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Document 52018XC0719(01)
Code of Best Practices for the conduct of State aid control procedures
Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato
Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato
C/2018/4412
GU C 253 del 19.7.2018, p. 14–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/14 |
Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato
(2018/C 253/05)
Indice
1. |
Campo di applicazione e finalità del codice | 15 |
2. |
Rapporto con il diritto dell’Unione | 16 |
3. |
Pre-notifica | 16 |
3.1. |
Obiettivi | 16 |
3.2. |
Portata | 17 |
3.3. |
Tempi | 17 |
3.4. |
Contenuto | 17 |
4. |
Approccio basato su portafogli di casi e pianificazione concordata | 18 |
4.1. |
Approccio basato su portafogli di casi | 18 |
4.2. |
Pianificazione concordata | 18 |
4.2.1. |
Obiettivo e contenuto | 18 |
4.2.2. |
Portata e tempi | 18 |
5. |
Esame preliminare delle misure notificate | 19 |
5.1. |
Richieste di informazioni | 19 |
5.2. |
Sospensione concordata dell’esame preliminare | 19 |
5.3. |
Contatti in merito allo stato di avanzamento e contatti con il beneficiario dell’aiuto | 19 |
6. |
Procedura semplificata per casi semplici | 19 |
6.1. |
Casi assoggettabili alla procedura semplificata | 19 |
6.2. |
Contatti pre-notifica nella determinazione del ricorso alla procedura razionalizzata | 20 |
6.3. |
Notifica e pubblicazione della sintesi in forma abbreviata | 20 |
6.4. |
Decisione in forma abbreviata | 20 |
7. |
Procedimento di indagine formale | 21 |
7.1. |
Pubblicazione delle decisioni e delle sintesi | 21 |
7.2. |
Osservazioni delle parti interessate | 21 |
7.3. |
Osservazioni degli Stati membri | 21 |
7.4. |
Richiesta di informazioni supplementari dallo Stato membro interessato | 22 |
7.5. |
Richieste di informazioni ad altre fonti | 22 |
7.6. |
Sospensione giustificata di un’indagine formale | 22 |
7.7. |
Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell’indagine formale | 22 |
8. |
Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto | 23 |
9. |
Denunce formali | 23 |
9.1. |
Modulo di denuncia e obbligo di comprovare l’interesse leso | 23 |
9.2. |
Calendario indicativo ed esito dell’esame di una denuncia formale | 23 |
10. |
Piani di valutazione | 24 |
11. |
Controllo | 24 |
12. |
Migliore coordinamento e partenariato con gli Stati membri | 25 |
13. |
Future revisioni | 25 |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL CODICE
1. |
Negli ultimi anni la Commissione ha attuato un programma di modernizzazione degli aiuti di Stato al fine di concentrare la propria azione di controllo degli aiuti di Stato sulle misure che realmente incidono sulla concorrenza nel mercato interno e, allo stesso tempo, per semplificare e razionalizzare le norme e le procedure. Questo programma ha facilitato gli investimenti pubblici, conferendo agli Stati membri la facoltà di concedere sostegno pubblico senza previo esame della Commissione e accelerando il processo decisionale nelle procedure relative agli aiuti di Stato. |
2. |
In particolare, la Commissione ha adottato:
|
3. |
L’impegno a rendere le norme dell’UE sugli aiuti di Stato più mirate e razionali è ancora in corso. Nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione ha proposto una revisione del regolamento di abilitazione dell’UE in materia di aiuti di Stato affinché sia più facile 1) combinare i finanziamenti dell’UE erogati sotto forma di strumenti finanziari con i finanziamenti degli Stati membri e ii) razionalizzare le condizioni alle quale gli Stati membri finanziano determinati progetti nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (6). |
4. |
Per ottenere i migliori risultati dalle nuove norme in materia di aiuti di Stato, la presente comunicazione («Codice delle migliori pratiche») fornisce orientamenti agli Stati membri, ai beneficiari degli aiuti e alle altre parti interessate, su come funzionano in pratica le procedure relative agli aiuti di Stato (7). La comunicazione si prefigge di rendere tali procedure quanto più trasparenti, semplici, chiare, prevedibili e tempestive possibile. Essa sostituisce la comunicazione relativa al codice delle migliori adottata nel 2009 (8) e integra la comunicazione relativa alla procedura semplificata del 2009 (9). |
5. |
Al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla presente comunicazione e di garantire la corretta ed efficace applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente in uno spirito di partenariato. In tale contesto, i servizi della Commissione continueranno a offrire dei contatti pre-notifica concernenti le potenziali misure di aiuto di Stato cui gli Stati membri stanno valutando di dare attuazione. Essi collaboreranno con gli Stati membri allo scopo di definire le priorità da assegnare al trattamento dei casi sotto il profilo procedurale. Inoltre, si serviranno di una rete di coordinatori nazionali e forniranno agli Stati membri sostegno sotto forma di orientamenti e formazione in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Nel quadro dell’intensificazione dei suoi sforzi per rafforzare la collaborazione e il partenariato con gli Stati membri, i servizi della Commissione incoraggeranno questi ultimi a condividere tra di loro e con la Commissione esperienze sulle migliori pratiche e sulle difficoltà incontrate nell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. |
6. |
Il presente codice delle migliori pratiche è inteso inoltre a migliorare la procedura per il trattamento delle denunce riguardanti gli aiuti di Stato. Il codice chiarisce a quali condizioni i servizi della Commissione considereranno un caso come denuncia formale e stabilisce scadenze indicative per il trattamento di siffatte denunce. |
7. |
La specificità dei singoli casi può tuttavia richiedere un adeguamento o una deviazione rispetto al presente codice. Anche le specificità dei settori della pesca e dell’acquacoltura e delle attività di produzione primaria, di lavorazione o di commercializzazione di prodotti agricoli possono giustificare una deviazione rispetto al presente codice. |
2. RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL’UNIONE
8. |
Il presente codice descrive e chiarisce le procedure seguite dai servizi della Commissione nella valutazione dei casi di aiuti di Stato. Il codice non presenta una panoramica esaustiva delle norme di diritto dell’UE in materia di aiuti di Stato, ma dovrebbe piuttosto essere letto unitamente a tutti gli altri documenti contenenti dette norme. Il codice non crea nuovi diritti rispetto a quelli stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso «il trattato»), nel regolamento di procedura (10), nel regolamento di esecuzione (11) e nella relativa interpretazione da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione, né altera tali diritti in alcun modo. |
3. PRE-NOTIFICA
3.1. Obiettivi
9. |
I servizi della Commissione invitano gli Stati membri a contattarli prima di notificare formalmente alla Commissione potenziali misure di aiuti di Stato (in appresso «contatti pre-notifica»). Detti contatti pre-notifica perseguono vari obiettivi. |
10. |
In primo luogo, nel corso di tali contatti, i servizi della Commissione e lo Stato membro possono stabilire quali informazioni sono necessarie affinché la notifica della misura di aiuto di Stato in questione sia considerata completa. Pertanto, generalmente, i contatti pre-notifica sfociano in notifiche più accurate e complete, il che, a sua volta, accelera il loro trattamento e permette, in genere, alla Commissione di adottare le decisioni entro 2 mesi dalla data di notifica (12). |
11. |
In secondo luogo, durante i contatti pre-notifica, i servizi della Commissione e lo Stato membro possono discutere gli aspetti giuridici ed economici della misura proposta in maniera informale e riservata (13) prima che essa sia formalmente notificata. In particolare, la fase di pre-notifica può offrire la possibilità di affrontare gli aspetti di una misura proposta che potrebbero non essere pienamente in linea con le norme sugli aiuti di Stato, compreso nei casi in cui occorre apportare modifiche significative alla misura. |
12. |
In terzo luogo, nel corso della fase di pre-notifica, i servizi della Commissione compiranno una prima valutazione circa la possibilità di esaminare il caso secondo la procedura razionalizzata (cfr. la sezione 6). |
3.2. Portata
13. |
I servizi della Commissione avvieranno contatti pre-notifica ogniqualvolta uno Stato membro ne faccia richiesta. I servizi della Commissione raccomandano vivamente agli Stati membri di intrattenere tali contatti in casi che presentano aspetti nuovi o le cui caratteristiche o complessità giustificano discussioni informali preliminari con i servizi della Commissione. I contatti pre-notifica possono essere utili anche per progetti di interesse comune che abbiano una particolare rilevanza per l’UE come i progetti relativi alla rete centrale TEN-T, nella misura in cui il loro finanziamento rischia di costituire un aiuto di Stato. |
3.3. Tempi
14. |
Per garantire l’efficacia dei contatti pre-notifica, gli Stati membri dovrebbero fornire ai servizi della Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione di una proposta di misura di aiuto di Stato sotto forma di un progetto di notifica. Di norma, al fine di accelerare il processo, i contatti pre-notifica informali avverranno dunque tramite posta elettronica, telefono o teleconferenze. Se necessario, o su richiesta dello Stato membro, possono avvenire anche degli incontri tra quest’ultimo e i servizi della Commissione. |
15. |
Per casi particolarmente complessi (come quelli sugli aiuti alla ristrutturazione oppure su misure di aiuto individuali complesse o di grande entità), i servizi della Commissione raccomandano agli Stati membri di avviare i contatti pre-notifica al più presto per consentire una discussione proficua. Tali contatti possono essere utili anche in casi apparentemente meno problematici al fine di confermare la valutazione iniziale compiuta dagli Stati membri e stabilire le informazioni necessarie ai servizi della Commissione per valutare il caso. |
16. |
I tempi e le modalità dei contatti pre-notifica dipendono in ampia misura dalla complessità del caso. Benché tali contatti possano protrarsi per svariati mesi, non dovrebbero di norma superare i 6 mesi. |
17. |
Al termine dei contatti pre-notifica lo Stato membro dovrebbe essere in grado di presentare una notifica completa. Qualora ritengano che i contatti pre-notifica non portino a risultati soddisfacenti, i servizi della Commissione possono chiudere la fase di pre-notifica. Ciò non impedisce allo Stato membro di notificare in via preventiva o notificare nuovamente una misura analoga. |
3.4. Contenuto
18. |
Alla luce della loro esperienza, in particolare in casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative a un progetto specifico, la Commissione raccomanda che i beneficiari di misure individuali siano coinvolti nei contatti pre-notifica. Tuttavia, la decisione se coinvolgere o meno il beneficiario è rimessa allo Stato membro. |
19. |
Di norma, con riferimento alle misure che coinvolgono più Stati membri (ad esempio, importanti progetti di interesse comune europeo), gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati a confrontarsi tra loro prima di avviare i contatti pre-notifica al fine di garantire un approccio coerente alla misura e di stabilire una tempistica realistica. |
20. |
Al termine della fase di pre-notifica, i servizi della Commissione si adopereranno per fornire allo Stato membro una valutazione preliminare informale della misura. Detta valutazione comprende indicazioni non vincolanti dei servizi della Commissione sulla completezza del progetto di notifica e una valutazione informale e non vincolante (14) sull’eventuale carattere di aiuto di Stato della misura e sulla sua compatibilità o meno con il mercato interno. |
21. |
In casi particolarmente nuovi o complessi, i servizi della Commissione potrebbero non fornire una valutazione preliminare informale alla fine della fase di pre-notifica. In tali casi, su richiesta dello Stato membro, possono indicare per iscritto le informazioni di cui ancora necessitano per poter compiere una valutazione della misura. |
22. |
I contatti pre-notifica sono volontari e riservati e non incidono sulla valutazione del caso a seguito della sua notifica formale. In particolare, il fatto che abbiano avuto luogo dei contatti pre-notifica non impedisce ai servizi della Commissione di chiedere allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni dopo la notifica formale. |
4. APPROCCIO BASATO SU PORTAFOGLI DI CASI E PIANIFICAZIONE CONCORDATA
4.1. Approccio basato su portafogli di casi
23. |
Gli Stati membri possono chiedere ai servizi della Commissione di trattare casi che essi ritengono prioritari secondo tempistiche maggiormente prevedibili. A tal fine, possono partecipare all’«esercizio di portafoglio» offerto dai servizi della Commissione. Due volte all’anno (15) i servizi della Commissione chiedono agli Stati membri di comunicare loro quali tra i casi notificati presenti nel loro portafoglio rivestono - a loro avviso - priorità alta o bassa. Se desiderano partecipare all’esercizio, gli Stati membri devono rispondere alla richiesta entro il termine indicato. Una volta ricevute le suddette informazioni e tenuto debito conto delle risorse disponibili e di altri casi pendenti concernenti lo Stato membro richiedente, i servizi della Commissione possono proporre una pianificazione concordata dei suddetti casi per garantire che siano trattati in modo tempestivo e prevedibile. |
4.2. Pianificazione concordata
4.2.1. Obiettivo e contenuto
24. |
La pianificazione concordata è uno strumento che può essere impiegato per aumentare la trasparenza e la prevedibilità della probabile durata di un’indagine in materia di aiuti di Stato. Questo strumento consente ai servizi della Commissione e allo Stato membro di concordare la tempistica prevista di un’indagine in un determinato caso e, talvolta, anche il suo probabile svolgimento. Ciò può essere particolarmente utile nei casi che presentano aspetti nuovi, che riguardano progetti relativi alla rete centrale TEN-T o sono tecnicamente complessi, urgenti o delicati. |
25. |
In particolare i servizi della Commissione e lo Stato membro potrebbero concordare i seguenti elementi:
|
26. |
Se lo Stato membro fornisce tempestivamente tutte le informazioni concordate, i servizi della Commissione si adopereranno per rispettare la tempistica concordata per le indagini sul caso. Tuttavia, ove le informazioni fornite dallo Stato membro o da soggetti terzi dovessero sollevare ulteriori questioni, potrebbe non essere possibile rispettare detta tempistica. |
4.2.2. Portata e tempi
27. |
La pianificazione concordata sarà impiegata, in particolare, nei casi che comportano aspetti estremamente nuovi o tecnicamente difficili o delicati. Nell’ambito dei suddetti casi, la pianificazione concordata avrà luogo alla fine di tale fase e sarà seguita dalla notifica formale. |
28. |
La summenzionata pianificazione può aver luogo anche all’inizio del procedimento d’indagine formale. In tali circostanze, lo Stato membro dovrebbe richiedere la pianificazione concordata per l’ulteriore trattamento del caso. |
5. ESAME PRELIMINARE DELLE MISURE NOTIFICATE
5.1. Richieste di informazioni
29. |
I servizi della Commissione avviano il loro esame preliminare di ciascuna misura notificata non appena ne ricevono la notifica. Se necessitano di ulteriori informazioni dopo la notifica, inviano una richiesta di informazioni allo Stato membro. Dato che i servizi della Commissione cercano di raggruppare le richieste di informazioni e che i contatti pre-notifica dovrebbero garantire la completezza delle notifiche inviate dagli Stati membri (19), sarà in genere sufficiente una richiesta globale di informazioni. La richiesta spiega quali sono le informazioni necessarie e viene generalmente inviata entro 4 settimane dalla notifica formale. |
30. |
Dopo aver ricevuto la risposta dello Stato membro, i servizi della Commissione possono porre domande aggiuntive a seconda del contenuto delle risposte e della natura del caso, il che non significa necessariamente che la Commissione incontri serie difficoltà nella valutazione del caso. |
31. |
Se lo Stato membro non fornisce tempestivamente le informazioni richieste, i servizi della Commissione inviano un sollecito. Salvo circostanze eccezionali, se detto Stato non invia le informazioni neppure a seguito di un sollecito, i menzionati servizi gli comunicano che la notifica è considerata ritirata (20). In quest’ultimo caso, lo Stato membro può, successivamente, notificare nuovamente la misura unitamente alle informazioni mancanti. |
32. |
Di norma, se le condizioni per avviare il procedimento d’indagine formale sono soddisfatte, la Commissione procede in tal senso dopo un massimo di due richieste. Tuttavia, in talune circostanze, a seconda della natura del caso, nonché della completezza e complessità delle informazioni fornite dallo Stato membro, potranno essere presentate più richieste di informazioni prima dell’apertura del procedimento succitato. |
5.2. Sospensione concordata dell’esame preliminare
33. |
I servizi della Commissione possono sospendere l’esame preliminare, ad esempio quando uno Stato membro chiede una sospensione al fine di modificare la misura di aiuto allineandola alle norme sugli aiuti di Stato, o di comune accordo. |
34. |
Il periodo della sospensione sarà concordato preventivamente. Se, al termine del suddetto periodo, lo Stato membro non ha presentato una notifica completa conforme alle norme succitate, i servizi della Commissione riavvieranno il procedimento a partire dal punto in cui era stato sospeso. Di norma, i servizi della Commissione informeranno poi lo Stato membro del fatto che la notifica è considerata ritirata o avvieranno immediatamente il procedimento d’indagine formale in ragione dei seri dubbi esistenti quanto alla compatibilità della misura d’aiuto con le norme sugli aiuti di Stato e, quindi, con il mercato interno. |
5.3. Contatti in merito allo stato di avanzamento e contatti con il beneficiario dell’aiuto
35. |
Su richiesta, i servizi della Commissione informeranno lo Stato membro dello stato di avanzamento dell’esame preliminare della notifica. |
36. |
Lo Stato membro può decidere di coinvolgere il beneficiario di una potenziale misura (individuale) di aiuto di Stato nei contatti in essere con la Commissione sullo stato di avanzamento, in particolare, nei casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative a un progetto specifico. I servizi della Commissione raccomandano che il beneficiario partecipi a tali contatti. Tuttavia, la decisione se coinvolgere o meno il beneficiario è rimessa allo Stato membro. |
6. PROCEDURA SEMPLIFICATA PER CASI SEMPLICI
6.1. Casi assoggettabili alla procedura semplificata
37. |
Ove il caso sia semplice e siano soddisfatte determinate condizioni, la Commissione può accettare di trattarlo nell’ambito di una procedura razionalizzata. In tali circostanze, la Commissione cercherà di adottare, entro 25 giorni dalla data di notifica, una decisione in forma abbreviata indicante che la misura notificata non costituisce aiuto oppure una decisione di non sollevare obiezioni (21). |
38. |
Se uno Stato membro chiede che sia applicata la procedura razionalizzata, i servizi della Commissione stabiliranno se il caso si presti a detto trattamento procedurale. Ciò può accadere, in particolare, quando una misura è sufficientemente simile ad altre misure approvate nell’ambito di almeno tre precedenti decisioni della Commissione nei dieci anni anteriori alla data della pre-notifica (in appresso «decisioni precedenti»). Per stabilire se la misura è sufficientemente simile a quelle valutate nel quadro delle decisioni precedenti, i servizi della Commissione esamineranno tutti i requisiti sostanziali e procedurali applicabili e, in particolare, gli obiettivi e la struttura complessiva della misura, i tipi di beneficiari, i costi ammissibili, i massimali di notifica individuale, i livelli di intensità degli aiuti e le maggiorazioni applicabili (se presenti), l’effetto di incentivazione e i requisiti di trasparenza. |
39. |
Di norma, quando sono disponibili almeno tre decisioni precedenti, è chiaro che la misura non costituisce aiuto o che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno. In talune circostanze, tuttavia, potrebbe non essere il caso, ad esempio se la Commissione sta rivalutando le decisioni precedenti alla luce della giurisprudenza recente. Poiché tali casi necessitano di un esame attento, i servizi della Commissione negheranno di norma l’applicazione della procedura razionalizzata. |
40. |
Inoltre, i servizi della Commissione possono negare detta applicazione quando la misura d’aiuto può agevolare una società tenuta a restituire un aiuto di Stato che la Commissione ha valutato come illegittimo e incompatibile con il mercato interno (22). |
6.2. Contatti pre-notifica nella determinazione del ricorso alla procedura razionalizzata
41. |
I servizi della Commissione accetteranno di applicare la procedura razionalizzata solo se la misura di cui trattasi è stata oggetto di contatti pre-notifica. In tale contesto, lo Stato membro dovrebbe presentare un modulo di progetto di notifica contenente tutte le informazioni rilevanti, compresi i riferimenti alle decisioni precedenti e una bozza della sintesi della notifica (23) destinata ad essere pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza. |
42. |
I servizi della Commissione applicheranno la procedura razionalizzata solo se reputano che il modulo di notifica sia, in linea di massima, completo. Ciò significa che i suddetti servizi dispongono, in via di principio, di informazioni sufficienti per approvare la misura ove lo Stato membro fondi la sua notifica sul modulo di progetto di notifica, compresi i risultati dei contatti pre-notifica. |
6.3. Notifica e pubblicazione della sintesi in forma abbreviata
43. |
Il termine di 25 giorni per l’adozione di una decisione in forma abbreviata (cfr. punto 38) inizia a decorrere dalla presentazione della notifica da parte dello Stato membro. Nell’ambito della procedura razionalizzata sono impiegati moduli standard per la notifica (24). |
44. |
A seguito del ricevimento della notifica, i servizi della Commissione ne pubblicheranno una sintesi (25) sul sito Internet della DG Concorrenza indicando che la misura di aiuto presenta i requisiti per l’applicazione della procedura razionalizzata. Le parti interessate avranno quindi dieci giorni lavorativi per presentare osservazioni, in particolare su circostanze che potrebbero richiedere un esame più attento. Qualora una parte interessata sollevi preoccupazioni che, a prima vista, appaiono fondate, i servizi della Commissione applicheranno la procedura ordinaria, informandone lo Stato membro e le parti interessate. |
6.4. Decisione in forma abbreviata
45. |
Nei casi in cui è applicata la procedura razionalizzata, la Commissione emetterà di norma una decisione in forma abbreviata. Essa cercherà di adottare, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, una decisione indicante che la misura notificata non costituisce aiuto oppure una decisione di non sollevare obiezioni (26). |
46. |
La decisione in forma abbreviata contiene la sintesi pubblicata all’epoca della notifica e una breve valutazione della misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e, se del caso, ne attesta la conformità con la precedente prassi decisionale della Commissione. La versione pubblica della decisione sarà pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza. |
7. PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
47. |
La Commissione intende migliorare la trasparenza, la prevedibilità e l’efficienza del trattamento di casi complessi trattati nell’ambito del procedimento di indagine formale. A tal fine, essa si servirà in maniera efficiente di tutti gli strumenti procedurali messi a sua disposizione dal regolamento di procedura. |
7.1. Pubblicazione delle decisioni e delle sintesi
48. |
Ove lo Stato membro interessato non richieda l’eliminazione di informazioni riservate dalla decisione, la Commissione si adopera per pubblicare la sua decisione di avvio del procedimento di indagine formale (in appresso la «decisione di avvio»), unitamente a una sintesi (27) entro 2 mesi dalla sua adozione. |
49. |
In caso di disaccordo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro in merito all’eliminazione di informazioni riservate dalla decisione di avvio, la Commissione applicherà i principi della comunicazione relativa al segreto d’ufficio (28) e pubblicherà la decisione al più presto dopo la sua adozione (29). La stessa prassi si applica alla pubblicazione di tutte le decisioni finali (30). |
7.2. Osservazioni delle parti interessate
50. |
Le parti interessate, compreso il beneficiario dell’aiuto, possono presentare osservazioni sulla decisione di avvio entro un mese dalla sua pubblicazione (31). In linea di principio, i servizi della Commissione non prorogheranno tale termine e non accetteranno osservazioni una volta che esso è scaduto (32). Essi possono concedere una proroga solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio, se la parte interessata intende fornire informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di contatti intrattenuti con la parte interessata prima della scadenza del termine. |
51. |
In casi molto complessi, i servizi della Commissione possono inviare una copia della decisione di avvio alle parti interessate, tra cui associazioni di categoria o imprenditoriali, invitandole a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso (33). Le parti interessate collaborano su base volontaria. Al fine di garantire l’efficienza della procedura, nella loro lettera, tali servizi inviteranno le parti interessate a rispondere entro il termine di un mese. La Commissione invierà lo stesso invito a presentare osservazioni al beneficiario dell’aiuto. |
52. |
Al fine di tutelare i diritti alla difesa (34), i servizi della Commissione trasmetteranno allo Stato membro interessato una versione non riservata delle eventuali osservazioni ricevute dalle parti interessate invitandolo a rispondere entro un mese. Essi comunicheranno allo Stato membro l’eventuale mancata presentazione di osservazioni delle parti interessate. |
53. |
I servizi della Commissione invitano gli Stati membri ad accettare le osservazioni delle parti interessate nella loro lingua originale così da poter essere inoltrate al più presto. Tuttavia, ove lo Stato membro ne faccia richiesta, tali servizi ne forniranno una traduzione. Ciò potrebbe allungare la durata del procedimento. |
7.3. Osservazioni degli Stati membri
54. |
I servizi della Commissione si adoperano per completare al più presto il procedimento di indagine formale. Pertanto applicano rigorosamente i termini fissati nel regolamento di procedura. Se uno Stato membro non presenta osservazioni sulla decisione di avvio o sulle osservazioni di terzi entro un mese (35), i servizi della Commissione possono prorogare il termine di un altro mese a fronte di una richiesta giustificata dello Stato membro, precisando che, tranne casi eccezionali, non sarà accordata alcuna ulteriore proroga. Se lo Stato membro non invia una risposta sufficiente e significativa, la Commissione può adottare una decisione in base alle informazioni in suo possesso (36). |
55. |
In caso di aiuti illegali (vale a dire nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato), qualora manchino informazioni essenziali alla Commissione per adottare una decisione definitiva, quest’ultima può ingiungere allo Stato membro di fornire informazioni (37). Se lo Stato membro non risponde all’ingiunzione entro il termine fissato, la Commissione può adottare una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso. |
7.4. Richiesta di informazioni supplementari dallo Stato membro interessato
56. |
In casi estremamente complessi è possibile che, a seguito del ricevimento delle osservazioni dello Stato membro sulla decisione di avvio, i servizi della Commissione debbano inviare un’ulteriore richiesta di informazioni. Di norma, il termine concesso allo Stato membro per rispondere è di un mese. |
57. |
Se uno Stato membro non risponde entro il termine, i servizi della Commissione invieranno un sollecito fissando un termine finale, pari di norma a 20 giorni lavorativi. Inoltre, essi informeranno lo Stato membro del fatto che, in mancanza di un’adeguata risposta entro il termine, la Commissione dispone di varie opzioni a seconda delle specificità del caso. Essa può constatare che la notifica è stata ritirata (38), oppure può inviare una richiesta di informazioni ad altre fonti (39). In caso di aiuti illegali, la Commissione può ingiungere che le siano inviate informazioni. Inoltre può adottare una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso (40). |
7.5. Richieste di informazioni ad altre fonti
58. |
Dopo l’avvio del procedimento di indagine formale, nei casi in cui è stato concluso formalmente che lo Stato membro non ha fornito informazioni sufficienti nel corso dell’esame preliminare, la Commissione può presentare una richiesta di informazioni a fonti diverse da detto Stato membro (41). |
59. |
Qualora i servizi della Commissione intendano richiedere informazioni al beneficiario dell’aiuto, devono ottenere il consenso esplicito dello Stato membro. Di norma, quest’ultimo dovrà rispondere a detta richiesta entro un breve termine. |
60. |
I servizi della Commissione rispetteranno il principio di proporzionalità (42) e richiederanno ad altre fonti solo le informazioni di cui esse dispongono. Alle parti interessate sarà concesso un termine ragionevole, in genere non oltre un mese, per fornire le informazioni. |
61. |
Oltre alla possibilità di richiedere informazioni ad altre fonti, la Commissione dispone anche del potere di effettuare indagini e raccogliere informazioni fondato sulla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione (43). Le norme specifiche volte a disciplinare le richieste di informazioni ad altre fonti non pregiudicano il suddetto potere. |
7.6. Sospensione giustificata di un’indagine formale
62. |
I servizi della Commissione sospenderanno un’indagine formale solo in circostanze eccezionali e di concerto con lo Stato membro. Ciò può accadere ove detto Stato chieda una sospensione per allineare il proprio progetto alle norme sugli aiuti di Stato o quando la sentenza relativa a una causa pendente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’UE può verosimilmente incidere sulla valutazione del caso in esame. |
63. |
Di norma, la sospensione formale sarà concessa soltanto per una volta e per un periodo concordato in anticipo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro. |
7.7. Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell’indagine formale
64. |
La Commissione si adopera sempre per adottare una decisione definitiva in modo rapido e, per quanto possibile, entro 18 mesi dall’avvio della procedura (44). Tale termine può essere prorogato di comune accordo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro. Una proroga può risultare opportuna ove il caso riguardi una nuova misura d’aiuto o sollevi questioni giuridiche non ancora trattate. |
65. |
Onde garantire il rispetto del suddetto termine di 18 mesi, la Commissione si adopererà per adottare la decisione definitiva entro 6 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato membro o dalla scadenza dell’ultimo termine. |
8. INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTI DI AIUTO
66. |
La Commissione può compiere indagini settoriali nel rispetto del principio di proporzionalità (45). Al termine di tali indagini, la Commissione pubblicherà una relazione sui risultati delle indagini sul sito Internet della DG Concorrenza; inoltre, ne informerà gli Stati membri invitandoli, unitamente alle altre parti interessate, a presentare le loro osservazioni sulla relazione entro un termine non superiore a un mese. |
67. |
Le informazioni acquisite nell’ambito dell’indagine settoriale possono essere utilizzate nel quadro delle procedure relative agli aiuti di Stato e possono indurre la Commissione ad avviare, di propria iniziativa, indagini sulle misure concernenti tali aiuti. |
9. DENUNCE FORMALI
68. |
I servizi della Commissione si impegnano a trattare le denunce delle parti interessate con la massima efficienza e trasparenza possibili, servendosi delle migliori pratiche descritte qui di seguito. |
9.1. Modulo di denuncia e obbligo di comprovare l’interesse leso
69. |
In base alla definizione di cui all’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura, con interessati si intende qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali. Le parti interessate che intendono presentare una denuncia formale alla Commissione dovrebbero compilare il modulo di denuncia (46) e fornire tutte le informazioni richieste unitamente a una versione non riservata della denuncia (47). Se il modulo di denuncia è completo e la parte richiedente dimostra che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di aiuti a norma dell’articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura (48), i servizi della Commissione registreranno il caso come denuncia formale. |
70. |
Se la parte richiedente non fornisce tutte le informazioni richieste con il modulo di denuncia o non dimostra di avere un interesse ad agire, i servizi della Commissione tratteranno la domanda come informazione di mercato (49) e ne informeranno la suddetta parte. Le informazioni di mercato possono condurre la Commissione ad effettuare ulteriori indagini. |
9.2. Calendario indicativo ed esito dell’esame di una denuncia formale
71. |
I servizi della Commissione cercano di esaminare una denuncia formale entro un termine non vincolante di 12 mesi a decorrere dalla registrazione. L’esame potrebbe protrarsi più a lungo in ragione delle circostanze del caso, ad esempio, ove tali servizi necessitino di richiedere ulteriori informazioni all’autore della denuncia, allo Stato membro o a terzi. |
72. |
Se la denuncia non è circostanziata, i servizi della Commissione cercheranno di informare l’autore della stessa, entro 2 mesi dalla sua registrazione, del fatto che non sussistono motivi sufficienti per prendere in considerazione il caso. Essi inviteranno l’autore della denuncia a presentare ulteriori osservazioni sostanziali entro un mese. Ove questi non vi provveda entro il suddetto termine, la denuncia sarà considerata ritirata. |
73. |
Anche con riferimento alle denunce relative ad aiuti approvati e/o a misure d’aiuto che non richiedono notifica, i servizi della Commissione cercheranno di rispondere all’autore della denuncia entro 2 mesi dal ricevimento della medesima. |
74. |
A seconda del loro carico di lavoro e in applicazione del loro diritto alla determinazione delle priorità dei casi (50), i servizi della Commissione cercheranno di applicare una delle seguenti misure entro 12 mesi dalla registrazione della denuncia:
|
75. |
Se la lettera di valutazione preliminare conclude in modo provvisorio asserendo che non vi sono aiuti incompatibili, l’autore della denuncia può presentare osservazioni entro un mese. Se quest’ultimo non presenta osservazioni entro il termine fissato, la denuncia sarà considerata ritirata. |
76. |
Se la denuncia riguarda aiuti illegali, i servizi della Commissione ricorderanno all’autore della denuncia che è possibile intentare procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali, le quali possono ordinare la sospensione o il recupero di tali aiuti (52). I servizi della Commissione possono trattare le denunce formali su misure di aiuto impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali come aventi priorità bassa per l’intera durata di tali procedimenti. |
77. |
Di norma, ma non necessariamente, i servizi della Commissione inoltreranno la versione non riservata delle denunce circostanziate allo Stato membro affinché quest’ultimo possa presentare osservazioni. Essi inviteranno gli Stati membri interessati a rispettare i termini per presentare osservazioni e fornire informazioni sulle denunce. In genere, queste ultime saranno trasmesse allo Stato membro nella loro lingua originale. Tuttavia, ove lo Stato membro ne faccia richiesta, i servizi della Commissione ne forniranno una traduzione. Ciò potrebbe allungare la durata del procedimento. |
78. |
I servizi della Commissione terranno gli Stati membri e gli autori della denuncia sistematicamente informati in merito alle fasi dell’esame delle denunce e alla loro chiusura. |
10. PIANI DI VALUTAZIONE
79. |
Gli effetti positivi dell’aiuto di Stato dovrebbero superare i suoi potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire che ciò si verifichi, la Commissione incoraggia un’efficace valutazione ex post dei regimi di aiuto che potrebbero generare notevoli distorsioni della concorrenza. Sono ricompresi i regimi di aiuto con dotazioni elevate o caratteristiche nuove e i regimi attuati su mercati nei quali sono attesi cambiamenti importanti dal punto di vista del mercato, delle tecnologie o della normativa. Nel corso della fase di pre-notifica, i servizi della Commissione stabiliranno se una valutazione è necessaria. Essi ne informeranno lo Stato membro al più presto permettendogli così di avere tempo sufficiente per preparare un piano di valutazione. |
80. |
Per i regimi che devono essere valutati sulla base del regolamento generale di esenzione per categoria (53), lo Stato membro deve notificare alla Commissione il suo piano di valutazione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime. La Commissione esaminerà il piano di valutazione e, qualora questo soddisfi le condizioni previste, lo approverà al più presto. Essa estenderà poi anche il periodo durante il quale il regime può essere attuato nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria. |
81. |
Per i regimi notificati che devono essere sottoposti a valutazione, lo Stato membro deve presentare alla Commissione il suo piano di valutazione contestualmente alla notifica. La Commissione esaminerà il piano di valutazione parallelamente all’aiuto stesso e la sua decisione riguarderà sia il piano che il regime. Si applicano in toto tutti i requisiti procedurali derivanti dal regolamento di procedura. |
11. CONTROLLO
82. |
La Commissione procede all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri (54). L’esame ha luogo in cooperazione con gli Stati membri che devono fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie (55). |
83. |
A partire dalla modernizzazione degli aiuti di Stato, agli Stati membri sono state riconosciute possibilità più ampie di concedere aiuti senza notificarli alla Commissione, principalmente in ragione del fatto che il regolamento generale di esenzione per categoria si applica oggi a un maggior numero di misure. Al fine di garantire che dette misure si conformino alle norme in maniera coerente in tutta l’UE, è sempre più importante per la Commissione controllare l’applicazione dei regimi di aiuto esistenti o esentati da parte degli Stati membri. Pertanto, i servizi della Commissione hanno previsto un processo di monitoraggio annuale nell’ambito del quale essi selezionano un campione di casi di aiuti di Stato da sottoporre a ulteriore controllo. |
84. |
I servizi della Commissione verificano sia la conformità dei regimi prescelti alla rispettiva base giuridica che la loro attuazione (56). |
85. |
I servizi della Commissione acquisiscono le informazioni necessarie ai fini del processo di monitoraggio mediante richieste di informazioni agli Stati membri. Di norma, questi ultimi sono chiamati a rispondervi entro 20 giorni lavorativi. In casi giustificati, ad esempio, quando deve essere fornita una quantità eccezionalmente elevata di informazioni, detto termine può essere più lungo. |
86. |
Se le informazioni fornite non sono sufficienti per stabilire se la misura sia stata correttamente definita ed attuata, i servizi della Commissione invieranno allo Stato membro ulteriori richieste di informazioni. |
87. |
I servizi della Commissione cercheranno di completare il monitoraggio della misura di aiuto di Stato entro 12 mesi dalla prima richiesta di informazioni e di informare lo Stato membro interessato dell’esito. |
12. MIGLIORE COORDINAMENTO E PARTENARIATO CON GLI STATI MEMBRI
88. |
A partire dalla modernizzazione degli aiuti di Stato, gli Stati membri hanno avuto una responsabilità maggiore nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato e hanno maggiore possibilità di concederli senza notificarli alla Commissione. Pertanto, la collaborazione tra Commissione e Stati membri nell’applicazione delle nuove norme sugli aiuti di Stato è divenuta più importante. |
89. |
Al fine di promuovere rapporti lavorativi più stretti con gli Stati membri, i servizi della Commissione hanno creato vari gruppi di lavoro che riuniscono sia rappresentanti degli Stati membri che della Commissione. Detti gruppi di lavoro si incontrano a cadenza regolare e sono concepiti per permettere lo scambio di informazioni su aspetti pratici ed insegnamenti tratti in sede di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. I servizi della Commissione provvedono al segretariato dei suddetti gruppi di lavoro. |
90. |
Inoltre sono a disposizione per supportare gli Stati membri, ad esempio, fornendo loro orientamenti informali sull’interpretazione delle nuove norme. Ove richiesto dagli Stati membri, i servizi della Commissione cercano anche di mettere a loro disposizione corsi di formazione su questioni concernenti gli aiuti di Stato. |
91. |
I servizi della Commissione hanno altresì creato una rete di coordinatori nazionali volta ad agevolare contatti quotidiani con detti Stati. Il coordinatore nazionale costituisce un punto di contatto per gli Stati membri che desiderano rivolgersi ai citati servizi per il trattamento di casi e altri aspetti dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. I coordinatori nazionali dovrebbero essere indicati in copia nelle comunicazioni elettroniche vertenti su questioni di carattere orizzontale, in particolare concernenti l’approccio basato sul portafoglio. |
13. FUTURE REVISIONI
92. |
La Commissione applicherà il presente codice delle migliori pratiche alle misure notificate e alle misure sottoposte, in altro modo, alla sua attenzione, a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
93. |
Il presente codice delle migliori pratiche può essere riveduto per riflettere:
|
94. |
La Commissione porterà avanti, su base regolare, un dialogo con gli Stati membri e altre parti interessate sull’applicazione del regolamento di procedura, in generale, e del presente codice delle migliori pratiche, in particolare. |
(1) Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), come ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).
(3) Commission State Aid Scoreboard 2017, Results, trends and observations regarding EU28 State Aid expenditure reports for 2016 (Quadro di valutazione degli aiuti di Stato 2017, Risultati, tendenze e osservazioni sulle relazioni in materia di spesa per gli aiuti di Stato nell’UE-28 per il 2016) del 29 novembre 2017, pag. 14.
(4) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(5) Cfr. comunicato stampa della Commissione, State aid: Commission gives guidance on local public support measures that do not constitute State aid (Aiuti di Stato: la Commissione fornisce orientamenti sulle misure locali di sostegno pubblico che non costituiscono aiuti di Stato), IP/16/3141, 21 settembre 2016; comunicato stampa della Commissione, State aid: Commission gives guidance on local public support measures that can be granted without prior Commission approval (Aiuti di Stato: la Commissione fornisce orientamenti sulle misure locali di sostegno pubblico che possono essere concesse senza l’autorizzazione preliminare della Commissione), IP/15/4889, 29 aprile 2015.
(6) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, COM/2018/398 final - 2018/0222, del 6.6.2018.
(7) Poiché una parte considerevole delle misure oggetto della comunicazione relativa alla procedura semplificata è ora esentata dalla notifica degli aiuti di Stato e il ricorso a detta procedura è, quindi, estremamente limitato, detta comunicazione è stata recepita nel presente codice delle migliori pratiche.
(8) Comunicazione della Commissione relativa al codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13).
(9) Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3).
(10) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(11) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015 (GU L 325 del 10.12.2015, pag. 1).
(12) Cfr. l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di procedura relativo alle decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. Il termine succitato non può essere rispettato se, a causa dell’incompletezza delle notifiche, i servizi della Commissione si trovano a dover presentare varie richieste di informazioni.
(13) In forza dell’articolo 30 del regolamento di procedura, in tutti i procedimenti in materia di aiuti di Stato, la Commissione è vincolata dal segreto professionale, rafforzato dall’obbligo generale di segreto professionale sancito dall’articolo 339 del trattato.
(14) Pertanto, essa non rappresenta una posizione ufficiale Commissione, né la pregiudica.
(15) Attualmente, a fine gennaio e a fine settembre di ciascun anno.
(16) Ad esempio, nei casi in cui le istituzioni finanziarie dell’Unione europea agiscono come fondo di partecipazione.
(17) Cfr. l’ articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
(18) Ad esempio, studi o consulenze esterne.
(19) Salvo diversamente convenuto nel quadro della pianificazione concordata.
(20) In forza dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
(21) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2 o 3, del regolamento di procedura.
(22) Sulla base di un ordine di recupero pendente degli Stati membri, cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, ECLI:EU:C:1994:90.
(23) Allegato al presente codice delle migliori pratiche.
(24) Allegato I del regolamento di esecuzione.
(25) La presente sintesi si basa su un modulo standard fornito in allegato al presente codice delle migliori pratiche.
(26) Sulla base dell’articolo 4, paragrafi 2 o 3, del regolamento di procedura.
(27) La sintesi costituisce un breve sunto dei motivi alla base della decisione della Commissione di avviare il procedimento. La sintesi è tradotta in tutte le lingue ufficiali dell’UE ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale unitamente al testo completo della decisione di avvio.
(28) Comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).
(29) In linea con il paragrafo 33 della comunicazione relativa al segreto d’ufficio.
(30) In linea con il paragrafo 34 della comunicazione relativa al segreto d’ufficio.
(31) Articolo 6 del regolamento di procedura.
(32) Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
(33) Secondo la giurisprudenza costante, la Commissione può inviare la decisione di avvio del procedimento di indagine formale a determinate parti interessate; cfr., ad esempio, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, ECLI:EU:T:2004:222, punto 195; cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck Spa e a./Commissione, ECLI:EU:C:2002:524, punto 83.
(34) E conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
(35) Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
(36) Conformemente all’articolo 9, paragrafo 7, e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
(37) Articolo 12 del regolamento di procedura.
(38) Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
(39) Articolo 7 del regolamento di procedura.
(40) Articolo 9, paragrafo 7, e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
(41) Articolo 7 del regolamento di procedura.
(42) Articolo 7 del regolamento di procedura.
(43) Ad esempio, nella causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, ECLI:EU:T:2004:222, l’allora Tribunale di primo grado ha implicitamente riconosciuto alla Commissione il potere di sottoporre quesiti a una delle imprese che avevano formulato osservazioni a seguito della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Analogamente, nella causa T-296/97 Alitalia/Commissione, ECLI:EU:T:2000:289, il suddetto Tribunale ha anche implicitamente riconosciuto alla Commissione il potere, mediante i consulenti esperti da essa nominati, di contattare gli investitori istituzionali per valutare le condizioni di investimento dello Stato italiano all’interno di Alitalia.
(44) Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di procedura. A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento citato, nel caso di aiuti illegali, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine.
(45) Articolo 25 del regolamento di procedura.
(46) Allegato IV del regolamento di esecuzione.
(47) Cfr. l’ articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
(48) «Interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.
(49) Come illustrato nel considerando 32 del regolamento di procedura, «[p]er garantire la qualità delle denunce presentate alla Commissione e al contempo la trasparenza e certezza del diritto, è opportuno stabilire le condizioni che una denuncia dovrebbe rispettare affinché la Commissione possa entrare in possesso di informazioni su presunti aiuti illegali e avviare un esame preliminare. Le comunicazioni di informazioni non rispondenti a tali condizioni dovrebbero essere trattate come informazioni generali di mercato e non dovrebbero necessariamente condurre ad indagini d’ufficio».
(50) Causa T-475/04, Bouygues SA/Commissione, ECLI:EU:T:2007:196, punti 158 e 159.
(51) Articolo 4 del regolamento di procedura.
(52) Cfr. la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).
(53) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento generale di esenzione per categoria esclude dal campo di applicazione dell’esenzione per categoria i regimi di aiuto con dotazione annuale superiore a 150 milioni di EUR, a decorrere da 6 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo che la Commissione abbia prolungato detto periodo a seguito dell’approvazione di un piano di valutazione.
(54) Sulla base dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato.
(55) Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
(56) Se il regime sia stato effettivamente attuato.
ALLEGATO
Sintesi della notifica: Invito a terzi a presentare osservazioni
Notifica di una misura di aiuto di Stato
Il […] è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al termine dell’esame preliminare, la Commissione ritiene che la misura notificata possa rientrare nell’ambito della procedura razionalizzata ai sensi della sezione 6 della comunicazione della Commissione relativa a un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU C … del xx.xx.2018, pag. …).
La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.
Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:
Numero di riferimento dell’aiuto: SA …
Stato membro:
Numero di riferimento dello Stato membro:
Regione:
Autorità che concede l’aiuto:
Titolo della misura di aiuto:
Base giuridica nazionale:
Base UE proposta per la valutazione: … orientamenti o prassi consolidata della Commissione come indicato nelle decisioni della Commissione (1, 2 e 3).
Tipo di misura: Regime/Aiuto ad hoc
Modifica di una misura di aiuto esistente:
Durata (regime):
Data di concessione:
Settori economici interessati:
Tipo di beneficiari (PMI/grandi imprese)
Dotazione di bilancio:
Strumento di aiuto (sovvenzione, contributo in conto interessi, …):
Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato membro interessato e/o alle parti interessate. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione via fax, posta o posta elettronica, indicando il numero di riferimento SA … al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Aiuti di Stato |
1049 Bruxelles/Brussels |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22961242 |
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu |