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Document 52017IR0032

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Stimolare le start-up e le scale-up in Europa: il punto di vista regionale e locale

    GU C 342 del 12.10.2017, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 342/43


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Stimolare le start-up e le scale-up in Europa: il punto di vista regionale e locale

    (2017/C 342/07)

    Relatore:

    Tadeusz Truskolaski (PL/AE), sindaco di Białystok

    Riferimenti:

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE

    COM(2016) 723 final

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up.

    COM(2016) 733 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Considerando 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L'obiettivo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento , derivanti dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza e seconda opportunità. La presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti sovraindebitati una seconda opportunità dopo la liberazione integrale dai debiti e dopo un periodo di tempo ragionevole, e una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, in particolare una minore durata.

    L'obiettivo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà correlate al mercato interno derivanti dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza e seconda opportunità. La presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti sovraindebitati una seconda opportunità dopo la liberazione integrale dai debiti e dopo un periodo di tempo ragionevole, e una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, in particolare per garantire il rispetto dei requisiti in materia di consultazione dei lavoratori (articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali) e abbreviare la durata di dette procedure. Le soluzioni preventive, note anche come «pre-pack», rientrano in una tendenza crescente, nella normativa moderna in materia di insolvenza, a privilegiare metodi che, a differenza di quello classico che prevede la liquidazione dell'impresa in stato di crisi, hanno come obiettivo il risanamento di tale impresa o, almeno, il salvataggio delle sue unità ancora economicamente valide.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 2

    Articolo 1.1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    (a)

    procedure di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza;

    (a)

    procedure di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza , al fine di risolvere una difficoltà specifica, ridurre le passività dovute all'insieme o a una parte dei creditori, o trasferire ad un'altra impresa la totalità o una parte delle attività economicamente sostenibili, in base a condizioni che attribuiscono ai creditori una quota almeno pari a quella che avrebbero ricevuto in caso di liquidazione ;

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 3

    Articolo 3.1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a strumenti di allerta in grado di individuare un andamento degenerativo dell'impresa e segnalare al debitore o all'imprenditore la necessità di agire con urgenza.

    Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori , nonché i lavoratori e i loro rappresentanti, abbiano accesso a strumenti di allerta in grado di individuare un andamento degenerativo dell'impresa e segnalare al debitore o all'imprenditore la necessità di agire con urgenza.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 4

    Articolo 3.2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a informazioni pertinenti, aggiornate, chiare, concise e di facile consultazione sulla disponibilità di strumenti di allerta e di qualsiasi mezzo per ristrutturarsi in una fase precoce o ottenere la liberazione dai debiti personali.

    Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori , nonché i lavoratori e i loro rappresentanti, abbiano accesso a informazioni pertinenti, aggiornate, chiare, concise e di facile consultazione sulla disponibilità di strumenti di allerta e di qualsiasi mezzo per ristrutturarsi in una fase precoce o ottenere la liberazione dai debiti personali.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 5

    Articolo 3.3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Gli Stati membri possono limitare l'accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 alle piccole e medie imprese o agli imprenditori.

     

    Motivazione

    Non è chiaro per quale motivo e in base a quali criteri (numero di dipendenti, fatturato ecc.) alcune imprese dovrebbero essere escluse dai meccanismi di allerta.

    Emendamento 6

    Articolo 4, inserire un nuovo punto dopo l'articolo 4, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    Gli Stati membri adottano disposizioni specifiche che consentono ai lavoratori di considerare, a monte delle ristrutturazioni, la possibilità di rilevamento di imprese sotto forma di cooperative. Tali disposizioni prevedono in particolare l'avvio di discussioni con creditori, amministratori, esperti, organismi finanziari, sindacati e pubbliche autorità, volte ad offrire ogni opportunità ad uno schema di rilevamento che sia economicamente valido e sostenibile e che non verrebbe preso in considerazione come soluzione di ultima istanza.

    Motivazione

    Una perdita di risorse in caso di ristrutturazione sostanziale o liquidazione di un'impresa costituisce una perdita per l'intera economia dell'UE. Per preservare l'impresa, quindi, deve essere possibile ricorrere a quante più opzioni possibili, compresa la trasformazione dell'impresa in una cooperativa.

    Emendamento 7

    Articolo 8.1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    f)

    i termini del piano, tra cui, non esaustivamente:

    i)

    la durata proposta,

    ii)

    qualsiasi proposta di rinuncia dei crediti o rinegoziazione dei debiti o loro conversione in altre forme di obblighi;

    iii)

    qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione;

    f)

    i termini del piano, tra cui, non esaustivamente:

    i)

    la durata proposta,

    ii)

    qualsiasi proposta di rinuncia dei crediti o rinegoziazione dei debiti o loro conversione in altre forme di obblighi;

    iii)

    qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione;

    iv)

    le ripercussioni per i lavoratori e i subappaltatori incaricati dei piani di ristrutturazione;

    v)

    gli impatti sulle pensioni dei lavoratori collocati a riposo;

    Motivazione

    Evidente.

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

    1.

    accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea intitolata Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up, trattandosi di un ulteriore sviluppo e ampliamento dello Small Business Act; e nel contempo invita la Commissione ad aggiornare lo Small Business Act e a mantenerne l'omogeneità;

    2.

    condivide le preoccupazioni espresse nella comunicazione riguardo agli effetti negativi che un mercato unico — anche digitale — ancora troppo frammentato comporta per le potenzialità di crescita delle imprese in fase di avviamento (start-up) e di espansione (scale-up);

    3.

    ribadisce il suo pieno sostegno alle azioni volte a promuovere l'imprenditorialità innovativa e ad eliminare gli ostacoli che ne limitano le possibilità di sviluppo;

    4.

    richiama l'attenzione sul fatto che le start-up e le scale-up agevolano spesso forme di occupazione elastiche, quali il lavoro a distanza (telelavoro), l'orario flessibile, la somministrazione di manodopera a tempo determinato o indeterminato (staff leasing), l'appalto di manodopera e il work/job sharing. Se presentate quali autentiche opzioni a disposizione dei lavoratori, queste forme di occupazione possono consentire di conciliare meglio gli obblighi professionali con quelli della vita familiare e di ridurre gli effetti negativi della disoccupazione di lungo periodo;

    5.

    sottolinea che la cooperazione in partenariato tra gli organismi pubblici europei, nazionali, regionali e locali è di enorme importanza per la creazione di condizioni favorevoli all'espansione delle attività delle start-up;

    6.

    invita la Commissione ad attivarsi per incitare gli Stati membri a far sì che, nei corsi di studio economici e non economici di ogni livello, siano trattate più ampiamente le questioni attinenti alla creatività, all'imprenditorialità, all'economia e alla finanza;

    7.

    sottolinea l'importanza dei risultati raggiunti dalle regioni e dalle città per lo sviluppo — indotto dall'innovazione — del sistema economico mondiale, grazie alla loro capacità di adattarsi in modo flessibile al mutare delle condizioni del mercato e all'evoluzione tecnologica e culturale;

    8.

    fa notare che, sostenendo gli operatori innovativi la cui dinamica di crescita è particolarmente elevata, si sostengono anche gli altri operatori del mercato. Insieme con gli interventi oggi orientati verso l'economia circolare, l'economia sociale e quella collaborativa (1), gli strumenti giuridici di sostegno e agevolazione contribuiranno, grazie a un'azione sinergica, allo sviluppo della società nel suo insieme;

    9.

    sottolinea il rilievo cruciale che assumeranno le misure tese a integrare maggiormente tra loro le strategie settoriali, collegando il mondo della ricerca, le imprese e le autorità pubbliche a tutti i livelli in modo che gli obiettivi perseguiti abbiano un denominatore comune.

    Rimuovere gli ostacoli regolamentari, informativi e giuridici

    10.

    sottolinea che la mancanza di uniformità e stabilità delle legislazioni dei singoli Stati membri si è rivelata uno dei problemi fondamentali che limitano l'espansione delle start-up europee (2);

    11.

    esorta la Commissione a cercare di elaborare una definizione inequivoca di «start-up» e «scale-up» e a semplificare ulteriormente le soluzioni normative riguardanti le PMI;

    12.

    approva l'attuale metodo di analisi, sviluppato nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (riguardo alla possibilità di avvalersi delle raccomandazioni di esperti) e delle attività dell'Osservatorio europeo dei cluster e delle trasformazioni industriali;

    13.

    propone di rivedere l'insieme degli strumenti e delle misure dopo tre cicli di misurazione, in modo da poter non soltanto raccogliere dati sulle start-up e le scale-up ma anche elaborare studi su aspetti qualitativi che facilitino l'individuazione dei problemi;

    14.

    si compiace del fatto che, in linea con le priorità politiche della Commissione europea nel quadro della strategia per il mercato unico, le azioni del programma COSME siano in larga misura orientate a sostenere le start-up e le scale-up;

    15.

    esprime preoccupazione per la lentezza con cui procedono gli sforzi volti a superare la frammentazione dei sistemi fiscali, e specialmente dei regimi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), vigenti nei 28 Stati membri dell'UE. Tale frammentazione, infatti, ostacola lo sviluppo e il commercio transfrontaliero delle PMI e in particolare di quelle in fase di avviamento;

    16.

    propone alla Commissione di rendere disponibili risorse supplementari per sostenere le start-up nella definizione e nella successiva attuazione di una strategia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

    Consentire la ripresa di un'attività economica, offrendo una seconda opportunità

    17.

    è consapevole del problema dell'inefficacia e dell'eccessiva lunghezza delle procedure di insolvenza vigenti negli Stati membri dell'UE, che privano molti imprenditori onesti, ma eccessivamente indebitati, di una seconda possibilità;

    18.

    accoglie con favore l'azione della Commissione volta a ridurre i principali ostacoli derivanti dalle divergenze tra le normative degli Stati membri in materia di ristrutturazione e insolvenza nonché le barriere alla libera circolazione dei capitali — ossia la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 22 novembre 2016, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016) 723); tuttavia, esprime la preoccupazione che la proposta si limiti agli aspetti finanziari, con i dipendenti delle imprese considerati creditori allo stesso titolo di una banca o di qualsiasi altro detentore di capitale, e che il risanamento di un'impresa sia presentato unicamente come una riorganizzazione finanziaria delle parti interessate;

    19.

    reputa convincente l'argomentazione della Commissione riguardo al valore aggiunto che apporterebbero le soluzioni normative da essa proposte a livello UE; ritiene pertanto che la proposta di direttiva sia conforme al principio di sussidiarietà, e, per lo stesso motivo, reputa che essa rispetti il principio di proporzionalità;

    20.

    nel contempo, però, teme che, stante l'attuale impossibilità di armonizzare i sistemi giuridici degli Stati membri riguardanti le procedure di insolvenza, tale strumento normativo non contribuisca in modo tangibile ad aumentare il numero delle start-up che restano sul mercato per più di due o tre anni;

    21.

    richiama il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza nei diversi Stati membri, adottato il 20 maggio 2015 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e sostiene l'approccio secondo cui le procedure di insolvenza non devono più essere considerate semplicemente in termini di liquidazione, bensì come uno strumento per garantire la salvaguardia delle risorse dell'impresa, compreso il diritto al lavoro dei suoi dipendenti, e assicurare, nella misura del possibile, la sopravvivenza dell'impresa stessa. Accoglie inoltre con favore la creazione, entro il giugno 2019, di un sistema di interconnessione elettronico dei c.d. «registri fallimentari», che dovranno essere istituiti presso ciascuno Stato membro ed essere consultabili gratuitamente attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di offrire un'assistenza supplementare nella specializzazione dei giudici fallimentari e nella professionalizzazione degli amministratori, curatori, liquidatori ecc. nominati nell'ambito di tali procedure;

    22.

    accoglie con favore la risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 5 aprile 2017, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (COM(2013) 0615) e la proposta di una nuova categoria di fondo comune monetario (FCM): l'FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità, concepito specificamente per essere utilizzato con le piccole imprese nell'economia reale;

    23.

    invita le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale a dare inizio — o partecipare attivamente — a:

    campagne intese a sensibilizzare il pubblico riguardo alle implicazioni di un fallimento sul cammino di un'impresa verso il successo;

    campagne per promuovere una cultura orientata al salvataggio delle imprese piuttosto che alla loro liquidazione;

    campagne volte a promuovere un meccanismo di allarme rapido (preventivo);

    iniziative in materia di educazione economica e finanziaria degli imprenditori, rivolte in particolare ai futuri imprenditori o alle start-up, per migliorare il loro livello di conoscenza e modificare il loro approccio alle diverse fonti di capitale;

    programmi specifici di sviluppo delle competenze per gli imprenditori interessati a una seconda opportunità e misure di sostegno finanziario a condizioni vantaggiose per il salvataggio delle imprese in difficoltà che dimostrino di avere prospettive di ripresa.

    Creare nuove opportunità

    24.

    ritiene necessario agevolare le attività delle piccole e medie start-up nel mercato unico europeo, in particolare stabilendo soglie adeguate per esonerarle, a livello di Stati membri, dagli obblighi di riorganizzazione o reiscrizione;

    25.

    invita la Commissione ad adoperarsi per gettare le basi di un «visto» per le start-up e di un elenco di requisiti che consentano di accedere in modo sicuro e vantaggioso alle risorse umane qualificate e al capitale finanziario provenienti da paesi terzi e di contribuire così allo sviluppo dell'economia dell'Unione europea;

    26.

    accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare le possibilità di accesso agli appalti pubblici per le start-up e le scale-up, e sottolinea la necessità di monitorare attentamente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici a livello degli Stati membri, al fine di garantire che questi ultimi utilizzino pienamente le disposizioni esistenti per migliorare le possibilità di accesso delle PMI agli appalti pubblici;

    27.

    accoglie con favore l'idea di istituire degli «intermediari di innovazione» incaricati di creare reti di acquirenti interessati ad appalti pubblici innovativi, mettere questi soggetti in contatto con le imprese innovative e aiutare queste imprese ad accedere al capitale di rischio (venture capital);

    28.

    plaude alle modifiche proposte al programma Orizzonte 2020, volte a sostenere un approccio «dal basso» e intersettoriale nonché rigorosamente innovativo, di fondamentale importanza sociale e caratterizzato da un elevato potenziale di crescita;

    29.

    accoglie con favore l'ulteriore potenziamento dell'Enterprise Europe Network (EEN) grazie all'ampliamento della gamma dei servizi di consulenza specialistica offerti da tale rete alle imprese che desiderano espandere la loro attività e ottenere informazioni sulle norme nazionali ed europee, le opportunità di finanziamento, la creazione di partenariati e i modi per accedere agli appalti pubblici transfrontalieri;

    30.

    sottolinea l'importanza di creare forti legami di cooperazione tra gli uffici regionali dell'EEN e gli incubatori, gli acceleratori di imprese e i parchi scientifico-tecnologici locali, poiché tali strutture, essendo quotidianamente a contatto con le start-up, conoscono bene i problemi e le esigenze reali delle imprese di questo tipo;

    31.

    sottolinea che l'intensificazione — annunciata dalla Commissione — degli sforzi volti a stabilire collegamenti tra i cluster e gli ecosistemi imprenditoriali locali e regionali, in particolare per quanto attiene alla mediazione tra investitori e grandi imprese nonché alla creazione di reti tra i decisori locali, dovrebbe estendersi anche al collegamento delle start up con i centri di ricerca in quanto potenziali fornitori di soluzioni innovative non soltanto tecnologiche;

    32.

    esorta la Commissione a introdurre misure di sostegno alla creazione di acceleratori di imprese innovative che aiutino e accompagnino gli imprenditori nelle fasi iniziali dell'impresa rafforzando le loro capacità di gestione aziendale e favorendo l'accesso a linee di finanziamento alternativo, l'acquisizione di contratti con imprese propulsive («elevator pitch»), il sostegno all'internazionalizzazione dell'attività ecc.;

    33.

    richiama l'attenzione sull'aumento del divario tecnologico tra le regioni metropolitane e quelle meno sviluppate e periferiche, e chiede pertanto alla Commissione di attivarsi per favorire la creazione di reti tra le regioni leader e quelle la cui economia si basa ancora sull'agricoltura;

    34.

    anche se resta ancora molto da fare, si felicita per i progressi compiuti in materia di imprenditorialità nelle regioni meno sviluppate, e suggerisce alla Commissione di continuare a sostenere le iniziative in corso volte a stimolare lo spirito imprenditoriale in quelle regioni e a prendere in considerazione la possibilità di attuarne di nuove, come ad esempio uno strumento specifico per collegare in reti tra loro i progetti;

    35.

    sottolinea che sarebbero altamente auspicabili misure supplementari volte a rafforzare — e a collegare fra loro — gli attori che promuovono l'imprenditorialità in settori economici tradizionali, compresi l'artigianato e le industrie culturali e creative, in regioni rurali e periferiche e in zone periurbane;

    36.

    accoglie con favore l'idea della Commissione di creare una piattaforma europea che, aggiungendosi alle piattaforme pubbliche e private esistenti, serva a collegare le start-up con potenziali partner. Uno strumento siffatto rafforzerebbe il processo di sviluppo delle reti di ecosistemi imprenditoriali e di cluster in Europa;

    37.

    valuta positivamente la linea di azione che la Commissione prevede di adottare in questo campo (articolata in tre iniziative: una «coalizione per le competenze e le occupazioni digitali», un «piano per la cooperazione settoriale sulle competenze» e uno «strumento per i big data»);

    38.

    appoggia l'iniziativa di estendere il programma Erasmus per i giovani imprenditori, in modo da includervi anche gli incubatori e gli imprenditori nei mercati internazionali;

    39.

    deplora che la comunicazione, che affronta una problematica particolarmente ampia, faccia riferimento in modo eccessivamente sommario alle iniziative in programma e menzioni solo una selezione delle azioni future — trascurando ad esempio di fornire informazioni sul programma dei poli di innovazione digitale (digital innovation hubs) e facendo solo un accenno alla proposta di istituire un consiglio europeo per l'innovazione, senza precisare i principi di funzionamento di tale organo;

    40.

    invita pertanto la Commissione a fornire informazioni più dettagliate sulle competenze che prevede di attribuire a tale consiglio e sul relativo mandato;

    41.

    rileva che un fattore cruciale per la qualità dei lavori del consiglio europeo per l'innovazione consisterà nel garantire che in esso siano adeguatamente rappresentati le imprese e i contesti in cui esse operano, i centri di ricerca e le autorità pubbliche;

    42.

    esorta la Commissione a elaborare uno studio sulla possibilità di aiutare gli enti locali e regionali a istituire dei team, composti da rappresentanti di provata esperienza delle imprese, incaricati di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e delle start-up e scale-up nel territorio di un determinato ente subnazionale;

    43.

    sottolinea l'importanza del ruolo che gli enti locali e regionali, il mondo accademico e le stesse imprese (ossia la cosiddetta «tripla elica») hanno svolto e continueranno a svolgere nella diffusione dello spirito imprenditoriale, nello sviluppo di una cultura della scienza e dell'innovazione nelle regioni europee e nella costruzione di solidi ecosistemi imprenditoriali regionali;

    44.

    esorta la Commissione a coinvolgere gli enti locali e regionali nella prevista analisi della valutazione reciproca delle norme e prassi degli Stati membri relative alle start-up e alle scale-up. Gli enti locali e regionali sono i livelli di governo più vicini agli imprenditori locali, ed è quindi opportuno avvalersi della loro profonda conoscenza degli ambienti imprenditoriali del loro territorio;

    45.

    ritiene che, con il mercato unico digitale, la concorrenza assumerà una nuova dimensione e che ogni regione si dovrà confrontare con altre realtà europee che beneficeranno delle stesse basi normative. Si tratta dunque di un'opportunità per le start-up che non hanno avuto grandi occasioni fino ad oggi per internazionalizzarsi e accedere a nuovi mercati transfrontalieri.

    Garantire l'accesso ai finanziamenti

    46.

    sottolinea che le start-up e le scale-up impiegano soluzioni innovative e non standardizzate, per cui gli effetti dell'introduzione di tali soluzioni possono essere previsti solo in misura limitata, rendendo più difficile per tali imprese ottenere fondi erogati da programmi periodici;

    47.

    raccomanda alla Commissione di rendere meno rigido il sistema di finanziamento, in modo da consentire maggiore flessibilità nei confronti delle idee innovative, e di esortare i soggetti incaricati di distribuire i finanziamenti alimentati da fondi europei a prestare maggiore attenzione nella selezione degli esperti;

    48.

    valuta positivamente l'idea della Commissione di creare un fondo di fondi europeo di venture capital, che potrebbe ridurre la frammentazione del mercato del capitale di rischio nell'UE;

    49.

    propone di iniziare ad analizzare le possibilità di mobilitare venture capital locale a livello di enti locali e regionali;

    50.

    invita la Commissione a stimolare la differenziazione tra le varie fonti di finanziamento, dato che fondi di venture capital, private equity e business angels in Europa risultano ancora poco sviluppati;

    51.

    accoglie con favore la proposta di aumentare la dotazione di bilancio del programma COSME e — a condizione che non si distolgano fondi dal Meccanismo per collegare l'Europa o dal programma Orizzonte 2020 — in linea di principio anche quella del FEIS. Ciò, infatti, consentirà di mobilitare ulteriori finanziamenti per le PMI in fase di avviamento e di espansione. In particolare si ritiene utile favorire l'integrazione e il partenariato tra PMI e start-up;

    52.

    valuta positivamente la linea di azione della Commissione volta a creare ulteriori incentivi per i finanziamenti mediante venture capital, ad esempio rendendo possibile la prestazione di garanzie pubbliche per i finanziamenti con capitale di debito mediante fondi privati o di enti locali e regionali, in quanto ciò può contribuire a far aumentare gli investimenti azionari e di debito nelle start-up e nelle scale-up;

    53.

    esorta a elaborare, a livello UE, un programma di sostegno non finanziario alle start-up e alle scale-up per facilitare l'esplorazione di nuovi mercati, contribuendo così all'aumento dei posti di lavoro e all'ulteriore sviluppo dell'innovazione all'interno dell'UE;

    54.

    reputa necessario potenziare un ecosistema europeo di investitori strutturato con misure di sostegno economico e fiscale che attraggano e stimolino gli investimenti privati in imprese innovative, affinché queste possano svilupparsi e crescere nelle migliori condizioni economiche e finanziarie e raggiungere un livello elevato di competitività. A tal fine, è particolarmente importante rafforzare gli strumenti di finanziamento alternativi (capitale di rischio, prestiti partecipativi, garanzie ecc.). In quest'ottica, si impone una reale semplificazione dei meccanismi di messa in opera degli strumenti finanziari cofinanziati con i fondi strutturali;

    55.

    richiama l'attenzione sullo sviluppo intensivo delle piattaforme di finanziamento collettivo (crowdfunding) in quanto fonte alternativa di finanziamento per le soluzioni innovative create dalle start-up;

    56.

    invita la Commissione ad analizzare le opportunità e i rischi del crowdfunding per la società europea, e in particolare quelli che riguardano direttamente gli investitori, i quali possono avere un accesso diseguale alle informazioni ed essere meno preparati alle operazioni di questo tipo rispetto agli investitori professionali;

    57.

    fa notare che un quadro normativo ben congegnato che disciplini l'attività delle piattaforme di crowdfunding in tutta l'UE consentirebbe di sfruttare pienamente il potenziale di queste risorse. Norme che garantiscano la tutela degli interessi degli investitori dovrebbero formare parte integrante di tale quadro;

    58.

    sostiene il rafforzamento di Startup Europe e l'ampliamento della sua portata al di là del settore delle TIC e delle start-up sul web. In questo ambito si raccomanda inoltre un'ulteriore semplificazione al fine di orientare in maniera sempre più agevole ed efficace le start up che vogliono accedere alle numerose possibilità offerte dalla programmazione europea.

    L'attività delle start-up in settori di particolare rilievo sociale

    59.

    esorta la Commissione ad adottare una strategia — imperniata su settori oggi di particolare interesse quali l'«economia d'argento», l'imprenditoria sociale o il modello a tripla elica — a favore delle iniziative imprenditoriali innovative di carattere sociale che migliorano la qualità della vita, in modo da sostenere con un sistema di incentivi le attività «dal basso» e la creatività in campo sociale;

    60.

    richiama l'attenzione sul potenziale racchiuso nella collaborazione delle start-up e delle scale-up con le grandi imprese. Bisognerebbe fare tesoro delle buone pratiche, seguite in alcune regioni dell'UE, in cui la cooperazione tra imprese di dimensioni diverse e attive in settori diversi dà luogo a sinergie;

    61.

    accoglie con favore l'assicurazione, da parte della Commissione, che sarà lanciata una piattaforma specifica per superare le sfide sociali;

    62.

    richiama l'attenzione sul valore aggiunto — in termini di crescita delle imprese sociali — che potrebbe scaturire dal collegamento di tale piattaforma con il sistema degli appalti pubblici, ma osserva altresì che tale sistema dovrebbe essere reso più flessibile, così che i problemi possano essere risolti in modo creativo — ossia ottimale dal punto di vista dei beneficiari finali — anziché in maniera prevedibile, in termini di indicatori strutturali.

    Bruxelles, 12 luglio 2017.

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


    (1)  La dimensione locale e regionale dell'economia della condivisione, relatrice: Benedetta Brighenti, CdR 2698/2015; Economia collaborativa e piattaforme online: una visione condivisa di città e regioni, relatrice: Benedetta Brighenti, CdR 4163/2016; Il ruolo dell'economia sociale nella ripresa della crescita economica e nella lotta alla disoccupazione, relatore: Luís Gomes, CdR 1691/2015.

    (2)  Regolamentazione intelligente per le PMI, relatore: Christian Buchmann, CdR 5387/2016.


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