al fine di garantire la messa in atto di un sistema di archiviazione centrale funzionale, constatando che i costi stimati del progetto potrebbero essere coperti in modo semplice e rapido dai risultati attesi dalla riduzione delle frodi in materia di IVA e del divario dell’IVA.

2.   Proposta della Commissione e contesto generale

2.1.

La proposta della Commissione introduce taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento per garantire una cooperazione efficace tra tali prestatori e le autorità fiscali al fine di migliorare gli strumenti antifrode nel campo dell’IVA. La proposta è in linea con la direttiva sull’IVA nel commercio elettronico, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di IVA per i mercati online e nuove misure di semplificazione per aiutare le imprese a rispettare gli obblighi in materia di IVA mediante uno sportello unico.

2.2.

La proposta della Commissione COM(2018) 819 final introduce ulteriori norme che dovrebbero migliorare il funzionamento del pacchetto IVA per il commercio elettronico che è stato adottato nel dicembre 2017 ed entrerà in vigore il 1o gennaio 2021. La proposta apporta ulteriori chiarimenti sul trattamento dell’IVA dei fornitori che utilizzano un’interfaccia elettronica per facilitare la cessione di beni ai consumatori nell’UE quando sono considerati fornitori presunti ai sensi dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA e sono quindi responsabili della riscossione e del pagamento dell’IVA alle autorità fiscali. In linea di principio, a norma dell’articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), lo sportello unico può essere utilizzato soltanto per dichiarare e versare l’IVA sulle prestazioni transfrontaliere di servizi e sulle vendite a distanza intra-UE di beni e non sulle cessioni nazionali di beni. Tuttavia, dal momento che i fornitori che commercializzano merci attraverso l’uso di un’interfaccia elettronica possono detenere una scorta di beni in diversi Stati membri a partire dalla quale effettuano cessioni nazionali, ciò implicherebbe che gli operatori commerciali che gestiscono tali interfacce elettroniche e diventano fornitori presunti di queste forniture dovrebbero iscriversi in tutti gli Stati membri dell’UE nei quali i fornitori originari detengono un deposito ed effettuano forniture nazionali. Si propone pertanto di consentire loro di utilizzare lo sportello unico anche per le forniture nazionali per le quali sono considerati fornitori presunti ai sensi dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA. Si mantiene in tal modo la semplificazione dello sportello unico per le interfacce elettroniche, evitando ulteriori procedure onerose per le imprese. La proposta della Commissione [COM(2018) 819 final] introduce norme specifiche necessarie per sostenere l’adozione di uno sportello unico mediante una serie di modifiche mirate all’attuale quadro giuridico.

2.3.

Il settore del commercio elettronico è stato interessato da una crescita straordinaria negli ultimi anni. Oggi i consumatori possono facilmente scegliere tra migliaia di fornitori, prodotti e marchi attraverso i loro computer o smartphone. Tuttavia, anche le imprese fraudolente sfruttano tale opportunità per evitare i loro obblighi in materia di IVA.

2.4.

Più specificamente, sono tre i principali casi di frode in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero: i) cessioni di beni e prestazioni di servizi intra-UE; ii) importazioni di beni da imprese stabilite in un paese terzo a favore di consumatori negli Stati membri; iii) prestazioni di servizi da parte di imprese stabilite in un paese terzo a consumatori negli Stati membri.

2.5.

Negli Stati membri, la perdita totale di gettito IVA sulle cessioni transfrontaliere di beni è stimata a circa 5 miliardi di EUR l’anno e, recentemente, tale stima è stata innalzata fino a un importo, ancor più considerevole, compreso tra i 7 e i 10 miliardi di EUR. È pertanto necessaria una risposta incisiva delle autorità pubbliche che includa, laddove necessaria e proporzionata, la cooperazione con soggetti privati.

2.6.

La proposta della Commissione COM(2018) 812 final è volta a ridurre il problema delle frodi in materia di IVA nel commercio elettronico rafforzando la cooperazione tra le autorità fiscali e i prestatori di servizi di pagamento, visto che oltre il 90 % degli acquisti online nell’UE è attualmente effettuato attraverso un intermediario. In tal senso, l’esperienza maturata in alcuni Stati membri ha dimostrato che una cooperazione sufficiente tra le autorità fiscali e i prestatori di servizi di pagamento può produrre risultati tangibili e rapidi nella lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico.

2.7.

La proposta consentirà alle autorità fiscali di raccogliere e scambiare le informazioni relative ai pagamenti fornite dai prestatori di servizi di pagamento, utilizzando un sistema di archiviazione centralizzato che sarà messo a punto dalla Commissione in collaborazione con le autorità fiscali nazionali, così da garantire un approccio uniforme alla raccolta e all’analisi dei dati.

2.8.

In pratica, l’articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE introduce un nuovo obbligo di conservazione della documentazione per i prestatori di servizi di pagamento. Gli unici servizi di pagamento pertinenti in tal senso sono quelli che danno luogo a un trasferimento transfrontaliero di fondi a favore dei beneficiari (o del soggetto che agisce per conto dei beneficiari) e solo se il pagatore è localizzato in uno degli Stati membri. In altre parole, secondo la proposta, il concetto di «transfrontaliero»si riferisce alle operazioni in cui il consumatore si trova in uno Stato membro e il fornitore in un altro Stato membro oppure in un paese terzo. Nella proposta della Commissione non rientrano i pagamenti nazionali.

2.9.

Al fine di escludere i trasferimenti transfrontalieri di fondi effettuati per motivi privati e concentrarsi unicamente sui pagamenti collegati a un’attività economica, i prestatori di servizi di pagamento devono tenere la documentazione relativa al beneficiario e metterla a disposizione delle autorità fiscali solo quando l’importo totale dei pagamenti ricevuti da un determinato beneficiario supera il massimale di 25 pagamenti in un trimestre civile. Questa soglia è stata fissata tenendo conto di un valore medio di ordini di acquisto online di 95 EUR che, combinato con una quantità minima di 100 operazioni di pagamento all’anno, si traduce in circa 10 000 EUR di vendite annuali.

2.10.

Le informazioni che i prestatori di servizi di pagamento dovranno conservare identificheranno il prestatore di servizi di pagamento che conserva la documentazione, le informazioni che consentono di identificare il beneficiario e le informazioni sui pagamenti ricevuti dal beneficiario stesso. Le informazioni per l’identificazione dei pagatori non rientrano nell’obbligo di conservazione della documentazione imposto ai prestatori di servizi di pagamento, poiché non sono necessarie per accertare le frodi. Per i prestatori di servizi di pagamento il periodo di conservazione della documentazione sarà di due anni.

3.   Osservazioni generali e specifiche

3.1.

Il CESE sostiene l’obiettivo della Commissione, perseguito con la proposta COM(2018) 819 final, di introdurre ulteriori norme per garantire la proporzionalità e rafforzare la certezza giuridica per gli operatori commerciali che gestiscono interfacce elettroniche che facilitano la fornitura di merci ai consumatori nell’UE, in particolare quando sono considerati fornitori presunti.

3.2.

Il CESE sostiene altresì l’obiettivo della Commissione di instaurare una cooperazione regolare con i prestatori di servizi di pagamento, sulla base di disposizioni legislative chiare e trasparenti. I risultati promettenti attesi a seguito dell’attuazione delle nuove misure giustificano lo sforzo legislativo della Commissione, e garantiranno maggiori risorse sia per i bilanci nazionali che per quello dell’Unione, oltre a condizioni di parità semplificate per le imprese che rispettano la disciplina fiscale.

3.3.

La proposta della Commissione fa seguito a un’ampia consultazione con diverse parti interessate, in particolare con i prestatori di servizi di pagamento, altri rappresentanti delle imprese e le autorità fiscali dello Stato membro. Il CESE si rallegra del fatto che la Commissione abbia provveduto a raccogliere un numero significativo di riscontri e contributi di attori pubblici e privati, che sono certamente serviti nella messa a punto di una proposta legislativa solida e proporzionata.

3.4.

Il CESE osserva che l’approccio normativo adottato nella proposta è in linea con il principio di sussidiarietà sancito dai trattati, visto che le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico si verificano in tutti gli Stati membri e che la legislazione dell’Unione costituisce lo strumento più efficiente per aiutare efficacemente gli Stati membri ad ottenere le informazioni necessarie a controllare le cessioni transfrontaliere di beni ai fini dell’IVA. Per converso, le varie iniziative legislative promosse a livello nazionale si rivelerebbero inadeguate per affrontare in maniera efficace le questioni relative alle frodi in materia di IVA e darebbero vita a uno scenario normativo eccessivamente complicato.

3.5.

Secondo la proposta della Commissione, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a conservare una documentazione relativa ai dati già a loro disposizione per effettuare le operazioni di pagamento, in conformità con il principio di proporzionalità sancito dai trattati e ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Inoltre, l’obbligo armonizzato, a livello dell’UE, di conservazione della documentazione e di trasmissione dei dati alle autorità fiscali limiterà gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi di pagamento (rispetto all’onere di chiedere a tali prestatori di servizi di pagamento di conformarsi ai diversi approcci nazionali).

3.6.

In tal senso, come dimostrato dall’analisi della valutazione d’impatto, l’armonizzazione degli obblighi di comunicazione in un formato unico per la trasmissione di informazioni ridurrà i costi di conformità per i prestatori di servizi di pagamento, che potranno collaborare nella lotta alle frodi in materia di IVA con un impatto ragionevole ed equilibrato sulle loro attività operative quotidiane.

3.7.

La soglia dei 25 pagamenti per trimestre, che corrispondono a circa 10 000 EUR l’anno sulla base di un valore medio delle operazioni di commercio elettronico nell’UE di 95 EUR, sembra ragionevole e proporzionata considerando anche che, generalmente, l’importo di 10 000 EUR già dà luogo ad obblighi in materia di IVA negli Stati membri. Tale importo, peraltro, corrisponde anche alla soglia di 10 000 EUR per le cessioni intra-UE introdotta dalla direttiva sull’IVA nel commercio elettronico. Pertanto, la soglia minima di 10 000 EUR appare adeguata per conseguire un equilibrio tra la tutela delle operazioni meramente private (che nulla hanno a che vedere con le frodi in materia di IVA) e l’obiettivo di istituire un sistema di monitoraggio realistico per ridurre le frodi. La Commissione, tuttavia, dovrebbe vigilare sugli sviluppi al fine di garantire che le soglie restino adeguate nel tempo, introducendo modifiche laddove necessario.

3.8.

Il CESE sottolinea che, dal punto di vista del consumatore, la proposta comporterà nuovi scambi e il trattamento di informazioni personali rilevanti ai fini dell’IVA, disciplinati dal regolamento generale sulla protezione dei dati, recentemente approvato e attuato in tutta l’Unione con costi di conformità considerevoli per le imprese dell’UE.

3.9.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati offre una definizione ampia del concetto di dati personali, che comprende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile che possa essere identificata direttamente o indirettamente. Pertanto, le informazioni sui pagamenti disciplinate dalla proposta della Commissione rientrano nel suo ambito e nei principi applicabili in materia di protezione dei dati personali, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.10.

Secondo la Commissione, «con questa iniziativa verrebbero trattate solo le informazioni sui pagamenti necessarie a combattere le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico. Le informazioni trattate potrebbero riguardare unicamente i destinatari dei fondi (beneficiari) e l’operazione di pagamento in sé (importo, valuta, data), mentre le informazioni sui consumatori che pagano i beni o i servizi (pagatori) non rientrerebbero nello scambio di informazioni. Pertanto tali informazioni non sarebbero utilizzate per altre finalità, quali il controllo delle abitudini di acquisto dei consumatori. Dall’iniziativa sarebbero esclusi anche i pagamenti nazionali. Infine le informazioni sui pagamenti sarebbero accessibili unicamente ai funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri e solo per il tempo necessario alla lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico».

3.11.

Il CESE sottolinea con forza l’importanza di rispettare pienamente le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e la necessità di limitare l’utilizzo dei dati al solo obiettivo, rigorosamente circoscritto, di contrastare le frodi in materia di IVA in un modo che sia efficiente sotto il profilo dei costi e accettabile per il pubblico in generale. Su questo punto, il Comitato invita la Commissione a verificare attentamente (al momento della raccolta dei contributi degli Stati membri, che si prevede sarà completata entro la fine del 2024) che le disposizioni del regolamento siano state pienamente rispettate e che sia possibile identificare e rettificare eventuali violazioni di tali disposizioni negli Stati membri.

3.12.

Infine, il CESE raccomanda alla Commissione di adattare gli investimenti in beni materiali e tecnologie dell’informazione al fine di garantire la messa in atto di un sistema di archiviazione centrale funzionale, constatando che i costi stimati del progetto (11,8 milioni di EUR per l’avviamento e 4,5 milioni di EUR per la gestione annuale) potrebbero essere coperti in modo semplice e rapido dai risultati attesi dalla riduzione delle frodi in materia di IVA e del divario dell’IVA, visto che la perdita totale di gettito IVA sulle cessioni transfrontaliere di beni supera i 5 miliardi di EUR e che il valore complessivo delle vendite online nel 2017 ha raggiunto quasi i 600 miliardi di EUR.

Bruxelles, 15 maggio 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Regolamento generale sulla protezione dei dati - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

(2)  Direttiva IVA 2006/112/CE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32006L0112.


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