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Document 52017IP0420

    Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI))

    GU C 346 del 27.9.2018, p. 219–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 346/219


    P8_TA(2017)0420

    Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda

    Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI))

    (2018/C 346/28)

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

    vista la dichiarazione congiunta del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker, del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e del primo ministro della Nuova Zelanda, John Key, del 29 ottobre 2015,

    visti la dichiarazione congiunta UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione, del 21 settembre 2007, e l'accordo di partenariato UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione, firmato il 5 ottobre 2016,

    vista la pubblicazione, il 14 settembre 2017, del pacchetto sul commercio della Commissione, in cui questa si impegna a rendere pubblici tutti i futuri mandati di negoziato commerciale,

    visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato il 3 luglio 2017,

    visti gli altri accordi bilaterali UE-Nuova Zelanda, in particolare l'accordo sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale e l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

    viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS) con l'Australia e la Nuova Zelanda (1), e la sua risoluzione legislativa del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento (2),

    visto il comunicato rilasciato a seguito della riunione del G20 di capi di Stato e di governo tenutosi a Brisbane il 15 e il 16 novembre 2014,

    vista la dichiarazione congiunta del presidente Van Rompuy, del presidente Barroso e del primo ministro Key sull'approfondimento del partenariato tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea, del 25 marzo 2014,

    visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), del 16 maggio 2017, sulla competenza dell'Unione a firmare e concludere l'accordo di libero scambio con Singapore (3),

    visto lo studio pubblicato dalla Commissione il 15 novembre 2016 riguardante l'impatto dei futuri accordi commerciali sull'agricoltura dell'UE,

    visto il progetto di relazione della commissione per il commercio internazionale su una strategia per il commercio digitale (2017/2065(INI)),

    visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    visto l'articolo 108, paragrafo 3, del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0312/2017),

    A.

    considerando che l'Unione europea e la Nuova Zelanda lavorano insieme per affrontare le sfide comuni in un ampio spettro di questioni e cooperano in varie sedi internazionali, anche sui temi della politica commerciale in sede multilaterale;

    B.

    considerando che nel 2015 l'UE è stata il secondo partner commerciale di merci della Nuova Zelanda dopo l'Australia, con scambi di merci tra l'UE e la Nuova Zelanda per 8,1 miliardi di EUR e scambi in servizi per 4,3 miliardi di EUR;

    C.

    considerando che nel 2015 lo stock di investimenti diretti esteri dell'UE in Nuova Zelanda è stato pari a quasi 10 miliardi di EUR;

    D.

    considerando che la Nuova Zelanda è parte dell'accordo sugli appalti pubblici;

    E.

    considerando che il 30 luglio 2014 l'UE ha concluso i negoziati relativi all'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'UE e la Nuova Zelanda;

    F.

    considerando che il settore agricolo europeo e alcuni prodotti agricoli come le carni bovine, di vitello e ovine, i prodotti lattiero-caseari, i cereali e lo zucchero, compresi gli zuccheri speciali, sono questioni particolarmente sensibili nell'ambito dei negoziati;

    G.

    considerando che la Nuova Zelanda è il primo esportatore mondiale di burro e il secondo esportatore mondiale di latte in polvere; che inoltre occupa una posizione importante sul mercato mondiale delle esportazioni di altri prodotti lattiero-caseari e di carni bovine, di vitello e ovine;

    H.

    considerando che l'UE e la Nuova Zelanda sono impegnate in negoziati plurilaterali per liberalizzare ulteriormente il commercio di beni ecocompatibili (accordo sui beni ecocompatibili) e il commercio di servizi (accordo sugli scambi di servizi);

    I.

    considerando che l'UE riconosce che la Nuova Zelanda dispone di un'adeguata protezione dei dati personali;

    J.

    considerando che la Nuova Zelanda partecipa ai negoziati conclusi per un partenariato transpacifico (TPP), il cui futuro resta incerto, e ai negoziati attualmente in corso per un partenariato economico regionale globale (RCEP) nell'Asia orientale, che riunisce i suoi più importanti partner commerciali; che dal 2008 è in vigore un accordo di libero scambio tra la Nuova Zelanda e la Cina;

    K.

    considerando che la Nuova Zelanda ha assunto impegni significativi nel quadro del TPP al fine di promuovere la conservazione a lungo termine di talune specie e contrastare il traffico illegale di specie selvatiche attraverso il potenziamento delle misure di conservazione, e che ha altresì adottato disposizioni per un'applicazione efficace delle misure di protezione ambientale e l'avvio di una cooperazione regionale rafforzata; che tali impegni dovrebbero fungere da parametro di riferimento per l'accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda;

    L.

    considerando che la Nuova Zelanda è tra i partner di più vecchia data e più stretti dell'UE, poiché entrambe condividono valori comuni e l'impegno a promuovere la prosperità e la sicurezza all'interno di un sistema globale basato su regole;

    M.

    considerando che la Nuova Zelanda ha ratificato e recepito le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, sociali e del lavoro, nonché di protezione dell'ambiente, e rispetta pienamente lo Stato di diritto;

    N.

    considerando che la Nuova Zelanda è uno dei soli sei membri dell'OMC che non hanno ancora un accesso preferenziale al mercato dell'UE o negoziati in corso in tal senso;

    O.

    considerando che, a seguito della dichiarazione congiunta del 29 ottobre 2015, è stato avviato un esercizio esplorativo per esaminare la fattibilità dell'avvio di negoziati relativi a un accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda nonché per valutare l'ambizione comune rispetto a tali negoziati; che l'esercizio esplorativo si è concluso;

    P.

    considerando che al Parlamento verrà chiesto di decidere se approvare o meno l'eventuale ALS UE-Nuova Zelanda;

    Contesto strategico, politico ed economico

    1.

    evidenzia l'importanza di approfondire le relazioni tra l'UE e la regione Asia-Pacifico, in particolare al fine di promuovere la crescita economica in Europa, e sottolinea che ciò si riflette nella politica commerciale dell'Unione; riconosce che la Nuova Zelanda è una componente essenziale di tale strategia e che l'ampliamento e l'approfondimento delle relazioni commerciali possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

    2.

    si congratula con la Nuova Zelanda per il suo impegno deciso e coerente a favore dell'agenda commerciale multilaterale;

    3.

    ritiene che il pieno potenziale delle strategie di cooperazione bilaterale e regionale dell'Unione possa essere realizzato solo aderendo a pratiche commerciali regolamentate e basate su valori e che la conclusione di un ALS di qualità, ambizioso, equilibrato ed equo con la Nuova Zelanda, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi per entrambe le parti, senza in alcun caso compromettere l'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale o l'attuazione di accordi multilaterali e bilaterali già conclusi, rappresenti una parte fondamentale di tali strategie; reputa che una più intensa cooperazione bilaterale possa rappresentare un primo passo per una maggiore cooperazione multilaterale e plurilaterale;

    4.

    è convinto che la negoziazione di un ALS moderno, approfondito, ambizioso, equilibrato, equo e completo sia un modo adeguato di intensificare il partenariato bilaterale e rafforzare ulteriormente le già mature relazioni bilaterali esistenti in materia di scambi e investimenti; ritiene che tali negoziati potrebbero servire da modello per una nuova generazione di accordi di libero scambio e sottolinea l'importanza di accrescere ulteriormente il livello di ambizione, ampliando i limiti di ciò che un moderno ALS comporta, tenuto conto dell'economia e del contesto normativo altamente sviluppati della Nuova Zelanda;

    5.

    sottolinea che l'UE e la Nuova Zelanda sono all'avanguardia a livello internazionale nelle politiche di sostenibilità ambientale e che, a tale riguardo, esse hanno l'opportunità di negoziare e attuare un capitolo di sviluppo sostenibile altamente ambizioso;

    6.

    mette in guardia contro il rischio di un forte squilibrio dell'accordo nel settore agricolo a danno dell'UE e contro la tentazione di servirsi dell'agricoltura come merce di scambio per ottenere un maggiore accesso al mercato neozelandese per i prodotti industriali e i servizi;

    Esercizio esplorativo

    7.

    prende atto che il 7 marzo 2017 si è concluso l'esercizio esplorativo UE-Nuova Zelanda con reciproca soddisfazione della Commissione e del governo neozelandese;

    8.

    plaude alla tempestiva conclusione e pubblicazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione, in modo da poter fornire una valutazione globale degli eventuali benefici e svantaggi derivanti da un rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e la Nuova Zelanda, nell'interesse delle rispettive popolazioni e imprese, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, prestando una particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale, anche in relazione al mercato del lavoro dell'Unione, nonché anticipando e tenendo in considerazione l'incidenza che la Brexit potrebbe avere sui flussi commerciali e di investimento della Nuova Zelanda verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli scambi di offerte e il calcolo di contingenti;

    Mandato a negoziare

    9.

    chiede al Consiglio di autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati relativi a un accordo sul commercio e gli investimenti con la Nuova Zelanda in base all'esito dell'esercizio esplorativo, delle raccomandazioni della presente risoluzione, della valutazione d'impatto e di obiettivi chiari;

    10.

    invita il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri nella sua decisione relativa all'adozione delle direttive di negoziato, come si evince dal parere 2/15 della CGUE del 16 maggio 2017;

    11.

    invita la Commissione e il Consiglio a presentare quanto prima una proposta sulla futura architettura generale degli accordi commerciali, tenendo conto del parere 2/15 della CGUE relativo all'ALS UE-Singapore, e a operare una netta distinzione tra un accordo sul commercio e la liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (IDE), contenente solo aspetti che ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE, e un secondo potenziale accordo che comprenda ambiti in cui le competenze sono condivise con gli Stati membri; sottolinea che una tale distinzione avrebbe conseguenze sul processo di ratifica parlamentare e non mira a eludere i processi democratici nazionali, bensì rappresenta una questione di delega democratica delle responsabilità con fondamento nei trattati europei; chiede che il Parlamento sia strettamente coinvolto in tutti i negoziati sugli ALS attuali e futuri, in tutte le fasi del processo;

    12.

    invita la Commissione, quando presenterà gli accordi definitivi per la firma e la conclusione, e il Consiglio, quando deciderà in merito, a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri;

    13.

    invita la Commissione a condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione, garantendo almeno il medesimo livello di trasparenza e consultazione pubblica riservato ai negoziati sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti con gli Stati Uniti attraverso un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché a rispettare pienamente le migliori pratiche definite in altri negoziati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare tutte le sue raccomandazioni sulle direttive di negoziato per gli accordi commerciali e ritiene che ciò costituisca un precedente positivo; esorta il Consiglio a fare altrettanto, pubblicando le direttive di negoziato immediatamente dopo la loro adozione;

    14.

    sottolinea che un ALS deve portare a un migliore accesso al mercato e all'agevolazione degli scambi commerciali nella pratica, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla garanzia della parità di genere a beneficio dei cittadini di entrambe le parti, alla promozione dello sviluppo sostenibile, al rispetto delle norme UE, alla salvaguardia dei servizi di interesse generale e al rispetto delle procedure democratiche, promuovendo nel contempo le opportunità di esportazione dell'UE;

    15.

    sottolinea che un accordo ambizioso deve affrontare in maniera significativa temi quali gli investimenti, il commercio di beni e servizi (sulla base delle recenti raccomandazioni del Parlamento europeo concernenti le riserve dello spazio politico e i settori sensibili), le dogane e l'agevolazione degli scambi, la digitalizzazione, il commercio elettronico e la protezione dei dati, la ricerca tecnologica e il sostegno all'innovazione, gli appalti pubblici, l'energia, le imprese statali, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli aspetti normativi quali le norme sanitarie e fitosanitarie di alta qualità e altre norme relative ai prodotti agricoli e alimentari, senza indebolire gli elevati standard dell'UE, impegni forti e vincolanti in materia di standard ambientali e del lavoro, la lotta contro l'elusione fiscale e la corruzione, pur restando nel campo di applicazione delle competenze esclusive dell'Unione e prestando un'attenzione particolare alle esigenze delle microimprese e delle PMI;

    16.

    invita il Consiglio a riconoscere espressamente gli obblighi della controparte nei confronti delle popolazioni indigene;

    17.

    sottolinea che l'UE riveste un ruolo guida a livello mondiale nel portare avanti la politica sul benessere degli animali e che, poiché l'accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda avrà un impatto su milioni di animali da allevamento, la Commissione deve garantire che le parti assumano un forte impegno volto a migliorare il benessere e la protezione degli animali da allevamento;

    18.

    sottolinea che il commercio illegale di fauna selvatica ha impatti ambientali, economici e sociali significativi e che un accordo ambizioso deve promuovere la conservazione di tutte le specie selvatiche e dei loro habitat e combattere con determinazione la cattura, il commercio e il trasbordo illegali di fauna selvatica;

    19.

    sottolinea che una gestione inadeguata della pesca e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) possono avere impatti negativi notevoli sul commercio, sullo sviluppo e sull'ambiente e che le parti devono assumersi impegni significativi per la protezione degli squali, delle razze, delle tartarughe e dei mammiferi marini e per prevenire la pesca eccessiva, la sovraccapacità e la pesca INN;

    20.

    sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio rechi vantaggi reali all'economia dell'UE, è opportuno includere nelle direttive di negoziato i seguenti aspetti:

    a)

    liberalizzazione degli scambi di beni e servizi e opportunità reali di accesso, per entrambe le parti, ai reciproci mercati di beni e servizi, attraverso l'eliminazione delle barriere normative inutili, fermo restando che nessun aspetto dell'accordo dovrebbe impedire alle parti di adottare normative, in maniera proporzionata, atte a conseguire obiettivi strategici legittimi; il presente accordo non deve i) impedire alle parti di definire, regolamentare, fornire e sostenere servizi d'interesse generale e deve prevedere disposizione esplicite in tale senso; ii) non imporre ai governi di privatizzare servizi, né impedire loro di ampliare la gamma dei servizi che forniscono al pubblico; iii) non impedire ai governi di riportare sotto il controllo pubblico servizi che avevano deciso in precedenza di privatizzare, come l'acqua, l'istruzione, i servizi sanitari e sociali, o attenuare le rigorose norme dell'Unione in materia di salute, prodotti alimentari, tutela dei consumatori, ambiente, benessere degli animali, lavoro e sicurezza o limitare i finanziamenti pubblici per l'arte e la cultura, l'istruzione, la sanità e i servizi sociali come è avvenuto nei precedenti accordi commerciali; gli impegni dovrebbero essere assunti sulla base dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS); sottolinea, a tale riguardo, che le norme seguite dai produttori europei devono essere mantenute;

    b)

    nella misura in cui l'accordo può contenere un capitolo sulla regolamentazione interna, i negoziatori non devono prevedere alcuna verifica della necessità;

    c)

    sono definiti impegni relativi a misure antidumping e compensative che vadano al di là delle norme dell'OMC in questo settore, eventualmente escludendo la loro applicazione in presenza di norme comuni sufficienti in materia di concorrenza e cooperazione;

    d)

    riduzione delle barriere non tariffarie inutili e potenziamento e ampliamento dei dialoghi sulla cooperazione in ambito normativo su base volontaria e purché fattibile e reciprocamente vantaggioso, senza limitare la capacità delle parti di svolgere le loro attività regolamentari, legislative e programmatiche, dato che la cooperazione normativa deve mirare ad avvantaggiare la governance dell'economia globale mediante un'intensificazione della convergenza e della cooperazione in materia di norme internazionali e armonizzazione normativa, ad esempio mediante l'adozione e l'attuazione delle norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), garantendo al tempo stesso il livello più elevato di protezione dei consumatori (ad esempio la sicurezza alimentare) e dell'ambiente (ad esempio salute e benessere degli animali, salute delle piante) e la protezione sociale e del lavoro;

    e)

    concessioni significative sugli appalti pubblici a tutti i livelli di governo, comprese le imprese di proprietà dello Stato e le imprese con diritti speciali o esclusivi, garantendo l'accesso al mercato per le imprese europee in settori strategici e lo stesso grado di apertura dei mercati degli appalti pubblici dell'UE, dato che la semplificazione delle procedure e la trasparenza per gli offerenti, compresi quelli provenienti da altri paesi, possono essere strumenti efficaci per prevenire la corruzione e promuovere l'integrità nella pubblica amministrazione, offrendo nel contempo ai contribuenti un buon rapporto costi/benefici in termini di qualità della fornitura, efficienza, efficacia e responsabilità; garantisce che nell'aggiudicazione degli appalti pubblici siano applicati criteri ecologici e sociali;

    f)

    un capitolo separato che tenga conto delle necessità e degli interessi delle micro-imprese e delle PMI per quanto riguarda i temi dell'agevolazione dell'accesso al mercato, tra cui, ma non solo, una maggiore compatibilità delle norme tecniche e procedure doganali semplificate, con l'obiettivo di generare opportunità imprenditoriali concrete e promuovere la loro internazionalizzazione;

    g)

    in virtù del parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore secondo cui il commercio e lo sviluppo sostenibile ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE e lo sviluppo sostenibile costituisce parte integrante della politica commerciale comune dell'UE, un capitolo solido e ambizioso sullo sviluppo sostenibile è una componente indispensabile di qualsiasi potenziale accordo; disposizioni relative a strumenti efficaci per il dialogo, il monitoraggio e la cooperazione, comprese disposizioni vincolanti e applicabili sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie idonei ed efficaci, e che tengano conto, tra i vari metodi di esecuzione, di un meccanismo basato su sanzioni, e consentano nel contempo alle parti sociali e alla società civile di partecipare in modo adeguato, nonché una stretta cooperazione con esperti delle organizzazioni multilaterali interessate; disposizioni del capitolo relativo agli aspetti sociali e ambientali del commercio e l'importanza dello sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi commerciali e degli investimenti, comprese disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'attuazione efficace dei pertinenti principi e delle norme concordati a livello internazionale, quali le norme fondamentali in materia di lavoro e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL in materia di governance e gli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli connessi al cambiamento climatico;

    h)

    l'obbligo delle parti di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (RSI), anche rispetto a strumenti riconosciuti a livello internazionale, e l'adozione di orientamenti settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

    i)

    disposizioni esaustive sulla liberalizzazione degli investimenti nell'ambito delle competenze dell'Unione che tengano conto dei recenti sviluppi politici, ad esempio, il parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore del 16 maggio 2017;

    j)

    misure forti applicabili riguardanti il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche (IG) per i vini e le bevande spiritose e per altri prodotti agricoli e alimentari; procedure doganali semplificate e norme semplici e flessibili in materia di origine, adeguate a un mondo complesso di catene del valore globali, anche in termini di maggiore trasparenza e responsabilità al loro interno, e l'applicazione, nei limiti del possibile, di norme di origine multilaterali e, negli altri casi, di norme di origine non onerose quali la «modifica della sottovoce tariffaria»;

    k)

    un risultato equilibrato e ambizioso nei capitoli relativi all'agricoltura e alla pesca, che potrà rafforzare la competitività ed avvantaggiare sia i consumatori che i produttori, solo se terrà debitamente conto degli interessi di tutti i produttori e consumatori europei, rispettando il fatto che vi sono numerosi prodotti agricoli sensibili ai quali dovrebbe essere riservato un trattamento adeguato, per esempio attraverso contingenti tariffari o l'assegnazione di adeguati periodi di transizione, tenendo in debita considerazione l'impatto cumulativo degli accordi commerciali sull'agricoltura ed escludendo potenzialmente dall'ambito dei negoziati i settori più sensibili; l'inserimento di una clausola di salvaguardia bilaterale attuabile, efficace, adeguata e rapida che consenta la sospensione temporanea delle preferenze se, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale, un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare gravi danni a settori sensibili;

    l)

    disposizioni che consentano il pieno funzionamento dell'ecosistema digitale e promuovano i flussi di dati transfrontalieri, inclusi principi quali la concorrenza leale e norme ambiziose per il trasferimento transfrontaliero di dati, nel pieno rispetto e senza pregiudizio delle norme dell'UE attuali e future in materia di protezione dei dati e di riservatezza, poiché i flussi dei dati sono fattori di stimolo fondamentali per l'economia dei servizi e costituiscono un elemento essenziale della catena globale del valore delle imprese di produzione tradizionali e quindi i requisiti relativi alla localizzazione forzata dovrebbero essere limitati nei limiti del possibile; la protezione dei dati e il diritto alla riservatezza non sono ostacoli agli scambi bensì diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 del TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    m)

    disposizioni precise e specifiche sul trattamento accordato ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) e alle regioni ultraperiferiche (RUP) per tener conto dei loro interessi particolari in tali negoziati;

    21.

    invita la Commissione ad assicurare la protezione in materia di etichettatura, tracciabilità e origine autentica dei prodotti agricoli, quale elemento fondamentale di un accordo equilibrato, onde evitare che i consumatori ricevano immagini false o fuorvianti;

    22.

    evidenzia la differenza tra le dimensioni del mercato unico europeo e del mercato della Nuova Zelanda, che deve essere presa in considerazione in un potenziale accordo di libero scambio tra i due paesi;

    Ruolo del Parlamento

    23.

    sottolinea che, a seguito del parere 2/15 della CGUE sull'ALS UE-Singapore, il Parlamento dovrebbe vedere rafforzato il proprio ruolo in tutte le fasi dei negoziati dell'UE relativi agli ALS, dall'adozione del mandato alla conclusione definitiva dell'accordo; attende con interesse l'avvio dei negoziati con la Nuova Zelanda e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); s'impegna a esaminare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo senza pregiudizio per le sue prerogative di co-legislatore; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato;

    24.

    ricorda che il Parlamento sarà chiamato a dare la propria approvazione al futuro accordo, come sancito dal TFUE, e che la sua posizione dovrebbe pertanto essere presa debitamente in considerazione in tutte le fasi; invita la Commissione e il Consiglio a chiedere l'approvazione del Parlamento prima della sua applicazione, integrando nel contempo questa prassi anche nell'accordo interistituzionale;

    25.

    ricorda che il Parlamento monitorerà l'attuazione del futuro accordo;

    o

    o o

    26.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Nuova Zelanda.

    (1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0064.

    (2)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.

    (3)  ECLI:EU:C:2017:376.


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