This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018XC1122(01)
Communication from the Commission amending the Guidelines for the examination of State aid to the fishery and aquaculture sector
Comunicazione della Commissione che modifica gli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura
Comunicazione della Commissione che modifica gli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura
C/2018/7667
GU C 422 del 22.11.2018, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 422/1 |
Comunicazione della Commissione che modifica gli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura
(2018/C 422/01)
La comunicazione della Commissione - Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (1) è modificata come segue:
(1) |
il punto (9) è sostituito dal seguente: «Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura si inseriscono nel quadro più ampio della politica comune della pesca (PCP). Di conseguenza, il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se è in linea con gli obiettivi della PCP. Pertanto, la Commissione applica e interpreta i presenti orientamenti conformemente alle norme della PCP. Nell’ambito della PCP, l’Unione fornisce sostegno finanziario al settore della pesca e dell’acquacoltura attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L’impatto sociale ed economico del sostegno pubblico è lo stesso, a prescindere dal fatto che sia (anche parzialmente) finanziato dall’Unione o solo dallo Stato membro. La Commissione ritiene pertanto che occorra assicurare la coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell’ambito della PCP. Benché gli aiuti di Stato non debbano essere concessi in linea di principio per operazioni non ammissibili al sostegno del FEAMP, determinati aiuti di Stato, in ragione del loro contributo positivo agli obiettivi della PCP in circostanze specifiche, potrebbero essere tuttavia compatibili con il mercato interno.»; |
(2) |
il punto (35) è sostituito dal seguente: «Non devono essere concessi aiuti per attività che corrispondono a operazioni non ammissibili a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014, salvo se diversamente indicato nei presenti orientamenti.»; |
(3) |
il punto (38) è sostituito dal seguente: «La Commissione ritiene che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti contribuiscano al conseguimento di un obiettivo di interesse comune.»; |
(4) |
il punto (42) è sostituito dal seguente: «Ai fini dei presenti orientamenti, nel caso di aiuti che soddisfino le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non sia in grado di conseguire gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato e che tale intervento sia quindi necessario.»; |
(5) |
il punto (44) è sostituito dal seguente: «La Commissione ritiene che gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis dei presenti orientamenti costituiscano uno strumento d’intervento adeguato. In tutti gli altri casi lo Stato membro deve dimostrare che non esistono altri strumenti d’intervento meno distorsivi.»; |
(6) |
il punto (52) è sostituito dal seguente: «Per gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4, gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5.6 e gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.6 bis non è richiesto un effetto di incentivazione.»; |
(7) |
il punto (58) è sostituito dal seguente: «Gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.3 e 5.4, gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5.6 e gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.6 bis sono considerati proporzionati.»; |
(8) |
il punto (62) è sostituito dal seguente: «Tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, se l’aiuto rispetta le condizioni specifiche di cui alle sezioni 4, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6 bis, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo.»; |
(9) |
dopo il punto (114) della sezione 5.6 è inserita la sezione seguente: «5.6 bis. Aiuti per il rinnovo della flotta peschereccia nelle regioni ultraperiferiche
(*1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE (COM(2017) 623 final)." (*2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Orientamenti per l’analisi dell’equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2014) 545 final).»;" |
(10) |
il punto (115) è sostituito dal seguente: «Se un aiuto non corrisponde a nessuno dei tipi di aiuto di cui alle sezioni 4 e da 5.1 a 5.6 bis, in linea di principio non è compatibile con il mercato interno.». |