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Document 52017IP0361

    Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2017/2847(RSP))

    GU C 346 del 27.9.2018, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 346/2


    P8_TA(2017)0361

    Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

    Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2017/2847(RSP))

    (2018/C 346/01)

    Il Parlamento europeo,

    vista la sua risoluzione del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (1),

    visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 in seguito alla notifica inviata dal Regno Unito conformemente all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'allegato della decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, che stabilisce direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

    visti i documenti di sintesi della Commissione del 12 giugno 2017 sui principi essenziali in materia di diritti dei cittadini e sui principi essenziali relativi alla liquidazione finanziaria, come pure quelli del 20 settembre 2017 sui principi guida per il dialogo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord,

    visti i documenti di sintesi del governo del Regno Unito sulle questioni concernenti il recesso del paese dall'Unione europea, in particolare quelli del 26 giugno 2017 sulla salvaguardia della posizione dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE, e del 16 agosto 2017 sull'Irlanda del Nord e l'Irlanda,

    visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che al momento nel Regno Unito risiedono circa 3,2 milioni di cittadini dei restanti 27 Stati membri dell'Unione (UE-27), mentre 1,2 milioni di cittadini del Regno Unito («cittadini del Regno Unito») risiedono nell'UE-27;

    B.

    considerando che i cittadini dell'Unione che si sono stabiliti in un altro Stato membro lo hanno fatto in virtù dei diritti di cui godono in forza della legislazione dell'UE e consapevoli di poter godere di tali diritti lungo tutto l'arco della loro vita;

    C.

    considerando che il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell'Unione, compresi quelli del Regno Unito, e agirà per tutelare i loro interessi nel corso dell'intero processo che porterà al recesso del paese dall'Unione;

    D.

    considerando che nel Regno Unito, come pure in alcuni altri Stati membri, recenti incidenti amministrativi hanno dimostrato che è già in atto una discriminazione nei confronti dei cittadini dell'UE-27 nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito nell'UE-27, discriminazione che ha un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone interessate e ne limita l'esercizio effettivo dei diritti;

    E.

    considerando che un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea richiede che si tenga conto della posizione unica e delle circostanze particolari che caratterizzano l'isola d'Irlanda, che l'accordo del Venerdì santo del 10 aprile 1998 sia mantenuto integralmente e che si eviti il ripristino di controlli rigorosi alla frontiera;

    F.

    considerando che i cittadini dell'Irlanda del Nord che hanno esercitato o possono esercitare il loro diritto alla cittadinanza irlandese godranno della cittadinanza dell'UE e che non dovrebbero frapporsi ostacoli o impedimenti al pieno esercizio dei loro diritti in conformità dei trattati;

    G.

    considerando che l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero entrambi rispettare appieno gli obblighi finanziari derivanti dal periodo in cui il Regno Unito ha fatto parte dell'Unione europea;

    H.

    considerando che, nel discorso pronunciato il 22 settembre 2017 a Firenze, il primo ministro del Regno Unito ha fornito alcuni chiarimenti sui diritti dei cittadini, la questione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, la liquidazione finanziaria, la necessità di un periodo di transizione e le prospettive per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

    1.

    ribadisce quanto indicato nella sua risoluzione del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea;

    2.

    sottolinea che gli orientamenti approvati dal Consiglio europeo il 29 aprile 2017 e le successive direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 22 maggio 2017 sono in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017; accoglie con favore il fatto che il negoziatore dell'Unione stia operando nel pieno rispetto del mandato ricevuto;

    3.

    osserva che, in conformità della risoluzione del 5 aprile 2017, il primo ministro del Regno Unito ha proposto, nel suo discorso del 22 settembre 2017, un periodo transitorio di durata limitata; sottolinea che una transizione di questo tipo può avvenire solo sulla base delle vigenti strutture e dei vigenti strumenti dell'UE in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, giustizia e attività di contrasto; evidenzia che detto periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito non sarà più uno Stato membro, non può che essere inteso come la prosecuzione di tutto l'acquis communautaire, il che comporta la piena applicazione delle quattro libertà (libera circolazione dei cittadini, dei capitali, dei servizi e dei beni), e che ciò deve avvenire senza alcuna limitazione alla libera circolazione delle persone con l'imposizione di nuove condizioni; sottolinea che tale periodo transitorio può essere previsto soltanto sotto la piena giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea («CGUE»); insiste sul fatto che detto periodo può essere approvato solo a condizione che si concluda un vero e proprio accordo di recesso che contempli tutte le questioni relative al recesso del Regno Unito;

    Diritti dei cittadini

    4.

    sottolinea che l'accordo di recesso deve includere l'insieme dei diritti di cui godono attualmente i cittadini, in modo che non vi siano cambiamenti sostanziali nella loro posizione, ed evidenzia che esso deve assicurare reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione per quanto riguarda sia i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito che quelli del Regno Unito residenti nell'UE; pone l'accento, in particolare, sulla necessità che i cittadini dell'Unione ammissibili e i bambini nati dopo il recesso del Regno Unito siano contemplati nell'accordo di recesso come familiari e non come aventi diritto indipendenti, che i futuri membri della famiglia continuino a beneficiare del diritto di soggiorno alle stesse condizioni di quelli attuali, che la documentazione abbia valore dichiarativo in conformità del diritto dell'Unione, che le onerose procedure amministrative siano evitate e che tutti i benefici definiti nella legislazione dell'UE siano esportabili;

    5.

    evidenzia, a tale riguardo, che l'accordo di recesso dovrebbe mantenere l'insieme delle norme dell'Unione europea in materia di diritti dei cittadini, quali definiti nella pertinente legislazione dell'UE, ma ritiene che le proposte del Regno Unito di cui al documento di sintesi del 26 giugno 2017 siano deficitarie in proposito, non da ultimo per quanto concerne la proposta di costituire una nuova categoria di «status di persona stabilita» a norma della legge del Regno Unito sull'immigrazione; esprime preoccupazione per il fatto che tali proposte, il lento processo negoziale e la divulgazione delle opzioni strategiche sul futuro status dei cittadini dell'UE stiano causando inutili difficoltà e ansie ai cittadini dell'UE-27 che vivono nel Regno Unito;

    6.

    esprime preoccupazione per le pratiche amministrative deplorevoli nei confronti dei cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito; ricorda inoltre al Regno Unito che, fintanto che continuerà a essere uno Stato membro dell'Unione europea, è tenuto a rispettare e far rispettare il diritto dell'Unione e ad astenersi da qualsiasi pratica amministrativa o altra pratica che ostacoli o discrimini i cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito, anche sul loro luogo di lavoro; auspica che tutti gli altri Stati membri, da parte loro, garantiscano che i cittadini del Regno Unito che risiedono nell'Unione europea siano trattati in piena conformità con il diritto dell'Unione, dal momento che continueranno a essere cittadini dell'UE fino al recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

    7.

    osserva che il primo ministro del Regno Unito, nel suo discorso del 22 settembre 2017, si è impegnato a garantire che i diritti dei cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito abbiano effetto diretto mediante il recepimento dell'accordo di recesso nel diritto britannico; sottolinea che tale recepimento dovrebbe essere effettuato in modo da impedire che l'accordo di recesso possa essere modificato unilateralmente, consentire ai cittadini dell'UE di far valere i diritti derivanti dall'accordo direttamente dinanzi ai tribunali e alla pubblica amministrazione del Regno Unito e far sì che l'accordo prevalga sul diritto britannico; sottolinea che, per garantire la coerenza e l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'UE, la CGUE deve rimanere l'unica autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione e dell'accordo di recesso; attende proposte concrete da parte del Regno Unito al riguardo;

    Irlanda e Irlanda del Nord

    8.

    sottolinea che la posizione unica e le circostanze particolari che caratterizzano l'isola d'Irlanda devono essere affrontate nell'accordo di recesso, nel pieno rispetto dell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, dei settori di cooperazione stabiliti di comune accordo e del diritto dell'Unione, al fine di garantire la continuità e la stabilità del processo di pace in Irlanda del Nord;

    9.

    è fermamente convinto che spetti al governo britannico la responsabilità di proporre una soluzione unica, efficace e praticabile che impedisca il ripristino di controlli rigorosi alle frontiere, assicuri il pieno rispetto dell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, sia conforme al diritto dell'Unione europea e garantisca la piena integrità del mercato interno e dell'unione doganale; ritiene altresì che il Regno Unito debba continuare a contribuire equamente all'assistenza finanziaria a favore dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda; si rammarica che le proposte del Regno Unito contenute nel suo documento di sintesi sull'Irlanda del Nord e l'Irlanda siano insoddisfacenti a tale riguardo; osserva, d'altro canto, che nel suo discorso del 22 settembre 2017, il primo ministro del Regno Unito ha escluso qualsiasi infrastruttura fisica alle frontiere, il che presuppone che il Regno Unito resti nel mercato interno e nell'unione doganale o che l'Irlanda del Nord continui in qualche modo a far parte del mercato interno e dell'unione doganale;

    10.

    ribadisce che qualsiasi soluzione che si troverà per l'isola d'Irlanda non consentirà di predeterminare una soluzione nel quadro delle discussioni relative alle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

    Liquidazione finanziaria

    11.

    prende atto della dichiarazione del primo ministro del Regno Unito, nel suo discorso del 22 settembre 2017, sulla liquidazione finanziaria, ma attende proposte concrete da parte del governo britannico a tale riguardo; sottolinea che, finora, la mancanza di proposte chiare ha gravemente ostacolato i negoziati e che è necessario compiere progressi sostanziali in questo ambito prima di avviare discussioni su altre questioni, compreso il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

    12.

    ribadisce, in linea con il documento di sintesi della Commissione del 12 giugno 2017 sui principi essenziali relativi alla liquidazione finanziaria, che il Regno Unito deve rispettare appieno gli obblighi finanziari assunti in quanto Stato membro dell'Unione europea, e insiste affinché tale questione sia pienamente risolta nell'accordo di recesso; mette in evidenza, in particolare, gli obblighi finanziari derivanti dal quadro finanziario pluriennale e dalla decisione del 2014 sulle risorse proprie (2), che comprendono, indipendentemente da qualsiasi periodo di transizione, gli importi da liquidare dell'Unione europea, la sua quota di passività, incluse le passività potenziali, e i costi del recesso dall'Unione europea, in quanto è fuori discussione che gli impegni assunti da 28 Stati membri siano onorati solo dai restanti 27;

    Stato di avanzamento dei negoziati

    13.

    ricorda che, in linea con l'approccio per fasi ai negoziati, che è essenziale ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, è necessario compiere progressi sostanziali per quanto riguarda i diritti dei cittadini, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito prima di avviare i negoziati sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e sulla fase di transizione;

    14.

    sottolinea che è indispensabile che gli impegni assunti dal primo ministro del Regno Unito nel suo discorso del 22 settembre 2017 si traducano in cambiamenti tangibili nella posizione del Regno Unito e, di conseguenza, in proposte concrete, in modo da accelerare i lavori durante la prima fase dei negoziati e permettere, in una seconda fase, su una base di fiducia reciproca e di leale cooperazione, l'avvio di negoziati su un nuovo e stretto partenariato nel quadro di un'associazione del Regno Unito con l'Unione europea;

    15.

    è del parere che nel quarto ciclo dei negoziati non si siano ancora compiuti progressi sufficienti per quanto riguarda i diritti dei cittadini, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito; invita il Consiglio europeo, se nel quinto ciclo di negoziati non si compiranno importanti passi avanti in questi tre ambiti in linea con la presente risoluzione, a decidere, in occasione della riunione dell'ottobre 2017, di rinviare la sua valutazione volta a stabilire se i progressi realizzati siano sufficienti;

    o

    o o

    16.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.

    (1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0102.

    (2)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).


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