COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,2.7.2018
COM(2018) 502 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2018-2024)
ALLEGATO
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO E L’UNIONE EUROPEA
(2018-2024)
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1.Per un periodo di sei (6) anni decorrente dalla data di applicazione provvisoria, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:
–tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità
–pescherecci con palangari di superficie: 8 unità.
Tali possibilità sono riferite alla pesca di specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) o di altre convenzioni internazionali.
2.Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.
3.Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (di seguito “navi dell’Unione europea”) possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca per la zona di pesca della Costa d’Avorio nell’ambito del presente protocollo.
Articolo 2
Trasparenza
La Costa d’Avorio si impegna a trasmettere le informazioni relative a qualsiasi accordo che autorizzi l’accesso di altre navi straniere alla sua zona di pesca, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture realizzate, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 11 del presente protocollo.
La Costa d’Avorio trasmette inoltre i dati relativi allo sforzo di pesca delle tonniere ivoriane titolari di una licenza di pesca industriale.
Articolo 3
Contropartita finanziaria – modalità di pagamento
1.La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 682 000 EUR all’anno, ossia a un importo complessivo di 4 092 000 EUR per il periodo di cui all’articolo 1.
2.La contropartita finanziaria comprende:
(a)un importo annuo per l’accesso alla zona di pesca della Costa d’Avorio pari a 330 000 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e a 275 000 EUR per gli anni successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate all’anno; e
(b)un importo annuo specifico di 352 000 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi, destinato a contribuire all’attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d’Avorio.
3.Inoltre gli armatori versano un contributo finanziario annuo stimato a 330 400 EUR per l’accesso alla zona di pesca della Costa d’Avorio secondo le modalità previste al capo II dell’allegato.
4.Il paragrafo 2 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.
5.Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nella zona di pesca della Costa d’Avorio supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annua è aumentato di 60 EUR per tonnellata supplementare catturata nei primi due anni del protocollo e di 70 EUR per gli anni successivi. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.
6.Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.
7.La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Costa d’Avorio.
8.La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è versata al Tesoro pubblico della Costa d’Avorio.
La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata su un conto destinato all’attuazione del sostegno settoriale aperto presso la banca del Tesoro pubblico della Costa d’Avorio.
(a)Le autorità ivoriane comunicano ogni anno all’Unione europea le coordinate dei conti suddetti.
(b)Ciascuna contropartita finanziaria è iscritta nel bilancio dello Stato ed è soggetta alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Costa d’Avorio.
Articolo 4
Sostegno settoriale
1.Nell’ambito del presente protocollo, il sostegno settoriale contribuisce all’attuazione del piano strategico di sviluppo dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura (PSDEPA) della Costa d’Avorio. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime mediante, in particolare:
–il miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;
–il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;
–il miglioramento delle statistiche alieutiche;
–il sostegno alla pesca artigianale;
–il rafforzamento della cooperazione internazionale;
–il sostegno all’economia blu e lo sviluppo dell’acquacoltura.
2.Entro tre (3) mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, l’Unione europea e la Costa d’Avorio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:
(a)gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
(b)gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Repubblica della Costa d’Avorio nell’ambito della politica nazionale della pesca e dell’acquacoltura;
(c)i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.
3.Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o annuale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre deve essere previamente notificata alla Commissione europea ed essere approvata dalle due Parti in sede di commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.
4.Le due Parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Se la valutazione indica che la realizzazione degli obiettivi perseguiti con la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non è conforme alla programmazione, o se la commissione mista ne ritiene insufficiente l’esecuzione, tale contropartita finanziaria può essere riveduta o sospesa.
Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle Parti, non appena i risultati dell’attuazione del sostegno settoriale risultano conformi alla programmazione adottata dalla commissione mista.
Le due Parti proseguono la sorveglianza del sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), se necessario oltre la scadenza del presente protocollo.
Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, tale contropartita finanziaria specifica non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.
Articolo 5
Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile
1.Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.
2.Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare l’evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d’Avorio.
3.Le due Parti si impegnano a promuovere, a livello subregionale, la cooperazione per una pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente. Le due Parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni dell’ICCAT.
4.Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista per adottare, se necessario a seguito di una riunione scientifica, misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.
5.Le due Parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella Repubblica della Costa d’Avorio.
Articolo 6
Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche
1.Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Repubblica della Costa d’Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.
2.Nel caso in cui le Parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.
3.Le Parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 5, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le Parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.
4.Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le condizioni tecniche per l’esercizio della pesca e le modalità di attuazione del sostegno settoriale previste dal presente protocollo.
Articolo 7
Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale
1.Nel caso in cui i pescherecci dell’Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, l’Unione europea consulta la Repubblica della Costa d’Avorio per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nell’ambito di tali consultazioni le Parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, e segnatamente dei pareri formulati da organizzazioni regionali o subregionali di gestione della pesca. Se del caso, le Parti si accordano sulle condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e sull’attuazione di piani di gestione pluriennali. Le Parti apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2.A seguito delle consultazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, le Parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d’Avorio, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.
2.1.A tal fine l’Unione europea comunica alle autorità della Costa d’Avorio le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:
·le caratteristiche tecniche della nave;
·il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell’attività di pesca considerata;
·i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).
2.2.Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei (6) mesi. Esse sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.
2.3.Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalle autorità ivoriane sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.
2.4.Le catture effettuate nell’ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell’armatore.
2.5.I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.
Articolo 8
Legislazione applicabile
1.Le attività dei pescherecci dell’Unione europea operanti nelle acque ivoriane sono disciplinate dalla legislazione applicabile nella Costa d’Avorio, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo.
2.Le autorità della Costa d’Avorio informano al più presto l’Unione europea in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente il settore della pesca.
3.L’Unione europea informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente le attività di pesca della flotta d’altura dell’Unione europea.
Articolo 9
Sospensione dell’attuazione del protocollo
1.L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:
(a)circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;
(b)mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;
(c)attivazione dei meccanismi di consultazione di cui agli articoli 8 e 96 dell’Accordo di Cotonou in relazione a una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo;
(d)mancato pagamento, da parte dell’Unione europea, della contropartita finanziaria prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo;
(e)controversia grave tra le due Parti, non risolta in sede di commissione mista, in merito all’applicazione e all’interpretazione del presente protocollo.
2.Quando l’applicazione del protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è adottata la decisione di sospensione.
3.In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa, l’applicazione del protocollo riprende e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
4.Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell’Unione europea possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.
5.Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, se l’Unione europea non effettua il pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), le autorità ivoriane informano ufficialmente l’Unione europea in merito al mancato pagamento. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se necessario, al pagamento entro un termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda ufficiale.
In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine suddetto, le autorità ivoriane possono sospendere l’applicazione del protocollo conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.
Articolo 10
Informatizzazione degli scambi
1.La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea provvedono al corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.
2.I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
3.La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.
Articolo 11
Riservatezza dei dati
La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell’Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi di riservatezza e protezione dei dati.
Le Parti provvedono a che solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca tonniera nella zona di pesca ivoriana siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni dell’ICCAT e di altre organizzazioni di pesca regionali o subregionali competenti.
I dati che sono considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti unicamente per l’attuazione dell’accordo e del presente protocollo.
Articolo 12
Denuncia
1.In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei (6) mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.
2.L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.
Articolo 13
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle Parti.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Per l’Unione europea
Per la Repubblica della Costa d’Avorio
ALLEGATO
Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione europea nella zona di pesca della Costa d’Avorio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.Designazione dell’autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o alla Repubblica della Costa d’Avorio in relazione a un’autorità competente designa:
per l’Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Costa d’Avorio,
per la Repubblica della Costa d’Avorio: il Ministero della pesca.
2.Zona di pesca
Le autorità della Costa d’Avorio comunicano non appena possibile ai servizi competenti dell’Unione le coordinate geografiche della zona di pesca ivoriana a partire dalla linea di base.
Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3, le navi dell’Unione europea possono esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.
3.Zone vietate alla navigazione e alla pesca
Al momento del rilascio della licenza di pesca, la Costa d’Avorio comunica agli armatori e all’Unione europea le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Qualsiasi modifica di tali zone è comunicata quanto prima possibile alla Parte europea.
4.Conto bancario
Prima dell’applicazione provvisoria del protocollo, la Costa d’Avorio comunica all’Unione europea le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi dell’Unione europea ai sensi dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI PESCA
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine “licenza” equivale al termine “autorizzazione di pesca” quale definito nella legislazione europea.
Sezione 1: procedure applicabili
1.Condizioni preliminari all’ottenimento di una licenza di pesca - navi ammissibili
Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. A tal fine le navi devono essere iscritte nel registro dei pescherecci dell’Unione europea e conformarsi alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l’esercizio dell’attività di pesca in Costa d’Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Costa d’Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d’Avorio nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea.
2.Domanda di licenza
Le autorità competenti dell’Unione europea presentano al Ministero della pesca della Costa d’Avorio, per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo; la domanda è trasmessa almeno trenta (30) giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.
Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I.
Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
–la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
–il certificato di navigabilità della nave;
–il certificato di assicurazione della nave;
–una fotografia a colori recente della nave (vista laterale), in cui figurino chiaramente il suo nome e numero di identificazione;
–un’illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.
La domanda di rinnovo di una licenza nell’ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata della prova di pagamento del canone.
3.Canone forfettario
Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità del capo 1, punto 4, del presente allegato.
I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
4.Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare
Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca e la notifica del pagamento dell’anticipo, la Costa d’Avorio stabilisce l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. L’elenco è immediatamente comunicato per via elettronica all’Unione europea e all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio. Le navi tengono permanentemente a bordo una copia dell’elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.
5.Rilascio delle licenze
Entro ventuno (21) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2, il Ministero della pesca della Costa d’Avorio rilascia le licenze di pesca per tutte le navi agli armatori o ai loro rappresentanti, se del caso tramite la delegazione dell’Unione europea in Costa d’Avorio.
Le licenze hanno una durata massima di validità di un anno e sono rinnovabili.
6.Elenco delle navi autorizzate a pescare
Non appena rilasciate le licenze, la Repubblica della Costa d’Avorio stabilisce l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nelle acque ivoriane. L’elenco è immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’Unione europea e sostituisce l’elenco provvisorio sopra menzionato.
7.Trasferimento della licenza
La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l’immobilizzazione prolungata di una nave a causa di un’avaria tecnica grave, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria ai sensi dell’articolo 1 del protocollo, appartenente allo stesso armatore, alla stessa associazione di armatori o alla stessa organizzazione di produttori, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento aggiuntivo tiene conto della somma delle catture totali delle due navi.
L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio tramite la delegazione dell’Unione europea.
La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio. Il trasferimento della licenza è comunicato alla delegazione dell’Unione europea in Costa d’Avorio.
8.Detenzione a bordo della licenza
La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. Tuttavia le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio di cui al punto 4 del presente capo.
9.Navi d’appoggio
Su richiesta dell’Unione europea e previo esame da parte delle autorità ivoriane, la Costa d’Avorio autorizza i pescherecci dell’Unione europea titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d’appoggio.
Le navi d’appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L’assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.
Le navi d’appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. La Costa d’Avorio stabilisce l’elenco delle navi d’appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all’Unione europea.
Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.
Sezione 2: canoni e anticipi
1.Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d’Avorio è fissato a:
–60 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;
–70 EUR per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.
2.Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dei seguenti canoni annui forfettari anticipati:
(a)per le tonniere con reti a circuizione:
–7 620 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all’anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;
–8 890 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all’anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno;
(b)per i pescherecci con palangari di superficie:
–2 400 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;
–2 800 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.
In caso di licenza di durata inferiore a un (1) anno, l’importo del canone è fissato proporzionalmente alla durata della licenza in conformità della normativa ivoriana. Tuttavia, per le tonniere con reti a circuizione la durata della licenza non può essere inferiore a dodici (12) mesi.
3.L’Unione europea stabilisce per ogni nave un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale realizzata nell’anno civile precedente. Essa trasmette tali computi alle autorità della Costa d’Avorio entro la fine del mese di aprile dell’anno in corso. La Costa d’Avorio può contestare tali computi, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta (30) giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista. Se la Costa d’Avorio non presenta obiezioni entro il termine di trenta (30) giorni, i computi si considerano adottati.
4.Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo alla Repubblica della Costa d’Avorio entro un termine di quarantacinque (45) giorni, salvo contestazione da parte dell’armatore stesso. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non è rimborsato all’armatore.
CAPO III
DICHIARAZIONE DI CATTURA
1.Giornale di pesca
Il comandante di un peschereccio dell’Unione europea operante nel quadro dell’accordo tiene un giornale di pesca conforme alle raccomandazioni e risoluzioni applicabili dell’ICCAT per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con palangari.
Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Costa d’Avorio.
Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.
Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.
Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.
2.Trasmissione delle dichiarazioni di cattura
Al termine di ogni bordata il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave trasmettendo alla Costa d’Avorio una copia elettronica dei giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca ivoriana. Il comandante trasmette contestualmente copia dei giornali di pesca al Centre de Recherches Océanologiques (CRO) della Costa d’Avorio e a uno degli istituti scientifici seguenti:
i. IRD (Institut de recherche pour le développement)
ii. IEO (Instituto Español de Oceanografía)
iii. IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).
Se la nave esce dalla zona di pesca della Costa d’Avorio prima del termine della bordata, senza passare preliminarmente per un porto ivoriano, il giornale di pesca è trasmesso entro sette (7) giorni dall’uscita dalla zona di pesca ivoriana.
Se non sono trasmesse per via elettronica, le dichiarazioni di cattura possono essere inviate per posta o via fax.
Prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo le autorità della Costa d’Avorio comunicano l’indirizzo elettronico e i numeri di telefono e di fax da utilizzare. La Costa d’Avorio notifica immediatamente alle navi interessate e all’Unione europea eventuali modifiche di tali coordinate.
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il governo della Costa d’Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all’armatore la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d’Avorio. L’Unione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.
3.Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione delle catture (ERS)
Le Parti si dichiarano disposte a effettuare, nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione e trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca che consenta, in particolare, di trasmettere giornalmente le dichiarazioni dei dati sulle catture.
Le Parti convengono di definire di comune accordo, in sede di commissione mista, le modalità di tale transizione con l’obiettivo di rendere il sistema operativo quanto prima possibile.
CAPO IV
MISURE TECNICHE
Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona di pesca, agli attrezzi autorizzati e alle specie vietate, sono definite nella scheda tecnica che figura nell’appendice 2 del presente allegato.
Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.
CAPO V
MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA
Sezione I : controllo e ispezione
1.Entrata e uscita dalla zona
1.1.Le navi dell’Unione europea comunicano alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre (3) ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio.
Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:
i.la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;
ii.il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;
iii.la natura e la presentazione dei prodotti.
1.2.Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. La Repubblica della Costa d’Avorio ne conferma senza indugio la ricezione.
1.3.Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d’Avorio è considerata in infrazione.
2.Procedure di ispezione
2.1.I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio consentono a qualsiasi funzionario ivoriano a tal fine debitamente autorizzato e identificabile di espletare le proprie mansioni di controllo delle attività di pesca.
2.2.La presenza a bordo di tali funzionari non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori ivoriani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’Unione europea ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione europea. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione eventualmente constatata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura “rifiuto di firma”. Prima di lasciare la nave dell’Unione europea, gli ispettori ivoriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.
2.3.La Costa d’Avorio può autorizzare l’Unione europea a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.
3.Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca INN
Per rafforzare la sorveglianza della pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell’Unione europea segnalano la presenza nella zona di pesca ivoriana di qualsiasi nave sospettata di svolgere attività di pesca illegale.
4.Sbarchi e trasbordi
4.1.Le navi dell’Unione europea che intendono sbarcare o trasbordare catture nelle acque della Costa d’Avorio effettuano tale operazione esclusivamente nei porti o nella rada dei porti della Costa d’Avorio.
4.2.Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo, le seguenti informazioni:
–il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;
–in caso di trasbordo, il nome, il numero IMO e la bandiera della nave ricevente;
–il quantitativo di ogni specie da sbarcare o trasbordare;
–la data e il luogo dell’operazione.
4.3.In caso di trasbordo i comandanti delle navi trasmettono alle competenti autorità della Costa d’Avorio le dichiarazioni di cattura.
4.4.I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in Costa d’Avorio consentono agli ispettori a tal fine debitamente autorizzati e identificabili di procedere al controllo di tali operazioni. Al termine di ogni ispezione è rilasciata al comandante della nave una copia del rapporto.
Sezione II: sistema di controllo via satellite (VMS)
1.Messaggi di posizione delle navi
Durante la loro permanenza nella zona di pesca della Costa d’Avorio, le navi dell’Unione europea titolari di una licenza dispongono di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.
I messaggi di posizione sono conformi alle specifiche relative alla posizione geografica delle navi indicate nelle raccomandazioni dell’ICCAT. Tali messaggi sono configurati in base al formato definito dalle norme applicabili nell’ambito dell’ICCAT.
Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.
2.Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.
In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un (1) mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio.
Le navi operanti nella zona di pesca ivoriana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro (4) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al punto 1.
3.Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Costa d’Avorio
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Costa d’Avorio mediante un sistema di comunicazione elettronica sicuro.
I CCP dello Stato di bandiera e della Repubblica della Costa d’Avorio provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica dei medesimi.
Il CCP della Repubblica della Costa d’Avorio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza che non abbia notificato la propria uscita dalla zona.
4.Malfunzionamento del sistema di comunicazione
La Costa d’Avorio verifica la compatibilità della propria attrezzatura elettronica con quella del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.
Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Costa d’Avorio.
5.Revisione della frequenza dei messaggi di posizione
Sulla base di elementi fondati che inducano a ipotizzare un’infrazione, la Costa d’Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’Unione europea, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta (30) minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. La Costa d’Avorio trasmette senza indugio detti elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Costa d’Avorio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.
Alla conclusione del periodo di indagine, la Costa d’Avorio ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea, comunicando successivamente le misure eventualmente adottate a seguito dell’indagine.
CAPO VI
IMBARCO DI MARITTIMI
1.Gli armatori europei si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:
(a)per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;
(b)per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.
2.Gli armatori fanno il possibile per imbarcare in via prioritaria marittimi di nazionalità ivoriana.
3.La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
4.I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5.Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.
6.I marittimi ingaggiati dalle navi dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.
7.Se la nave non è presente al momento concordato nel porto prestabilito per l’imbarco del marittimo ivoriano, l’armatore è tenuto a corrispondere al marittimo un importo forfettario di 80 EUR al giorno a copertura delle spese da esso sostenute durante l’attesa in porto (vitto, alloggio, ecc.).
8.Se lo sbarco del marittimo ivoriano non avviene in un porto della Costa d’Avorio, l’armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Costa d’Avorio nel più breve tempo possibile.
9.Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:
(a)dell’Unione europea,
(b)di paesi ACP (con una distinzione tra cittadini ivoriani e cittadini di altri paesi ACP),
(c)di paesi non ACP e non UE.
10.I marittimi ivoriani da imbarcare sono liberamente scelti dall’armatore sulla base di un registro tenuto dalla Direzione per la Gente di mare della Costa d’Avorio. Tuttavia, nel caso di marittimi già attivi a bordo delle navi dell’Unione europea, il comandante comunica alla Direzione per la Gente di mare l’elenco di tali marittimi unitamente a una copia del loro documento di identità.
CAPO VII
OSSERVATORI
1.Osservazione delle attività di pesca
In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalla Costa d’Avorio, secondo le modalità di seguito indicate, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui al punto 4 del presente capo.
2.Navi e osservatori designati
La Costa d’Avorio elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono comunicati all’Unione europea al momento in cui sono redatti e successivamente ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
La Costa d’Avorio comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici (15) giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.
La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta della Costa d’Avorio, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalla Costa d’Avorio all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3.Condizioni applicabili all’imbarco e allo sbarco
Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalla Costa d’Avorio.
L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca della Costa d’Avorio dopo la notifica dell’elenco delle navi designate.
Gli armatori interessati comunicano entro due (2) settimane, e con un preavviso di dieci (10) giorni, le date e i porti previsti per l’imbarco degli osservatori.
In caso di imbarco in un paese diverso dalla Costa d’Avorio, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore.
Se l’osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici (12) ore che seguono, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.
Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.
L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.
Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Costa d’Avorio.
4.Compiti dell’osservatore
All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d’Avorio, l’osservatore svolge le seguenti funzioni:
–osserva le attività di pesca delle navi;
–verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
–procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;
–prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
–verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d’Avorio riportati nel giornale di bordo;
–verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
–comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
5.Obblighi dell’osservatore
Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:
–prende i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
–rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;
–al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all’Unione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.
6.Contributo finanziario forfettario
All’atto del pagamento dell’anticipo annuo per il rilascio della licenza, l’armatore versa alla Costa d’Avorio un contributo finanziario forfettario annuo di 400 EUR per nave destinato a contribuire alla copertura dei costi connessi all’imbarco di osservatori ivoriani sulle navi dell’Unione europea.
CAPO VIII
INFRAZIONI
1.Trattamento delle infrazioni
Le autorità della Costa d’Avorio comunicano all’Unione europea, entro un termine di ventiquattro (24) ore, ogni infrazione commessa da una nave dell’Unione europea titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato. Il verbale relativo all’infrazione è trasmesso all’Unione europea e allo Stato di bandiera entro un termine di sette (7) giorni lavorativi.
2.Dirottamento - riunione di informazione
Ogni nave dell’Unione europea sospettata di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare eventualmente in un porto della Costa d’Avorio.
La Costa d’Avorio notifica all’Unione europea, entro un termine massimo di ventiquattro (24) ore, qualsiasi dirottamento di una nave dell’Unione europea titolare di una licenza. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.
Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Costa d’Avorio organizza su richiesta dell’Unione europea, entro un (1) giorno lavorativo dalla notifica del dirottamento della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.
3.Sanzione dell’infrazione - procedimento transattivo
La sanzione dell’infrazione constatata è fissata dalla Costa d’Avorio secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.
Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato penale, può essere avviato un procedimento transattivo fra la Costa d’Avorio e l’armatore o il suo rappresentante per determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’Unione europea. Il procedimento transattivo si conclude entro tre (3) giorni dalla notifica del dirottamento della nave.
4.Procedimento giudiziario - cauzione bancaria
Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Costa d’Avorio il cui importo, fissato dalla Costa d’Avorio, copre i costi connessi al dirottamento e all’immobilizzazione della nave, l’ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:
(a)integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
(b)a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.
La Costa d’Avorio comunica all’Unione europea l’esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette (7) giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.
5.Rilascio della nave e dell’equipaggio
La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:
–dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dal procedimento transattivo, oppure
–dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria.
Appendici
1.
Modulo di domanda di licenza
2.
Scheda tecnica
Appendice 1
Modulo di domanda di licenza
ACCORDO DI PESCA COSTA D’AVORIO - UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
I.– RICHIEDENTE
1.Nome dell’armatore: Nazionalità:
………………………..………………….
2.Nome dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:
………………………………..
3.Indirizzo dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:
…………………………….….
4.Tel.: ...............................................
5.Indirizzo elettronico: ………………………….….
6.Nome del comandante: Nazionalità:
…………………………….….…………………
7.Nome del raccomandatario in Costa d’Avorio:
……………………………………………………
II.- ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE
1.Nome della nave:
2.Stato di bandiera:
3.Bandiera precedente (se del caso):
4.Data di acquisizione della bandiera attuale:
5.Numero di immatricolazione esterno:
6.Porto di immatricolazione: MMSI:
7.Numero IMO:
Numero ICCAT:
8.Anno e luogo di costruzione:
9.Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata:
10.Materiale di costruzione dello scafo:
acciaio □legno □poliestere □altro □
III.- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO
1.Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2.Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
3.Potenza del motore principale in kW: Marca: Tipo:
4.Tipo di nave: Categoria di pesca:
5.Attrezzi da pesca:
6.Zone di pesca: Specie bersaglio:
7.Numero totale dei membri dell’equipaggio:
8.Sistema di conservazione a bordo:
fresco □refrigerazione □misto □congelamento □
9.Capacità di congelamento (t/24 ore):
10.Capacità delle stive: Numero:
Fatto a
il
Firma del richiedente
Appendice 2
Scheda tecnica
TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE
1.
Zona di pesca:
al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.
2.
Attrezzo autorizzato:
rete a circuizione
palangaro di superficie
3.
Specie vietate:
conformemente alla Convenzione sulle specie migratrici e alle risoluzioni dell’ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).
Le due Parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare tale elenco sulla base di raccomandazioni scientifiche.
4.
Canoni a carico degli armatori:
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4.1. Canone aggiuntivo per
tonnellata catturata
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60 EUR/t per i primi due anni di applicazione del protocollo e 70 EUR/t per gli anni successivi.
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4.2. Canone forfettario annuo
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Per le tonniere con reti a circuizione 7 620 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 8 890 EUR per gli anni successivi.
Per i pescherecci con palangari di superficie 2 400 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 2 800 EUR per gli anni successivi.
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4.3. Canone forfettario per gli osservatori
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400 EUR per nave all’anno
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4.4. Canone per le navi d’appoggio
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3 500 EUR per nave all’anno
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5. Numero di navi autorizzate a pescare
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28 tonniere con reti a circuizione
8 pescherecci con palangari di superficie
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