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Document 52018XG1213(02)
Council conclusions on mutual recognition in criminal matters — ‘Promoting mutual recognition by enhancing mutual trust’
Conclusioni del Consiglio sul reciproco riconoscimento in materia penale — «Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca»
Conclusioni del Consiglio sul reciproco riconoscimento in materia penale — «Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca»
ST/15272/2018/INIT
GU C 449 del 13.12.2018, pp. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 449/6 |
Conclusioni del Consiglio
sul reciproco riconoscimento in materia penale
«Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca»
(2018/C 449/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
rammentando che, a norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del TFUE, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie;
rilevando che, in applicazione di tale principio, un’autorità competente in uno Stato membro trasmette una sentenza o una decisione giudiziaria a un’autorità competente in un altro Stato membro, che in seguito ne dà esecuzione come se fosse propria (fatte salve le norme applicabili);
affermando che il principio di riconoscimento reciproco è fondato sulla fiducia reciproca sviluppata attraverso i valori condivisi degli Stati membri concernenti il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, in modo che ciascuna autorità confidi nel fatto che le altre autorità applichino norme equivalenti di tutela dei diritti nei rispettivi ordinamenti giuridici penali;
sottolineando che il diritto a un processo equo, compreso tra l’altro il requisito di indipendenza del sistema giudiziario, è di importanza primaria per l’efficace tutela dei diritti fondamentali, giacché garantisce la tutela di tutti i diritti individuali derivanti dalla legislazione dell’UE e nazionale, come pure la salvaguardia dei valori comuni degli Stati membri sanciti dall’articolo 2 del TUE, in particolare lo Stato di diritto;
rilevando il fatto che diverse questioni — segnatamente di natura pratica o strategica — possono minare la fiducia reciproca e che occorre dunque uno sforzo costante per promuovere e rafforzare tale fiducia;
considerando che dette questioni sono relative, tra le altre cose, alle disparità nell’attuazione e nell’applicazione del diritto dell’Unione, allo Stato di diritto nonché a settori particolarmente sensibili per quanto concerne i diritti fondamentali, ad esempio le condizioni di detenzione e la durata della detenzione preventiva;
rammentando che in occasione della riunione informale del 12 e 13 luglio 2018 i ministri hanno discusso dei recenti sviluppi che pongono difficoltà in relazione al principio di riconoscimento reciproco, nonché della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE (CGUE);
rammentando inoltre che nella riunione del CATS del 18 settembre 2018 le delegazioni hanno discusso un documento della presidenza che illustra i problemi e gli ostacoli emergenti relativi all’applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco nonché proposte di possibili azioni (doc. 11956/18);
rammentando infine che nella sessione del Consiglio «Giustizia e affari interni» dell’11 ottobre 2018 i ministri hanno fornito contributi sulle migliori prassi e sulle azioni intraprese per rafforzare il riconoscimento reciproco e la fiducia reciproca, nonché sulle misure pratiche e giuridiche adottate per far fronte ai recenti sviluppi, in particolare gli sviluppi nella giurisprudenza della CGUE e in quella della Corte europea dei diritti dell’uomo (doc. 12492/18);
HA ADOTTATO LE SEGUENTI CONCLUSIONI:
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1. |
si rammenta agli Stati membri che l’efficienza e l’efficacia degli strumenti di riconoscimento reciproco dell’UE, in particolare quelli aventi la forma giuridica di decisioni o direttive quadro, dipendono in ampia misura dalle pertinenti legislazioni nazionali elaborate e adottate in linea con detti strumenti; |
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2. |
si esortano vivamente gli Stati membri a rilevare l’importanza di attuare le direttive sui diritti procedurali (1) in maniera corretta e tempestiva, al fine di assicurare il diritto a un processo equo; |
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3. |
gli Stati membri dovrebbero continuare a garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli organi giurisdizionali e dei giudici, giacché tale aspetto è parte essenziale del diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta; |
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4. |
si rammenta agli Stati membri che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il rifiuto di eseguire una decisione o una sentenza emessa sulla base di uno strumento di riconoscimento reciproco può essere giustificato solo in casi eccezionali e tenendo conto del fatto che, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, gli Stati membri non possono richiedere a un altro Stato membro un livello più elevato di tutela nazionale dei diritti fondamentali rispetto al livello garantito dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, qualsiasi caso di mancata esecuzione basato su una violazione dei diritti fondamentali dovrebbe essere applicato in maniera restrittiva, seguendo l’approccio sviluppato dalla CGUE nella sua giurisprudenza; |
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5. |
si esortano gli Stati membri a predisporre norme che consentano, ove opportuno, di avvalersi di misure alternative alla detenzione al fine di ridurre la popolazione all’interno dei centri di detenzione, contribuendo in tal modo all’obiettivo della riabilitazione sociale e tenendo conto altresì del fatto che la fiducia reciproca è spesso ostacolata da condizioni di detenzione inadeguate e dal sovraffollamento delle carceri; |
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6. |
si esortano gli Stati membri e la Commissione a promuovere la formazione continua di giudici, procuratori e altri professionisti, anche nel settore dei diritti fondamentali nei procedimenti penali, giacché in tal modo è possibile rafforzare l’applicazione degli strumenti dell’UE basati sul riconoscimento reciproco, a promuovere la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo attraverso l’organizzazione di seminari e scambi in materia di formazione giudiziaria, nonché a tenere in debita considerazione l’adeguato finanziamento delle attività di formazione in questo settore a livello nazionale ed europeo, specialmente le attività organizzate dalla rete europea di formazione giudiziaria (REFG); |
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7. |
si esortano gli Stati membri a designare professionisti — che possono essere punti di contatto nazionali per la rete giudiziaria europea (RGE) — nella loro giurisdizione in qualità di esperti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale affinché possano assistere altri professionisti nell’applicazione di tutti gli strumenti pertinenti, compresi gli strumenti dell’UE basati sul principio di riconoscimento reciproco; |
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8. |
si esortano gli Stati membri, ove possibile con l’aiuto di finanziamenti dell’UE, a promuovere scambi tra professionisti di differenti Stati membri e a stimolare altri contatti tra detti professionisti, poiché in tal modo è possibile rafforzare la fiducia reciproca e promuovere l’efficiente applicazione del principio di riconoscimento reciproco; |
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9. |
si esortano gli Stati membri a condividere le migliori prassi per rafforzare il riconoscimento reciproco e la fiducia reciproca, anche in seno al Gruppo «Cooperazione in materia penale» o al CATS; |
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10. |
si esortano gli Stati membri a definire orientamenti (non vincolanti) relativi all’applicazione degli strumenti dell’UE di riconoscimento reciproco in modo da aiutare i professionisti a capire in che modo le norme nazionali che attuano gli strumenti dell’UE devono essere interpretate e applicate; |
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11. |
si invitano gli Stati membri a esortare i professionisti ad avvalersi pienamente delle possibilità dell’RGE e di Eurojust, conformemente ai rispettivi mandati, per aiutarli ad operare nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale; |
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12. |
si invitano in particolare gli Stati membri a esortare i professionisti ad avvalersi degli strumenti pratici di cooperazione giudiziaria e dei moduli e certificati (elettronici) degli strumenti di riconoscimento reciproco disponibili sul sito web dell’RGE, in modo da agevolare l’applicazione di tali strumenti; |
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13. |
si invitano gli Stati membri a esortare i professionisti che agiscono in quanto autorità di esecuzione nelle procedure di riconoscimento reciproco ad avviare un dialogo e consultazioni dirette con le autorità di emissione in altri Stati membri ogniqualvolta ciò risulti appropriato, in particolare prima di considerare l’eventualità di non riconoscere o eseguire una decisione o una sentenza che è trasmessa nell’ambito di tali procedure; |
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14. |
si invitano gli Stati membri a garantire che i punti di contatto dell’RGE siano in grado di svolgere i propri compiti quali punti di contatto dell’RGE unitamente ai loro compiti e mansioni normali, come evidenziato nella relazione finale sul sesto ciclo di valutazioni reciproche (raccomandazione n. 7), in modo che l’RGE possa continuare a esercitare efficacemente la propria funzione, anche in materia di riconoscimento reciproco; |
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15. |
gli Stati membri che hanno formulato una dichiarazione (riserva) relativamente a uno strumento di riconoscimento reciproco sono invitati a verificare se tale dichiarazione possa essere ritirata, in modo da promuovere un’applicazione uniforme dello strumento in questione; |
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16. |
si invitano gli Stati membri a promuovere la partecipazione attiva dei rappresentanti competenti alla conferenza sul sovraffollamento delle carceri che sarà organizzata dal Consiglio d’Europa, con il sostegno della Commissione europea, il 24 e 25 aprile 2019, nonché alla conferenza sulle attuali sfide per i sistemi penitenziari europei che si terrà durante la presidenza rumena del Consiglio dell’Unione europea; |
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17. |
si invitano gli Stati membri e la Commissione a istituire in via prioritaria il sistema digitale di scambio di prove elettroniche quale modo sicuro per trasmettere l’ordine europeo d’indagine nonché le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le relative risposte; |
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18. |
si invita la Commissione ad avvalersi delle sue competenze, se del caso, per garantire che gli strumenti dell’UE di cooperazione giudiziaria in materia penale e i diritti procedurali siano attuati in maniera corretta e tempestiva; |
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19. |
si invita la Commissione a fornire orientamenti pratici riguardanti la recente giurisprudenza della CGUE, in particolare la giurisprudenza relativa al caso Aranyosi, nonché il luogo in cui trovare fonti utili per i professionisti che contengano informazioni obiettive, affidabili e debitamente aggiornate sugli istituti penitenziari e sulle condizioni di detenzione negli Stati membri; |
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20. |
il Consiglio invita gli Stati membri a considerare l’eventualità di predisporre una traduzione della scheda informativa del Consiglio d’Europa sulle condizioni di detenzione e sul trattamento dei prigionieri nelle rispettive lingue ufficiali e a fornire tali traduzioni al Consiglio d’Europa affinché le pubblichi sul suo sito web; |
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21. |
si invita la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, a elaborare ulteriormente e ad aggiornare regolarmente il suo manuale relativo al mandato d’arresto europeo, anche tenendo conto della recente giurisprudenza della CGUE e delle migliori prassi per la sua corretta applicazione, e a elaborare manuali relativi agli altri strumenti di riconoscimento reciproco una volta pienamente attuati dagli Stati membri, ad esempio le decisioni quadro sulle sanzioni detentive (2) e sulla sospensione condizionale (3) nonché, in futuro, la direttiva relativa all’OEI (4) e il regolamento relativo ai provvedimenti di congelamento e di confisca (5), in modo da promuovere l’attuazione e l’applicazione corrette di tali strumenti; |
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22. |
si invita la Commissione a comunicare all’RGE le notifiche degli Stati membri sugli strumenti dell’UE di riconoscimento reciproco e su altri strumenti pertinenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale in almeno una lingua generalmente compresa dell’UE, affinché possa pubblicarle sul sito web; |
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23. |
si incoraggia la Commissione a continuare a organizzare riunioni con esperti e professionisti per discutere questioni relative al riconoscimento reciproco, a intensificare la frequenza e l’intensità di tali riunioni, se ritenuto utile, e a mettere i risultati di tali riunioni a disposizione dei professionisti; |
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24. |
si invita la Commissione a promuovere l’uso ottimale dei fondi nel quadro dei programmi finanziari dell’UE, nel caso in cui siano resi disponibili, al fine di rafforzare e promuovere la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e anche allo scopo di ammodernare i centri di detenzione negli Stati membri e di aiutare questi ultimi a rimediare al problema delle carenti condizioni detentive, in quanto ciò può pregiudicare l’applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco; |
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25. |
si esortano la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a elaborare strumenti di riconoscimento reciproco, compresi i moduli e i certificati, in modo più chiaro, preciso e accessibile e a perseguire una maggiore coerenza in tale elaborazione, in modo da agevolare l’applicazione di tali strumenti da parte dei professionisti. Se del caso, si dovrebbe chiedere sostegno a Eurojust e all’RGE a tal fine; |
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26. |
si esorta Eurojust a proseguire le sue attività operative e strategiche in relazione agli strumenti di riconoscimento reciproco per agevolare l’applicazione di tali strumenti; |
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27. |
si invitano Eurojust e l’RGE a continuare a svolgere un ruolo attivo nel rimuovere gli ostacoli e nell’individuare le migliori prassi in materia di riconoscimento reciproco e a continuare a prestare un’attenzione costante agli strumenti di riconoscimento reciproco nelle loro riunioni con i professionisti; |
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28. |
si esorta l’RGE a continuare a migliorare il suo sito web fornendo, tra l’altro, informazioni pratiche sugli strumenti di riconoscimento reciproco, dato che tale strumento si è rivelato molto utile ai professionisti; |
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29. |
si esorta la REFG a continuare a organizzare formazioni sul diritto dell’Unione, compreso sull’importanza della Carta dei diritti fondamentali per il funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale, e scambi tra professionisti; |
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30. |
si invita il Consiglio a indicare quale tema del nono ciclo di valutazioni reciproche il funzionamento pratico di taluni strumenti di riconoscimento reciproco; |
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31. |
si invita la presidenza a continuare a prestare adeguata attenzione, anche a livello politico, alla questione del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca, in particolare assicurando un regolare scambio di opinioni su tale argomento, al fine di promuovere l’applicazione degli strumenti basati sul principio di riconoscimento reciproco. |
(1) Direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919 per gli Stati membri da esse vincolati.
(2) Decisione quadro 2008/909/GAI.
(3) Decisione quadro 2008/947/GAI.
(4) Direttiva 2014/41/UE.
(5) Regolamento (UE) 2018/1805.