COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.1.2019
COM(2018) 862 final
2018/0437(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971
RELAZIONE
1.OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere adottata, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
2.CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1. La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971
La Convenzione unica delle Nazioni Unite (ONU) sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972 (in appresso, "Convenzione sugli stupefacenti"), mira a combattere l'abuso di droghe mediante un'azione coordinata a livello internazionale. Prevede due forme di intervento e di controllo che vanno di pari passo. In primo luogo, intende limitare la detenzione, l'uso, il commercio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione e la produzione di stupefacenti a fini esclusivamente medici e scientifici. In secondo luogo, mira a contrastare il traffico di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale allo scopo di dissuadere e scoraggiare i narcotrafficanti.
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in appresso, "Convenzione sulle sostanze psicotrope") istituisce un sistema di controllo internazionale delle sostanze psicotrope. Essa ha rappresentato una risposta alla diversificazione e all'ampliamento dello spettro delle sostanze da abuso e ha introdotto controlli su una serie di droghe sintetiche a seconda, da un lato, del loro potenziale di abuso, dall'altro del loro valore terapeutico.
Tutti gli Stati membri dell'UE sono Parti della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. L'Unione non è Parte di tali Convenzioni.
2.2.La commissione Stupefacenti
La commissione Stupefacenti (CND) è una commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Le sue funzioni e i suoi poteri sono tra l'altro definiti nella Convenzione sugli stupefacenti e nella Convenzione sulle sostanze psicotrope. È costituita da 53 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'ECOSOC. Attualmente, 11 Stati membri dell'UE sono membri della CND con diritto di voto. Presso la CND l'Unione ha lo status di osservatore.
2.3.L'atto previsto della commissione Stupefacenti
La CND aggiorna periodicamente l'elenco delle sostanze che figurano nell'allegato della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che si avvale del parere del suo comitato di esperti sulla farmacodipendenza.
Il 7 dicembre 2018 l'OMS ha raccomandato al Segretario generale delle Nazioni Unite di includere nelle tabelle delle due Convenzioni 10 delle sostanze oggetto di accurato esame da parte del suo comitato di esperti sulla farmacodipendenza. Per le altre sostanze esaminate dal comitato dell'OMS non sarà raccomandato alcun inserimento.
In occasione della sessantaduesima sessione che avrà luogo a Vienna dal 18 al 22 marzo 2019, la CND adotterà decisioni in merito all'inclusione di queste 10 sostanze nelle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
3.POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE
Le modifiche alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti per tutti gli Stati membri. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti stabilisce che, ai fini della decisione quadro, per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione sugli stupefacenti o dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope, nonché le sostanze elencate nell'allegato della decisione stessa. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio si applica pertanto alle sostanze elencate nelle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle allegate alle Convenzioni in questione incide direttamente su norme comuni dell'UE e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE. Ciò vale a prescindere dal fatto che la sostanza interessata sia stata già sottoposta a controllo in tutta l'Unione sulla base della decisione 2005/387/JHA del Consiglio.
Delle 10 sostanze oggetto di accurato esame da parte del comitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza di cui si raccomanda l'inclusione, solo quattro - ADB-CHMINACA, CUMYL-4CN-BINACA, metossiacetilfentanil e ciclopropilfentanil - sono già soggette a misure di controllo in tutta l'Unione, mentre le altre non lo sono ancora.
Nel progetto di posizione comune dell'UE, la Commissione propone di far proprie le raccomandazioni dell'OMS, in quanto in linea con lo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive, la loro aggiunta alle tabelle delle due Convenzioni è supportata anche dalle informazioni disponibili nella banca dati europea sulle nuove droghe dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).
In preparazione della CND convocata per decidere sull'inclusione delle sostanze, è necessario che gli Stati membri concordino una posizione comune in seno al Consiglio. Tale posizione, considerati i limiti che caratterizzano lo status di osservatore di cui gode l'Unione, dovrebbe essere espressa dagli Stati membri che sono attualmente membri della CND, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione nell'ambito della CND. In seno alla CND, l'Unione, che non è Parte della Convenzione sugli stupefacenti né della Convenzione sulle sostanze psicotrope, non ha diritto di voto.
A tal fine, la Commissione propone una posizione comune da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della CND sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. È la terza volta che la Commissione presenta un progetto analogo di proposta di posizione comune dell'UE, dopo quelli adottati per la riunione della CND nel marzo 2017 e nel 2018. L'adozione delle posizioni comuni da parte del Consiglio ha consentito all'UE di esprimersi con un'unica voce alle precedenti riunioni della CND sull'inclusione di sostanze nelle tabelle a livello internazionale, poiché gli Stati membri partecipanti alla CND hanno votato a favore di tale inclusione in linea con la posizione comune adottata.
4.BASE GIURIDICA
4.1.Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o Parte dell'accordo in questione. Ai sensi di tale articolo, la CND è "un organo istituito da un accordo", in quanto organismo cui sono affidati compiti specifici nell'ambito della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
Le decisioni della CND sull'inclusione di sostanze sono "atti che hanno effetti giuridici" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Secondo la Convenzione sugli stupefacenti e la Convenzione sulle sostanze psicotrope, le decisioni della CND diventano automaticamente vincolanti, a meno che una Parte non abbia presentato la decisione di riesame all'ECOSOC entro il termine applicabile. Le decisioni dell'ECOSOC in materia sono definitive. Le decisioni della CND sull'inclusione di sostanze hanno effetti giuridici anche nell'ordinamento giuridico dell'UE in virtù del diritto dell'Unione, segnatamente sulla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio. Le modifiche delle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione di tale strumento giuridico dell'UE.
4.2.Base giuridica sostanziale
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il traffico illecito di stupefacenti.
La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che individua nel traffico illecito di stupefacenti una sfera di criminalità di particolare dimensione transnazionale e conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in questo settore.
4.3.Geometria variabile
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, il Regno Unito ha notificato di non accettare l'insieme delle attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia con riguardo agli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Di conseguenza, la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ha cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1º dicembre 2014.
Poiché le decisioni della CND sull'inclusione di sostanze non incidono su norme comuni in materia di traffico illecito di stupefacenti che sono vincolanti per il Regno Unito, tale Stato membro non partecipa all'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di adozione di tali decisioni di inclusione.
La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, applicabile fino al 22 novembre 2018, secondo la quale, ai sensi dell'articolo 1, per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione sugli stupefacenti o dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope.
Poiché le decisioni della CND sull'inclusione di sostanze incidono su norme comuni in materia di traffico illecito di stupefacenti che sono vincolanti per la Danimarca, tale Stato membro partecipa all'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di adozione di tali decisioni di inclusione.
4.4.Conclusioni
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
5.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
2018/0437 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 (in appresso, "Convenzione sugli stupefacenti") è entrata in vigore l'8 agosto 1975.
(2)A norma dell'articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall'OMS.
(3)La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in appresso, "Convenzione sulle sostanze psicotrope") è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
(4)A norma dell'articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
(5)Le modifiche alle tabelle di entrambe le Convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio si applica alle sostanze elencate negli allegati della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle allegate a tali Convenzioni incide direttamente su norme comuni dell'Unione e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(6)Nel corso della sua sessantaduesima sessione che si terrà a Vienna dal 18 al 22 marzo 2019, la commissione Stupefacenti dovrà adottare decisioni sull'aggiunta di 10 nuove sostanze alle tabelle delle Convenzioni delle Nazioni Unite.
(7)L'Unione europea non è Parte delle Convenzioni delle Nazioni Unite in questione. Ha lo status di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti, in cui attualmente siedono undici Stati membri con diritto di voto. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione relativamente all'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope, poiché le decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze alle tabelle di tali Convenzioni rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
(8)L'OMS ha raccomandato di aggiungere cinque nuove sostanze alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti e cinque nuove sostanze alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(9)Secondo la valutazione del comitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza (in appresso, "comitato di esperti"), l'ADB-FUBINACA (denominazione chimica: N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossiammide) è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi che presenta effetti simili al tetraidrocannabinolo (THC), il quale è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis. L'ADB-FUBINACA non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'ADB-FUBINACA sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'ADB-FUBINACA sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(10)L'ADB-FUBINACA è monitorato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) quale nuova sostanza psicoattiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. È stato individuato in 19 Stati membri ed è controllato in almeno 10 Stati membri. È stato associato ad almeno due decessi e a quattro casi di intossicazione acuta ed è stato oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica al sistema di allarme rapido dell'Unione europea.
(11)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta dell'ADB-FUBINACA alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(12)Secondo la valutazione del comitato di esperti, l'FUB-AMB (indicato anche come MMB-FUBINACA o AMB-FUBINACA; denominazione chimica: metil (2S)-2-[[1-[(4-fluorofenil)metil]indazol-3-carbonil]ammino]-3-metilbutanoato; metil-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossiammide)-3-metilbutanoato) è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi che presenta effetti simili al THC, il quale è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis. L'FUB-AMB non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'FUB-AMB sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'FUB-AMB sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(13)L'FUB-AMB è monitorato dall'OEDT quale nuova sostanza psicoattiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006. È stato individuato in 23 Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. È stato associato ad almeno due decessi e a due casi di intossicazione acuta.
(14)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta dell'FUB-AMB alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(15)Secondo la valutazione del comitato di esperti, l'ADB-CHMINACA (denominazione chimica: N-[(2S)-1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il]-1-(cicloesilmetil)indazol-3-carbossiammide; N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide) è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi che presenta effetti simili al THC, il quale è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis. L'ADB-CHMINACA non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'ADB-CHMINACA sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'ADB-CHMINACA sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(16)L'ADB-CHMINACA è già stato sottoposto a misure di controllo a livello dell'Unione con decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio.
(17)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta dell'ADB-CHMINACA alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(18)Secondo la valutazione del comitato di esperti, il CUMYL-4CN-BINACA (denominazione chimica: 1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-carbossiammide) è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi che presenta effetti simili al THC, il quale è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis. Il CUMYL-4CN-BINACA non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che il CUMYL-4CN-BINACA sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il CUMYL-4CN-BINACA sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(19)Il CUMYL-4CN-BINACA è già stato sottoposto a misure di controllo a livello dell'Unione con decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio.
(20)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del CUMYL-4CN-BINACA alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(21)Secondo la valutazione del comitato di esperti, il ciclopropilfentanil (denominazione chimica: N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarbossiammide) è un oppioide sintetico strutturalmente simile al fentanil, una sostanza assoggettata a controllo ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Non si riscontra alcun uso terapeutico registrato di tale sostanza e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che il ciclopropilfentanil sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il ciclopropilfentanil sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(22)Il ciclopropilfentanil è già stato sottoposto a misure di controllo a livello dell'Unione con decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio.
(23)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del ciclopropilfentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(24)Secondo la valutazione del comitato di esperti, il metossiacetilfentanil (denominazione chimica: 2-metossi-N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-fenilacetammide) è un oppioide sintetico strutturalmente simile al fentanil, una sostanza assoggettata a controllo ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Non si riscontra alcun uso terapeutico registrato di tale sostanza e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che il metossiacetilfentanil sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il metossiacetilfentanil sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(25)Il metossiacetilfentanil è già stato sottoposto a misure di controllo a livello dell'Unione con decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio.
(26)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del metossiacetilfentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(27)Secondo la valutazione del comitato di esperti, l'orto-fluorofentanil (denominazione chimica: N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-propanammide) è un oppioide sintetico strutturalmente simile al fentanil, una sostanza assoggettata a controllo ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Non si riscontra alcun uso terapeutico registrato di tale sostanza e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'orto-fluorofentanil sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'orto-fluorofentanil sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(28)L'orto-fluorofentanil è monitorato dall'OEDT quale nuova sostanza psicoattiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006. È stato individuato in cinque Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. È stato associato ad almeno quattro decessi e a due casi di intossicazione acuta.
(29)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta dell'orto-fluorofentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(30)Secondo la valutazione del comitato di esperti, il p-fluoro-butirilfentanil (noto anche come 4-fluoro-butirfentanil o 4F-BF; denominazione chimica: N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-butanamide) è un oppioide sintetico strutturalmente simile al fentanil, una sostanza assoggettata a controllo ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il p-fluoro-butirilfentanil potrebbe essere convertito nel suo isomero p-fluoro-isobutirilfentanil, figurante nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. Non si riscontra un uso terapeutico registrato del p-fluoro-butirilfentanil e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che il p-fluoro-butirilfentanil sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che il p-fluoro-butirilfentanil sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(31)Il p-fluoro-butirilfentanil è monitorato dall'OEDT quale nuova sostanza psicoattiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 (con la denominazione "4-fluoro-butirfentanil" o "4F-B"). È stato individuato in sette Stati membri ed è controllato in almeno sette Stati membri. Circola liberamente sul mercato. È stato associato ad almeno tre decessi.
(32)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del p-fluoro-butirilfentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(33)Secondo la valutazione del comitato di esperti, il p-metossi-butirilfentanil (denominazione chimica: N-(4-metossifenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]butanamide) è un oppioide sintetico strutturalmente simile al fentanil, una sostanza assoggettata a controllo ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Non si riscontra un uso terapeutico registrato di tale sostanza e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che il p-metossi-butirilfentanil sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che il p-metossi-butirilfentanil sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(34)Il p-metossi-butirilfentanil è monitorato dall'OEDT quale nuova sostanza psicoattiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 (con la denominazione "4-metossibutirfentanil" o "4-MeO-BF"). È stato individuato in due Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. Circola liberamente sul mercato. È stato associato ad almeno due decessi.
(35)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del p-metossi-butirilfentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
(36)Secondo la valutazione del comitato di esperti, l'N-etilnorpentilone (denominazione chimica: 1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilammino)pentan-1-one) è un catinone sintetico. L'N-etilnorpentilone non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale. I sequestri di tale sostanza indicano che l'N-etilnorpentilone è disponibile sotto forma di polvere, cristalli, capsule e compresse. In alcuni casi è stato venduto surrettiziamente come ecstasy/MDMA. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'N-etilnorpentilone sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'N-etilnorpentilone sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(37)L'N-etilnorpentilone è monitorato dall'OEDT quale nuova sostanza psicoattiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 (con la denominazione "ephylone"). È stato individuato in 24 Stati membri ed è controllato in almeno sei Stati membri. Circola liberamente sul mercato, anche miscelato con l'MDMA, la cocaina e la ketamina. È stato associato ad almeno sette decessi e a sette casi di intossicazione acuta.
(38)Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta dell'N-etilnorpentilone alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
(39)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni relative alle decisioni sull'inclusione delle 10 sostanze saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI.
(40)La posizione dell'Unione deve essere espressa di concerto dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti.
(41)La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(42)L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI modificata e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(43)Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione quadro 2004/757/GAI modificata e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 18 al 22 marzo 2018, durante la quale tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull'aggiunta di sostanze alle tabelle della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è riportata nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La posizione di cui all'articolo 1 è espressa di concerto dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il