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Document 52018AP0181
European Parliament legislative resolution of 19 April 2018 on the proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))
GU C 390 del 18.11.2019, pp. 196–214
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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18.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/196 |
P8_TA(2018)0181
Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))
(Consultazione)
(2019/C 390/45)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0677), |
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visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0424/2017), |
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vista la sua posizione del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (1), |
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vista la sua posizione dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (2), |
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visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0140/2018), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 3
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 4
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 5
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 6
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 7
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 8
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 11
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 12
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero agevolare la creazione di posti di lavoro di qualità, anche riducendo gli ostacoli che le imprese incontrano nell' assumere personale, promuovendo l'imprenditorialità e il lavoro autonomo e , in particolare, sostenendo la creazione e la crescita delle microimprese e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'economia sociale e favorire l'innovazione sociale. |
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Gli Stati membri dovrebbero agevolare la creazione di posti di lavoro sostenibili, accessibili e di qualità a tutti i livelli di competenze, in tutti i settori del mercato del lavoro e in tutte le regioni e investire in tale creazione , anche sviluppando pienamente il potenziale dei settori orientati al futuro, quali l'economia verde e circolare, il settore dell'assistenza e il settore digitale. Gli Stati membri dovrebbero mettere le persone in condizione di conciliare la vita lavorativa con quella privata, garantire che il luogo di lavoro sia adatto alle persone con disabilità e ai lavoratori più anziani, aiutare le imprese ad assumere personale e promuovere l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo, in particolare sostenendo la creazione e la crescita delle microimprese e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'economia sociale e favorire l'innovazione sociale. |
Emendamento 14
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare forme innovative di lavoro che creino opportunità di impiego per tutti in modo responsabile. |
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Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare forme innovative di lavoro che creino opportunità di impiego di qualità per tutti in modo responsabile, tenendo conto dello sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e assicurando al contempo la piena conformità con il diritto dell'Unione, la legislazione nazionale in materia di occupazione e le prassi occupazionali nazionali nonché con i sistemi di relazioni industriali. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere le buone prassi in tale ambito. |
Emendamento 15
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero ridurre la burocrazia allo scopo di alleviare gli oneri superflui sulle piccole e medie imprese, che contribuiscono notevolmente alla creazione di posti di lavoro. |
Emendamento 16
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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L' onere fiscale dovrebbe essere trasferito dal lavoro ad altre fonti di imposizione meno sfavorevoli all'occupazione e alla crescita, tenendo conto dell'effetto ridistribuivo del sistema fiscale, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita. |
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Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre gradualmente l' onere fiscale sul lavoro e trasferirlo ad altre fonti di imposizione meno sfavorevoli all'occupazione e alla crescita, tenendo conto dell'effetto ridistribuivo del sistema fiscale, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita, inclusi gli investimenti nei servizi pubblici di interesse generale . |
Emendamento 17
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 5 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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È opportuno che gli Stati membri, in linea con le prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, favoriscano meccanismi di determinazione dei salari trasparenti e prevedibili, permettendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantendo retribuzioni eque che offrano un tenore di vita dignitoso. Tali meccanismi dovrebbero tenere in considerazione le differenze tra i livelli di competenze e le divergenze in termini di risultati economici tra regioni, settori e imprese. Nel rispetto delle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire livelli salariali minimi adeguati, tenendo conto degli effetti su competitività, creazione di posti di lavoro e livelli di povertà lavorativa. |
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È opportuno che gli Stati membri, in linea con le prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, favoriscano meccanismi di determinazione dei salari trasparenti e prevedibili, permettendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantendo retribuzioni eque che offrano un tenore di vita dignitoso in modo sostenibile e responsabile . Tali meccanismi dovrebbero tenere in considerazione le differenze tra i livelli di competenze e le divergenze in termini di risultati economici tra regioni, settori e imprese. Nel rispetto delle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire livelli salariali minimi adeguati, tenendo conto degli effetti su competitività, creazione di posti di lavoro e livelli di povertà lavorativa. |
Emendamento 18
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 6 – titolo
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Orientamento 6: migliorare l'offerta di forza lavoro: accesso all'occupazione, abilità e competenze |
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Orientamento 6: migliorare l'offerta di forza lavoro e agevolare l' accesso all'occupazione, abilità e competenze |
Emendamento 19
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Nell'ambito di cambiamenti tecnologici, ambientali e demografici, gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, dovrebbero promuovere la produttività e l'occupabilità mediante un'adeguata offerta di conoscenze, abilità e competenze pertinenti per tutto l'arco della vita lavorativa delle persone, rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero effettuare i necessari investimenti nella formazione e istruzione iniziale e continua. Essi dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione, fornire un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi. Essi dovrebbero garantire il trasferimento dei diritti in materia di formazione durante le transizioni professionali . Ciò dovrebbe consentire a tutti di meglio prepararsi e adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro e di gestire con successo le transizioni, rafforzando così la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi. |
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Nell'ambito di cambiamenti tecnologici, ambientali e demografici, gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e la società civile , dovrebbero promuovere la sostenibilità , la produttività e l'occupabilità mediante un'adeguata offerta di conoscenze, abilità e competenze pertinenti per tutto l'arco della vita lavorativa delle persone, rispondendo alle opportunità attuali e a quelle future previste del mercato del lavoro anche attraverso la promozione mirata della formazione nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica . Gli Stati membri dovrebbero effettuare i necessari investimenti nella formazione e istruzione iniziale e continua e nell'apprendimento permanente, concentrandosi non soltanto sull'istruzione formale, ma anche sull'apprendimento non formale e informale, e garantendo pari opportunità e parità di accesso per tutti . Essi dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le organizzazioni della società civile e le altre parti interessate per migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione e affrontarne le debolezze strutturali , fornire un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, tenendo anche conto delle specifiche esigenze delle persone disabili, delle minoranze etniche e nazionali, degli immigrati e dei rifugiati . Gli Stati membri dovrebbero garantire il trasferimento dei diritti alla formazione durante i cambiamenti nella vita professionale mediante un sistema a punti e l'accumulo dei diritti associati . Ciò dovrebbe consentire a tutti di meglio prepararsi e adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro, di evitare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e di gestire con successo le transizioni, rafforzando così la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi. |
Emendamento 20
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità nell'istruzione e aumentare i livelli generali di istruzione, in particolare per i meno qualificati. Essi dovrebbero garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, rafforzare le competenze di base, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola, migliorare la pertinenza dei diplomi di istruzione superiore per il mercato del lavoro, migliorare le capacità di monitoraggio e previsione e aumentare la partecipazione degli adulti all'istruzione e formazione continua. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione e formazione professionale, anche mediante apprendistati efficaci e di qualità, rendere le competenze più visibili e comparabili e aumentare le possibilità di avere riconosciute e convalidate le qualifiche e le competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Essi dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione professionale continua flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante la creazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle competenze, una corrispondente offerta di istruzione e formazione e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite. |
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Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità nell'istruzione, inclusa l'istruzione nella prima infanzia , e aumentare i livelli generali di istruzione, in particolare per i meno qualificati e i discenti provenienti da contesti svantaggiati . Essi dovrebbero garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, sviluppare e rafforzare le competenze di base, promuovere lo sviluppo delle competenze imprenditoriali , ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola, migliorare la pertinenza dei diplomi di istruzione superiore per il mercato del lavoro, migliorare le capacità di monitoraggio e previsione e aumentare la partecipazione degli adulti all'istruzione e formazione continua, anche attraverso politiche che prevedano congedi a fini di istruzione e formazione nonché misure di formazione professionale e apprendimento permanente sul lavoro . Gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione e formazione professionale, anche mediante apprendistati efficaci e di qualità, rendere le competenze più visibili e comparabili e aumentare le possibilità di avere riconosciute e convalidate le qualifiche e le competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Essi dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione professionale continua flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere in modo mirato gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante la creazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle competenze, un' offerta di istruzione e formazione che corrisponda alle opportunità sul mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite. |
Emendamento 21
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Al fine di promuovere il benessere a lungo termine e la produttività della loro forza lavoro, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i propri sistemi di istruzione e formazione, oltre che soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, siano tesi a promuovere lo sviluppo personale, la coesione sociale, la comprensione interculturale e la cittadinanza attiva. |
Emendamento 22
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Si dovrebbe porre rimedio all'elevato tasso di disoccupazione e inattività, anche mediante un'assistenza tempestiva e su misura basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, alla formazione e alla riqualificazione. Strategie globali che includano la valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione dovrebbero essere perseguite al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale. La disoccupazione giovanile e gli elevati tassi di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante un miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani (15). |
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Si dovrebbe porre rimedio all'elevato tasso di disoccupazione nonché alla disoccupazione e inattività a lungo termine , anche mediante un'assistenza tempestiva, integrata e su misura basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, alla formazione, alla riqualificazione e a un seguito adeguato. A tal fine, è necessario un approccio coordinato ai servizi sociali e per l'impiego, vale a dire una stretta collaborazione tra i servizi per l'impiego, i servizi sociali, le parti sociali e le autorità locali. Strategie globali che includano la valutazione individuale approfondita quanto prima possibile dovrebbero essere perseguite al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale a lungo termine . La disoccupazione giovanile e gli elevati tassi di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante un miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani (16). |
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Emendamento 23
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Le riforme fiscali per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone più lontane dallo stesso. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante iniziative di sostegno finanziario e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società. |
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Le riforme fiscali per spostare gradualmente la pressione fiscale dal lavoro dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli ingiustificati e l'eccesso di burocrazia e fornire incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone più lontane dallo stesso, assicurando al contempo che il trasferimento della pressione fiscale non metta a rischio la sostenibilità dello Stato sociale . Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità e ai lavoratori più anziani , anche mediante iniziative di sostegno finanziario e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società nel suo complesso. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere l'occupazione assistita in un mercato del lavoro aperto e inclusivo. |
Emendamento 24
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli ostacoli alla partecipazione e all'avanzamento di carriera dovrebbero essere eliminati al fine di garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche mediante la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro e vita familiare, in particolare mediante l'accesso all'assistenza a lungo termine e all'educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili . Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a congedi familiari adeguati e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne. |
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Gli ostacoli alla partecipazione e all'avanzamento di carriera dovrebbero essere eliminati al fine di garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche mediante la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore in tutti i settori e in tutte le professioni . Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare politiche in materia di trasparenza salariale e di audit sulle retribuzioni al fine di colmare il divario retributivo di genere. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), stabilendo sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro che pagano retribuzioni diverse per lo stesso lavoro, a seconda che sia svolto da un uomo o da una donna. Dovrebbe essere garantita per tutti la conciliazione tra lavoro, vita privata e vita familiare. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a congedi familiari e assistenziali adeguati, a un'assistenza a lungo termine e a un'educazione e cura della prima infanzia economicamente accessibili e di qualità e a modalità di lavoro flessibili orientate al lavoratore, come il telelavoro e il lavoro intelligente , per conciliare lavoro e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne. Gli Stati membri dovrebbero assicurare il sostegno ai prestatori di assistenza che sono costretti a limitare la propria attività professionale o a porvi fine per potersi occupare in modo adeguato di qualcuno. |
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Emendamento 25
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro. Essi dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e migliorandone la connessione al sostegno al reddito, sulla base dei diritti e delle responsabilità dei disoccupati di cercare attivamente lavoro . Gli Stati membri dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, sostenendo la domanda del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati. |
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Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro affinché i lavoratori siano in grado di avanzare nella carriera . Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro attraverso un sostegno individuale e servizi integrati nell'ambito di un approccio più ampio di inclusione attiva . Essi dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone i finanziamenti , gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e assicurando un adeguato sostegno al reddito per i disoccupati che cercano attivamente lavoro , tenendo conto al contempo dei diritti e delle responsabilità dei disoccupati. Ciò significa anche collaborare con le parti sociali e gli altri soggetti interessati, tra cui le organizzazioni della società civile, al fine di aumentare l'efficacia e la responsabilità di tali politiche . Gli Stati membri dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci, interconnessi e di qualità , garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, consentendo loro di cercare lavoro in tutta l'Unione , sostenendo la domanda del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati. |
Emendamento 26
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni non dovrebbero costituire un disincentivo a un rapido ritorno all'occupazione . |
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Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo sufficiente a consentire loro di trovare un posto di lavoro di qualità in un tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni dovrebbero essere affiancate da politiche e misure attive sul mercato del lavoro che offrano incentivi per un rapido ritorno a un impiego di qualità . |
Emendamento 27
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere promossa con l'obiettivo di migliorare le competenze in termini di occupabilità e di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali e nel riconoscimento delle qualifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un elemento di impedimento o complicazione per i lavoratori di altri Stati membri che accedono a un'attività lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire gli abusi delle norme vigenti e affrontare la potenziale "fuga di cervelli"da alcune regioni. |
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La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere garantita quale libertà fondamentale con l'obiettivo di migliorare le competenze e di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo. Si dovrebbe promuovere anche la mobilità interna. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali, nell'accesso alla protezione sociale e nel riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, così come i requisiti linguistici sproporzionati. I lavoratori mobili dovrebbero essere sostenuti anche migliorando il loro accesso ai diritti sul posto di lavoro e la loro consapevolezza degli stessi . Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un elemento di impedimento o complicazione per i lavoratori di altri Stati membri che accedono a un'attività lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire gli abusi delle norme vigenti e affrontare la potenziale "fuga di cervelli"da alcune regioni. Dovrebbero farlo aumentando e sostenendo gli investimenti nei settori aventi un concreto potenziale di creare opportunità di impiego di elevata qualità, quali l'economia verde e l'economia circolare, il settore dell'assistenza e quello digitale. |
Emendamento 28
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 7 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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In linea con le prassi nazionali e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche economiche, occupazionali e sociali, anche fornendo sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva. |
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In linea con le prassi nazionali e con i principi di partenariato e al fine di conseguire un dialogo sociale e civile più efficace e migliori risultati socioeconomici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo, autentico e significativo delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle riforme e delle politiche economiche, occupazionali e sociali, e in tutte le fasi del processo , anche fornendo sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali e civili e delle organizzazioni della società civile. Tale coinvolgimento non dovrebbe limitarsi a una mera consultazione delle parti interessate . Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva. Anche i lavoratori con contratti atipici e i lavoratori autonomi dovrebbero essere in grado di esercitare il loro diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva. Gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti per rafforzare il ruolo delle parti sociali. |
Emendamento 29
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – titolo
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà |
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Orientamento 8: promuovere l'uguaglianza e le pari opportunità e la non discriminazione per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà |
Emendamento 30
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a promuovere le pari opportunità per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro. Essi dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. |
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Gli Stati membri, in cooperazione con le autorità locali e regionali , dovrebbero mettere in atto misure efficaci per combattere tutte le forme di discriminazione e promuovere pari opportunità affinché tutte le persone possano partecipare alla società. Tali misure dovrebbero includere la promozione di mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, anche attraverso misure che contrastino la discriminazione nell'accesso e sul mercato del lavoro, per sostenere le persone che sono discriminate, sottorappresentate o in situazioni vulnerabili . Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di trattamento e la lotta contro tutti i tipi di discriminazione nell'ambito di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o contesto socioeconomico. A tale scopo, sono necessarie misure particolari a sostegno delle persone in situazioni vulnerabili, e tali misure devono essere supportate da adeguati finanziamenti per prevenire qualsiasi potenziale concorrenza per le risorse tra i beneficiari interessati. |
Emendamento 31
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire un'efficace, efficiente e adeguata protezione sociale in tutte le fasi della vita di un individuo, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, la partecipazione al mercato del lavoro e la lotta alle disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe portare a una migliore accessibilità , sostenibilità, adeguatezza e qualità. |
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Gli Stati membri dovrebbero migliorare i regimi di protezione sociale per fornire un'efficace, efficiente e adeguata protezione sociale in tutte le fasi della vita di un individuo, compresi i lavoratori autonomi , favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, la partecipazione al mercato del lavoro e la lotta alle disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali. I miglioramenti e le innovazioni nei regimi di protezione sociale dovrebbero portare a un accesso , una disponibilità, una sostenibilità, un' adeguatezza e una qualità migliori . |
Emendamento 32
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare strategie preventive e integrate combinando i tre elementi del coinvolgimento attivo: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità. I sistemi di protezione sociale dovrebbero garantire il diritto a un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società. |
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Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare strategie preventive e integrate combinando i tre elementi del coinvolgimento attivo: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità calibrato sui bisogni dei singoli . I sistemi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società. |
Emendamento 33
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Analogamente, gli Stati membri dovrebbero, con il sostegno della Commissione, promuovere la partecipazione attiva delle ONG specializzate nella lotta contro la povertà e delle organizzazioni di persone che vivono in condizioni di povertà allo sviluppo di politiche volte a combattere la povertà e l’esclusione sociale. |
Emendamento 34
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità come l'assistenza all'infanzia, i servizi di assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione, l'alloggio, i servizi sanitari e di assistenza a lungo termine sono fondamentali per garantire pari opportunità, anche per i bambini e i giovani. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la riduzione della povertà lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso ai servizi essenziali, tra cui l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Alle persone in stato di bisogno o vulnerabili , gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza sociale adeguata in materia di alloggio e il diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sfratto forzato. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità. |
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L'accesso e la disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità come l'assistenza all'infanzia, i servizi di assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione, l'alloggio, i servizi sanitari, di riabilitazione e di assistenza a lungo termine sono fondamentali per garantire pari opportunità, anche per i bambini, i giovani, le minoranze etniche e i migranti . I bambini che vivono in povertà dovrebbero avere accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione e a strutture per l'infanzia gratuite, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata . Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la riduzione della povertà lavorativa, e la discriminazione . Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso ai servizi essenziali e che tali servizi abbiano un costo accessibile , tra cui l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'alloggio , l'acqua pulita , i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile , gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza sociale adeguata in materia di alloggio e il diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sfratto forzato. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità nonché le loro potenzialità. A tal fine gli Stati membri dovrebbero tra l'altro rivedere i loro sistemi di valutazione della disabilità per evitare la creazione di barriere all'accesso al mercato del lavoro. |
Emendamento 35
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero garantire che ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità siano forniti un sostegno e un'assistenza adeguati. La fornitura di assistenza personale nell'istruzione e nei servizi per l'impiego delle persone disabili dovrebbe essere promossa e sostenuta. |
Emendamento 36
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli Stati membri dovrebbero garantire il diritto a un accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria e a lungo termine di buona qualità e a prezzi abbordabili, salvaguardando nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo. |
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Gli Stati membri dovrebbero garantire il diritto a un accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria e a lungo termine di buona qualità, accessibili e a prezzi abbordabili, salvaguardando nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo. |
Emendamento 37
Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico , gli Stati membri dovrebbero garantire la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici per donne e uomini, offrendo pari opportunità per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, di entrambi i sessi , di maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi per assicurare una vita dignitosa. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da misure che prolungano la vita lavorativa ed incrementano l'età effettiva di pensionamento, ad esempio limitando l'uscita precoce dal mercato del lavoro e aumentando l'età pensionabile legale per tener conto dell'aumento della speranza di vita . Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le pertinenti parti interessate e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme. |
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Gli Stati membri dovrebbero garantire con urgenza la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici per donne e uomini, offrendo pari opportunità per tutti i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi di maturare adeguati diritti a pensione obbligatori per assicurare una vita dignitosa, mirando anche a garantire un reddito adeguato per le persone anziane che sia almeno al di sopra della soglia di povertà . Dovrebbe essere previsto un accesso non discriminatorio ai regimi supplementari che possa servire da integrazione a un solido regime pensionistico obbligatorio. In funzione dei meccanismi istituzionali degli Stati membri o del diritto nazionale, le pensioni, basate unicamente sul primo pilastro o su una combinazione del primo e del secondo pilastro, dovrebbero costituire un reddito sostitutivo adeguato basato sulle retribuzioni precedenti del lavoratore. Gli Stati membri dovrebbero garantire adeguati crediti pensionistici alle persone che hanno trascorso del tempo al di fuori del mercato del lavoro allo scopo di fornire assistenza in maniera informale . Le riforme pensionistiche, compreso un possibile aumento dell'età di pensionamento effettiva , dovrebbero essere inquadrate all'interno di strategie per un invecchiamento attivo e sano e sostenute da misure che prolungano la vita lavorativa per chi desidera lavorare più a lungo. Ai lavoratori prossimi al pensionamento dovrebbe essere offerta la possibilità di scegliere volontariamente di ridurre l'orario di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e la società civile e consentire un'opportuna introduzione progressiva di tutte le riforme. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0355.
(2) GU C 265 dell’11.8.2017, pag. 201.
(3) JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.
(4) JO C 67 du 20.2.2016, p. 1.
(5) JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
(6) COM(2017)0563 final – 2017/0244 (NLE).
(7) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.
(8) GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.
(9) GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.
(10) COM(2017)0563 final - 2017/0244 (NLE).
(11) GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.
(12) GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.
(13) COM(2008)0639 def.
(14) COM(2008)0639 def.
(15) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.
(16) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.
(17) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).