Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1122(01)

Comunicazione della Commissione che modifica gli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura

C/2018/7667

GU C 422 del 22.11.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 422/1


Comunicazione della Commissione che modifica gli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura

(2018/C 422/01)

La comunicazione della Commissione - Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (1) è modificata come segue:

(1)

il punto (9) è sostituito dal seguente:

«Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura si inseriscono nel quadro più ampio della politica comune della pesca (PCP). Di conseguenza, il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se è in linea con gli obiettivi della PCP. Pertanto, la Commissione applica e interpreta i presenti orientamenti conformemente alle norme della PCP. Nell’ambito della PCP, l’Unione fornisce sostegno finanziario al settore della pesca e dell’acquacoltura attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L’impatto sociale ed economico del sostegno pubblico è lo stesso, a prescindere dal fatto che sia (anche parzialmente) finanziato dall’Unione o solo dallo Stato membro. La Commissione ritiene pertanto che occorra assicurare la coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell’ambito della PCP. Benché gli aiuti di Stato non debbano essere concessi in linea di principio per operazioni non ammissibili al sostegno del FEAMP, determinati aiuti di Stato, in ragione del loro contributo positivo agli obiettivi della PCP in circostanze specifiche, potrebbero essere tuttavia compatibili con il mercato interno.»;

(2)

il punto (35) è sostituito dal seguente:

«Non devono essere concessi aiuti per attività che corrispondono a operazioni non ammissibili a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014, salvo se diversamente indicato nei presenti orientamenti.»;

(3)

il punto (38) è sostituito dal seguente:

«La Commissione ritiene che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti contribuiscano al conseguimento di un obiettivo di interesse comune.»;

(4)

il punto (42) è sostituito dal seguente:

«Ai fini dei presenti orientamenti, nel caso di aiuti che soddisfino le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non sia in grado di conseguire gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato e che tale intervento sia quindi necessario.»;

(5)

il punto (44) è sostituito dal seguente:

«La Commissione ritiene che gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti costituiscano uno strumento d’intervento adeguato. In tutti gli altri casi lo Stato membro deve dimostrare che non esistono altri strumenti d’intervento meno distorsivi.»;

(6)

il punto (52) è sostituito dal seguente:

«Per gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4, gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5.6 e gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.6 bis non è richiesto un effetto di incentivazione.»;

(7)

il punto (58) è sostituito dal seguente:

«Gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4, gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5.6 e gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.6 bis sono considerati proporzionati.»;

(8)

il punto (62) è sostituito dal seguente:

«Tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, se l’aiuto rispetta le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo.»;

(9)

dopo il punto (114) della sezione 5.6 è inserita la sezione seguente:

«5.6 bis.   Aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche

(114 bis)

Considerato lo status speciale delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato e le difficoltà che si frappongono al loro sviluppo socioeconomico a causa dei fattori specifici indicati in tale articolo, a seguito della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 su un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE (*1), che ha riconosciuto il ruolo della pesca sostenibile per lo sviluppo dell’economia blu in tali regioni, e a fronte del contributo positivo dell’aiuto alla PCP nelle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca sostenibili sotto il profilo ambientale, i benefici economici, sociali e occupazionali e la disponibilità di prodotti alimentari, se l’aiuto è destinato a sostenere i costi relativi all’acquisizione di un nuovo peschereccio che sarà registrato in una regione ultraperiferica, la Commissione lo valuterà in base ai principi stabiliti nella sezione 3 dei presenti orientamenti e alle condizioni specifiche fissate nella presente sezione.

(114 ter)

Gli aiuti per l’acquisizione di un nuovo peschereccio di cui alla presente sezione possono essere concessi solo se:

a)

il nuovo peschereccio rispetta le norme unionali e nazionali sull’igiene, la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo e le caratteristiche dei pescherecci; e

b)

alla data della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha il luogo principale di registrazione nella regione ultraperiferica in cui il nuovo peschereccio sarà registrato.

(114 quater)

Alla data di concessione dell’aiuto, l’ultima relazione, stilata conformemente all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prima di tale data, deve dimostrare che vi è equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca nel segmento di flotta della regione ultraperiferica cui il nuovo peschereccio apparterrà. Il sostegno non è concesso se la valutazione dell’equilibrio in tale relazione per il segmento di flotta cui il peschereccio in questione apparterrà non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo del peschereccio definiti negli orientamenti comuni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento (*2).

(114 quinquies)

I limiti di capacità di pesca di ciascuno Stato membro e di ciascun segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto di ogni eventuale riduzione di tali limiti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, di detto regolamento, non devono mai essere superati. L’ingresso nella flotta di una nuova capacità acquisita grazie all’aiuto deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di capacità e non deve comportare un superamento dei limiti.

(114 sexies)

L’aiuto non deve essere subordinato all’acquisizione del nuovo peschereccio presso un cantiere particolare.

(114 septies)

L’intensità massima dell’aiuto pubblico non deve superare il 60 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, non deve superare il 50 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 24 metri e non deve superare il 25 % dei costi totali ammissibili per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

(114 octies)

Il peschereccio acquisito grazie agli aiuti deve rimanere registrato nella regione ultraperiferica per almeno 15 anni dalla data di concessione dell’aiuto e durante tale periodo deve sbarcare la totalità delle sue catture in una regione ultraperiferica. Se la suddetta condizione non è rispettata, l’aiuto deve essere rimborsato con importo proporzionale al periodo o all’entità dell’inosservanza.

(*1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE (COM(2017) 623 final)."

(*2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Orientamenti per l’analisi dell’equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2014) 545 final).»;"

(10)

il punto (115) è sostituito dal seguente:

«Se un aiuto non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alle sezioni 4 e da 5.1 a 5.6 bis, in linea di principio non è compatibile con il mercato interno.».


(1)  GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.


Top