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Document 52018XC0921(01)

Sintesi della decisione della Commissione, del 24 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [Caso AT.40465 — Asus (restrizioni verticali)] [notificata con il numero C(2018) 4773 final]

C/2018/4773

GU C 338 del 21.9.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/13


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 luglio 2018

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

[Caso AT.40465 — Asus (restrizioni verticali)]

[notificata con il numero C(2018) 4773 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 338/08)

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione è destinata ad AsusTek Computer Inc., Asus Computer GmbH e Asus France SARL (collettivamente «Asus»). Asus è un produttore di hardware per computer e prodotti elettronici. Asus Computer GmbH e Asus France SARL sono controllate al 100 % da AsusTek Computer Inc (Taiwan).

(2)

La decisione riguarda due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In violazione dell’articolo 101 del TFUE Asus Computer GmbH e Asus France SARL hanno posto in essere pratiche intese a limitare la capacità dei rivenditori al dettaglio di determinare in modo indipendente i propri prezzi di rivendita rispettivamente in Germania e in Francia.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(3)

Il caso riguardante Asus ha avuto origine da ispezioni effettuate senza preavviso il 10 marzo 2015 presso i locali di due rivenditori al dettaglio online, uno in Germania e uno in Francia, che vendono entrambi tra l’altro prodotti Asus.

(4)

Il 2 febbraio 2017, la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

(5)

Poco dopo l’avvio del procedimento, Asus ha indicato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e ha fornito ulteriori elementi di prova concernenti il comportamento in questione.

(6)

Successivamente, Asus ha presentato un’offerta formale di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(7)

Il 24 maggio 2018, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata ad Asus. Il 28 maggio 2018, Asus ha trasmesso la propria risposta alla comunicazione degli addebiti.

(8)

Il 10 luglio 2018 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

(9)

La Commissione ha adottato la presente decisione il 24 luglio 2018.

2.2.   Destinatari e durata

(10)

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE prendendo parte, nei periodi di seguito indicati, a pratiche anticoncorrenziali:

Impresa

Durata

Infrazione in Germania: Asus Computer GmbH

3 marzo 2011 – 27 giugno 2014

Infrazione in Francia: Asus France SARL

7 aprile 2013 – 15 dicembre 2014

2.3.   Sintesi delle infrazioni

(11)

I prodotti cui si riferisce la presente decisione sono: i) in relazione alla Germania, i prodotti venduti dal gruppo Sistemi di Asus e i prodotti per reti, desktop e display venduti dal gruppo Piattaforma aperta di Asus e ii) in relazione alla Francia, tutti i prodotti del gruppo Piattaforma aperta. Tali prodotti erano interessati dalla strategia d’impresa di Asus in Germania e in Francia, volta a mantenere stabili i prezzi di rivendita nei due Stati membri al livello del prezzo di rivendita raccomandato.

(12)

Asus distribuisce i propri prodotti tramite distributori indipendenti; pur non avendo un rapporto di fornitura diretto con i rivenditori, i suoi account manager in Germania e in Francia avevano tuttavia contatti frequenti con essi.

(13)

Durante i periodi dell’infrazione, in Germania e in Francia veniva effettuato un monitoraggio dei prezzi con vari sistemi, in particolare mediante l’osservazione di siti web di confronto dei prezzi e, per alcune categorie di prodotti, mediante strumenti software interni di monitoraggio che permettevano ad Asus di identificare i rivenditori che vendevano i prodotti Asus al di sotto del livello di prezzo desiderato, normalmente uguale al prezzo di rivendita raccomandato.

(14)

Asus veniva inoltre informata in merito ai rivenditori che praticavano prezzi bassi mediante segnalazioni di altri rivenditori. I rivenditori che non rispettavano il livello di prezzo desiderato generalmente venivano contattati da Asus, che chiedeva loro di aumentare il prezzo.

(15)

I rivenditori che ripetutamente non si conformavano al prezzo di rivendita desiderato venivano minacciati e/o sanzionati da Asus.

2.4.   Misure correttive

(16)

La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (2).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(17)

Per determinare l’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite dei prodotti di cui al presente procedimento realizzate nel 2013, ultimo esercizio intero in cui Asus Computer GmbH ha partecipato all’infrazione in Germania e Asus France SARL all’infrazione in Francia.

(18)

La Commissione ha tenuto conto del fatto che l’imposizione dei prezzi di rivendita, per sua stessa natura, restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate quali l’imposizione dei prezzi di rivendita sono spesso, per loro natura, meno lesive della concorrenza rispetto agli accordi orizzontali. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche del caso, la proporzione del valore delle vendite è fissata al 7 %.

(19)

La Commissione ha tenuto conto della durata delle due infrazioni uniche e continuate menzionate in precedenza.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(20)

Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(21)

Nessuna delle ammende calcolate supera il 10 % del fatturato mondiale di Asus.

2.4.4.   Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione

(22)

La Commissione conclude che, in considerazione del fatto che Asus ha collaborato efficacemente con la Commissione oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge, l’ammenda che altrimenti sarebbe stata irrogata dovrebbe essere ridotta del 40 %, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

3.   CONCLUSIONE

(23)

Alla luce di quanto precede, l’importo finale dell’ammenda irrogata ad Asus ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ammonta a 58 162 000 EUR per l’infrazione unica e continuata in Germania e a 5 360 000 EUR per l’infrazione unica e continuata in Francia.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


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