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Document 52018DC0569

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

COM/2018/569 final

Bruxelles, 3.8.2018

COM(2018) 569 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006




1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 1 (“regolamento sui gas fluorurati”) stabilisce disposizioni per proteggere l’ambiente riducendo le emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

A tal fine il regolamento sancisce in particolare disposizioni riguardanti:

-il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra;

-le condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengano o il cui funzionamento dipenda da gas fluorurati;

-le condizioni per l’uso di gas fluorurati; e

-i limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

L’articolo 12, paragrafo 15, e l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento sui gas fluorurati conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 15, tale conferimento di potere riguarda la facoltà di “modificare gli obblighi di etichettatura di cui ai paragrafi da 4 a 12, se del caso, alla luce degli sviluppi commerciali o tecnologici”.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, il conferimento di potere riguarda “[l’]aggiornamento degli allegati I, II e IV sulla base di nuove relazioni di valutazione adottate dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici o di nuove relazioni del gruppo di esperti per la valutazione scientifica del protocollo di Montreal sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate”. L’allegato I elenca gli idrofluorocarburi disciplinati dal regolamento sui gas fluorurati, l’allegato II elenca altri gas fluorurati soggetti a obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento e l’allegato IV definisce il metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale di una miscela (un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia elencata nell’allegato I o nell’allegato II). 

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è presentata in ottemperanza all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sui gas fluorurati, a norma del quale la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 giugno 2014. La Commissione è inoltre tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. L’articolo 22, paragrafo 2, sancisce anche che la delega di potere per adottare atti delegati “è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo”.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati e durante il periodo oggetto della presente relazione, la Commissione non si è avvalsa del potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafo 15, e all’articolo 21, paragrafo 1. Tuttavia, le ragioni che hanno indotto i colegislatori a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati restano valide.

Per quanto riguarda il conferimento di potere in materia di etichettatura previsto all’articolo 12, paragrafo 15, la necessità di aggiornare gli obblighi pertinenti alla luce degli sviluppi commerciali o tecnologici potrebbe ancora presentarsi. Le tempistiche esatte di detti sviluppi e il loro impatto sugli obblighi di etichettatura non sono prevedibili né soggetti a limiti temporali. Allo stesso modo, il conferimento di potere di cui all’articolo 21, paragrafo 1, relativo all’aggiornamento degli allegati I, II e IV dipende da sviluppi a livello delle Nazioni Uniti che non sono né prevedibili né soggetti a limiti temporali.

4. CONCLUSIONI

Pur non avendo adottato alcun atto delegato, dal momento che non si sono ancora prodotti gli sviluppi richiesti ai fini dell’esercizio del potere di adottare atti delegati ad essa conferito, la Commissione ritiene probabile che ciò si verifichi in futuro.

La delega di poteri di cui all’articolo 12, paragrafo 15, e all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento sui gas fluorurati dovrebbe pertanto essere prorogata tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, come previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, dello stesso.

(1)

GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

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