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Document 52018PC0007

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

COM/2018/07 final - 2018/02 (NLE)

Bruxelles, 11.1.2018

COM(2018) 7 final

2018/0002(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian,
sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian 1 è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. L'accordo ha istituito, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio del visto ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian. A norma dell'articolo 12 dell'accordo è stato istituito un comitato misto incaricato tra l'altro di controllare l'applicazione dell'accordo stesso. Il comitato misto ha rilevato l'esigenza di adottare orientamenti comuni per garantire che i consolati dell'Azerbaigian e quelli degli Stati membri che aderiscono alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen applichino le disposizioni dell'accordo in piena coerenza, nonché per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le altre disposizioni giuridiche delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo stesso.

Tali orientamenti non sono parte dell'accordo e non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo prevale sul regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 2 sui punti disciplinati da entrambi.

Le disposizioni contenute nel codice dei visti si applicano a tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto tra quelli che applicano l'accordo di Schengen, i motivi di rifiuto del visto e il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o le regole generali relative al colloquio personale con il richiedente.

Questioni non contemplate dall'accordo quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri dell'UE e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate dalle norme Schengen 3 e, se del caso, dal diritto nazionale.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo, le facilitazioni del visto previste nell'accordo si applicano ai cittadini dell'Azerbaigian solo in quanto gli stessi non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù del regolamento n. 539/2001 4 . Di fatto, se la Repubblica dell'Azerbaigian dovesse essere trasferita nell'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto, che figura nell'allegato II del regolamento n. 539/2001, l'accordo cesserebbe di applicarsi. Tuttavia, poiché una siffatta esenzione verrebbe accordata unicamente ai titolari di passaporti biometrici (esenzione da specificare in una nota a piè di pagina nell'allegato II), l'accordo continuerebbe ad applicarsi ai cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di passaporti non biometrici.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Scopo degli orientamenti, che saranno adottati dal comitato misto a seguito dell'adozione di una posizione dell'Unione europea basata sulla presente proposta, è spiegare in dettaglio le disposizioni dell'accordo affinché esso sia attuato correttamente e coerentemente.

Gli orientamenti tengono conto del codice dei visti e degli altri atti legislativi nel settore della politica dell'UE e dell'Azerbaigian in materia di visti. Gli orientamenti sono intesi a garantire che il personale consolare degli Stati membri agisca in conformità dell'acquis dell'UE in materia di visti quando applica l'accordo. Sono inoltre destinati a essere usati dai consolati dell'Azerbaigian per assicurare la corretta applicazione dell'accordo.

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha discusso il progetto di orientamenti insieme alle autorità competenti della Repubblica dell'Azerbaigian nelle riunioni del comitato misto del 27 maggio 2015 e del 3 maggio 2016, e in occasione di scambi di e-mail tra le parti contraenti.

Gli Stati membri sono stati consultati sul progetto di orientamenti accluso alla presente proposta di decisione del Consiglio nel quadro della cooperazione locale Schengen a Baku e del gruppo di lavoro sui visti (la cui ultima consultazione si è conclusa il 16 giugno 2017). Il comitato misto ha stabilito la versione definitiva degli orientamenti tramite uno scambio di email del 5 giugno 2017.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2018/0002 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian,
sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian 5 ,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian 6 (di seguito, l'"accordo") istituisce un comitato misto. Prevede, in particolare, che il comitato misto controlli l'applicazione dell'accordo.

(2)Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.

(3)Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che i consolati degli Stati membri applichino l'accordo in piena coerenza e per chiarire la relazione fra l'accordo e le disposizioni delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.

(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen 8 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen 9 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.
(2)    GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
(3)    In particolare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(4)    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(5)    GU L 128 del 30.4.2014, pag. 47.
(6)    GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.
(7)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(8)    Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(9)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
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Bruxelles, 11.1.2018

COM(2018) 7 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione che dev’essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell’accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian,
sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo


PROGETTO DI

DECISIONE N. ../201.. DEL COMITATO MISTO

ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO

SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN

del .........

sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL COMITATO,

visto l'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian 1 (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a…

Per l'Unione europea                    Per la Repubblica dell'Azerbaigian


PROGETTO DI

ORIENTAMENTI

PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN

Scopo dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, entrato in vigore il 1° settembre 2014 (di seguito l'"accordo"), è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni ai cittadini dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian.

L'accordo istituisce diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini dell'UE e della Repubblica dell'Azerbaigian.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo ("comitato misto"), sono volti a garantire un'attuazione armonizzata delle disposizioni dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri Schengen e della Repubblica dell'Azerbaigian. Gli orientamenti non sono parte dell'accordo e pertanto non sono giuridicamente vincolanti. È fortemente raccomandato, tuttavia, che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.

Gli orientamenti sono destinati a essere aggiornati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione dell'accordo sotto la responsabilità del comitato misto.

Per garantire un'attuazione costante e armonizzata dell'accordo e conformemente al regolamento interno del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, le parti hanno convenuto di prendere contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. In occasione della successiva riunione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti saranno presentate relazioni dettagliate su tali questioni e sui contatti informali.

I.    ASPETTI GENERALI

1.1.    Scopo e ambito di applicazione

L'articolo 1 dell'accordo stabilisce quanto segue: "Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni".

L'accordo si applica a tutti i cittadini dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaigian. A questa categoria di persone si applicano le normali norme dell'acquis dell'UE in materia di visti e il diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian.

1.2.    Campo di applicazione dell'accordo

L'articolo 2 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"1.    Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Repubblica dell'Azerbaigian, dell'Unione o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.    Le materie non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto di rilasciare il visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione."

Fatto salvo l'articolo 10 (che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di un passaporto diplomatico valido), l'accordo non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 2 , ad esempio, consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

In tale contesto occorre aggiungere che, conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen 3 , tutti gli Stati Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Tutte le Parti di tale convenzione accettano i titoli di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati Schengen ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice dei visti) 4 disciplina tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione della Parte della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o la norma generale del colloquio personale con il richiedente, e la comunicazione di informazioni relative alla domanda di visto. Inoltre, questioni non contemplate dall'accordo quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri dell'UE e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate dalle norme Schengen 5 (ossia il rifiuto dell'ingresso nel territorio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza ecc.) e, se del caso, dal diritto nazionale.

Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo (ad esempio, il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4 dell'accordo), il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen 6 ), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel SIS, se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ecc.

Continuano ad applicarsi le altre flessibilità nel rilascio dei visti consentite dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni previste dal codice dei visti (articolo 24), visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità fino a 5 anni possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5 dell'accordo. Parimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione (articolo 16, paragrafi 5 e 6, del codice dei visti).

Per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaigian, il codice sulla migrazione 7 e altri corrispondenti atti normativi della Repubblica dell'Azerbaigian disciplinano tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o la norma generale del colloquio personale con il richiedente e la comunicazione di informazioni relative alla domanda di visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, i provvedimenti di allontanamento.

Altre flessibilità nel rilascio dei visti autorizzate dalla legislazione nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian continuano ad applicarsi se istituiscono un regime più favorevoli al richiedente. Ad esempio, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge della Repubblica dell'Azerbaigian "sui diritti statali" (articolo 17, paragrafo 2) che autorizzano l'esenzione dai diritti di visto e quelle contenute nel codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian (articolo 38) che consentono il rilascio dei visti elettronici.

Anche quando ricorrono le condizioni previste nell'accordo (ad esempio, il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4) il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian (ad eccezione del paragrafo 36.1.7 di tale codice) o se si verificano le circostanze elencate all'articolo 16 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian.

1.3.    Tipi di visto rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il "visto" come "l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaigian necessaria per l'ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian".

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi validi per l'intero territorio degli Stati membri che ai visti con validità territoriale limitata 8 .

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano a tutti i visti indicati al capo 5 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian.

1.4.    Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto

Il codice frontiere Schengen 9 definisce come segue la nozione di soggiorno di breve durata: "90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno".

Tale definizione si applica anche ai soggiorni di breve durata rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian, conformemente all'accordo. 

Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

La definizione è entrata in vigore il 18 ottobre 2013. Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm .

Esempio di calcolo del soggiorno in base alla nuova definizione:

Una persona in possesso di un visto per più ingressi con validità di 1 anno (18.4.2014-18.4.2015) entra per la prima volta il 19.4.2014 e soggiorna 3 giorni. Tale persona entra nuovamente il 18.6.2014 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato?

In data 11.9.2014: negli ultimi 180 giorni (16.3.2014-11.9.2014) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19-21.4.2014) più 86 giorni (18.6.2014-11.9.2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.

In data 16.10.2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 3 giorni (in data 16.10.2014, il soggiorno effettuato il giorno 19.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17.10.2014, il soggiorno effettuato il giorno 20.4.2014 diventa irrilevante, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni, e così di seguito).

In data 15.12.2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 86 giorni (in data 15.12.2014, il soggiorno effettuato il giorno 18.6.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16.12.2014, il soggiorno effettuato il giorno 19.6.2014 diventa irrilevante, e così di seguito).

1.5.    Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'UE in materia di visti e ai paesi associati

Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), nel 2007 (Bulgaria e Romania) e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando tali Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, essi continueranno ad applicare l'accordo.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non regolate dall'accordo saranno disciplinate dalle norme Schengen/dal diritto nazionale.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati da tutte le parti della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e dai paesi associati, per soggiorni di breve durata sul loro territorio 10 .

Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, sulla graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, tutte le Parti della convenzione devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dalle altre Parti come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Esse accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo. Quest'ultimo tuttavia contiene una dichiarazione comune sull'auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali paesi associati Schengen e la Repubblica dell'Azerbaigian.

L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra il governo della Repubblica dell'Azerbaigian e il governo del Regno di Norvegia è stato firmato il 3 dicembre 2013 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015. L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra il governo della Repubblica dell'Azerbaigian e il governo del Consiglio federale svizzero è stato firmato il 10 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2017. Inoltre, l'accordo tra il governo della Repubblica dell'Azerbaigian e il governo del Principato del Liechtenstein sulla reciproca applicazione delle norme di cui nell'Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è entrato in vigore il 15 febbraio 2017.

1.6.    L'accordo e gli accordi bilaterali

L'articolo 13 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo".

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian sulle questioni contemplate dall'accordo hanno cessato di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con la Repubblica dell'Azerbaigian su questioni non contemplate dall'accordo, ad esempio stabilendo l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti dell'Unione europea.

I seguenti Stati membri hanno stipulato un accordo bilaterale con la Repubblica dell'Azerbaigian che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio: Austria, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Slovenia, Lettonia e Slovacchia 11 .

L'esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio accordata da uno Stato membro si applica solo per il viaggio sul territorio di tale Stato membro, e non per recarsi negli altri Stati membri Schengen.

II.    ORIENTAMENTI SU DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1.    Nuove norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Nota importante: si ricorda che le facilitazioni sotto indicate riguardanti i diritti per i visti, i termini per il trattamento delle domande di visto, la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti, e i casi eccezionali di proroga del visto si applicano a tutti i richiedenti e titolari di visto che sono cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri dell'UE vincolati dall'accordo, compresi ad esempio i turisti.

2.1.1.    Diritti per il trattamento delle domande di visto

L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce quanto segue:

"1.I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR".

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, i diritti per il trattamento di una domanda di visto ammontano a 35 EUR. Questi diritti si applicano a tutti i richiedenti dell'UE e azeri (compresi i turisti) e riguarda i visti per soggiorni di breve durata, a prescindere dal numero di ingressi.

L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce quanto segue:

"2.    Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)    parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — di cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e di cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian;

b)    membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c)    studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

d)    persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari; (N.B.: Per beneficiare dell'esenzione dai diritti occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria. Qualora la disabilità del richiedente sia evidente (persone non vedenti o prive di una gamba), si può accettare il riconoscimento visivo presso l'ufficio consolare competente per i visti.

In casi giustificati, la domanda può essere presentata da un rappresentante o dal tutore del disabile)

e)    partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (N.B. I tifosi non saranno considerati accompagnatori)

f)    partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

g)    persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

h)    rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; (N.B.: Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria di persone, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino l'appartenenza a organizzazioni della società civile o a organizzazioni senza fini di lucro registrate negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian - collegamento con l'articolo 4 dell'accordo)

i)    pensionati; (N.B. Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono dimostrare lo status di pensionati. L'esenzione non è giustificata qualora lo scopo del viaggio sia un'attività retribuita)

j)    minori di età inferiore a 12 anni;

k)    giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; (N.B.: Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria di persone, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino l'appartenenza a un'associazione di categoria o a un'organizzazione nel settore dei media – collegamento con l'articolo 4 dell'accordo).

Inoltre, per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE, le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti. Sono inoltre esenti dal pagamento dei diritti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del codice dei visti, le seguenti categorie di persone:

-ricercatori che si recano nell'Unione europea a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005;

-rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

Come disposto dall'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti, "[i]n singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari".

L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che i diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di domanda irricevibile o nei casi in cui il consolato non è competente.

Per evitare discrepanze che potrebbero favorire il "visa shopping", gli Stati membri dovrebbero garantire che nella Repubblica dell'Azerbaigian si applichino diritti per i visti simili per tutti i richiedenti il visto se riscossi in valute straniere.

Analogamente, per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaigian, sono esonerate dal visto, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della legge della Repubblica dell'Azerbaigian "sui diritti statali", le seguenti categorie di stranieri:

-membri di delegazioni statali e ufficiali;

-rappresentanti di organizzazioni umanitarie internazionali nella Repubblica dell'Azerbaigian;

-persone che studiano o sono impegnate in attività pedagogiche mediante programmi statali;

-persone che viaggiano per fini di difesa.

Ai cittadini dell'UE e della Repubblica dell'Azerbaigian richiedenti il visto sarà rilasciata una ricevuta per il pagamento dei diritti di visto. 

L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce quanto segue:

"3.    Se uno Stato membro o la Repubblica dell'Azerbaigian coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato, che devono essere proporzionati alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaigian mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.

Per l'Unione, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione azera.

Per la Repubblica dell'Azerbaigian, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente alla legislazione azera e a quella degli Stati membri dell'Unione".

Riguardo alle modalità di cooperazione con i fornitori esterni di servizi, l'articolo 43 del codice dei visti fornisce informazioni dettagliate sui compiti di questi ultimi.

2.1.2.    Durata delle procedure di trattamento delle domande di visto

L'articolo 7 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"1.    Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.     In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.    In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore".

Una decisione su una domanda di visto verrà presa, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda stessa, se giudicata ammissibile.

Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.

Tutti questi termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo di candidatura è completo, vale a dire dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.

In linea di principio, per le rappresentanze diplomatiche e consolari che hanno un sistema di appuntamenti, il tempo d'attesa per essere ricevuti non è incluso nel periodo di trattamento della domanda. Tale questione, e altre modalità pratiche per la presentazione delle domande di visto, sono disciplinate dal codice dei visti (articolo 9) e dal codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian.

"Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto". 

Nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo. La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto è presa dal funzionario consolare.

"In giustificati casi d'urgenza (se il visto non ha potuto essere richiesto prima per ragioni che non potevano essere previste dal richiedente) "il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente."

2.1.3.    Lasciare il paese in caso di perdita di documenti d'identità

L'articolo 8 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio azero o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni".

In caso di perdita o furto di documenti d'identità, per lasciare il territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o lo spazio Schengen saranno sufficienti documenti d'identità validi rilasciati da missioni diplomatiche o consolari che autorizzino i titolari di visto ad attraversare la frontiera. Le autorità del paese ospitante non possono chiedere al titolare del visto o alla rappresentanza consolare altri documenti o autorizzazioni né l'espletamento di qualsiasi altra formalità.

2.1.4. Casi eccezionali di proroga del visto

L'articolo 9 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"Qualora i cittadini dell'Unione europea o della Repubblica dell'Azerbaigian non possano uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto per motivi di forza maggiore, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa applicata dalla Repubblica dell'Azerbaigian o dallo Stato membro ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza".

Riguardo alla possibilità di prorogare il periodo di validità del visto in casi di ragioni personali in cui il titolare del visto non abbia la possibilità di lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del codice dei visti nella misura in cui sono compatibili con l'accordo. Quindi, nei casi di forza maggiore o di ragioni umanitarie la proroga del visto è gratuita.

Per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaigian, alle questioni relative alla proroga del periodo di soggiorno temporaneo degli stranieri nella Repubblica dell'Azerbaigian si applica il codice sulla migrazione.

La decisione di prorogare il periodo di soggiorno temporaneo degli stranieri nella Repubblica dell'Azerbaigian è un documento ufficiale che autorizza gli stranieri a soggiornare temporaneamente nella Repubblica dell'Azerbaigian.

Gli stranieri il cui periodo di soggiorno temporaneo nella Repubblica dell'Azerbaigian è stato prorogato possono uscire dal paese attraverso i valichi di frontiera statali presentando i loro passaporti, o altri documenti validi per l'attraversamento delle frontiere, e la decisione di proroga del periodo di soggiorno temporaneo.

2.2. Nuove norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1.    Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Alle categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, per dimostrare la finalità del viaggio sono richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Come enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio.

Ciò non comporta tuttavia un'esenzione dall'obbligo generale di presentarsi di persona per introdurre la domanda di visto e i documenti giustificativi relativi, ad esempio, ai mezzi di sussistenza, obbligo che rimane valido.

Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto all'autenticità del documento che dimostra lo scopo dello spostamento, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti e del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian, il richiedente il visto potrà essere convocato per un colloquio supplementare presso l'ambasciata/il consolato, in occasione del quale potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di ritornare. In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti volontariamente dal richiedente il visto oppure, eccezionalmente, chiesti dal funzionario consolare. Tale prassi, però, non dev'essere sistematica e sarà strettamente controllata dal comitato misto.

In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto sarà presentato l'originale del documento richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. Il consolato può tuttavia cominciare a trattare la domanda in base a un duplicato o a una copia del documento. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda e potrà farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.

Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo (ad esempio i turisti), in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio continuano ad applicarsi le norme generali. Lo stesso vale per quanto riguarda il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.

Le questioni non contemplate dalle disposizioni dell'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio e le garanzie di attendibilità circa il ritorno e la sufficienza dei mezzi di sussistenza, sono disciplinate dalle norme Schengen o dal diritto nazionale.

"Articolo 4 – Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.Per le seguenti categorie di cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

a)    per parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian:

   una richiesta scritta della persona ospitante;"

L'autenticità della firma della persona che invita deve essere confermata dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale del paese di residenza. L'invito dovrebbe essere convalidato dalle autorità competenti.

Tale disposizione si applica anche ai parenti del personale di rappresentanze diplomatiche o consolari che si recano nel territorio degli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian ai fini di una visita familiare di massimo 90 giorni. In questi casi, però, la persona che invita non è tenuta a fornire la prova della regolarità del soggiorno e del vincolo familiare.

"b)    fatto salvo l'articolo 10, per membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

   una lettera emessa da un'autorità competente di uno Stato membro o della Repubblica dell'Azerbaigian o da un'istituzione dell'Unione europea, attestante che il richiedente è rispettivamente membro della sua delegazione o membro permanente della stessa, in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;"

Nella lettera emessa dall'autorità competente deve essere indicato il nome del richiedente, a conferma del fatto che la persona fa parte della delegazione in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente non deve necessariamente figurare anche sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa avvenire quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.

Tale disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto (passaporto di servizio od ordinario) di cui sono titolari.

"c)    per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

   una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale;"

Inoltre, il registro pubblico nazionale rilascerà un documento che confermi l'esistenza delle organizzazioni di categoria.

"d)    per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian:

   una richiesta scritta dell'associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Repubblica dell'Azerbaigian o delle associazioni nazionali dei trasportatori degli Stati membri che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;"

L'associazione competente a rilasciare la richiesta scritta è l'associazione nazionale del paese di origine dell'autotrasportatore. Anche le sezioni regionali o altre sezioni di associazioni nazionali degli Stati membri possono rilasciare la richiesta scritta.

"e)    per gli studenti di scuole inferiori e superiori, gli studenti universitari o postuniversitari e per i docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

   una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;"

La carta dello studente è accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall'università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.

"f)    per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

   una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante di partecipare a dette attività;"

"g)    per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

   un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;"

Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance e i loro assistenti.

Occorre presentare un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato o una persona che accompagna il giornalista a titolo professionale, e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è realizzare un lavoro giornalistico o assistere nello svolgimento di tale lavoro.

"h)    per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

   una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, delle autorità competenti, delle federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, o del comitato olimpico nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o dei comitati olimpici nazionali degli Stati membri;"

Nell'elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali devono figurare solo le persone che accompagnano gli sportivi a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non saranno quindi considerati accompagnatori.

"i)    per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

   una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città;"

Il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località ospitante in cui ha luogo l'attività di gemellaggio. Questa categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.

"j)    per le persone che viaggiano per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

   un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure mediche presso quell'istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;"

Dev'essere presentato un documento rilasciato da un istituto di cura attestante questi tre elementi (la necessità di cure mediche presso quell'istituto, la necessità di essere accompagnati e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche, ad esempio la prova del pagamento anticipato).

"k)    per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri:

   una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

l)    per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

   una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;"

Occorre presentare un documento con il quale l'organizzazione della società civile conferma che il richiedente rappresenta tale organizzazione.

I membri delle organizzazioni della società civile in quanto tali non sono coperti dall'accordo.

"m)    per familiari in visita per cerimonie funebri:

   un documento ufficiale attestante il decesso e l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

n)    per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

   un documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta".

L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona che intende visitarlo. Dovrebbero poter rilasciare tale documento ufficiale le autorità competenti di entrambi i paesi.

Occorre comunque presentare il documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.

Nota importante: l'accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano il diritto dell'UE/il diritto nazionale.

2.2.2.    Rilascio di visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, saranno rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'articolo 5 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"1.    Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli validi cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

a)    coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori (anche tutori) in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian che risiedono nel territorio dell'Azerbaigian;

b)    membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:

   per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian, legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nella Repubblica dell'Azerbaigian,

   per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale,

è inferiore a cinque anni."

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri, con un cittadino dell'UE regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, o con un cittadino dell'UE residente in uno Stato membro di cui ha la cittadinanza, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona che le invita.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.

La presente disposizione non si applica alle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, qualora siano esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici.

Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

"2.    Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:

a) studenti di scuole superiori, studenti universitari e post-universitari che viaggiano periodicamente per studio o

per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

b) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;

c) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;

d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaigian e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaigian;

e) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

f) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri;

g) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaigian o negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

h) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri;

i) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

j) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaigian, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o di Stati membri da organizzazioni intergovernative;

k) persone che viaggiano per affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo".

In linea di principio, i visti per ingressi multipli validi un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di persone se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.

Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno (ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero), la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

"3.    Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più breve, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni".

Alle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo saranno rilasciati visti per ingressi multipli validi da 2 a 5 anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello Stato o degli Stati visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto valido da 2 a 5 anni può essere rilasciato solo se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per un anno — e non meno –, e se ha usato questi visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello Stato o degli Stati visitati. Il periodo di validità di questi visti, vale a dire da 2 a 5 anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.

Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.

2.2.3.    Titolari di passaporti diplomatici

L'articolo 10 dell'accordo stabilisce quanto segue:

"1.     I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri senza visto.

2.    Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni".

Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

III.    COOPERAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti convengono che il comitato misto istituito in forza dell'articolo 12 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incide sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti si sono impegnate a scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

IV.    STATISTICHE

Per consentire al comitato misto istituito dall'accordo di controllare efficacemente l'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri devono presentare alla Commissione statistiche riguardanti in particolare, se possibile, e con una ripartizione dei dati per mesi:

-il numero di rifiuti di visti;

-il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;

-la durata di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati;

-il numero di visti rilasciati gratuitamente.

(1)

 GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.

(2)

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1289/2013 dell'11.12.2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74).

(3)

GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4)

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(5)

In particolare, il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,

che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

(GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(6)

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013 (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

(7)

Il codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaigian è stato adottato con la legge della Repubblica dell'Azerbaigian № 713-IVQ il 2 luglio 2013 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2013.

(8)

Cfr. articoli 2, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(9)

Regolamento (CE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

(10)

La decisione n. 565/2014/UE, del 15 maggio 2014, autorizza la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania a riconoscere unilateralmente, dal 16 giugno 2014, soltanto il visto uniforme per soggiorno di breve durata valido per due o molteplici ingressi e il visto per soggiorno di lunga durata e il permesso di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen, nonché i visti e i permessi di soggiorno nazionali rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania, come equipollenti al loro visto nazionale non solo per il transito, ma anche per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Data la mancanza di relazioni diplomatiche, Cipro attualmente esonera i titolari di passaporti azeri (tranne i passaporti diplomatici) dalle disposizioni della decisione n. 565/2014/UE del 15 maggio 2014.

(11)

Esenzione dall'obbligo del visto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 539/2001 del Consiglio.

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