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Document 52017PC0593

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto attiene alle proposte di modifiche di detta convenzione

    COM/2017/0593 final - 2017/0258 (NLE)

    Bruxelles, 13.10.2017

    COM(2017) 593 final

    2017/0258(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto attiene alle proposte di modifiche di detta convenzione


    RELAZIONE

    1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

    La presente proposta concerne la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno al comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (“il comitato congiunto”) in relazione all’adozione prevista da parte del comitato congiunto di una decisione intesa a modificare gli allegati della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (“la convenzione”).

    2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    2.1La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    La convenzione mira ad agevolare gli scambi fra l’Unione europea e gli altri paesi che sono parti contraenti della convenzione introducendo un documento unico basato su un formulario di dichiarazione che funge da dichiarazione di esportazione, transito o importazione. La convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

    L’Unione europea è parte contraente della convenzione.

    2.2Il comitato congiunto UE-EFTA

    Il comitato congiunto UE-EFTA gestisce la convenzione e ne garantisce un’attuazione corretta. Il comitato adotta le modifiche degli allegati della convenzione mediante decisioni.

    Le decisioni del comitato congiunto sono adottate all’unanimità dalle parti contraenti.

    2.3La decisione del comitato congiunto UE - EFTA

    Il 5 dicembre 2017, in occasione della sua 30a riunione, il comitato congiunto dovrebbe adottare una decisione intesa a modificare gli allegati della convenzione.

    La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci estende l’uso del documento amministrativo unico e dei dati richiesti ai fini delle diverse procedure doganali alle parti contraenti della convenzione che non sono membri dell’Unione.

    Le disposizioni riguardanti i dati del pacchetto giuridico CDU si applicheranno successivamente al 1° maggio 2016, tenendo conto dell’esigenza di aggiornare o adottare i pertinenti nuovi sistemi doganali elettronici transeuropei e nazionali, il cui completamento è previsto nei prossimi anni nonché della richiesta degli operatori economici di disporre di un tempo sufficiente per prepararsi alle nuove regole e adeguare i loro sistemi doganali di conseguenza.

    Pertanto, affinché anche le parti contraenti della convenzione che non sono membri dell’Unione dispongano di un tempo sufficiente per applicare le disposizioni modificate e i requisiti in materia di dati se pienamente applicabili nell’ambito della legislazione doganale dell’Unione, la convenzione deve essere modificata al fine di essere pienamente allineata al pacchetto giuridico CDU.

    Il processo inteso a stabilire una posizione comune dell’UE in merito al progetto di decisione concernente le modifiche della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci dovrebbe essere relativamente semplice, in quanto il contenuto si basa su norme dell’UE concordate dagli Stati membri e incluse nel CDU entrato in vigore il 1° maggio 2016.

    La Commissione è invitata ad adottare il progetto di decisione e a trasmetterlo al Consiglio.

    La decisione del comitato congiunto che modifica la convenzione vincola le parti contraenti a norma dell’articolo 2 di detta decisione che recita: “La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione”.

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione, tale tipo di decisione è attuato dalle parti contraenti conformemente alla propria legislazione.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La modifica della convenzione mira ad allinearla a talune disposizioni degli atti delegati e di esecuzione del CDU relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali che saranno applicabili a decorrere da determinate date future.

    Tale allineamento è inteso a migliorare la semplificazione delle formalità negli scambi di merci fra le parti contraenti. I miglioramenti dovrebbero comportare benefici sostanziali e tangibili per gli operatori e per le amministrazioni doganali.

    Coerenza con le altre normative dell’Unione

    La decisione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

    3.POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL’UNIONE

    La proposta modifica le disposizioni contenute negli allegati della convenzione. Le modifiche propongono l’allineamento di talune disposizioni contenute nella convenzione alle disposizioni contenute negli atti delegati e di esecuzione del CDU relativamente ai requisiti in materia di dati usati ai fini di dichiarazioni doganali di importazione, esportazione e transito che saranno applicabili solo a determinate date in futuro.

    La finalità è mantenere l’armonizzazione dei requisiti in materia di dati usati nelle dichiarazioni doganali nell’ambito degli scambi commerciali fra le parti contraenti. Le modifiche dovrebbero comportare benefici sostanziali e tangibili per gli operatori economici e per le amministrazioni doganali, in quanto migliorano la chiarezza e garantiscono un’agevole transizione verso i nuovi accordi elettronici

    Strumento proposto: Decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    Non vi sono altri strumenti idonei.

    La decisione proposta è coerente con la politica comune nei settori del commercio e dei trasporti.

    4.BASE GIURIDICA

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.    Principi

    L’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di decisioni che stabiliscono “le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo”.

    L’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione dispone che il comitato congiunto UE/EFTA adotti le modifiche degli allegati della convenzione mediante decisioni.

    4.1.2.    Applicazione al caso in questione

    Il comitato congiunto è un organismo istituito dall’articolo 10 della convenzione.

    La decisione che il comitato congiunto deve adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Detta decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell’articolo 15 della convenzione.

    La decisione non integra né modifica il quadro istituzionale dell’accordo.

    La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall’obiettivo e dal contenuto dell’atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell’Unione.

    La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l’articolo 207 del TFUE.

    Le semplificazioni realizzate attraverso la convenzione e le modifiche proposte riguardano formalità doganali efficienti e di conseguenza la politica commerciale comune dell’UE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l’articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    2017/0258 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto attiene alle proposte di modifiche di detta convenzione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (la “convenzione”) è stata conclusa dall’Unione europea mediante decisione del Consiglio 1 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

    (2)A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione, il comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (“il comitato congiunto”) può adottare per decisione modifiche degli allegati della convenzione.

    (3)Il 5 dicembre 2017, in occasione della sua 30a riunione, il comitato congiunto dovrebbe adottare una decisione intesa a modificare gli allegati della convenzione.

    (4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto, poiché la decisione vincolerà l’Unione.

    (5)Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione 2 nonché i suoi atti delegati e di esecuzione hanno stabilito requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali e i formati e i codici ivi afferenti. Tali decisioni saranno pienamente applicabili nel caso in cui i pertinenti sistemi elettronici siano stati aggiornati o adottati come previsto nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione 3 .

    (6)Al fine di garantire un funzionamento corretto ed efficiente degli scambi fra l’Unione e le parti contraenti della convenzione, le disposizioni concernenti i requisiti in materia di dati per le dichiarazioni doganali incluse negli allegati della convenzione dovrebbero essere allineate a quelle incluse nella corrispondente legislazione dell’Unione.

    (7)Tutti gli Stati membri dell’Unione hanno espresso un parere positivo per quanto attiene alle modifiche proposte nell’ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

    (8)Poiché la decisione del comitato congiunto è intesa a modificare la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successivamente alla sua adozione.

    (9)In sede di comitato congiunto, l’Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE). La posizione dell’Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a norme dell’Unione in occasione della riunione del comitato congiunto relativamente alle modifiche di detta convenzione sarà basata sul progetto di decisione n. 1/2017 del comitato congiunto allegato alla presente decisione.

    I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato congiunto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.
    (2) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
    (3) GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.
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    Bruxelles, 13.10.2017

    COM(2017) 593 final

    ALLEGATO

    Proposta di decisione n. 1/2017 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del
    XX XXXX 2017
    che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto attiene alle proposte di modifiche di detta convenzione


    ALLEGATO

    Proposta di decisione n. 1/2017 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del
    XX XXXX 2017

    che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    IL COMITATO CONGIUNTO,

    vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci 1 ("la convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)L’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (“la convenzione”), conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di adottare per decisione modifiche degli allegati della convenzione.

    (2)Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (“CDU”) 2 nonché i suoi atti delegati e di esecuzione hanno introdotto nuovi requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali e hanno modificato i codici in relazione a taluni elementi dei dati esistenti. Tali decisioni saranno pienamente applicabili in un secondo tempo, in quanto richiedono che i pertinenti sistemi elettronici siano stati aggiornati o adottati come previsto nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione 3 .

    (3)Al fine di garantire un funzionamento corretto, efficiente e armonizzato degli scambi fra l’Unione e le parti contraenti della convenzione, le disposizioni di cui agli allegati della convenzione concernenti la compilazione del documento amministrativo unico dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni contenute negli atti delegati e di esecuzione del CDU che saranno applicabili solo in un secondo tempo. A tal fine le modifiche degli allegati della convenzione sono indispensabili.

    (4)Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione, °

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    (1)Il testo dell’allegato II, appendice 3, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (“la convenzione”), è modificato conformemente all’allegato A della presente decisione.

    (2)Il testo dell’allegato III della convenzione è modificato conformemente all’allegato B della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Oslo,

    Per il comitato congiunto

    Il presidente

    Allegato A

    L’allegato II, appendice 3, titolo II, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è modificato come segue:

    (1)La parte I. “Formalità da espletare nello Stato di esportazione” è modificata come segue:

    (a)nelle note relative alla “Casella n. 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazioni”, la prima frase è sostituita come segue:

    "Dare le informazioni richieste a norma delle regolamentazioni specifiche applicabili nel paese di esportazione e citare i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari in relazione con la dichiarazione o i beni interessati dalla dichiarazione(ivi compresi, se del caso, numero di licenza o permesso d'esportazione, dati riguardanti la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria, numero della distinta di carico o riferimento alle parti, ufficio doganale o cancellazione delle licenze, ecc.).”

    (b)Nelle note relative alla “Casella n. 50: Obbligato principale oppure rappresentante autorizzato; luogo, data e firma”, il primo paragrafo è sostituito come segue:

    “Indicare cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del titolare della procedura di transito (obbligato principale) nonché il numero di identificazione attribuito dalle autorità competenti. Indicare, se del caso, il cognome, il nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare della procedura di transito (obbligato principale).”

    (2)Nella parte III “Formalità da espletare nel paese di destinazione”, le note relative alla “Casella n: 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazione” sono sostituite dal testo seguente:

    “Indicare tanto le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nel paese di destinazione quanto i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari in relazione con la dichiarazione o i beni interessati dalla dichiarazione.(ivi compresi, se del caso, numero di licenza o permesso d'esportazione, dati riguardanti la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria, numero della distinta di carico o riferimento alle parti, ufficio doganale o cancellazione delle licenze, ecc.). Qualora in relazione alla procedura dogale in questione sia richiesta la costituzione di una garanzia, i dettagli relativi alla garanzia sono inseriti in questa casella. La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non deve essere riempita.”

    Allegato B

    L’allegato III “Codici da utilizzare per la compilazione del documento unico” della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è modificato come segue:

    (1)nelle note relative alla “Casella n. 1: Tipo di dichiarazione”, il testo relativo alla prima suddivisione della casella è sostituito come segue:

    “Prima suddivisione:

    La sigla EU può essere usata nei seguenti casi:

    -    dichiarazione d'esportazione in un'altra parte contraente;

    -    dichiarazione d'importazione da un'altra parte contraente.

    (2)Nelle note relative alla “Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera” la descrizione dei codici “5” e “9” è sostituita dalla seguente:

    A

    B

    Denominazione

    5

    9

    50

    90

    Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

    Modo sconosciuto (propulsione propria)

    (1) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.
    (2) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
    (3) GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.
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