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Document 52017DC0727

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE e sulle relazioni riguardanti la normativa precedente (version 22/09/2017)

COM/2017/0727 final

Bruxelles, 4.12.2017

COM(2017) 727 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE e sulle relazioni riguardanti la normativa precedente

(version 22/09/2017)


1.Introduzione

I.Contesto

La direttiva sulle emissioni industriali 1 (in appresso IED, acronimo di Industrial Emissions Directive) è il principale strumento giuridico dell'UE per la regolamentazione di queste emissioni e mira a ottenere significativi benefici per l'ambiente e la salute umana, in particolare attraverso l'applicazione obbligatoria delle migliori tecniche disponibili (in appresso BAT, acronimo inglese per Best Available Techniques). I settori che rientrano nell'ambito di applicazione della IED sono responsabili di una quota considerevole dell'inquinamento complessivo in Europa (emissioni nell'aria e nell'acqua e produzione di rifiuti). Si calcola 2 che rappresentino circa il 23% (in massa) delle emissioni nell'aria. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua la situazione è meno chiara, ma si stima che rappresentino dal 20 al 40% delle emissioni di metalli pesanti e dal 30 al 60% degli inquinanti diversi dai nutrienti e dal carbonio organico.

Il Settimo programma di azione per l'ambiente 3 prevede che la diffusione nell'industria delle BAT di cui alla direttiva sulle emissioni industriali consentirà di migliorare i modelli di utilizzo delle risorse e di ridurre le emissioni delle principali installazioni industriali dell'Unione, dando un forte impulso allo sviluppo di tecniche innovative, a un'economia più verde e - a lungo termine - alla riduzione dei costi industriali.

La IED è il frutto degli sforzi compiuti per legiferare meglio in quanto ha unito, ottimizzato e semplificato diversi atti legislativi. Costituisce uno strumento integrato e le sue disposizioni relative alla concessione delle autorizzazioni sostituiscono i vecchi sistemi basati su autorizzazioni multiple. Un capitolo riguarda il quadro per la concessione delle autorizzazioni e le BAT, mentre altri contengono norme speciali per settori chiave, in particolare i grandi impianti di combustione, gli impianti di (co-)incenerimento dei rifiuti e le installazioni che utilizzano solventi organici.

I documenti di riferimento sulle BAT (conosciuti con l'acronimo inglese BREF, BAT Reference documents) sono preparati dall'Ufficio europeo di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (EIPPCB) del Centro comune di ricerca della Commissione europea. Questo processo esemplare prevede la piena partecipazione di tutte le parti interessate a un processo basato su dati oggettivi, in sintonia con l'obiettivo di legiferare meglio. I BREF contengono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, che traggono la loro efficacia giuridica dall'adozione delle decisioni di esecuzione della Commissione nelle quali sono contenute. Le conclusioni sulle BAT forniscono, per ogni settore, il quadro corrispondente di cui le autorità competenti dovranno tener conto all'atto del rilascio delle autorizzazioni.

La IED prevede che la Commissione trasmetta al Consiglio e al Parlamento una relazione, la prima volta riguardo la fase iniziale dell'attuazione e, successivamente, con cadenza triennale. La presente relazione riassume le relazioni degli Stati membri riguardanti la fase iniziale dell'attuazione (2013) e illustra altri aspetti correlati del lavoro realizzato, riesamina le attuali attività connesse della Commissione e rivolge lo sguardo al futuro.

In quanto prima relazione della Commissione a norma della IED, essa comprende anche le relazioni finali degli Stati membri a norma della normativa precedente.

2.Relazioni degli Stati membri sulla normativa precedente

Sono state valutate le relazioni degli Stati membri sulla normativa precedente e le loro sintesi sono state pubblicate su CIRCABC 4 .

I.Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPCD)

Le relazioni finali a norma della IPPCD 5 sono state presentate dagli Stati membri per l'ultimo periodo di riferimento (dal 2012 al 2013). Tutti gli Stati membri hanno risposto alla maggior parte del questionario, fornendo dati sufficienti per valutare e commentare l'attuazione della direttiva. Gli Stati membri hanno riferito un totale di 51 528 installazioni a norma della IPPC in funzione alla fine del 2013. La loro principale attività riferita è illustrata nella figura sottostante (che riguarda solo l'UE-27 perché la Croazia è diventata uno Stato membro a metà del 2013).

La maggior parte degli Stati membri non ha riferito cambiamenti di rilievo nell'attuazione dell'IPPCD rispetto al periodo di riferimento precedente. I cambiamenti riferiti riguardavano principalmente il recepimento e l'attuazione della IED. Alcuni Stati membri hanno anche riferito di aver incontrato difficoltà nel coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni nei casi in cui nel processo intervenisse più di una autorità competente.

II.Direttiva sui grandi impianti di combustione (LCPD, Large Combustion Plants Directive)

Una cospicua quota del totale delle emissioni nell'aria di SO2, NOX e polveri - nonché di altre sostanze inquinanti come il mercurio - proviene dai grandi impianti di combustione (LCP, Large Combustion Plants). Prima dell'entrata in vigore della IED gli LCP erano soggetti a una normativa specifica, la LCPD 6 . La IED ha abrogato la LCPD e ha fissato valori limite di emissione (VLE) più severi.

La LCPD ha consentito alla Commissione di richiedere dati relativi alle emissioni degli LCP annualmente. Dall'anno di riferimento 2013, gli Stati membri hanno comunicato i dati delle emissioni annuali a una banca dati gestita dall'Agenzia europea dell'ambiente 7 . La Commissione continua a cercare nuove modalità per ottimizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione. Ne è un esempio il pre-popolamento della banca dati degli LCP con i codici di identificazione di tali impianti utilizzati per il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti 8 e il collegamento automatico con i dati sugli impianti trasmessi in precedenza. L'ultimo anno di riferimento disponibile è il 2015. I dati annuali impianto per impianto comprendono le emissioni di SO2, NOX e di polveri, più la quantità totale di apporto di energia, con riferimento al potere calorifico netto, suddiviso in categorie di combustibile. Dall'anno di riferimento 2016, la comunicazione dei dati degli LCP a norma della LCPD è stata sostituita dalla comunicazione prevista dalla IED che richiede informazioni più dettagliate.

III.Direttiva incenerimento (WID, Waste Incineration Directive)

Gli Stati membri hanno presentato le relazioni finali a norma della WID 9  per il suo ultimo periodo di riferimento riguardante gli anni 2012-2013. Nel complesso non sono stati rilevati particolari problemi nel suo funzionamento.

IV.Direttiva sulle emissioni di solventi (SED, Solvent Emissions Directive)

Le relazioni finali a norma della SED 10 sono state presentate dagli Stati membri per il suo ultimo periodo di riferimento riguardante gli anni 2012-2013. Esse comprendono circa 50 000 installazioni, sebbene vi sia qualche incertezza sul numero preciso. Nel complesso, non sono stati rilevati particolari problemi riguardo al suo funzionamento, sebbene sia stato riscontrato qualche problema in materia di comunicazione dei dati di monitoraggio da parte degli operatori.

Conclusioni riguardanti la normativa precedente

Non sono venuti alla luce particolari problemi di conformità riguardo alla normativa precedente. Tuttavia, qualche problema menzionato in relazione all'IPPCD potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti. Nonostante i miglioramenti, le informazioni comunicate sono ancora incomplete, soprattutto i dati numerici relativi al numero di ispezioni (ad es. numero totale di installazioni visitate, numero di visite comprensive di misurazioni delle emissioni). Probabilmente questo è dovuto in parte alla formulazione delle domande, che gli Stati membri sembrano aver interpretato in modi differenti.

Diversi Stati membri hanno riferito di disporre di personale insufficiente per assolvere i compiti inerenti all'attuazione dell'IPPCD, menzionando inoltre vincoli finanziari che incidono su assunzione e formazione del personale dell'autorità competente. Il problema potrebbe dipendere dal carico di lavoro legato alla transizione dall'IPPCD all'IED, che quindi potrebbe adesso essere più gestibile per le autorità competenti.

È stata riferita qualche difficoltà in relazione all'interpretazione delle definizioni, in merito ad esempio alla questione se le installazioni rientrino o no nell'ambito di applicazione dell'IPPCD dopo aver arrestato parte del processo (chiusura parziale dell'impianto) oppure aver ridotto in modo permanente la loro capacità di produzione.

Il grado di diffusione delle BAT ha rappresentato un problema importante che necessitava di miglioramento. L'introduzione dell'obbligo di aggiornare le autorizzazioni conformemente alle conclusioni sulle BAT contenute nella IED lo ha risolto.

3.Attuazione della IED

I.Stato di recepimento della IED

La Commissione ha ricevuto le normative nazionali di recepimento di tutti gli Stati membri per valutarne la completezza.

Essa ha altresì valutato la conformità alla IED delle misure di recepimento adottate da tutti gli Stati membri. Nei casi in cui la Commissione ha riscontrato un recepimento ambiguo o non corretto, ha avviato dialoghi bilaterali con gli Stati membri interessati. A tutt'oggi sono stati avviati ventuno dialoghi bilaterali.

II.Informazioni comunicate dagli Stati membri

La decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione 11 ("la Decisione") espone i dettagli sull'attuazione della IED che gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione. L'allegato I di tale decisione stabilisce le informazioni da trasmettere alla Commissione entro settembre 2014, mentre l'allegato II definisce le informazioni richieste entro settembre 2017.

La Decisione fissa un obiettivo per la comunicazione dei dati in formato elettronico da parte degli Stati membri e la Commissione, al fine di facilitarne il raggiungimento, ha dato in appalto lo sviluppo degli strumenti informatici necessari a tal fine. Alla luce delle diverse criticità incontrate l'esecuzione di questi progetti sta subendo un ritardo, di conseguenza la comunicazione dei dati a norma del modulo 2 dell'allegato II della Decisione slitta di un anno, passando dal 30 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Per moduli 1, 3 e 4 la comunicazione viene rinviata al febbraio 2018.

Gli Stati membri hanno presentato le informazioni richieste nell'allegato I della decisione; la Commissione le ha valutate e ha pubblicato una relazione sintetica 12 . Sebbene tutti gli Stati membri, tranne la Finlandia, abbiano risposto, il grado di dettaglio è stato estremamente eterogeneo. Alcune risposte hanno solo fatto riferimento al recepimento, mentre altre sono state particolareggiate ed esaurienti. Nel complesso, sono state fornite informazioni utili sui processi e sui provvedimenti adottati per l'effettiva attuazione della IED, che comprendono informazioni sui criteri utilizzati per verificare la presenza di eventuali non conformità, i diversi approcci per garantire che le conclusioni sulle BAT siano utilizzate nella definizione delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, e i dettagli dei piani d'ispezione ambientale.

Si prevede che saranno raccolte molte più informazioni nel prossimo periodo di riferimento (2014-2016), dal momento che le conclusioni sulle BAT si stanno adottando settore per settore e gli Stati membri saranno in grado di fornire ulteriori dettagli sui problemi di attuazione pratica.

La Commissione ha ora avviato delle riflessioni sugli obblighi di comunicazione per il periodo successivo al 2016. Si terrà conto del passaggio alla comunicazione elettronica e delle esperienze acquisite finora. Agli Stati membri sono stati chiesti i rispettivi punti di vista iniziali sul futuro degli obblighi di comunicazione e la Commissione prevede di proporre in tempi brevi una nuova Decisione sulla comunicazione tenendo conto dell'approccio delineato nella comunicazione sul controllo di idoneità delle comunicazioni in materia ambientale 13 e valorizzando al massimo le sinergie con il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR).

III.I documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili [BREF, Best Available Techniques (BAT) reference documents]

Tutti gli impianti nell'ambito di applicazione del capo II della IED sono tenuti ad applicare le migliori tecniche disponibili: i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) sono molto importanti per garantire che le BAT possano essere individuate in modo ottimale a livello dell'UE. Essi offrono condizioni di parità e risparmiano agli Stati il dover effettuare valutazioni proprie delle BAT per assolvere gli obblighi cui sono tenuti a norma della IED. Attualmente esistono 31 BREF e due documenti di riferimento che riguardano le attività di cui all'allegato I della IED. Finora 13 di questi documenti BREF sono stati aggiornati a norma della IED.

Il formato dei BREF è stato stabilito dalla IPPCD. Oltre a un ampliamento dei settori coperti, la principale variazione dalla IPPCD alla IED è stata una formalizzazione dello scambio di informazioni tra la Commissione e le parti interessate per individuare le BAT (cui ci si riferisce anche come "processo di Siviglia"). L'elemento chiave dei BREF sono le conclusioni sulle BAT, in quanto contengono sia la descrizione di queste ultime sia i livelli di emissione associati vincolanti (BAT-AEL) legati al loro uso. Esse vengono adottate mediante una procedura di comitato, a conclusione della quale la Commissione le adotta sotto forma di decisioni di esecuzione. Le conclusioni sulle BAT sono il riferimento per la definizione delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti in relazione alle installazioni contemplate dalla IED. Esse forniscono ai responsabili decisionali informazioni sulle tecniche pertinenti — economicamente redditizie e tecnicamente a disposizione dell'industria — al fine di migliorare i loro rendimenti ambientali.

La tabella sottostante fornisce una panoramica del numero totale di conclusioni sulle BAT adottate dall'entrata in vigore della IED e del numero totale approssimativo di installazioni che saranno interessate da tali conclusioni. Le conclusioni sulle BAT adottate a tutt'oggi interessano più della metà delle installazioni di cui alla IED.

I paragrafi che seguono forniscono una breve panoramica delle principali criticità correlate ai BREF.

Panoramica del processo e partecipazione

Il valore vincolante dei BAT-AEL contenuti nelle conclusioni sulle BAT ha fatto sì che il processo di scambio di informazioni per generare i BREF si sia concentrato maggiormente sulla raccolta e sulla valutazione delle informazioni al fine di determinare i livelli di rendimento ambientale raggiunti dagli impianti esistenti. Lo scambio di informazioni tecniche per ogni documento di riferimento sulle BAT avviene all'interno di un Gruppo tecnico di lavoro (TWG), composto da Stati membri, industrie interessate, organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. Il TWG è guidato e mediato dall'EIPPCB. Le procedure da seguire e altri elementi del processo sono descritte in dettaglio in una decisione di esecuzione della Commissione 14 adottata a norma della IED.

Riservatezza

Durante il processo di elaborazione dei BREF possono presentarsi problemi di riservatezza. In linea di massima le norme dell'UE sulla trasparenza in materia ambientale 15 , basate sulla convenzione di Aarhus 16 , creano un forte diritto di accesso alle informazioni ambientali. Tuttavia, le informazioni fornite volontariamente dall'industria possono essere sensibili dal punto di vista commerciale. Conformemente all'obbligo del segreto professionale, che si fonda anche sull'articolo 339 del TFUE 17 , potrebbero essere necessarie l'aggregazione o la presentazione in forma anonima di alcune informazioni, a condizione che queste non siano collegate direttamente alle emissioni nell'ambiente, nel qual caso si ritiene che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e alla trasparenza. Le autorità competenti degli Stati membri, vincolate dalle norme sul segreto professionale, dovrebbero avere accesso a tali informazioni qualora queste riguardino le installazioni che sorgono sui rispettivi territori.

Legiferare meglio

Il "processo di Siviglia" su cui si fonda l'elaborazione dei BREF è un processo tecnico unico, inclusivo, basato sui fatti. Attraverso estesi questionari si raccolgono dati successivamente convalidati e controllati con tutte le parti interessate. I documenti sono diffusi, commentati e sottoposti in totale trasparenza a un riesame inter pares ad opera dei partecipanti al TWG. I punti in cui si introducono delle modifiche vengono contrassegnati. Le conclusioni finali sono approvate per consenso all'interno del TWG. Anche i pareri divergenti — qualora esistano — vengono riportati nel BREF finale, in conformità con i criteri specificati nella guida sul processo di scambio di informazioni. La Commissione ritiene che questo approccio collaborativo, pur non essendo necessariamente fattibile in tutte le altre aree, sia un ottimo esempio pratico di come si possa legiferare meglio.

Questioni ambientali principali

Le revisioni dei documenti BREF si incentrano sulle aree nelle quali si otterranno i maggiori benefici, le cosiddette "questioni ambientali principali" (KEI, Key Environmental Issues). In questo modo si garantiscono i risultati migliori dal punto di vista ambientale, proporzionalmente all'impegno profuso nel processo. La Commissione ha proposto dei criteri — approvati dal forum previsto dall'articolo 13 della IED — per individuare le questioni ambientali principali 18 . Essi sono: l'importanza ambientale dell'inquinamento; l'importanza dell'attività; il potenziale di identificare nuove tecniche per migliorare sensibilmente la situazione; il potenziale di definire BAT-AEL che migliorino significativamente la tutela dell'ambiente rispetto alla situazione attuale.

L'EIPPCB ha utilizzato questi criteri per preparare le successive revisioni dei documenti BREF. La Commissione ha avviato una procedura d'appalto per un contratto di fornitura di servizi per sviluppare ulteriormente la metodologia e attuarla per diverse prossime revisioni dei BREF. In questo modo si produrranno dei documenti di riferimento sulle questioni ambientali principali (KEI) da utilizzare per le riunioni introduttive delle revisioni dei BREF e fornire una solida base per le decisioni del Gruppo tecnico di lavoro sulle KEI.

Valutare il processo di scambio di informazioni

Il processo di scambio di informazioni è al centro della produzione e della revisione dei documenti BREF. Grazie a tale scambio si crea una solida base di dati oggettivi utili per il processo decisionale. Nel caso della revisione più approfondita dei documenti BREF effettuata fino ad oggi — quella sugli LCP — il gruppo di lavoro era composto da 289 membri, sono stati compilati 580 questionari a livello di impianti, sono state realizzate 24 visite in loco, sono stati analizzati 225 relazioni e studi di casi e sono state esaminate 8 510 osservazioni sulla prima bozza.

In considerazione del desiderio di migliorarne il funzionamento, nel 2014 la Commissione, unitamente al ministero dell'ambiente tedesco, ha organizzato a Berlino un seminario del forum previsto dall'articolo 13 della IED incentrato sul processo di scambio di informazioni della IED. La partecipazione al seminario è stata alta e le sue conclusioni sono state pubblicate 19 . Il seminario ha riaffermato l'elevato valore aggiunto dell'UE e l'efficienza della IED. Ha altresì proposto alcuni miglioramenti pratici attualmente in corso di attuazione nelle revisioni dei BREF, ad es. un maggior uso dei seminari online per facilitare la partecipazione dei membri del TWG.

IV.Promozione della conformità e sostegno all'attuazione

La Commissione intende fornire sostegno agli Stati membri nel garantire l'efficace applicazione della IED. Con tale obiettivo, essa svolge le seguenti attività:

Seminario con gli Stati membri e le parti interessate

È utile organizzare incontri con gli Stati membri e altre parti interessate pertinenti per riesaminare l'attuazione della IED, compresa l'elaborazione dei BREF e delle conclusioni sulle BAT. Il merito di questi incontri risiede nel fatto che si identificano in anticipo le aree problematiche e si concordano strategie future comuni.

I seminari si svolgono, a seconda dei casi, solo con gli Stati membri — e si incentrano sull'attuazione giuridica — oppure anche con le parti interessate quando vengono discusse questioni più ampie. Dopo il seminario di Berlino con tutti i membri del forum, il secondo seminario svoltosi a Copenaghen nel 2016 è stato limitato ai rappresentanti degli Stati membri. La Commissione intende portare avanti questa pratica proficua nel 2017, con un seminario per gli Stati membri da tenere in Belgio.

Il seminario di Copenaghen ha trasmesso due messaggi principali: 1) i partecipanti lo hanno considerato un'occasione utile per confrontare le rispettive attività nazionali; e 2) hanno invitato la Commissione a esaminare l'esperienza acquisita rispetto alla procedura di deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della IED. Le presentazioni e una sintesi del seminario sono state pubblicate 20 .

Inoltre, vengono organizzati periodicamente seminari tecnici con la partecipazione di esperti degli Stati membri e delle parti interessate per raccogliere pareri sui progetti e sugli studi in corso. Nel 2017 sono in programma anche seminari specifici sulle tecniche emergenti (con Belgio e Svezia) e sul contributo delle BAT alla politica in materia di acque (con la Germania).

Domande frequenti

Un'attività importante per la Commissione è quella di assistere gli Stati membri nell'attuazione della IED. Uno strumento utilizzato a tal fine è costituito dalle domande frequenti (FAQ), disponibili sul sito internet della Commissione 21 .

La Commissione sta lavorando per ampliarle e aggiornarle opportunamente nonché per inserire una serie di FAQ specifiche la cui importanza è stata riconosciuta nel corso del seminario di Copenaghen. Esse riguardano, in particolare, argomenti quali: l'utilizzo degli intervalli dei BAT-AEL; quando si deve essere conformi alle conclusioni sulle BAT; quali sono le conclusioni sulle BAT che consentono il riesame delle condizioni di autorizzazione.

Sostegno alle reti di autorità nazionali competenti

Le principali responsabili dell'effettiva attuazione dei requisiti della IED sono le autorità nazionali competenti. I loro compiti comprendono il rilascio delle autorizzazioni, la valutazione di opportuni valori limite di emissione (VLE) e di altre condizioni, l'esame delle richieste di deroga e, in generale, la garanzia che le installazioni siano gestite correttamente. La Commissione fornisce sostegno alle autorità in modo da garantire approcci comparabili e armonizzati a livello nazionale, in linea con la legislazione.

Il sostegno della Commissione va inoltre al lavoro della Rete dell'Unione europea per l'attuazione e l'applicazione della normativa ambientale (IMPEL), che gestisce una serie di progetti in materia di emissioni industriali 22 . In particolare essi riguardano: la relazione di riferimento sulla IED "Il sostegno all'attuazione della IED" ; le esperienze di deroga dai BAT-AEL della IED . La Commissione interagisce con gli esperti degli Stati membri in seno alle riunioni sui progetti e apprezza questa condivisione di conoscenza.

Applicazione delle norme e contrasto

L'approccio adottato per l'applicazione a norma della IED è considerato molto avanzato perché crea forti diritti per i cittadini in materia di accesso alle informazioni pertinenti e partecipazione al processo di autorizzazione. Questo consente ai cittadini e alle organizzazioni non governative di assicurare che le autorizzazioni siano concesse in modo opportuno e che le loro condizioni siano rispettate. È chiaro che la Commissione non potrebbe controllare attivamente tutti le 50 000 autorizzazioni, ma i residenti locali hanno un interesse personale a garantire che siano corrette e vengano applicate.

Le principali responsabili della gestione delle violazioni sono le autorità competenti. Questo è il primo livello di applicazione e un cittadino o un'organizzazione non governativa dovrebbero rivolgersi all'autorità competente. Il processo di riesame delle autorizzazioni è anche importante per fornire ai vicini o ad altre parti interessate opportunità periodiche di sollevare eventuali preoccupazioni e per considerarle come facenti parte del riesame delle autorizzazioni.

La IED crea per le parti interessate il diritto a contestare le condizioni dell'autorizzazione e a sollecitare ispezioni ambientali straordinarie. Questo approccio induce potenzialmente migliaia di soggetti a sorvegliare il funzionamento della legislazione. La Commissione considera che la responsabilità principale della verifica di specifiche situazioni di non conformità ricada sugli organi amministrativi o giudiziari nazionali, che dispongono dei mezzi opportuni per risolverle qualora ritengano che le preoccupazioni sollevate abbiano un fondamento. La Commissione interverrebbe principalmente in presenza di carenze sistemiche, oppure nei casi in cui le violazioni abbiano un impatto ambientale significativo.

V.Disposizioni transitorie sui grandi impianti di combustione (LCP, Large Combustion Plants)

IED ha inserito le disposizioni sugli LCP in un quadro semplificato e coerente. Per agevolare la transizione verso tale quadro, la IED contiene due tipi principali di flessibilità che si discostano dai requisiti generali:

·Piani nazionali transitori (TNP) – I TNP sono stabiliti a livello di Stato membro. Gli impianti che rientrano nel TNP di uno Stato membro sono soggetti a un limite di emissioni complessive (che diminuiranno linearmente fra il 2016 e metà del 2020). Durante questo periodo gli impianti interessati dovranno comunque rispettare i valori limite di emissione della LCPD. Questa flessibilità concede più tempo (fino a metà del 2020) affinché tutti gli impianti interessati rispettino i valori limite di emissione della IED ed anche una certa flessibilità per quanto riguarda come effettuare gli investimenti nei miglioramenti necessari per garantire la conformità. Si prevede, quindi, che i costi per la conformità e altri problemi saranno ridotti. Quindici Stati membri hanno utilizzato questa opzione.

·Deroghe in caso di arco di vita limitato – Questa flessibilità tiene conto delle situazioni in cui gli impianti sono quasi alla fine del loro arco di vita e sarebbe quindi antieconomico ammodernarli per rispettare i valori limite di emissione della IED. Questo consente a un impianto esistente di continuare ad operare per un numero limitato di ore di funzionamento (non più di 17 500 ore) senza ulteriori investimenti fino alla fine del 2023, rispettando i valori limite di emissione della LCPD. Al termine della deroga in caso di arco di vita limitato, l'impianto deve essere a chiuso e messo a punto per soddisfare le condizioni per un nuovo impianto. Ventiquattro Stati membri hanno utilizzato le deroghe in caso di arco di vita limitato. In casi estremamente limitati, il limite può essere di 32 000 ore qualora un impianto risponda a quattro criteri disposti nella IED.

Dal 2017, Stati membri trasmetteranno annualmente i dati impianto per impianto, consentendo alla Commissione di monitorare l'utilizzo corretto di tali disposizioni. Gli elenchi definitivi degli LCP che utilizzano le diverse flessibilità sono pubblicati su CIRCABC 23 .

V.Innovazione

L'articolo 27 della IED dispone che gli Stati membri incoraggino lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti e che la Commissione stabilisca degli orientamenti rivolti agli Stati membri in questo ambito. A tal fine, tutti i BREF contengono una sezione dedicata alle "tecniche emergenti".

La definizione di valori limite di emissione sulla base delle BAT e la sua generalizzazione in un intero settore industriale significa che si crea un mercato più ampio per la BAT in questione. In questo modo si dovrebbero ridurre i costi e dovrebbe essere possibile ottenere benefici in modo più redditizio.

Opportunità commerciali si presentano anche per le imprese che offrono tecniche di riduzione delle emissioni, in quanto tali imprese potranno vendere in mercati più ampi se le loro tecniche forniscono prestazioni consone alle BAT. Dal momento che le BAT si stanno utilizzando sempre più su scala globale, tali opportunità esistono in tutto il mondo.

Sono inoltre possibili sinergie con altri programmi quali i progetti LIFE 24 . Si sta lavorando per verificare se i progetti LIFE promuovono tecniche avanzate e per garantire che le dimostrazioni giudicate efficaci vengano prese in considerazione nel processo di revisione dei documenti di riferimento sulle BAT.

La Commissione è interessata ad acquisire una più profonda comprensione di tutti questi effetti e prevede quindi di proseguire il lavoro in questo campo, in particolare sperimentando un osservatorio sull'innovazione.

VI.Espansione della base di conoscenze

La Commissione continua a sviluppare la propria conoscenza degli impatti ambientali generati dai settori industriali che rientrano nella IED. In questo modo, approfondisce la conoscenza delle aree su cui concentrarsi e migliora la valutazione della legislazione. A tale scopo, la Commissione cerca la più vasta gamma di fonti di informazione possibile. In particolare le informazioni provengono da:

Informazioni comunicate dagli Stati membri

Una fonte di conoscenza estremamente importante sull'impatto della IED proviene direttamente dagli Stati membri attraverso le relazioni di attuazione ufficiali che presentano alla Commissione. La presente relazione si basa sulle relazioni degli Stati membri presentate nel 2014.

Il sostegno all'analisi

La Commissione continua a effettuare valutazioni approfondite dei settori contemplati dalla IED e dell'applicazione e degli impatti delle BAT in tali settori. Negli ultimi anni, essa ha completato una serie di analisi al fine di migliorare la propria base di conoscenze. Tali relazioni sono state pubblicate nella scheda "Studies" del sito Internet della IED su CIRCABC 25 .

L'analisi conferma la cospicua quota di responsabilità dell'industria in molte tipologie di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Essa mostra inoltre che nel corso del tempo le tecnologie di controllo delle emissioni si sono evolute e diverse di queste tecnologie sono passate da essere "tecnologie emergenti" ad essere BAT consolidate.

Nei lavori preparatori per l'elaborazione della direttiva sui limiti nazionali di emissione della Commissione, è stata elaborata una metodologia utilizzando le emissioni di precursori di PM2.5 (ovvero PM2.5 primari, SO2, NOX, NH3 e VOC) per sviluppare una misura degli effetti PM-equivalenti sulla mortalità prematura causata dalle particelle sottili a livello di EU 26 . La Commissione ha predisposto una valutazione preliminare delle tendenze delle emissioni industriali, basata sulle comunicazioni trasmesse all'E-PRTR e sulle cifre di PM-equivalenti. Il grafico sottostante mostra l'andamento delle emissioni sia per tutte le installazioni registrate nell'E-PRTR sia per i soli LCP. Sebbene prenda in considerazione solo un aspetto ambientale (emissioni nell'aria) e solo un sottoinsieme di questi impatti, il grafico mostra tuttavia una tendenza promettente 27 .

Per quanto riguarda la valutazione delle riduzioni complessive delle emissioni a partire dalle singole conclusioni sulle BAT, si è rivelato molto più difficile giungere a conclusioni definitive. La Commissione continua a svolgere analisi in questo campo e nel 2016 ha tenuto un seminario con le parti interessate. È chiaro, tuttavia, che le valutazioni a livello di UE possono solo essere piuttosto generiche mentre gli Stati membri possono effettuare valutazioni proprie più dettagliate, ed effettivamente lo fanno.

VII.Applicazione internazionale delle BAT

Nel contesto internazionale, la IED, i BREF e le conclusioni sulle BAT sono considerati un contributo dell'UE al processo globale avviato in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002. Ciò consente anche ai paesi non europei di beneficiare di questo ambizioso lavoro. Ad esempio, alcuni paesi traducono i BREF dell'UE per uso proprio.

Maggiore è l'utilizzo dei concetti delle BAT nel controllo ambientale, maggiori saranno le risorse e la base di dati oggettivi utili per prendere decisioni e individuare BAT e le conseguenti forze di mercato che si svilupperanno per la produzione, l'uso e il miglioramento delle BAT. Una più ampia diffusione internazionale degli approcci analoghi alle BAT creerà inoltre condizioni di concorrenza più armonizzate. Ingenti risorse sono spese dai paesi per l'attuazione, la revisione e l'aggiornamento di informazioni su pratiche industriali avanzate e su tecnologie atte a prevenire e controllare l'inquinamento; è quindi auspicabile assicurare un interscambio di conoscenze e pratiche.

Alla luce di ciò, un aspetto del lavoro della Commissione relativo alla IED è rappresentato dal sostegno fornito alle imprese di altre parti del mondo che utilizzavano le BAT, o mostravano interesse nei loro confronti, e la condivisione di informazioni ed esperienze con loro. La Commissione ha sostenuto il lavoro in corso in Israele, Russia e Corea del Sud, impegnati a sviluppare sistemi per la concessione di autorizzazioni industriali largamente basati sugli approcci delle BAT e dei BREF dell'Unione europea. La Commissione ha inoltre fornito sostegno alla Comunità dell'energia 28 nell'adozione dei provvedimenti per attuare gli obiettivi ambientali della IED per i grandi impianti di combustione.

Allo scopo di dare una più ampia diffusione alle migliori tecniche disponibili, la Commissione fornisce sostegno anche a un progetto dell'OCSE 29 in questo campo e sostiene l'utilizzo del concetto di BAT negli accordi ambientali multilaterali (ad es. la convenzione di Minamata).

4.Conclusioni

La presente relazione fornisce il primo compendio della Commissione sull'attuazione della IED e sulle sue attività in corso. La Commissione trae una serie di conclusioni dalle informazioni fornite:

·l'IED è un buon esempio di come si possa "legiferare meglio". Essa ha riunito e semplificato 7 atti della legislazione dell'UE e ha creato un processo unico, altamente trasparente e collaborativo per la preparazione di BREF;

·nonostante sia prematuro voler vedere i risultati pratici del passaggio alla IED, i progressi compiuti sono incoraggianti;

·le tendenze delle emissioni industriali sembrano promettenti;

·nei prossimi quattro anni la Commissione si concentrerà sul completamento delle conclusioni sulle BAT per tutti i settori industriali, monitorando l'utilizzo delle flessibilità per gli LCP e fornendo un sostegno attivo agli Stati membri nell'attuazione.

Oltre a proseguire le attività descritte nella presente relazione, la Commissione ritiene opportuno riflettere su come il lavoro sull'attuazione della IED dovrebbe evolvere a lungo termine e a che punto sarebbe opportuno fare un bilancio dei traguardi raggiunti e valutare i margini di miglioramento. Entro il 2020, la Commissione avrà ricevuto ulteriori relazioni dagli Stati membri e la maggior parte delle conclusioni BAT sarà stata adottata. Inoltre, la maggior parte delle disposizioni transitorie per gli LCP sarà vicina alla scadenza finale. Sembrerebbe questo il momento opportuno per prendere in considerazione l'avvio di una valutazione completa della IED.

(1)

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57.

(2)

 Contribution of industry to pollutant emissions to air and water [Il contributo dell'industria alle emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua]; AMEC; settembre 2014; ISBN 978-92-79-39499-7

(3)

Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»; GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(4)

CIRCABC> env ironment>IED>Biblioteca> Studies > Article 73 review reports >Final reports

(5)

Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

(6)

Direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

(7)

Cfr. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/lcp.

(8)

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

(9)

Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.

(10)

Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.

(11)

Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2012 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali; GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57.

(12)

Cfr. la nota 2.

(13)

Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente; COM(2017) 312 final.

(14)

Decisione di esecuzione della Commissione 2012/119/EU che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali; GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1.

(15)

Regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(16)

Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998, approvata dalla Comunità il 17 febbraio del 2005.

(17)

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

(18)

CIRCABC>Environment>IED>Biblioteca>ied_art_13_forum>8th Forum meeting 19 October 2015>Presentations> 5.1 Key environmental issues.pdf

(19)

CIRCABC>Environment>IED>Biblioteca> Berlin workshop on IED information exchange (Oct 2014)

(20)

CIRCABC>env>ied>Bibliografia> Copenhagen workshop on Putting the IED into practice (13-14 aprile 2016)  

(21)

http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm

(22)

https://www.impel.eu/topics/industry-air/

(23)

EUROPA > European Commission>CIRCABC> env > ied > Biblioteca > IED Derogations_Lists e EUROPA > Commissione europea > CIRCABC > env > ied > Biblioteca > TNPs

(24)

LIFE è lo strumento finanziario dell'UE a sostegno di progetti per l'ambiente, la conservazione della natura e l'azione per il clima in tutta l'UE. http://ec.europa.eu/environment/life/  

(25)

EUROPA > European Commission > CIRCABC > env > ied >Biblioteca> studies

(26)

  http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP-15.pdf

(27)

Le emissioni indicate rappresentano le cifre totale e non sono state normalizzate per tenere conto delle variazioni nella produzione. La Commissione intende proseguire ulteriormente il lavoro per sviluppare migliori indicatori di progresso in quest'area.

(28)

https://www.energy-community.org/

(29)

  http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/best-available-techniques.htm  

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