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Document 52018AE2960

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005» [COM(2018) 381 final — 2018/0205 (COD)]

    EESC 2018/02960

    GU C 110 del 22.3.2019, p. 99–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 110/99


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005»

    [COM(2018) 381 final — 2018/0205 (COD)]

    (2019/C 110/19)

    Relatore:

    Vladimír NOVOTNÝ (CZ-I)

    Consultazioni

    Parlamento europeo, 11/06/2018

    Consiglio, 22/06/2018

    Base giuridica

    Articoli 114, 192, paragrafo 1, 207 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Decisione dell’Ufficio di presidenza

    17/04/2018 (in previsione della consultazione)

    Sezione competente

    Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

    Adozione in sezione

    05/10/2018

    Adozione in sessione plenaria

    12/12/2018

    Sessione plenaria n.

    359

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    208/1/2

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione europea di armonizzare gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e si aspetta che da tale proposta derivino una maggiore trasparenza delle relazioni e della loro elaborazione, la messa a disposizione dell’insieme di elementi fattuali necessario a valutare l’efficacia delle politiche ambientali, una semplificazione delle procedure e una riduzione degli oneri amministrativi sia per gli Stati membri che per la Commissione.

    1.2.

    Il CESE sostiene pienamente il nuovo approccio della Commissione in materia di comunicazione ambientale, che si basa su una modernizzazione sostanziale delle procedure di raccolta dei dati, della presentazione di relazioni e della successiva valutazione ambientale tramite i sistemi Inspire e Copernicus, la trasmissione dei dati in tempo reale e il loro trattamento informatizzato. Il CESE ritiene che la proposta della Commissione sia conforme ai principi dell’approccio «Legiferare meglio» e del programma REFIT.

    1.3.

    Il CESE raccomanda che la base di dati centrale dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) consenta di mettere in relazione i dati e le informazioni in materia di ambiente con i dati sulla dimensione geografica, economica e sociale, permettendo così di darne un’interpretazione complessiva.

    1.4.

    Il CESE ribadisce la necessità di coinvolgere le organizzazioni della società civile nella preparazione e nella discussione delle relazioni sull’ambiente negli Stati membri.

    1.5.

    Il CESE ritiene che l’adeguamento alle modifiche degli obblighi specifici di comunicazione sull’ambiente sia più efficace rispetto ad un approccio rigorosamente unificato e valido per tutti i casi, a condizione di mantenere una qualità elevata dei dati e delle comunicazioni in materia.

    1.6.

    Il CESE è convinto che la modernizzazione della comunicazione in materia ambientale e del successivo trattamento e valutazione dei dati sull’ambiente contribuiranno in modo significativo al conseguimento degli obiettivi della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus).

    1.7.

    Il CESE invita i governi degli Stati membri dell’UE, le loro autorità e agenzie, la Commissione europea e l’Agenzia europea dell’ambiente a intensificare gli sforzi per migliorare l’accessibilità, la chiarezza e l’efficacia informativa delle relazioni e informazioni sull’ambiente per un ampio spettro di soggetti della società civile e di loro organizzazioni che si occupano di tali questioni.

    1.8.

    Il CESE raccomanda di effettuare valutazioni periodiche e di rivedere in futuro l’acquis in materia di acquisizione dei dati, informazione e comunicazione sulle questioni ambientali, di ridurre i tempi che intercorrono tra l’acquisizione dei dati e la loro elaborazione e pubblicazione nonché di aumentare la loro accessibilità, trasparenza e chiarezza.

    1.9.

    Il CESE invita le organizzazioni ambientali ad impegnarsi più attivamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dell’ambiente nei loro paesi o regioni, ed esorta la Commissione ad incoraggiarle e finanziarle in tali attività.

    2.   Il documento della Commissione

    2.1.

    Nel 2017 la Commissione ha pubblicato un approfondito «vaglio dell’adeguatezza» condotto sulle disposizioni relative alla comunicazione in materia di ambiente. La valutazione ha riguardato 181 obblighi di comunicazione disseminati in 58 atti legislativi dell’Unione in materia di ambiente.

    2.2.

    Gli obblighi di comunicazione sono stati esaminati in modo completo e trasversale (1) al fine di aumentare la trasparenza, offrire l’insieme degli elementi fattuali necessario per le valutazioni future nonché semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione.

    2.3.

    La valutazione dei singoli atti legislativi pertinenti ha messo in luce delle possibilità per migliorare gli obblighi di comunicazione nei seguenti atti:

    direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (rumore) (3);

    direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (responsabilità ambientale) (5);

    direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6): direttiva Inspire (infrastruttura per l’informazione territoriale) (7);

    direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e direttiva 92/43/CEE del Consiglio (9) (uccelli e Habitat) (10);

    direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (sperimentazione animale) (12);

    regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (European Pollutant Release and Transfer Register Regulation, E-PRTR) (14);

    direttiva 86/278/CEE del Consiglio (15) (fanghi di depurazione);

    regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) (legno);

    regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (17) (regolamento CITES)

    regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (18) sull’applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).

    Al tempo stesso è in atto un processo di allineamento riguardante le attuali proposte della Commissione sull’acqua potabile, sugli inquinanti organici persistenti, sul riutilizzo delle acque reflue e sui prodotti di plastica monouso, che sono state presentate nel 2018.

    2.4.

    Sulla base di tale valutazione si è proceduto all’elaborazione di una proposta volta ad armonizzare i singoli atti normativi per quanto riguarda le comunicazioni in materia ambientale e di un piano dettagliato per l’attuazione delle modifiche proposte.

    2.5.

    La proposta ha l’obiettivo di ottimizzare gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e trasparenza che già esistono nella legislazione dell’Unione, sempre nel rispetto dei principi di necessità, sussidiarietà e proporzionalità. La proposta si prefigge inoltre di armonizzare le disposizioni legislative pertinenti e di migliorare l’insieme degli elementi fattuali in base ai quali attuare le politiche dell’Unione.

    2.6.

    La proposta comprende misure volte a migliorare la trasparenza e la sussidiarietà (in otto atti giuridici), a semplificare o sopprimere l’obbligo di comunicazione (in sette atti giuridici), ad armonizzare il calendario della comunicazione (in tre atti giuridici), a semplificare i quadri generali a livello di UE e a chiarire i ruoli delle istituzioni dell’UE (in otto atti giuridici) nonché a radunare gli elementi necessari per le future valutazioni (in cinque atti giuridici).

    2.7.

    La proposta contribuisce a garantire che il pubblico abbia accesso, a livello nazionale, a informazioni chiare sull’ambiente. Servirà quindi a offrire al pubblico un quadro della situazione in Europa in questo campo e aiuterà le autorità pubbliche nazionali ad affrontare questioni transfrontaliere. Inoltre, la proposta dovrebbe ridurre gli oneri per gli Stati membri, rafforzare la sussidiarietà e rendere più accessibili ai cittadini le informazioni sull’attuazione.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    Il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente (19) come un passo avanti fondamentale verso la modernizzazione complessiva delle procedure per l’elaborazione e la presentazione delle relazioni in materia ambientale. Il CESE sostiene l’utilizzo dei sistemi Inspire e Copernicus, di strumenti di elaborazione elettronica dei dati, di trasferimento dei dati in tempo reale e di comunicazione, passando da relazioni scritte formali alla creazione di basi di dati centrali dinamiche a livello della Commissione europea e dell’Agenzia europea dell’ambiente. Inoltre, in linea con la posizione della Commissione e con il testo della proposta di regolamento, il CESE constata che si tratta espressamente di modifiche di carattere procedurale, che in nessun caso riguardano la sostanza dei singoli atti giuridici concernenti la selezione degli indicatori ambientali, l’elenco delle sostanze regolamentate e i loro limiti.

    3.2.

    La semplificazione e l’armonizzazione delle procedure per l’elaborazione e la presentazione delle relazioni in materia ambientale porteranno, secondo il CESE, a una maggiore efficienza e trasparenza di tali comunicazioni. Il CESE si aspetta che la proposta determini una riduzione degli oneri e dei costi legati agli obblighi di comunicazione stabiliti nella legislazione dell’UE in materia ambientale e un accorciamento significativo dei tempi tra la raccolta dei dati e la loro pubblicazione.

    3.3.

    Il CESE ritiene necessario aumentare non solo l’accessibilità, ma anche la chiarezza delle relazioni e delle informazioni in materia ambientale per ampi settori della società civile. Il CESE ribadisce il ruolo cruciale della società civile non soltanto come utente delle informazioni sull’ambiente, ma anche come partecipante attivo alla raccolta, alla preparazione e alla discussione di tali informazioni e relazioni. In tale contesto, il CESE sottolinea l’importanza del processo di valutazione dell’impatto ambientale e della partecipazione della società civile alle discussioni al riguardo.

    3.4.

    La proposta di revisione di vari atti normativi esistenti rientra nell’ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT (20)) della Commissione. A tale riguardo il CESE ha adottato un parere sul programma REFIT (21), nel quale ha espresso preoccupazione per le lacune constatate nelle analisi d’impatto ambientale e ha segnalato l’esigenza di una valutazione integrata ed equilibrata delle dimensioni sociale, economica e ambientale.

    3.5.

    Nel parere sul riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE (22), il CESE ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della società civile nell’assunzione delle decisioni e nel processo di riesame: una considerazione, questa, che risulta attuale anche nel caso del riesame degli atti normativi riguardanti le comunicazioni in materia di ambiente.

    3.6.

    La proposta della Commissione introduce dei rimandi trasversali alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e alla direttiva 2007/2/CE sui dati territoriali e garantisce la coerenza con gli obblighi sanciti da tali direttive. Il CESE ha adottato un parere sull’accesso alla giustizia a livello nazionale relativamente alle misure di attuazione del diritto ambientale dell’UE (24), nel quale ha sottolineato l’importanza della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus).

    3.7.

    Il CESE richiama l’attenzione sul fatto che, sebbene la proposta della Commissione si riferisca solo alla comunicazione ambientale fondata sugli obblighi stabiliti dalla legislazione dell’UE, una parte consistente di tale comunicazione avviene su base volontaria a livello di soggetti imprenditoriali, associazioni settoriali, città, comuni e altre organizzazioni, nonché organizzazioni della società civile.

    3.7.1.

    Esempi di tali attività volontarie che comportano relazioni ambientali sono le relazioni GRI (Global Reporting Initiative), che vengono predisposte a livello di singole imprese, le relazioni delle associazioni settoriali, come nel caso dell’iniziativa Responsible Care dell’industria chimica (Consiglio europeo dell’industria chimica — Cefic), le relazioni in materia di responsabilità sociale delle imprese, che contengono spesso anche una sezione dedicata all’ambiente ecc.

    3.7.2.

    Le valutazioni dell’impatto ambientale e le relative informazioni sono inoltre messe a disposizione del pubblico nel contesto dei sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni EMS ed EMAS.

    3.7.3.

    In queste attività è stato dimostrato da tempo il ruolo attivo delle organizzazioni della società civile nella discussione delle relazioni, il che determina un rafforzamento della fiducia della società civile, da un lato, e del settore imprenditoriale, dall’altro. A livello sia locale che internazionale, nel settore dell’informazione ambientale si applicano anche le procedure di valutazione dell’impatto ambientale.

    4.   Osservazioni particolari

    4.1.   Migliorare la trasparenza e la sussidiarietà

    Il CESE è convinto che la proposta della Commissione europea migliorerà ulteriormente la trasparenza e semplificherà l’accesso per il pubblico alle informazioni ambientali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

    4.2.   Semplificare o sopprimere l’obbligo di comunicazione

    Secondo il CESE, per ridurre gli oneri amministrativi sarebbe utile semplificare o sostituire adeguatamente il processo di presentazione delle informazioni sotto forma di testo e puntare a migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni. Il CESE invita la Commissione europea ad iniziare a mettere a punto alcuni indicatori sintetici fondamentali riguardanti la situazione ambientale, che siano chiari per ampi settori della società in tutti i paesi dell’UE. Quest’iniziativa servirebbe ad ottenere più facilmente un parere sulla protezione dell’ambiente nei vari paesi o regioni, e darebbe luogo a iniziative intese a ricercare dei cambiamenti positivi.

    4.3.   Armonizzare il calendario della comunicazione

    Il CESE è favorevole alla razionalizzazione dei termini della comunicazione delle mappe acustiche e dei piani d’azione a norma della direttiva 2002/49/CE (25), alla concessione di un lasso di tempo sufficiente per la consultazione pubblica e al rafforzamento della partecipazione della società civile al riesame o alla rielaborazione dei piani d’azione. Il CESE è favorevole a disposizioni analoghe anche in altri atti legislativi, a condizione che non comportino un abbassamento della qualità o una minore accessibilità dei dati e delle relazioni sull’ambiente.

    4.4.   Semplificare i quadri generali a livello di UE e chiarire i ruoli delle istituzioni dell’UE

    Secondo il CESE, occorre chiarire e precisare il ruolo della Commissione e dell’Agenzia europea dell’ambiente nei relativi processi di comunicazione.

    4.5.   Radunare gli elementi necessari alle future valutazioni

    Il CESE riconosce che la valutazione effettuata dalla Commissione europea ha evidenziato una serie di ripetizioni, incoerenze e requisiti non essenziali tanto nella struttura dei dati e delle relazioni quanto nei requisiti relativi alla loro frequenza, nonché altre problematiche legate alla loro efficienza. Il CESE è convinto che ulteriori margini di miglioramento si potranno riscontrare anche in futuro, e raccomanda pertanto di effettuare valutazioni regolari dell’acquis in questo settore. La Commissione dovrebbe effettuare delle valutazioni e chiedere agli Stati membri di fornire le informazioni necessarie a tal fine. A tale riguardo il CESE ha adottato un parere sul tema Una legislazione a prova di futuro (26), nel quale ha formulato delle raccomandazioni sulla via da seguire per la legislazione futura.

    4.6.   Dati contestualizzati

    Il CESE raccomanda che la base di dati centrale dell’Agenzia europea dell’ambiente sia configurata in modo tale che i dati e le informazioni in materia di ambiente siano messi in relazione con i dati sulla dimensione geografica, economica e sociale, consentendone così un’interpretazione completa e corretta. Il CESE accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione europea per introdurre disposizioni migliori, che ridurrebbero gli oneri amministrativi nel contesto della revisione degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (CE) n. 166/2006 [regolamento relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)], per quanto riguarda gli obblighi di scarso rilievo. Al tempo stesso, il CESE richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare il principio di riservatezza per alcune informazioni aventi carattere di segreto aziendale, il che tuttavia non dovrebbe ostacolare la trasparenza e l’accessibilità delle relazioni e dei dati sull’ambiente.

    4.7.   Alcune modifiche parziali

    Il CESE ritiene che le modifiche proposte dovrebbero essere adattate in futuro alle specificità degli atti legislativi che introducono obblighi di comunicazione ambientale e non debbano in alcun caso seguire un approccio unificato e valido per tutti. Il CESE appoggia altresì l’armonizzazione del calendario della comunicazione tra la direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) e la direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat).

    4.8.   Incoraggiare i cittadini ad agire nel settore dell’ambiente

    Il CESE invita le organizzazioni ambientali ad impegnarsi più attivamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dell’ambiente nei loro paesi o regioni, ed esorta la Commissione ad incoraggiarle e finanziarle in tali attività.

    Bruxelles, 12 dicembre 2018

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


    (1)  SWD(2017) 230.

    (2)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

    (3)  SWD(2016) 454.

    (4)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

    (5)  SWD(2016) 121.

    (6)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

    (7)  COM(2016) 478 e SWD(2016) 273.

    (8)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

    (9)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (10)  SWD(2016) 472 final.

    (11)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

    (12)  COM(2017) 631 e SWD(2017) 353.

    (13)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

    (14)  SWD(2017) 711.

    (15)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

    (16)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

    (17)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

    (18)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

    (19)  COM(2018) 381 final — 2018/0205 (COD).

    (20)  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_en

    (21)  Parere del CESE sul programma REFIT (GU C 230 del 14.7.2015, pag. 66).

    (22)  Parere del CESE sul riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (GU C 345 del 13.10.2017, pag. 114).

    (23)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

    (24)  Parere del CESE sull’accesso alla giustizia a livello nazionale relativamente alle misure di attuazione del diritto ambientale dell’UE (GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 65).

    (25)  Direttiva 2007/2/CE.

    (26)  Parere del CESE su Una legislazione a prova di futuro (GU C 487 del 28.12.2016, pag. 51).


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