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Document 52018PC0384

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Giustizia

    COM/2018/384 final - 2018/0208 (COD)

    Bruxelles, 30.5.2018

    COM(2018) 384 final

    2018/0208(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il programma Giustizia

    {SWD(2018) 290 final}
    {SWD(2018) 291 final}
    {SEC(2018) 274 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita ad un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e da Euratom in applicazione dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

    ·Motivi e obiettivi

    Scopo dell’Unione europea è promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L’Unione è una comunità di diritto, e il vero fondamento della sua esistenza è costituito dai suoi valori, L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea sancisce che “[l]’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. Questi valori costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono coloro che vivono nell’Unione. La Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un unico testo tutti i diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei cittadini dell’UE.

    L’articolo 3 afferma che “[l]’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli” e che, tra l’altro, essa “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”. Il documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell’UE 1  afferma che “il bilancio dell’UE sostiene il conseguimento di tale obiettivo insieme ai bilanci nazionali e integra altri sforzi a livello europeo e nazionale”.

    I valori dell’Unione comprendono in particolare i diritti fondamentali, la non discriminazione e l’uguaglianza, l’antirazzismo e la tolleranza, il rispetto della dignità umana, lo Stato di diritto e l’indipendenza del sistema giudiziario, la diversità culturale, una società civile dinamica, la libertà di espressione e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Uno spazio europeo di giustizia funzionante e sistemi giudiziari nazionali efficienti sono necessari per un mercato interno florido e per difendere i valori comuni dell’Unione.

    La Commissione ha inserito l’Unione di cambiamento democratico” tra le sue dieci priorità politiche e in tale contesto si sta adoperando per rendere i cittadini partecipi delle attività dell’UE e del suo funzionamento al fine di infondere fiducia nell’Unione.

    Le finanze dell’UE possono apportare un valore aggiunto e contribuire a sostenere i valori comuni europei.

    Al fine di promuovere i valori e diritti comuni europei, l’UE ha coniugato diversi strumenti in una combinazione di misure legislative, politiche e finanziarie. In particolare i seguenti programmi di finanziamento hanno dimostrato un forte orientamento sociale e sono chiaramente collegati a valori europei: il programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”, il programma “L’Europa per i cittadini”, e il programma “Giustizia”.

    Questi programmi hanno permesso di compiere progressi reali nella promozione dei valori e nell’applicazione dell’insieme dei diritti che la legislazione dell’UE riconosce ai cittadini dell’Unione. A titolo di esempio, i cittadini sono più consapevoli dei propri diritti e della propria storia e cultura comuni, vi sono più donne che lavorano, i diritti dei minori sono stati promossi e protetti, i sistemi giudiziari sono più efficienti poiché gli operatori del diritto sanno quando e come applicare l’acquis dell’UE e una fiorente collaborazione transfrontaliera ha portato a una maggiore partecipazione democratica e civica a livello dell’Unione nonché a un rispetto e una comprensione più profondi delle diverse memorie, culture e tradizioni.

    In virtù del diritto dell’Unione, le persone possono contare su un insieme di diritti, su sistemi giudiziari indipendenti ed efficienti e sul rispetto dello Stato di diritto. L’UE ha dimostrato il suo fermo impegno a contrastare la violenza contro le donne e i minori, a lottare contro qualunque forma di discriminazione, a promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità e a sostenere una società civile forte e dinamica nell’UE.

    Nonostante i progressi realizzati nell’ambito dei programmi attuali, permangono diverse lacune nelle aree politiche interessate e si sono profilate nuove sfide da affrontare. Le sfide comuni poste all’UE nel settore della giustizia, dei diritti e dei valori sono duplici:

    la vocazione dell’Unione di essere una comunità basata su valori e diritti condivisi, su un patrimonio storico e culturale comune e sulla partecipazione dei cittadini è ostacolato da alcuni movimenti emergenti che contrastano l’idea di società aperte, inclusive, coese e democratiche in cui la partecipazione civica e il godimento di diritti rendono possibile una convivenza all’insegna della tolleranza;

    la frammentazione e le risorse limitate degli attuali programmi di finanziamento dell’UE dedicati ai valori, alla cittadinanza, ai diritti e alla giustizia limitano la capacità dell’UE di rispondere alle attuali e nuove sfide. I partecipanti alla consultazione pubblica hanno indicato l’opzione “Dotazione finanziaria dei programmi insufficiente per soddisfare la domanda” come l’ostacolo principale che potrebbe impedire ai programmi attuali di realizzare i propri obiettivi.

    Un’analisi più approfondita evidenzia quanto segue:

    le persone non esercitano ancora appieno i loro diritti: esistono ancora disuguaglianze e discriminazioni fondate sul genere, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La violenza è ancora una realtà nella vita quotidiana di molte donne, molti minori e altre persone a rischio;

    c’è ancora molto da fare per garantire che i cittadini siano coscienti dei valori dell’UE e dei benefici derivanti dalla cittadinanza dell’UE e per incentivare un più elevato livello di partecipazione politica e sociale e una migliore comprensione dell’Unione, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

    i diritti derivanti dalla cittadinanza dell’UE (libera circolazione, protezione consolare e diritti elettorali) non sono ancora conosciuti e applicati appieno, il che limita la partecipazione politica e sociale dei cittadini;

    le crisi economiche, il persistere delle disuguaglianze e sfide quali l’immigrazione hanno indotto alcuni a mettere in discussione i diritti fondamentali e i valori su cui si fonda l’Unione europea. In alcuni casi vengono anche messi in discussione lo Stato di diritto, l’accesso alla giustizia, lo spazio accordato alla società civile e l’indipendenza del sistema giudiziario;

    La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale è insufficiente e l’accesso alla giustizia negli Stati membri rimane tuttora difficile. Occorre migliorare gli strumenti per la raccolta di informazioni comparative sulla qualità, l’indipendenza e l’efficienza dei sistemi giudiziari Stati membri. Un ostacolo importante al riconoscimento reciproco e alla cooperazione giudiziaria è rappresentato dalla mancanza di fiducia nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri.

    Non affrontare queste sfide potrebbe avere conseguenze molto serie, poiché verrebbero indeboliti la fiducia nella democrazia e il sostegno ai valori e ai diritti fondamentali.

    Queste sfide sono comuni a tutti gli Stati membri e hanno una dimensione transnazionale. Benché un’azione a livello nazionale sia importante, gli Stati membri da soli non hanno la forza sufficiente per affrontare queste sfide.

    Promuovere e difendere i valori e i diritti dell’UE ha profonde implicazioni per la vita politica, sociale, culturale, giuridica ed economica dell’Unione e contribuisce a far sì che l’UE abbia un impatto tangibile sulla vita quotidiana delle persone. È necessario mantenere e intensificare l’azione a livello di UE in questo ambito al fine di colmare le lacune esistenti, affrontare le nuove sfide e garantire la promozione, la protezione efficace e il rispetto dei diritti e valori; ciò contribuirà anche a completare il mercato interno e a promuovere la prosperità e la coesione nell’UE. Inoltre, consentirà all’Unione di svolgere un ruolo chiave nel difendere e promuovere i suoi valori a livello globale e di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

    Il nuovo programma Giustizia sosterrà l’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sui valori dell’Unione, sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, in particolare agevolando l’accesso alla giustizia e promuovendo la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e l’efficacia dei sistemi di giustizia nazionali.

    Tale nuovo programma, insieme al programma Diritti e valori, farà parte del nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori che contribuirà a sostenere società aperte, democratiche, pluraliste e inclusive, e a responsabilizzare i cittadini proteggendo e promuovendo i diritti e i valori e sviluppando ulteriormente lo spazio europeo di giustizia.

    ·Coerenza con le disposizioni vigenti

    Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori contribuisce direttamente a diverse priorità della Commissione europea 2 , in particolare la creazione di uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia, un mercato interno più profondo e più equo, un’Unione dei mercati dei capitali, un mercato unico del digitale connesso e un’Unione di cambiamento democratico, crescita e occupazione.

    ·Coerenza con le altre normative dell’Unione

    Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento soggiacenti contribuiranno a rafforzare e a sostenere i valori dell’UE e il rispetto dello Stato di diritto e a mantenere le società aperte, democratiche, inclusive e creative che gli europei si aspettano. Le norme in vigore prevedono già l’obbligo per gli Stati membri di dimostrare la solidità delle loro norme e procedure di gestione finanziaria dei fondi dell’UE e una protezione adeguata delle risorse finanziarie da abusi o frodi. In ultima analisi, solo un sistema giudiziario indipendente che protegga lo Stato di diritto e la certezza del diritto in tutti gli Stati membri è in grado di garantire che i fondi provenienti dal bilancio dell’UE siano sufficientemente protetti.

    Sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. Il nuovo regolamento integrerà gli strumenti volti al sostegno dei valori comuni dell’UE, compreso il presente programma.

    Il programma presenterà strette sinergie con diverse politiche e i relativi programmi di finanziamento, segnatamente:

    le politiche sociali, dell’occupazione e dell’istruzione

    Effettive capacità in materia di giustizia e di applicazione della legge, ad esempio grazie alla formazione degli operatori del diritto.

    le politiche esterne, di cooperazione allo sviluppo e di allargamento

    La promozione di valori e diritti all’interno dell’UE si riflette nella loro promozione a livello globale, anche attraverso i collegamenti con l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. A questo riguardo occorre sviluppare sinergie, in particolare con l’azione esterna dell’UE a livello multilaterale, ma anche in materia di aiuti alla cooperazione allo sviluppo e di allargamento, con l’obiettivo di garantire la coerenza nella promozione, ad esempio, dell’accesso alla giustizia e dello Stato di diritto.

    Si dovrebbero inoltre rafforzare le sinergie con gli strumenti di azione esterna che potrebbero sostenere la cooperazione transfrontaliera con paesi terzi prioritari in ambiti importanti per un’Europa sicura.

    mercato unico

    Finanziando attività sul fronte del diritto societario, del diritto contrattuale e dell’anti-riciclaggio, il futuro programma Mercato unico integrerà il programma Giustizia e contribuirà direttamente all’attuazione della politica dell’UE in materia di giustizia nonché alla creazione di uno spazio europeo di giustizia, seguendo gli orientamenti strategici in materia. Lo stesso vale per la politica di protezione dei consumatori;

    infrastrutture strategiche

    Sinergie in tema di digitalizzazione e interconnessione dei sistemi IT saranno ulteriormente sviluppate nell’ambito del programma Europa digitale.

    ricerca e innovazione

    Il programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Orizzonte Europa” comprende attività rivolte a una società sicura e inclusiva, tra cui gli aspetti della giustizia e dei consumatori, e tecnologie socialmente rilevanti, tra cui la cibersicurezza o l’intelligenza artificiale e altre tecnologie abilitanti fondamentali. Saranno esaminate le possibilità di reciproco arricchimento nell’intento di approfondire la comprensione delle tecnologie avanzate rispetto alla società, alla democrazia e al sistema giudiziario, così come le modalità per incentrare gli sforzi sui benefici che apportano.

    politiche in materia di migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza

    Il programma Giustizia e altri fondi UE per la migrazione, la gestione delle frontiere e soprattutto la sicurezza si coordineranno occupandosi di fasi diverse delle attività e delle procedure richieste per instaurare uno spazio europeo di sicurezza e giustizia. Dati i nessi intrinseci che si instaurano nella pratica tra sicurezza e giustizia, si creeranno particolari sinergie sotto gli aspetti dell’offerta di adeguata protezione alle vittime di reati, del finanziamento di squadre investigative comuni, nonché della formazione giudiziaria, della garanzia dell’interoperabilità con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, del miglioramento delle condizioni di detenzione o della cooperazione tra agenzie nei campi della giustizia e della sicurezza, incluso attraverso agenzie del settore della giustizia come Eurojust e la Procura europea.

    politica ambientale

    Il programma Giustizia ha il potenziale di sostenere misure volte a combattere la criminalità ambientale e, tra l’altro, contribuire all’attuazione della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente 3 . Misure volte a sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale integreranno e rafforzeranno un distinto programma per la formazione dei giudici e dei pubblici ministeri nell’ambito del diritto ambientale e la possibilità di finanziare progetti sull’accesso alla giustizia in materia ambientale introdotta dal regolamento LIFE 4 . Esse contribuiranno inoltre ad assicurare che i sistemi giudiziari nazionali possano offrire un accesso effettivo alla giustizia ai sensi della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale 5 .

    integrazione degli aspetti relativi al clima

    La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un traguardo più ambizioso per l’integrazione degli aspetti relativi al clima in tutti i programmi dell’UE, stabilendo un obiettivo generale del 25% della spesa dell’UE da destinare al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima. Il contributo del presente programma al raggiungimento di tale obiettivo generale sarà monitorato attraverso un sistema europeo di indicatori sul clima con un adeguato livello di disaggregazione, compreso l’uso di metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare su base annuale le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

    Per sfruttare appieno il potenziale del programma di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l’intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    ·Base giuridica

    La presente proposta si basa sull’articolo 81, paragrafi 1 e 2, e sull’articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    L’articolo 81, paragrafo 1, del TFUE dispone che l’Unione sviluppi una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali. L’articolo 81, paragrafo 2, dispone l’adozione di misure volte a garantire il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali; la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; l’accesso effettivo alla giustizia e un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

    L’articolo 82, paragrafo 2, del TFUE dispone l’adozione di misure atte a promuovere una cooperazione giudiziaria in materia penale.

    Il combinato disposto degli articoli 81 e 82 del TFUE consente un approccio globale per sostenere lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, specialmente per quanto riguarda questioni trasversali che interessano entrambi i settori.

    ·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Le azioni di finanziamento proposte rispettano i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione si concentrano su obiettivi che non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri da soli, e in cui l’intervento dell’Unione presenta un valore aggiunto. Le attività contemplate dal presente regolamento contribuiscono a un’applicazione efficace dell’acquis sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, aumentando la cooperazione transfrontaliera e il lavoro di rete, e consentendo un’applicazione corretta e coerente del diritto dell’Unione in tutto il suo territorio. L’Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l’apprendimento reciproco. Sarà promossa una solida base analitica per il sostegno e lo sviluppo delle politiche. L’intervento dell’Unione permette di svolgere coerentemente tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di scala.

    ·Proporzionalità

    La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    ·Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    La valutazione a medio termine del programma Giustizia 2014-2020 mostra che tale programma ha fornito un elevato valore aggiunto europeo. Un intervento dei singoli Stati membri non sarebbe in grado di ottenere gli stessi risultati in termini di dimensioni e portata. Ciò vale sia per l’obiettivo generale del programma, ossia lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul reciproco riconoscimento e sulla fiducia reciproca, sia per i suoi obiettivi specifici. I beneficiari convengono che l’offerta di formazione giudiziaria a livello europeo è essenziale per la creazione di uno spazio europeo di giustizia e per un’applicazione agevole e coordinata del diritto dell’UE. A loro volta, le azioni promosse dagli obiettivi specifici della formazione giudiziaria sono considerate sostenibili in quanto promuovono l’acquisizione di conoscenze e competenze giuridiche durature, offrendo nel contempo opportunità di lavoro di rete e occasioni per sviluppare la fiducia tra gli operatori giudiziari di diversi Stati membri.

    I tipi di attività finanziate dal programma e i risultati dei progetti sono efficaci nel migliorare la conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione. I risultati attesi dal programma Giustizia sono percepiti come un miglioramento rispetto ai programmi precedenti, tanto in termini di obiettivi politici che di coinvolgimento dei pertinenti gruppi di portatori di interessi, mentre la ripartizione degli sforzi tra gli obiettivi del programma potrebbe essere equilibrata in futuro. Occorrono sforzi continui per raggiungere tutti i gruppi di destinatari in tutti gli Stati membri e le attività di comunicazione potrebbero essere rafforzate.

    La natura del programma ha permesso di garantire una certa flessibilità operativa che ha consentito alla Commissione di adattare i programmi di lavoro annuali alle esigenze emergenti nel settore della politica in materia di giustizia. Nel complesso, il programma denota una notevole pertinenza e risponde alle esigenze dei gruppi di destinatari selezionati, ma si potrebbe considerare un’analisi più sistematica delle esigenze dei portatori di interessi. In particolare, il programma presenta la capacità fondamentale di adattare le proprie priorità alle esigenze emergenti nell’ambito della politica in materia di giustizia, al fine di affrontare le questioni più importanti. Ciò è dovuto agli ampi obiettivi specifici del programma, che ha integrato una serie di programmi del precedente periodo di programmazione. Tale flessibilità in termini di politica e di definizione dell’agenda è fondamentale per il buon esito del programma. Il programma presenta un buon livello di coerenza e complementarità con altri strumenti, programmi e azioni dell’UE. Sarebbe utile un coordinamento e uno scambio di informazioni con altri programmi e progetti dell’UE per incrementarne la coerenza.

    L’attuazione del programma Giustizia è stata soddisfacente per quanto riguarda le sovvenzioni per azioni e le sovvenzioni di funzionamento, mentre la pianificazione delle attività di appalto dovrebbe essere migliorata. Le possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento alternativi, come gli strumenti finanziari innovativi, sono limitate. I beneficiari ritengono che gli strumenti attuali (sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento e attività di appalto) siano adeguati per le esigenze del programma. Tuttavia, è possibile snellire e semplificare alcuni obblighi di rendicontazione associati alle sovvenzioni, garantendo nel contempo il necessario controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

    Gli indicatori specifici del programma sono adeguati per monitorare i progressi rispetto agli obiettivi del programma, ma talvolta sono difficili da misurare a causa della mancanza di strumenti adeguati (indagine sulla soddisfazione).

    La capacità dei partecipanti è stata ritenuta un fattore decisivo che incide sui risultati delle attività finanziate, giacché una capacità (amministrativa, finanziaria, organizzativa) limitata potrebbe determinare una limitata partecipazione alle attività del programma (in particolare in alcuni Stati membri). Possono pertanto rendersi necessari un rafforzamento delle capacità e un’assistenza tecnica.

    Non è evidentemente possibile semplificare ulteriormente le modalità di gestione del programma. L’attuale regime di gestione diretta è adeguato ad un programma di tali dimensioni, mentre regimi alternativi (come la gestione concorrente) rischierebbero di comportare una eccessiva dispersione delle risorse del programma, riducendo la sua capacità di concentrare risorse sulle priorità comuni e sulle questioni emergenti. I beneficiari ritengono che l’elaborazione e la messa a disposizione di informazioni relative alle capacità amministrative e finanziarie necessarie potrebbero essere semplificate per la partecipazione agli inviti a presentare proposte.

    Vi è inoltre margine per personalizzare il portale dei partecipanti alle esigenze delle varie tipologie di organizzazioni che generalmente si candidano al programma (ad esempio gli istituti di formazione). A tale riguardo, la tendenza verso una progressiva digitalizzazione è stata giudicata chiaramente positiva e dovrebbe continuare.



    ·Consultazioni dei portatori di interessi

    La strategia di consultazione a sostegno dei lavori preparatori del nuovo programma Giustizia ha incluso una consultazione pubblica effettuata nel quadro della proposta per il quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020 nel settore dei valori e della mobilità, consultazioni pubbliche effettuate nel quadro della valutazione intermedia degli attuali programmi di finanziamento e alcune consultazioni ad hoc organizzate dalla Commissione sotto forma di tavole rotonde con i portatori di interessi, conferenze e seminari sulle questioni oggetto della valutazione d’impatto, che si basa ampiamente sui risultati di tali consultazioni.

    Consultazione pubblica aperta sui Fondi dell’UE nel settore dei valori e della mobilità

    Le consultazioni si sono svolte nel contesto delle valutazioni degli attuali programmi di finanziamento dell’UE in diversi settori strategici e si sono concentrate in particolare sui risultati correnti e sulle sfide future. Scopo della consultazione pubblica sui fondi dell’Unione europea nel settore dei valori e della mobilità era raccogliere il parere di tutte le parti interessate su come impiegare al meglio ogni singolo euro del bilancio dell’UE. La consultazione pubblica sui fondi dell’Unione europea nel settore dei valori e della mobilità si è tenuta dal 10 gennaio al 9 marzo 2018 in 23 lingue ufficiali dell’UE.

    Per quanto riguarda la consultazione pubblica online sui fondi dell’Unione europea nel settore dei valori e della mobilità, la Commissione ha ricevuto in totale 1 839 risposte da tutta Europa, di cui il 52% da partecipanti con esperienza di Erasmus+ e il 43% da partecipanti con esperienza del programma Europa creativa.

    È stata ricevuta almeno una risposta da ciascuno degli Stati membri. Il paese di residenza da cui proviene la maggior parte di contributi è la Germania (24,4%), seguita dalla Francia (8,7%), dal Belgio (7,7%) e dalla Spagna (5,4%).

    Dei 1 839 contributi ricevuti attraverso il questionario online, il 65,2% (1 199) proviene da organizzazioni mentre il 34,8% (640) da privati.

    Un’ampia gamma di portatori di interessi hanno condiviso le loro opinioni: dei 1 199 contributi di organizzazioni, 355 (19,3%) provengono da organizzazioni non governative, piattaforme o reti, 270 (14,7%) da imprese private (soprattutto micro e piccole imprese) e 127 (6,9%) da ricercatori ed accademici.

    L’analisi riassunta di seguito si concentra sui partecipanti che hanno esperienza dei seguenti programmi dell’UE:

    1. programma “L’Europa per i cittadini” e/o

    2. programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e/o

    3. programma “Europa creativa” e/o

    4. programma “Giustizia”

    Segue una presentazione di alcuni dei principali risultati:

    Secondo i partecipanti, “promuovere l’identità europea e i valori comuni “ e “promuovere i diritti e l’uguaglianza” sono importanti sfide politiche comuni (tra le prime quattro menzionate) da affrontare in ciascuno dei quattro programmi. Anche “sostenere la cittadinanza attiva, la partecipazione democratica alla società e lo Stato di diritto” e “promuovere l’inclusione sociale e l’equità “ sembrano essere sfide importanti da affrontare nei pertinenti programmi, ma in misura minore nel programma Europa creativa, per il quale sono più importanti le sfide economiche e la diversità culturale;

    metà o più dei partecipanti con esperienza dei quattro programmi interessati ritiene che “sostenere l’innovazione”, “promuovere la diversità culturale e il patrimonio culturale dell’Europa” e “promuovere l’identità europea e i valori comuni” siano politiche che affrontano del tutto o abbastanza bene le sfide. Un ulteriore 52% di quanti hanno esperienza del programma Europa creativa ritiene che la politica “sostenere la competitività dei settori culturali e creativi europei” affronti del tutto o abbastanza bene le sfide;

    circa l’80% dei partecipanti con esperienza dei quattro programmi dell’UE di cui sopra concorda sul fatto che essi apportano un valore aggiunto in larga misura o in misura adeguata a fronte di quanto gli Stati membri potrebbero conseguire a livello nazionale, regionale e/o locale;

    i principali ostacoli che, stando ai contributi ricevuti, potrebbero impedire agli attuali programmi/fondi di conseguire i loro obiettivi sono molto simili indipendentemente dal programma: “dotazione finanziaria dei programmi insufficiente per soddisfare la domanda”, “insufficiente sostegno fornito agli operatori minori” e “mancanza di sostegno per coloro che fanno domanda per la prima volta” sono i tre principali ostacoli individuati;

    i partecipanti con esperienza di uno o più dei quattro programmi dell’UE concordano che una “semplificazione degli atti di candidatura”, un’”agevolazione di reti e forme di collaborazione strutturate”, un’”agevolazione dei finanziamenti per le azioni trasversali ai settori d’intervento” e un “maggiore coordinamento tra i diversi programmi/fondi” sono i principali interventi da compiere per semplificare e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i beneficiari.

    ·Valutazione d’impatto

    La valutazione d’impatto era stata preparata per analizzare il programma Giustizia e un eventuale proposta di programma Cultura, diritti e valori europei che riunisse il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020, il programma “L’Europa per i cittadini” e il programma Europa creativa. In ultima analisi la Commissione ha optato per un programma Europa creativa autonomo e per un Fondo per la giustizia, i diritti e i valori con due programmi di finanziamento soggiacenti: il programma Giustizia e il programma Diritti e valori. La valutazione d’impatto resta valida nell’analisi di tutte queste iniziative.

    Il 20 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo sulla valutazione d’impatto, raccomandando di migliorare ulteriormente la relazione relativamente ad alcuni aspetti importanti come il pieno sfruttamento dei risultati della valutazione e delle conclusioni, una migliore definizione delle priorità future e un chiarimento degli effetti previsti della modifica dei meccanismi di attuazione. Tali aspetti sono stati migliorati nella versione definitiva della valutazione d’impatto. La valutazione d’impatto ha raccolto gli insegnamenti tratti dal programma Europa creativa, dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e dal programma “L’Europa per i cittadini” e ha proposto una nuova struttura. Ha anche esaminato meccanismi di attuazione che promuovano i valori e la cultura dell’UE raggiungendo nel contempo gli obiettivi in materia di efficienza, flessibilità, sinergie e semplificazione fissati per il prossimo quadro finanziario pluriennale. I risultati della valutazione intermedia sono stati opportunamente considerati. Tutti i programmi valutati hanno mostrato un chiaro valore aggiunto. Grazie ai nuovi cluster sarà possibile sfruttare ancora meglio le potenzialità degli attuali programmi per promuovere i valori dell’UE e aumentare il valore aggiunto dell’UE.

    Sono stati analizzati tre scenari principali:

    il mantenimento dello status quo con quattro programmi di finanziamento nel sottocluster “Valori” del bilancio dell’UE, ossia il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, il programma Giustizia, il programma Europa creativa e il programma “Europa per i cittadini”;

    in alternativa alla situazione attuale e allo scenario di base, nel secondo scenario si propone di sviluppare sinergie tra gli attuali programmi e di combinarli a formare un singolo ambito politico sui valori dell’UE, con due relativi programmi di finanziamento: il programma Cultura, diritti e valori europei e il programma Giustizia;

    un terzo scenario vedrebbe la creazione di un unico programma di finanziamento che comprenda tutti e quattro i programmi di finanziamento di cui sopra.

    Lo scenario di base: mantenimento dello status quo con quattro programmi di finanziamento e un taglio proporzionale della dotazione di bilancio del 15%

    L’analisi dello scenario di base con un possibile taglio del 15% degli stanziamenti disponibili mostra che vi sarebbero ripercussioni negative sull’attuazione delle politiche. In particolare:

    una riduzione del 15% del finanziamento del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza si tradurrebbe nella definizione di priorità annuali, vale a dire nella concentrazione dei finanziamenti in alcuni settori strategici in un anno e nella promozione di altri settori negli anni successivi, in contrasto con le crescenti esigenze in quest’ambito. Tale riduzione comporterebbe anche una diminuzione degli studi, della raccolta di dati, delle campagne di sensibilizzazione, ecc., tutti elementi necessari per avere una politica e una legislazione robuste e basate su dati concreti;

    per il programma “Europa per i cittadini”, un taglio del 15% della dotazione di bilancio ridurrebbe il bilancio di base a 157 milioni di EUR, insufficienti per sostenere l’impegno della Commissione di mettere i cittadini al centro del processo europeo. Non sarebbe più possibile raggiungere la massa critica di partecipanti e la copertura geografica delle attività necessarie a ottenere l’impatto desiderato. Una dotazione di bilancio stabile (basata sul bilancio del 2017) consentirebbe la continuità, ma avrebbe comunque qualche piccola ripercussione;

    una riduzione del 15% dei finanziamenti per il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa comporterebbe inevitabilmente una semplificazione e una concentrazione su un numero limitato di azioni. Un taglio dei finanziamenti avrebbe un impatto sproporzionato sui paesi a minore produzione e/o sui paesi con un’area geografica/linguistica limitata. Si ridurrebbe anche il numero delle attività di formazione per i professionisti audiovisivi e delle coproduzioni dell’UE, che sono le opere che meglio riescono ad attraversare i confini. Una riduzione dell’estensione della rete degli operatori cinematografici avrebbe un impatto negativo sull’accesso dei cittadini dell’UE, provenienti in particolare dai paesi dell’Europa centrale e orientale, a contenuti europei non nazionali;

    una riduzione del 15% dei finanziamenti per il sottoprogramma Cultura di Europa creativa non consentirebbe di raggiungere una massa critica in risposta alle esigenze dei settori culturali e creativi. Ciò comporterebbe in particolare un minore valore aggiunto europeo e, di conseguenza, un impatto ridotto sulla diversità culturale e una riduzione delle opportunità di cooperazione transfrontaliera e di mercato e delle possibilità di carriera per i professionisti dei settori culturali e creativi. L’impatto sulla società sarebbe meno marcato, e potrebbe essere necessario dover limitare l’apertura internazionale del programma al livello precedente al 2014 e rinunciare alla partecipazione di importanti paesi partner confinanti con l’UE;

    la garanzia finanziaria per i settori culturali e creativi potrebbe essere a rischio, con ripercussioni negative su tali settori, in particolare nei paesi dell’est, dove i mercati finanziari sono meno sviluppati e dove vi sono pertanto meno possibilità di accedere a finanziamenti.

    Alternativa scartata nella valutazione d’impatto: un unico programma

    Per motivi relativi alla base giuridica, è stata scartata l’alternativa proposta nel terzo scenario, ossia quella di un unico strumento/programma. La maggior parte delle attività e delle politiche si basa infatti su articoli che prevedono una procedura legislativa ordinaria, ad eccezione dell’attuale programma “L’Europa per i cittadini”. Attualmente il programma “L’Europa per i cittadini” si concentra principalmente sulla partecipazione civica e si fonda pertanto sull’articolo 352 del TFUE (unanimità). Da un’accurata analisi emerge che, con un certo riorientamento, gli obiettivi delle corrispondenti attività potrebbero essere adattati al nuovo approccio di un programma più ampio. In tal caso rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 167, paragrafi 1 e 2, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria. Tuttavia, alla luce della posizione del Regno Unito e dell’Irlanda riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e vista la posizione della Danimarca espressa nei protocolli 21 e 22 allegati ai trattati, il programma Giustizia, pur richiedendo anch’esso la procedura legislativa ordinaria, deve rimanere uno strumento separato.

    Alternativa proposta nella valutazione d’impatto: un quadro di valori dell’UE con due programmi di finanziamento

    L’analisi mostra che vi è margine di miglioramento per quanto riguarda l’attuale situazione che prevede quattro programmi di finanziamento. Pertanto, in alternativa alla situazione attuale e allo scenario di base, si propone di sviluppare sinergie tra i programmi e le linee di bilancio attuali e di riunirli in un unico ambito politico relativo ai valori dell’UE, con due relativi programmi di finanziamento: il programma Cultura, diritti e valori europei e il programma Giustizia, come illustrato di seguito.

    La nuova architettura del futuro finanziamento alternativo allo scenario di base punta a:

    sviluppare sinergie tra le politiche trovando un terreno comune di azione, pur rispettandone le specificità;

    ridurre la sovrapposizione e la frammentazione;

    garantire la flessibilità nell’assegnazione dei fondi, garantendo nel contempo un certo grado di prevedibilità dei finanziamenti dedicati a ciascuna politica;

    promuovere azioni innovative e transettoriali;

    garantire una massa critica di risorse finalizzate alla promozione dei valori, tenendo conto delle esigenze di ciascuna politica.

    Alternativa scelta

    La Commissione ha optato per un programma Europa creativa autonomo e per la creazione di un Fondo per la giustizia, i diritti e i valori che comprende due programmi: il programma Giustizia e il programma Diritti e valori. La valutazione d’impatto resta valida nell’analisi di queste iniziative. Questa decisione si riflette nel pacchetto di proposte per il QFP post 2020 che la Commissione ha presentato il 2 maggio 2018 6 .

    ·Semplificazione

    Nell’attuazione del programma Giustizia, saranno previste misure di semplificazione, ad esempio, le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari.

    La complessità e l’eterogeneità delle norme di finanziamento dei programmi attuali rappresentano un ostacolo per i richiedenti. Prevedere un unico punto di accesso che permetta agli utenti esterni di partecipare al ciclo di vita delle sovvenzioni (ossia un portale dei partecipanti), che comprenda un sistema globale di gestione delle sovvenzioni, è importante per semplificare l’accesso al programma. Il programma Giustizia continuerà a essere gestito attraverso il sistema informatico della Commissione attualmente sviluppato sulla base del programma “Orizzonte 2020”.

    ·Diritti fondamentali

    Gli obiettivi del programma sono strettamente collegati alla promozione dei diritti fondamentali e sono coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. In particolare, il programma Giustizia (e il programma Diritti e valori) farà parte di un Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori del bilancio dell’UE il cui obiettivo è sostenere società aperte, democratiche e inclusive e rafforzare le capacità dei cittadini proteggendo e promuovendo i diritti e i valori e sviluppando ulteriormente lo spazio europeo di giustizia.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Giustizia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a [305 000 000 EUR] (a prezzi correnti).

    5.ALTRI ELEMENTI

    ·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La Commissione continuerà a gestire il programma Giustizia direttamente sia per le sovvenzioni che per gli appalti.

    Verrà definito un piano attuativo per specificare le modalità di esecuzione del programma.

    Verrà definito un piano di monitoraggio e valutazione per specificare in che modo le azioni verranno eseguite nella pratica, e con quale strategia in materia di dati. Il monitoraggio del programma sarà continuo (ad esempio per rispondere tempestivamente a eventi imprevisti ed esigenze eccezionali) sia periodico (per riferire su eventi importanti come gli inviti a presentare proposte, le revisioni del progetto, gli eventi di coordinamento e la divulgazione) e, se pertinente, alimenterà i principali indicatori del programma. Le relazioni di monitoraggio verranno successivamente integrate in:

    una valutazione intermedia (entro quattro anni dall’inizio dell’attuazione del programma) abbinata alla valutazione finale dei programmi precedenti, e

    una valutazione finale (non oltre quattro anni dalla fine del periodo di programmazione).

    Tali valutazioni saranno effettuate conformemente ai punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 7 , nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul campo sulla base degli indicatori/obiettivi del programma e di una dettagliata analisi della misura in cui il esso possa ritenersi pertinente, efficace ed efficiente, garantisca un sufficiente valore aggiunto dell’UE e sia coerente con le altre politiche dell’UE. Esse includeranno le conclusioni tratte per gestire eventuali lacune/problemi individuati o qualsiasi potenziale per migliorare le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne lo sfruttamento/impatto.

    La Commissione riferirà al Parlamento europeo, al Consiglio e a tutte le altre pertinenti istituzioni dell’UE mediante relazioni di monitoraggio e valutazione e un quadro pubblico dei principali indicatori del programma.

    ·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    L’impostazione proposta combina la semplificazione delle procedure di finanziamento, richiesta da tutte le parti coinvolte, con un approccio più orientato ai risultati.

    La proposta definisce gli obiettivi generali e specifici del programma (articolo 3) e i tipi di attività da finanziare (allegato I). Gli obiettivi generali e specifici stabiliscono la portata del programma (settori strategici), mentre i tipi di attività, definiti in funzione dei finanziamenti, sono applicabili a tutti i settori strategici e offrono una definizione trasversale dei risultati ottenibili. Al tempo stesso, i tipi di attività evidenziano i casi in cui il finanziamento può conferire un reale valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi.

    Nell’attuare il presente regolamento, la Commissione stabilirà ogni anno le priorità di finanziamento di ciascun settore. La partecipazione è aperta a tutte le persone giuridiche aventi sede legale in uno Stato membro o in un paese terzo che partecipa al programma, senza che vi siano altre restrizioni di accesso al medesimo.

    Tale struttura consente di semplificare il programma e di renderlo maggiormente orientato alle esigenze e all’evoluzione delle politiche. Fornisce inoltre un contesto stabile per la valutazione, poiché gli obiettivi specifici sono direttamente legati ad indicatori che restano coerenti per l’intera durata del programma e che saranno monitorati e valutati periodicamente. A fini di flessibilità e di una migliore attuazione, non si propone di accantonare importi determinati per singoli obiettivi specifici nell’ambito del programma,

    2018/0208 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il programma Giustizia

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 82, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Conformemente all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, “[l]’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.” L’articolo 3 specifica inoltre che “[l]’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli” e che, tra l’altro, essa “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”. Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la “Carta”).

    (2)Tali diritti e valori devono continuare a essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli dell’Unione, ed essere al centro delle società dell’Europa. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell’UE un nuovo Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l’estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell’UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell’UE. Nell’ambito del nuovo fondo, il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 e il programma “L’Europa per i cittadini” istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio 11 . Il programma Giustizia («il programma») continuerà a sostenere lo sviluppo di un spazio di giustizia europeo integrato e la cooperazione transfrontaliera, in continuità con il Programma Giustizia 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 («il programma precedente»).

    (3)Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggiacenti verteranno principalmente sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L’obiettivo ultimo è alimentare e sostenere la nostra società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuova la ricca diversità della società europea, che si fonda anche sulla nostra storia e memoria comuni. L’articolo 11 del trattato sull’Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.

    (4)Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. A tal fine, l’Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e la cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché promuovere e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Nell’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di genere, l’accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.

    (5)Il finanziamento dovrebbe rimanere uno degli strumenti importanti per l’effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l’altro, con l’istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l’attuazione di detti obiettivi.

    (6)Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all’Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all’accesso alla giustizia in situazioni transnazionali.

    (7)Il rispetto dello Stato di diritto è fondamentale ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un’efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall’articolo 2 del TUE, e il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall’articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l’indipendenza, la qualità e l’efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

    (8)A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera h) , e dell’articolo 81, paragrafo 1, lettera c) , del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili e penali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per sostenere lo Stato di diritto. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l’applicazione corretta e coerente del diritto dell’Unione all’interno dell’Unione nonché la fiducia reciproca tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all’avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili.

    (9)La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell’Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l’Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l’Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell’Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell’Unione europea (RPCSGUE) e l’Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un’autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

    (10)Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della REFG, componente cruciale per la formazione giudiziaria. La REFG si trova in una situazione straordinaria, in quanto è l’unica rete a livello dell’Unione che riunisce organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. La sua posizione unica le consente di organizzare scambi per giudici e magistrati nuovi ed esperti fra tutti gli Stati membri e coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali per ciò che concerne l’organizzazione delle attività di formazione sul diritto dell’Unione e la promozione delle buone pratiche di formazione. La REFG è anche un fornitore di attività di formazione di eccellente qualità ed economicamente vantaggiose a livello dell’Unione. La rete comprende anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati in qualità di membri osservatori.

    (11)Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, tra cui le unità di informazione finanziaria, e la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la normativa procedurale per i casi transfrontalieri, nonché una maggiore convergenza nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l’effettivo rispetto e l’applicazione pratica del diritto dell’Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE.

    (12)Sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell’articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell’attuazione di tutte le sue azioni.

    (13)Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell’UE, in particolare sulla portata e sull’applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull’applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l’importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell’applicazione della Carta a livello dell’UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto.

    (14)In base all’articolo 67 del TFUE, l’Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l’accesso alla giustizia è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l’accesso effettivo alla giustizia, nonché nell’ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile che contribuiscono agli stessi obiettivi.

    (15)Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, il programma dovrebbe anche far propri i principi della parità tra uomini e donne e della non discriminazione in tutte le sue attività.

    (16)Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero e ad applicare il diritto dell’Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell’Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell’utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l’applicazione e la corretta attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione. L’intervento dell’Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l’Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l’apprendimento reciproco.

    (17)La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, quali Eurojust, EU-Lisa e la Procura europea, e dovrebbe passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali, nei settori interessati dal programma.

    (18)Occorre garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell’ambito del programma, la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell’Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio generale dell’Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare nell’ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, - e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori - e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l’infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l’innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE 13 .

    (19)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Giustizia che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 14 ].

    (20)A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] (“regolamento finanziario”). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, , agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

    (21)Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

    (22)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 16 , (Euratom, CE) n. 2185/96 17 e (UE) 2017/1939 18 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

    (23)I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo SEE, che prevede l’attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

    Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono definite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e dispongono controlli della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.

    (25)A norma dell’[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio 20 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

    (26)Alla luce dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l’azione per il clima e sarà funzionale al raggiungimento del traguardo del 25% di spesa dell’UE a favore degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

    (27)Conformemente ai punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

    (28)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo agli indicatori specificati negli articoli 12 e 14 e nell’allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (29)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 .

    (30)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (31)[A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [con lettera del ...] l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento, OPPURE

    A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione],

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo I
    Disposizioni generali

    Articolo 1
    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce il programma Giustizia (il “programma”).

    Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    Articolo 2
    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1.“Magistrati e operatori giudiziari”: giudici, procuratori e membri del personale giudiziario, così come altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

    Articolo 3
    Obiettivi del programma

    1.Il programma persegue l’obiettivo generale di contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca.

    2.Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, come precisati in dettaglio nell’allegato I:

    (a)agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l’efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l’esecuzione delle decisioni;

    (b)sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell’ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto;

    (c)agevolare l’accesso effettivo alla giustizia per tutti e a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica, promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.

    Articolo 4
    Dotazione di bilancio

    1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [305 000 000] EUR a prezzi correnti.

    2.L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

    3.Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell’ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.

    4.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

    Articolo 5
    Paesi terzi associati al programma

    Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

    (a)i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;

    (b)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

    (c)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

    (d)altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ad un programma dell’Unione, purché tale accordo:

    -garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

    -stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all’articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

    -non conferisca al paese terzo potere decisionale in merito al programma;

    -garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

    Articolo 6
    Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

    1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

    2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

    3.[I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all’[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia]].

    Articolo 7
    Tipi di azioni

    Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all’articolo 3. In particolare, le attività elencate nell’allegato I sono ammissibili al finanziamento.

    Capo II
    Sovvenzioni

    Articolo 8
    Sovvenzioni

    1.Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    Articolo 9
    Finanziamenti cumulativi[, complementari] e combinati

    1.Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili dell’azione e il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale].

    2.Se il programma e i fondi in regime di gestione concorrente di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) [XX] [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero degli importi indebitamente versati.

    3.Le azioni ammissibili nell’ambito del programma e conformi alle condizioni di cui al secondo comma possono essere selezionate per essere finanziate dai fondi in regime di gestione concorrente. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità di cui al presente regolamento.

    Le azioni di cui al primo comma sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

    (a)sono state valutate in un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

    (b)rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

    (c)non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

    Le azioni sono attuate dall’autorità di gestione di cui all’articolo [65] del regolamento (UE) [XX] [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

    Articolo 10
    Soggetti idonei

    1.Oltre ai criteri di cui all’[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.Sono ammessi i seguenti soggetti:

    (a)i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

    ·uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

    ·un paese terzo associato al programma;

    (b)i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

    3.Una sovvenzione di funzionamento può essere concessa, senza un invito a presentare proposte, alla Rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

    Capo III
    Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo

    Articolo 11
    Programma di lavoro

    1.Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

    2.La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17.

    Articolo 12
    Sorveglianza e relazioni

    1.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato II.

    2.Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per elaborare le disposizioni per un quadro di sorveglianza e valutazione, anche modificando l’allegato II allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario.

    3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e agli Stati membri.

    Articolo 13
    Valutazione

    1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

    2.La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

    3.Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

    4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 14
    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

    3.La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 15
    Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

    Se un paese terzo partecipa al programma mediante una decisione nell’ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico, tale paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

    Capo IV
    Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 16
    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

    2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

    Articolo 17
    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 18
    Abrogazione

    Il regolamento (UE) n. 1382/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

    Articolo 19
    Disposizioni transitorie

    1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1382/2013, che continua ad applicarsi a dette azioni fino alla loro chiusura.

    2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1382/2013.

    3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

    Articolo 20
    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.6.Durata e incidenza finanziaria

    1.7.Modalità di gestione previste

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza prevista sulle spese 

    3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

    3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Programma Giustizia

    1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 22  

    II. Coesione e Valori

    7. Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

    Giustizia, Diritti e Valori...

    1.3.Natura della proposta/iniziativa

     una nuova azione

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 23  

     la proroga di un’azione esistente 

     la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

    1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

    Se, da un lato, la legislazione è uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell’Unione nel settore della giustizia, dall’altro essa deve essere integrata da altri tipi di strumenti. In tale contesto, il finanziamento svolge un ruolo importante. In particolare, i finanziamenti dovrebbero rafforzare l’efficacia della legislazione incrementando la conoscenza, la consapevolezza e la capacità di cittadini, professionisti e portatori d’interessi, sostenendo:

    - l’informazione e la sensibilizzazione del pubblico, anche tramite campagne nazionali ed europee per informare i cittadini dei loro diritti, garantiti dal diritto dell’Unione, e i mezzi per farli valere nella pratica;

    - la formazione e lo sviluppo di capacità per gli operatori della giustizia (come giudici e procuratori) ed altri operatori del settore, allo scopo di fornire loro gli strumenti per applicare efficacemente in concreto i diritti garantiti dall’Unione e le sue politiche.

    Il finanziamento è decisivo anche per la promozione della cooperazione a livello transnazionale e per lo sviluppo della fiducia reciproca attraverso:

    - il consolidamento di reti, ossia organizzazioni a livello dell’Unione che agevolino la preparazione di future iniziative in questo settore e ne promuovano l’applicazione uniforme in Europa;

    - la cooperazione transnazionale in materia di contrasto, ad esempio mediante l’istituzione di sistemi di allarme per i minori scomparsi, o il coordinamento della cooperazione antidroga a livello operativo e transfrontaliero.

    Il finanziamento dovrebbe inoltre sostenere

    - la ricerca, l’analisi ed altre attività di supporto, per fornire al legislatore informazioni chiare e dettagliate sui problemi e sulla situazione sul campo. I risultati di dette attività contribuiscono all’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione e assicurano che queste siano fondate su dati concreti, siano indirizzate in modo appropriato e ben strutturate.

    Tutte le attività saranno attuate nell’arco del periodo 2021-2027. In questa fase, considerando la velocità con cui emergono nuove sfide politiche cui è necessario far fronte e reagire, è difficile stabilire un calendario preciso di attuazione.

    1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    Motivi dell’azione a livello europeo (ex ante)

    I finanziamenti erogati nell’ambito del programma “Giustizia” si concentrano su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare un valore aggiunto rispetto all’azione dei singoli Stati membri. Le attività contemplate dal presente regolamento contribuiscono a un’applicazione efficace dell’acquis sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, aumentando la cooperazione transfrontaliera e il lavoro di rete, e consentendo un’applicazione corretta e coerente del diritto dell’Unione in tutto il suo territorio. Solo un intervento a livello di Unione può produrre attività coordinate in grado di coprire tutti gli Stati membri. L’Unione europea si trova in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare situazioni transnazionali e creare una piattaforma europea per l’apprendimento reciproco. In assenza del supporto dell’Unione, i soggetti interessati tenderebbero ad affrontare problemi analoghi in modo frammentario e scoordinato;

    Valore aggiunto dell’Unione previsto (ex post)

    La collaborazione e le attività di rete tra i portatori di interessi permetterà di diffondere le migliori pratiche, in particolare approcci innovativi e integrati, in più Stati membri. I partecipanti a queste iniziative fungeranno quindi da elemento moltiplicatore nei rispettivi ambiti professionali e contribuiranno a una più vasta divulgazione di tali migliori pratiche all’interno del loro Stato membro.

    Sarà promossa una solida base analitica per il sostegno e lo sviluppo delle politiche. L’intervento dell’Unione europea permette di svolgere coerentemente tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di scala. Un sostegno finanziario a livello nazionale non produrrebbe gli stessi risultati, ma solo un approccio frammentario e limitato che non risponderebbe ai bisogni dell’intera Unione europea.

    1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Le valutazioni intermedie dell’attuale programma nel settore della giustizia ne hanno confermato l’efficacia generale e la validità dei suoi obiettivi, ma sono stati individuati alcuni aspetti che necessitano di un miglioramento, in particolare: l’aumento del bacino di potenziali beneficiari delle azioni del programma, la revisione degli indicatori di monitoraggio e il rafforzamento delle sinergie con altri programmi di finanziamento e iniziative dell’UE pertinenti.

    1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    Il programma mira a creare sinergie, coerenza e complementarità con altri strumenti dell’Unione, tra cui i programmi in materia di immigrazione, gestione delle frontiere e sicurezza, occupazione, tutela dei consumatori, istruzione, sviluppo esterno e cooperazione. Sarà evitata la duplicazione delle attività nel quadro di detti programmi, e per realizzare obiettivi comuni potranno essere messe in comune le risorse del programma Giustizia e del programma Diritti e valori.

    1.5.Durata e incidenza finanziaria

    X durata limitata

    x    in vigore a decorrere dall’1.1.2021 al 31.12.2027

    x    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2027 e oltre per gli stanziamenti di pagamento.

     durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.6.Modalità di gestione previste 24  

    x Gestione diretta a opera della Commissione

    x a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

    ◻ a opera delle agenzie esecutive.

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

    ◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

    ◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

    ◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    ◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

    ◻ a organismi di diritto pubblico;

    ◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    La proposta prevede obblighi di monitoraggio e valutazione; verrà monitorato il conseguimento degli obiettivi specifici sulla base degli indicatori definiti nella proposta su base annuale.

    Inoltre, entro la metà del 2025 la Commissione predisporrà una relazione di valutazione intermedia sulla realizzazione degli obiettivi del programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e il relativo valore aggiunto europeo. In seguito alla conclusione del programma, sarà effettuata una valutazione ex-post dell’incidenza a più lungo termine degli effetti del programma e della loro sostenibilità.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Mediante la gestione diretta, la Commissione sostiene altre azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici comuni dell’Unione. Il programma Giustizia sarà gestito direttamente dalla Commissione, poiché ciò consente di adattare meglio i programmi alle esigenze strategiche e di godere di una maggiore flessibilità per ridefinire le priorità in caso di esigenze emergenti; la gestione diretta da parte della Commissione consentirà inoltre di stabilire contatti diretti con i beneficiari/contraenti coinvolti in prima persona nelle attività a servizio delle politiche dell’Unione.

    La valutazione intermedia del programma Giustizia 2014-2020 ha concluso che sebbene esista un margine di semplificazione nell’ambito del programma, tale margine è limitato all’interno del quadro di gestione attuale. Tuttavia l’utilizzo più ampio di strumenti informatici per la gestione delle sovvenzioni e la più ampia introduzione di costi unitari nella gestione del programma contribuiranno alla semplificazione.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

    I principali rischi connessi alle attività di finanziamento della DG JUST sono:

    - il rischio di non finanziare il progetto che affronta meglio il problema individuato;

    - il rischio di illegittimità e irregolarità dei costi dichiarati e rimborsati.

    Per quanto riguarda il rischio connesso all’illegittimità e all’irregolarità, da un’analisi delle cause e dei tipi principali degli errori più comunemente riscontrati negli audit ex post emerge che le principali irregolarità derivano da una gestione finanziaria carente da parte dei beneficiari, in particolare a causa di una scarsa comprensione delle norme dovuta alla loro complessità, specialmente per quanto riguarda l’ammissibilità dei costi.

    Di conseguenza i rischi sono principalmente connessi a:

    – la garanzia della qualità dei progetti selezionati e del loro successivo sviluppo tecnico;

    – un utilizzo non efficace o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi ammissibili effettivi) che per gli appalti (a volte il numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);

    – frodi.

    Il tasso di errore residuo nel 2017 (per le sovvenzioni) è stimato al 2,63%.

    La maggior parte di tali rischi dovrebbe diminuire grazie a:

    - una migliore concezione degli inviti a presentare proposte;

    - migliori orientamenti per i beneficiari e proposte più mirate;

    - un maggiore uso dei costi semplificati previsti dal nuovo regolamento finanziario;

    - l’uso di sistemi istituzionali per la gestione delle proposte e delle sovvenzioni.

    - le misure previste all’interno della strategia antifrode.

    Descrizione del sistema di controllo interno

    Il sistema di controllo previsto per il futuro programma è la continuazione del sistema attuale.

    Al fine di limitare i rischi e diminuire il tasso di errore, la strategia di controllo si baserà sul nuovo regolamento finanziario e sul regolamento sulle disposizioni comuni. Il nuovo regolamento finanziario e il progetto di proposta per il programma Giustizia dovrebbero ampliare il ricorso alle forme di sovvenzione semplificate quali le somme forfettarie, i costi unitari e i finanziamenti a tasso fisso.

    La strategia di controllo è composta da diversi elementi costitutivi:

    - programmazione, valutazione e selezione delle proposte al fine di garantire che solo le proposte migliori siano finanziate;

    - conclusione e monitoraggio delle convenzioni di sovvenzione: tutte le operazioni e le procedure sono soggette a una verifica ex ante da parte dell’unità Programmazione e gestione finanziaria della DG JUST, nonché delle pertinenti unità. La verifica finanziaria è eseguita dall’unità Programmazione e gestione finanziaria. Per quanto riguarda le sovvenzioni, le richieste di rimborso delle spese sono attentamente verificate e vengono richiesti documenti giustificativi ove necessario, sulla base di una valutazione del rischio.

    - audit ex post garantiti da un accordo sul livello dei servizi con la DG HOME: il settore del controllo ex post applica una “strategia di individuazione” delle irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del recupero di pagamenti indebiti. Sulla base di questa strategia, gli audit sono svolti su un campione di progetti selezionati quasi interamente sulla base di un’analisi dei rischi.

    I controlli ex post dovrebbero anche basarsi sul riconoscimento reciproco degli audit e sulla condivisione delle informazioni disponibili per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e aumentare l’efficacia in termini di costi (articoli 127 e 128 del nuovo regolamento finanziario).

    Grazie a questi diversi elementi della strategia di controllo si può prevedere un tasso di errore inferiore alla soglia di significatività del 2%.

    Il costo dei controlli è pari a circa il 4,49% dei pagamenti effettuati dalla DG JUST. Si stima che tale percentuale rimarrà invariata o diminuirà leggermente nel caso in cui nel prossimo periodo di programmazione si ricorra maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi (SCO).

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    La DG JUST ha approvato una strategia antifrode nell’aprile 2018. La DG continuerà ad applicare la strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) per assicurare, fra l’altro, che i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS e che l’approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa proposte

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della
    spesa

    Partecipazione

    Numero
    Rubrica 2: Coesione e valori

    07.06 Giustizia, diritti e valori

    Diss./Non diss. 25

    di paesi EFTA 26

    di paesi candidati*

    di paesi terzi

    ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

    Programma Giustizia

    07.01.05.01

    []

    Non diss.

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    NO

    Programma Giustizia

    07.06.01.01

    07.06.01.02

    07.06.01.03

    []…]

    Diss.

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    NO

    *Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale
    pluriennale

    <2>

    07.06.01 Rubrica 2: Coesione e valori

    07.06 Giustizia, diritti e valori

    Programma Giustizia

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)

    Impegni

    (1)

    42,596

    42,580

    42,555

    42,522

    42,481

    42,432

    42,134

    297,300

    Pagamenti

    (2)

    4,880

    20,234

    27,250

    29,742

    31,131

    31,698

    31,648

    120,717

    297,300

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma*

    Impegni = Pagamenti

    (3)

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    7,700

    TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

    Impegni

    =1+3

    43,696

    43,680

    43,655

    43,622

    43,581

    43,532

    43,234

    305,000

    Pagamenti

    =2+3

    5,980

    21,334

    28,350

    30,842

    32,231

    32,798

    32,748

    120,717

    305,000

    Gli stanziamenti sono destinati al finanziamento delle attività elencate nell’allegato I del presente regolamento. Gli importi di cui sopra saranno ripartiti tra i tre obiettivi specifici, all’incirca nel seguente modo: cooperazione giudiziaria 30%, formazione giudiziaria 35% e accesso alla giustizia 35%. Tali percentuali sono indicative in quanto è necessario mantenere una certa flessibilità.

    *Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.



    Rubrica del quadro finanziario pluriennale
    pluriennale

    7

    “Spese amministrative”

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    Risorse umane

    18,349

    18,349

    18,349

    18,349

    18,349

    18,349

    18,349

    128,443

    Altre spese amministrative

    0,700

    0,700

    0,700

    0,700

    0,700

    0,700

    0,700

    4,900

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    19,049

    19,049

    19,049

    19,049

    19,049

    19,049

    19,049

    133,343

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Post 2027

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti
    per tutte le RUBRICHE
    del quadro finanziario pluriennale
     

    Impegni

    62,745

    62,729

    62,704

    62,704

    62,630

    62,581

    62,283

    438,343

    Pagamenti

    25,029

    40,383

    47,399

    49,891

    51,280

    51,847

    51,797

    120,717

    438,343

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

       La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

    x    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    RUBRICA 7

    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    18,349

    18,349

    18,349

    18,349

    18,349

    18,349

    18,349

    128,443

    Altre spese amministrative

    0,700

    0,700

    0,700

    0,700

    0,700

    0,700

    0,700

    4,900

    Totale parziale della RUBRICA 7

    del quadro finanziario pluriennale

    19,049

    19,049

    19,049

    19,049

    19,049

    19,049

    19,049

    133,343

    Esclusa la RUBRICA 7 27
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    Altre spese
    di natura amministrativa

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    7,700

    Totale parziale
    esclusa la RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    1,100

    7,700

    TOTALE

    20 149

    20 149

    20 149

    20 149

    20 149

    20 149

    20 149

    141 043

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

    x    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

     Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

    In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

    115,5

    115,5

    115,5

    115,5

    115,5

    115,5

    115,5

    Nelle delegazioni

    Ricerca

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 28

    Rubrica 7

    Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

    - in sede

    24

    24

    24

    24

    24

    24

    24

    - nelle delegazioni

    Finanziato dalla dotazione del programma 29

    - in sede

    - nelle delegazioni

    Ricerca

    Altro (specificare)

    TOTALE

    139,5

    139,5

    139,5

    139,5

    139,5

    139,5

    139,5

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    DG JUST: TUTTI GLI ETP DELLA DG JUST sono stati assegnati a uno dei tre programmi attuali,

    ETP per il programma Giustizia: 40% dall’unità JUST.04 - Programmazione e gestione finanziaria, 40% da altre unità orizzontali e ETP dalle unità connesse al programma Giustizia (segnatamente le unità: A1, B1, B2, B4, C1)

    DG COMP: 0,5 AD, 1 AST

    Personale esterno

    ETP connessi al programma Giustizia

    DG COMP: 1 AC

    3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

    La proposta/iniziativa:

       non prevede cofinanziamenti da terzi

       prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Specificare l’organismo di cofinanziamento 

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Incidenza della proposta/iniziativa 30

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Articolo ………….

    (1)    COM(2017)358.
    (2)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_en.pdf  
    (3)    Direttiva 2008/99.
    (4)    Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).
    (5)    Decisione 2005/370/CE.
    (6)    COM(2018) 321.
    (7)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio”, del 13 aprile 2016. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
    (8)    GU C del , pag. .
    (9)    GU C del , pag. .
    (10)    Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
    (11)    Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma “L’Europa per i cittadini” per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
    (12)    Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
    (13)    Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE).
    (14)    [ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.1.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC ]
    (15)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
    (16)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
    (17)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
    (18)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
    (19)    Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
    (20)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) ( GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
    (21)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (22)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
    (23)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (24)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
    (25)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (26)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (27)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (28)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
    (29)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (30)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.
    Top

    Bruxelles,30.5.2018

    COM(2018) 384 final

    ALLEGATI

    della

    proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il programma Giustizia


    ALLEGATO I

    Azioni del programma

    Gli obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono perseguiti in particolare tramite il sostegno delle seguenti attività:

    1.la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell’Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali;

    2.l’apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, incluso lo Stato di diritto, nonché di accrescere la fiducia reciproca;

    3.attività analitiche e di monitoraggio 1 intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione negli Stati membri;

    4.la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell’Unione, inclusi fra l’altro il diritto sostanziale e procedurale, dell’uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell’UE, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;

    5.lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) al fine di migliorare l’efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l’interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni;

    6.lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell’UE, incluse le reti istituite dal diritto dell’Unione al fine di garantire il rispetto e l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell’Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma e di sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma;

    7.il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione e la trasferibilità dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli del programma / reti di contatto nazionali.

    ALLEGATO II

    Indicatori

    Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:

    Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)

    Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)

    Numero di risultati positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che soddisfano la necessità di informazioni sulle cause civili transfrontaliere

    Numero di persone che hanno beneficiato di:

    i) attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;

    ii) attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione.

    (1)    Tra queste attività figurano, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche; l’elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d’impatto; l’elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.
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