Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0596

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l’esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

COM/2018/596 final

Bruxelles, 17.8.2018

COM(2018) 596 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

concernente l’esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose


Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

concernente l’esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

1. Introduzione e base giuridica

Il regolamento (UE) n. 649/2012 1 (“regolamento PIC”) attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (“procedura PIC”, dall’acronimo inglese per Prior Informed Consent) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (“convenzione di Rotterdam”), firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2003/106/CE del Consiglio 2 . Gli obblighi e le procedure per l’esportazione e l’importazione di talune sostanze chimiche, in particolare delle sostanze soggette alla procedura del previo assenso informato ai sensi della convenzione di Rotterdam, sono stabiliti dal regolamento PIC.

L’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento PIC conferisce alla Commissione, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 26, il potere di adottare atti delegati volti a raggiungere i seguenti obiettivi:

- inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 23, sulla base di una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione e di altre modifiche dell’allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti [articolo 23, paragrafo 4, lettera a)],

- inserimento nella parte 1 dell’allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti 3 [articolo 23, paragrafo 4, lettera b)],

- inserimento nella parte 2 dell’allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello di Unione [articolo 23, paragrafo 4, lettera c)],

- modifiche di voci esistenti dell’allegato V [articolo 23, paragrafo 4, lettera d)],

- emendamenti degli allegati II, III, IV e VI [articolo 23, paragrafo 4, lettera e)].

La presente relazione ha l’obiettivo di soddisfare l’obbligo stabilito per la Commissione dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento PIC. L’articolo 26, paragrafo 2, prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esercizio della delega conferitole dal regolamento PIC. La relazione va elaborata al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni della delega, che decorre dal 1° marzo 2014. La delega dei poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2. Esercizio della delega

Durante il periodo oggetto della presente relazione, la Commissione ha adottato tre atti delegati al fine di modificare tre elementi non essenziali del regolamento PIC. Tali atti delegati sono stati adottati sia sulla base dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del regolamento PIC, che specifica quanto segue: “Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 riguardo alle misure seguenti: a) inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sulla base di una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione e di altre modifiche dell’allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti;”, sia sulla base dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera b), che prevede che: “Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 riguardo (...) [all’]iscrizione nella parte 1 dell’allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti;”.

Sono stati adottati i seguenti atti:

2.1. Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione 4

Tale atto giuridico è stato adottato sulla base dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del regolamento PIC. L’approccio seguito nell’atto delegato per determinare quali sostanze chimiche dovrebbero essere elencate nell’allegato I, e in quale sua parte, è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno a un gruppo di esperti composto da rappresentanti delle autorità nazionali designate dagli Stati membri per il regolamento PIC, dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche, dell’industria e della società civile (in appresso, “gruppo di esperti PIC DNA”) negli incontri dell’11 ottobre 2013 e del 7 aprile 2014. Il gruppo di esperti PIC DNA è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima degli incontri. La Commissione ha adottato l’atto delegato il 7 agosto 2014 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull’atto entro il periodo di due mesi previsto dall’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento PIC. Il regolamento delegato (UE) n. 178/2014 è stato pubblicato il 15 ottobre 2014 ed è in vigore dal 1° dicembre 2014.

2.2. Regolamento delegato (UE) 2015/2229 della Commissione 5

Tale atto giuridico è stato adottato sulla base dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del regolamento PIC. L’approccio seguito nell’atto delegato per determinare quali sostanze chimiche dovrebbero essere elencate nell’allegato I, e in quale sua parte, è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti PIC DNA in occasione degli incontri del 1° ottobre 2014 e del 21 aprile 2015. Il gruppo di esperti PIC DNA è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima degli incontri. La Commissione ha adottato l’atto delegato il 29 settembre 2015 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull’atto entro il periodo di due mesi previsto dall’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento PIC. Il regolamento delegato (UE) 2015/2229 è stato pubblicato il 3 dicembre 2015 ed è in vigore dal 1° febbraio 2016.

2.3 Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione 6

Tale atto giuridico è stato adottato sulla base dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), del regolamento PIC. L’approccio seguito nell’atto delegato per determinare quali sostanze chimiche dovrebbero essere elencate nell’allegato I, e in quale sua parte, è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti PIC DNA in occasione dell’incontro del 26 aprile 2016. Durante tale incontro il gruppo di esperti ha altresì discusso la possibilità di elencare talune sostanze chimiche nella parte 1 dell’allegato V. Il gruppo di esperti PIC DNA è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima dell’incontro. Inoltre, il gruppo di esperti PIC DNA è stato consultato per iscritto successivamente a tale incontro. La Commissione ha adottato l’atto delegato il 28 novembre 2017 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull’atto entro il periodo di due mesi previsto dall’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento PIC. Il regolamento delegato (UE) 2018/172 è stato pubblicato il 6 febbraio 2018 ed è in vigore dal 1° aprile 2018.

2.4 Poteri delegati non utilizzati durante il periodo di riferimento

In assenza di modifiche avvenute nel diritto dell’Unione o nell’ambito dell’applicazione della convenzione durante il periodo di riferimento, non sono stati esercitati i poteri delegati previsti dal regolamento PIC per l’adozione di atti delegati a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettere da c) a e). Poiché tali modifiche possono verificarsi in qualsiasi momento, è importante che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati che consentano di adattare il regolamento PIC al progresso tecnico in linea con eventuali modifiche. In tale contesto, è opportuno osservare che è attualmente in corso l’elaborazione di un ulteriore atto delegato la cui base giuridica è altresì rappresentata dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera c) e lettera d).

3. Conclusioni

Ad oggi, la Commissione ha esercitato i poteri delegati previsti dal regolamento PIC in tre occasioni e ai sensi delle due basi giuridiche di cui sopra. La Commissione ritiene che i poteri delegati conferiteli dall’articolo 23, paragrafo 4, dovrebbero essere tacitamente prorogati, anche per quanto riguarda i poteri non ancora esercitati, in considerazione dell’eventualità che in qualsiasi momento potrebbe essere necessario adattare il regolamento PIC al progresso tecnico ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, lettere da c) a e). L’attuazione del regolamento PIC sta progredendo e si stanno compiendo progressi tecnici e scientifici. Gli sviluppi avvenuti nel diritto dell’Unione e nell’ambito della convenzione devono trovare riscontro e richiedono l’adattamento degli allegati al regolamento PIC. Alla Commissione sarà pertanto richiesto di adottare ulteriori atti delegati in futuro al fine di mantenere aggiornato il contesto giuridico.

Con la presente, la Commissione adempie l’obbligo si elaborare una relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento PIC, invitando il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.

(1)

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

(2)

Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

(3)

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(4)

Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 297 del 15.10.2014, pag. 1).

(5)

Regolamento delegato (UE) n. 2015/2229 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 13).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione, del 28 novembre 2017, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 6).

Top