EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0021

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

COM/2018/021 final - 2018/06 (CNS)

Bruxelles, 18.1.2018

COM(2018) 21 final

2018/0006(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

{SWD(2018) 9 final}
{SWD(2018) 11 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta sui consumi che ricade in ultima istanza sul consumatore finale, ma che viene raccolta dalle imprese che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. La direttiva IVA 1 stabilisce una serie di obblighi amministrativi per garantire il buon funzionamento del sistema (ad esempio, la registrazione ai fini dell'IVA, la fatturazione, la contabilità e la presentazione di relazioni). Gli oneri derivanti dalla necessità di rispettare tali obblighi generano costi per le imprese, denominati "costi di conformità". Gli obblighi in materia di IVA sono particolarmente onerosi per le piccole imprese, che dispongono di risorse più limitate rispetto alle grandi imprese. Di conseguenza, le piccole imprese 2 (in appresso "PMI") sostengono costi di conformità alla normativa IVA proporzionalmente più elevati rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.

La direttiva IVA stabilisce pertanto una serie di disposizioni volte ad alleviare l'onere gravante sulle PMI che devono rispettare gli obblighi IVA. Tali disposizioni sono in gran parte contenute nel titolo XII, capo 1, della direttiva, "Regime speciale delle piccole imprese" (in appresso il "regime delle PMI"). Esse permettono agli Stati membri di: i) prevedere modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'IVA e ii) di concedere una franchigia dall'imposizione e dalla detrazione dell'IVA alle PMI con un volume d'affari annuo inferiore a una determinata soglia (in appresso "franchigia per le PMI"). La direttiva IVA contempla anche obblighi semplificati in materia di IVA, ma al di fuori del regime delle PMI. Tali misure sono facoltative: gli Stati membri possono applicarle e le imprese possono avvalersene.

La presente iniziativa è parte integrante del pacchetto di riforme annunciato nel piano d'azione sull'IVA 3 e la sua necessità è confermata dal seguito dato a tale piano 4 , come spiegato ulteriormente nella sezione relativa alla coerenza con le disposizioni vigenti nel settore dell'IVA, e dalla lettera di intenti del Presidente Juncker che accompagna il discorso sullo stato dell'Unione del 2017 5 . Il riesame è tuttavia atteso da tempo per tre motivi principali.

In primo luogo, nonostante il fatto che gli Stati membri possano concedere alle PMI una franchigia IVA, opzione che è ampiamente utilizzata, le PMI continuano a risentire dei costi sproporzionati di conformità in materia di IVA a causa del modo in cui l'esenzione per le PMI è concepita. In particolare, le PMI attive nel commercio transfrontaliero non possono beneficiare della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Inoltre, gli elevati costi di conformità in materia di IVA derivano anche dalla complessità e dalla diversità delle norme sugli obblighi IVA in vigore nell'UE, che le PMI devono talvolta rispettare quando operano a livello transfrontaliero.

In secondo luogo, il sistema attuale ha effetti distorsivi sulla concorrenza sui mercati nazionali e dell'UE. La franchigia per le PMI in uno Stato membro, di cui possono beneficiare solo le imprese ivi stabilite, ha un impatto negativo sulla situazione concorrenziale di quelle stabilite in altri Stati membri che riforniscono lo stesso mercato. Questa situazione è destinata a peggiorare con il passaggio a un'imposizione basata sul principio di destinazione nell'ambito del sistema dell'IVA definitivo proposto; numerose PMI si potranno trovare nella situazione di dover addebitare ai loro clienti un'IVA diversa da quella dello Stato membro in cui sono stabilite. Secondo il principio di un'imposizione basata sulla destinazione, l'IVA deve essere dichiarata e contabilizzata nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (Stato membro di "destinazione") anziché nello Stato membro in cui è stabilita la PMI (Stato membro di "origine"). Questo significa che i) non vi è parità di condizioni per le PMI che commerciano all'interno dell'UE; e ii) le PMI sono scoraggiate dall'effettuare operazioni transfrontaliere e dallo sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato unico a causa degli obblighi IVA vigenti in altri Stati membri.

A livello nazionale le distorsioni derivano dal fatto che gli obblighi semplificati in materia di IVA sono collegati in linea di principio all'uso della franchigia per le PMI, ma le PMI escluse dalla franchigia (in quanto hanno superato la soglia del volume d'affari o hanno optato per il regime normale dell'IVA) non possono beneficiarne. Questa situazione può comportare l'"effetto soglia", in cui le PMI rallentano la loro crescita per evitare di superare la soglia di esenzione.

In terzo luogo, il riesame offre l'opportunità di incoraggiare il rispetto volontario della normativa e quindi contribuire a ridurre le perdite di gettito dovute alla non conformità e alle frodi dell'IVA. Se le PMI hanno già difficoltà a rispettare gli obblighi IVA nazionali, la conformità agli obblighi IVA di altri Stati membri per quelle attive nel commercio transfrontaliero rappresenta un ostacolo ancora più serio dovuto alla mancanza di armonizzazione nell'UE. Il sistema semplificato di registrazione e pagamento MOSS (mini sportello unico) ha rimediato a questi problemi per quanto riguarda i servizi elettronici forniti ai consumatori finali (B2C - Business to Consumers). Nonostante la proposta sul commercio elettronico estenda il mini sportello unico a tutte le forniture B2C, permane la necessità di ulteriori miglioramenti.

Altri due motivi impongono di agire.

In primo luogo, il regime delle PMI è già obsoleto in quanto è basato su deviazioni dalle norme. Nelle sue disposizioni la direttiva IVA prevede la possibilità di derogare alla soglia di base dell'esenzione per le PMI di 5 000 EUR fissando espressamente soglie per 19 Stati membri. Tuttavia 10 Stati membri attualmente si avvalgono di deroghe alla soglia applicabile e ulteriori richieste di deroga sono state già presentate.

In secondo luogo il regime per le PMI, che prevede misure da applicare nello Stato membro in cui le piccole imprese sono stabilite, sta diventando insostenibile in quanto il sistema dell'IVA si sposta verso un'imposizione fondata sul principio di destinazione.

Di conseguenza, il riesame mira a creare un sistema moderno e semplificato per le PMI. In particolare esso mira a i) ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le PMI sia a livello nazionale che a livello dell'UE; ii) ridurre le distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale che a livello dell'UE; iii) ridurre l'impatto negativo dell'effetto soglia e iv) favorire la conformità da parte delle PMI e il monitoraggio da parte delle amministrazioni fiscali.

Ciò è in linea con gli obiettivi della presente proposta, che è finalizzata a:

·contribuire alla creazione di un ambiente favorevole alla crescita delle PMI;

·contribuire a creare un sistema dell'IVA solido e efficiente in prospettiva di istituire uno spazio unico europeo dell'IVA e

·contribuire al buon funzionamento di un mercato unico più equo e approfondito.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il riesame fa parte del piano d'azione sull'IVA, che delinea le modalità per modernizzare il sistema dell'IVA al fine di renderlo più semplice, più a prova di frode e più favorevole alle imprese. In particolare, la presente proposta integra altre due iniziative legislative scaturite dal piano d'azione sull'IVA riguardanti la transizione verso un'imposizione fondata sul principio di destinazione: i) la proposta sul commercio elettronico, adottata nel dicembre 2016 6 , e ii) la proposta per un sistema dell'IVA definitivo, adottata nell'ottobre 2017 7 . È inoltre coerente con le norme IVA sul luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi forniti per via elettronica 8 , entrate in vigore nel 2015.

Coerenza con le altre politiche dell'UE

La proposta è coerente con la strategia per il mercato unico 2015 9 , in cui la Commissione si è prefissa di aiutare le PMI e le start-up a crescere e di affrontare le principali difficoltà che le PMI incontrano in tutti gli stadi del loro ciclo di vita, difficoltà che impediscono loro di trarre pienamente vantaggio dal mercato unico. È inoltre in linea con le politiche dell'UE per le PMI, come indicato nella comunicazione del 2016 sulle start-up 10 , e con il principio «pensare anzitutto in piccolo» delineato nella comunicazione del 2008 su uno «Small Business Act» 11 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La direttiva oggetto della presente proposta modifica la direttiva IVA sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale disposizione prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è coerente con il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea 12 . I principali problemi identificati (costi di conformità elevati, effetti distorsivi, ecc.) sono determinati dalle norme della direttiva IVA in vigore. Per semplificarle al fine di ridurre gli oneri di conformità delle PMI è necessario che la Commissione presenti una proposta di modifica della direttiva IVA. Gli Stati membri dispongono di un margine di manovra molto ristretto in relazione alla direttiva. Di conseguenza la presente proposta offre chiaramente un valore superiore a quello che può essere conseguito a livello degli Stati membri.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Secondo la verifica di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare i problemi incontrati dalle PMI e determinati dalle norme vigenti in materia di IVA senza una proposta di modifica della direttiva IVA. I miglioramenti proposti sono circoscritti a un numero limitato di norme IVA che sono alla base dei problemi individuati. La sezione 7.4 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta contiene maggiori informazioni.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone una direttiva al fine di modificare la direttiva IVA.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

In sede di elaborazione della proposta, le norme sulle PMI attualmente previste dalla direttiva IVA sono state oggetto di valutazione. La valutazione, contenuta nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, si basa in particolare su una valutazione retrospettiva di elementi del sistema IVA dell'UE 13 effettuata da un consulente esterno nel 2011 e su uno studio sulle PMI svolto da un altro consulente esterno nel 2017.

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione mirava a raccogliere le osservazioni delle parti interessate in merito all'applicazione delle vigenti disposizioni sull'IVA per le PMI e a raccogliere le loro opinioni su possibili modifiche a tali disposizioni.

La strategia consisteva in i) una consultazione rivolta a 2 000 piccole imprese, effettuata nell'ambito dello studio del 2017; ii) una consultazione del gruppo PMI condotta dalla rete Enterprise Europe 14 , che ha ricevuto 1 704 contributi; iii) una consultazione pubblica su internet, aperta per 12 settimane dal 20 dicembre 2016 al 20 marzo 2017, che ha ricevuto 113 contributi 15 ; iv) un seminario svoltosi nell'ambito del programma Fiscalis 2020 e organizzato in forma di riunione congiunta del gruppo sul futuro dell'IVA (GFV) e del gruppo di esperti sull'IVA (VEG) per consentire la partecipazione di rappresentanti delle imprese membri del gruppo VEG; e v) i contributi ricevuti attraverso la piattaforma REFIT 16 . Sono stati presi in considerazione anche contributi spontanei.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta di riesame si fonda principalmente sull'analisi effettuata nell'ambito dello studio del 2017 sul regime per le PMI. Tale studio ha valutato le modalità di funzionamento, a livello nazionale e dell'UE, delle attuali norme IVA per le PMI contenute nella direttiva IVA. Ha inoltre sviluppato diverse opzioni per la revisione delle norme vigenti e ha analizzato l'impatto di tali opzioni.

Altri due studi hanno contribuito a questo riesame: lo studio del 2016 sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero e lo studio del 2011 su una valutazione retrospettiva di elementi del sistema IVA dell'UE.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto della proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 13 settembre 2017. Il comitato ha espresso un parere positivo sulla proposta, unitamente ad alcune raccomandazioni che sono state prese in considerazione. Il parere del comitato, le raccomandazioni e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto figurano nell'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta.

Adeguatezza normativa e semplificazione

La presente iniziativa è parte del programma REFIT. In base al programma di lavoro della Commissione 17 , che illustra le nuove iniziative da adottare nell'ambito del programma nel 2017, il riesame delle PMI era compreso nella priorità della Commissione 18  "Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida".

La proposta consegue gli obiettivi relativi a REFIT di i) ridurre l'onere dell'IVA sulle PMI e sulle amministrazioni fiscali e ii) ridurre le distorsioni a livello dell'UE in modo che le PMI possano beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato unico. In particolare, nell'ambito della presente iniziativa i costi di conformità per le PMI dovrebbero ridursi del 18% rispetto allo scenario di base illustrato nella valutazione d'impatto (56,1 miliardi di EUR all'anno rispetto agli attuali 68 miliardi di EUR all'anno). È previsto anche un aumento delle attività commerciali transfrontaliere delle PMI all'interno dell'UE, stimato al 13,5%. La proposta dovrebbe inoltre esercitare un impatto positivo sull'adempimento volontario e sulla competitività delle imprese. Per ulteriori informazioni si vedano le sezioni 6 e 7 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione della proposta sarà monitorata nell'ambito delle competenze della Commissione per garantire la corretta applicazione della legislazione dell'UE in materia di IVA. Inoltre la Commissione e gli Stati membri controlleranno e valuteranno se l'iniziativa funziona in modo corretto e in che misura gli obiettivi sono stati realizzati sulla base degli indicatori di cui alla sezione 8 della valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta.

Sintesi delle principali disposizioni della proposta

Le principali disposizioni della proposta sono le seguenti:

(1)estensione della franchigia per le piccole imprese a tutte le imprese ammissibili dell'UE, a prescindere dal fatto che siano stabilite nello Stato membro in cui si applicherà l'IVA e la franchigia sarà disponibile;

(2)fissazione di un valore aggiornato per il livello massimo delle soglie di esenzione nazionali;

(3)introduzione di un periodo transitorio durante il quale le piccole imprese che superano temporaneamente la soglia di esenzione potranno continuare a beneficiarne;

(4)introduzione di obblighi semplificati in materia di IVA sia per le piccole imprese che beneficiano della franchigia, sia per quelle che non ne beneficiano.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

I punti da 1 a 7, 13, 17, 19 e 20 dell'articolo 1 propongono una serie di modifiche che riguardano aggiornamenti, adeguamenti tecnici e riferimenti alla franchigia per le PMI in altre disposizioni della direttiva IVA.

Il punto 8 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 280 bis che contiene le definizioni di diversi concetti necessari per l'applicazione delle disposizioni del regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva IVA.

La definizione di «piccole imprese» aiuta a chiarire tali disposizioni e ad accrescere la certezza giuridica per i contribuenti. Comprenderebbe tutte le imprese il cui volume d'affari annuo nell'Unione all'interno del mercato unico non sia superiore a 2 000 000 EUR. Con riguardo al trattamento IVA, l'introduzione di questa definizione consente misure di semplificazione mirate alle imprese che, in termini economici, sono piccole, anche se il loro volume d'affari è superiore alla soglia di esenzione. La categoria più ampia di piccole imprese comprende pertanto le imprese che beneficiano della franchigia d'imposta e le imprese ammesse a beneficiare della franchigia, ma che hanno optato per l'applicazione del regime normale o il cui volume di affari supera la soglia di esenzione e che sono pertanto tassate sulla base del regime normale.

Due definizioni di volume d'affari sono inoltre state introdotte al fine di agevolare l'applicazione delle soglie di esenzione nazionali («volume d'affari annuo nello Stato membro») e della condizione di ammissibilità applicabile alle piccole imprese non stabilite («volume d'affari annuo nell'Unione»).

I punti 9, 10 e 16 dell'articolo 1 prevedono modifiche derivanti dall'eliminazione della riduzione decrescente dell'imposta, che è risultata essere fonte di complessità e contribuisce in scarsa misura a ridurre gli oneri di conformità per le piccole imprese. Tale misura dovrebbe pertanto essere soppressa.

Il punto 11 dell'articolo 1 modifica l'articolo 283, paragrafo 1, per quanto riguarda l'esclusione dalla franchigia delle imprese non stabilite. Tale modifica è necessaria affinché possano beneficiare della franchigia le imprese dell'UE non stabilite nello Stato membro in cui effettuano cessioni o prestazioni soggette all'IVA.

Il punto 12 dell'articolo 1 modifica l'articolo 284 per definire il nuovo ambito di applicazione della franchigia per le piccole imprese, che continuerà ad essere facoltativa per gli Stati membri. Gli Stati membri che decidono di applicare la franchigia per le PMI avranno la possibilità di fissare la soglia al livello che ritengono più idoneo per il loro specifico contesto economico e giuridico. Tuttavia, al fine di garantire che il campo di applicazione della franchigia sia circoscritto alle imprese più piccole e di limitare i possibili effetti distorsivi dell'esenzione, la direttiva IVA fissa il livello massimo della soglia di esenzione comune a tutti gli Stati membri. Tutte le imprese ammissibili dell'UE potranno beneficiare della franchigia, a prescindere dal fatto che siano stabilite nello Stato membro in cui effettuano cessioni o prestazioni soggette all'IVA.

Per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilita, una piccola impresa deve soddisfare due condizioni: i) il volume d'affari annuo dell'impresa in tale Stato membro («volume d'affari annuo nello Stato membro») deve essere al di sotto della soglia di esenzione ivi applicabile e ii) il suo volume d'affari complessivo nel mercato unico («volume d'affari annuo nell'Unione») non deve essere superiore a 100 000 EUR. Quest'ultima condizione di ammissibilità dovrebbe impedire gli abusi da parte di grandi imprese che, in assenza della soglia relativa al volume d'affari globale nell'UE, potrebbero beneficiare delle franchigie per le PMI in diversi Stati membri (ad esempio se il loro volume d'affari in ciascuno Stato membro fosse al di sotto della soglia di esenzione applicabile alle PMI), nonostante un volume d'affari complessivo elevato.

Al fine di garantire il controllo efficace dell'applicazione delle condizioni di esenzione, lo Stato membro in cui è stabilita un'impresa che si avvale della franchigia in altri Stati membri deve raccogliere tutte le informazioni pertinenti sul suo volume d'affari. Pertanto, se una piccola impresa si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento dovrà garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d'affari annuo nell'Unione e il volume d'affari annuo nello Stato membro e ne informerà le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Il punto 14 dell'articolo 1 modifica l'articolo 288 per chiarire quali operazioni debbano essere prese in considerazione nel calcolo del volume d'affari annuo utilizzato come riferimento per applicare la franchigia alle piccole imprese.

Il punto 15 dell'articolo 1 inserisce un nuovo articolo 288 bis, che introduce un periodo transitorio per le piccole imprese che si avvalgono della franchigia per le PMI il cui volume d'affari supera la soglia di esenzione in un determinato anno. Tali imprese sono autorizzate a continuare a utilizzare la franchigia per le PMI per tale anno, a condizione che il loro volume d'affari non superi di oltre il 50% in quell'anno la soglia applicabile alle PMI. La disposizione stabilisce due limiti per tale periodo transitorio che fungono da salvaguardia contro l'abuso di questa misura: il limite temporale (1 anno) e quello relativo al volume d'affari (superamento di oltre il 50% della soglia di esenzione applicabile).

Il punto 18 dell'articolo 1 introduce una nuova Sezione 2 bis sulle misure di semplificazione per le imprese che beneficiano della franchigia e per quelle che non ne beneficiano. La nuova sottosezione 1 integra nel regime di franchigia una serie di obblighi semplificati per le imprese beneficiarie (registrazione, fatturazione, tenuta della contabilità e dichiarazioni IVA). Inoltre gli Stati membri conservano la facoltà di dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia dagli altri obblighi di cui agli articoli da 213 a 271.

La nuova sottosezione 2 prevede una serie di obblighi semplificati per le piccole imprese che non beneficiano della franchigia per le PMI. Tali imprese possono essere sia quelle ammissibili alla franchigia, ma che invece optano per la tassazione sulla base del regime normale, sia quelle con un volume d'affari superiore alla soglia di esenzione ma inferiore a 2 000 000 EUR, che pertanto rientrano nella definizione di piccole imprese introdotta dalla presente proposta. Dato che le imprese che beneficiano della franchigia non possono detrarre l'IVA a monte, la franchigia in realtà non risolverebbe i problemi di tutte le imprese ammissibili. In particolare, le piccole imprese che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi potrebbero preferire di essere tassate in base al regime normale. La riduzione dei costi di conformità in materia di IVA per tali imprese è pertanto legata alla semplificazione degli obblighi IVA piuttosto che alla franchigia in sé.

Quindi gli Stati membri dovrebbero anche definire una serie di obblighi IVA semplificati per le piccole imprese che non beneficiano della franchigia. Tale serie di obblighi dovrebbe comprendere una registrazione semplificata, una tenuta dei registri semplificata e periodi di imposta più lunghi, che renderebbero meno frequente la presentazione delle dichiarazioni IVA. Le piccole imprese che non beneficiano della franchigia dovrebbero anche avere la possibilità di optare per l'applicazione dei periodi d'imposta normali.

2018/0006 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 19 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2006/112/CE del Consiglio 21 autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione. Tuttavia, tali disposizioni sono obsolete e non riducono gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine.

(2)Nel suo piano d'azione sull'IVA 22 la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese inteso a ridurre i loro oneri amministrativi ed aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Tale semplificazione comporterebbe un riesame del regime speciale per le piccole imprese, come illustrato nella comunicazione sul seguito dato al piano d'azione sull'IVA 23 . Il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel piano d'azione sull'IVA.

(3)Il riesame di questo regime speciale è strettamente legato alla proposta della Commissione che fissa i principi di un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri basato sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione 24 . La transizione del sistema dell'IVA verso un'imposizione basata sul principio della destinazione ha messo in evidenza il fatto che alcune delle norme vigenti non sono adatte a un sistema fiscale basato sulla destinazione.

(4)Per affrontare il problema dell'onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese, è opportuno prevedere misure di semplificazione non solo per le imprese che beneficiano della franchigia in base alle norme attuali, ma anche per quelle considerate piccole in termini economici. Ai fini della semplificazione delle norme in materia di IVA, le imprese sarebbero considerate "piccole" se il loro volume d'affari le qualifica come microimprese ai sensi della definizione generale di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 25 .

(5)Il regime speciale per le piccole imprese consente attualmente solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Tale disposizione ha un impatto negativo sulla concorrenza, all'interno del mercato unico, per le imprese non stabilite. Per affrontare questo problema e per evitare ulteriori distorsioni, a seguito del passaggio ad un'imposizione fondata sul principio di destinazione, anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l'IVA dovrebbero poter beneficiare della franchigia.

(6)Le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d'affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nel fissare tale soglia gli Stati membri dovrebbero rispettare le norme sulle soglie stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. Tali norme, la maggior parte delle quali sono state introdotte nel 1977, non sono più adeguate.

(7)A fini di semplificazione, alcuni Stati membri sono stati autorizzati ad applicare temporaneamente una soglia superiore a quella autorizzata a norma della direttiva 2006/112/CE. Poiché non è opportuno continuare a modificare le disposizioni generali mediante misure concesse a titolo di deroga, le norme sulle soglie dovrebbero essere aggiornate.

(8)Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare, a livello nazionale, la soglia per l'esenzione al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla direttiva. A tale riguardo è opportuno chiarire che l'applicazione di soglie diverse da parte degli Stati membri dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi.

(9)La soglia del volume d'affari annuo, che è la base per la franchigia ai sensi del presente regime speciale, è costituita unicamente dal valore complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da una piccola impresa nello Stato membro in cui è concessa la franchigia. Potrebbero verificarsi distorsioni della concorrenza nel caso in cui un'impresa, non stabilita in detto Stato membro, possa beneficiare di tale franchigia indipendentemente dal volume d'affari che genera in altri Stati membri. Al fine di attenuare queste distorsioni della concorrenza e di salvaguardare le entrate, solo le imprese il cui volume d'affari annuo nell'Unione è inferiore a una determinata soglia dovrebbero poter beneficiare della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabilite.

(10)Al fine di garantire che le piccole imprese non siano scoraggiate dallo sviluppare le proprie attività e di assicurare una transizione graduale dall'esenzione all'imposizione, alle piccole imprese il cui volume d'affari non supera un determinato limite dovrebbe essere consentito di continuare a beneficiare della franchigia per un periodo di tempo limitato.

(11)Per ridurre gli oneri di conformità che gravano sulle piccole imprese è opportuno semplificare anche i loro obblighi. Dato che la necessità di obblighi è variabile e dipende in gran parte dal fatto che le piccole imprese beneficino di una franchigia d'imposta, dovrebbero essere messi a punto diversi insiemi di obblighi semplificati.

(12)Ove si applichi una franchigia, le piccole imprese che se ne avvalgono dovrebbero almeno avere accesso ad obblighi di registrazione IVA, fatturazione, contabilità e comunicazione semplificati.

(13)Inoltre, al fine di garantire l'osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l'obbligo di comunicare preventivamente l'intenzione di avvalersi della franchigia. Tale comunicazione dovrebbe essere effettuata dalla piccola impresa allo Stato membro in cui è stabilita. Lo Stato membro dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d'affari di tale impresa, fornire dette informazioni agli altri Stati membri interessati.

(14)Oltre a concedere una franchigia d'imposta, i regimi speciali prevedono anche una riduzione decrescente dell'imposta. La riduzione decrescente dell'imposta è fonte di complessità e contribuisce in scarsa misura a ridurre gli oneri di conformità a carico delle piccole imprese. Tale misura dovrebbe pertanto essere soppressa.

(15)Al fine di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese che non beneficiano della franchigia, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a semplificare la registrazione ai fini dell'IVA e la tenuta dei registri IVA nonché a prolungare i periodi di imposta in modo da rendere meno frequente la presentazione delle dichiarazioni IVA.

(16)Per venire in aiuto alle piccole imprese che hanno difficoltà a versare l'IVA all'autorità competente in quanto non hanno ancora ricevuto i pagamenti dai loro clienti, gli Stati membri possono, nel quadro di un regime facoltativo, autorizzare i soggetti passivi a utilizzare un regime di contabilità di cassa per l'IVA. Tale regime dovrebbe essere modificato al fine di allinearlo alla definizione di piccole imprese.

(17)L'obiettivo della presente direttiva è ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese; tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione. Quest'ultima può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 26 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(19)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e che non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 33 e 36;";

2)l'articolo 139 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.";

b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.";

3)l'articolo 167 bis è così modificato:

a)il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul fatturato annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell'articolo 288. Tale soglia non può essere superiore a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.";

b)il terzo comma è soppresso;

4)all'articolo 220 bis, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

"c)quando il soggetto passivo è una piccola impresa quale definita all'articolo 280 bis.";

5)all'articolo 270, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l'importo del volume d'affari annuo che funge da riferimento per l'applicazione della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284;";

6)all'articolo 272, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;

7)all'articolo 273, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3 o per imporre ulteriori obblighi alle piccole imprese rispetto a quelli previsti al titolo XII, capo 1, sezione 2 bis.";

8)nel titolo XII, capo 1, è inserita la seguente sezione -1:

"Sezione -1
Definizione

Articolo 280 bis

Ai fini del presente capo si intende per:

1)"piccola impresa": ogni soggetto passivo stabilito nella Comunità il cui volume d'affari annuo nell'Unione non sia superiore a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

2)"volume d'affari annuo nello Stato membro": il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo in tale Stato membro;

3)"volume d'affari annuo nell'Unione": il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio della Comunità.";

9)al titolo XII, capo 1, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

"Franchigie";

10)l'articolo 282 è sostituito dal seguente:

"Articolo 282

Le franchigie di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.";

11)all'articolo 283, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;

12)l'articolo 284 è sostituito dal seguente:

"Articolo 284

1. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da piccole imprese stabilite in detto territorio il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera una soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tale esenzione.

Gli Stati membri possono fissare soglie diverse per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Tali soglie non possono tuttavia superare 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

2. Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia per le piccole imprese esentano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da imprese stabilite in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)il volume d'affari annuo nell'Unione della piccola impresa interessata non supera i 100 000 EUR;

b)il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui l'impresa non è stabilita non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia alle imprese stabilite in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le piccole imprese che beneficiano della franchigia soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Prima di avvalersi della franchigia in altri Stati membri, la piccola impresa ne informa lo Stato membro in cui è stabilita.

Se una piccola impresa si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d'affari annuo nell'Unione e il volume d'affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.";

13)gli articoli 285, 286 e 287 sono soppressi;

14)l'articolo 288 è sostituito dal seguente:

"Articolo 288

Il volume d'affari annuo cui si fa riferimento per l'applicazione della franchigia di cui all'articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:

1)l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, se fossero soggette a imposizione qualora effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d'imposta;

2)l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente in virtù degli articoli 98 e 138;

3)l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

4)l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari.";

15)è inserito il seguente articolo 288 bis:

"Articolo 288 bis

Se nel corso di un anno civile successivo il volume d'affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per tale anno, a condizione che il suo volume d'affari annuo nello Stato membro durante l'anno in questione non superi di oltre il 50% la soglia di cui all'articolo 284, paragrafo 1.";

16)all'articolo 290 la seconda frase è soppressa;

17)gli articoli da 291 a 294 sono soppressi;

18)nel titolo XII, capo 1, è inserita la seguente sezione 2 bis:

"Sezione 2 bis
Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese

Sottosezione 1
Piccole imprese che beneficiano della franchigia

Articolo 294 bis

Ai fini della presente sottosezione per "piccola impresa che beneficia della franchigia" si intende una piccola impresa che beneficia della franchigia nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta a norma dell'articolo 284, paragrafi 1 e 2.

Articolo 294 ter

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio che effettuano operazioni unicamente all'interno di tale Stato membro dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività a norma dell'articolo 213 e dall'obbligo di essere indentificate tramite un numero individuale a norma dell'articolo 214.

Qualora non si avvalgano di tale facoltà o se le piccole imprese sono tenute a dichiarare l'inizio della loro attività e ad essere identificate, gli Stati membri mettono in atto una procedura semplificata per l'identificazione di tali piccole imprese mediante un numero individuale.

Articolo 294 quater

Gli Stati membri dispensano le piccole imprese che beneficiano della franchigia dall'obbligo di emettere una fattura a norma dell'articolo 220.

Gli Stati membri non possono imporre alle piccole imprese che beneficiano della franchigia l'obbligo di emettere una fattura a norma dell'articolo 221.

Articolo 294 quinquies

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia da alcuni o da tutti gli obblighi in materia di contabilità di cui al titolo XI, capo 4.

Gli Stati membri che richiedono l'archiviazione delle fatture non possono imporre alle piccole imprese che beneficiano della franchigia ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dal diritto nazionale in ambiti diversi dall'IVA e relativi alla tenuta dei registri.

Articolo 294 sexies

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

Qualora non si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese possono tuttavia decidere di applicare il periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.

Articolo 294 septies

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia da alcuni o da tutti gli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271.

Sottosezione 2
Piccole imprese che non beneficiano della franchigia

Articolo 294 octies

Gli Stati membri attuano una procedura semplificata per consentire alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia di cui all'articolo 284 di ottenere un numero d'identificazione individuale al fine di conformarsi all'articolo 214.

Articolo 294 nonies

In deroga agli articoli da 244 a 248 bis, gli Stati membri determinano obblighi semplificati relativi all'archiviazione delle fatture da parte delle piccole imprese.

Articolo 294 decies

Per le piccole imprese il periodo d'imposta che deve essere coperto da una dichiarazione IVA è il periodo di un anno civile. Le piccole imprese possono tuttavia decidere di applicare il periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.

Articolo 294 undecies

In deroga all'articolo 206, gli Stati membri non riscuotono acconti provvisori dalle piccole imprese.";

19)all'articolo 314, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e riguardi un bene d'investimento;";

20)    all'articolo 334, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e riguardi un bene d'investimento;".

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ).
(2)    A livello dell'UE le PMI sono generalmente definite secondo la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 ). Con le sue norme per le piccole imprese, tuttavia, la direttiva IVA interessa imprese che operano su scala molto più ridotta e che, secondo la definizione generale, sarebbero considerate "microimprese" (ossia con un volume d'affari fino a 2 000 000 EUR). Tali imprese rappresentano circa il 98% di tutte le imprese dell'UE.
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte ( COM(2016) 148 final ) .
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA “Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire” ( COM(2017)566 final ).
(5)    Stato dell'Unione 2017. Lettera d'intenti al presidente Antonio Tajani e al primo ministro Jüri Ratas del 13 settembre 2017, consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_en.pdf . V. anche l'allegato I al programma di lavoro della Commissione per il 2017, COM(2016) 710 final, Strasburgo, 25.10.2016, pag. 3, consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf .
(6)    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ( COM(2016) 757 final ).
(7)    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri ( COM(2017) 569 final ).
(8)     Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi ( GU L 284 del 26.10.2013, pag. 1 ); regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi ( GU L 290 del 20.10.2012, pag. 1 ).
(9)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" ( COM(2015) 550 final ), pag. 4.
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniLe nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up ( COM(2016) 733 final ), pag. 4.
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) Uno "Small Business Act" per l'Europa ( COM(2008) 394 final ), pagg. 4-5 e 7-8.
(12)    Versione consolidata del trattato sull'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13).
(13)    Relazione finale, Londra, 2011, consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf .
(14)    La rete Enterprise Europe (EEN) è un progetto gestito dalla Commissione europea (DG GROW) che aiuta le imprese ad innovare e crescere su scala internazionale. È la più grande rete di sostegno al mondo per le PMI con ambizioni internazionali. È composta da 600 partner provenienti da tutti i paesi dell'Unione europea e da oltre 30 paesi terzi.
(15)    I contributi ricevuti dai partecipanti e la relazione completa sui risultati sono disponibili sul sito web della DG TAXUD.
(16)    Vedere in particolare REFIT Platform, Stakeholder Suggestions, XVIII — Taxation and customs union, consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/taxation_and_customs_union.pdf .
(17)    Allegato 1 della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2017 ( COM(2016) 710 final ), pag. 3.
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2017 ( COM(2016) 710 final ), pagg. 8-9 (priorità n. 4). Le priorità della Commissione sono illustrate negli Orientamenti politici presentati all'inizio del mandato della Commissione.
(19)    GU C del , pag. .
(20)    GU C del , pag. .
(21)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016)148 final del 7.4.2016).
(23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire" (COM(2017)566 final del 4.10.2017).
(24)    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017) 569 final del 4.10.2017).
(25)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(26)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
Top