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Document 52018AE4953

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche» [COM(2018) 365 final — 2018/0189 (COD)]

EESC 2018/04953

GU C 110 del 22.3.2019, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 110/55


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche»

[COM(2018) 365 final — 2018/0189 (COD)]

(2019/C 110/10)

Relatore:

Arnold PUECH D’ALISSAC

Consultazione

Parlamento europeo, 10.9.2018

Consiglio, 17.10.2018

Base giuridica

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

21.11.2018

Adozione in sessione plenaria

12.12.2018

Sessione plenaria n.

539

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

208/1/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Le indicazioni geografiche (IG) rappresentano una risorsa unica e preziosa per i produttori dell’Unione europea in un mercato mondiale sempre più liberalizzato e concorrenziale.

1.2.

La Commissione europea dovrebbe agire sempre nell’interesse della protezione dei modelli di produzione e dei sistemi di qualità riconosciuti a livello mondiale per la loro sostenibilità, che va a vantaggio dei consumatori e dei produttori.

1.3.

Pertanto le indicazioni geografiche hanno la particolarità di concentrare l’attenzione sulla dimensione locale di un prodotto, mettendo così in rilievo gli aspetti culturali e le conoscenze specifiche locali, il territorio e le sue peculiarità agroecologiche. Tali caratteristiche devono essere preservate.

1.4.

A livello globale, si riscontra un movimento significativo verso lo sviluppo marchi ufficiali di identificazione della qualità e dell’origine (SIQO).

1.5.

Il CESE sottolinea questo aspetto positivo e si compiace della proposta della Commissione europea per la protezione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate, nel quadro dell’Atto di Ginevra e delle sue prassi giuridiche; reputa inoltre fondamentale cercare di creare un quadro armonizzato di protezione dei marchi di qualità a livello internazionale. Tuttavia, il CESE ritiene imprescindibile agire nel senso di un approccio globale inteso a tutelare e promuovere il sistema complessivo dei marchi di qualità.

1.6.

È opportuno proporre un sistema che garantisca la parità di trattamento di tutti i produttori europei che desiderano che la loro indicazione geografica sia riconosciuta anche a livello internazionale.

1.7.

Il CESE ritiene che i diritti acquisiti con tali indicazioni geografiche già registrate e protette a livello europeo dovrebbero essere salvaguardati al fine di evitare svantaggi e disuguaglianze di trattamento.

2.   La proposta di regolamento

2.1.

La proposta della Commissione è volta a istituire un quadro giuridico che assicuri un’efficace partecipazione dell’UE all’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) quando l’Unione europea sarà divenuta parte contraente dell’Atto di Ginevra.

2.2.

L’Atto di Ginevra stabilisce l’impegno di ciascuna parte contraente a proteggere sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi giuridiche. Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica registrata è, pertanto, protetta da ciascuna parte contraente, fatto salvo un suo rifiuto.

2.3.

Una volta che l’UE diverrà parte contraente dell’Atto di Ginevra, la Commissione propone che essa presenti un elenco delle proprie indicazioni geografiche (da concordare con gli Stati membri) per le quali è chiesta la protezione nell’ambito del sistema di Lisbona. Successivamente all’adesione dell’UE all’Accordo di Lisbona, la presentazione di domande per la registrazione internazionale di ulteriori indicazioni geografiche protette e registrate nell’Unione europea sarà possibile su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di un gruppo di produttori interessato.

2.4.

È opportuno predisporre procedure appropriate per la valutazione, da parte della Commissione, delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche originarie di parti terze contraenti e iscritte nel registro internazionale. Le modalità secondo cui l’Unione europea garantisce il rispetto delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche originarie di parti terze contraenti e registrate nel registro internazionale devono essere conformi alle disposizioni del capo III dell’Atto di Ginevra.

2.5.

Tale Atto impone in particolare a ciascuna parte contraente di prevedere mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate (cfr. l’articolo 14 dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona) (1).

2.6.

Sette Stati membri dell’UE sono membri dell’Accordo di Lisbona e come tali hanno accettato la protezione delle denominazioni di paesi terzi. Per consentire a tali Stati membri di adempiere agli obblighi internazionali da essi assunti precedentemente all’adesione dell’Unione europea all’Accordo di Lisbona, occorre prevedere un regime di protezione transitorio che produca effetti solo a livello nazionale e non incida sugli scambi all’interno dell’UE o internazionali.

2.7.

Le tasse dovute in virtù dell’Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune per la presentazione di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di una indicazione geografica sono a carico dallo Stato membro di cui la denominazione d’origine o l’indicazione geografica è originaria (cfr. l’articolo 11 dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona) (2).

2.8.

L’Unione europea ha istituito sistemi uniformi e completi di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli. Grazie a questi sistemi di protezione, le denominazioni protette per i prodotti tutelati godono di un’ampia protezione, basata su una procedura unica di domanda, in tutta l’UE. La proposta è in linea con le politiche generali dell’UE volte a promuovere e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche tramite accordi bilaterali, regionali e multilaterali.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE si compiace della proposta della Commissione europea per la protezione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate, nel quadro dell’Atto di Ginevra e delle sue prassi giuridiche. In un contesto caratterizzato da una sempre crescente globalizzazione, in particolare per quanto riguarda gli scambi di prodotti agroalimentari, è assolutamente necessario cercare di creare un quadro armonizzato di protezione dei marchi di qualità a livello internazionale.

3.2.

La Commissione europea dovrebbe agire sempre nell’interesse della protezione dei modelli di produzione e dei sistemi di controllo della qualità riconosciuti a livello mondiale per il loro impatto positivo sulla salute dei consumatori e sulla sostenibilità economica e ambientale.

3.3.

Le indicazioni geografiche (IG) rappresentano una risorsa unica (il 5,7 % delle vendite dell’industria agroalimentare, ossia oltre 54 miliardi di euro nel 2010) (3) e preziosa per i produttori dell’Unione europea in un mercato mondiale sempre più liberalizzato. Tuttavia, gli sforzi profusi per competere sul piano della qualità sono inutili se il vettore principale impiegato dai nostri prodotti di qualità, vale a dire l’IG non è sufficientemente protetto nei confronti dei mercati internazionali.

3.4.

Il CESE sottolinea che le indicazioni geografiche sono segni distintivi che permettono di differenziare prodotti concorrenti e di informare il consumatore in merito all’origine di un prodotto. Diversamente dai marchi commerciali, un’indicazione geografica ha l’obiettivo di sottolineare il legame tra un prodotto e il suo territorio di origine e, pertanto, le indicazioni geografiche hanno la particolarità di concentrare l’attenzione sulla dimensione locale di un prodotto, mettendo così in rilievo gli aspetti culturali e le conoscenze specifiche locali, il territorio e le sue peculiarità agroecologiche. Tali caratteristiche devono essere preservate.

3.5.

Già nel 2008, il CESE, nel suo parere sul tema Indicazioni e denominazioni geografiche (4), aveva sottolineato che nella «società civile europea, da tempo, si registra una crescita progressiva e continua della sensibilità dei consumatori nei confronti delle caratteristiche dei prodotti agroalimentari, il che si traduce in una richiesta di prodotti di qualità». È un’affermazione ancor più valida adesso che i consumatori nell’UE sono sempre più alla ricerca di prodotti di qualità provenienti da un territorio, una regione o un paese e la cui qualità e reputazione, tra le altre caratteristiche, sono essenzialmente legate alla sua origine geografica (5).

3.6.

Secondo un recente parere del Consiglio economico, sociale e ambientale francese sul tema Les signes officiels de qualité et d’origine des produits alimentaires («I marchi ufficiali di qualità e d’origine dei prodotti alimentari»), si osserva, a livello mondiale, un notevole movimento di sviluppo dei marchi ufficiali di identificazione della qualità e dell’origine. Le indicazioni geografiche si diffondono sempre di più perché rispondono a una domanda crescente dei consumatori e valorizzano anche una storia, un patrimonio e conoscenze ancestrali legati a un determinato territorio.

3.7.

Il CESE desidera ricordare che, secondo la FAO (6), vi è stato un effetto molto positivo delle indicazioni geografiche sui prezzi, indipendentemente dal tipo di prodotto, dalla regione di origine o dal periodo trascorso dalla registrazione.

3.8.

In tutti gli accordi bilaterali, conclusi o in corso di negoziazione, gli aspetti relativi alla protezione delle indicazioni geografiche sono sempre più centrali. Il CESE sottolinea tale aspetto positivo, Tuttavia, il CESE ritiene imprescindibile agire nel senso di un approccio globale inteso a tutelare e promuovere il sistema complessivo dei marchi di qualità.

3.9.

A tal fine, il CESE ritiene che sia necessario sottoporre a un ulteriore esame la proposta di introdurre un elenco positivo a livello dell’UE, che non è in linea con l’obbligo di tutela generale del sistema delle indicazioni geografiche. È opportuno infatti proporre un sistema che garantisca la parità di trattamento di tutti i produttori europei che desiderano che la loro indicazione geografica sia riconosciuta anche a livello internazionale. Ciò è tanto più vero in quanto i criteri scelti non tengono conto di altri criteri socioeconomici fondamentali per lo sviluppo economico di talune regioni dell’Unione europea. Intorno alle indicazioni geografiche spesso si sviluppa un’economia a base locale che genera posti di lavoro, che ha importanti effetti indotti positivi su altri settori dell’economia come il turismo ed è vantaggiosa per l’assetto e l’occupazione del territorio.

3.10.

Il CESE invita la Commissione a tenere conto dell’impatto delle nuove relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito e dell’incidenza che la definizione di un elenco positivo potrebbe avere sui negoziati in corso, che dovrebbero essere condotti sulla base della protezione del sistema di qualità dell’Unione europea nel suo complesso. Dopo il recesso, il Regno Unito dovrà continuare a rispettare le indicazioni geografiche garantite da un regime del quale finora ha beneficiato.

3.11.

Il CESE sottolinea che il settore agroalimentare europeo è fortemente minacciato dai prodotti contraffatti. Una relazione (7) pubblicata di recente dalla Commissione europea, conferma che i prodotti più spesso contraffatti sono quelli agroalimentari.

3.12.

Il CESE ricorda che finora sono sette i paesi dell’UE già membri dell’Accordo di Lisbona (Bulgaria, Francia, Ungheria, Italia, Portogallo, Repubblica ceca e Slovacchia) e che l’Accordo comprende a oggi 1 000 indicazioni geografiche registrate, per le quali la protezione internazionale delle denominazioni d’origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) è garantita per mezzo di un’unica procedura di registrazione.

3.13.

Il CESE ritiene che i diritti acquisiti con tali indicazioni geografiche già registrate e protette a livello europeo dovrebbero essere salvaguardati al fine di evitare svantaggi e disuguaglianze di trattamento.

3.14.

Infine, il CESE richiama l’attenzione su uno studio del 2012, l’unico attualmente disponibile, sul valore commerciale di tali indicazioni nell’UE (8). Tuttavia, sembra che da allora il tasso del premio di valore per le IG (value premium rate) non sia sostanzialmente cambiato.

Bruxelles, 12 dicembre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_239.pdf.

(2)  Ibid.

(3)  Cfr. il bando di gara AGRI-2011-EVAL-04.

(4)  GU C 204 dell'9.8.2008, pag. 57.

(5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1540542863415&uri=CELEX:32012R1151.

(6)  Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

(7)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_on_eu_customs_enforcement_of_ipr_2017_en.pdf

(attualmente disponibile solo in lingua inglese).

(8)  https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en (attualmente disponibile solo in lingua inglese).


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