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Document 52017PC0805

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

COM/2017/0805 final

Bruxelles, 20.12.2017

COM(2017) 805 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

In un mondo globalizzato in cui la criminalità grave e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità di contrasto dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Europol dovrebbe quindi essere in grado di scambiare dati personali con autorità di contrasto di paesi terzi nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

Da quando è entrato in applicazione il regolamento 2016/794 1 , il 1° maggio 2017, e conformemente al trattato, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per lo scambio di dati personali con Europol. Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni tramite accordi di lavoro e intese amministrative, che non possono di per sé costituire una base giuridica per lo scambio di dati personali.

Tenendo conto della strategia politica delineata nell'agenda europea sulla sicurezza 2 , nelle conclusioni del Consiglio 3 e nella strategia globale 4 , delle esigenze operative delle autorità di contrasto in tutta l'UE e dei potenziali vantaggi di una cooperazione più stretta in questo settore, la Commissione ritiene necessario avviare a breve termine negoziati con otto paesi, identificati nell'11a relazione sui progressi compiuti verso la creazione di un’autentica ed efficace Unione della sicurezza 5 .

La Commissione ha presentato la sua valutazione dei paesi prioritari tenendo conto delle esigenze operative di Europol. La strategia di Europol per il periodo 2016-2020 individua la regione mediterranea come prioritaria ai fini di partenariati rafforzati 6 . Anche la strategia esterna di Europol per il periodo 2017-2020 sottolinea la necessità di una cooperazione più stretta tra Europol e la regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) per affrontare l'attuale minaccia terroristica e le sfide connesse alla migrazione 7 .

Europol non ha concluso accordi con nessuno dei paesi di questa regione.

La presente raccomandazione riguarda specificamente i negoziati con il Libano, anche se la cooperazione con qualsiasi paese della regione MENA dev'essere considerata nel contesto dell'intera regione. L'attuale instabilità della regione, specialmente la situazione in Siria e in Iraq, pone una notevole minaccia a lungo termine per la sicurezza dell'UE a cui occorre reagire urgentemente, da un lato con una lotta efficace contro il terrorismo e la connessa criminalità organizzata 8 , dall'altro affrontando i problemi collegati alla migrazione, come il favoreggiamento della migrazione irregolare e la tratta di esseri umani. Per affrontare tali sfide è cruciale cooperare con le autorità di contrasto locali.

Sulla base di dialoghi tecnici volti a definire azioni comuni per migliorare lo scambio di informazioni e le azioni operative congiunte contro il traffico delle armi da fuoco, l'UE ha già concordato con il Libano un elenco di azioni per rafforzare la cooperazione UE-MENA tra i servizi di contrasto competenti, favorire lo sviluppo di capacità nei pertinenti programmi regionali e/o bilaterali e sviluppare azioni operative in un quadro comunemente stabilito 9 . Il Libano ha inoltre dimostrato il suo interesse a cooperare nella lotta contro il terrorismo con le autorità di contrasto dell'UE, segnatamente per quanto riguarda la formazione impartita da CEPOL. Tale cooperazione non comprende però il trasferimento di dati personali.

Contesto politico

L'UE e il Libano sono partner fondamentali che affrontano sfide comuni legate al protrarsi delle crisi e all'instabilità nel vicinato. Hanno stabilito un solido partenariato che abbraccia i molteplici settori definiti dall'accordo di associazione in vigore dal 2006. Il Libano si trova a dover far fronte a difficili sfide economiche, sociali e in materia di sicurezza. Aggiungendosi a debolezze preesistenti, il conflitto siriano ha intensificato la pressione sulle istituzioni, sulle infrastrutture e sull'ambiente del Libano e ne ha compromesso la stabilità socioeconomica. Il Libano ospita più di un milione di rifugiati siriani registrati, oltre ai circa 300 000 rifugiati palestinesi che si trovavano già nel suo territorio.

L'11 novembre 2016 l'UE e il Libano hanno adottato priorità di partenariato per gli anni 2016-2020 che delineano un ambizioso programma strategico volto ad approfondire i legami e a stabilizzare il paese e la regione in generale, come previsto dalla politica europea di vicinato riveduta e dalla strategia globale dell'UE. Sono state stabilite quattro priorità: sicurezza e lotta al terrorismo, governance e Stato di diritto, promozione delle opportunità di crescita e di lavoro, migrazione e mobilità.

L'UE e il Libano hanno inoltre stipulato un patto che prevede impegni reciproci e azioni prioritarie, in linea con la dichiarazione d'intenti rilasciata in occasione della conferenza di Londra dello scorso anno (febbraio 2016). Gli impegni rinnovati in occasione della conferenza di Bruxelles (5 aprile 2017) intitolata "Sostenere il futuro della Siria e della regione" hanno rafforzato queste responsabilità condivise per affrontare le ripercussioni della crisi siriana.

Il Libano ha già espresso in varie occasioni il suo interesse a negoziare un accordo con Europol, in particolare nel contesto del dialogo sulla lotta al terrorismo del 26 gennaio 2016 e della tabella di marcia concordata.

È in corso un dialogo con il Libano sulla lotta al terrorismo e la sicurezza, con un piano d'azione che prevede lo sviluppo di una strategia nazionale di lotta al terrorismo, la cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie, la lotta al finanziamento del terrorismo, la gestione delle frontiere, la sicurezza degli aeroporti e dell'aviazione e la lotta all'estremismo violento.

Esigenze operative

Sulla base dei dati contenuti nella valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) del 2017 10 e nella relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo in Europa (TE-SAT) del 2017 11 , delle discussioni di cui sopra nonché, fra l'altro, delle conoscenze degli esperti interni di Europol, la cooperazione con il Libano risulta necessaria soprattutto per lottare contro i fenomeni criminali esposti qui di seguito.

Terrorismo: la destabilizzazione della Siria (e le sue potenziali ripercussioni), la diffusione di Daesh e di altri gruppi designati come terroristici costituiscono una minaccia diretta alla sicurezza del Libano e dell'UE, entrambi presi di mira da gruppi terroristici. I terroristi che hanno operato in Europa e in Libano si sono recati specialmente in Siria, in Iraq e in altre zone di conflitto per addestrarsi e combattere.

Una più stretta cooperazione in materia di contrasto, comprendente lo scambio di dati personali, contribuirà a individuare e perseguire i sospetti terroristi, a prevenire i viaggi a fini terroristici (compreso il rischio di infiltrazione di terroristi nei flussi migratori o di loro spostamenti in altre zone di conflitto) e il finanziamento del terrorismo (compreso il nesso con la criminalità organizzata).

Traffico di armi da fuoco: l'UE e il Libano hanno stabilito una cooperazione sulle armi da fuoco e hanno concordato un programma di lavoro comprendente lo scambio delle migliori prassi, la formazione e lo sviluppo di capacità. Con l'aumentare della cooperazione, l'esigenza di migliorare la condivisione delle informazioni e le successive indagini diventa ancora più urgente. Confinando con la Siria, il Libano può svolgere un ruolo fondamentale nell'impedire l'ingresso delle armi da fuoco nei teatri di conflitti armati e nell'intercettare spedizioni illecite, specialmente al loro ritorno nell'UE.

Problemi connessi alla migrazione: il Libano ospita una popolazione notevolmente vasta di migranti irregolari e tramite un programma di gestione integrata delle frontiere riceve assistenza per rendere sicure e controllare le sue frontiere. La cooperazione con le autorità libanesi sarebbe utile anche per lottare contro la frode relativa ai documenti, un reato collegato al traffico di migranti.

Traffico di droga: la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) è una fonte, un punto di transito e un luogo di consumo importante di droghe illecite. Con una base stabile di clientela nel nord e la rotta dell'eroina che l'attraversa da est a ovest, la regione da un lato influenza, dall'altro è negativamente influenzata, dall'abuso e dalla produzione di sostanze illecite. Il Libano è il secondo produttore principale di cannabis e resina di cannabis nella regione MENA, mentre resta poco chiara l'estensione della produzione di captagon nel paese. Nel 2016 un programma finanziato dall'UE sulla rotta della cocaina (componente del programma AIRCOP) ha permesso di istituire in Libano un'autorità legale di task force congiunta per il divieto negli aeroporti (Joint Airport Interdiction Task Force Legal Authority, JAITF).

La criminalità organizzata può ricavare grossi profitti dal mercato nero libanese delle sigarette, delle automobili, delle merci contraffatte, di software, CD e DVD piratati.

 

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

Il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) stabilisce il quadro giuridico di Europol, in particolare gli obiettivi, i compiti, l'ambito di competenze, le salvaguardie in materia di protezione dei dati e le modalità di cooperazione con i partner esterni.

La presente raccomandazione è coerente con le disposizioni del regolamento Europol.

L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare il futuro accordo a nome dell'UE. La base giuridica che permette al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati è l'articolo 218, articoli 3 e 4, del TFUE.

In linea con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione è designata come negoziatore dell'Unione per l'accordo tra l'Unione europea e il Libano sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 è stato adottato l'11 maggio 2016 ed è applicabile dal 1° maggio 2017.

(2)Tale regolamento, in particolare l'articolo 25, definisce le norme per il trasferimento di dati personali dall'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali. Europol può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

(3)È opportuno avviare negoziati al fine di concludere tale accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese.

(4)L’accordo deve rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l’accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2016/794 dell'11 maggio 2016 (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(2)    COM(2015) 185 final.
(3)    Documento del Consiglio 10384/17 del 19 giugno 2017.
(4)    Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte - Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione
europea
http://europa.eu/globalstrategy/en  
(5)    COM(2017) 608 final.
(6)    Strategia di Europol 2016-2020, adottata dal consiglio di amministrazione di Europol il 1° dicembre 2015: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-strategy-2016-2020  
(7)    Strategia esterna di Europol 2017-2020, adottata dal consiglio di amministrazione di Europol il 13 dicembre 2016: EDOC#865852v3.
(8)    Secondo Europol, tra i principali reati connessi alla criminalità organizzata nella regione figurano il traffico illecito di armi da fuoco, il traffico di droga, reati finanziari quali il riciclaggio di denaro, e la criminalità informatica.
(9)    Varie iniziative in materia sono state inserite nella priorità relativa alle armi da fuoco del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, nonché nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza: piano d'azione dell'UE contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi", COM(2015) 624 final del 2.12.2015.
(10)     https://www.europol.europa.eu/socta/2017
(11)     https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf  
(12)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
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Bruxelles,20.12.2017

COM(2017) 805 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo


ALLEGATO

Direttive di negoziato per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

(1)L'accordo dovrebbe essere inteso a costituire la base giuridica per il trasferimento di dati personali tra Europol e le autorità competenti del Libano, al fine di sostenere e rafforzare l'azione svolta dalle autorità competenti di tale paese e degli Stati membri e la loro cooperazione per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità transnazionale e il terrorismo, disponendo al contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata, dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

(2)Per garantire la limitazione delle finalità, la cooperazione contemplata dall'accordo dovrebbe riguardare soltanto la criminalità e i connessi reati che rientrano nelle competenze di Europol in conformità dell'articolo 3 del regolamento 2016/794 (indicati complessivamente come "reati"). In particolare, la cooperazione dovrebbe essere destinata a lottare contro il terrorismo e prevenire la radicalizzazione, smantellare la criminalità organizzata e segnatamente il traffico illecito di armi da fuoco, il traffico di migranti e di droga, e combattere la criminalità informatica.

(3)L'accordo deve definire chiaramente e precisamente le salvaguardie e i controlli necessari per la protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali tra Europol e le autorità libanesi competenti.

In particolare:

(a)Occorre definire con la massima chiarezza le finalità del trattamento dei dati personali eseguito dalle parti in virtù dell'accordo, che non devono superare la misura necessaria, in ogni singolo caso, per prevenire e combattere il terrorismo e i reati contemplati dall'accordo.

(b)I dati personali trasferiti da Europol conformemente all'accordo devono essere trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. L'accordo deve prevedere la possibilità per Europol di indicare, al momento di trasferire i dati, eventuali limitazioni di accesso o di uso, anche per quanto concerne il loro trasferimento, la cancellazione o la distruzione. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a tale finalità. Devono essere accurati e mantenuti aggiornati. Devono essere conservati solo per il tempo necessario per le finalità per cui sono stati trasferiti.

(c)È vietato il trasferimento, da parte di Europol, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trasferimento di dati genetici o di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo, salvo se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità contemplate dall'accordo e sulla base di garanzie adeguate. L'accordo dovrebbe inoltre contenere garanzie adeguate riguardo al trasferimento dei dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e dei dati personali di minori.

(d)L'accordo dovrebbe garantire diritti azionabili delle persone i cui dati personali sono trattati, stabilendo norme sul diritto di accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate. L'accordo dovrebbe inoltre stabilire diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità dell'accordo stesso, e garantire ricorsi effettivi.

(e)L'accordo deve stabilire norme in materia di conservazione, verifica, rettifica e cancellazione dei dati personali e sulla tenuta di registri a fini di registrazione e documentazione, nonché sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone. Dovrebbe inoltre prevedere garanzie riguardo al trattamento automatizzato di dati personali.

(f)L'accordo deve specificare i criteri in base ai quali indicare l'affidabilità della fonte e l'esattezza delle informazioni.

(g)L'accordo deve comprendere l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. L'accordo deve inoltre comprendere l'obbligo di notifica in caso di violazione dei dati personali riguardante dati trasferiti in conformità dell'accordo stesso.

(h)I trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità libanesi competenti ad altre autorità libanesi è consentito solo ai fini dell'accordo ed è soggetto a condizioni e garanzie adeguate.

(i)Le stesse condizioni di cui alla lettera h) devono applicarsi ai trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità libanesi competenti ad autorità di un paese terzo, con l'obbligo aggiuntivo che tali trasferimenti successivi siano consentiti solo nei confronti di paesi terzi ai quali Europol è autorizzato a trasferire dati personali in virtù dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794.

(j)L'accordo deve stabilire un sistema di sorveglianza da parte di una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati e dotate di un effettivo potere di indagine e intervento che consenta loro di esercitare una vigilanza sulle autorità pubbliche libanesi che usano i dati personali/le informazioni scambiate, e di agire in sede giudiziale. In particolare, tali autorità indipendenti devono essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. Le autorità pubbliche che usano i dati personali devono rispondere del rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali previste dall'accordo.

(4)L'accordo deve prevedere un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.

(5)L'accordo deve prevedere una disposizione sulla sua entrata in vigore e validità, e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarlo o sospenderlo.

(6)L'accordo può includere una clausola sulla sua applicazione territoriale, se necessario.

(7)L'accordo può includere disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica dell'accordo stesso.

(8)Nel contesto di questi negoziati, la Commissione promuoverà l'adesione del Libano alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato di dati a carattere personale ("Convenzione 108").

(9)L'accordo farà ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e deve comprendere una clausola linguistica a tale scopo.

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