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Document 52018JC0010

    Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra

    JOIN/2018/10 final - 2018/0121 (NLE)

    Bruxelles, 27.4.2018

    JOIN(2018) 10 final

    2018/0121(NLE)

    Proposta congiunta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra. I negoziati, iniziati nell’aprile 2013, si sono conclusi nell’aprile 2018.

    Tali negoziati sono stati condotti in consultazione con il Gruppo “Asia/Pacifico” (COASI), designato come comitato consultivo. Il Parlamento europeo è stato tenuto regolarmente al corrente del loro andamento.

    L’Alto rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo di partenariato strategico possa essere presentato per la firma e l’applicazione provvisoria.

    La presente proposta costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo.

    2. SCOPO E CONTENUTO DELL’ACCORDO

    L’UE e il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale, che si è sviluppata nel tempo. Nel 2001 l’UE ha istituito un partenariato strategico con il Giappone basato su valori fondamentali condivisi.

    L’accordo di partenariato strategico è il primissimo accordo quadro bilaterale tra l’UE e il Giappone. Esso rafforza notevolmente il partenariato globale promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali. L’accordo costituirà un fondamento giuridico per migliorare la cooperazione bilaterale e la cooperazione nelle organizzazioni e nei consessi internazionali e regionali. Contribuirà alla promozione dei valori e dei principi comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali.

    L’accordo fungerà da piattaforma per intensificare la collaborazione e il dialogo riguardo a varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali. Esso rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale in un’ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l’innovazione, gli affari marittimi, l’istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. Ribadisce l’impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

    L’accordo istituisce un comitato misto al fine di coordinare il partenariato globale che si fonda su di esso.

    L’accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione di elementi essenziali quali la clausola sui diritti umani (articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo) e la clausola in materia di non proliferazione (articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo). Le Parti prendono inoltre atto del fatto che, in tale evenienza, una Parte può adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro dell’accordo in conformità del diritto internazionale.

    L’accordo di partenariato strategico e l’accordo di partenariato economico rientrano nell’ambito di un unico contesto negoziale e presentano un evidente nesso giuridico. Insieme, essi dovrebbero offrire vantaggi e opportunità tangibili ai cittadini dell’UE e del Giappone.

    3.    BASE GIURIDICA DELLA DECISIONE PROPOSTA

    3.1. Base giuridica sostanziale

    La Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito 1  che riguardo ad un atto che persegua contemporaneamente più obiettivi o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l’uno sia accessorio rispetto all’altro, e ai quali per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l’atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi giuridiche non siano incompatibili.

    L’accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei seguenti ambiti: i) cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e ii) cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Questi aspetti dell’accordo sono tra loro inscindibili, senza che l’uno sia accessorio rispetto all’altro.

    La base giuridica della decisione proposta dovrebbe pertanto comprendere l’articolo 37 del trattato sull’Unione europea (TUE) e l’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    3.2. Base giuridica procedurale

    L’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede l’adozione di una decisione che autorizza la firma di un accordo e la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore. Inoltre, l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione. La politica estera e di sicurezza comune è un settore in cui l’adozione di un atto dell’Unione richiede l’unanimità.

    3.3. Conclusione

    La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi consistere nell’articolo 37 del TUE e nell’articolo 212 del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica 2 .

    4. ALTRI ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    L’Unione e il Giappone hanno convenuto che sarebbe reciprocamente vantaggioso garantire l’attuazione dell’accordo quanto prima dopo la firma. Tenuto conto, tuttavia, dei vincoli giuridici da parte giapponese, non è stato possibile utilizzare la formulazione standard dell’UE relativa all’applicazione provvisoria.

    Le Parti hanno invece convenuto che alcune parti dell’accordo siano applicate “in attesa della sua entrata in vigore” e che esse abbiano “gli stessi effetti giuridici che avrebbero se l’accordo fosse già in vigore tra le Parti” (si veda l’articolo 47, paragrafi 2 e 3 dell’accordo). Una dichiarazione dell’Unione europea all’atto della firma dell’accordo preciserà che gli effetti giuridici delle parti da applicare in attesa dell’entrata in vigore devono essere interpretati in modo conforme all’articolo 25 “Applicazione provvisoria” della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

    5. NECESSITÀ DELLA DECISIONE PROPOSTA

    A norma dell’articolo 216 del TFUE, l’Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia i) necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o ii) sia prevista in un atto giuridico vincolante dell’Unione, oppure iii) possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

    I trattati prevedono la conclusione di accordi come l’accordo di partenariato strategico, in particolare all’articolo 37 del TUE e all’articolo 212 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell’accordo di partenariato strategico è necessaria per conseguire, nell’ambito della PESC e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, gli obiettivi cui si fa riferimento nei trattati. Questi comprendono obiettivi in materia di diritti umani, non proliferazione delle armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, migrazione, ambiente, energia, cambiamenti climatici, trasporti, occupazione e affari sociali, istruzione e agricoltura. L’accordo di partenariato strategico innalza il partenariato e la cooperazione a un livello più strategico.

    L’accordo deve essere firmato prima di poter essere concluso a nome dell’Unione.

    2018/0121 (NLE)

    Proposta congiunta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra

    Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma 3 ,

    vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l’Alto rappresentante ad avviare con il Giappone i negoziati relativi a un accordo quadro tra l’Unione europea e il Giappone.

    (2)I negoziati si sono conclusi positivamente nell’aprile 2018.

    (3)L’accordo mira a intensificare la collaborazione e il dialogo riguardo a un’ampia gamma di questioni bilaterali, regionali e multilaterali.

    (4)È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

    (5)Tenuto conto dell’importanza di attuare l’accordo quanto prima dopo la firma, alcune sue parti devono essere applicate in via provvisoria.

    (6)Una dichiarazione da parte dell’Unione europea all’atto della firma dell’accordo chiarisce che l’articolo 47, paragrafo 3, dell’accordo deve essere interpretato in modo coerente con l’articolo 25 “Applicazione provvisoria” della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e deve essere approvata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.È approvata a nome dell’Unione la firma dell’accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra, fatta salva la conclusione dell’accordo.

    2.Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    1. È approvata a nome dell’Unione la dichiarazione dell’Unione europea relativa all’articolo 47, paragrafo 3, dell’accordo.

    2. Il testo della dichiarazione dell’Unione europea relativa all’articolo 47, paragrafo 3, dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 3

    Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori dell’accordo.

    Articolo 4

    1. In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, conformemente al suo articolo 47 e fatte salve le notifiche ivi previste, i seguenti articoli dell’accordo si applicano in via provvisoria tra l’Unione e il Giappone:

    articoli 1, 2, 3, 4, 5, paragrafo 1, 11, 12, 13, 14, 15 (ad eccezione del paragrafo 2, lettera b)), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, paragrafo 1, 39, 40, 41, 42 (ad eccezione del paragrafo 2, lettera c)), 43, 44, 45, 46, 47, 48, paragrafo 3, 49, 50 e 51.

    2. La data a decorrere dalla quale le parti dell’accordo di cui al paragrafo 1, secondo comma, si applicano a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI: EU C: 2012: 525, punto 46.
    (2)    Causa C-377/12 Commissione/Consiglio, ECLI: EU C: 2014: 1903.
    (3)    GU L [...] del [...], pag. [...].
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    Bruxelles,27.4.2018

    JOIN(2018) 10 final

    Proposta congiunta di

    ALLEGATO

    della

    Decisione del Consiglio

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra


    ALLEGATO

    ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GIAPPONE, DALL’ALTRA

       

     

     

    L’Unione europea, di seguito denominata “l’Unione”,

    e

    il Regno del Belgio,

    la Repubblica di Bulgaria,

    la Repubblica ceca,

    il Regno di Danimarca,

    la Repubblica federale di Germania,

    la Repubblica di Estonia,

    l’Irlanda,

    la Repubblica ellenica,

    il Regno di Spagna,

    la Repubblica francese,

    la Repubblica di Croazia,

    la Repubblica italiana,

    la Repubblica di Cipro,

    la Repubblica di Lettonia,

    la Repubblica di Lituania,

    il Granducato di Lussemburgo,

    l’Ungheria,

    la Repubblica di Malta,

    il Regno dei Paesi Bassi,

    la Repubblica d’Austria,

    la Repubblica di Polonia,

    la Repubblica portoghese,

    la Romania,

    la Repubblica di Slovenia,

    la Repubblica slovacca,

    la Repubblica di Finlandia,

    il Regno di Svezia,

    il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

    Parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di seguito “Stati membri”,

    di seguito denominati “Parte UE”,

    da un lato,

    e

    il GIAPPONE,

    dall’altro, 

    di seguito denominati congiuntamente “Parti”,

    RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei valori e dei principi comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, che sono alla base della loro cooperazione profonda e duratura in quanto partner strategici;

    RICORDANDO i legami sempre più stretti che le uniscono dal 1991, anno della dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Giappone;

    DESIDEROSE di sfruttare e rafforzare il prezioso contributo dato alle loro relazioni dagli accordi esistenti tra di esse in diversi settori;

    RICONOSCENDO che la sempre maggiore interdipendenza a livello mondiale impone di approfondire la cooperazione internazionale;

    CONSAPEVOLI, in quanto partner che condividono la stessa visione, della responsabilità e dell’impegno comuni finalizzati all’instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente ai principi e alle finalità della Carta delle Nazioni Unite, al raggiungimento della pace, della stabilità e della prosperità nel mondo e alla sicurezza umana;

    DETERMINATE a operare in stretta collaborazione per affrontare le grandi sfide mondiali che si pongono alla comunità internazionale, come la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo, i cambiamenti climatici, la povertà e le malattie infettive, e le minacce all’interesse comune relative al settore marittimo, al ciberspazio e allo spazio extra-atmosferico;

    CONVINTE inoltre che i crimini più gravi, motivo di preoccupazione per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti;

    DETERMINATE a rafforzare il loro partenariato globale mediante l’estensione dei vincoli politici, economici e culturali e la conclusione di accordi;

    DETERMINATE inoltre a rafforzare la cooperazione e a mantenerne la coerenza globale, anche intensificando le consultazioni a tutti i livelli e intraprendendo azioni comuni su tutte le questioni di comune interesse;

    PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le Parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall’Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che l’Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all’Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Giappone che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l’Irlanda, in quanto Parti dell’Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea; analogamente, qualsiasi ulteriore misura interna dell’UE che dovesse essere adottata a norma di detto titolo V ai fini dell’attuazione del presente accordo non sarebbe vincolante per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformità al protocollo n. 21; RILEVANDO inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell’UE rientrerebbero nell’ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    ARTICOLO 1

    Finalità e principi generali

    1. Il presente accordo prevede che le Parti:

    a) rafforzino il partenariato globale tra le Parti intensificando la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, comprese le sfide regionali e mondiali;

    b) pongano basi giuridiche durature per intensificare la cooperazione bilaterale e la cooperazione nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali e regionali;

    c) contribuiscano congiuntamente alla pace e alla stabilità internazionali promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie conformemente ai principi della giustizia e del diritto internazionale;

    d) contribuiscano congiuntamente alla promozione dei valori e dei principi condivisi, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali.

    2. Per conseguire le finalità di cui al paragrafo 1, le Parti attuano il presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell’osservanza del diritto internazionale. 

    3. Le Parti rafforzano il loro partenariato attraverso il dialogo e la cooperazione sui temi di reciproco interesse riguardanti le questioni politiche, la politica estera e di sicurezza e la cooperazione in altri settori. A tal fine, le Parti tengono riunioni a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari) e promuovono scambi più ampi tra i loro cittadini e parlamenti.

    ARTICOLO 2

    Democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali

    Le Parti continuano a sostenere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali su cui si basano le loro politiche interne e internazionali. A questo riguardo, le Parti ribadiscono il rispetto della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei trattati internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui sono firmatarie.

    2. Le Parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Le Parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento per promuovere e realizzare detti valori e principi, anche con i paesi terzi o all’interno di questi.

    ARTICOLO 3

    Promozione della pace e della sicurezza

    1. Le Parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale.

    2. Le Parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunità internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformità del diritto internazionale.

    ARTICOLO 4

    Gestione delle crisi

    Le Parti intensificano gli scambi di opinioni e si sforzano di agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, anche promuovendo posizioni comuni, collaborando in merito alle risoluzioni e alle decisioni nei consessi e nelle organizzazioni internazionali, sostenendo le iniziative nazionali dei paesi che escono da un conflitto finalizzate a una pace sostenibile e collaborando per realizzare operazioni di gestione delle crisi e altri programmi e progetti pertinenti.

    ARTICOLO 5

    Armi di distruzione di massa

    1. Le Parti collaborano al rafforzamento del regime di non proliferazione e disarmo per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l’attuazione degli obblighi assunti a norma del diritto internazionale, compresi gli accordi internazionali pertinenti e gli altri obblighi internazionali applicabili alle Parti.

    2. Le Parti promuovono il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare e base per la promozione degli usi pacifici dell’energia nucleare. Le Parti attuano inoltre politiche e continuano a contribuire attivamente agli sforzi profusi a livello mondiale per perseguire un mondo più sicuro per tutti, sottolineando l’importanza di affrontare tutte le sfide per il regime di non proliferazione e disarmo e la necessità di sostenere e rafforzare il TNP e di creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari, conformemente agli obiettivi del TNP, in modo da promuovere la stabilità internazionale e in base al principio di un livello invariato di sicurezza per tutti.

    3. Le Parti continuano a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, in particolare sviluppando e mantenendo un sistema efficace di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, compresi il controllo dell’uso finale e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all’esportazione.

    4. Le Parti mantengono e intensificano il dialogo in questo campo per consolidare i loro impegni come stabilito nel presente articolo.

    ARTICOLO 6

    Armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro

    1. Le Parti collaborano e assicurano il necessario coordinamento in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, onde evitarne la diversione, contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e ridurre le sofferenze umane a ciascuno di questi livelli. Le Parti definiscono e attuano le loro politiche di controllo dei trasferimenti in modo responsabile, tenendo debitamente conto delle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza, sia a livello mondiale che in relazione alle rispettive regioni e ad altre regioni.

    2. Ribadendo i propri impegni a rispettare il quadro degli strumenti internazionali pertinenti, come il trattato sul commercio delle armi, il programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e le risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, le Parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento nell’ambito di questi strumenti per regolamentare il commercio internazionale nonché prevenire e porre fine al commercio illegale e alla diversione delle armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni. La cooperazione ai sensi del presente paragrafo comprende, ove opportuno, la promozione dell’universalizzazione e il sostegno alla piena attuazione di detto quadro nei paesi terzi.

    3. Le Parti mantengono e intensificano il dialogo che accompagnerà e consoliderà i loro impegni a norma del presente articolo.

    ARTICOLO 7

    Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

     

    1. Le Parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, anche attraverso la Corte penale internazionale e, ove opportuno, i tribunali istituiti in conformità delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite.

    2. Le Parti collaborano per promuovere gli obiettivi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998. A tal fine esse:

    a) continuano a promuovere l’universalità dello Statuto, anche condividendo, ove opportuno, le esperienze nell’adozione delle misure necessarie per la sua conclusione e attuazione;

    b) salvaguardano l’integrità dello Statuto tutelandone i principi fondamentali;

    c) collaborano per aumentare ulteriormente l’efficacia della Corte penale internazionale.

    ARTICOLO 8

    Lotta al terrorismo

    1. Le Parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale applicabile, compresi gli accordi internazionali connessi alla lotta contro il terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, applicabili alle Parti, e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

    2. Le Parti intensificano la cooperazione tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    3. Le Parti promuovono il dialogo e gli scambi di informazioni e opinioni su tutti gli atti di terrorismo, nonché sui relativi metodi e sulle pratiche correlate, pur rispettando la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al diritto internazionale e nazionale.

    ARTICOLO 9

    Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari

    1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi.

    2. Le Parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacità istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

    ARTICOLO 10

    Cooperazione internazionale e regionale e riforma delle Nazioni Unite

    1. Per sostenere il loro impegno a favore di un multilateralismo efficace, le Parti si adoperano per scambiare opinioni e intensificare la cooperazione nonché, ove opportuno, coordinare le loro posizioni nell’ambito delle Nazioni Unite e in altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali.

    2. Le Parti collaborano per promuovere la riforma delle Nazioni Unite nell’intento di migliorare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza, la rendicontabilità, la capacità e la rappresentatività dell’intero sistema delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza.

    ARTICOLO 11

    Politica di sviluppo

    1. Le Parti intensificano gli scambi di opinioni sulla politica di sviluppo, anche attraverso un dialogo regolare, e, ove opportuno, coordinano le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà a livello mondiale.

    2. Ove opportuno, le Parti coordinano le loro posizioni sulle questioni connesse allo sviluppo nei consessi internazionali e regionali.

    3. Le Parti si sforzano di incoraggiare ulteriormente gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le rispettive agenzie e i rispettivi ministeri per lo sviluppo nonché, se del caso, il coordinamento delle attività nazionali.

    4. Le Parti si adoperano inoltre per scambiare informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell’assistenza allo sviluppo e si sforzano di collaborare per ridurre i flussi finanziari illeciti nonché per prevenire e combattere le irregolarità, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei paesi beneficiari, a tutti i livelli.

    ARTICOLO 12

    Gestione delle catastrofi e azione umanitaria

    1. Le Parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, promuovono il coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale in materia di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e ripresa post-catastrofe per ridurre i rischi di catastrofi e aumentare la resilienza in questo campo.

    2. Le Parti si sforzano di collaborare nell’ambito dell’azione umanitaria, comprese le operazioni di soccorso nei casi di emergenza, per fornire una risposta efficace e coordinata.

    ARTICOLO 13

    Politiche economiche e finanziarie

    1. Le Parti intensificano gli scambi di informazioni e di esperienze per promuovere uno stretto coordinamento delle politiche a livello bilaterale e multilaterale a sostegno del loro obiettivo condiviso di crescita sostenibile ed equilibrata, stimolare la creazione di posti di lavoro, correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi e lottare contro tutte le forme di protezionismo.

    2. Le Parti intensificano gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e normative finanziarie nell’intento di rafforzare la cooperazione per garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità di bilancio, anche migliorando il regime di regolamentazione e vigilanza in materia di contabilità, revisione contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti finanziari, a sostegno del lavoro svolto attualmente nelle organizzazioni e nei consessi internazionali pertinenti.

    ARTICOLO 14

    Scienza, tecnologia e innovazione

    In base all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009, e alle sue eventuali modifiche, le Parti intensificano la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, concentrandosi in modo particolare sulle priorità di reciproco interesse.

    ARTICOLO 15

    Trasporti

    1. Le Parti perseguono la cooperazione intensificando gli scambi di informazioni e il dialogo sulle politiche e sulle prassi nel settore dei trasporti e in altri ambiti di reciproco interesse in relazione a tutti i modi di trasporto e coordinano, ove opportuno, le loro posizioni nei consessi internazionali che si occupano di trasporti.

    2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda i seguenti settori:

    a) aviazione (sicurezza aerea, gestione del traffico aereo, altre normative pertinenti, ecc.) al fine di agevolare relazioni più ampie e reciprocamente vantaggiose in materia di trasporto aereo, anche perseguendo, ove opportuno, la cooperazione tecnica e normativa e altri accordi basati sul consenso e sull’interesse reciproco;

    b) trasporto marittimo;

    c) trasporto ferroviario. 

    ARTICOLO 16

    Spazio extra-atmosferico

    1. Le Parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale.

    2. Le Parti si sforzano di collaborare ove opportuno, anche attraverso un dialogo regolare, ai fini dell’esplorazione e dell’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. La cooperazione comprende la compatibilità reciproca dei loro sistemi di navigazione satellitare, l’osservazione e il monitoraggio della terra, i cambiamenti climatici, le scienze e le tecnologie spaziali, gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività spaziali e altri ambiti di reciproco interesse.

    ARTICOLO 17

    Cooperazione industriale

    1. Le Parti promuovono la cooperazione industriale per migliorare la competitività delle loro imprese. A tal fine, esse intensificano gli scambi di opinioni e di migliori pratiche sulle rispettive politiche industriali in ambiti quali l’innovazione, i cambiamenti climatici, l’efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all’internazionalizzazione di queste ultime.

    2. Le Parti agevolano le attività di cooperazione intraprese dai reciproci settori pubblico e privato per migliorare la competitività e la collaborazione delle rispettive imprese, anche attraverso il dialogo fra di esse.

    ARTICOLO 18

    Dogane

     

    Le Parti intensificano la cooperazione in campo doganale, compresa l’agevolazione del commercio legittimo, garantendo al contempo controlli doganali efficaci e la conformità con la normativa doganale in base all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione e sull’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2008, e alle sue eventuali modifiche. Inoltre esse si scambiano opinioni e collaborano nei consessi internazionali pertinenti.

    ARTICOLO 19

    Fiscalità

    Nell’intento di promuovere la buona governance in materia fiscale, le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione in linea con le norme fiscali stabilite a livello internazionale, incoraggiando in particolare i paesi terzi ad aumentare la trasparenza, a garantire lo scambio delle informazioni e ad eliminare le pratiche fiscali dannose.

    ARTICOLO 20

    Turismo

    Le Parti intensificano la cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo e la maggiore competitività delle industrie turistiche, che possono contribuire alla crescita economica e agli scambi culturali e interpersonali.

    ARTICOLO 21

    Società dell’informazione

    Le Parti si scambiano opinioni sulle rispettive politiche e normative riguardanti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per intensificare la cooperazione negli ambiti fondamentali seguenti:

    a) comunicazioni elettroniche, comprese la gestione di internet e la sicurezza online;

    b) interconnessione delle reti di ricerca, anche in un contesto regionale;

    c) promozione delle attività di ricerca e innovazione;

    d) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.

    ARTICOLO 22

    Politica dei consumatori

    Le Parti promuovono dialoghi e scambi di opinioni su politiche e normative volte a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e intensificano la cooperazione in ambiti fondamentali, quali la sicurezza dei prodotti, l’applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori, l’educazione dei consumatori, il rafforzamento del loro potere e i mezzi di ricorso a loro disposizione.

    ARTICOLO 23

    Ambiente

    1. Le Parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni, comprese le migliori pratiche, sulle politiche e normative ambientali e rafforzano la cooperazione in settori quali:

    a) l’uso efficiente delle risorse;

    b) la biodiversità;

    c) il consumo e la produzione sostenibili;

    d) le tecnologie, i beni e i servizi che promuovono la tutela dell’ambiente;

    e) la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale;

    f) gli altri settori concordati durante il dialogo politico pertinente.

    2. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nell’ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti eventualmente applicabili e nei consessi internazionali.

    ARTICOLO 24

    Cambiamenti climatici

    1. Riconoscendo la necessità di una riduzione urgente, profonda e sostenuta delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, in modo da mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2ºC rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi volti a limitare l’aumento della temperatura a 1,5ºC rispetto a detti livelli, le Parti assumeranno un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, anche attraverso azioni a livello nazionale e internazionale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica. Le Parti collaborano, ove opportuno, nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per conseguire l’obiettivo della convenzione, attuando l’accordo di Parigi, e potenziare il quadro giuridico multilaterale. Esse si sforzano inoltre di intensificare la cooperazione negli altri consessi internazionali pertinenti.

    2. Nell’intento di promuovere lo sviluppo sostenibile, le Parti perseguono inoltre la cooperazione intensificando gli scambi di informazioni, comprese le migliori pratiche, e promuovendo, ove opportuno, il coordinamento delle politiche sulle questioni di reciproco interesse attinenti ai cambiamenti climatici, fra cui:

    a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso varie misure quali la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, meccanismi basati sul mercato e la riduzione degli inquinanti climatici a vita breve;

    b) l’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;

    c) l’assistenza ai paesi terzi.

    ARTICOLO 25

    Politica urbana

    Le Parti intensificano gli scambi di esperienze e buone pratiche relative alle politiche urbane, in particolare per affrontare le sfide comuni in questo campo, comprese quelle derivanti dalle dinamiche demografiche e dai cambiamenti climatici. Ove opportuno, le Parti incoraggiano inoltre questi scambi di esperienze e buone pratiche tra le amministrazioni locali o le autorità comunali.

    ARTICOLO 26

    Energia

    Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nei consessi e nelle organizzazioni internazionali in materia di energia (sicurezza energetica, commercio e investimenti nel settore dell’energia a livello mondiale, funzionamento dei mercati mondiali dell’energia, tecnologie connesse all’energia).

    ARTICOLO 27

    Agricoltura

    1. Le Parti intensificano la cooperazione sulle politiche relative all’agricoltura, allo sviluppo rurale e alla gestione delle foreste (agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e integrazione dei requisiti ambientali nella politica agricola, politica di sviluppo per le zone rurali e politica di promozione e di qualità dei prodotti agroalimentari, comprese le indicazioni geografiche, produzione biologica, prospettive dell’agricoltura a livello internazionale, gestione sostenibile delle foreste e collegamenti tra le politiche in materia di agricoltura sostenibile, sviluppo rurale e silvicoltura), nonché su quelle relative all’ambiente e ai cambiamenti climatici.

    2. Le Parti intensificano la cooperazione sulla ricerca e sull’innovazione relative all’agricoltura e alla gestione delle foreste.

    ARTICOLO 28

    Pesca

    1. Le Parti promuovono il dialogo e intensificano la cooperazione sulle politiche della pesca, secondo approcci precauzionali ed ecosistemici, per promuovere la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l’uso sostenibile delle risorse alieutiche in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili.

    2. Le Parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni e promuovono la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    3. Le Parti intensificano la cooperazione nell’ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.

    ARTICOLO 29

    Affari marittimi

     

    In conformità delle norme di diritto internazionale figuranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), le Parti promuovono il dialogo sugli affari marittimi, ne migliorano la comprensione reciproca e collaborano per promuovere:

    a) lo Stato di diritto in questo ambito, comprese le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell’alto mare di cui all’articolo 87 dell’UNCLOS;

    b) la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e una migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse non biologiche dei mari e degli oceani in conformità del diritto internazionale applicabile.

    ARTICOLO 30

    Occupazione e affari sociali

    1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i sistemi previdenziali nel contesto della dimensione sociale della globalizzazione e dei cambiamenti demografici, attraverso scambi di opinioni e di esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse.

    2. Le Parti si sforzano di rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e di promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro di strumenti internazionali pertinenti quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, adottata nel 1998, e la dichiarazione del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

     

    ARTICOLO 31

    Sanità

    Le Parti intensificano gli scambi di opinioni, informazioni ed esperienze in campo sanitario per affrontare in modo efficace i problemi sanitari a carattere transfrontaliero, in particolare collaborando per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi sanitari internazionali.

    ARTICOLO 32

    Cooperazione giudiziaria

    1. Le Parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozione e l’efficacia delle convenzioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.

    2. Le Parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia penale in base all’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, firmato a Tokyo il 15 dicembre 2009 e a Bruxelles il 30 dicembre 2009, e alle sue eventuali modifiche.

    ARTICOLO 33

    Lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata

    Le Parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, compresi il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi internazionali pertinenti.

    ARTICOLO 34

    Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

    Le Parti intensificano la cooperazione, anche attraverso scambi di informazioni, nell’impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle norme universalmente riconosciute nell’ambito degli organismi internazionali pertinenti, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale.

    ARTICOLO 35

    Lotta contro le droghe illecite

    Le Parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di:

    a) ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;

    b) prevenire l’utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;

    c) tutelare la salute e il benessere dei cittadini;

    d) smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l’infiltrazione in attività commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.

    ARTICOLO 36

    Cooperazione sulle questioni riguardanti il ciberspazio

    1. Le Parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività relative alle questioni informatiche e incoraggiano tali scambi nei consessi internazionali e regionali.

    2. Le Parti intensificano la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all’interno del ciberspazio. A tal fine, fermo restando che il diritto internazionale si applica nel ciberspazio, le Parti collaborano, ove opportuno, nell’elaborare e sviluppare norme internazionali e promuovere la fiducia all’interno del ciberspazio.

    3. Le Parti collaborano, ove opportuno, per migliorare la capacità dei paesi terzi di potenziare la cibersicurezza e lottare contro la cibercriminalità.

    4. Le Parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la cibercriminalità, compresa la diffusione di contenuti illegali via internet.

    ARTICOLO 37

    Codici di prenotazione (PNR)

    Le Parti si sforzano di utilizzare, in misura compatibile con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, gli strumenti disponibili, quali i codici di prenotazione, per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, pur rispettando il diritto alla privacy e la protezione dei dati personali.

    ARTICOLO 38

    Migrazione

    1. Le Parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, quali la migrazione legale, la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani, l’asilo e la gestione delle frontiere, compresi i visti e la sicurezza dei documenti di viaggio, tenendo conto delle realtà socioeconomiche della migrazione.

    2. Le Parti intensificano la cooperazione per prevenire e controllare l’immigrazione irregolare, anche garantendo senza indebiti ritardi la riammissione dei propri cittadini e fornendo loro documenti di viaggio appropriati.

    ARTICOLO 39

    Protezione dei dati personali

    Le Parti rafforzano la cooperazione per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali.

    ARTICOLO 40

    Istruzione, giovani e sport

    1. Le Parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport.

    2. Ove opportuno, le Parti incoraggiano le attività di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.

    ARTICOLO 41

    Cultura

    1. Le Parti si adoperano per rafforzare gli scambi di persone che svolgono attività relative alla cultura e di opere d’arte e per attuare, ove opportuno, iniziative congiunte in diversi ambiti culturali, comprese le opere audiovisive come i film.

    2. Le Parti incoraggiano il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società civili e istituzioni negli ambiti culturali per rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche.

    3. Le Parti si sforzano di collaborare sulle questioni di reciproco interesse nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.

    ARTICOLO 42

    Comitato misto

    1.    È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato misto è copresieduto dalle Parti.

    2.    Il comitato misto:

    a)    coordina il partenariato globale basato sul presente accordo;

    b)    chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell’ambito di altri accordi o intese tra le Parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse;

    c)    decide in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nel presente accordo, purché siano coerenti con gli obiettivi dello stesso;

    d)    garantisce il buon funzionamento e l’attuazione efficace del presente accordo;

    e)    si adopera per risolvere le controversie derivanti dall’interpretazione, dall’attuazione o dall’applicazione del presente accordo;

    f)    è una sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo;

    g)    formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo.

    3.    Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso.

    4.    Il comitato misto si riunisce di norma una volta all’anno, a turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su richiesta di una delle Parti.

    5.    Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

    ARTICOLO 43

    Risoluzione delle controversie

    1. Le Parti intraprendono tutte le azioni generali o specifiche necessarie per rispettare i loro obblighi a norma del presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell’osservanza del diritto internazionale.

    In caso di controversie relative all’interpretazione, all’attuazione o all’applicazione del presente accordo, le Parti intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione al fine di risolvere i problemi in modo tempestivo e amichevole.

    3.     Qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al comitato misto per ulteriore discussione e studio.

    4.     Le Parti considerano che un’inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, elementi essenziali su cui si fonda la cooperazione a norma del presente accordo, la cui gravità e natura eccezionali minaccino la pace e la sicurezza e abbiano ripercussioni internazionali, può essere trattata come un caso di particolare urgenza.

    5.     Nell’improbabile e inattesa eventualità che nel territorio di una Parte si verifichi un caso di particolare urgenza ai sensi del paragrafo 4, su richiesta dell’altra Parte il comitato misto organizza una consultazione urgente entro 15 giorni.

            Se non riesce a trovare una soluzione reciprocamente accettabile, il comitato misto indice urgentemente una riunione a livello ministeriale sulla questione. 

    6.      In un caso di particolare urgenza per il quale non sia stata trovata una soluzione reciprocamente accettabile a livello ministeriale, la Parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 può decidere di sospendere le disposizioni del presente accordo in conformità del diritto internazionale. Le Parti prendono inoltre atto del fatto che la Parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 può adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro del presente accordo in conformità del diritto internazionale.

           Una Parte informa immediatamente, per iscritto, l’altra Parte della propria decisione e applica la decisione per il periodo di tempo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per entrambe le Parti.

    7.     Le Parti seguono costantemente gli sviluppi del caso di particolare urgenza che ha motivato la decisione di sospendere la disposizione dell’accordo. La Parte che invoca la sospensione delle disposizioni la ritira non appena ciò sia giustificato e, comunque, non appena viene meno il carattere di particolare urgenza.

    8.     Il presente accordo non condiziona né pregiudica l’interpretazione o l’applicazione di altri accordi tra le Parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le Parti.

    DISPOSIZIONI FINALI

    ARTICOLO 44

    Varie

    La cooperazione e le azioni a norma del presente accordo sono attuate in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti.

    ARTICOLO 45

    Definizione delle Parti

    Ai fini del presente accordo, per “Parti” si intendono l’Unione o i suoi Stati membri oppure l’Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da un lato, e il Giappone, dall’altro.

    ARTICOLO 46

    Divulgazione di informazioni

    Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

    ARTICOLO 47

    Entrata in vigore e applicazione in attesa dell’entrata in vigore

    1. Il presente accordo è ratificato dal Giappone e approvato o ratificato dalla Parte UE conformemente alle rispettive procedure giuridiche applicabili. Lo strumento di ratifica del Giappone e lo strumento che conferma il completamento dell’approvazione e della ratifica ad opera della Parte UE sono scambiati a Tokyo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti.

     

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione e il Giappone applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, paragrafo 1, 11, 12, 13, 14, 15 (ad eccezione del paragrafo 2, lettera b)), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, paragrafo 1, 39, 40, 41, 42 (ad eccezione del paragrafo 2, lettera c)), 43, 44, 45, 46, 47, 48, paragrafo 3, 49, 50 e 51 del presente accordo in attesa della sua entrata in vigore. L’applicazione inizia il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui il Giappone notifica all’Unione di aver completato la ratifica oppure, se successiva, la data in cui l’Unione notifica al Giappone di aver completato la procedura giuridica applicabile necessaria a tale scopo. Le notifiche sono effettuate mediante note diplomatiche.

     

    3. Le disposizioni da applicare in attesa dell’entrata in vigore del presente accordo a norma del paragrafo 2 hanno gli stessi effetti giuridici che avrebbero se l’accordo fosse già in vigore tra le Parti.

    ARTICOLO 48

    Denuncia

    1.    Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia ai sensi del paragrafo 2.

    2.    Ciascuna delle Parti può notificare per iscritto all’altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte ha ricevuto la notifica.

    3.    Ciascuna delle Parti può notificare per iscritto all’altra Parte la sua intenzione di porre fine all’applicazione in attesa dell’entrata in vigore di cui all’articolo 47, paragrafo 2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte ha ricevuto la notifica.

    ARTICOLO 49

    Future adesioni all’Unione

    1. L’Unione informa il Giappone di qualsiasi richiesta di adesione all’Unione presentata da un paese terzo.

    2. Le Parti discutono, anche in sede di comitato misto, su tutte le implicazioni che l’adesione del paese terzo all’Unione potrebbe avere per il presente accordo.

    3. L’Unione informa il Giappone della firma e dell’entrata in vigore di un trattato relativo all’adesione di un paese terzo all’Unione.

    ARTICOLO 50

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altro, al territorio del Giappone.

    ARTICOLO 51

    Testi facenti fede

       Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Le Parti sottopongono al comitato misto le eventuali divergenze tra le versioni del presente accordo.

    Fatto a………………..[luogo], in data ………………[giorno]………… ………….[mese] duemiladiciotto.

    Per il Regno del Belgio,

    per la Repubblica di Bulgaria,

    per la Repubblica ceca,

    per il Regno di Danimarca,

    per la Repubblica federale di Germania,

    per la Repubblica di Estonia,

    per l’Irlanda,

    per la Repubblica ellenica,

    per il Regno di Spagna,

    per la Repubblica francese,

    per la Repubblica di Croazia,

    per la Repubblica italiana,

    per la Repubblica di Cipro,

    per la Repubblica di Lettonia,

    per la Repubblica di Lituania,

    per il Granducato di Lussemburgo,

    per l’Ungheria,

    per la Repubblica di Malta,

    per il Regno dei Paesi Bassi,

    PER LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

    per la Repubblica di Polonia,

    per la Repubblica portoghese,

    per la Romania,

    per la Repubblica di Slovenia,

    per la Repubblica slovacca,

    per la Repubblica di Finlandia,

    per il Regno di Svezia,

    per il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

    PER L’UNIONE EUROPEA,

    PER IL GIAPPONE

    (FINE) 

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    Bruxelles,27.4.2018

    JOIN(2018) 10 final

    Proposta congiunta di

    ALLEGATO

    della

    Decisione del Consiglio

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra


    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE

    dell’Unione europea relativa all’articolo 47, paragrafo 3, dell’accordo

    L’Unione europea dichiara che l’articolo 47, paragrafo 3, dell’accordo dev’essere interpretato conformemente all’articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

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