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Document 52018AE4922

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo» [COM(2018) 646 final — 2017/0230 (COD)]

    EESC 2018/04922

    GU C 110 del 22.3.2019, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 110/58


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo»

    [COM(2018) 646 final — 2017/0230 (COD)]

    (2019/C 110/11)

    Relatore generale:

    Petr ZAHRADNÍK

    Consultazione

    Parlamento europeo, 4.10.2018

    Consiglio dell’Unione europea, 12.11.2018

    Base giuridica

    Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

    Adozione in sessione plenaria

    12.12.2018

    Sessione plenaria n.

    539

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    121/0/4

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE apprezza la flessibilità con cui la Commissione europea risponde ai problemi incontrati dagli istituti bancari e finanziari e adotta misure supplementari per contrastare la pratica del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

    1.2.

    Allo stesso tempo, il CESE ritiene che il rafforzamento del coordinamento delle autorità di vigilanza e la razionalizzazione delle relazioni tra queste ultime dovrebbero andare di pari passo con il coordinamento delle attività con le altre parti interessate, al fine di affrontare efficacemente un problema tanto critico.

    1.3.

    Il CESE mette in guardia sul fatto che, sebbene le opportunità tecnologiche e di comunicazione consentano di creare prodotti finanziari innovativi a vantaggio di depositanti e investitori, esse costituiscono anche una forte tentazione per i criminali coinvolti nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo. Anche per questo motivo chiede che le soluzioni adottate si concentrino quanto più possibile sull’eliminazione di rischi futuri.

    1.4.

    Il CESE sottolinea l’importanza crescente di questo problema in relazione ai paesi terzi e all’aumento dei rischi geopolitici, di sicurezza e politici e sottolinea la necessità per l’UE di prepararsi al meglio per debellare le pratiche di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché per eliminare gli abusi del mercato finanziario e degli istituti finanziari dell’UE.

    1.5.

    Il CESE riconosce e prende atto del fatto che le misure contenute nella proposta legislativa rappresentano passi importanti, ma solo parziali, dal punto di vista del coordinamento, dell’organizzazione e delle competenze e che dovranno essere seguite da un’ulteriore serie di misure per poter affrontare efficacemente il problema. Allo stesso tempo, concorda con la Commissione europea sul fatto che, nell’interesse della fattibilità e sostenibilità del percorso prescelto, è preferibile procedere in modo più graduale per evitare un’interruzione significativa della stabilità e del funzionamento del sistema in vigore.

    1.6.

    Il CESE è convinto che, nel nuovo equilibrio dei poteri delle autorità di vigilanza, sia auspicabile trovare una relazione equilibrata tra l’Autorità bancaria europea (ABE) dotata di nuove competenze rafforzate e le autorità di vigilanza nazionali, affinché tutte le parti interessate possano sfruttare al meglio le proprie capacità per giungere all’auspicata soluzione del problema.

    1.7.

    Il CESE sottolinea l’importanza della comunicazione interna ed esterna in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo per raggiungere l’obiettivo prefissato dalle misure. Per quanto riguarda la comunicazione interna, è fondamentale l’ottimizzazione e protezione dei flussi di informazioni tra le autorità di vigilanza competenti; nell’ambito della comunicazione esterna, occorre informare e sensibilizzare il pubblico interessato a titolo di prevenzione e preparazione all’eventualità di tali reati.

    1.8.

    Il CESE si domanda su quali basi il settore bancario sia stato identificato come il più vulnerabile agli abusi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, portando al rafforzamento della posizione e dei poteri dell’ABE rispetto alle altre due autorità di vigilanza dell’UE.

    1.9.

    Il CESE auspica una più precisa definizione dei nuovi rapporti di coordinamento e cooperazione nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo tra l’ABE e le altre autorità di vigilanza dell’UE, quelle degli Stati membri e, in particolare, quelle dei paesi terzi.

    2.   Contesto generale della proposta e descrizione degli elementi principali

    2.1.

    Dal 2011 è in vigore nell’UE il nuovo sistema europeo di vigilanza finanziaria, che ha contribuito in modo significativo alla stabilità del mercato finanziario e alla riduzione dei rischi. Questo sistema ha portato all’armonizzazione delle regole dei mercati finanziari nell’UE e alla convergenza delle relative attività di vigilanza. Tuttavia, la successiva espansione delle innovazioni tecnologiche e finanziarie ha ampliato ulteriormente la gamma delle attività criminali che sfruttano il settore finanziario per commettere reati e riciclare i relativi proventi. Ovviamente, entrambe queste attività non solo sono altamente indesiderabili e riprovevoli dal punto di vista sociale, ma distorcono anche il funzionamento e l’efficienza dei mercati finanziari, poiché il loro obiettivo primario non è la massimizzazione dei proventi sulla base delle possibilità oggettive di sviluppo delle attività svolte e della relativa valutazione, ma piuttosto la segretezza, la clandestinità e la non divulgazione; ne consegue che le risorse finanziarie non sono necessariamente distribuite in modo ottimale.

    2.2.

    Pertanto, le misure proposte mirano non solo a prevenire o limitare le possibilità che consentono di commettere reati o legalizzarne le conseguenze, ma anche a salvaguardare la solidità degli istituti finanziari utilizzati per compiere tali reati e ad assicurarne la stabilità e sicurezza a beneficio di clienti e investitori. In tal modo si riducono anche i rischi politici e quelli relativi alla reputazione dei singoli Stati membri e dell’UE nel suo complesso.

    2.3.

    Alla luce del fatto che i mercati finanziari sono ormai multinazionali e interconnessi come mai prima d’ora, ai fini della presente proposta è fondamentale creare un sistema che possa funzionare in un contesto transfrontaliero, poiché gli studi empirici dimostrano che questi reati hanno una natura sempre più transfrontaliera, anche con il coinvolgimento di soggetti di paesi terzi. L’organizzazione della repressione di queste forme di criminalità, per quanto efficace essa sia, non può bastare a conseguire un risultato finale positivo se viene attuata soltanto a livello di uno Stato membro. Pertanto risulta cruciale un’efficace cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro tra le autorità di vigilanza nazionali, in particolare le autorità nazionali di vigilanza finanziaria, e gli organismi dell’UE in questo settore, ma anche le autorità di vigilanza dei paesi terzi.

    2.4.

    La misura proposta, oggetto di questo parere, rappresenta solo una misura parziale nel quadro degli sforzi delineati. Affinché questi possano essere considerati efficaci, è essenziale coordinarli con altri elementi che diano luogo, nell’insieme, a un approccio sistematico e metodico che ostacoli il più possibile lo svolgimento di tali attività criminali.

    2.5.

    Il contenuto della proposta si concentra principalmente sui seguenti elementi:

    ottimizzare l’uso delle competenze e delle risorse disponibili mediante la centralizzazione presso l’Autorità bancaria europea (ABE) dei compiti relativi alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo per l’intero mercato finanziario;

    chiarire la portata e il contenuto dei compiti dell’ABE relativi alla lotta al riciclaggio di denaro;

    rafforzare gli strumenti per espletare i compiti connessi alla lotta al riciclaggio;

    potenziare il ruolo di coordinamento dell’ABE nelle questioni internazionali relative alla lotta al riciclaggio di denaro.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    Il CESE ritiene che la crescente importanza della questione della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sia dovuta non solo agli attuali cambiamenti dinamici in ambito tecnologico e alle innovazioni finanziarie, ma anche ai numerosi casi identificati di recente in cui il sistema bancario e finanziario è stato utilizzato in diversi paesi dell’UE al fine di commettere reati. In questo contesto è opportuno ricordare altresì la presenza di un più grave rischio geopolitico che comprende anche le attività terroristiche.

    3.2.

    Il CESE teme che il problema sia ulteriormente complicato dal fatto che questi reati e il tentativo di legalizzarne i proventi attraverso il settore finanziario avvengano su base transfrontaliera non solo all’interno dell’UE, ma anche coinvolgendo i paesi terzi. Il CESE apprezza che la proposta della Commissione europea punti attivamente alla ricerca di una soluzione di tale problema.

    3.3.

    In questo contesto, il CESE osserva che, sebbene la revisione del sistema europeo di vigilanza finanziaria sia stata già affrontata nel 2017 (1) e il CESE abbia adottato un parere in merito nella sessione plenaria del 15 febbraio 2018 (2), nuove conoscenze e circostanze hanno portato alla necessità di modificare la proposta mediante l’inclusione di ulteriori elementi volti a migliorarne l’efficacia. Tuttavia, il contenuto del parere del CESE di cui sopra rimane valido e pertinente in ogni sua parte. Allo stesso tempo, il CESE apprezza la reazione flessibile della Commissione europea a una serie di scandali bancari in diversi paesi dell’UE, che hanno confermato quanto la criminalità sia in grado di abusare tanto della tecnologia e degli strumenti di comunicazione quanto della legislazione in vigore e hanno rivelato i punti deboli del regime dell’UE in materia di lotta al riciclaggio.

    3.4.

    Il CESE osserva che i nuovi elementi della proposta sono prevalentemente di natura tecnica e organizzativa, mentre una soluzione che possa rimediare alla situazione attuale deve essere più ampia e più complessa. Il CESE aggiunge che la proposta riguarda una gamma ristretta di questioni connesse all’aumento dei poteri dell’ABE e al rafforzamento del suo coordinamento con le autorità nazionali di vigilanza nel quadro della lotta al riciclaggio di denaro (autorità di vigilanza antiriciclaggio) e, in alcuni aspetti e in casi selezionati, anche a un certo controllo su di esse. D’altro canto, la proposta non affronta, per esempio, le attività delle organizzazioni e unità di analisi finanziaria (unità di informazione finanziaria). La proposta riguarda in generale il coordinamento di attività e processi, non il contenuto specifico della lotta al riciclaggio.

    3.5.

    Il CESE mette in guardia e sottolinea che il riciclaggio di denaro non solo consente di legalizzare i proventi di attività considerate criminali e incompatibili con il diritto, ma al tempo stesso porta a un’assegnazione irrazionale delle risorse in cui l’obiettivo principale di tali operazioni è quello di «non farle scoprire» e «legalizzare» i fondi conferiti a tali operazioni o trasferirli in un luogo in cui verranno commessi altri reati, e non necessariamente quello di creare profitti. Allo stesso tempo il CESE prende atto, e sottolinea, che la modifica presentata non affronta l’analisi delle nuove tendenze e circostanze in cui si svolge attualmente il riciclaggio di denaro. Nel quadro dell’eliminazione di queste pratiche sleali, la proposta si concentra in modo rigoroso e specifico su settori selezionati, in cui predomina il rafforzamento del ruolo dell’ABE tra le autorità europee di vigilanza nell’ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e del coordinamento e della comunicazione tra l’ABE e tali autorità nazionali di vigilanza nei casi di lotta contro il riciclaggio di denaro, che fanno per lo più parte delle autorità di vigilanza del mercato bancario e/o finanziario.

    3.6.

    Il CESE ritiene che in questo contesto sia fondamentale la corretta ripartizione delle competenze tra l’ABE e le autorità nazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il rafforzamento dei poteri dell’ABE nella gestione delle transazioni transfrontaliere è assolutamente necessario, legittimo e giustificato, d’altra parte, però, il CESE aggiunge che, quando si tratta di casi esclusivamente nazionali che l’ABE non è in grado di identificare pienamente, occorre lasciare intatti i poteri delle autorità nazionali.

    3.7.

    Poiché la questione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo riveste un’importanza fondamentale ai fini della garanzia di un contesto economico e finanziario sano in tutta l’UE, il CESE si domanda se non sia opportuno creare un organismo specifico all’interno dell’esecutivo dell’UE, per esempio una nuova direzione generale in questo settore. Questo tema riveste un’importanza crescente in vista della formazione della nuova Commissione europea nell’autunno 2019.

    3.8.

    Il CESE si chiede inoltre su quale base si propone che sia l’ABE a svolgere un ruolo chiave di coordinamento nella risoluzione di questo problema. Forse perché la Commissione europea ritiene che nell’UE il margine di manovra più ampio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sia offerto dal settore bancario?

    3.9.

    Il CESE è favorevole al fatto che, ai sensi della proposta in esame, sia assicurata una comunicazione efficace sul problema in oggetto. Tale comunicazione dovrebbe concentrarsi non solo sulla condivisione efficace di informazioni tra tutte le autorità di vigilanza coinvolte (comunicazione interna), ma anche sulla comunicazione di informazioni pertinenti ai cittadini (clienti del settore finanziario e pubblico generale).

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1.

    Il CESE chiede che la proposta definisca con grande precisione gli ambiti e le relazioni in cui l’ABE assumerà una posizione dominante nei confronti delle altre autorità di vigilanza dell’UE nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sotto forma di un mandato più globale per l’intero mercato finanziario.

    4.2.

    In questa stessa ottica, il CESE chiede una spiegazione più dettagliata delle condizioni alle quali l’ABE può controllare le procedure delle autorità nazionali di vigilanza o adottare direttamente decisioni nei confronti dei singoli operatori commerciali del settore finanziario.

    4.3.

    Allo stesso tempo, il CESE è molto interessato alle modalità della cooperazione con le autorità di vigilanza nei paesi terzi.

    4.4.

    Il CESE chiede inoltre chiarimenti su come si debba attuare la centralizzazione di tutte le informazioni pertinenti relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo fornite dalle autorità nazionali nel caso di fonti segrete o segretissime e in che modo queste ultime saranno protette.

    Bruxelles, 12 dicembre 2018

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


    (1)  Proposta legislativa iniziale COM(2017) 536 final del 20 settembre 2017. Il suo obiettivo era quello di rafforzare la capacità delle autorità europee di vigilanza di assicurare un controllo convergente ed efficace del mercato finanziario, senza tuttavia affrontare specificamente il rafforzamento del mandato delle autorità preposte alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

    (2)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.


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