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Document 52018XC0731(01)
Summary of Commission Decision of 24 January 2018 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement (Case AT.40220 — Qualcomm (Exclusivity Payments)) (notified under document C(2018) 240)
Sintesi della decisione della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [Caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)] [notificata con il numero C(2018) 240]
Sintesi della decisione della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [Caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)] [notificata con il numero C(2018) 240]
GU C 269 del 31.7.2018, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/25 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 24 gennaio 2018
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE
[Caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)]
[notificata con il numero C(2018) 240]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2018/C 269/16)
Il 24 gennaio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La decisione stabilisce che Qualcomm Inc. («Qualcomm») ha violato l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e l’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») concedendo premi a favore di Apple Inc. («Apple») a condizione che Apple acquisti da Qualcomm tutto il suo fabbisogno di baseband chipset (2) compatibili con lo standard di telefonia cellulare «Long-Term Evolution» (LTE) e con gli standard «Global System for Mobile Communications» (GSM) e «Universal Mobile Telecommunications System» (UMTS). Nella decisione tali baseband chipset sono denominati «chipset LTE». |
(2) |
L’infrazione è durata dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016. |
(3) |
Il 19 gennaio 2018 e il 23 gennaio 2018 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato pareri favorevoli in merito alla decisione adottata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e alla sanzione inflitta a Qualcomm. |
2. ACCORDI DI QUALCOMM CON APPLE
(4) |
Il 25 febbraio 2011 Qualcomm ha concluso con Apple un accordo (l’«accordo di transizione») riguardante la fornitura di baseband chipset. L’accordo è stato modificato il 28 febbraio 2013 mediante un successivo accordo (la «prima modifica all’accordo di transizione»), che ha avuto un effetto retroattivo a partire dal 1o gennaio 2013. |
(5) |
Sia l’accordo di transizione che la prima modifica all’accordo di transizione prevedevano la concessione di premi ad Apple da parte di Qualcomm, a condizione che Apple si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE. |
(6) |
Benché la scadenza dell’accordo di transizione e della prima modifica all’accordo di transizione (collettivamente, gli «accordi») fosse prevista per il 31 dicembre 2016, la loro effettiva cessazione è avvenuta successivamente al lancio da parte di Apple, il 16 settembre 2016, dei dispositivi iPhone 7, che usano chipset LTE di Intel. |
3. DEFINIZIONE DEL MERCATO
(7) |
La decisione conclude che il mercato rilevante del prodotto è il mercato libero di chipset LTE. |
(8) |
La decisione conclude che il mercato dei chipset LTE ha dimensione mondiale. |
4. POSIZIONE DOMINANTE
(9) |
La decisione conclude che Qualcomm ha detenuto una posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset LTE tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016. |
(10) |
In primo luogo, Qualcomm detiene quote consistenti nel mercato mondiale dei chipset LTE dal 2010. |
(11) |
In secondo luogo, il mercato mondiale dei chipset LTE è caratterizzato da una serie di barriere all’ingresso e all’espansione. |
(12) |
In terzo luogo, la forza commerciale dei clienti di baseband chipset di Qualcomm non è sufficiente per incidere sulla posizione dominante di Qualcomm. |
5. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
(13) |
La decisione conclude che Qualcomm ha abusato della propria posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset LTE concedendo premi ad Apple, a condizione che quest’ultima si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE. |
(14) |
In primo luogo, i premi concessi da Qualcomm ad Apple a condizione che questa si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE equivalevano a premi di esclusiva. |
(15) |
In secondo luogo, nonostante le argomentazioni contrarie di Qualcomm, i suoi premi di esclusiva avevano potenziali effetti anticoncorrenziali. |
(16) |
Innanzitutto, i premi di Qualcomm hanno disincentivato Apple a passare a fornitori concorrenti di chipset LTE, come confermato dai documenti interni e dalle spiegazioni di Apple. |
(17) |
Inoltre, i premi di esclusiva di Qualcomm coprivano una quota consistente del mercato mondiale di chipset LTE. |
(18) |
Infine, data la sua importanza in termini di penetrazione o espansione nel mercato mondiale di chipset LTE, Apple è un cliente di interesse per i fornitori di chipset LTE. |
(19) |
In terzo luogo, l’analisi del margine critico presentata da Qualcomm non è idonea a suffragare la tesi secondo cui i premi di esclusiva di Qualcomm non erano in grado di produrre effetti anticoncorrenziali. |
(20) |
In quarto luogo, Qualcomm non ha dimostrato che i suoi premi di esclusiva erano controbilanciati, o superati, da vantaggi in termini di efficienza che vadano anche a beneficio del consumatore. Ciò perché Qualcomm non ha dimostrato che i premi di esclusiva erano necessari per produrre incrementi di efficienza. |
(21) |
L’infrazione di Qualcomm si è protratta dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016. |
6. GIURISDIZIONE
(22) |
La decisione conclude che la Commissione è competente per l’applicazione dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE all’infrazione di Qualcomm, poiché essa è stata commessa ed era idonea a produrre effetti sostanziali, immediati e prevedibili nel SEE. |
7. INCIDENZA SUGLI SCAMBI
(23) |
La decisione conclude che l’infrazione di Qualcomm pregiudica in maniera sensibile gli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 102 del trattato e tra le parti contraenti ai sensi dell’articolo 54 dell’accordo SEE. |
8. MISURE CORRETTIVE E AMMENDE
(24) |
All’epoca dell’adozione della decisione, l’infrazione di Qualcomm è terminata, poiché gli accordi sono cessati il 16 settembre 2016, all’indomani del lancio da parte di Apple dei dispositivi iPhone 7 che utilizzano chipset LTE di Intel. |
(25) |
La decisione, tuttavia, ingiunge a Qualcomm di astenersi dal reiterare qualsiasi condotta descritta nella decisione e qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo, compresi premi, sconti o corrispettivi di altra natura subordinati all’acquisto presso Qualcomm da parte di Apple di tutto o gran parte del suo fabbisogno di chipset LTE. |
(26) |
L’ammenda inflitta a Qualcomm per l’infrazione è calcolata sulla base dei principi fissati negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. La decisione conclude che l’importo finale dell’ammenda da infliggere a Qualcomm deve essere pari a 997 439 000 EUR. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) I baseband chipset consentono a smartphone e tablet di collegarsi alle reti cellulari e sono utilizzati sia per la trasmissione vocale che per la trasmissione di dati.