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Document 52018PC0542

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

COM/2018/542 final

Bruxelles, 19.7.2018

COM(2018) 542 final

2018/0289(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "la riunione dei partecipanti") in riferimento alla prevista adozione di una decisione riguardante l'ampliamento dell'ambito dell'allegato V dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie) al fine di includervi le funivie e i filobus.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

L'accordo è un "gentlemen's agreement" tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia e la Nuova Zelanda inteso a fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica, ciò significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni esportati anziché sui termini finanziari offerti) e adoperarsi per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata e, pur beneficiando del supporto amministrativo del segretariato dell'OCSE, non costituisce un atto dell'OCSE 1 .

L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici per tenere conto dei nuovi sviluppi tecnici e strategici che interessano i crediti all'esportazione in vari settori. Gli orientamenti figuranti nell'accordo sono stati incorporati nella normativa dell'Unione e sono stati quindi resi giuridicamente vincolanti dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 2   3 . Gli aggiornamenti sono periodicamente incorporati nella normativa dell'UE mediante atti delegati, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento.

2.2.La riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

La Commissione europea rappresenta l'Unione nella riunione dei partecipanti, nel cui ambito le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso tra i nove partecipanti. Le posizioni assunte dall'Unione sono elaborate in consultazione con gli Stati membri rappresentati in seno al gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio 4 .

A norma dell'articolo 67 dell'accordo, "I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell'accordo. Nel corso del riesame si verificano, tra l'altro, le procedure di notifica, l'applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all'allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all'accordo."

2.3.L'atto previsto della riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Nel corso della 136ª e della 137ª riunione, tenutesi il 16 novembre 2017, i partecipanti hanno esaminato la proposta dell'Unione di ampliare l'ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie al fine di includervi le funivie e i filobus. In occasione della 137ª riunione dei partecipanti l'Unione è stata invitata a fornire ulteriori informazioni sulla logica finanziaria alla base dell'ampliamento dell'ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie al fine di ricomprendervi le suddette infrastrutture, informazioni che sono state fornite dai delegati dell'UE in occasione della 138ª riunione dei partecipanti, tenutasi il 14 e il 15 marzo 2018. Nel corso di tale riunione nessuno dei partecipanti si è opposto alla proposta di ampliamento dell'ambito dell'intesa.

Nella settimana del 14 novembre 2018, nel corso della 140ª sessione, la riunione dei partecipanti sarà chiamata ad adottare una decisione redatta dal segretariato sulla base della proposta avanzata dall'Unione (di seguito "l'atto previsto").

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

L'attuale ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie è limitato a progetti relativi a tale tipologia di infrastrutture. Esistono tuttavia altri sistemi di trasporto che non si basano sulle infrastrutture ferroviarie, ma che sono parte integrante dei sistemi di trasporto pubblico, soprattutto nelle aree urbane. Le funivie e i filobus costituiscono un esempio di sistemi di trasporto pubblico non basati su rotaia che stanno assumendo un interesse sempre maggiore per le infrastrutture di trasporto urbano delle grandi città, in particolare nei paesi emergenti. Attualmente tali progetti non possono tuttavia beneficiare delle condizioni e dei termini dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie, più adatti alla natura di questi progetti. I produttori UE di questo tipo di infrastrutture trarrebbero beneficio dall'ampliamento dell'ambito dell'intesa in quanto sarebbero in grado di offrire ai loro clienti termini e condizioni migliori.

I progetti relativi a funivie e filobus sono solitamente caratterizzati da costi di costruzione superiori al valore minimo complessivo previsto per i contratti stipulati nel quadro dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie, pari a 10 milioni di DSP, e la vita utile delle infrastrutture è di norma superiore a 20 anni. Essi sono quindi simili ad altri progetti di infrastrutture ferroviarie che attualmente rientrano nell'ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie e che beneficiano pertanto di termini di rimborso più lunghi.

I progetti relativi a funivie e filobus sono principalmente commissionati da enti pubblici, che spesso hanno un accesso limitato ai mercati finanziari commerciali. L'ampliamento dell'ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie al fine di ricomprendervi le funivie e i filobus consentirebbe di utilizzare per detti progetti i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, secondo i termini e le condizioni specifici di tale intesa, con termini di rimborso più lunghi che agevolerebbero l'attuazione dei progetti.

Si raccomanda pertanto il sostegno dell'UE all'ampliamento dell'ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie al fine di ricomprendervi le funivie e i filobus.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'atto che la riunione dei partecipanti è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà effetti giuridici poiché, in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati nella normativa dell'Unione a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la disciplina dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, i quali rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto della riunione dei partecipanti apporterà modifiche all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2018/0289 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Gli orientamenti figuranti nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") si applicano nell'Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 6   7 .

(2)La 140a riunione dei partecipanti all'accordo, che si terrà nella settimana del 14 novembre 2018, sarà chiamata ad adottare una decisione riguardante l'ampliamento dell'ambito dell'allegato V dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie) al fine di ricomprendervi le funivie e i filobus, secondo quanto proposto dall'Unione.

(3)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione dei partecipanti all'accordo in relazione a tale proposta.

(4)Le funivie e i filobus attualmente non rientrano nell'ambito dell'allegato V dell'accordo. Per agevolare il finanziamento di tali tipologie di infrastrutture, in particolare nei paesi emergenti, sarebbe opportuno ampliare l'ambito dell'allegato V tenendo conto delle difficoltà incontrate dagli enti pubblici che di norma sviluppano tali progetti nell'accedere ai finanziamenti, della vita utile di tali infrastrutture e dei loro vantaggi ambientali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione è sostenere l'ampliamento dell'ambito dell'allegato V dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie) al fine di ricomprendervi le funivie e i filobus.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.
(2)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).
(3)    Precedenti versioni dell'accordo dell'OCSE erano già state recepite nel diritto dell'UE mediante decisioni del Consiglio.
(4)    Decisione del Consiglio che reca istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU P 66 del 27.10.1960, pag. 1339/60).
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.
(6)    Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).
(7)    Precedenti versioni dell'accordo dell'OCSE erano già state recepite nel diritto dell'UE mediante decisioni del Consiglio.
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