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Document 52018PC0307

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

COM/2018/307 final - 2018/0154 (COD)

Bruxelles, 16.5.2018

COM(2018) 307 final

2018/0154(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione (Eurostat) raccoglie regolarmente statistiche in materia di asilo e gestione della migrazione conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 . Tale regolamento e il regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione 2 , che definisce le diverse categorie di motivi per la concessione del permesso di soggiorno, rappresentano gli strumenti principali per l'elaborazione delle statistiche obbligatorie in materia di asilo e gestione della migrazione. La Commissione (Eurostat) raccoglie inoltre statistiche sugli eventi amministrativi correlati alla migrazione in forza di altri strumenti giuridici che prevedono l'obbligo della rilevazione di dati. Tali statistiche supplementari fanno riferimento ai dati sulle Carte blu UE (direttiva 2009/50/CE 3 ), sui permessi unici (direttiva 2011/98/UE 4 ), sui lavoratori stagionali (direttiva 2014/36/UE 5 ), sui trasferimenti intra-societari (direttiva 2014/66/UE 6 ) nonché sui ricercatori, sugli studenti, sui tirocinanti, sui volontari, sugli alunni e sulle persone collocate alla pari [direttiva (UE) 2016/801 7 ]. Tali statistiche sono fornite conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007.

Negli ultimi anni la migrazione nell'UE ha subito cambiamenti drastici. Per far fronte alle sfide poste da tali cambiamenti la Commissione ha attuato e sviluppato ulteriormente la politica globale in materia di migrazione presentata nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 8 , il cui obiettivo è migliorare la gestione dei flussi migratori, sia all'interno sia all'esterno dell'UE, combinando interventi immediati per rispondere all'afflusso di migranti in Europa e riforme strutturali incentrate su quattro pilastri: i) la riduzione degli incentivi alla migrazione irregolare; ii) la gestione delle frontiere: salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne; iii) il dovere dell'Europa di proteggere: una forte politica comune di asilo; iv) una nuova politica di migrazione legale. In tale contesto i portatori di interessi hanno ripetutamente sostenuto la necessità di rafforzare la base di conoscenze in tali ambiti.

La Commissione ha ripetutamente riconosciuto la necessità di migliorare la rilevazione di dati statistici, specialmente per quanto riguarda le cifre sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare nell'UE 9 e i minori 10 . Il programma di lavoro di Eurostat per il 2018 prevede già come priorità la risposta a un contesto politico nuovo e più dinamico, con particolare attenzione ai richiedenti asilo e all'applicazione della normativa in materia di migrazione (compreso il rimpatrio). In tale programma di lavoro si afferma che la legislazione attuale può essere rivista per dare una risposta alle priorità degli utenti, comprese le esigenze nuove ed emergenti.

I contenuti e la qualità delle statistiche europee sulla migrazione elaborate in conformità al regolamento (CE) n. 862/2007 soddisfano determinate esigenze ma presentano lacune che stanno diventando sempre più evidenti, specialmente alla luce dei recenti sviluppi della migrazione nell'UE. Sono necessari ulteriori dati su numerosi nuovi tipi di migrazione e di migranti; tali dati devono essere più precisi, frequenti e tempestivi. Il quadro giuridico vigente non dispone alcunché in relazione a tali dati. Finora le nuove esigenze sono state soddisfatte interamente su base volontaria [vale a dire senza una revisione del regolamento (CE) n. 862/2007], mediante un accordo del pertinente gruppo di esperti in collaborazione con gli Stati membri. L'esperienza relativa alle statistiche sul rimpatrio dimostra ad esempio che un simile approccio non è sempre efficiente. Ciò implica che il regolamento (CE) n. 862/2007 dovrebbe essere rivisto e migliorato per garantire che le statistiche pertinenti siano più prontamente disponibili.

I sistemi europei e nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione si stanno evolvendo nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione. Data la mutevolezza delle pertinenti caratteristiche della migrazione e dei migranti, esiste una reale necessità di migliorare le statistiche relative ad entrambi in base all'evoluzione delle esigenze dei portatori di interessi. Ciò significa rendere le statistiche più pertinenti, in modo da creare una base di conoscenze più solida per l'elaborazione e la valutazione delle politiche. Per questo motivo, nella relazione della Commissione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione 11 vi è un chiaro riferimento alla necessità di apportare modifiche concrete al regolamento (CE) n. 862/2007 intese ad ottenere miglioramenti ben precisi, specialmente per quanto riguarda i rimpatri (statistiche più frequenti), i reinsediamenti, i permessi di soggiorno e i minori migranti. Secondo la successiva e più recente relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione 12 , la Commissione sta studiando l'eventualità di modificare le norme dell'UE sulla raccolta e la regolarità delle statistiche relative alla migrazione e alla protezione internazionale per garantire una visione d'insieme completa e colmare alcune lacune individuate in relazione alle statistiche disponibili.

Il problema è ancora più sentito per i responsabili delle politiche a livello dell'UE e in relazione alla valutazione delle politiche. Esiste una chiara necessità di migliorare le statistiche sugli eventi amministrativi correlati alla migrazione al fine di rispecchiare i cambiamenti recenti e prossimi delle politiche e di rendere il sistema statistico europeo (SSE) 13 più ricettivo ai cambiamenti che interessano la migrazione stessa e le relative politiche a livello dell'UE. Esiste altresì la necessità di garantire una maggiore completezza e affidabilità delle trasmissioni di dati su base volontaria a livello nazionale. Deve essere inoltre sviluppato un meccanismo per migliorare ulteriormente le statistiche relative alla migrazione al fine di aumentare la capacità dell'SSE di rispondere ad eventuali futuri sviluppi riguardanti i requisiti in materia di dati sulla migrazione. Il mancato aggiornamento delle statistiche europee in tale settore porterà probabilmente ad un rapido ampliamento dei divari esistenti tra la domanda di tali statistiche e l'offerta disponibile, in particolare per quanto concerne l'elaborazione e la valutazione delle politiche, impedendo pertanto ai responsabili delle politiche di rispondere alle future sfide correlate alla migrazione basandosi su dati concreti.

L'obiettivo della presente proposta è sostenere l'agenda europea sulla migrazione fornendo ai responsabili delle politiche e delle decisioni dell'UE statistiche politicamente pertinenti più accurate e tempestive nonché rafforzare la risposta alle sfide poste dalla migrazione. L'iniziativa migliorerà in particolare le statistiche europee sull'asilo e sulla gestione della migrazione fornendo una base giuridica per le statistiche che attualmente sono rilevate su base volontaria.

In tale contesto la revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 migliorerebbe la completezza, la precisione, la tempestività e la certezza delle attuali trasmissioni di dati su base volontaria da parte delle autorità nazionali. Tale revisione garantirà in particolare la fornitura di statistiche in quei settori in cui i portatori di interessi hanno espresso esigenze chiare, vale a dire per quanto riguarda l'asilo, il rimpatrio (frequenza più elevata), i reinsediamenti, i permessi di soggiorno e i minori migranti.

Guardando oltre tali esigenze specifiche e immediate con l'obiettivo di sostenere i futuri sviluppi della politica in materia di migrazione in generale, la revisione integrerà la flessibilità necessaria per ulteriori miglioramenti delle statistiche in materia di migrazione, oltre a fornire la capacità di risposta richiesta nell'elaborazione di nuovi indicatori sulla migrazione che sosterranno con maggiore efficacia le priorità dell'agenda sulla migrazione fornendo la necessaria base fattuale. Tale flessibilità migliorerà la qualità delle statistiche europee, in particolare aumentandone la pertinenza.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Tutte le statistiche in materia di asilo e gestione della migrazione regolarmente raccolte da Eurostat dovrebbero rispettare pienamente il regolamento (CE) n. 862/2007. Altre normative vigenti sulla fornitura di dati alla Commissione (Eurostat), ossia le succitate direttive 2009/50/CE, 2011/98/UE, 2014/36/UE, 2014/66/UE e (UE) 2016/801, garantiscono anch'esse la coerenza con il quadro metodologico istituito dal regolamento (CE) n. 862/2007. La modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 garantirà pertanto la massima coerenza delle statistiche in tale settore politico mantenendo un unico quadro metodologico coerente per le statistiche passate, presenti e future in materia di asilo e di gestione della migrazione. La presente iniziativa contribuirà all'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le modifiche limitate oggetto della proposta affrontano le nuove esigenze e le tematiche non adeguatamente trattate emerse di recente con sempre maggiore evidenza in fase di elaborazione delle politiche specifiche che la Commissione ha definito nella comunicazione sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione; tra tali politiche vi sono il sistema europeo comune di asilo, i minori migranti, la migrazione legale, il reinsediamento, l'ammissione a fini umanitari e altre forme di ammissione legale. Al fine di garantire ulteriormente la coerenza con altre politiche dell'UE, la presente proposta formerà parte integrante del pacchetto "Attuare l'agenda europea sulla migrazione", che comprende numerose altre iniziative legislative proposte dalla Commissione in materia di migrazione. La flessibilità di tali iniziative è concepita per garantire la massima coerenza e capacità di risposta nel futuro.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. L'articolo 338 fissa le prescrizioni per l'elaborazione delle statistiche europee necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Unione, che devono presentare determinati caratteri di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica e non devono comportare oneri eccessivi per gli operatori economici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obiettivo della presente iniziativa - la revisione e l'integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e all'elaborazione di statistiche europee in materia di migrazione e protezione internazionale - non può essere conseguito in modo adeguato dall'azione individuale dei singoli paesi dell'UE. Date le dimensioni dell'iniziativa e l'esigenza di comparabilità, tale obiettivo può essere conseguito meglio a livello dell'UE. L'elaborazione di statistiche in materia di migrazione e protezione internazionale a livello dell'UE richiede una metodologia standard e una definizione dei risultati standard che gli Stati membri devono fornire.


Le nuove esigenze relative a statistiche in materia di asilo e gestione della migrazione, in linea con l'agenda europea sulla migrazione e la sua attuazione, non sono contemplate dall'attuale regolamento (CE) n. 862/2007. Risulta quindi necessario modificare il regolamento affinché possa costituire una base solida per la compilazione dei dati richiesti. Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'UE. L'obiettivo dell'iniziativa è garantire che i dati attualmente condivisi dalle autorità nazionali su base volontaria siano più completi e affidabili, consentire futuri miglioramenti delle statistiche in materia di migrazione e dimostrare che la Commissione è sensibile all'esigenza di elaborare dati sulla migrazione capaci di sostenere con maggiore efficacia le priorità dell'agenda sulla migrazione. I dati in questione possono essere rilevati dalle diverse autorità nazionali. L'UE può pertanto adottare misure in questo settore in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le esigenze dei portatori di interessi derivanti dalle attività intraprese in base all'agenda europea sulla migrazione possono essere soddisfatte mediante una modifica limitata del regolamento (CE) n. 862/2007, basandosi in larga misura sulle attuali rilevazioni di dati su base volontaria combinate con l'introduzione di un meccanismo di flessibilità incentrato su atti di esecuzione. Ciò consentirà di soddisfare più rapidamente le esigenze nuove ed emergenti di dati che possano presentarsi in futuro.

Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va oltre quanto necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: regolamento. Visti gli obiettivi e il contenuto della proposta, nonché il fatto che si tratta di una proposta di modifica di un regolamento esistente, un regolamento è l'atto giuridico più adeguato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Come richiesto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 862/2007, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni in merito alle statistiche compilate a norma di tale regolamento e alla loro qualità 14 . Una delle considerazioni finali è che i dati richiesti a norma di tale regolamento dovrebbero riflettere le esigenze mutevoli degli utenti, tenendo conto nel contempo della capacità dei fornitori di dati. Ciò ha dato luogo a proposte di modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 al fine di aggiungere nuove e specifiche disaggregazioni.

Le due relazioni in questione hanno esaminato i dati esistenti alla luce dei criteri ancora più specifici e dettagliati di qualità delle statistiche europee previsti dal regolamento (CE) n. 223/2009 15 . Le relazioni hanno concluso che è necessario migliorare i dati richiesti a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 al fine di soddisfare i suddetti criteri di qualità, in particolare la pertinenza, la puntualità e la tempestività. Per offrire una risposta precisa Eurostat ha avviato rilevazioni di dati su base volontaria, che hanno confermato l'esigenza di dati più tempestivi e disaggregati. Partendo da tali rilevazioni su base volontaria, la proposta prevista risponde pertanto in modo diretto e preciso alle esigenze individuate.

I più recenti sviluppi della crisi migratoria hanno più che mai chiarito che la frequenza e il livello di disaggregazione delle statistiche previsti dal regolamento (CE) n. 862/2007 nella versione attuale non sono più sufficienti ai fini del monitoraggio appropriato delle politiche, come spiega la comunicazione della Commissione intitolata "Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione" 16 . Per quanto concerne la frequenza dei dati, ad esempio, una rilevazione annuale da parte di Eurostat dei dati sui rimpatri di cittadini di paesi terzi non è sufficiente a monitorare da vicino gli sviluppi nel settore delle politiche in materia di rimpatrio. Il livello inadeguato di disaggregazione dei dati e le lacune nelle informazioni riguardanti gli esiti delle procedure di asilo relative ai minori, compresi i minori non accompagnati, sono esempi delle carenze riguardanti i dati necessari per monitorare la situazione di questo gruppo particolarmente vulnerabile di richiedenti asilo. Data la rilevanza delle statistiche contemplate da tale regolamento a fini di elaborazione delle politiche, è importante contare su una copertura completa di tutti gli Stati membri e sulla certezza dei dati trasmessi, elementi che una rilevazione su base volontaria non può assicurare. L'unico modo per raggiungere tali obiettivi è una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007.

Le conclusioni delineate nelle relazioni della Commissione del 2012 e del 2015 si basano su una collaborazione ultradecennale con le autorità nazionali dei paesi dell'UE. Gli svantaggi del quadro attuale sono stati valutati in stretta collaborazione con le direzioni generali interessate a livello politico - in particolare con la direzione generale della Migrazione e degli affari interni e con la direzione generale della Giustizia, ma anche con le agenzie dell'UE attive nel settore della migrazione (EASO, FRONTEX e FRA) - e in vari contesti (riunioni presenziali, gruppi di esperti e conferenze statistiche). Tale valutazione ha coinvolto altri portatori di interessi, come ricercatori, gruppi di difesa e organizzazioni internazionali. Sono state mantenute inoltre discussioni simili, che sono tuttora in corso, con fornitori nazionali di dati, rappresentati dai ministeri di Giustizia o degli Affari interni dei paesi dell'UE o dalle relative autorità nazionali competenti per l'immigrazione, in occasione di riunioni di esperti e in altre sedi.

In risposta ai contributi ricevuti nel corso delle suddette discussioni, Eurostat ha elaborato una serie di rilevazioni di dati su base volontaria concepite con l'obiettivo di iniziare a colmare le lacune individuate nei dati, tenendo conto dell'esigenza di flessibilità. Per oltre 10 anni, in 10 riunioni di gruppi di esperti, Eurostat ha discusso dei problemi derivanti dai limiti delle statistiche raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007. I documenti presentati in tali riunioni di gruppi di esperti, come pure l'ordine del giorno e i verbali di tali discussioni, sono pubblici e possono essere consultati sul sito di Circabc 17 , nella sezione ad accesso libero che contiene i documenti del gruppo di esperti in materia di asilo, permessi di soggiorno, applicazione della legge e integrazione dei migranti 18 . Tale gruppo comprende esperti governativi in materia di asilo e gestione della migrazione che lavorano presso i ministeri degli Interni o le relative autorità nazionali competenti per l'immigrazione. Già nel 2009 i direttori generali degli istituti statistici nazionali degli Stati membri avevano inoltre confermato la necessità di tale sviluppo evidenziando che le statistiche contemplate dal regolamento (CE) n. 862/2007 soddisfano solo parzialmente la necessità di informazioni a fini programmatici 19 .

La presente iniziativa renderà più pertinenti le statistiche dell'UE sulla migrazione. Come già accennato, la migrazione è un fenomeno in rapida evoluzione che richiede politiche capaci di adeguarsi velocemente alle nuove esigenze. Ciò significa che, per rimanere pertinenti, le informazioni statistiche devono essere molto flessibili.

Anche il Centro di conoscenze sulla migrazione e la demografia (CCMD) 20 della Commissione europea ha riconosciuto in varie occasioni i limiti del quadro giuridico attuale. Tre seminari organizzati di recente dal CCMD sui dati dell'UE relativi alla migrazione hanno offerto alle direzioni generali della Commissione l'occasione di discutere le lacune nei dati delle statistiche relative alla migrazione e di contribuire a un documento di riflessione intitolato "Verso una politica dell'UE sui dati relativi alla migrazione". Tale documento ha individuato possibili misure per colmare tali lacune.

Eurostat ha infine partecipato molto attivamente anche allo sviluppo delle raccomandazioni internazionali relative alle statistiche sui rifugiati, adottate recentemente dalla Commissione di statistica delle Nazioni Unite. Le norme internazionali proposte dal gruppo di esperti che ha elaborato dette raccomandazioni comprendono un invito a elaborare dati maggiormente dettagliati sui richiedenti asilo e sui rifugiati, compresi i minori non accompagnati.

I miglioramenti contenuti nella proposta prevista tengono conto del fatto che la maggior parte delle autorità nazionali trasmette già dati a Eurostat su base volontaria in tutti i settori contemplati dalle modifiche proposte, o ha dichiarato di essere disposta a farlo. In occasione delle riunioni del gruppo di esperti sono regolarmente presentate tabelle aggiornate con i dati trasmessi a Eurostat.

Le modifiche proposte non dovrebbero aumentare significativamente l'onere amministrativo per le diverse autorità nazionali in quanto si basano sulle attuali rilevazioni di dati su base volontaria. In aggiunta, tali dati sono già generalmente disponibili nelle fonti amministrative degli Stati membri.

Consultazioni dei portatori di interessi

Considerando che la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 non avrebbe alcun impatto significativo sulla società o sull'economia (si veda la spiegazione di seguito), la Commissione (Eurostat) ha consultato il comitato del sistema statistico europeo in quanto gli istituti statistici nazionali (ISN) sono responsabili del coordinamento di tutte le attività in materia di statistiche europee a livello nazionale.

Inoltre, trattandosi del principale utente a fini politici delle statistiche sulla migrazione e sulla protezione internazionale, anche la direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione è stata consultata a più riprese e ha fornito commenti preziosi.

Di seguito vengono riportate le massime priorità: aumentare la frequenza delle statistiche sull'obbligo di lasciare il territorio di uno Stato membro e sui rimpatri, trasformandole da annuali a trimestrali e introducendo nel contempo ulteriori disaggregazioni; aggiungere nuove disaggregazioni delle statistiche sulle richieste di asilo di minori non accompagnati; modificare le statistiche sui reinsediamenti e introdurre statistiche sui richiedenti asilo per la prima volta, nuove statistiche sulle richieste di riesame nel quadro del sistema di Dublino e modifiche alle statistiche sui permessi di soggiorno.

Vista la natura rigorosamente limitata della presente proposta, non è stato ritenuto necessario coinvolgere altri organismi.

Assunzione e uso di perizie

Le modifiche proposte si fondano in larga misura sulle attuali rilevazioni di dati su base volontaria effettuate dalla maggior parte delle autorità nazionali. Durante le fasi di elaborazione, attuazione e rilevazione dei dati su base volontaria, numerosi scambi con gli esperti delle autorità statistiche nazionali hanno permesso di scegliere soluzioni metodologiche e tecniche praticabili. Le procedure sono state successivamente perfezionate e ottimizzate per garantire che i dati siano pertinenti e atti a soddisfare le esigenze politiche, da una parte, e disponibili a livello nazionale, dall'altra. Le modifiche indicate di seguito integrano nell'acquis dell'UE queste scelte ormai collaudate.

Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata nessuna valutazione d'impatto, poiché la proposta non ha conseguenze economiche, sociali o ambientali significative e non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese o per il pubblico.

L'iniziativa mira principalmente a modificare il regolamento (CE) n. 862/2007 fornendo una base giuridica alle attuali rilevazioni di dati su base volontaria e garantendo nel contempo la flessibilità richiesta in vista delle future necessità di dati. In particolare, l'iniziativa non comporta alcuna modifica dei temi e dell'oggetto delle statistiche attualmente raccolte a norma di tale regolamento.

La maggior parte delle autorità nazionali dell'UE fornisce già o ha già espresso la propria disponibilità a fornire su base volontaria le statistiche richieste nelle modifiche proposte. Si conclude pertanto che tali dati sono già generalmente disponibili nelle fonti amministrative degli Stati membri.

Efficienza normativa e semplificazione

La regolare valutazione del quadro giuridico attuale ha permesso di concludere che i dati richiesti a norma del regolamento dovrebbero riflettere le esigenze mutevoli degli utenti, tenendo conto nel contempo della capacità dei fornitori di dati. Ne sono derivate proposte di modifica del regolamento attraverso l'aggiunta di nuove disaggregazioni. In tal modo le rilevazioni di dati su base volontaria sono state ulteriormente sviluppate e l'esigenza di flessibilità è stata tenuta in considerazione. Le modifiche proposte non dovrebbero implicare un aumento significativo degli oneri, in quanto si basano sulle attuali rilevazioni su base volontaria e i dati sono già generalmente disponibili nelle fonti amministrative degli Stati membri.

La trasmissione di dati oggetto della proposta di modifica comporta unicamente costi e oneri trascurabili per gli Stati membri; il continuo scambio di esperienze e pratiche tra i fornitori nazionali di dati che ha luogo da molti anni nelle riunioni del gruppo di esperti ha alleggerito tali oneri. Nel corso del tempo sono stati ottenuti significativi miglioramenti dei metodi di trasmissione, che hanno ridotto gli sforzi necessari a preparare e fornire i dati. Eurostat ha predisposto tra l'altro formati di trasmissione che consentono ai fornitori nazionali di dati di estrarre le informazioni direttamente dalle loro banche dati (evitando così elaborazioni manuali di dati in formato Excel che richiedono molto tempo) e di fornirle attraverso strumenti automatizzati di trasmissione che comprendono procedure di convalida automatizzate e standardizzate.


La possibilità di fornire un feedback istantaneo sulla qualità riduce gli sforzi richiesti, dato che consente agli Stati membri di trasmettere i dati solo una volta, invece di dover ripetere la trasmissione più volte, con i conseguenti miglioramenti in termini di efficienza e una riduzione significativa della necessità di effettuare molteplici trasmissioni a causa di errori rilevati nei dati forniti. Tali miglioramenti dell'efficienza, che si sono concretizzati a livello nazionale, hanno permesso di ridurre gli scambi tra fornitori nazionali di dati e l'onere che grava su di essi. I riscontri dei paesi interessati raccolti nel corso delle riunioni del gruppo di esperti e a livello operativo dimostrano che tali miglioramenti sono ritenuti all'origine della riduzione dei costi e del carico di lavoro che gravano sui fornitori di dati.

Gli Stati membri hanno già predisposto i propri meccanismi per la fornitura dei dati sulla base del regolamento (CE) n. 862/2007. L'approccio consistente nel mantenere la struttura esistente includendovi le esigenze attuali e il meccanismo di flessibilità orientato al futuro consente di minimizzare gli oneri aggiuntivi per i fornitori di dati mantenendo lo stesso quadro metodologico.

Diritti fondamentali

Migliorando la completezza, la precisione, la tempestività e la certezza delle attuali trasmissioni di dati su base volontaria da parte delle autorità nazionali e garantendo una flessibilità integrata in vista di ulteriori miglioramenti delle statistiche sulla migrazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la pertinenza delle statistiche europee in tale settore a fini di elaborazione e valutazione delle politiche, la proposta sostiene l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 18 (Diritto di asilo), 19 (Protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione) e 24 (Diritti del minore).

Le considerazioni più pertinenti in merito alla presente proposta riguardano inoltre i possibili effetti sulla protezione dei dati personali [in relazione alla quale i diritti sono sanciti dall'articolo 8 (Protezione dei dati personali) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dall'articolo 16 del TFUE e dal diritto derivato 21 ]. Nessuna delle disposizioni prevede tuttavia modifiche delle norme sulla protezione dei dati personali. Rimangono applicabili gli obblighi in vigore per gli INS e le relative garanzie e misure di salvaguardia previste dalle legislazioni nazionali e dalla normativa dell'UE nel settore statistico. Essi costituiscono un quadro giuridico solido che disciplina tutti gli aspetti pertinenti della protezione dei dati, come la necessità di garantire la riservatezza dei rispondenti, di anonimizzare i dati e, ove opportuno, di proteggere le risposte ai questionari.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Dato che le modifiche proposte si basano sulle attuali trasmissioni di dati su base volontaria, l'attuazione richiederebbe unicamente l'inserimento delle nuove disposizioni nella legislazione; l'attuazione sarà monitorata come richiesto a norma di legge.

L'articolo 12 del regolamento (CE) n 862/2007 stabilisce che la Commissione, una volta ogni tre anni a partire dal 2012, è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio e valutazione in merito alle statistiche compilate a norma di tale regolamento e alla loro qualità. La Commissione ha adottato l'ultima relazione sulle statistiche relative alla migrazione e alla protezione internazionale il 30 luglio 2015 22 ; la prossima relazione deve essere presentata entro agosto 2018.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Sulla base del feedback fornito dai portatori di interessi, in particolare dalla direzione generale della Migrazione e degli affari interni, le priorità più immediate, basate sulle attuali lacune più gravi, sono state definite come segue:

aumentare la frequenza delle statistiche sui rimpatri e sull'obbligo di lasciare il territorio di uno Stato membro, trasformandole da annuali a trimestrali e introducendo nel contempo ulteriori disaggregazioni;

aggiungere nuove disaggregazioni delle statistiche sulle richieste di asilo di minori non accompagnati e

aggiungere nuove disaggregazioni delle statistiche sui reinsediamenti, introdurre statistiche sui richiedenti asilo per la prima volta e nuove statistiche sulle richieste di riesame nel quadro del sistema di Dublino e introdurre nuove disaggregazioni delle statistiche sui permessi di soggiorno.

Le esigenze espresse dai portatori di interessi possono essere soddisfatte mediante una modifica limitata del regolamento (CE) n. 862/2007, basandosi in larga misura sulle attuali rilevazioni di dati su base volontaria combinate con l'introduzione di un meccanismo di flessibilità che consenta di soddisfare con maggiore rapidità le nuove ed emergenti esigenze di dati nel futuro.

La proposta non modifica la sostanza del regolamento (CE) n. 862/2007, dato che ne modifica solo quanto strettamente necessario per raggiungere i propri limitati obiettivi.

Si propone pertanto che determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 862/2007 siano modificate o sostituite come segue:

Articolo 4:

per quanto riguarda le statistiche sulla protezione internazionale, la modifica prevede l'introduzione di una disaggregazione relativa ai minori non accompagnati, nuove statistiche sulle "richieste di riesame" nel quadro del sistema di Dublino e sui "richiedenti asilo per la prima volta" e l'introduzione delle necessarie disaggregazioni in base al "paese di residenza" e al "tipo di decisione emessa in relazione alla richiesta di asilo" per le persone soggette a un programma di reinsediamento.

Articolo 6:

per quanto riguarda le statistiche sui permessi di soggiorno, la modifica prevede ulteriori disaggregazioni in base all'età e al sesso, anch'esse necessarie. Viene inoltre introdotta una ripartizione del numero di soggiornanti di lungo periodo in base al tipo di status di lungo periodo.

Articolo 7:

per quanto riguarda le statistiche sui cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiari illegale il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, nonché le statistiche sui cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario, la modifica prevede di trasformarne la frequenza da "annuale " a "trimestrale".

Per quanto riguarda le statistiche sui cittadini che hanno lasciato il territorio dello Stato membro interessato in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario, la modifica prevede l'introduzione di tre disaggregazioni: "Tipo di rimpatrio e assistenza ricevuta", "Tipo di accordo su cui si basa la procedura" e "Paese di destinazione".

L'articolo 8 è soppresso in quanto è obsoleto.

Per garantire maggiore disponibilità di statistiche europee in materia di asilo e di gestione della migrazione e per assicurare un meccanismo di flessibilità, la modifica dell'articolo 10, paragrafo 1, prevede il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione per dare attuazione alle disposizioni sulle disaggregazioni specificandone il contenuto in modo più dettagliato conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

2018/0154 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.

(2)Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all'Unione in relazione a statistiche in materia di asilo e gestione della migrazione e considerando che le caratteristiche della migrazione sono soggette a rapidi mutamenti, occorre un quadro che consenta una risposta rapida all'evoluzione delle esigenze riguardanti le statistiche in materia di asilo e di gestione della migrazione.

(3)Per sostenere l'Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione, occorrono dati in materia di asilo e di gestione della migrazione forniti con frequenza subannuale.

(4)Le statistiche in materia di asilo e di gestione della migrazione sono fondamentali per analizzare, definire e valutare un'ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all'arrivo di persone che cercano protezione in Europa.

(5)Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l'elaborazione a livello dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

(6)I dati forniti in materia di asilo e gestione della migrazione dovrebbero essere coerenti con le pertinenti informazioni raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.

(7)Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.

(8)In sede di sviluppo, elaborazione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti a livello nazionale e regionale dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

(9)L'obiettivo del presente regolamento, cioè la revisione e l'integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e protezione internazionale, non può essere realizzato in modo sufficiente dall'azione individuale degli Stati membri, ma può, per motivi di armonizzazione e comparabilità, essere conseguito meglio a livello di Unione. L'UE può quindi adottare misure appropriate in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo.

(10)Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio( 25 ).

(12)Il regolamento (CE) n. 862/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che chiedono protezione internazionale per la prima volta.";

b) al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Tali statistiche sono disaggregate per età, per sesso e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2020.";

c) al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Tali statistiche sono disaggregate per età, per sesso e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2020.";

d) al paragrafo 3, la lettera a) è soppressa;

e) al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Le statistiche di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) sono disaggregate per età, per sesso e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla richiesta di asilo. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.";

f) al paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alle lettere c) e h);”;

g) al paragrafo 4 sono aggiunte le seguenti lettere f), g) e h):

"f) il numero di richieste di riesame relative alla ripresa in carico o alla presa in carico dei richiedenti asilo;

g) le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera f);

h) le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera f).";

e) al paragrafo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.";

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:

a) numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati come segue:

i) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al richiedente di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

ii) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

iii) permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

b) numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per sesso.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.";

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2020.";

4) l'articolo 8 è soppresso;

5) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 e di stabilire le norme relative alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all'articolo 9.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

b) al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2020.

L'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(2)    Regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno (GU L 66 del 16.3.2010, pag. 1).
(3)    Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).
(4)    Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).
(5)    Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375).
(6)    Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
(7)    Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(8)    COM(2017) 558 final.
(9)    COM(2015) 453 final - "Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio".
(10)    COM(2017) 211 final - "La protezione dei minori migranti".
(11)    COM(2017) 669 final.
(12)    COM(2018) 250 final.
(13)    L'SSE è il partenariato tra l'autorità statistica europea, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali (AAN) preposte in ciascuno Stato membro all'elaborazione, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
(14)    COM(2015) 374 e COM(2012) 528 final.
(15)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(16)    COM(2018) 250 final, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione (disponibile solo in lingua inglese).
(17)    Circabc (Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini) è un'applicazione utilizzata per creare spazi di lavoro collaborativi in cui comunità di utenti possono lavorare insieme in rete e scambiarsi informazioni e risorse.
(18)     https://circabc.europa.eu/w/browse/1977c9be-d5af-452a-9bf4-3b5e888fa35d (disponibile solo in lingua inglese).
(19)     http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/4339944/malta-declaration.pdf/b83b3965-27f0-47af-8b3f-5c84735b91bc (disponibile solo in lingua inglese).
(20)    Il comitato direttivo del CCMD è composto da: JRC (Centro comune di ricerca) e DG HOME (copresidenti), SG, DG DEVCO, DG ECHO, DG RTD, DG ESTAT, EPSC e SEAE. Il Centro comune di ricerca (JRC) ne svolge le attività quotidiane. Le direzioni generali associate al lavoro del CCDM sono: CLIMA, ECFIN, EAC, EMPL, JUST, NEAR, REGIO, COMM e SG. Fra i partner strategici del CCMD vi sono, tra l'altro, l'Istituto internazionale di analisi dei sistemi applicati, (IIASA), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione internazionale per la migrazione (IOM) – Centro di analisi dei dati sulla migrazione globale (GMDAC).
(21)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1) e regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag.1).
(22)    COM(2015) 374.
(23)    Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(24)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(25)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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