COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.10.2017
COM(2017) 633 final
2015/0289(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
2015/0289 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2015) 636 final – 2015/0289 COD):
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10 dicembre 2015
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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25 maggio 2016
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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2 febbraio 2017
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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14 luglio 2017
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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17 ottobre 2017
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2.Finalità della proposta della Commissione
Come parte integrante della riforma della politica comune della pesca (PCP) la Commissione, nella sua comunicazione sulla dimensione esterna della PCP nel 2011, ha proposto una revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca. La proposta di regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne rafforzerà il controllo della flotta da pesca esterna dell’Unione ovunque essa operi.
Scopo della presente proposta è rivedere le norme attuali del regolamento sulle autorizzazioni di pesca in modo da migliorare la governance degli oceani, perseguire gli obiettivi della nuova PCP e assicurare la coerenza con il regolamento sul controllo e il regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). La proposta mira inoltre a conseguire condizioni di parità tra le diverse flotte, in modo che la flotta da pesca dell'Unione operante al di fuori delle acque dell’Unione sia soggetta alle medesime norme applicabili ai pescherecci di paesi terzi che pescano nelle acque dell’Unione.
Sono state introdotte norme che disciplinano le autorizzazioni dirette (note anche come "accordi privati") il cui scopo è scoraggiare il cambio di bandiera abusivo, disciplinare il noleggio di navi dell’Unione e creare una base di dati per le autorizzazioni di pesca, comprensiva di una parte protetta e di una parte pubblica.
La proposta si basa sul principio della responsabilità dello Stato di bandiera e stabilisce disposizioni in base alle quali gli Stati membri di bandiera verificheranno che i pescherecci rispettino determinati criteri di ammissibilità prima di consentire loro di pescare al di fuori delle acque dell’Unione. Disposizioni rigorose in materia di monitoraggio delle flotte consentiranno di far cessare l'attività di pesca delle navi dell'Unione che non rispettano le norme.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
3.1
Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio riflette l’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 20 giugno 2017. La Commissione appoggia tale accordo.
3.2
Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura
Il Parlamento europeo ha approvato i nuovi elementi tratti dal compromesso raggiunto con il Consiglio durante i triloghi, mantenendo tuttavia la posizione adottata in prima lettura, che si riflette nella versione definitiva dell’accordo politico.
3.3
Disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale riguardo
La posizione del Consiglio si discosta dalla proposta della Commissione per quanto riguarda l'ambito di applicazione della proposta, le definizioni utilizzate e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di pesca. La posizione del Consiglio ha ulteriormente rafforzato le disposizioni in materia di parità di trattamento garantendo che le navi dell’Unione, operanti all’interno e all’esterno delle acque dell’Unione, siano trattate allo stesso modo e che le navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione siano tenute a rispettare le stesse condizioni cui sono soggette le navi dell’Unione. Vengono in questo modo garantite condizioni generali di parità per tutti gli operatori.
La Commissione ritiene che tali modifiche contribuiranno a rafforzare la coerenza della proposta, a semplificare e razionalizzare le procedure previste e a ridurre al minimo gli oneri amministrativi; esse inoltre fanno riferimento per quanto possibile a norme esistenti nell’ambito delle ORGP e ad accordi internazionali in materia di pesca, compresi gli accordi nordici e gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS).
La proposta della Commissione è stata pertanto modificata allo scopo di includervi le seguenti misure che hanno fatto oggetto dell’accordo politico.
Inserimento di una nuova sezione 2 sulle "attività di pesca esercitate in virtù di accordi in materia di scambio o gestione congiunta". Questa sezione è stata inserita per chiarire l'ambito di applicazione della proposta e garantire che tutti i pescherecci di paesi terzi che pescano nelle acque dell’Unione siano coperti dal regolamento.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), sui criteri di ammissibilità: "Assenza di infrazioni gravi nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca". Questo criterio di ammissibilità, per le navi dell'Unione che intendono pescare al di fuori delle acque dell’Unione, è stato proposto come una condizione preliminare per poter chiedere un’autorizzazione di pesca. Il Consiglio ha tuttavia ritenuto che tale criterio di ammissibilità rappresenti un doppio sistema sanzionatorio e ha espresso una forte opposizione al riguardo. Il Parlamento europeo, tuttavia, l’ha sostenuto. Nell’ambito di un compromesso globale la Commissione accetta di eliminare dal testo questo criterio di ammissibilità a condizione che sia convenuta una base giuridica che le consenta di intervenire per far cessare l'attività di pesca di una nave a norma dell’articolo 7.
Articolo 7, paragrafo 6, relativo al "controllo delle attività di pesca": tale disposizione consentirebbe alla Commissione di intervenire in ultima istanza per far cessare l'esercizio della pesca di una nave quando lo Stato membro di bandiera non adotta misure in tal senso (la clausola di "recupero"). La proposta iniziale della Commissione non è accettabile per il Consiglio in quanto è vista come un'interferenza rispetto alle competenze degli Stati membri di bandiera. Il Parlamento europeo è a favore di una solida base giuridica che consenta alla Commissione di intervenire per far cessare le attività di pesca di una nave che non rispetti la normativa.
Nell’ambito di un compromesso globale la Commissione ha accettato di limitare il proprio intervento in tal senso alle zone in cui vige un accordo di pesca internazionale che vincola l’Unione nei confronti di ORGP o di paesi terzi nell’ambito di APPS.
Articolo 6, paragrafo 2, sul cambio di bandiera: le navi dell’Unione non possono esercitare attività di pesca nelle acque di paesi terzi non cooperanti ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento INN. L’articolo 31 riguarda l'"identificazione" da parte della Commissione e l’articolo 33 riguarda "l'elaborazione di un elenco" da parte del Consiglio. Il Consiglio ritiene che rientri nelle sue competenze (mediante decisione) inserire nell'elenco un paese considerato non cooperante e che, di conseguenza, l’identificazione da parte della Commissione non dovrebbe avere alcun effetto nel contesto della presente proposta.
Nell’ambito di un compromesso globale la Commissione ha accettato che un preavviso di sei settimane sia comunicato a una nave per lasciare le acque di un paese terzo, una volta che tale paese terzo sia stato identificato come non cooperante a norma dell’articolo 31 del regolamento INN.
Articoli 13-15 relativi alla "riassegnazione di possibilità di pesca non utilizzate": in base alle norme vigenti la Commissione riassegna le possibilità di pesca non utilizzate (articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio) mediante una decisione della Commissione. La proposta relativa alle flotte esterne prevede il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione per operare tale riassegnazione. Il Consiglio insiste perché si proceda alla riassegnazione sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.
Nell’ambito di un compromesso globale la Commissione accetta tale base giuridica per la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate.
Articolo 26 bis sul "trasbordo": il Parlamento europeo aveva difficoltà ad accettare la definizione del Consiglio di "attività di pesca" di cui all’articolo 3, lettera g), in quanto sosteneva che tale definizione non è globale come quella della PCP. Il Parlamento europeo è interessato principalmente ad integrare nella definizione gli "sbarchi" e i "trasbordi"; tuttavia ciò comporterebbe oneri amministrativi considerevoli per il rilascio delle autorizzazioni per le suddette attività. A titolo di compromesso, il Consiglio ha accettato di ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 26 bis ai trasbordi in alto mare e per le autorizzazioni dirette, compresa una notifica preventiva allo Stato membro di bandiera e una relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione. La Commissione ha accettato il compromesso in quanto la aiuterà a raccogliere informazioni sui trasbordi.
Articolo 39, paragrafo 2, sulle informazioni pubbliche nella base di dati: nell'ambito della proposta della Commissione e dell’orientamento generale del Consiglio si è convenuto di rendere pubbliche le informazioni sul nome e sulla bandiera della nave, sul tipo di autorizzazione e sul periodo e sulla zona autorizzati per l’attività di pesca. La posizione del Parlamento europeo prevedeva di includere: 1) numeri CFR e IMO, 2) nome, città e paese di residenza del proprietario dell'impresa e del proprietario effettivo e 3) tipo di autorizzazione e possibilità di pesca.
Né il Consiglio, né la Commissione possono sostenere la richiesta del Parlamento europeo in quanto tale a causa di preoccupazioni relative al diritto al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati e alla tutela degli interessi commerciali. È stato raggiunto un compromesso dai colegislatori in base al quale i dati relativi al proprietario dell'impresa e al proprietario effettivo saranno conservati nella parte protetta della base di dati. Inoltre i seguenti dati saranno resi pubblici: 1) i numeri CFR e IMO, 2) il tipo di autorizzazione, comprese le specie o il gruppo di specie bersaglio, e 3) il periodo e la zona autorizzati per l’attività di pesca. La Commissione ha accettato questo compromesso in quanto aumenterà la trasparenza nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati.
La posizione in prima lettura adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2017 rafforza i principali elementi della proposta della Commissione e propone un testo equilibrato che tiene conto delle principali considerazioni del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio.
4.Conclusioni
I servizi giuridici e i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati incaricati di effettuare tutti gli adeguamenti pertinenti nel testo. Il documento che ne è risultato rappresenta pertanto l’accordo politico raggiunto dai colegislatori il 20 giugno 2017.