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Document 52018DC0847

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

COM/2018/847 final

Bruxelles, 17.12.2018

COM(2018) 847 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2008/105/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, modificata dalla direttiva 2013/39/UE 2 , stabilisce standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie individuate nella direttiva quadro sulle acque 3 (2000/60/CE) suscettibili di generare un rischio significativo su scala UE per e attraverso l'ambiente acquatico. La direttiva 2008/105/CE è una direttiva derivata dalla direttiva quadro sulle acque che mira a proteggere, migliorare e ripristinare lo stato degli ecosistemi acquatici.

La direttiva 2008/105/CE (modificata) conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adattare agli sviluppi scientifici o tecnici le specifiche dell'allegato I, parte B, punto 3, della direttiva, ossia le specifiche relative alla frazione 4 nella quale sono definiti gli standard di qualità ambientale e le specifiche relative alla valutazione della conformità agli standard di qualità ambientale dei metalli.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prevista dall'articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE modificata dalla direttiva 2013/39/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 13 settembre 2013 e la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga in conformità all'articolo 9 bis.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Un simile conferimento di potere era incluso della versione originale della direttiva 2008/105/CE ma è non è stato utilizzato prima della modifica della direttiva secondo la procedura legislativa ordinaria nel 2013. La modifica del 2013 ha comportato alcuni cambiamenti del testo dell'allegato I, parte B, punto 3, per tener conto degli sviluppi tecnici relativi alla valutazione della conformità agli standard di qualità ambientale per i metalli, in particolare per riconoscere l'introduzione di standard di qualità ambientale della media annua della biodisponibilità di due metalli nelle acque dolci e i progressi compiuti nella modellizzazione di biodisponibilità.

 

Da allora gli sviluppi tecnici e scientifici non hanno richiesto ulteriori adattamenti dell'allegato I, parte B, punto 3, pertanto la Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati durante il periodo di riferimento. Tuttavia, l'uso dei poteri delegati potrebbe rivelarsi necessario in futuro, in particolare nel caso in cui l'esigenza di tenere conto degli sviluppi scientifici o tecnici pertinenti non coincida con le tempistiche di altre eventuali modifiche future alla direttiva.



4. CONCLUSIONE

La Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati conferiti dalla direttiva 2008/105/CE ma potrebbe farlo in futuro. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

(2)

 GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1.

(3)

 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(4)

ossia il campione d'acqua intero o la frazione disciolta.

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