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Document 52017IP0395
European Parliament resolution of 24 October 2017 on the draft Commission implementing regulation renewing the approval of the active substance glyphosate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (D053565-01 — 2017/2904(RSP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D053565-01 — 2017/2904(RSP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D053565-01 — 2017/2904(RSP))
GU C 346 del 27.9.2018, p. 117–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 346/117 |
P8_TA(2017)0395
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato (obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento)
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D053565-01 — 2017/2904(RSP))
(2018/C 346/16)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D053565-01), |
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visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, |
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visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), |
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visto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), |
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vista la conclusione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla revisione paritetica della valutazione del rischio dei pesticidi per quanto concerne la sostanza attiva glifosato (4), |
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visto il parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che propone la classificazione e l'etichettatura armonizzata del glifosato a livello di UE (5), |
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vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (6), |
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vista l'iniziativa dei cittadini europei «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici» (7), |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
A. |
considerando che lo scopo del regolamento (CE) n. 1107/2009 è di «assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola»; che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 si fondano sul principio di precauzione; |
B. |
considerando che, tra tutti gli erbicidi, il glifosato è attualmente il diserbante sistemico che registra il volume di produzione più elevato a livello globale; che su scala mondiale il glifosato viene impiegato nel 76 % dei casi nel settore agricolo; che il glifosato è altresì ampiamente utilizzato nella silvicoltura, nel contesto urbano e nel giardinaggio; che il 72 % del volume totale di glifosato impiegato globalmente dal 1974 al 2014 è stato irrorato solo negli ultimi dieci anni; |
C. |
considerando che, in generale, la popolazione è esposta alla sostanza soprattutto qualora viva in prossimità di zone ove la sostanza viene nebulizzata, qualora ne faccia un uso domestico o tramite l'alimentazione; che l'esposizione al glifosato è in crescita a causa dell'aumento dei volumi complessivi di utilizzo della sostanza; che gli effetti del glifosato e dei suoi coformulanti più comuni sulla salute umana devono essere regolarmente monitorati; che il glifosato e/o i suoi residui sono stati individuati nelle acque, nel suolo, negli alimenti, nelle bevande, nei prodotti non commestibili nonché nell'organismo umano (ad esempio nell'urina); |
D. |
considerando che, nella relazione dell'Unione europea del 2014 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari, pubblicata il 26 ottobre 2016, l'EFSA ha osservato che gli Stati membri hanno prelevato un numero limitato di campioni di colza e di soia, benché tali coltivazioni siano probabilmente trattate con glifosato e si possa quindi presumere la presenza di residui; che, secondo l'EFSA, non sono disponibili informazioni sui residui di glifosato nei prodotti di origine animale; che l'EFSA ritiene che i risultati siano poco validi da un punto di vista statistico; |
E. |
considerando che nel 2015 l'EFSA ha raccomandato agli Stati membri di aumentare il numero di analisi del glifosato e dei relativi residui (ad esempio, trimethyl-sulfonium) nei prodotti per i quali l'uso del glifosato è stato approvato e qualora si presuma la presenza di residui misurabili; che, in particolare, si dovrebbe aumentare il numero di campioni di soia, mais e colza; che gli Stati membri sono altresì incoraggiati a sviluppare nuovi metodi di analisi per il controllo dei metaboliti del glifosato e/o ad applicare quelli esistenti, nonché a condividere i risultati con l'EFSA; |
F. |
considerando che il glifosato è un erbicida non selettivo che provoca la morte di tutta la vegetazione erbacea; che il glifosato agisce interferendo con la cosiddetta via dello shikimato, una via che è altresì presente in alghe, batteri e funghi; che, secondo quanto dimostrato, le esposizioni sub-letali di Escherichia coli e Salmonella enterica serovar Typhimurium ai formulati commerciali di glifosato producono un cambiamento a livello della risposta agli antibiotici; |
G. |
considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva può essere approvata soltanto se non è o non deve essere classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, a meno che l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero vi sia una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili; |
H. |
considerando che nel marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo» (gruppo 2A) in base a «prove limitate» di effetti cancerogeni sull'uomo (derivanti da casi di esposizione reale), «prove sufficienti» di tumori negli animali da laboratorio (da studi sul glifosato «puro»), nonché «prove solide» di dati meccanicistici riguardanti la cancerogenicità (genotossicità e stress ossidativo) del glifosato «puro» e dei formulati contenenti glifosato; considerando che i criteri utilizzati dalla IARC per il gruppo 2A sono paragonabili a quelli della categoria 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; |
I. |
considerando che nel novembre 2015 l'EFSA ha completato una valutazione paritetica del glifosato ed è giunta alla conclusione che è improbabile che il glifosato rappresenti una minaccia di cancro per l'uomo e che gli elementi di prova disponibili non ne giustificano la classificazione relativamente al suo potenziale cancerogeno in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008; che nel marzo 2017 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA ha concluso all'unanimità che non vi sono elementi di prova che permettano di collegare il glifosato al cancro negli esseri umani sulla base delle informazioni disponibili e che il glifosato non dovrebbe essere classificato come sostanza che provoca danni genetici (mutageno) o perturba la riproduzione; |
J. |
considerando che, in una riunione congiunta sui residui di antiparassitari organizzata dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel maggio 2016, il gruppo di esperti della FAO sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nell'ambiente e il gruppo di valutazione ristretto dell'OMS sui residui di antiparassitari hanno constatato l'improbabilità che il glifosato, nell'esposizione alimentare prevista, sia genotossico e che l'esposizione alla sostanza attraverso gli alimenti presenti un rischio cancerogeno per l'uomo; |
K. |
considerando che nell'ambito del contenzioso avviato negli Stati Uniti da ricorrenti che affermano di aver sviluppato il linfoma non-Hodgkin in conseguenza dell'esposizione al glifosato, il tribunale ha reso pubblici documenti interni della Monsanto, l'azienda proprietaria e produttrice del Roundup, un prodotto la cui sostanza attiva è il glifosato; che la corrispondenza pubblicata ha fatto sorgere dubbi in merito alla credibilità di alcuni studi, sia sponsorizzati dalla Monsanto sia presumibilmente indipendenti, che figuravano tra le prove documentali utilizzate dall'EFSA e dall'ECHA ai fini della valutazione della sicurezza del glifosato; che, a tale riguardo, la trasparenza e la disponibilità pubblica degli studi scientifici, come pure dei dati grezzi su cui essi si basano, rivestono la massima importanza; |
L. |
considerando che, a parte le sue conclusioni sulla cancerogenicità del glifosato, l'ECHA conclude che il glifosato causa gravi danni agli occhi ed è tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata; |
M. |
considerando che, prima che fosse concessa una proroga tecnica di 18 mesi per il glifosato il 29 giugno 2016, il 13 aprile 2016 il Parlamento aveva approvato una risoluzione in cui invitava la Commissione a rinnovare l'approvazione del glifosato per sette anni, ma sottolineava anche che la Commissione non dovrebbe approvare qualsiasi uso non professionale del glifosato, qualsiasi uso del glifosato in parchi, giardini e parchi giochi pubblici o nelle loro vicinanze, o qualsiasi uso agricolo del glifosato laddove siano sufficienti sistemi di difesa integrata per il necessario controllo delle erbe infestanti; che nella stessa risoluzione invitava altresì la Commissione a mettere a punto programmi di formazione e prevedere una procedura di autorizzazione dei professionisti, allo scopo di fornire migliori informazioni sull'uso del glifosato nonché limitare rigorosamente l'uso di prodotti contenenti la sostanza attiva glifosato nella fase di pre-raccolto, in modo da impedire un uso scorretto di tale sostanza e limitare i rischi potenziali associati alla medesima; |
N. |
considerando che nella risoluzione del 13 aprile 2016 il Parlamento ha altresì invitato la Commissione e l'EFSA a divulgare immediatamente tutte le prove scientifiche che hanno costituito il fondamento della classificazione positiva del glifosato e della proposta di rinnovo dell'autorizzazione, alla luce dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione; considerando che questo non è ancora avvenuto; |
O. |
considerando che l'Iniziativa dei cittadini europei (ICE), di cui al considerando 13 del progetto di regolamento di esecuzione, che ha ottenuto oltre un milione di firme di cittadini europei in meno di un anno, non solo fa riferimento in modo specifico al glifosato in uno dei suoi tre obiettivi, ma invita anche esplicitamente a «vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici» nel suo titolo; che tale Iniziativa è stata presentata alla Commissione il 6 ottobre 2017, che è tenuta a rispondere entro l'8 gennaio 2018; |
P. |
considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le decisioni in merito all'approvazione di una sostanza attiva si devono basare sulla relazione di esame della Commissione, su altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e sul principio di precauzione; |
Q. |
considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione, basato su una valutazione scientifica condotta dall'Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio (BfR), dall'EFSA e dall'ECHA, propone di autorizzare il glifosato fino al 15 dicembre 2027, vale a dire per altri 10 anni; che il rinnovo dell'autorizzazione si applicherebbe a partire dal 16 dicembre 2017; |
R. |
considerando che le disposizioni specifiche di cui all'allegato I del progetto di regolamento di esecuzione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato non sono vincolanti a livello di Unione, ma attribuiscono la responsabilità agli Stati membri; |
S. |
considerando che, nella sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica (8), il Parlamento ha sottolineato la necessità di rivedere il regolamento (CE) n. 1107/2009 al fine di incoraggiare la messa a punto, l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dell'UE di pesticidi a basso rischio di origine biologica e ha invitato la Commissione a presentare, entro la fine del 2018, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale collegata all'iniziativa REFIT, al fine di istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica; |
T. |
considerando che è stata annunciata la pubblicazione di una comunicazione della Commissione sul futuro della politica agricola comune (PAC) entro la fine del 2017 e delle proposte di bilancio per il maggio 2018; |
1. |
ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non garantisca un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, non applichi il principio di precauzione ed ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009; |
2. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare un nuovo progetto di regolamento di esecuzione in conformità dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, vale a dire tenendo conto non solo del parere dell'EFSA ma anche di altri fattori che è legittimo prendere in considerazione e del principio di precauzione; |
3. |
invita la Commissione e gli Stati membri a non approvare qualsiasi uso non professionale del glifosato e qualsiasi uso di tale sostanza in parchi, giardini e parchi giochi pubblici o nelle loro vicinanze dopo il 15 dicembre 2017; |
4. |
invita la Commissione e gli Stati membri a non approvare, in particolare, qualsiasi uso agricolo del glifosato laddove siano sufficienti sistemi di difesa integrata per il necessario controllo delle erbe infestanti dopo il 15 dicembre 2017; |
5. |
invita la Commissione e gli Stati membri a non approvare l'uso del glifosato ai fini del disseccamento nella fase precedente al raccolto, con effetto a decorrere dal 16 dicembre 2017; |
6. |
invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per eliminare progressivamente la sostanza attiva glifosato nell'Unione europea entro il 15 dicembre 2022, garantendo che nessun uso del glifosato sia approvato dopo tale data, incluso un eventuale periodo di proroga o qualsiasi periodo di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1107/2009; |
7. |
accoglie con favore la proposta di divieto di utilizzo dell'ammina da sego polietossilata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i lavori sull'elenco di coformulanti che non possono essere inclusi nei prodotti fitosanitari; |
8. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la valutazione scientifica dei pesticidi per l'approvazione regolamentare dell'UE si basi unicamente su studi soggetti a revisione paritetica e su studi indipendenti pubblicati, che siano commissionati dalle autorità pubbliche competenti; ritiene che la procedura REFIT prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 potrebbe essere utilizzata a tale scopo; ritiene inoltre che l'EFSA e l'ECHA dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti per rafforzare la loro capacità, permettere loro di commissionare studi scientifici indipendenti e continuare a garantire il rispetto dei più elevati standard scientifici nonché la protezione della salute e della sicurezza dei cittadini dell'UE; |
9. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire sufficienti verifiche e controlli dei residui di glifosato negli alimenti e nelle bevande prodotti e importati nell'Unione, al fine di risolvere l'attuale carenza di dati evidenziata dall'EFSA; |
10. |
invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca e l'innovazione per trovare soluzioni sostenibili ed efficienti sotto il profilo dei costi per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente; |
11. |
invita la Commissione e gli Stati membri a proporre adeguate misure transitorie per il settore agricolo e a pubblicare un documento orientativo, che delinei tutte le possibili alternative più sicure e a basso rischio per sostenere il settore agricolo durante la fase di eliminazione progressiva della sostanza attiva glifosato nonché tutte le risorse già disponibili per il settore agricolo nel contesto dell'attuale PAC; |
12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0119.
(7) ECI(2017)000002.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0042.