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Document 52018PC0502

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2018-2024)

COM/2018/502 final

Bruxelles, 2.7.2018

COM(2018) 502 final

2018/0266(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2018-2024)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea è entrato in vigore il 18 aprile 2008. Il protocollo attuale dell’accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2013 e giunge a scadenza il 30 giugno 2018.

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato 1 , la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Costa d’Avorio ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio 2 . Al termine dei negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un nuovo protocollo. Il protocollo copre un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall’articolo 13 del protocollo stesso.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell’Unione nelle acque della Costa d’Avorio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell’ultimo protocollo (2013-2018) e di una valutazione prospettica dell’opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all’Unione europea e alla Repubblica della Costa d’Avorio di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d’Avorio e di sostenere gli sforzi della Costa d’Avorio volti a sviluppare l’economia blu, nell’interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

   28 tonniere congelatrici con reti a circuizione

   8 pescherecci con palangari di superficie.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Costa d’Avorio si colloca nel quadro dell’azione esterna dell’Unione nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell’Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo.

2.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha effettuato nel 2017 una valutazione ex post del vigente protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Costa d’Avorio e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni della valutazione sono esposte in un documento di lavoro distinto 3 .

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca tonniera dell’Unione è fortemente interessato a esercitare la propria attività in Costa d’Avorio e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. L’importanza di Abidjan, che costituisce uno dei principali porti di sbarco e siti di trasformazione dell’Africa occidentale, contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo, sia per il settore della pesca tonniera dell’Unione che per il paese partner.

Consultazioni dei portatori di interessi

1.Nell’ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l’amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Costa d’Avorio. Le consultazioni si sono svolte anche nell’ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 682 000 EUR, si basa su:

a) un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate, per il quale è stato fissato un importo annuo di 330 000 EUR per i diritti di accesso per i primi due anni di applicazione del protocollo e di 275 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto);

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica della Costa d’Avorio, corrispondente a un importo di 352 000 EUR all’anno per i primi due anni di applicazione del protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto). Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime della Costa d’Avorio.

2018/0266 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2018-2024)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 4 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro (di seguito “l’accordo”) 5 , accordo che è stato poi tacitamente rinnovato e che è tuttora in vigore.

(2)L’attuale protocollo dell’accordo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo, giunge a scadenza il 30 giugno 2018.

(3)La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo (di seguito “il protocollo”). In seguito a tali negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un progetto di protocollo.

(4)L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione europea e alla Repubblica della Costa d’Avorio di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d’Avorio e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell’economia blu.

(5)È pertanto opportuno autorizzare la firma del protocollo.

(6)Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dalla firma, in attesa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio è autorizzata dall’Unione.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare il protocollo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 13, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 6  

11 – Affari marittimi e pesca

11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

11.03.01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3.Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 7  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all’obiettivo generale di permettere l’accesso dei pescherecci dell’Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell’Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee [sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale, migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario].

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d’altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca: istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.03.01).

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo consente di istituire un partenariato strategico nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell’Unione nelle acque della Costa d’Avorio.

Il protocollo contribuirà inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all’attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

Infine, il protocollo contribuirà allo sviluppo dell’economia blu della Costa d’Avorio, promuovendo la crescita connessa alle attività marittime e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell’accordo.

Contributo all’occupazione e al valore aggiunto nell’Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell’Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di non interrompere le operazioni di pesca condotte nell’ambito del protocollo attuale.

Il nuovo protocollo stabilisce un quadro per le attività di pesca della flotta dell’Unione nella zona di pesca della Costa d’Avorio e consente agli armatori dell’UE di chiedere autorizzazioni per l’esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e, in un secondo tempo, la trasmissione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà la Repubblica della Costa d’Avorio nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Se l’Unione non concludesse un nuovo protocollo le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell’accordo esclude l’esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell’accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d’altura dell’UE. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata con l’Unione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le Parti hanno fissato un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate/anno per i tonnidi e le specie affini, con possibilità di pesca per 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione e 8 pescherecci con palangari di superficie, sulla base dell’analisi delle catture storiche praticate nella zona di pesca della Costa d’Avorio e delle catture recenti effettuate nel quadro di protocolli simili nella regione, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Il sostegno settoriale è stato fissato a un livello relativamente elevato per tener conto delle necessità in termini di rafforzamento delle capacità delle autorità ivoriane responsabili della pesca e delle priorità della strategia nazionale nel settore della pesca, nonché dei piani intesi a promuovere lo sviluppo dell’economia blu in tale Stato costiero.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l’accesso nell’ambito dell’APP costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale della Costa d’Avorio. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al Ministero della pesca, cosa che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l’attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 8  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione - Dakar, Senegal) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo per quanto riguarda l’uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L’APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Repubblica della Costa d’Avorio facciano il punto sull’attuazione dell’accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Il rischio individuato è che gli armatori dell’UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca della Costa d’Avorio siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione della politica settoriale prevista dall’accordo e dal protocollo. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata all’articolo 4 del protocollo rientra tra le modalità di controllo.

L’accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3.    Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Repubblica della Costa d’Avorio al fine di migliorare la gestione dell’accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell’Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo A norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del protocollo, la contropartita finanziaria per l’accesso è versata al Tesoro pubblico della Costa d’Avorio e la parte destinata allo sviluppo del settore è versata su un apposito conto aperto presso la banca del Tesoro pubblico della Costa d’Avorio.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss.
( 9 )

di paesi EFTA 10

di paesi candidati 11

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

11.03.01

Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell’Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale:

Numero 2

Crescita sostenibile: risorse naturali

DG: MARE

Anno
2018 12

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 11.03.01

Impegni

(1)

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Pagamenti

(2)

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 13  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG MARE

Impegni

=1+1a +3

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Pagamenti

=2+2a

+3

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Pagamenti

(5)

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 2

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Pagamenti

=5+ 6

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4

del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale:

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

DG: MARE

• Risorse umane (AD+AST)

 

• Altre spese amministrative

TOTALE DG MARE

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5

del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Pagamenti

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno

2022

Anno

2023

TOTALE

Tipo 14

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 15

- Accesso

Annuale

0,330

0,330

0,275

0,275

0,275

0,275

1,760

- Settoriale

Annuale

0,352

0,352

0,407

0,407

0,407

0,407

2.332

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

X    La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 16

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 17
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

X La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 18

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 19

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attuazione del protocollo (pagamenti, accesso alle acque della Costa d’Avorio da parte delle navi dell’Unione, trattamento delle autorizzazioni di pesca), preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, preparazione del rinnovo del protocollo, valutazione esterna, procedure legislative, negoziati.

Personale esterno

Attuazione del protocollo: contatti con le autorità della Costa d’Avorio per l’accesso delle navi dell’Unione alle acque ivoriane, trattamento delle autorizzazioni di pesca, preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, in particolare attuazione del sostegno settoriale.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 20

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Anno
N+4

Anno
N+5

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[...]

(1)    Adottate in occasione della 3595a riunione del Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport” del 15 febbraio 2018.
(2)    GU L 170 del 22.6.2013, pag. 2.
(3)    SWD (2017) 446 final del 12.12.2017.
(4)    GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51.
(5)    GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.
(6)    ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).
(7)    A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(8)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(9)    Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(10)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(11)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(12)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(13)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(14)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(15)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".
(16)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(17)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(18)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation);
(19)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(20)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles,2.7.2018

COM(2018) 502 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2018-2024)


ALLEGATO

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO E L’UNIONE EUROPEA

(2018-2024)

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.Per un periodo di sei (6) anni decorrente dalla data di applicazione provvisoria, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità

pescherecci con palangari di superficie: 8 unità.

Tali possibilità sono riferite alla pesca di specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) o di altre convenzioni internazionali.

2.Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (di seguito “navi dell’Unione europea”) possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca per la zona di pesca della Costa d’Avorio nell’ambito del presente protocollo.

Articolo 2

Trasparenza

La Costa d’Avorio si impegna a trasmettere le informazioni relative a qualsiasi accordo che autorizzi l’accesso di altre navi straniere alla sua zona di pesca, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture realizzate, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 11 del presente protocollo.

La Costa d’Avorio trasmette inoltre i dati relativi allo sforzo di pesca delle tonniere ivoriane titolari di una licenza di pesca industriale.

Articolo 3

Contropartita finanziaria – modalità di pagamento

1.La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 682 000 EUR all’anno, ossia a un importo complessivo di 4 092 000 EUR per il periodo di cui all’articolo 1.

2.La contropartita finanziaria comprende:

(a)un importo annuo per l’accesso alla zona di pesca della Costa d’Avorio pari a 330 000 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e a 275 000 EUR per gli anni successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate all’anno; e

(b)un importo annuo specifico di 352 000 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi, destinato a contribuire all’attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d’Avorio.

3.Inoltre gli armatori versano un contributo finanziario annuo stimato a 330 400 EUR per l’accesso alla zona di pesca della Costa d’Avorio secondo le modalità previste al capo II dell’allegato.

4.Il paragrafo 2 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

5.Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nella zona di pesca della Costa d’Avorio supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annua è aumentato di 60 EUR per tonnellata supplementare catturata nei primi due anni del protocollo e di 70 EUR per gli anni successivi. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

6.Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

7.La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Costa d’Avorio.

8.La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è versata al Tesoro pubblico della Costa d’Avorio.

La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata su un conto destinato all’attuazione del sostegno settoriale aperto presso la banca del Tesoro pubblico della Costa d’Avorio.

(a)Le autorità ivoriane comunicano ogni anno all’Unione europea le coordinate dei conti suddetti.

(b)Ciascuna contropartita finanziaria è iscritta nel bilancio dello Stato ed è soggetta alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Costa d’Avorio.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1.Nell’ambito del presente protocollo, il sostegno settoriale contribuisce all’attuazione del piano strategico di sviluppo dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura (PSDEPA) della Costa d’Avorio. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime mediante, in particolare:

il miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;

il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;

il miglioramento delle statistiche alieutiche;

il sostegno alla pesca artigianale;

il rafforzamento della cooperazione internazionale;

il sostegno all’economia blu e lo sviluppo dell’acquacoltura.

2.Entro tre (3) mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, l’Unione europea e la Costa d’Avorio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

(a)gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

(b)gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Repubblica della Costa d’Avorio nell’ambito della politica nazionale della pesca e dell’acquacoltura;

(c)i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o annuale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre deve essere previamente notificata alla Commissione europea ed essere approvata dalle due Parti in sede di commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.

4.Le due Parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Se la valutazione indica che la realizzazione degli obiettivi perseguiti con la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non è conforme alla programmazione, o se la commissione mista ne ritiene insufficiente l’esecuzione, tale contropartita finanziaria può essere riveduta o sospesa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle Parti, non appena i risultati dell’attuazione del sostegno settoriale risultano conformi alla programmazione adottata dalla commissione mista.

Le due Parti proseguono la sorveglianza del sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), se necessario oltre la scadenza del presente protocollo.

Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, tale contropartita finanziaria specifica non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

Articolo 5

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1.Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2.Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare l’evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

3.Le due Parti si impegnano a promuovere, a livello subregionale, la cooperazione per una pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente. Le due Parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni dell’ICCAT.

4.Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista per adottare, se necessario a seguito di una riunione scientifica, misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

5.Le due Parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella Repubblica della Costa d’Avorio.

Articolo 6

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Repubblica della Costa d’Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.Nel caso in cui le Parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.Le Parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 5, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le Parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4.Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le condizioni tecniche per l’esercizio della pesca e le modalità di attuazione del sostegno settoriale previste dal presente protocollo.

Articolo 7

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.Nel caso in cui i pescherecci dell’Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, l’Unione europea consulta la Repubblica della Costa d’Avorio per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nell’ambito di tali consultazioni le Parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, e segnatamente dei pareri formulati da organizzazioni regionali o subregionali di gestione della pesca. Se del caso, le Parti si accordano sulle condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e sull’attuazione di piani di gestione pluriennali. Le Parti apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.A seguito delle consultazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, le Parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d’Avorio, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.

2.1.A tal fine l’Unione europea comunica alle autorità della Costa d’Avorio le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

·le caratteristiche tecniche della nave;

·il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell’attività di pesca considerata;

·i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

2.2.Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei (6) mesi. Esse sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.

2.3.Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalle autorità ivoriane sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

2.4.Le catture effettuate nell’ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell’armatore.

2.5.I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.

Articolo 8

Legislazione applicabile

1.Le attività dei pescherecci dell’Unione europea operanti nelle acque ivoriane sono disciplinate dalla legislazione applicabile nella Costa d’Avorio, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo.

2.Le autorità della Costa d’Avorio informano al più presto l’Unione europea in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente il settore della pesca.

3.L’Unione europea informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente le attività di pesca della flotta d’altura dell’Unione europea.

Articolo 9

Sospensione dell’attuazione del protocollo

1.L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

(a)circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;

(b)mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

(c)attivazione dei meccanismi di consultazione di cui agli articoli 8 e 96 dell’Accordo di Cotonou in relazione a una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo;

(d)mancato pagamento, da parte dell’Unione europea, della contropartita finanziaria prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo;

(e)controversia grave tra le due Parti, non risolta in sede di commissione mista, in merito all’applicazione e all’interpretazione del presente protocollo.

2.Quando l’applicazione del protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è adottata la decisione di sospensione.

3.In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa, l’applicazione del protocollo riprende e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

4.Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell’Unione europea possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

5.Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, se l’Unione europea non effettua il pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), le autorità ivoriane informano ufficialmente l’Unione europea in merito al mancato pagamento. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se necessario, al pagamento entro un termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda ufficiale.

In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine suddetto, le autorità ivoriane possono sospendere l’applicazione del protocollo conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1.La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea provvedono al corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

3.La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell’Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi di riservatezza e protezione dei dati.

Le Parti provvedono a che solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca tonniera nella zona di pesca ivoriana siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni dell’ICCAT e di altre organizzazioni di pesca regionali o subregionali competenti.

I dati che sono considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti unicamente per l’attuazione dell’accordo e del presente protocollo.

Articolo 12

Denuncia

1.In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei (6) mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.

2.L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 13

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle Parti.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l’Unione europea            Per la Repubblica della Costa d’Avorio



ALLEGATO

Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione europea nella zona di pesca della Costa d’Avorio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o alla Repubblica della Costa d’Avorio in relazione a un’autorità competente designa:

per l’Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Costa d’Avorio,

per la Repubblica della Costa d’Avorio: il Ministero della pesca.

2.Zona di pesca

Le autorità della Costa d’Avorio comunicano non appena possibile ai servizi competenti dell’Unione le coordinate geografiche della zona di pesca ivoriana a partire dalla linea di base.

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3, le navi dell’Unione europea possono esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

3.Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Al momento del rilascio della licenza di pesca, la Costa d’Avorio comunica agli armatori e all’Unione europea le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Qualsiasi modifica di tali zone è comunicata quanto prima possibile alla Parte europea.

4.Conto bancario

Prima dell’applicazione provvisoria del protocollo, la Costa d’Avorio comunica all’Unione europea le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi dell’Unione europea ai sensi dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.



CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine “licenza” equivale al termine “autorizzazione di pesca” quale definito nella legislazione europea.

Sezione 1: procedure applicabili

1.Condizioni preliminari all’ottenimento di una licenza di pesca - navi ammissibili

Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. A tal fine le navi devono essere iscritte nel registro dei pescherecci dell’Unione europea e conformarsi alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l’esercizio dell’attività di pesca in Costa d’Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Costa d’Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d’Avorio nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea.

2.Domanda di licenza

Le autorità competenti dell’Unione europea presentano al Ministero della pesca della Costa d’Avorio, per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo; la domanda è trasmessa almeno trenta (30) giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

il certificato di navigabilità della nave;

il certificato di assicurazione della nave;

una fotografia a colori recente della nave (vista laterale), in cui figurino chiaramente il suo nome e numero di identificazione;

un’illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.

La domanda di rinnovo di una licenza nell’ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata della prova di pagamento del canone.

3.Canone forfettario

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità del capo 1, punto 4, del presente allegato.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

4.Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca e la notifica del pagamento dell’anticipo, la Costa d’Avorio stabilisce l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. L’elenco è immediatamente comunicato per via elettronica all’Unione europea e all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio. Le navi tengono permanentemente a bordo una copia dell’elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

5.Rilascio delle licenze

Entro ventuno (21) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2, il Ministero della pesca della Costa d’Avorio rilascia le licenze di pesca per tutte le navi agli armatori o ai loro rappresentanti, se del caso tramite la delegazione dell’Unione europea in Costa d’Avorio.

Le licenze hanno una durata massima di validità di un anno e sono rinnovabili.

6.Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze, la Repubblica della Costa d’Avorio stabilisce l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nelle acque ivoriane. L’elenco è immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’Unione europea e sostituisce l’elenco provvisorio sopra menzionato.

7.Trasferimento della licenza

La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l’immobilizzazione prolungata di una nave a causa di un’avaria tecnica grave, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria ai sensi dell’articolo 1 del protocollo, appartenente allo stesso armatore, alla stessa associazione di armatori o alla stessa organizzazione di produttori, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento aggiuntivo tiene conto della somma delle catture totali delle due navi.

L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio tramite la delegazione dell’Unione europea.

La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio. Il trasferimento della licenza è comunicato alla delegazione dell’Unione europea in Costa d’Avorio.

8.Detenzione a bordo della licenza

La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. Tuttavia le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio di cui al punto 4 del presente capo.

9.Navi d’appoggio

Su richiesta dell’Unione europea e previo esame da parte delle autorità ivoriane, la Costa d’Avorio autorizza i pescherecci dell’Unione europea titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d’appoggio.

Le navi d’appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L’assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d’appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. La Costa d’Avorio stabilisce l’elenco delle navi d’appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all’Unione europea.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

Sezione 2: canoni e anticipi

1.Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d’Avorio è fissato a:

60 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

70 EUR per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

2.Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dei seguenti canoni annui forfettari anticipati:

(a)per le tonniere con reti a circuizione:

7 620 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all’anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

8 890 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all’anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno;

(b)per i pescherecci con palangari di superficie:

2 400 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

2 800 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

In caso di licenza di durata inferiore a un (1) anno, l’importo del canone è fissato proporzionalmente alla durata della licenza in conformità della normativa ivoriana. Tuttavia, per le tonniere con reti a circuizione la durata della licenza non può essere inferiore a dodici (12) mesi.

3.L’Unione europea stabilisce per ogni nave un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale realizzata nell’anno civile precedente. Essa trasmette tali computi alle autorità della Costa d’Avorio entro la fine del mese di aprile dell’anno in corso. La Costa d’Avorio può contestare tali computi, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta (30) giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista. Se la Costa d’Avorio non presenta obiezioni entro il termine di trenta (30) giorni, i computi si considerano adottati.

4.Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo alla Repubblica della Costa d’Avorio entro un termine di quarantacinque (45) giorni, salvo contestazione da parte dell’armatore stesso. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non è rimborsato all’armatore.



CAPO III

DICHIARAZIONE DI CATTURA

1.Giornale di pesca

Il comandante di un peschereccio dell’Unione europea operante nel quadro dell’accordo tiene un giornale di pesca conforme alle raccomandazioni e risoluzioni applicabili dell’ICCAT per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con palangari.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.Trasmissione delle dichiarazioni di cattura

Al termine di ogni bordata il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave trasmettendo alla Costa d’Avorio una copia elettronica dei giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca ivoriana. Il comandante trasmette contestualmente copia dei giornali di pesca al Centre de Recherches Océanologiques (CRO) della Costa d’Avorio e a uno degli istituti scientifici seguenti:

i. IRD (Institut de recherche pour le développement)

ii. IEO (Instituto Español de Oceanografía)

iii. IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Se la nave esce dalla zona di pesca della Costa d’Avorio prima del termine della bordata, senza passare preliminarmente per un porto ivoriano, il giornale di pesca è trasmesso entro sette (7) giorni dall’uscita dalla zona di pesca ivoriana.

Se non sono trasmesse per via elettronica, le dichiarazioni di cattura possono essere inviate per posta o via fax.

Prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo le autorità della Costa d’Avorio comunicano l’indirizzo elettronico e i numeri di telefono e di fax da utilizzare. La Costa d’Avorio notifica immediatamente alle navi interessate e all’Unione europea eventuali modifiche di tali coordinate.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il governo della Costa d’Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all’armatore la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d’Avorio. L’Unione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

3.Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione delle catture (ERS)

Le Parti si dichiarano disposte a effettuare, nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione e trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca che consenta, in particolare, di trasmettere giornalmente le dichiarazioni dei dati sulle catture.

Le Parti convengono di definire di comune accordo, in sede di commissione mista, le modalità di tale transizione con l’obiettivo di rendere il sistema operativo quanto prima possibile.

CAPO IV

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona di pesca, agli attrezzi autorizzati e alle specie vietate, sono definite nella scheda tecnica che figura nell’appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO V

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione I : controllo e ispezione

1.Entrata e uscita dalla zona

1.1.Le navi dell’Unione europea comunicano alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre (3) ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

i.la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

ii.il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;

iii.la natura e la presentazione dei prodotti.

1.2.Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. La Repubblica della Costa d’Avorio ne conferma senza indugio la ricezione.

1.3.Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d’Avorio è considerata in infrazione.

2.Procedure di ispezione

2.1.I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio consentono a qualsiasi funzionario ivoriano a tal fine debitamente autorizzato e identificabile di espletare le proprie mansioni di controllo delle attività di pesca.

2.2.La presenza a bordo di tali funzionari non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori ivoriani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’Unione europea ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione europea. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione eventualmente constatata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura “rifiuto di firma”. Prima di lasciare la nave dell’Unione europea, gli ispettori ivoriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.

2.3.La Costa d’Avorio può autorizzare l’Unione europea a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

3.Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca INN

Per rafforzare la sorveglianza della pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell’Unione europea segnalano la presenza nella zona di pesca ivoriana di qualsiasi nave sospettata di svolgere attività di pesca illegale.

4.Sbarchi e trasbordi

4.1.Le navi dell’Unione europea che intendono sbarcare o trasbordare catture nelle acque della Costa d’Avorio effettuano tale operazione esclusivamente nei porti o nella rada dei porti della Costa d’Avorio.

4.2.Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;

in caso di trasbordo, il nome, il numero IMO e la bandiera della nave ricevente;

il quantitativo di ogni specie da sbarcare o trasbordare;

la data e il luogo dell’operazione.

4.3.In caso di trasbordo i comandanti delle navi trasmettono alle competenti autorità della Costa d’Avorio le dichiarazioni di cattura.

4.4.I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in Costa d’Avorio consentono agli ispettori a tal fine debitamente autorizzati e identificabili di procedere al controllo di tali operazioni. Al termine di ogni ispezione è rilasciata al comandante della nave una copia del rapporto.

Sezione II: sistema di controllo via satellite (VMS)

1.Messaggi di posizione delle navi

Durante la loro permanenza nella zona di pesca della Costa d’Avorio, le navi dell’Unione europea titolari di una licenza dispongono di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

I messaggi di posizione sono conformi alle specifiche relative alla posizione geografica delle navi indicate nelle raccomandazioni dell’ICCAT. Tali messaggi sono configurati in base al formato definito dalle norme applicabili nell’ambito dell’ICCAT.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.

2.Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un (1) mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

Le navi operanti nella zona di pesca ivoriana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro (4) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al punto 1.

3.Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Costa d’Avorio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Costa d’Avorio mediante un sistema di comunicazione elettronica sicuro.

I CCP dello Stato di bandiera e della Repubblica della Costa d’Avorio provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica dei medesimi.

Il CCP della Repubblica della Costa d’Avorio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza che non abbia notificato la propria uscita dalla zona.

4.Malfunzionamento del sistema di comunicazione

La Costa d’Avorio verifica la compatibilità della propria attrezzatura elettronica con quella del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Costa d’Avorio.

5.Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi fondati che inducano a ipotizzare un’infrazione, la Costa d’Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’Unione europea, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta (30) minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. La Costa d’Avorio trasmette senza indugio detti elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Costa d’Avorio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Alla conclusione del periodo di indagine, la Costa d’Avorio ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea, comunicando successivamente le misure eventualmente adottate a seguito dell’indagine.

CAPO VI

IMBARCO DI MARITTIMI

1.Gli armatori europei si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

(a)per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;

(b)per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

2.Gli armatori fanno il possibile per imbarcare in via prioritaria marittimi di nazionalità ivoriana.

3.La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4.I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6.I marittimi ingaggiati dalle navi dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

7.Se la nave non è presente al momento concordato nel porto prestabilito per l’imbarco del marittimo ivoriano, l’armatore è tenuto a corrispondere al marittimo un importo forfettario di 80 EUR al giorno a copertura delle spese da esso sostenute durante l’attesa in porto (vitto, alloggio, ecc.).

8.Se lo sbarco del marittimo ivoriano non avviene in un porto della Costa d’Avorio, l’armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Costa d’Avorio nel più breve tempo possibile.

9.Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:

(a)dell’Unione europea,

(b)di paesi ACP (con una distinzione tra cittadini ivoriani e cittadini di altri paesi ACP),

(c)di paesi non ACP e non UE.

10.I marittimi ivoriani da imbarcare sono liberamente scelti dall’armatore sulla base di un registro tenuto dalla Direzione per la Gente di mare della Costa d’Avorio. Tuttavia, nel caso di marittimi già attivi a bordo delle navi dell’Unione europea, il comandante comunica alla Direzione per la Gente di mare l’elenco di tali marittimi unitamente a una copia del loro documento di identità.

CAPO VII

OSSERVATORI

1.Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalla Costa d’Avorio, secondo le modalità di seguito indicate, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui al punto 4 del presente capo.

2.Navi e osservatori designati

La Costa d’Avorio elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono comunicati all’Unione europea al momento in cui sono redatti e successivamente ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

La Costa d’Avorio comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici (15) giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta della Costa d’Avorio, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalla Costa d’Avorio all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.Condizioni applicabili all’imbarco e allo sbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalla Costa d’Avorio.

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca della Costa d’Avorio dopo la notifica dell’elenco delle navi designate.

Gli armatori interessati comunicano entro due (2) settimane, e con un preavviso di dieci (10) giorni, le date e i porti previsti per l’imbarco degli osservatori.

In caso di imbarco in un paese diverso dalla Costa d’Avorio, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici (12) ore che seguono, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Costa d’Avorio.

4.Compiti dell’osservatore

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d’Avorio, l’osservatore svolge le seguenti funzioni:

osserva le attività di pesca delle navi;

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d’Avorio riportati nel giornale di bordo;

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

5.Obblighi dell’osservatore

Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

prende i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all’Unione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

6.Contributo finanziario forfettario

All’atto del pagamento dell’anticipo annuo per il rilascio della licenza, l’armatore versa alla Costa d’Avorio un contributo finanziario forfettario annuo di 400 EUR per nave destinato a contribuire alla copertura dei costi connessi all’imbarco di osservatori ivoriani sulle navi dell’Unione europea.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1.Trattamento delle infrazioni

Le autorità della Costa d’Avorio comunicano all’Unione europea, entro un termine di ventiquattro (24) ore, ogni infrazione commessa da una nave dell’Unione europea titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato. Il verbale relativo all’infrazione è trasmesso all’Unione europea e allo Stato di bandiera entro un termine di sette (7) giorni lavorativi.

2.Dirottamento - riunione di informazione

Ogni nave dell’Unione europea sospettata di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare eventualmente in un porto della Costa d’Avorio.

La Costa d’Avorio notifica all’Unione europea, entro un termine massimo di ventiquattro (24) ore, qualsiasi dirottamento di una nave dell’Unione europea titolare di una licenza. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Costa d’Avorio organizza su richiesta dell’Unione europea, entro un (1) giorno lavorativo dalla notifica del dirottamento della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3.Sanzione dell’infrazione - procedimento transattivo

La sanzione dell’infrazione constatata è fissata dalla Costa d’Avorio secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato penale, può essere avviato un procedimento transattivo fra la Costa d’Avorio e l’armatore o il suo rappresentante per determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’Unione europea. Il procedimento transattivo si conclude entro tre (3) giorni dalla notifica del dirottamento della nave.

4.Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Costa d’Avorio il cui importo, fissato dalla Costa d’Avorio, copre i costi connessi al dirottamento e all’immobilizzazione della nave, l’ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

(a)integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

(b)a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

La Costa d’Avorio comunica all’Unione europea l’esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette (7) giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5.Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dal procedimento transattivo, oppure

dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria.

Appendici

1.    Modulo di domanda di licenza

2.    Scheda tecnica



Appendice 1

Modulo di domanda di licenza

ACCORDO DI PESCA COSTA D’AVORIO - UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

I.– RICHIEDENTE

1.Nome dell’armatore:  Nazionalità:
………………………..………………….

2.Nome dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:
………………………………..

3.Indirizzo dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:
…………………………….….

4.Tel.: ...............................................

5.Indirizzo elettronico: ………………………….….

6.Nome del comandante: Nazionalità:
…………………………….….…………………

7.Nome del raccomandatario in Costa d’Avorio:
……………………………………………………

II.- ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1.Nome della nave:

2.Stato di bandiera:

3.Bandiera precedente (se del caso):

4.Data di acquisizione della bandiera attuale:

5.Numero di immatricolazione esterno:

6.Porto di immatricolazione: MMSI:

7.Numero IMO:

Numero ICCAT:

8.Anno e luogo di costruzione:

9.Indicativo di chiamata:  Frequenza di chiamata:

10.Materiale di costruzione dello scafo:

acciaio □legno □poliestere □altro □

III.- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1.Lunghezza fuori tutto:  Larghezza:

2.Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):

3.Potenza del motore principale in kW: Marca: Tipo:

4.Tipo di nave:  Categoria di pesca:

5.Attrezzi da pesca:

6.Zone di pesca:  Specie bersaglio:

7.Numero totale dei membri dell’equipaggio:

8.Sistema di conservazione a bordo:

fresco □refrigerazione □misto □congelamento □

9.Capacità di congelamento (t/24 ore):

10.Capacità delle stive:  Numero:

Fatto a        il    

Firma del richiedente    



Appendice 2

Scheda tecnica

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1.    Zona di pesca:

   al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

2.    Attrezzo autorizzato:

   rete a circuizione

   palangaro di superficie

3.    Specie vietate:

conformemente alla Convenzione sulle specie migratrici e alle risoluzioni dell’ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

Le due Parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare tale elenco sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.    Canoni a carico degli armatori:

4.1. Canone aggiuntivo per

tonnellata catturata

60 EUR/t per i primi due anni di applicazione del protocollo e 70 EUR/t per gli anni successivi.

4.2. Canone forfettario annuo

Per le tonniere con reti a circuizione 7 620 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 8 890 EUR per gli anni successivi.

Per i pescherecci con palangari di superficie 2 400 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 2 800 EUR per gli anni successivi.

4.3. Canone forfettario per gli osservatori

400 EUR per nave all’anno

4.4. Canone per le navi d’appoggio

3 500 EUR per nave all’anno

5. Numero di navi autorizzate a pescare

28 tonniere con reti a circuizione

8 pescherecci con palangari di superficie

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