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Document 52018XC0731(01)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [Caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)] [notificata con il numero C(2018) 240]

    GU C 269 del 31.7.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 269/25


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 24 gennaio 2018

    relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

    [Caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)]

    [notificata con il numero C(2018) 240]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2018/C 269/16)

    Il 24 gennaio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    La decisione stabilisce che Qualcomm Inc. («Qualcomm») ha violato l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e l’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») concedendo premi a favore di Apple Inc. («Apple») a condizione che Apple acquisti da Qualcomm tutto il suo fabbisogno di baseband chipset (2) compatibili con lo standard di telefonia cellulare «Long-Term Evolution» (LTE) e con gli standard «Global System for Mobile Communications» (GSM) e «Universal Mobile Telecommunications System» (UMTS). Nella decisione tali baseband chipset sono denominati «chipset LTE».

    (2)

    L’infrazione è durata dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016.

    (3)

    Il 19 gennaio 2018 e il 23 gennaio 2018 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato pareri favorevoli in merito alla decisione adottata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e alla sanzione inflitta a Qualcomm.

    2.   ACCORDI DI QUALCOMM CON APPLE

    (4)

    Il 25 febbraio 2011 Qualcomm ha concluso con Apple un accordo (l’«accordo di transizione») riguardante la fornitura di baseband chipset. L’accordo è stato modificato il 28 febbraio 2013 mediante un successivo accordo (la «prima modifica all’accordo di transizione»), che ha avuto un effetto retroattivo a partire dal 1o gennaio 2013.

    (5)

    Sia l’accordo di transizione che la prima modifica all’accordo di transizione prevedevano la concessione di premi ad Apple da parte di Qualcomm, a condizione che Apple si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE.

    (6)

    Benché la scadenza dell’accordo di transizione e della prima modifica all’accordo di transizione (collettivamente, gli «accordi») fosse prevista per il 31 dicembre 2016, la loro effettiva cessazione è avvenuta successivamente al lancio da parte di Apple, il 16 settembre 2016, dei dispositivi iPhone 7, che usano chipset LTE di Intel.

    3.   DEFINIZIONE DEL MERCATO

    (7)

    La decisione conclude che il mercato rilevante del prodotto è il mercato libero di chipset LTE.

    (8)

    La decisione conclude che il mercato dei chipset LTE ha dimensione mondiale.

    4.   POSIZIONE DOMINANTE

    (9)

    La decisione conclude che Qualcomm ha detenuto una posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset LTE tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016.

    (10)

    In primo luogo, Qualcomm detiene quote consistenti nel mercato mondiale dei chipset LTE dal 2010.

    (11)

    In secondo luogo, il mercato mondiale dei chipset LTE è caratterizzato da una serie di barriere all’ingresso e all’espansione.

    (12)

    In terzo luogo, la forza commerciale dei clienti di baseband chipset di Qualcomm non è sufficiente per incidere sulla posizione dominante di Qualcomm.

    5.   ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

    (13)

    La decisione conclude che Qualcomm ha abusato della propria posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset LTE concedendo premi ad Apple, a condizione che quest’ultima si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE.

    (14)

    In primo luogo, i premi concessi da Qualcomm ad Apple a condizione che questa si rifornisse presso Qualcomm per l’intero suo fabbisogno di chipset LTE equivalevano a premi di esclusiva.

    (15)

    In secondo luogo, nonostante le argomentazioni contrarie di Qualcomm, i suoi premi di esclusiva avevano potenziali effetti anticoncorrenziali.

    (16)

    Innanzitutto, i premi di Qualcomm hanno disincentivato Apple a passare a fornitori concorrenti di chipset LTE, come confermato dai documenti interni e dalle spiegazioni di Apple.

    (17)

    Inoltre, i premi di esclusiva di Qualcomm coprivano una quota consistente del mercato mondiale di chipset LTE.

    (18)

    Infine, data la sua importanza in termini di penetrazione o espansione nel mercato mondiale di chipset LTE, Apple è un cliente di interesse per i fornitori di chipset LTE.

    (19)

    In terzo luogo, l’analisi del margine critico presentata da Qualcomm non è idonea a suffragare la tesi secondo cui i premi di esclusiva di Qualcomm non erano in grado di produrre effetti anticoncorrenziali.

    (20)

    In quarto luogo, Qualcomm non ha dimostrato che i suoi premi di esclusiva erano controbilanciati, o superati, da vantaggi in termini di efficienza che vadano anche a beneficio del consumatore. Ciò perché Qualcomm non ha dimostrato che i premi di esclusiva erano necessari per produrre incrementi di efficienza.

    (21)

    L’infrazione di Qualcomm si è protratta dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016.

    6.   GIURISDIZIONE

    (22)

    La decisione conclude che la Commissione è competente per l’applicazione dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE all’infrazione di Qualcomm, poiché essa è stata commessa ed era idonea a produrre effetti sostanziali, immediati e prevedibili nel SEE.

    7.   INCIDENZA SUGLI SCAMBI

    (23)

    La decisione conclude che l’infrazione di Qualcomm pregiudica in maniera sensibile gli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 102 del trattato e tra le parti contraenti ai sensi dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

    8.   MISURE CORRETTIVE E AMMENDE

    (24)

    All’epoca dell’adozione della decisione, l’infrazione di Qualcomm è terminata, poiché gli accordi sono cessati il 16 settembre 2016, all’indomani del lancio da parte di Apple dei dispositivi iPhone 7 che utilizzano chipset LTE di Intel.

    (25)

    La decisione, tuttavia, ingiunge a Qualcomm di astenersi dal reiterare qualsiasi condotta descritta nella decisione e qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo, compresi premi, sconti o corrispettivi di altra natura subordinati all’acquisto presso Qualcomm da parte di Apple di tutto o gran parte del suo fabbisogno di chipset LTE.

    (26)

    L’ammenda inflitta a Qualcomm per l’infrazione è calcolata sulla base dei principi fissati negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. La decisione conclude che l’importo finale dell’ammenda da infliggere a Qualcomm deve essere pari a 997 439 000 EUR.

    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2)  I baseband chipset consentono a smartphone e tablet di collegarsi alle reti cellulari e sono utilizzati sia per la trasmissione vocale che per la trasmissione di dati.


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