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Document 52018PC0744

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

COM/2018/744 final

Strasburgo, 13.11.2018

COM(2018) 744 final

2018/0385(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX/UE] 1 sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) n. 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia] è resa necessaria dall'imminente recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Questo significa che, eccetto nel caso in cui si ratifichi un accordo di recesso nel quale si stabilisce una data diversa, tutto il diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019, ore 0:00 (CET) ("la data del recesso"). Sono in corso i negoziati con il Regno Unito al fine di addivenire a un accordo di recesso.

Inoltre, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi a una data ulteriore.

La presente proposta riguarda la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia] 2 . Le cifre relative al consumo di energia per il 2030 contenute in entrambi gli atti giuridici riguardano i 28 Stati membri (UE-28).

La direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX/UE, fissa per l'Unione un obiettivo di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030 e impone agli Stati membri di stabilire i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica. A tal fine gli Stati membri dovrebbero tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 3 . Il regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia] impone agli Stati membri di tenere conto, nel processo di definizione del proprio contributo all'obiettivo di efficienza energetica per l'Unione per il 2030, del consumo energetico dell'Unione nel 2030. Il consumo energetico a livello dell'Unione è importante anche per la valutazione, da parte della Commissione, dei progressi compiuti verso il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione.

La direttiva sull'efficienza energetica riveduta traduce l'obiettivo generale di almeno il 32,5% di efficienza energetica per l'Unione per il 2030 in valori assoluti di consumo non superiori a 1 273 Mtoe di energia primaria e 956 Mtoe di energia finale dell'Unione a 28 Stati membri. Questi valori sono calcolati riducendo del 32,5 % le proiezioni dello scenario di riferimento PRIMES 2007 per l'UE nel 2030. Le proiezioni relative all'UE-27, escluso il Regno Unito, si traducono in livelli assoluti di consumo energetico non superiori a 1 128 Mtoe di energia primaria e 846 Mtoe di energia finale nel 2030.

Con il recesso del Regno Unito, le cifre relative al consumo energetico dell'Unione per il 2030 devono pertanto essere adeguate alla situazione a 27 Stati membri. Tale modifica, poiché si basa su cifre ricavate dallo stesso modello di consumo energetico sottostante, può essere considerata un adattamento tecnico.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

non pertinente

Coerenza con le altre normative dell'Unione

non pertinente

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2, che sono anche la base giuridica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e del regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia], che la presente proposta modifica. Poiché il trattato contiene una base giuridica specifica per l'energia, è opportuno utilizzarla.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati. L'intervento dell'Unione è necessario in base al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE) perché verte su adattamenti tecnici in atti giuridici emanati dall'Unione.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TFUE) perché si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Le modifiche proposte al quadro legislativo attuale lo adegueranno alla scadenza del 2030 anni e garantiranno la coerenza. La portata degli elementi proposti è limitata agli aspetti che richiedono un intervento dell'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché la presente proposta modifica una direttiva e un regolamento vigenti, la decisione di modifica del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Dato che la proposta ha carattere prettamente tecnico e non implica scelte politiche, non avrebbe avuto senso procedere a consultazioni dei portatori d'interesse o a valutazioni d'impatto.

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

non pertinente

Consultazioni dei portatori di interessi

non pertinente

Assunzione e uso di perizie

non pertinente

Valutazione d'impatto

non pertinente

Efficienza normativa e semplificazione

non pertinente

Diritti fondamentali

non pertinente

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

non pertinente

Documenti esplicativi (per le direttive)

Poiché la presente proposta è di natura puramente tecnica, i documenti esplicativi relativi al recepimento non sono necessari.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

non pertinente

2018/0385 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 5 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, eccetto nel caso in cui una data diversa sia stabilita in un accordo di recesso o all'unanimità dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019. A partire da quel momento il Regno Unito sarà un paese terzo.

2)La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica 6 , modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX 7 , impone agli Stati membri di stabilire i contributi nazionali indicativi all'obiettivo dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica per il 2030. A tal fine gli Stati membri dovrebbero tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 8 .

3)Il regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia] 9 impone agli Stati membri di tenere conto, nel processo di definizione del proprio contributo all'obiettivo di efficienza energetica per l'Unione per il 2030, del consumo energetico dell'Unione nel 2030 10 . Il consumo energetico a livello dell'Unione è importante anche per la valutazione, da parte della Commissione, dei progressi compiuti verso il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione 11 .

4)In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario adattare tecnicamente le cifre del consumo energetico previste per l'Unione europea nel 2030 affinché corrispondano all'Unione a 27 Stati membri ("UE-27"). Le proiezioni relative all'obiettivo principale dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica indicano che il consumo di energia primaria dovrebbe corrispondere a 1 273 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) e il consumo di energia finale dovrebbe essere di 956 Mtoe nel 2030 per l'Unione a 28 Stati membri. Le proiezioni equivalenti per l'UE 27, escluso il Regno Unito, indicano che nel 2030 il consumo di energia primaria dovrebbe essere di 1 128 Mtoe e il consumo di energia finale dovrebbe essere di 846 Mtoe. Di conseguenza è necessario adattare le cifre relative ai livelli di consumo energetico nel 2030.

5)Le stesse proiezioni per il consumo di energia nel 2030 sono rilevanti anche per gli articoli 6 e 29 del regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia].

6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX/UE], il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 128 Mtoe di energia primaria e/o 846 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [12] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]."

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia] è così modificato:

(a)all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma,

i)la cifra "1 273 Mtoe" è sostituita da "1 128 Mtoe";

ii)la cifra "956 Mtoe" è sostituita da "846 Mtoe".

(b)All'articolo 29, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo dell'Unione di 1 128 Mtoe di energia primaria e 846 Mtoe di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX]."

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 della presente decisione lasciano impregiudicato il termine di cui all'articolo 28 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia].

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU xxx
(2)    Il 19 giugno 2018 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e del regolamento sulla governance. La plenaria del Parlamento europeo per la discussione congiunta e la votazione in prima lettura per entrambi gli atti giuridici sono previste a novembre. La direttiva sull'efficienza energetica e il regolamento sulla governance saranno presentati al Consiglio "Affari generali" e, una volta adottati, saranno firmati ufficialmente da entrambi i colegislatori.
(3)    Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE modificata dalla direttiva (UE) 2018/xx.
(4)    GU C , , pag. .
(5)    GU C , , pag. .
(6)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(7)    GU
(8)    Articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX.
(9)    GU…
(10)    Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia].
(11)    Articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2018/XXX [Governance dell'Unione dell'energia].
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