COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.12.2017
COM(2017) 781 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità diretta
{SWD(2017) 462 final}
1.INTRODUZIONE
Un mercato unico più approfondito ed equo è una delle massime priorità dell'Unione europea. Al fine di conseguire tale obiettivo è necessario che l'Unione si doti di un quadro per una cooperazione efficace ed efficiente fra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono impegnati a rafforzare la lotta contro la frode, l'evasione o l'elusione fiscali transfrontaliere e l'UE è determinata a garantire che gli utili siano tassati laddove sono generati. Eppure, affinché le azioni strategiche abbiano successo, l'attuazione efficace sul terreno è essenziale.
La cooperazione amministrativa è cruciale. Avere 28 amministrazioni fiscali separate che lavorano singolarmente non può essere un'opzione. Per quanto il settore fiscale resti ancora in larga misura una questione di carattere nazionale, l'ambiente economico è diventato più globalizzato, mobile e digitale. Le imprese possono trasferire i propri utili oltre confine, i contribuenti possono produrre reddito all'estero senza essere tassati e i provvedimenti adottati da uno Stato membro in materia fiscale possono produrre effetti sulla base imponibile di altri Stati membri. Per garantire che tutti i cittadini e le imprese contribuiscano in misura equa a versare le imposte allo Stato di competenza, è necessario che l'Europa disponga di un livello elevato di cooperazione fra gli Stati membri.
Molto è stato fatto dall'adozione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (la direttiva o DAC). Questa direttiva rappresenta un importante passo avanti nel quadro di cooperazione dell'UE. Essa ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza (MAD).
I miglioramenti apportati dalla direttiva hanno riguardato, specificamente: i) l'ampliamento dell'ambito di applicazione fino a includere tutte le informazioni pertinenti prevedibili relative non soltanto alle imposte dirette ma anche alle imposte indirette diverse dall'IVA e dalle accise; ii) l'allineamento delle norme dell'UE all'articolo 26, paragrafi 4 e 5, del modello di convenzione dell'OCSE sulla doppia imposizione che garantisce, fra l'altro, gli scambi anche in assenza di interesse nazionale; iii) il rafforzamento dello scambio automatico di informazioni; iv) la definizione di limiti temporali, di nuovi formulari e di un canale sicuro per lo scambio di informazioni e v) l'obbligo per gli Stati membri che prestano una cooperazione più ampia a un paese terzo di fornire un analogo livello di cooperazione a tutti gli altri Stati membri che desiderano partecipare a una cooperazione reciproca più ampia.
Da allora, nell'intento di affrontare le sfide specifiche cui erano confrontate le amministrazioni fiscali degli Stati membri, la direttiva è stata modificata quattro volte da direttive di modifica, nell'intento di rafforzare la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. La direttiva 2014/107/UE (DAC2), che ha introdotto lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari; la direttiva 2015/2376/UE (DAC3) sullo scambio automatico di ruling fiscali e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento; la direttiva 2016/881/UE (DAC4) sullo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese; la direttiva 2016/2258/UE (DAC5) che, a differenza delle precedenti direttive di modifica, non amplia l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni, ma garantisce piuttosto alle autorità fiscali l'accesso alle informazioni sui beneficiari effettivi raccolte in osservanza della legislazione antiriciclaggio. La figura 1 illustra lo sviluppo nel tempo.
Figura 1: Adozione e attuazione delle disposizioni fondamentali per la cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità diretta.
2.LA RELAZIONE
L'articolo 27 della direttiva prevede che ogni cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 sia presentata una relazione sull'applicazione della direttiva. La relazione andrebbe letta congiuntamente al documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD) che la accompagna, elaborato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri attraverso questionari e dati statistici dal 2013. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione descrive le principali conclusioni della relazione e illustra i tratti più salienti della revisione dell'approccio europeo alla cooperazione amministrativa per una tassazione equa nell'UE.
La revisione interessa tutte le disposizioni fondamentali in essere della DAC. Quelle più recenti sullo scambio automatico di informazioni, introdotte dalle direttive recanti modifica della direttiva originaria DAC (cioè le direttive DAC2, DAC3 e DAC4) non sono trattate, in quanto al momento della redazione della relazione gli scambi previsti dalle DAC2 e DAC3 erano appena cominciati e quelli previsti dalla DAC4 non erano ancora iniziati. Il diagramma che precede illustra le date rispettive dei primi scambi.
Ai sensi dell'articolo 8 ter della direttiva, anteriormente al 1° gennaio 2019 la Commissione presenta una seconda relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 dello stesso articolo. Esso concerne le statistiche sullo scambio automatico ai sensi degli articoli 8 e 8bis (ossia saranno coperti gli scambi previsti dalla DAC1 e dalle DAC2 e DAC3) su questioni quali i costi e i benefici amministrativi e di altra natura dello scambio automatico di informazioni, nonché gli aspetti pratici ad essi collegati.
L'applicazione della direttiva e gli sforzi profusi per rafforzare la cooperazione amministrativa in seno all'Unione europea rappresentano i livelli di cooperazione più elevati conseguiti fra le amministrazioni fiscali in tutto il mondo. Eppure permangono alcuni problemi. Vi sono margini per migliorare ulteriormente la cooperazione amministrativa al fine di garantire che gli Stati membri e l'Unione europea possano continuare a svolgere un ruolo guida nel movimento mondiale verso un sistema fiscale più equo e trasparente.
3.RISULTATI PRINCIPALI
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione contiene informazioni qualitative e quantitative sull'applicazione della direttiva 2011/16/UE. Esso prende in esame le disposizioni fondamentali della direttiva, in particolare lo scambio di informazioni (EOI) nelle sue varie forme: su richiesta (EOIR), spontaneo (SEOI) e automatico (AEOI). Il documento tratta anche di altre forme di cooperazione, come la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, i controlli simultanei e le richieste di notificazione e le condizioni generali che disciplinano la cooperazione amministrativa in materia di fiscalità diretta.
Esso si basa sulle informazioni e sui dati raccolti tramite questionari e statistiche provenienti dagli Stati membri in merito ai loro sforzi di applicazione della direttiva, nonché sull'esperienza pratica nella cooperazione con altri Stati membri.
Dall'analisi delle informazioni raccolte dagli Stati membri, dalla relazione emergono tre risultati principali:
-le disposizioni della DAC sono state attuate, ma non tutte efficacemente;
-l'applicazione dello scambio di informazioni previsto dalla DAC ha avuto come effetto un notevole aumento della quantità di dati che le amministrazioni fiscali devono gestire benché, mediamente, la loro capacità in tal senso non sia aumentata in egual misura;
-la valutazione dei benefici della DAC avviene in una fase molto precoce.
Le disposizioni della DAC sono state attuate ma non tutte efficacemente
Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, in generale la DAC è stata applicata come avrebbe dovuto. Ciononostante, sono state individuate le seguenti aree di miglioramento per un'adeguata applicazione della direttiva.
Malgrado gli sforzi compiuti per rispettare i termini prescritti dalla direttiva, lo scambio di informazioni su richiesta (EOIR) non è tempestivo come dovrebbe. La direttiva stabilisce i termini per rispondere alle richieste di informazioni, ma riconosce l'esistenza di casi particolari in cui possono essere convenuti specificamente termini diversi. Ciononostante, la tempestività delle risposte è particolarmente importante per garantire un'efficace cooperazione. Le disposizioni della DAC sono molto chiare al riguardo: le informazioni devono essere comunicate al più presto, in quanto una risposta tardiva può essere meno utile per lo Stato membro richiedente. Come indicato nella sezione 5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione, attualmente non tutte le richieste di informazioni ricevono risposta entro la scadenza indicata dalla direttiva.
Tramite lo scambio spontaneo di informazioni (SEOI) gli Stati membri scambiano informazioni che potrebbero essere importanti per l'amministrazione di un altro Stato membro e l'applicazione delle leggi nazionali in materia fiscale. Le informazioni comunicate spontaneamente dovrebbero essere efficaci, in quanto selezionate da funzionari dell'amministrazione fiscale in base alla propria esperienza pratica e alla perizia nella riscossione delle imposte. Tuttavia, non essendovi un riscontro regolare, non è possibile valutare l'efficacia delle informazioni scambiate. Come indicato nella sezione 7 del documento di lavoro dei servizi della Commissione, nel corso degli anni talune informazioni sono state scambiate spontaneamente, ma lo scambio spontaneo di informazioni non è stato efficace quanto avrebbe potuto, in particolare rispetto ai ruling fiscali transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Il caso LuxLeaks ha dimostrato chiaramente come la cooperazione amministrativa in quest'ambito non funzionasse e nel 2015 la Commissione ha proposto la DAC3, che impone agli Stati membri di scambiare automaticamente le informazioni sui rispettivi ruling fiscali.
Le disposizioni della prima direttiva (DAC1) sullo scambio automatico e obbligatorio di informazioni (AEOI) si applicano dal 1° gennaio 2015 per cinque categorie di reddito e capitale, segnatamente: reddito da lavoro dipendente, compensi per dirigenti, taluni prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari. Tuttavia, sulla base delle informazioni ricevute nulla prova che tali informazioni siano state effettivamente impiegate. Benché gli Stati membri abbiano dichiarato in gran parte di aprire i file contenenti informazioni quando li ricevono, sembra che diversi di essi incontrino difficoltà nell'impiegare tali informazioni per varie ragioni, fra cui la mancanza di risorse o di processi automatizzati di identificazione dei contribuenti, come indicato nella sezione 6 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Oltre allo scambio di informazioni, la direttiva definisce altre modalità di cooperazione. Essa prevede la possibilità che le amministrazioni fiscali si accordino bilateralmente sulla presenza di propri funzionari nel territorio di un altro Stato membro; che si effettuino controlli fiscali simultanei da parte di due o più Stati membri su contribuenti di interesse comune; e che le amministrazioni fiscali possano richiedere la cooperazione delle autorità fiscali di altri Stati membri per garantire che i contribuenti, a prescindere dal luogo in cui si trovano, ricevano le notifiche delle decisioni e gli atti relativi ai loro debiti d'imposta. Eppure, a confronto con la portata dell'attività transfrontaliera in Europa o con il numero totale di audit effettuati dalle amministrazioni fiscali, la cooperazione amministrativa in conformità di tali disposizioni è limitata, come indicato alle sezioni 8 e 9 del documento di lavoro dei servizi della Commissione, e potrebbe essere più ampia. Una maggiore cooperazione avrebbe come risultato anche una maggiore certezza fiscale per i contribuenti transfrontalieri, se rendesse più coerenti e prevedibili le modalità con cui le varie amministrazioni effettuano gli audit su tali contribuenti.
Lo scambio di informazioni previsto dalla DAC ha avuto come effetto un notevole aumento della quantità di dati che le amministrazioni fiscali devono gestire benché, mediamente, la loro capacità in tal senso non sia aumentata in egual misura
La quantità di informazioni scambiate ai sensi della DAC è stata notevole e, a seguito dell'effettiva attuazione delle disposizioni supplementari sullo scambio automatico di informazioni, lo sarà ancora di più. Tuttavia le risorse dedicate alla gestione di tale flusso sono rimaste limitate.
Secondo le informazioni fornite dalle amministrazioni fiscali degli Stati membri, il numero di funzionari delle amministrazioni fiscali distaccati alla cooperazione amministrativa dell'UE nell'Ufficio centrale di collegamento (UCC) va da 1 a 5 unità per la maggior parte degli Stati membri, come indicato alla sezione 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione. Il dato non rappresenta tutti i funzionari addetti alla cooperazione amministrativa, ma non è stato segnalato alcun aumento del personale assegnato all'UCC nel tempo, mentre la cooperazione amministrativa ha esteso la propria portata e si è evoluta notevolmente e in un brevissimo lasso di tempo. Rispetto ai livelli complessivi del personale nelle amministrazioni fiscali degli Stati membri, questi numeri indicano un investimento minimo nella cooperazione amministrativa dell'UE da parte di diversi Stati membri.
Le risorse informatiche (IT) messe a disposizione negli Stati membri sono state impegnate principalmente nella costituzione di un ambiente sicuro per gli scambi automatici. Il lavoro informatico che consente di utilizzare le informazioni ricevute in modo automatizzato è appena all'inizio. Secondo gli Stati membri e come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione alla sezione 6, le amministrazioni fiscali hanno ancora difficoltà a determinare come far corrispondere automaticamente i dati in entrata, ottenuti tramite lo scambio automatico di informazioni, con quelli delle proprie banche dati fiscali.
La valutazione dei benefici della DAC avviene ancora in una fase molto precoce
Lo scopo della DAC è ridurre, tramite una maggior disponibilità di dati e cooperazione, le frodi e le evasioni ed elusione fiscali transfrontaliere. Tuttavia, a quasi cinque anni dalla sua entrata in vigore, poco si sa degli effetti realmente prodotti dall'attuazione della DAC al riguardo.
Ogni anno la Commissione chiede i dati sul valore dei benefici fiscali prodotti grazie alla cooperazione amministrativa, a prescindere dalla sua forma, ma sono poche le amministrazioni fiscali in grado di fornire tali informazioni, o di farne una stima. E' opinione comune che queste informazioni sarebbero utili, tanto in termini monetari che di tendenze, se potessero essere quantificate in modo affidabile. Tuttavia gli Stati membri incontrano difficoltà nel collegare questi dati alla cooperazione amministrativa, più di quanto avvenga, ad esempio, con altre iniziative nazionali in materia di conformità. Inoltre, anche l'effetto deterrente di una maggiore cooperazione è difficile da quantificare.
4.PROSPETTIVE FUTURE
Sulla base delle informazioni raccolte e delle analisi condotte, la Commissione è dell'avviso che nell'UE sia necessario migliorare l'approccio e renderlo più trasparente, se si vuole garantire che la cooperazione amministrativa contribuisca all'obiettivo complessivo di una tassazione equa per tutti e che tale contributo venga riconosciuto. Le misure volte a migliorare l'approccio si baseranno su tre pilastri.
Attuazione completa e trasparente della DAC da parte degli Stati membri
Affinché si possano conseguire i suoi obiettivi, occorre che l'attuazione della DAC sia completa ed efficace. I decisori dell'UE e le parti interessate devono essere debitamente informati. L'articolo 27 della DAC stabilisce nella sua forma attuale che ogni cinque anni la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, l'articolo 8 ter della direttiva contiene una disposizione ad hoc che prevede la redazione una tantum di una relazione sullo scambio automatico di informazioni "che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati" da presentare anteriormente al 1° gennaio 2019.
Occorre porre in essere talune azioni in vista di una comunicazione più trasparente e regolare:
-mentre non sembra necessario modificare quanto disposto dall'articolo 27, la Commissione esaminerà la possibilità di pubblicare ogni anno alcune statistiche fondamentali, come è stato fatto per molti anni per le procedure amichevoli e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nel contesto del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento;
-il personale del Parlamento europeo dovrebbe essere incoraggiato ad accettare gli inviti a partecipare alle riunioni del Gruppo di esperti che si tengono con gli Stati membri sull'attuazione della DAC.
Inoltre, al fine di rendere più efficiente ed efficace la cooperazione amministrativa, occorre porre in essere alcune ulteriori azioni:
-relativamente allo scambio di informazioni su richiesta, gli Stati membri sono invitati a migliorare la tempestività delle risposte. La Commissione rifletterà sulle modalità di automatizzare gli avvisi di ricevimento, il monitoraggio del flusso di scambi e la produzione di dati statistici complessivi, liberando in tal modo talune risorse del personale degli Stati membri;
-in relazione allo scambio spontaneo di informazioni, sarebbe opportuno sensibilizzare sull'importanza di individuare informazioni utili per un altro Stato membro, insieme con l'introduzione di un approccio su misura, al fine di garantire ulteriormente l'utilità dello scambio spontaneo di informazioni per lo Stato membro destinatario. Gli Stati membri dovrebbero inoltre proseguire lo scambio spontaneo di informazioni tramite l'impiego di formulari tipo e fare opera di sensibilizzazione a livello interno
;
-sarebbe opportuno che gli Stati membri incrementassero l'uso di altri strumenti di cooperazione amministrativa diversi dallo scambio di informazioni, come la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative e i controlli simultanei, oltre a fornire un riscontro strutturato sulle informazioni scambiate e sulla loro utilità
. La Commissione esaminerà altresì l'eventualità di ampliare i formulari elettronici per comprendere le notificazioni amministrative, come richiesto dagli Stati membri;
-la Commissione esaminerà l'eventualità di proporre audit congiunti in materia di fiscalità diretta (come attualmente previsto per la cooperazione amministrativa in materia di IVA), insieme ad una metodologia comune.
Rafforzare la capacità degli Stati membri in materia di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'UE
Senza risorse adeguate presso le amministrazioni fiscali degli Stati membri si può fare ben poco, anche con un numero maggiore di dati. Se gli Stati membri non dispongono di personale adeguato per analizzare e utilizzare i dati ricevuti da altri Stati membri, non si può ritenere che lo scambio automatico di informazioni abbia conseguito il suo scopo, né che sia stato efficace. La DAC non è di per sé uno strumento per rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali. Tuttavia la Commissione ha individuato svariati altri strumenti a sua disposizione che possono migliorare l'attuazione della DAC:
-il Programma Fiscalis 2020, che consente alla Commissione di sostenere la capacità amministrativa delle amministrazioni fiscali degli Stati membri e dei paesi candidati. Nell'ambito del programma si organizzano diversi workshop e altre attività incentrate sulle diverse questioni attinenti all'amministrazione fiscale, inclusa la cooperazione amministrativa. Vi sono margini per dare un forte impulso alla dimensione DAC del programma tramite l'elaborazione di una serie specifica di attività connesse alla DAC e che ne sosterrebbero l'attuazione effettiva. La Commissione esaminerà la possibilità di istituire un gruppo di esperti dell'UE in materia di cooperazione amministrativa
;
-sempre nell'ambito dello stesso programma, la Commissione sta elaborando un quadro di competenze per le amministrazioni fiscali allo scopo di migliorare le competenze e le prestazioni dei funzionari del settore fiscale degli Stati membri dell'UE. La Commissione garantirà che tale quadro contenga una formazione e indicatori sulla cooperazione amministrativa dell'UE;
-è accertato che talune amministrazioni fiscali hanno prestazioni migliori di altre, in particolar modo per quanto concerne l'utilizzo delle informazioni fiscali e le relative relazioni. Gli sforzi di miglioramento dovrebbero cominciare con una maggiore automatizzazione nell'identificazione dei contribuenti e con l'attuazione di corrispondenze tra le informazioni ricevute dall'estero tramite scambio automatico e quelle detenute a livello nazionale, ed essere estesi all'eventuale sviluppo di uno strumento comune di gestione dei rischi. Insieme con la presente relazione, la Commissione pubblicherà uno studio esaustivo sui potenziali miglioramenti nell'individuazione dei contribuenti transfrontalieri e valuterà l'eventualità di organizzare una serie di workshop sulla DAC per promuovere lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze;
-la capacità di conseguire i risultati della DAC dipende inoltre dal numero di strumenti che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri per attuare la direttiva nelle migliori condizioni possibili. Con la realizzazione concreta della sua nuova applicazione centrale per i formulari elettronici (eForms Central Application), la Commissione fornirà agli Stati membri strumenti che consentiranno loro di automatizzare, completamente o parzialmente, talune procedure DAC attualmente ritenute complesse, come evidenziato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione. In tal modo il personale delle amministrazioni fiscali degli Stati membri potrà concentrarsi su attività a valore aggiunto più elevato, il che si tradurrà nella produzione di statistiche migliori e attendibili.
Dati migliori e più trasparenti sull'attuazione delle disposizioni della DAC e sui relativi benefici
L'articolo 8 ter della DAC nella sua formulazione attuale chiede agli Stati membri di fornire "nella misura del possibile" statistiche sui benefici dello scambio automatico di informazioni, ma non si esprime in merito ai benefici di altre forme di scambio di informazioni o di cooperazione amministrativa.
-La Commissione, coadiuvata dal comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale (CCAF)
, ha proposto un regolamento di esecuzione sulle statistiche della DAC e sulla valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni, che comprende il monitoraggio dell'impiego e dell'efficacia degli scambi automatici sotto il profilo della conformità agli obblighi fiscali.
-La Commissione collaborerà con gli esperti degli Stati membri per individuare metodi comuni per stimare i benefici della cooperazione amministrativa in modo affidabile ed esaustivo.
-Entro il 1° gennaio 2019 la Commissione presenterà una relazione sugli scambi automatici (ai sensi dell'articolo 8ter), che riguarderà anche questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni, nonché gli aspetti pratici ad essi collegati.
5.CONCLUSIONI
L'attuazione e il funzionamento della direttiva hanno comportato un considerevole e costante investimento da parte degli Stati membri, che ha tuttavia permesso di fare della direttiva uno degli strumenti più efficaci di cooperazione amministrativa. Valutare appieno l'impatto della direttiva resta tuttavia difficile. Più che in termini di importi o di numero di scambi, la Commissione presume che la direttiva abbia sortito un notevole effetto deterrente, strumento fondamentale nella lotta contro l'evasione fiscale. In parallelo, diversi Stati membri attuano sporadicamente programmi di comunicazione volontaria. Risulta difficile quantificare l'impatto della cooperazione amministrativa sugli importi comunicati, mentre è ragionevole ritenere che se questa non esistesse, non vi sarebbe alcun incentivo alla comunicazione.
Tuttavia la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali è un lavoro senza fine. Dopo che saranno stati istituiti l'infrastruttura informatica e gli strumenti comuni necessari per la cooperazione amministrativa, il passo successivo dovrebbe consistere nell'intensificare l'uso di tutti gli strumenti, nell'analizzare e impiegare i dati ricevuti nonché in ulteriori sforzi per migliorare reciprocamente il contenuto qualitativo dei dati scambiati. Al contempo, sarà necessario introdurre nuove forme di cooperazione e miglioramenti all'attuale contesto per affrontare la natura dinamica dell'elusione e dell'evasione fiscali. Gli Stati membri dell'UE hanno dato prova di impegno a favore della cooperazione amministrativa e senza dubbio proseguiranno la propria opera in quest'ambito.