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Document 52017SC0326

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri

SWD/2017/0326 final - 2017/0251 (CNS)

Bruxelles, 4.10.2017

SWD(2017) 326 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Consiglio

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri

{COM(2017) 569 final}
{SWD(2017) 325 final}


Scheda di sintesi

Valutazione d’impatto concernente la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema di imposta sul valore aggiunto e l’introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri

A. Necessità di intervento

Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

Il regime transitorio contemplato nella direttiva IVA concernente le operazioni intra-UE su beni tra aziende determina i) perdite di ricavi per gli Stati membri dell’ordine di circa 50 miliardi di EUR a causa della frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente, che trae origine dalla debolezza endemica di tale sistema che consente l’acquisto transfrontaliero di beni in esenzione IVA; ii) complessità che causano costi più elevati (+11%) per le imprese operanti a livello transfrontaliero rispetto a quelle che operano a livello solo nazionale a motivo degli obblighi aggiuntivi imposti agli operatori commerciali transfrontalieri e dell’applicazione divergente delle norme IVA da parte degli Stati membri. Senza un’azione a livello UE, le soluzioni continuerebbero a essere frammentarie e ad avere benefici limitati.

Qual è l’obiettivo di questa iniziativa?

Un regime definitivo per l’imposizione degli scambi intra-UE ha lo scopo di affrontare la debolezza endemica e le complessità del sistema dell’IVA nell’UE al fine di renderlo più solido e più semplice, oltre a garantire parità di condizioni per le imprese, siano esse impegnate in operazioni nazionali o transfrontaliere.

Qual è il valore aggiunto dell’azione a livello dell’UE?

Per modificare il regime transitorio, che ha ormai raggiunto i propri limiti, occorre una modifica della direttiva IVA.

B. Soluzioni

Quali opzioni, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata prescelta un’opzione? Per quale motivo?

-Opzione 1: gli acquirenti continuano ad acquistare beni a livello transfrontaliero in esenzione IVA, ma determinate operazioni subiscono delle modifiche (numero IVA e semplificazioni concesse ai soggetti passivi certificati 1 );

-Opzione 2: i fornitori addebitano l’IVA nello Stato membro in cui arrivano i beni (ad eccezione dei soggetti passivi certificati). Uno sportello unico consente alle imprese di versare nel proprio Stato membro di appartenenza l’IVA dovuta in qualsiasi Stato membro;

-Opzione 3: modifica tecnica equivalente all’attuale sistema (scartata);

-Opzione 4: allineamento con le norme in materia di servizi;

-Opzione 5: analoga all’opzione 2, ma l’imposizione ha luogo nello Stato membro in cui ha sede l'acquirente.

L’opzione 2 è quella privilegiata (affronta sia la frode che la complessità) in combinazione con l’opzione 1, che consente un passaggio graduale all’opzione 2.

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

Gli Stati membri e le imprese sostengono l’opzione 1. Inoltre gli Stati membri potrebbero sostenere anche l’opzione 2 e le imprese le opzioni 4 e 5.



C. Impatto dell’opzione prescelta

Quali sono i vantaggi dell’opzione prescelta (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

Opzione 2: Stati membri: riduzione della frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente di 41 miliardi di EUR.

Imprese: riduzione dei costi di adeguamento (1 miliardo di EUR).

Mercato interno: pari trattamento delle cessioni nazionali e transfrontaliere di beni e incremento netto di 18,5 miliardi di EUR del PIL dell’UE nell’arco di tre anni.

L’opzione 1 fa scendere i costi di adeguamento per le imprese (0,5 miliardi di EUR all’anno).

Gli impatti ambientali e sociali non sono significativi.

Quali sono i costi dell’opzione prescelta (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

Opzione 2: Stati membri: aumento dei costi amministrativi per gli Stati membri di 385 milioni di EUR nell’anno di attuazione e di 311 milioni di EUR negli anni successivi.

Imprese: talune PMI potrebbero registrare un aumento annuo dei costi di adeguamento del 6%.

L’opzione 1 fa salire di 35 milioni di EUR i costi amministrativi per gli Stati membri e non garantisce parità di trattamento tra le cessioni nazionali e quelle transfrontaliere di beni.

Gli impatti ambientali e sociali non sono significativi.

Quale sarà l’incidenza su aziende, PMI e microimprese?

L’iniziativa non prevede un trattamento preferenziale per le PMI, bensì affronta problemi comuni a tutte le imprese. Le microimprese continueranno a beneficiare del regime di esenzione IVA e di nuove misure di semplificazione studiate appositamente per loro nell’ambito dell'imminente pacchetto di semplificazione per le PMI 2 .

L’impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

A livello UE ci si attende un beneficio netto di circa 43 miliardi di EUR dovuto alla riduzione della frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente e all’incidenza dei flussi finanziari che dovrebbero più che compensare l’aumento dei costi amministrativi.

Sono previsti altri effetti significativi?

Il passaggio al nuovo sistema richiede a Stati membri e imprese di adattarsi alle nuove norme (attuazione + controllo).

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Attuazione graduale:

Prima direttiva (settembre 2017): attuazione dell’opzione 1 ("soluzioni rapide" con soggetti passivi certificati) e introduzione dei principi cardine dell’opzione 2.

Seconda direttiva (2018): piena attuazione dell’opzione 2.

Monitoraggio (per es. numero di soggetti passivi certificati, questioni legate all’attuazione) da parte del comitato IVA, del gruppo sul futuro dell’IVA e del gruppo di esperti sull’IVA.

Valutazione: cinque anni dopo l’entrata in vigore della seconda direttiva.

(1)

Un soggetto passivo certificato è un’impresa riconosciuta come "affidabile" dalle amministrazioni fiscali.

(2)

Piano d’azione della Commissione ( COM(2016) 148 final ).

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