Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0282

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2019 all’evoluzione dell’RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020

COM/2018/282 final

Bruxelles, 23.5.2018

COM(2018) 282 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2019 all’evoluzione dell’RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020


Introduzione

Il regolamento QFP, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio del 21 aprile 2015 1 e adeguato nell’adeguamento tecnico per il 2018 2 , contiene la tabella del quadro finanziario dell’UE-28 per il periodo 2014-2020, a prezzi 2011 (tabella 1).

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento QFP, ogni anno la Commissione procede, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, a un adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale (QFP) all’evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE e dei prezzi, e comunica i risultati al Consiglio e al Parlamento europeo. Per quanto riguarda i prezzi, i massimali di spesa a prezzi correnti sono fissati applicando il deflatore fisso del 2 % annuo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP. Per quanto riguarda l’evoluzione dell’RNL, la presente comunicazione tiene conto delle più recenti previsioni economiche disponibili 3 .

Nel contempo, la Commissione calcola il margine residuo disponibile al di sotto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2014/335/UE, Euratom relativa alle risorse proprie (DRP 2014) 4 , l’importo assoluto del margine per imprevisti di cui all’articolo 13 del regolamento QFP, il margine globale per i pagamenti di cui all’articolo 5 e il margine globale per gli impegni di cui all’articolo 14. Inoltre, il sottomassimale per la rubrica 2 concernente le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti è adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo pilastro e lo sviluppo rurale.

Con la DRP 2014 vigente i massimali delle risorse proprie e il massimale degli stanziamenti di impegno sono stati adattati ai nuovi dati RNL secondo il sistema europeo dei conti (SEC 2010). L’importo massimo delle risorse proprie è ora fissato all’1,20 % dell’RNL (in precedenza 1,23 %) e l’importo massimo degli impegni all’1,26 % dell’RNL (in precedenza 1,29 %) 5 .

Il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del TUE il 30 marzo 2019. Tuttavia, ai fini di questo adeguamento tecnico, il Regno Unito è considerato uno Stato membro. Il punto 59 della relazione congiunta dei negoziatori dell’Unione europea e del governo del Regno Unito 6 e la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo 7 prevedono che “il Regno Unito contribuirà e parteciperà all’esecuzione dei bilanci annuali dell’Unione per gli esercizi 2019 e 2020 come se fosse rimasto nell’Unione”.

Scopo della presente comunicazione è presentare al Consiglio e al Parlamento europeo il risultato degli adeguamenti tecnici (UE-28) per il 2019 conformemente all’articolo 6 del regolamento QFP.

2.Termini dell’adeguamento della tabella del QFP (Allegato - tabelle 1-2)

La tabella 1 presenta il quadro finanziario per l’UE-28 a prezzi 2011 figurante nell’allegato I del regolamento QFP, adeguato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5.

La tabella 2 presenta il quadro finanziario per l’UE-28 adeguato per il 2019 (ossia a prezzi correnti). Il quadro finanziario espresso in percentuale dell’RNL è stato aggiornato secondo le più recenti previsioni economiche disponibili (primavera 2018) ed è adeguato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5 del regolamento QFP.

2.1.Cifra totale per l’RNL

Secondo le più recenti previsioni disponibili, l’RNL per il 2019 è fissato a 16 489 019 milioni di EUR a prezzi correnti per l’UE-28. A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento QFP, per l’esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell’esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi. Pertanto, a titolo puramente informativo, l’RNL aggiornato in base al SEC 2010 è fissato a 14 029 175 milioni di EUR per il 2014, a 14 716 840 milioni di EUR per il 2015, a 14 847 036 milioni di EUR per il 2016, a 15 294 451 milioni di EUR per il 2017 e a 15 892 594 milioni di EUR per il 2018. Per lo stesso motivo, il massimale delle risorse proprie, fissato attualmente all’1,20 % dell’RNL (SEC 2010), è adeguato soltanto a partire dal 2018 in poi nella tabella del QFP in allegato. Per il 2017 e gli esercizi precedenti è riportato il massimale delle risorse pari all’1,23 % dell’RNL sulla base del SEC 95.

2.2.Principali risultati dell’adeguamento tecnico del QFP per il 2019

Il massimale complessivo degli stanziamenti di impegno per il 2019 (164 123 milioni di EUR) è pari all’1,00 % dell’RNL.

Il massimale globale corrispondente per gli stanziamenti di pagamento (166 709 milioni di EUR) è pari all’1,01 % dell’RNL. Sulla base delle previsioni economiche più recenti resta quindi un margine di 31 159 milioni di EUR (0,19 % dell’RNL per l’UE-28) al di sotto del massimale delle risorse proprie dell’1,20 %.

2.3.Adeguamento del sottomassimale della rubrica 2

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 2 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti (primo pilastro) nel periodo 2014-2020 viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro, conformemente all’atto giuridico che istituisce tali trasferimenti. L’importo totale del massimale della rubrica 2 non cambia.

Primo adeguamento: il sottomassimale della rubrica 2 è stato adeguato per la prima volta nell’adeguamento tecnico del QFP per il 2015 8 . Questo adeguamento, illustrato in dettaglio nella prima tabella in appresso, si riflette nel regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014 9 .

Secondo adeguamento: due serie di trasferimenti tra i pilastri della PAC si riflettono nell’adeguamento tecnico del QFP per il 2016 10 (v. la seconda tabella che segue). Tali trasferimenti coprivano la flessibilità tra i pilastri conformemente all’articolo 136 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 11 e all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 12 , e anche il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento. La prima serie di trasferimenti è indicata nel regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 13 e si riflette nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2014 della Commissione del 16 ottobre 2014 14 . La seconda serie di trasferimenti è indicata nel regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014 15 e si riflette nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/141 della Commissione del 29 gennaio 2015 16 .

È stato effettuato un adeguamento imprevisto di modesta entità quando nel 2015 la normativa gallese di attuazione delle disposizioni unionali in materia di pagamenti diretti è stata revocata per ordine di un giudice nazionale. Questa modifica è indicata nel regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione del 2 dicembre 2015 17 e si riflette nel regolamento di esecuzione 2016/257 della Commissione del 24 febbraio 2016 18 .

L’ultima serie di trasferimenti tra i pilastri con riferimento agli esercizi finanziari 2019 e 2020 è stata notificata alla Commissione entro il 1º agosto 2017 e indicata nel regolamento delegato (UE) n. 162/2018 della Commissione del 23 novembre 2017 19 e si riflette nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/288 della Commissione del 19 febbraio 2018 20 (v. la quarta tabella in appresso).

La modifica del sottomassimale della rubrica 2 a prezzi correnti deve essere tradotta in prezzi del 2011 per adeguare tecnicamente la tabella relativa al QFP, in cui figurano i prezzi del 2011. A tale scopo, il saldo netto del FEAGA viene innanzitutto trasformato in prezzi 2011 applicando il deflatore fisso del 2%. Tale importo viene poi arrotondato per ottenere il sottomassimale della rubrica 2 adeguato, in quanto i massimali del QFP sono espressi unicamente in milioni di euro. Solo con tale procedura di arrotondamento è possibile garantire che il sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. Le lievi differenze che risultano non costituiscono un margine disponibile, ma sono il semplice effetto dell’applicazione dell’arrotondamento, poiché tutte le cifre della tabella relativa al QFP devono essere espresse in milioni di euro. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. La stessa impostazione è stata applicata nei precedenti adeguamenti tecnici del QFP.

La tabella in appresso presenta il risultato netto dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 2.

3.Margine globale per i pagamenti (MGP)

A norma dell’articolo 5 del regolamento QFP, la Commissione adegua verso l’alto il massimale di pagamento per gli anni 2015-2020 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell’anno n-1 del QFP. L’eventuale adeguamento verso l’alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell’anno n-1 a prezzi 2011 costanti.

Nell’ambito dell’adeguamento tecnico per il 2016 il margine residuo del 2014 (104 milioni di EUR a prezzi correnti) è stato trasferito al 2015 (106 milioni di EUR a prezzi correnti) e i massimali sono stati adeguati di conseguenza. Nell’ambito dell’adeguamento tecnico per il 2017 il margine residuo del 2015 (1 288 milioni di EUR) è stato trasferito al periodo 2018-2020. Nell’ambito dell’adeguamento tecnico per il 2018 il margine residuo del 2016 (13 991 milioni di EUR) è stato trasferito al periodo 2018-2020. Nell’ambito dell’adeguamento tecnico di quest’anno viene calcolato l’MGP per il 2017.

I pagamenti relativi agli altri strumenti speciali sono considerati al di là dei massimali del QFP 21 . Il massimale di pagamento del 2017 era pari a 142 906 milioni di EUR a prezzi correnti. Dopo la compensazione dell’importo utilizzato a titolo del margine per imprevisti nel 2014 (2 818,2 milioni di EUR) il massimale di pagamento residuo utilizzato a scopo di confronto è di 140 087,8 milioni di EUR. I pagamenti eseguiti nel 2017 ammontano a 126 486,6 milioni di EUR. Tale importo comprende i pagamenti eseguiti degli stanziamenti di pagamento autorizzati nel bilancio 2017 (124 690,6 milioni di EUR) e i riporti dal 2017 al 2018 (1 796,0 milioni di EUR) 22 . Poiché dall’esecuzione sono esclusi i pagamenti relativi agli strumenti speciali (2 713,3 milioni di EUR, di cui 2 713,1 milioni di EUR eseguiti e 0,2 milioni di EUR riportati), l’esecuzione presa in considerazione per il calcolo dell’MGP è pari a 123 773,3 milioni di EUR (124 690,6 milioni di EUR + 1 796,0 milioni di EUR – 2 713,3 milioni di EUR).

Tutti i riporti dal 2016 al 2017 sono stati considerati eseguiti ai fini del calcolo dell’MGP 2016, ma non tutti erano stati effettivamente eseguiti. Occorre quindi aggiungere al calcolo i riporti decaduti, che di fatto costituiscono una sottoesecuzione. I riporti decaduti dal 2016 al 2017 ammontano a 99,3 milioni di EUR, di cui 0,04 milioni di EUR per gli strumenti speciali. L’ammontare complessivo dei riporti decaduti preso in considerazione è quindi pari a 99,2 milioni di EUR.

Il margine residuo al di sotto del massimale di pagamento del 2017 è pari a 16 413,7 milioni di EUR a prezzi correnti (ossia 142 906 milioni di EUR – 2 818,2 milioni di EUR – 123 773,3 milioni di EUR + 99,2 milioni di EUR). Il massimale del 2017 è pertanto ridotto di 16 414 milioni di EUR a prezzi correnti, ovvero di 14 575 milioni di EUR a prezzi 2011.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dell’MGP e il corrispondente adeguamento dei massimali è utilizzato il deflatore del 2% annuo. L’MGP è trasferito ai massimali di pagamento degli esercizi 2019 e 2020. A prezzi 2011, un importo di 6 379 milioni di EUR è trasferito al 2019 (raggiungendo il massimo consentito di 11 miliardi di EUR a prezzi 2011) e un importo di 8 196 milioni di EUR è trasferito al 2020 (lasciando 183 milioni di EUR al di sotto dell’adeguamento massimo di 13 miliardi di EUR), il che corrisponde a un aumento a prezzi correnti di 7 474 milioni di EUR nel 2019 e 9 795 milioni di EUR nel 2020.

Risulta pertanto che il massimale complessivo di pagamento per il periodo 2014-2020 a prezzi 2011 rimane invariato, mentre il massimale complessivo di pagamento a prezzi correnti aumenta di 855 milioni di EUR.

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dell’MGP per il 2017.

La tabella seguente indica gli adeguamenti corrispondenti dei massimali di pagamento.

4.Strumenti speciali

Diversi strumenti sono disponibili al di fuori dei massimali di spesa stabiliti nel quadro finanziario 2014-2020. Questi strumenti servono a permettere una reazione rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti, fornendo, entro certi limiti, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

4.1.Riserva per gli aiuti d’urgenza

Conformemente all’articolo 9 del regolamento QFP modificato, la riserva per gli aiuti d’urgenza può essere mobilizzata fino a un importo massimo di 300 milioni di EUR all’anno a prezzi 2011, ovvero 351,5 milioni di EUR nel 2018 a prezzi correnti (2 301,4 milioni di EUR per l’intero periodo a prezzi correnti). L’importo non utilizzato dell’esercizio precedente può essere riportato all’esercizio successivo. Il riporto dal 2017 al 2018 ammonta a 61,7 milioni di EUR.

La tabella seguente indica i dettagli delle disponibilità annuali e dell’utilizzo della riserva per gli aiuti d’urgenza (EAR) dal 2014.

4.2.Fondo di solidarietà dell’Unione europea

Conformemente all’articolo 10 del regolamento QFP, il Fondo di solidarietà dell’UE può essere mobilizzato fino a un importo massimo di 500 milioni di EUR all’anno a prezzi 2011, ovvero 585,8 milioni di EUR nel 2019 a prezzi correnti (3 944,7 milioni di EUR per l’intero periodo a prezzi correnti). L’importo non utilizzato dell’esercizio precedente può essere riportato all’esercizio successivo. Il riporto dal 2017 al 2018 ammonta a 140,8 milioni di EUR. Nessun importo è decaduto alla fine del 2017. Un importo di 294 milioni della quota del 2018 è stato anticipato al 2017, allo scopo di fornire finanziamenti sufficienti per far fronte al fabbisogno (terremoti in Italia).

La tabella seguente indica i dettagli delle disponibilità annuali e dell’utilizzo del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) dal 2014.

4.3.Strumento di flessibilità

Conformemente all’articolo 11 del regolamento QFP modificato, lo strumento di flessibilità può essere mobilizzato fino a un importo massimo di 600 milioni di EUR all’anno a prezzi 2011, ovvero 703 milioni di EUR nel 2019 a prezzi correnti (4 315 milioni di EUR per l’intero periodo a prezzi correnti). La quota degli importi annui non utilizzati dei tre esercizi precedenti può essere riportata.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), che rinvia all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, ogni anno, a decorrere dal 2017, l’importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato degli importi equivalenti alle quote dell’importo annuo per il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che sono decadute nell’esercizio precedente.

La tabella seguente indica i dettagli delle disponibilità annuali e dell’utilizzo dello strumento di flessibilità dal 2014.

 

4.4.Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all’articolo 12 del regolamento QFP, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione può essere mobilizzato fino a un importo massimo di 150 milioni di EUR all’anno a prezzi 2011, ovvero 175,7 milioni di EUR nel 2019 a prezzi correnti (1 183,4 milioni di EUR per l’intero periodo a prezzi correnti). Gli importi inutilizzati degli esercizi precedenti non possono essere riportati. L’importo di 151 milioni di EUR decaduto alla fine del 2017 è utilizzato per aumentare lo strumento di flessibilità nel 2018.

La tabella seguente indica i dettagli delle disponibilità annuali e dell’utilizzo del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) dal 2014.

4.5.Margine per imprevisti

Conformemente all’articolo 13 del regolamento QFP, un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell’Unione è costituito al di fuori dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

L’importo assoluto del margine per imprevisti per l’esercizio 2019 è pari a 4 946,7 milioni di EUR.

4.6.Margine globale per gli impegni per la crescita e l’occupazione, in particolare l’occupazione giovanile, nonché per la migrazione e le misure di sicurezza (MGI)

Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento QFP, modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 2017/1123 del Consiglio, i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscono un margine globale per gli impegni, da mettere a disposizione al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici relativi alla crescita e all’occupazione, in particolare l’occupazione giovanile, nonché alla migrazione e alla sicurezza.

Nel bilancio definitivo 2017, il margine che resta disponibile al di sotto del massimale di impegno nel 2017 ammonta a 1 115,5 milioni di EUR, Gli impegni in materia di strumenti speciali (compreso l’utilizzo dell’MGI e il margine per imprevisti) non sono presi in considerazione in quanto sono eseguiti al di là dei massimali del QFP.

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dell’MGI è utilizzato il deflatore del 2% annuo. L’importo del margine residuo del 2017 che deve essere messo a disposizione per il 2018 corrisponde a 1 115,5 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2017 ovvero a 1 137,8 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2018 23 (1 160,6 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2019). L’importo dell’MGI a prezzi del 2011 corrisponde a 990,5 milioni di EUR.

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dell’MGI 2017.

Attualmente, resta disponibile una quota dell’MGI 2016 (550,9 milioni di EUR a prezzi del 2018). La disponibilità complessiva dell’MGI nel 2018 ammonta pertanto a 1 688,7 milioni di EUR (a prezzi correnti).

La tabella seguente indica i dettagli del calcolo dell’MGI per il 2014.

5.Tabella riassuntiva e conclusioni

Le tabelle seguenti riassumono le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario in base all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 del regolamento QFP, a prezzi correnti e prezzi 2011.

(1)    GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.
(2)      COM(2017) 473 final del 15.9.2017.
(3)      https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018-economic-forecast_it
(4)      GU L 168 del 7.6.2014.
(5)      COM(2016) 829 final del 21.12.2016.
(6)      Relazione congiunta dei negoziatori dell’Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati ai sensi dell’articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione europea, 8 dicembre 2017, pag. 9.
(7)      COM(2017) 784 final, pag. 10.
(8)      COM(2014) 307 final, del 28.5.2014.
(9)      Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 108 dell’11.4.2014, pag. 13).
(10)      COM(2015) 320 final, del 22.05.2015.
(11)    Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(12)    Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(13)    Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 1).
(14)      Regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 299 del 17.10.2014, pag. 7).
(15)    Regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 16).
(16)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/141 della Commissione, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 11).
(17)      Regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 4.2.2016, pag. 8).
(18)      Regolamento di esecuzione (UE) 2016/257 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 49 del 25.2.2016, pag. 1).
(19)      Regolamento delegato (UE) 2018/162 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 6).
(20)      Regolamento di esecuzione (UE) 2018/288 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 18).
(21)    Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordino altre modalità relative ai pagamenti per gli strumenti speciali, la Commissione terrà conto di tale accordo per calcolare l’MGP nei futuri adeguamenti tecnici.
(22)    Qualora uno dei riporti dal 2017 al 2018 dovesse decadere nel 2018, l’importo corrispondente sarà aggiunto al calcolo dell’MPG nel 2019.
(23)    Qualora la totalità o parte dell’importo dovesse essere utilizzata negli esercizi 2019-2020, l’importo è adeguato proporzionalmente applicando il deflatore del 2% annuo a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP.
Top

Bruxelles, 23.5.2018

COM(2018) 282 final

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2019 all’evoluzione dell’RNL 
(SEC 2010)

(articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020)


Tabella 1    QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-28) ADEGUAMENTO TECNICO PER IL 2019*

* RNL sottostante basato sul SEC 2010 a partire dal 2018.

Tabella 2    QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-28) ADEGUAMENTO TECNICO PER IL 2019*

* RNL sottostante basato sul SEC 2010 a partire dal 2018.

Top