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Dokument 52018DC0057

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

COM/2018/057 final

Bruxelles, 7.2.2018

COM(2018) 57 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea


1.    INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio 1 stabilisce le norme relative all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea.

L'articolo 19 bis del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di precisare il contenuto delle relazioni aggiuntive che gli Stati membri devono inviare alla Commissione in merito ad aspetti specifici relativi all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea come, ad esempio, l'elenco delle circoscrizioni RICA, le norme riguardanti la fissazione delle soglie e dei piani, il periodo di riferimento delle produzioni standard, le classi di orientamento tecnico-economico e la raccolta dei dati.

2.    BASE GIURIDICA

La presente relazione è prevista dall'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio. A norma della suddetta disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2013 e la Commissione è tenuta ad elaborare una relazione sulla delega di potere.

3.    ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, la Commissione ha adottato due atti delegati: regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione 2 e regolamento delegato (UE) n. 2017/2278 della Commissione 3 .

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare regolamenti delegati che stabiliscono le norme relative ai dati per la rilevazione dei redditi e per l'analisi della situazione economica delle aziende agricole allo scopo di garantire un quadro armonizzato per le informazioni che gli Stati membri sono tenuti ad inviare.

A norma dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, dell'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, l'atto delegato deve stabilire norme per:

a) aggiornare l'elenco delle circoscrizioni RICA,

b) fissare i valori soglia che delimitano il campo di osservazione,

c) stabilire i piani per la selezione delle aziende contabili,

d) fissare il periodo di riferimento della produzione standard e determinare le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali, e

e) determinare i principali gruppi di dati contabili da raccogliere sulle schede aziendali, nonché le norme generali da seguire al riguardo.



3.a.    Delega dei poteri con riferimento all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1217/2009 sull'elenco delle circoscrizioni RICA per Stato membro.

Le circoscrizioni della rete d'informazione contabile agricola RICA, quali definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, sono i territori di uno Stato membro, o parte dei territori di uno Stato membro, delimitati ai fini della scelta delle aziende contabili. Un elenco di tali circoscrizioni figura nell'allegato I del regolamento.

L'articolo 3 assicura che l'elenco delle circoscrizioni RICA possa essere aggiornato in seguito alla richiesta di uno Stato membro e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 19 bis, allo scopo di modificare l'elenco contenuto nell'allegato I.

Il 31 maggio 2017 la Germania ha presentato richiesta di riunire le circoscrizioni Schleswig-Holstein e Amburgo in un'unica circoscrizione RICA: Schleswig-Holstein / Amburgo.

La Commissione ha esercitato il suddetto potere con l'adozione del regolamento delegato (UE) n. 2017/2278 della Commissione 4 recante modifica dell'allegato I per quanto concerne l'elenco delle circoscrizioni RICA per Stato membro, riunendo le circoscrizioni tedesche Schleswig-Holstein e Amburgo in un'unica circoscrizione RICA: Schleswig-Holstein / Amburgo.

Nell'allegato I, l'elenco delle circoscrizioni RICA relativo alla Germania è stato sostituito dal seguente:

«Germania

1. Schleswig-Holstein/Amburgo

2. Bassa Sassonia

3. Brema

4. Renania settentrionale — Vestfalia

5. Assia

6. Renania Palatinato

7. Baden-Württemberg

8. Baviera

9. Saar

10. Berlino

11. Brandeburgo

12. Meclemburgo-Pomerania

13. Sassonia

14. Sassonia-Anhalt

15. Turingia»

Il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione il 4 settembre 2017 ed è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 dicembre 2017. Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2018 per la rete d'informazione contabile agricola.



3.b.    Delega dei poteri con riferimento all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009 sulle norme per fissare la soglia relativa alla dimensione economica.

I valori soglia che delimitano il campo di osservazione dovrebbero consentire risultati rappresentativi del campo di osservazione che si vuole ottenere. I valori soglia dovrebbero ottimizzare il rapporto costo/benefici ed essere determinati con l'obiettivo di includere nel campo di osservazione le aziende che rappresentano la maggiore porzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 19 bis, che stabiliscono le norme per fissare la soglia espressa in euro pari ad uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia unionale relativa alle aziende agricole di cui all'articolo 5 ter del medesimo regolamento, poiché il campo di osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprende le aziende agricole di dimensione economica uguale o superiore alla soglia sopra citata.

La Commissione ha esercitato il suddetto potere adottando il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione 5 per indicare che:

La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, garantisce che il campo di osservazione dell'indagine rappresenti la maggiore proporzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.

Il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione il 1° agosto 2014 ed è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 novembre 2014. Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2015 per la rete d'informazione contabile agricola.

3.c.    Delega dei poteri con riferimento all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 sulle norme per elaborare un piano di selezione delle aziende contabili per ciascuno Stato membro.

Il piano di selezione dovrebbe includere un numero minimo di elementi che dimostrino come viene selezionato un campione rappresentativo, consentendo in tal modo all'indagine di conseguire gli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola.

L'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 19 bis, che stabiliscono le norme in base alle quali ciascuno Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione. Tali norme assicurano che i piani di selezione delle aziende contabili:

- siano stabiliti in base ai dati statistici più recenti,

- siano presentati secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole, e

- precisino, in particolare, la distribuzione delle aziende contabili in base alla classe di aziende e le modalità specifiche di selezione delle aziende stesse.

La Commissione ha esercitato il suddetto potere adottando il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione per indicare che il piano di selezione delle aziende contabili, redatto da ciascuno Stato membro, include elementi atti a garantire l'ottenimento di un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione. Nello specifico, il piano deve:

a) essere basato sulle fonti statistiche di riferimento più recenti;

b) spiegare le modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente alle circoscrizioni elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, nonché alle classi di orientamento tecnico-economico e alle classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

c) fornire una ripartizione delle aziende nel campo di osservazione per classi di orientamento tecnico-economico e classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, corrispondente almeno alle tipologie principali;

d) indicare i metodi statistici per la determinazione della percentuale di selezione adottata per ciascuno strato, le procedure di selezione delle aziende contabili e il numero di aziende contabili da selezionare per strato.

Il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione il 1° agosto 2014 ed è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 novembre 2014. Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2015 per la rete d'informazione contabile agricola.

3.d.    Delega dei poteri con riferimento all'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009, per quanto riguarda la fissazione del periodo di riferimento della produzione standard e la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali.

Le produzioni standard sono basate su dati medi rilevati nel corso di un determinato periodo di riferimento. Il loro valore dovrebbe essere attualizzato periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. La frequenza dell'attualizzazione dovrebbe essere connessa agli anni in cui vengono eseguite le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

È necessario che le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali siano strutturate in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione dei gruppi di aziende.

L'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 19 bis, per quanto riguarda la fissazione del periodo di riferimento della produzione standard e la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali.

L'orientamento tecnico-economico di un'azienda è determinato dalla percentuale relativa della produzione standard delle diverse attività caratteristiche dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale. Le aziende agricole sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole, in funzione del tipo di attività imprenditoriale, della dimensione economica e dell'importanza di altre attività lucrative direttamente collegate alle aziende stesse. La tipologia è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione e della RICA.

È specificata la corrispondenza tra classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari corrispondenti alle classi di orientamento tecnico-economico principali. La dimensione economica dell'azienda è determinata sulla base della sua produzione standard totale. Le produzioni standard e i dati per determinarle sono trasmessi alla Commissione dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 7 del medesimo regolamento o dall'organo a cui tale funzione è stata delegata.

La Commissione ha esercitato il suddetto potere adottando il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione per indicare il periodo di riferimento della produzione standard come segue:

Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione per l'anno N (...), il periodo di riferimento comprende i cinque anni consecutivi dall'anno N-5 all'anno N-1. Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cui al primo comma e comunemente denominati «produzioni standard N-3». Tali «produzioni standard N-3» sono attualizzate per tener conto dell'evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata un'indagine sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione presenta, nell'allegato I, una panoramica delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e delle rispettive corrispondenze, come segue:

Orientamento tecnico-economico generale

Descrizione

Orientamento tecnico-economico principale

Descrizione

1.

Aziende specializzate nei seminativi

15.

Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose

16.

Aziende specializzate in altre colture

2.

Aziende specializzate in ortofloricoltura

21.

Aziende specializzate in ortofloricoltura di serra

22.

Aziende specializzate in ortofloricoltura all'aperto

23.

Aziende specializzate in altri tipi di ortofloricoltura

3.

Aziende specializzate nelle colture permanenti

35.

Aziende specializzate in viticoltura

36.

Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura

37.

Aziende specializzate in olivicoltura

38.

Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti

4.

Aziende specializzate in erbivori

45.

Aziende bovine specializzate — orientamento latte

46.

Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso

47.

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

48.

Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori

5.

Aziende specializzate in granivori

51.

Aziende suinicole specializzate

52.

Aziende specializzate in pollame

53.

Aziende con vari granivori combinati

6.

Aziende di policoltura

61.

Aziende di policoltura

7.

Aziende con poliallevamento

73.

Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori

74.

Aziende con poliallevamento ad orientamento granivori

8.

Aziende miste (colture — allevamento)

83.

Aziende miste seminativi ed erbivori

84.

Aziende con colture diverse e allevamenti misti

9.

Aziende non classificate

90.

Aziende non classificate

Il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione il 1° agosto 2014 ed è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 novembre 2014. Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2015 per la rete d'informazione contabile agricola.

3.e.    Delega dei poteri con riferimento all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1217/2009 riguardo alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e delle norme generali per la raccolta dei dati.

I dati riportati nelle schede aziendali dovrebbero permettere di ottenere un quadro delle aziende contabili per quanto riguarda i fattori di produzione, di valutare il livello di reddito agricolo e di rispecchiare la realtà tecnica, economica e sociale dell'azienda agricola interessata. A tal fine occorre determinare i principali gruppi di dati contabili da raccogliere e le norme generali relative alla raccolta dei dati.

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 19 bis, riguardo alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e delle norme generali per la raccolta dei dati.

I dati si riferiscono ad una singola azienda agricola e ad un singolo esercizio contabile di dodici mesi consecutivi e riguardano esclusivamente tale azienda agricola. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell'azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.

La Commissione ha esercitato il suddetto potere adottando il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione per indicare che le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e la corrispondenza tra di loro figurano nell'allegato I del suddetto regolamento. Inoltre, per quanto concerne la scheda aziendale, i gruppi principali di dati contabili da raccogliere e le norme generali per la raccolta dei dati figurano nell'allegato II del regolamento.

Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione presenta, nell'allegato II, una panoramica dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere per la scheda aziendale e delle norme generali per la raccolta dei dati, come segue:

Scheda aziendale — principali gruppi di dati contabili da raccogliere

- Informazioni generali sull'azienda, quali dati relativi all'ubicazione, allo status, al tipo e alla classificazione.

- Tipo di occupazione: dati sintetici relativi ai tipi di conduzione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda.

- Manodopera: i dati che caratterizzano l'organizzazione del lavoro, come il numero di persone che lavorano nell'azienda, l'orario di lavoro e il tipo di contratto.

- Attivi: i dati che descrivono gli attivi dell'azienda, suddivisi per categorie, utilizzati per il suo funzionamento nel corso dell'esercizio contabile.

- Quote e altri diritti: i dati relativi alle quote e ad altri diritti connessi al funzionamento dell'azienda nel corso dell'esercizio contabile.

- Passivi: i dati relativi alle passività dell'azienda nel corso dell'esercizio contabile.

- Imposta sul valore aggiunto: i dati relativi all'applicazione dei sistemi di imposta sul valore aggiunto (IVA) all'azienda.

- Fattori di produzione: i dati relativi ai fattori di produzione utilizzati per il funzionamento dell'azienda, come costi specifici e generali, per ottenere la sua produzione nel corso dell'esercizio contabile.

- Produzioni vegetali: i dati relativi alla produzione e all'uso delle coltivazioni nell'azienda.

- Produzione zootecnica: i dati relativi alla produzione e all'uso di animali nell'azienda.

- Prodotti e servizi connessi agli animali: i dati relativi alla produzione e all'uso di prodotti e servizi connessi agli animali nell'azienda.

- Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda: i dati relativi a tutte le attività diverse dal lavoro agricolo direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa, e nell'ambito delle quali sono utilizzate le risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, prodotti agricoli ecc.) o i prodotti dell'azienda.

- Sovvenzioni: i dati che descrivono nel dettaglio le sovvenzioni ricevute dall'azienda nel corso dell'esercizio contabile.

Scheda aziendale — norme generali per la raccolta dei dati

a) L'esercizio contabile di dodici mesi consecutivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 si chiude nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 30 giugno.

b) I dati della scheda aziendale devono provenire da una contabilità che comporta registrazioni sistematiche e regolari nel corso dell'esercizio contabile.

c) I dati della scheda aziendale devono essere indicati in valori finanziari, in euro o in unità monetarie nazionali, in misure fisiche di peso, volume, superficie, in numeri nonché in altre unità o indicazioni corrispondenti.

d) I dati contabili sono espressi in valore monetario, IVA esclusa.

e) I dati contabili in valore monetario sono espressi al netto di premi e sovvenzioni, che vengono registrati separatamente. Per premio e sovvenzione si intende qualsiasi aiuto diretto concesso con fondi pubblici e che abbia dato luogo a un'entrata specifica.

Il regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione il 1° agosto 2014 ed è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 novembre 2014. Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2015 per la rete d'informazione contabile agricola.

4.    CONCLUSIONI

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

REGOLAMENTO (CE) n. 1217/2009 DEL CONSIGLIO, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

(2)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 1198/2014 DELLA COMMISSIONE, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).

(3)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2278 DELLA COMMISSIONE, del 4 settembre 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 1).

(4)

 Cfr. nota 3.

(5)

Cfr. nota 2.

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