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Document 52017IP0420
European Parliament resolution of 26 October 2017 containing Parliament’s recommendation to the Council on the proposed negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand (2017/2193(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI))
GU C 346 del 27.9.2018, p. 219–225
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 346/219 |
P8_TA(2017)0420
Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI))
(2018/C 346/28)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497), |
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vista la dichiarazione congiunta del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker, del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e del primo ministro della Nuova Zelanda, John Key, del 29 ottobre 2015, |
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visti la dichiarazione congiunta UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione, del 21 settembre 2007, e l'accordo di partenariato UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione, firmato il 5 ottobre 2016, |
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vista la pubblicazione, il 14 settembre 2017, del pacchetto sul commercio della Commissione, in cui questa si impegna a rendere pubblici tutti i futuri mandati di negoziato commerciale, |
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visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato il 3 luglio 2017, |
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visti gli altri accordi bilaterali UE-Nuova Zelanda, in particolare l'accordo sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale e l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, |
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viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS) con l'Australia e la Nuova Zelanda (1), e la sua risoluzione legislativa del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento (2), |
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visto il comunicato rilasciato a seguito della riunione del G20 di capi di Stato e di governo tenutosi a Brisbane il 15 e il 16 novembre 2014, |
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vista la dichiarazione congiunta del presidente Van Rompuy, del presidente Barroso e del primo ministro Key sull'approfondimento del partenariato tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea, del 25 marzo 2014, |
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visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), del 16 maggio 2017, sulla competenza dell'Unione a firmare e concludere l'accordo di libero scambio con Singapore (3), |
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visto lo studio pubblicato dalla Commissione il 15 novembre 2016 riguardante l'impatto dei futuri accordi commerciali sull'agricoltura dell'UE, |
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visto il progetto di relazione della commissione per il commercio internazionale su una strategia per il commercio digitale (2017/2065(INI)), |
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visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto l'articolo 108, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0312/2017), |
A. |
considerando che l'Unione europea e la Nuova Zelanda lavorano insieme per affrontare le sfide comuni in un ampio spettro di questioni e cooperano in varie sedi internazionali, anche sui temi della politica commerciale in sede multilaterale; |
B. |
considerando che nel 2015 l'UE è stata il secondo partner commerciale di merci della Nuova Zelanda dopo l'Australia, con scambi di merci tra l'UE e la Nuova Zelanda per 8,1 miliardi di EUR e scambi in servizi per 4,3 miliardi di EUR; |
C. |
considerando che nel 2015 lo stock di investimenti diretti esteri dell'UE in Nuova Zelanda è stato pari a quasi 10 miliardi di EUR; |
D. |
considerando che la Nuova Zelanda è parte dell'accordo sugli appalti pubblici; |
E. |
considerando che il 30 luglio 2014 l'UE ha concluso i negoziati relativi all'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'UE e la Nuova Zelanda; |
F. |
considerando che il settore agricolo europeo e alcuni prodotti agricoli come le carni bovine, di vitello e ovine, i prodotti lattiero-caseari, i cereali e lo zucchero, compresi gli zuccheri speciali, sono questioni particolarmente sensibili nell'ambito dei negoziati; |
G. |
considerando che la Nuova Zelanda è il primo esportatore mondiale di burro e il secondo esportatore mondiale di latte in polvere; che inoltre occupa una posizione importante sul mercato mondiale delle esportazioni di altri prodotti lattiero-caseari e di carni bovine, di vitello e ovine; |
H. |
considerando che l'UE e la Nuova Zelanda sono impegnate in negoziati plurilaterali per liberalizzare ulteriormente il commercio di beni ecocompatibili (accordo sui beni ecocompatibili) e il commercio di servizi (accordo sugli scambi di servizi); |
I. |
considerando che l'UE riconosce che la Nuova Zelanda dispone di un'adeguata protezione dei dati personali; |
J. |
considerando che la Nuova Zelanda partecipa ai negoziati conclusi per un partenariato transpacifico (TPP), il cui futuro resta incerto, e ai negoziati attualmente in corso per un partenariato economico regionale globale (RCEP) nell'Asia orientale, che riunisce i suoi più importanti partner commerciali; che dal 2008 è in vigore un accordo di libero scambio tra la Nuova Zelanda e la Cina; |
K. |
considerando che la Nuova Zelanda ha assunto impegni significativi nel quadro del TPP al fine di promuovere la conservazione a lungo termine di talune specie e contrastare il traffico illegale di specie selvatiche attraverso il potenziamento delle misure di conservazione, e che ha altresì adottato disposizioni per un'applicazione efficace delle misure di protezione ambientale e l'avvio di una cooperazione regionale rafforzata; che tali impegni dovrebbero fungere da parametro di riferimento per l'accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda; |
L. |
considerando che la Nuova Zelanda è tra i partner di più vecchia data e più stretti dell'UE, poiché entrambe condividono valori comuni e l'impegno a promuovere la prosperità e la sicurezza all'interno di un sistema globale basato su regole; |
M. |
considerando che la Nuova Zelanda ha ratificato e recepito le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, sociali e del lavoro, nonché di protezione dell'ambiente, e rispetta pienamente lo Stato di diritto; |
N. |
considerando che la Nuova Zelanda è uno dei soli sei membri dell'OMC che non hanno ancora un accesso preferenziale al mercato dell'UE o negoziati in corso in tal senso; |
O. |
considerando che, a seguito della dichiarazione congiunta del 29 ottobre 2015, è stato avviato un esercizio esplorativo per esaminare la fattibilità dell'avvio di negoziati relativi a un accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda nonché per valutare l'ambizione comune rispetto a tali negoziati; che l'esercizio esplorativo si è concluso; |
P. |
considerando che al Parlamento verrà chiesto di decidere se approvare o meno l'eventuale ALS UE-Nuova Zelanda; |
Contesto strategico, politico ed economico
1. |
evidenzia l'importanza di approfondire le relazioni tra l'UE e la regione Asia-Pacifico, in particolare al fine di promuovere la crescita economica in Europa, e sottolinea che ciò si riflette nella politica commerciale dell'Unione; riconosce che la Nuova Zelanda è una componente essenziale di tale strategia e che l'ampliamento e l'approfondimento delle relazioni commerciali possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo; |
2. |
si congratula con la Nuova Zelanda per il suo impegno deciso e coerente a favore dell'agenda commerciale multilaterale; |
3. |
ritiene che il pieno potenziale delle strategie di cooperazione bilaterale e regionale dell'Unione possa essere realizzato solo aderendo a pratiche commerciali regolamentate e basate su valori e che la conclusione di un ALS di qualità, ambizioso, equilibrato ed equo con la Nuova Zelanda, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi per entrambe le parti, senza in alcun caso compromettere l'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale o l'attuazione di accordi multilaterali e bilaterali già conclusi, rappresenti una parte fondamentale di tali strategie; reputa che una più intensa cooperazione bilaterale possa rappresentare un primo passo per una maggiore cooperazione multilaterale e plurilaterale; |
4. |
è convinto che la negoziazione di un ALS moderno, approfondito, ambizioso, equilibrato, equo e completo sia un modo adeguato di intensificare il partenariato bilaterale e rafforzare ulteriormente le già mature relazioni bilaterali esistenti in materia di scambi e investimenti; ritiene che tali negoziati potrebbero servire da modello per una nuova generazione di accordi di libero scambio e sottolinea l'importanza di accrescere ulteriormente il livello di ambizione, ampliando i limiti di ciò che un moderno ALS comporta, tenuto conto dell'economia e del contesto normativo altamente sviluppati della Nuova Zelanda; |
5. |
sottolinea che l'UE e la Nuova Zelanda sono all'avanguardia a livello internazionale nelle politiche di sostenibilità ambientale e che, a tale riguardo, esse hanno l'opportunità di negoziare e attuare un capitolo di sviluppo sostenibile altamente ambizioso; |
6. |
mette in guardia contro il rischio di un forte squilibrio dell'accordo nel settore agricolo a danno dell'UE e contro la tentazione di servirsi dell'agricoltura come merce di scambio per ottenere un maggiore accesso al mercato neozelandese per i prodotti industriali e i servizi; |
Esercizio esplorativo
7. |
prende atto che il 7 marzo 2017 si è concluso l'esercizio esplorativo UE-Nuova Zelanda con reciproca soddisfazione della Commissione e del governo neozelandese; |
8. |
plaude alla tempestiva conclusione e pubblicazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione, in modo da poter fornire una valutazione globale degli eventuali benefici e svantaggi derivanti da un rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e la Nuova Zelanda, nell'interesse delle rispettive popolazioni e imprese, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, prestando una particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale, anche in relazione al mercato del lavoro dell'Unione, nonché anticipando e tenendo in considerazione l'incidenza che la Brexit potrebbe avere sui flussi commerciali e di investimento della Nuova Zelanda verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli scambi di offerte e il calcolo di contingenti; |
Mandato a negoziare
9. |
chiede al Consiglio di autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati relativi a un accordo sul commercio e gli investimenti con la Nuova Zelanda in base all'esito dell'esercizio esplorativo, delle raccomandazioni della presente risoluzione, della valutazione d'impatto e di obiettivi chiari; |
10. |
invita il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri nella sua decisione relativa all'adozione delle direttive di negoziato, come si evince dal parere 2/15 della CGUE del 16 maggio 2017; |
11. |
invita la Commissione e il Consiglio a presentare quanto prima una proposta sulla futura architettura generale degli accordi commerciali, tenendo conto del parere 2/15 della CGUE relativo all'ALS UE-Singapore, e a operare una netta distinzione tra un accordo sul commercio e la liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (IDE), contenente solo aspetti che ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE, e un secondo potenziale accordo che comprenda ambiti in cui le competenze sono condivise con gli Stati membri; sottolinea che una tale distinzione avrebbe conseguenze sul processo di ratifica parlamentare e non mira a eludere i processi democratici nazionali, bensì rappresenta una questione di delega democratica delle responsabilità con fondamento nei trattati europei; chiede che il Parlamento sia strettamente coinvolto in tutti i negoziati sugli ALS attuali e futuri, in tutte le fasi del processo; |
12. |
invita la Commissione, quando presenterà gli accordi definitivi per la firma e la conclusione, e il Consiglio, quando deciderà in merito, a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri; |
13. |
invita la Commissione a condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione, garantendo almeno il medesimo livello di trasparenza e consultazione pubblica riservato ai negoziati sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti con gli Stati Uniti attraverso un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché a rispettare pienamente le migliori pratiche definite in altri negoziati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare tutte le sue raccomandazioni sulle direttive di negoziato per gli accordi commerciali e ritiene che ciò costituisca un precedente positivo; esorta il Consiglio a fare altrettanto, pubblicando le direttive di negoziato immediatamente dopo la loro adozione; |
14. |
sottolinea che un ALS deve portare a un migliore accesso al mercato e all'agevolazione degli scambi commerciali nella pratica, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla garanzia della parità di genere a beneficio dei cittadini di entrambe le parti, alla promozione dello sviluppo sostenibile, al rispetto delle norme UE, alla salvaguardia dei servizi di interesse generale e al rispetto delle procedure democratiche, promuovendo nel contempo le opportunità di esportazione dell'UE; |
15. |
sottolinea che un accordo ambizioso deve affrontare in maniera significativa temi quali gli investimenti, il commercio di beni e servizi (sulla base delle recenti raccomandazioni del Parlamento europeo concernenti le riserve dello spazio politico e i settori sensibili), le dogane e l'agevolazione degli scambi, la digitalizzazione, il commercio elettronico e la protezione dei dati, la ricerca tecnologica e il sostegno all'innovazione, gli appalti pubblici, l'energia, le imprese statali, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli aspetti normativi quali le norme sanitarie e fitosanitarie di alta qualità e altre norme relative ai prodotti agricoli e alimentari, senza indebolire gli elevati standard dell'UE, impegni forti e vincolanti in materia di standard ambientali e del lavoro, la lotta contro l'elusione fiscale e la corruzione, pur restando nel campo di applicazione delle competenze esclusive dell'Unione e prestando un'attenzione particolare alle esigenze delle microimprese e delle PMI; |
16. |
invita il Consiglio a riconoscere espressamente gli obblighi della controparte nei confronti delle popolazioni indigene; |
17. |
sottolinea che l'UE riveste un ruolo guida a livello mondiale nel portare avanti la politica sul benessere degli animali e che, poiché l'accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda avrà un impatto su milioni di animali da allevamento, la Commissione deve garantire che le parti assumano un forte impegno volto a migliorare il benessere e la protezione degli animali da allevamento; |
18. |
sottolinea che il commercio illegale di fauna selvatica ha impatti ambientali, economici e sociali significativi e che un accordo ambizioso deve promuovere la conservazione di tutte le specie selvatiche e dei loro habitat e combattere con determinazione la cattura, il commercio e il trasbordo illegali di fauna selvatica; |
19. |
sottolinea che una gestione inadeguata della pesca e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) possono avere impatti negativi notevoli sul commercio, sullo sviluppo e sull'ambiente e che le parti devono assumersi impegni significativi per la protezione degli squali, delle razze, delle tartarughe e dei mammiferi marini e per prevenire la pesca eccessiva, la sovraccapacità e la pesca INN; |
20. |
sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio rechi vantaggi reali all'economia dell'UE, è opportuno includere nelle direttive di negoziato i seguenti aspetti:
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21. |
invita la Commissione ad assicurare la protezione in materia di etichettatura, tracciabilità e origine autentica dei prodotti agricoli, quale elemento fondamentale di un accordo equilibrato, onde evitare che i consumatori ricevano immagini false o fuorvianti; |
22. |
evidenzia la differenza tra le dimensioni del mercato unico europeo e del mercato della Nuova Zelanda, che deve essere presa in considerazione in un potenziale accordo di libero scambio tra i due paesi; |
Ruolo del Parlamento
23. |
sottolinea che, a seguito del parere 2/15 della CGUE sull'ALS UE-Singapore, il Parlamento dovrebbe vedere rafforzato il proprio ruolo in tutte le fasi dei negoziati dell'UE relativi agli ALS, dall'adozione del mandato alla conclusione definitiva dell'accordo; attende con interesse l'avvio dei negoziati con la Nuova Zelanda e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); s'impegna a esaminare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo senza pregiudizio per le sue prerogative di co-legislatore; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato; |
24. |
ricorda che il Parlamento sarà chiamato a dare la propria approvazione al futuro accordo, come sancito dal TFUE, e che la sua posizione dovrebbe pertanto essere presa debitamente in considerazione in tutte le fasi; invita la Commissione e il Consiglio a chiedere l'approvazione del Parlamento prima della sua applicazione, integrando nel contempo questa prassi anche nell'accordo interistituzionale; |
25. |
ricorda che il Parlamento monitorerà l'attuazione del futuro accordo; |
o
o o
26. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Nuova Zelanda. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0064.
(2) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.